Comune di Russi lunedì, 06 gennaio 2020

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Comune di Russi
lunedì, 06 gennaio 2020
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                                                  lunedì, 06 gennaio 2020

Prime Pagine

 06/01/2020   Corriere di Romagna (ed. Ravenna)                                                                       3
 Prima pagina del 06/01/2020

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

 06/01/2020   Il Sole 24 Ore Pagina 5                                                                       Lu.Lo.    4
 Contratti concordati con prelievo al 10% a regime
 06/01/2020   Il Sole 24 Ore Pagina 5                                                              Luigi Lovecchio    6
 Negozi, uscita costosa dalla cedolare ma per i vecchi affitti restano gli sconti
 06/01/2020   Il Sole 24 Ore Pagina 16                                                        Antonino Porracciolo    8
 La rendita catastale fissata dall' Agenzia rileva sulle annualità non prescritte
 06/01/2020   Il Sole 24 Ore Pagina 19                                                                               10
 Collabenti recuperabili tassati come area fabbricabile
 06/01/2020   Il Sole 24 Ore Pagina 19                                                                               12
 Così la rendita cambia il conto
 06/01/2020   Il Sole 24 Ore Pagina 19                                                                               13
 Il piano particolareggiato aumenta i valori in gioco
 06/01/2020   Il Sole 24 Ore Pagina 19                                              Pagina a cura diPasquale Mirto   14
 Nuova Imu, senza delibera scattano le aliquote standard
 06/01/2020   Il Sole 24 Ore Pagina 19                                                                               16
 Per il leasing determinante il contratto
Comune di Russi lunedì, 06 gennaio 2020
[ § 1 § ]

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                                     Corriere di Romagna (ed. Ravenna)

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[ § 1 5 2 3 3 8 2 2 § ]

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                                                                   Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          GLI ALTRI FRONTI

                          Contratti concordati con prelievo al 10% a regime

                                                                                                                                                  Lu.Lo.

                          La cedolare secca guadagna punti, invece, nell' abitativo: in particolare, è
                          stata confermata a regime l' aliquota del 10% applicabile ai contratti a
                          canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa. L' articolo 1,
                          comma 6 della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), ha infatti
                          modificato l' articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 23/2011, che
                          prevedeva l' aliquota a regime del 15 per cento. Per effetto dell' articolo 9
                          del Dl 47/2014 per gli anni dal 2014 al 2019 era previsto che l' aliquota della
                          cedolare sui contratti a canone concordato fosse ridotta dal 15 al 10 per
                          cento. La legge di bilancio, dunque, prevede che l' aliquota a regime si
                          fermi al 10 per cento. Ne consegue che anche per i contratti stipulati dal
                          2020 in avanti sarà questa la misura di riferimento. In base all' articolo 9,
                          comma 2 bis del Dl 47/2014, inoltre, la medesima aliquota ridotta del 10%
                          trovava applicazione per i contratti stipulati nei Comuni per i quali era stato
                          dichiarato lo stato di emergenza nei cinque anni precedenti. Questa
                          disposizione è correlata alla disciplina transitoria dettata nell' articolo 9,
                          limitatamente agli anni dal 2014 al 2019. L' articolo 9 non è stato tuttavia
                          modificato dalla legge di bilancio che è invece intervenuta sul testo della normativa di base della cedolare, che
                          correla l' aliquota del 10% ai soli contratti stipulati nei Comuni ad alta densità abitativa. Ne consegue che, dal 2020,
                          non potranno più fruire dell' aliquota ridotta i contratti sottoscritti nei Comuni "calamitati", se non rientranti nell'
                          elenco di quelli ad alta densità abitativa. Occorre, inoltre, ricordare che il decreto Infrastrutture ed Economia del 16
                          gennaio 2017 ha modificato le regole quadro cui devono attenersi le associazioni di categoria (proprietari e inquilini)
                          nello stipulare gli accordi territoriali di riferimento. In base a questo decreto, è tra l' altro prescritto che se il contratto
                          non è stipulato alla presenza di un rappresentante di una delle organizzazioni firmatarie dell' accordo territoriale, lo
                          stesso deve essere munito di un' attestazione, rilasciata da una di queste associazioni. Questa attestazione ha la
                          funzione di garantire la conformità del contratto alle clausole territoriali, anche ai fini della fruizione delle
                          agevolazioni fiscali. Come affermato dalla risoluzione n. 31 del 2018 dell' agenzia delle Entrate, ne deriva che la
                          validazione è necessaria per applicare l' aliquota del 10% di cedolare. Non occorre invece alcuna attestazione nell'
                          ipotesi in cui non siano state recepite a livello locale le nuove clausole del Dm del 2017. Va ricordato, infine, che per
                          gli immobili locati a canone concordato spetta anche la riduzione del

