Comune di Russi lunedì, 06 gennaio 2020
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Comune di Russi lunedì, 06 gennaio 2020 Prime Pagine 06/01/2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna) 3 Prima pagina del 06/01/2020 Pubblica Amministrazione ed Enti Locali 06/01/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 5 Lu.Lo. 4 Contratti concordati con prelievo al 10% a regime 06/01/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 5 Luigi Lovecchio 6 Negozi, uscita costosa dalla cedolare ma per i vecchi affitti restano gli sconti 06/01/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 16 Antonino Porracciolo 8 La rendita catastale fissata dall' Agenzia rileva sulle annualità non prescritte 06/01/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 19 10 Collabenti recuperabili tassati come area fabbricabile 06/01/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 19 12 Così la rendita cambia il conto 06/01/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 19 13 Il piano particolareggiato aumenta i valori in gioco 06/01/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 19 Pagina a cura diPasquale Mirto 14 Nuova Imu, senza delibera scattano le aliquote standard 06/01/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 19 16 Per il leasing determinante il contratto
[ § 1 § ] lunedì 06 gennaio 2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 3
[ § 1 5 2 3 3 8 2 2 § ] lunedì 06 gennaio 2020 Pagina 5 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali GLI ALTRI FRONTI Contratti concordati con prelievo al 10% a regime Lu.Lo. La cedolare secca guadagna punti, invece, nell' abitativo: in particolare, è stata confermata a regime l' aliquota del 10% applicabile ai contratti a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa. L' articolo 1, comma 6 della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), ha infatti modificato l' articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 23/2011, che prevedeva l' aliquota a regime del 15 per cento. Per effetto dell' articolo 9 del Dl 47/2014 per gli anni dal 2014 al 2019 era previsto che l' aliquota della cedolare sui contratti a canone concordato fosse ridotta dal 15 al 10 per cento. La legge di bilancio, dunque, prevede che l' aliquota a regime si fermi al 10 per cento. Ne consegue che anche per i contratti stipulati dal 2020 in avanti sarà questa la misura di riferimento. In base all' articolo 9, comma 2 bis del Dl 47/2014, inoltre, la medesima aliquota ridotta del 10% trovava applicazione per i contratti stipulati nei Comuni per i quali era stato dichiarato lo stato di emergenza nei cinque anni precedenti. Questa disposizione è correlata alla disciplina transitoria dettata nell' articolo 9, limitatamente agli anni dal 2014 al 2019. L' articolo 9 non è stato tuttavia modificato dalla legge di bilancio che è invece intervenuta sul testo della normativa di base della cedolare, che correla l' aliquota del 10% ai soli contratti stipulati nei Comuni ad alta densità abitativa. Ne consegue che, dal 2020, non potranno più fruire dell' aliquota ridotta i contratti sottoscritti nei Comuni "calamitati", se non rientranti nell' elenco di quelli ad alta densità abitativa. Occorre, inoltre, ricordare che il decreto Infrastrutture ed Economia del 16 gennaio 2017 ha modificato le regole quadro cui devono attenersi le associazioni di categoria (proprietari e inquilini) nello stipulare gli accordi territoriali di riferimento. In base a questo decreto, è tra l' altro prescritto che se il contratto non è stipulato alla presenza di un rappresentante di una delle organizzazioni firmatarie dell' accordo territoriale, lo stesso deve essere munito di un' attestazione, rilasciata da una di queste associazioni. Questa attestazione ha la funzione di garantire la conformità del contratto alle clausole territoriali, anche ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali. Come affermato dalla risoluzione n. 31 del 2018 dell' agenzia delle Entrate, ne deriva che la validazione è necessaria per applicare l' aliquota del 10% di cedolare. Non occorre invece alcuna attestazione nell' ipotesi in cui non siano state recepite a livello locale le nuove clausole del Dm del 2017. Va ricordato, infine, che per gli immobili locati a canone concordato spetta anche la riduzione del Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 4
[ § 1 5 2 3 3 8 2 2 § ] lunedì 06 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali 25% dell' Imu. Contrariamente a quanto visto per la cedolare, non è richiesto che il contratto sia stato stipulato in un Comune ad alta densità abitativa. Ne consegue che la riduzione compete alla sola condizione che la locazione rispetti le regole definite a livello territoriale e, se del caso, sia munita dell' attestazione di conformità. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 5