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019                 Pagina 4
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[ § 1 5 2 3 3 8 2 2 § ]

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                                                                               Il Sole 24 Ore
                                                                Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          25% dell' Imu. Contrariamente a quanto visto per la cedolare, non è richiesto che il contratto sia stato stipulato in
                          un Comune ad alta densità abitativa. Ne consegue che la riduzione compete alla sola condizione che la locazione
                          rispetti le regole definite a livello territoriale e, se del caso, sia munita dell' attestazione di conformità. ©
                          RIPRODUZIONE RISERVATA.

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[ § 1 5 2 3 3 8 2 6 § ]

                          lunedì 06 gennaio 2020
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                                                                  Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          La mancata proroga della tassa piatta sulle locazioni: tra Irpef e imposte varie il peso fiscale per i
                          proprietari può raddoppiare - Salvi i contratti (e le proroghe) del 2019

                          Negozi, uscita costosa dalla cedolare ma per i vecchi affitti restano gli sconti

                                                                                                                                    Luigi Lovecchio

                          Un aggravio annuo che parte da svariate migliaia di euro, a seconda dell'
                          aliquota marginale Irpef, ai quali occorre aggiungere l' imposta di registro
                          del 2% che per metà è a carico del proprietario (si vedano gli esempi in
                          pagina). Questo è il costo della mancata proroga della cedolare del 21%
                          sugli affitti commerciali dei locali accatastati come C1, di superficie non
                          superiore a 600 metri quadrati. Una decisione che peserà sul già depresso
                          mercato di negozi e botteghe, che chiudono uno dopo l' altro. La decisione
                          di lasciarlo "affondare" è stata presa da Governo e Parlamento (l'
                          agevolazione è durata un solo anno, il 2019) nonostante l' impegno di
                          Confedilizia, che sino all' ultimo si è battuta per la proroga, incassando
                          almeno la messa a regime dell' altra cedolare, quella del 10% sugli affitti
                          concordati per il residenziale. Va subito detto - peraltro - che questa
                          decisione non incide sui contratti già stipulati nel 2019 che possono
                          restare in cedolare sino alla loro scadenza, naturale o prorogata che sia,
                          come si vede anche dai quesiti pubblicati qui a sinistra. Sconto per un
                          anno, ma effetti prolungati Con l' articolo 1, comma 59, della legge
                          145/2018 era stata introdotta la possibilità per i proprietari di optare per la cedolare secca del 21% con riferimento a
                          contratti di locazione commerciale. Lo sconto riguardava gli affitti di locali con categoria catastale C1 - ovvero
                          negozi e botteghe -, di superficie non superiore a 600 metri quadrati, e relative pertinenze. La scelta della cedolare
                          commerciale è stata possibile solo per i contratti stipulati nel corso del 2019. Ne consegue che, comunque, possono
                          ancora fruire dell' agevolazione gli affitti sottoscritti o prorogati entro il 31 dicembre 2019 a valere dal 1° gennaio
                          2020. Come pure continuano a beneficiare della cedolare le locazioni per le quali si è già esercitata l' opzione nel
                          corso del 2019 per tutte le annualità future, sino alla scadenza del contratto, naturale o prorogata che essa sia. Nulla
                          vieta, infine, che una locazione commerciale stipulata nel 2019 e inizialmente in regime di Irpef migri verso la
                          cedolare a decorrere da una qualsiasi delle successive annualità contrattuali (per esempio, nel 2021). A decorrere,
                          invece, dai contratti di locazione commerciale stipulati nel 2020 il regime sostitutivo non è più previsto e si ritorna,
                          per così dire, all' antico. L' impianto originario della cedolare, come delineato nella disciplina di riferimento (articolo 3
                          del Dlgs 23/2011), riguarda infatti esclusivamente le locazioni di unità immobiliari classificate in una categoria
                          catastale abitativa, con esclusione