[ § 1 5 2 3 3 8 2 6 § ] lunedì 06 gennaio 2020 Pagina 5 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali La mancata proroga della tassa piatta sulle locazioni: tra Irpef e imposte varie il peso fiscale per i proprietari può raddoppiare - Salvi i contratti (e le proroghe) del 2019 Negozi, uscita costosa dalla cedolare ma per i vecchi affitti restano gli sconti Luigi Lovecchio Un aggravio annuo che parte da svariate migliaia di euro, a seconda dell' aliquota marginale Irpef, ai quali occorre aggiungere l' imposta di registro del 2% che per metà è a carico del proprietario (si vedano gli esempi in pagina). Questo è il costo della mancata proroga della cedolare del 21% sugli affitti commerciali dei locali accatastati come C1, di superficie non superiore a 600 metri quadrati. Una decisione che peserà sul già depresso mercato di negozi e botteghe, che chiudono uno dopo l' altro. La decisione di lasciarlo "affondare" è stata presa da Governo e Parlamento (l' agevolazione è durata un solo anno, il 2019) nonostante l' impegno di Confedilizia, che sino all' ultimo si è battuta per la proroga, incassando almeno la messa a regime dell' altra cedolare, quella del 10% sugli affitti concordati per il residenziale. Va subito detto - peraltro - che questa decisione non incide sui contratti già stipulati nel 2019 che possono restare in cedolare sino alla loro scadenza, naturale o prorogata che sia, come si vede anche dai quesiti pubblicati qui a sinistra. Sconto per un anno, ma effetti prolungati Con l' articolo 1, comma 59, della legge 145/2018 era stata introdotta la possibilità per i proprietari di optare per la cedolare secca del 21% con riferimento a contratti di locazione commerciale. Lo sconto riguardava gli affitti di locali con categoria catastale C1 - ovvero negozi e botteghe -, di superficie non superiore a 600 metri quadrati, e relative pertinenze. La scelta della cedolare commerciale è stata possibile solo per i contratti stipulati nel corso del 2019. Ne consegue che, comunque, possono ancora fruire dell' agevolazione gli affitti sottoscritti o prorogati entro il 31 dicembre 2019 a valere dal 1° gennaio 2020. Come pure continuano a beneficiare della cedolare le locazioni per le quali si è già esercitata l' opzione nel corso del 2019 per tutte le annualità future, sino alla scadenza del contratto, naturale o prorogata che essa sia. Nulla vieta, infine, che una locazione commerciale stipulata nel 2019 e inizialmente in regime di Irpef migri verso la cedolare a decorrere da una qualsiasi delle successive annualità contrattuali (per esempio, nel 2021). A decorrere, invece, dai contratti di locazione commerciale stipulati nel 2020 il regime sostitutivo non è più previsto e si ritorna, per così dire, all' antico. L' impianto originario della cedolare, come delineato nella disciplina di riferimento (articolo 3 del Dlgs 23/2011), riguarda infatti esclusivamente le locazioni di unità immobiliari classificate in una categoria catastale abitativa, con esclusione Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 6
[ § 1 5 2 3 3 8 2 6 § ] lunedì 06 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali della categoria A10 (uffici). I vantaggi della cedolare La cedolare secca rappresenta un' imposta sostitutiva sulle locazioni abitative. L' aliquota di base è il 21% che tuttavia scende al 10% per i contratti di locazione a canone concordato (si veda il servizio pubblicato qui sotto). La cedolare sostituisce l' Irpef e le relative addizionali (comunali e regionali) sui redditi fondiari nonché l' imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione. Diversamente da quanto previsto ai fini Irpef, inoltre, si applica sull' intero canone di locazione pattuito in contratto, senza alcun abbattimento forfettario. Come si vede dagli esempi pubblicati qui sotto, il vantaggio economico garantito dal regime sostitutivo non era indifferente. Prendiamo il caso di un negozio in zona Repubblica a Milano, semicentrale in zona abbastanza pregiata: la perdita fiscale del proprietario è pesantissima, praticamente il peso fiscale è ben più che raddoppiato. Come? Trattandosi di un proprietario abbiente (con già 75mila euro di reddito da altre fonti) l' aliquota Irpef è del 43% (sul 95% del reddito da locazione). Discorso analogo per l' addizionale regionale (l' aliquota è dell' 1,74%) e comunale (aliquota dello 0,8%). Se aggiungiamo l' 1% di imposta di registro (500 euro) e 16 euro di bollo arriviamo a oltre 23mila euro di tasse. La cedolare «commerciale» Regole speciali valevano però per la cedolare sui contratti di locazione commerciale. Regole che conviene comunque riepilogare nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di affitto per negozi e botteghe che, come abbiamo visto sopra, può comunque applicare la cedolare secca fino a scadenza. In primo luogo l' unica categoria catastale ammessa è la C1 (negozi e botteghe). Ne consegue che non sono ammesse al regime sostitutivo, tra gli altri, gli uffici (A10), gli alberghi (D2) e i laboratori (C3). Fanno fede le risultanze al catasto. Era possibile optare per la cedolare in relazione alle pertinenze del fabbricato C1, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza: sconto ammesso ammesso, ad esempio, per unità destinate a deposito o magazzino (categoria C2). Purché, però, la pertinenza sia stata locata congiuntamente al bene principale o, in caso di contratti di affitto separati, che l' esistenza del vincolo pertinenziale venisse menzionato nel contratto relativo all' unità secondaria. La qualificazione di pertinenza, ai sensi degli articoli 817 e seguenti del Codice civile, presuppone che l' immobile sia adibito a servizio o ornamento del bene principale. L' affito deve riguardare un fabbricato C1 non superiore a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. Quindi, ad esempio, l' opzione per la cedolare era ammessa per un fabbricato C1 di 500 metri quadrati e due pertinenze (magazzini) di complessivi 300 metri quadrati. Indifferente, era, infine, il fatto che l' inquilino fosse un imprenditore (società o ditta individuale). © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 7