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019               Pagina 6
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                          lunedì 06 gennaio 2020

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                                                                 Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          della categoria A10 (uffici). I vantaggi della cedolare La cedolare secca rappresenta un' imposta sostitutiva sulle
                          locazioni abitative. L' aliquota di base è il 21% che tuttavia scende al 10% per i contratti di locazione a canone
                          concordato (si veda il servizio pubblicato qui sotto). La cedolare sostituisce l' Irpef e le relative addizionali (comunali
                          e regionali) sui redditi fondiari nonché l' imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione. Diversamente da
                          quanto previsto ai fini Irpef, inoltre, si applica sull' intero canone di locazione pattuito in contratto, senza alcun
                          abbattimento forfettario. Come si vede dagli esempi pubblicati qui sotto, il vantaggio economico garantito dal
                          regime sostitutivo non era indifferente. Prendiamo il caso di un negozio in zona Repubblica a Milano, semicentrale in
                          zona abbastanza pregiata: la perdita fiscale del proprietario è pesantissima, praticamente il peso fiscale è ben più
                          che raddoppiato. Come? Trattandosi di un proprietario abbiente (con già 75mila euro di reddito da altre fonti) l'
                          aliquota Irpef è del 43% (sul 95% del reddito da locazione). Discorso analogo per l' addizionale regionale (l' aliquota è
                          dell' 1,74%) e comunale (aliquota dello 0,8%). Se aggiungiamo l' 1% di imposta di registro (500 euro) e 16 euro di
                          bollo arriviamo a oltre 23mila euro di tasse. La cedolare «commerciale» Regole speciali valevano però per la
                          cedolare sui contratti di locazione commerciale. Regole che conviene comunque riepilogare nel caso in cui sia stato
                          stipulato un contratto di affitto per negozi e botteghe che, come abbiamo visto sopra, può comunque applicare la
                          cedolare secca fino a scadenza. In primo luogo l' unica categoria catastale ammessa è la C1 (negozi e botteghe).
                          Ne consegue che non sono ammesse al regime sostitutivo, tra gli altri, gli uffici (A10), gli alberghi (D2) e i laboratori
                          (C3). Fanno fede le risultanze al catasto. Era possibile optare per la cedolare in relazione alle pertinenze del
                          fabbricato C1, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza: sconto ammesso ammesso, ad esempio, per
                          unità destinate a deposito o magazzino (categoria C2). Purché, però, la pertinenza sia stata locata congiuntamente
                          al bene principale o, in caso di contratti di affitto separati, che l' esistenza del vincolo pertinenziale venisse
                          menzionato nel contratto relativo all' unità secondaria. La qualificazione di pertinenza, ai sensi degli articoli 817 e
                          seguenti del Codice civile, presuppone che l' immobile sia adibito a servizio o ornamento del bene principale. L' affito
                          deve riguardare un fabbricato C1 non superiore a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. Quindi, ad esempio, l'
                          opzione per la cedolare era ammessa per un fabbricato C1 di 500 metri quadrati e due pertinenze (magazzini) di
                          complessivi 300 metri quadrati. Indifferente, era, infine, il fatto che l' inquilino fosse un imprenditore (società o ditta
                          individuale). © RIPRODUZIONE RISERVATA.

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019              Pagina 7
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                                                                 Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          TRIBUTI LOCALI

                          La rendita catastale fissata dall' Agenzia rileva sulle annualità non prescritte
                          Bocciato il valore determinato tramite Docfa: ha carattere provvisorio L' amministrazione è tenuta ad accertare la
                          situazione concreta dell' immobile

                                                                                                                            Antonino Porracciolo

                          Spetta all' agenzia delle Entrate la determinazione definitiva della rendita
                          catastale dei beni immobili. I Comuni sono, quindi, tenuti a richiedere il
                          pagamento dei tributi in base ai valori stabiliti dalla stessa Agenzia e non a
                          quanto risulta dalle dichiarazioni effettuate dai proprietari. Lo afferma la
                          Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia (presidente Evangelista,
                          relatore Calà), nella sentenza 2985/23/2019. Nel gennaio 2012 una Spa,
                          utilizzando la procedura Docfa (Documenti catasto fabbricati), aveva
                          valutato in un milione di euro la rendita catastale del proprio complesso
                          industriale. Successivamente l' agenzia del Territorio aveva rideterminato
                          in oltre due milioni di euro la rendita, tenendo conto degli impianti
                          stabilmente infissi nell' opificio. Il Comune in cui insiste l' immobile aveva
                          quindi emesso un avviso di accertamento per il recupero della maggiore Ici
                          non versata per il 2010, calcolata in base ai nuovi valori catastali. La Spa
                          aveva allora presentato un primo ricorso contro la determinazione dell'
                          Agenzia, sostenendo che quest' ultima non avesse correttamente stimato
                          il valore dei macchinari; la stessa Spa aveva poi iniziato un altro processo
                          per l' annullamento dell' avviso comunale. Con sentenza del 2017 la Ctp aveva annullato l' accertamento relativo all'
                          Ici, ritenendo non rilevante la rendita catastale determinata dall' Agenzia; ciò non solo perché il relativo processo era
                          ancora pendente, ma anche perché, pure nell' ipotesi di conferma giudiziale della stima operata dalla stessa Agenzia,
                          comunque il Comune avrebbe potuto utilizzare la nuova rendita solo dal gennaio 2012, epoca della dichiarazione
                          effettuata con il software Docfa. Contro la decisione della Ctp ha presentato appello l' ente locale impositore,
                          deducendo la violazione della normativa di riferimento in materia. Nell' accogliere l' impugnazione, la Ctr richiama,
                          innanzitutto, il comma 336 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), per il quale i Comuni, quando verificano
                          situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, richiedono la presentazione di un aggiornamento,
                          fermo restando il potere dell' agenzia del Territorio di provvedere, se gli interessati non ottemperano, «alla verifica
                          del classamento delle unità immobiliari segnalate». Inoltre - prosegue la sentenza -, il comma 337 della stessa legge
                          311 dispone che le nuove rendite catastali producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio «dell' anno
                          successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale». E poiché sin dal 2001 la Spa
                          aveva omesso di presentare la dichiarazione catastale, la nuova rendita era quindi

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                          lunedì 06 gennaio 2020

                                                                               Il Sole 24 Ore
                                                                Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          efficace dal 2002. Il Comune appellante era, dunque, tenuto a far riferimento alla rendita stabilita dal Territorio:
                          infatti, è quest' ultimo ad avere il potere di effettuare la determinazione definitiva, giacché la denuncia Docfa «ha
                          semplice carattere provvisorio in attesa di conferma da parte dell' Agenzia», oggi delle Entrate. Peraltro, la rendita
                          determinata dall' amministrazione si può utilizzare per tutte le annualità di imposta ancora non prescritte, dal
                          momento che il provvedimento che determina la rendita non è costitutivo, «ma meramente accertativo della
                          concreta situazione catastale dell' immobile». Per questi motivi la Ctr ha affermato la legittimità dell' avviso di
                          accertamento impugnato. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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                          lunedì 06 gennaio 2020
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                                                                  Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          CASI PARTICOLARI

                          Collabenti recuperabili tassati come area fabbricabile
                          Rendita catastale decisiva per il prelievo dopo la corsa alle iscrizioni in categoria F/2

                          La nuova Imu presenta alcune precisazioni utili a risolvere questioni che
                          hanno interessato la Corte di cassazione, tra le quali quella relativa al
                          regime di imposizione dei fabbricati collabenti, accatastati in categoria F/2.
                          Il comma 741 della legge di bilancio 2020 detta la definizione di fabbricato,
                          precisando che «per fabbricato si intende l' unità immobiliare iscritta o che
                          deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita
                          catastale». Rispetto alla definizione di fabbricato recata dalla disciplina
                          Ici/Imu, il legislatore ha inserito la precisazione «con attribuzione di rendita
                          catastale». Si tratta di precisazione molto importante, anche se invero già
                          desumibile dalla vecchia disciplina, in quanto insita nella definizione di
                          unità immobiliare. Infatti, l' articolo 2 del Dm 28/1998 qualifica come unità
                          immobiliare il fabbricato che «presenta autonomia funzionale e
                          reddituale». Quindi, la normativa Ici/Imu, nel riferirsi ai fabbricati, faceva
                          necessariamente riferimento a fabbricati che hanno una propria capacità
                          reddituale, e quindi una propria rendita. La nuova precisazione va a
                          risolvere il problema del regime di imponibilità dei fabbricati collabenti. La
                          Corte di cassazione si è pronunciata per la prima volta con sentenza 17815/2017, ritenendo che gli immobili
                          collabenti siano da assoggettare come fabbricati, ma siccome privi di rendita catastale e quindi di base imponibile,
                          sfuggono completamente all' imposizione comunale. La Corte rileva che il Dm 28/1998 prevede l' accatastamento in
                          categoria F/2 dei fabbricati che si trovano in uno stato di degrado tale da comportarne «l' oggettiva incapacità di
                          produrre ordinariamente un reddito proprio» ed è per questa ragione che questi fabbricati sono iscritti senza una
                          rendita catastale. Secondo la Corte, lo stato di collabenza e improduttività di reddito non fa venir meno in capo all'
                          immobile la tipologia normativa di «fabbricato». La mancata imposizione, pertanto, si giustifica non già per assenza
                          di «presupposto» ma per assenza di «base imponibile». Si tratta all' evidenza di conclusioni avulse da una lettura
                          sistematica della disciplina Ici/Imu, lettura che ha però dato il via alla corsa all' accatastamento dei fabbricati in
                          categoria F/2, anche perché le successive pronunce (n. 26392/2019, n. 19338/2019, n. 10122/2019, n. 8622/2019),
                          si sono adagiate passivamente sulle affermazioni contenute nella prima decisione.

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                          lunedì 06 gennaio 2020

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                                                              Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          Con la nuova Imu i fabbricati collabenti dovranno quindi essere necessariamente assoggettati come area
                          fabbricabile, se lo strumento urbanistico ne prevede il recupero. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

                                                            Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 11
[ § 1 5 2 3 3 8 2 3 § ]

                          lunedì 06 gennaio 2020
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                                                                   Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          in corso d' anno

                          Così la rendita cambia il conto
                          La variazione ha effetto dalla fine dei lavori o dalla data di utilizzo

                          Nella nuova Imu, come nella vecchia, la base imponibile dei fabbricati è
                          ottenuta applicando all' ammontare delle rendite risultanti in Catasto,
                          vigenti al 1° gennaio dell' anno di imposizione, e rivalutate del 5%, una serie
                          di moltiplicatori che variano a secondo della categoria catastale. Il
                          riferimento alle rendite iscritte al 1° gennaio ha creato non pochi problemi
                          interpretativi nei casi in cui il fabbricato ha ottenuto la rendita in corso d'
                          anno, perché di nuova costruzione, perché ristrutturato o per altro motivo.
                          In realtà una lettura sistematica della disciplina Ici/Imu portava a ritenere
                          che il riferimento al 1° gennaio fosse da considerarsi solo per gli immobili
                          non oggetto di variazione edilizia, come nelle ipotesi di semplice revisione
                          della rendita o di cambio di destinazione d' uso senza interventi edilizi. Ciò
                          era agevolmente desumibile dalla disciplina relativa ai fabbricati di nuova
                          costruzione per i quali era (e lo è anche oggi) previsto che questi fossero
                          assoggettati dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione. È evidente
                          che se il fabbricato di nuova costruzione è accatastato il 30 giugno, il
                          contribuente dovrà liquidare l' imposta considerando l' area fabbricabile per
                          sei mesi e la rendita catastale per gli altri sei mesi, anche se al 1° gennaio questo fabbricato non aveva rendita
                          perché semplicemente inesistente. Stesso discorso per il caso di fabbricati oggetto di ristrutturazione, per i quali la
                          base imponibile è costituita dal valore dell' area fino alla data di ultimazione dei lavori, che può verificarsi in corso d'
                          anno. Ciononstante una giurisprudenza minoritaria della Corte di Cassazione, come la n. 9238/2019, ha ritenuto che
                          qualunque sia la causa che ha determinato la variazione della rendita mediante la procedura Docfa, questa esplica
                          effetti fiscali sempre dal 1° gennaio dell' anno successivo. Si tratta di argomentazione estranea a una lettura
                          sistematica delle norme, e anzi passibile di violazione del principio della capacità contributiva, perché applicandola
                          ad un immobile che a seguito di demolizione e parziale ricostruzione subisce un dimezzamento della rendita,
                          porterebbe a corrispondere l' Imu su una rendita non più rappresentativa della capacità contributiva. Il problema
                          interpretativo oggi deve ritenersi definitivamente risolto, posto che il comma 745 della legge di bilancio 2020
                          legittima l' unica lettura possibile, prevedendo che «le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d' anno, a
                          seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente,
                          dalla data di utilizzo». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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[ § 1 5 2 3 3 8 2 4 § ]

                          lunedì 06 gennaio 2020
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                                                                   Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          decorrenza

                          Il piano particolareggiato aumenta i valori in gioco
                          L' adozione degli strumenti urbanistici fa superare i dati sulle aree fissati al 1° gennaio

                          Il comma 746 della legge 160/2019 nel disciplinare la base imponibile delle
                          aree fabbricabili della nuova Imu aggiunge un' importante precisazione,
                          utile a risolvere un dubbio interpretativo già affrontato dalla Cassazione,
                          ma in modo poco convincente. Come per il passato, per le aree fabbricabili
                          il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio
                          dell' anno d' imposizione. Il riferimento a questa data va qualificato come
                          elemento di semplificazione, che permette di mantenere fisso il valore per
                          l' intero anno, in assenza di variazioni urbanistiche. Inoltre il valore venale al
                          1° gennaio è quello delle singole categorie di aree fabbricabili. In altri
                          termini, è evidente che un' area fabbricabile che diventa tale al 30 di giugno,
                          non ha un "proprio" valore di mercato al 1° gennaio, quand' era agricola, ma
                          è altrettanto evidente che occorre far riferimento al valore al 1° gennaio di
                          aree aventi le medesime caratteristiche. Stesso discorso per le aree già
                          edificabili che subiscono variazioni in corso d' anno. Se per un' area viene
                          adottato, ad esempio il 30 giugno, un piano particolareggiato, è evidente
                          che vi sia un incremento di valore che impone di considerare due valori: per
                          i primi sei mesi il valore al 1° gennaio delle aree prive di piano particolareggiato, e per il secondo semestre il valore al
                          1° gennaio di aree con piano particolareggiato approvato. Quanto appena sostenuto, tuttavia, non è stato fatto
                          proprio dalla giurisprudenza di legittimità che con sentenza n. 2901/2017 ha detto che gli effetti dell' attribuzione
                          della qualifica di edificabilità decorrono dal 1° gennaio dell' anno successivo a quello di adozione dello strumento
                          urbanistico generale. Principi confermati anche di recente con la sentenza n. 8544/2019. Si tratta all' evidenza di
                          decisioni che non tengono conto, da un lato, che l' Imu è frazionabile per mesi, e quindi nulla osta a che per alcuni
                          mesi si paghi come terreno agricolo e per altri come area fabbricabile e, dall' altro lato, che creano una palese
                          violazione del principio della capacità contributiva, giacché quanto affermato dovrebbe valere anche nell' ipotesi di
                          aree fabbricabili che tornano ad essere agricole dal 2 di gennaio. Pretendere, in questo caso, l' assoggettamento per
                          l' intero anno come area fabbricabile è all' evidenza illogico oltre che illegittimo. Con la nuova Imu il problema
                          dovrebbe essere risolto visto che occorre far riferimento al valore venale al 1° gennaio «o a far data dall' adozione
                          degli strumenti urbanistici». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019            Pagina 13
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                          lunedì 06 gennaio 2020
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                                                                                 Il Sole 24 Ore
                                                                  Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          TRIBUTI

                          Nuova Imu, senza delibera scattano le aliquote standard
                          La riforma torna ad ampliare il raggio d' azione dei regolamenti locali Possibile disciplinare dilazioni, rimborsi e valori
                          di base per terreni edificabili

                                                                                                                             Pagina a cura diPasquale Mirto

                          Con l' Imu 2020 ai        Comuni viene riattribuita un' ampia potestà
                          regolamentare, che in parte ricalca quella già prevista nell' Ici ma non
                          riproposta nella vecchia Imu. I Comuni hanno tempo fino al 30 giugno 2020
                          per approvare le aliquote Imu e il regolamento. La delibera sulle aliquote è
                          obbligatoria, perché in caso di mancata approvazione non sono
                          automaticamente confermate le aliquote 2019 previste per un tributo
                          ormai soppresso, ma trovano applicazione le aliquote di base della nuova
                          Imu. La delibera regolamentare non è invece obbligatoria, o meglio il
                          regolamento comunale va approvato non per "copiare" quanto già previsto
                          dalla normativa, ma quando il Comune intenda disciplinare alcuni aspetti
                          come quelli ora previsti nel comma 777 della legge 160/2019, fermo
                          restando la più ampia potestà regolamentare prevista dall' articolo 52 del
                          Dlgs 446/1997. Tra le varie possibilità previste dal comma 777 ci sono
                          quelle di stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti
                          effettuati da un contitolare anche per conto degli altri e di stabilire
                          differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari. In quest'
                          ultimo caso però andrebbe chiarito se la possibilità può riguardare anche il versamento dell' Imu statale. È riproposta
                          la possibilità per i Comuni di disporre il rimborso dell' imposta pagata per le aree che successivamente diventano
                          inedificabili. Si tratta di previsione molto importante perché, come noto, un' area è fiscalmente edificabile già con l'
                          adozione dello strumento urbanistico, ma tra adozione e approvazione definitiva spesso le aree tornano ad essere
                          agricole. I Comuni potranno deliberare valori di riferimento per le aree fabbricabili e limitare il loro potere di
                          accertamento qualora l' imposta sia versata considerando i valori deliberati, e ciò anche con l' intento di ridurre il
                          contenzioso. Si precisa, che l' identica disposizione Ici è stata più volte interpretata dal giudice di legittimità nel
                          senso che nell' ipotesi in cui esistano atti che evidenziano valori superiori (rogiti o perizie) il Comune rimane
                          comunque legittimato ad accertare con valori superiori a quelli deliberati, anche se utilizzati dal contribuente (da
                          ultimo, Cassazione 25245/2019). Sicché sarà importante per il Comune precisare bene nel regolamento i confini di
                          applicabilità di tale disposizione. Completamente nuova è invece la possibilità di stabilire l' esenzione dell' immobile
                          dato in comodato gratuito al Comune, o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'
                          esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. Sulla base di questa disposizione, ad esempio, potrà disporsi l'
                          esenzione per gli immobili posseduti da privati e dati in comodato a Comuni, Province,

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019                     Pagina 14
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                          lunedì 06 gennaio 2020

                                                                                Il Sole 24 Ore
                                                                 Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          Regioni o anche ad enti non commerciali, a condizione che siano utilizzati per scopi istituzionali o statutari del
                          comodatario. Peraltro la norma non pone alcun vincolo in merito al tipo di attività, sicché potranno accedere all'
                          esenzione anche gli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla lettera i) del Dlgs
                          504/1992, applicabile alla nuova Imu in forza del comma 759 della legge di bilancio 2020. © RIPRODUZIONE
                          RISERVATA.

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019             Pagina 15
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                          lunedì 06 gennaio 2020
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                                                                                  Il Sole 24 Ore
                                                                   Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          contrasti interpretativi

                          Per il leasing determinante il contratto
                          Il ritorno alla disciplina Ici può superare il nodo della disponibilità del bene

                          Uno dei temi principali che ha appassionato la giurisprudenza di merito
                          degli ultimi anni è quello relativo all' individuazione del soggetto passivo
                          Imu nel caso di risoluzione del contratto di leasing senza riconsegna del
                          fabbricato. La giurisprudenza di merito non è riuscita, fin da subito, ha
                          produrre un orientamento univoco, e questo ha contribuito ad alimentare
                          un contenzioso enorme anche in termini monetari. Non è stata da meno
                          neanche la Corte di Cassazione, che ha affrontato il problema nel 2019 con
                          cinque sentenze, di cui quattro favorevoli agli enti impositori (n.
                          13793/2019, n. 25249/2019, n. 29973/2019 e la recente n. 34243 del 20
                          dicembre 2019) e una favorevole alle società di leasing (n. 19166/2019). Il
                          caos interpretativo nasce da un' indicazione fornita dal Mef nelle istruzioni
                          alla compilazione della dichiarazione Imu, in base alla quale la società di
                          leasing deve presentare la dichiarazione Imu solo successivamente alla
                          data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di riconsegna. La
                          querelle si è aggrovigliata ancor di più con la nascita della Tasi per la quale,
                          a differenza dell' Imu, è espressamente previsto che per «durata del
                          contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di
                          riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna». Quanto disposto per la Tasi rappresenta uno
                          dei vari motivi che sorreggono le impugnazioni delle società di leasing, peraltro fatto proprio dalla Corte di
                          Cassazione, nell' unica sentenza a loro favorevole, che nel valorizzare l' ultrattività del contratto di leasing risolto ha
                          trovato conferma anche nella disciplina Tasi, affermando che con essa non si è «introdotto nel sistema alcun
                          elemento di novità/specialità, essendosi limitate, piuttosto, a confermare (esplicitare) l' efficacia anche agli effetti
                          del diritto tributario di una regola generale in tema di locazione finanziaria». La nuova Imu sostituisce tanto l' Imu
                          tanto la Tasi, ma nell' individuare i soggetti passivi con riferimento alle società di leasing ripropone esattamente la
                          stessa normativa già prevista per l' Ici e per la vecchia Imu, ignorando quanto previsto per la soppressa Tasi. Per
                          questo motivo la nuova disciplina può a buon diritto considerarsi interpretativa e confermativa della tesi oggi
                          prevalente nella giurisprudenza di legittimità, che dà rilevanza al titolo, ovvero al contratto stipulato e non alla
                          disponibilità materiale del bene. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019           Pagina 16
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