[ § 1 5 2 3 3 8 2 5 § ] lunedì 06 gennaio 2020 Pagina 16 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali TRIBUTI LOCALI La rendita catastale fissata dall' Agenzia rileva sulle annualità non prescritte Bocciato il valore determinato tramite Docfa: ha carattere provvisorio L' amministrazione è tenuta ad accertare la situazione concreta dell' immobile Antonino Porracciolo Spetta all' agenzia delle Entrate la determinazione definitiva della rendita catastale dei beni immobili. I Comuni sono, quindi, tenuti a richiedere il pagamento dei tributi in base ai valori stabiliti dalla stessa Agenzia e non a quanto risulta dalle dichiarazioni effettuate dai proprietari. Lo afferma la Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia (presidente Evangelista, relatore Calà), nella sentenza 2985/23/2019. Nel gennaio 2012 una Spa, utilizzando la procedura Docfa (Documenti catasto fabbricati), aveva valutato in un milione di euro la rendita catastale del proprio complesso industriale. Successivamente l' agenzia del Territorio aveva rideterminato in oltre due milioni di euro la rendita, tenendo conto degli impianti stabilmente infissi nell' opificio. Il Comune in cui insiste l' immobile aveva quindi emesso un avviso di accertamento per il recupero della maggiore Ici non versata per il 2010, calcolata in base ai nuovi valori catastali. La Spa aveva allora presentato un primo ricorso contro la determinazione dell' Agenzia, sostenendo che quest' ultima non avesse correttamente stimato il valore dei macchinari; la stessa Spa aveva poi iniziato un altro processo per l' annullamento dell' avviso comunale. Con sentenza del 2017 la Ctp aveva annullato l' accertamento relativo all' Ici, ritenendo non rilevante la rendita catastale determinata dall' Agenzia; ciò non solo perché il relativo processo era ancora pendente, ma anche perché, pure nell' ipotesi di conferma giudiziale della stima operata dalla stessa Agenzia, comunque il Comune avrebbe potuto utilizzare la nuova rendita solo dal gennaio 2012, epoca della dichiarazione effettuata con il software Docfa. Contro la decisione della Ctp ha presentato appello l' ente locale impositore, deducendo la violazione della normativa di riferimento in materia. Nell' accogliere l' impugnazione, la Ctr richiama, innanzitutto, il comma 336 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), per il quale i Comuni, quando verificano situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, richiedono la presentazione di un aggiornamento, fermo restando il potere dell' agenzia del Territorio di provvedere, se gli interessati non ottemperano, «alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate». Inoltre - prosegue la sentenza -, il comma 337 della stessa legge 311 dispone che le nuove rendite catastali producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio «dell' anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale». E poiché sin dal 2001 la Spa aveva omesso di presentare la dichiarazione catastale, la nuova rendita era quindi Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 8
[ § 1 5 2 3 3 8 2 5 § ] lunedì 06 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali efficace dal 2002. Il Comune appellante era, dunque, tenuto a far riferimento alla rendita stabilita dal Territorio: infatti, è quest' ultimo ad avere il potere di effettuare la determinazione definitiva, giacché la denuncia Docfa «ha semplice carattere provvisorio in attesa di conferma da parte dell' Agenzia», oggi delle Entrate. Peraltro, la rendita determinata dall' amministrazione si può utilizzare per tutte le annualità di imposta ancora non prescritte, dal momento che il provvedimento che determina la rendita non è costitutivo, «ma meramente accertativo della concreta situazione catastale dell' immobile». Per questi motivi la Ctr ha affermato la legittimità dell' avviso di accertamento impugnato. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 9
[ § 1 5 2 3 3 8 2 1 § ] lunedì 06 gennaio 2020 Pagina 19 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali CASI PARTICOLARI Collabenti recuperabili tassati come area fabbricabile Rendita catastale decisiva per il prelievo dopo la corsa alle iscrizioni in categoria F/2 La nuova Imu presenta alcune precisazioni utili a risolvere questioni che hanno interessato la Corte di cassazione, tra le quali quella relativa al regime di imposizione dei fabbricati collabenti, accatastati in categoria F/2. Il comma 741 della legge di bilancio 2020 detta la definizione di fabbricato, precisando che «per fabbricato si intende l' unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale». Rispetto alla definizione di fabbricato recata dalla disciplina Ici/Imu, il legislatore ha inserito la precisazione «con attribuzione di rendita catastale». Si tratta di precisazione molto importante, anche se invero già desumibile dalla vecchia disciplina, in quanto insita nella definizione di unità immobiliare. Infatti, l' articolo 2 del Dm 28/1998 qualifica come unità immobiliare il fabbricato che «presenta autonomia funzionale e reddituale». Quindi, la normativa Ici/Imu, nel riferirsi ai fabbricati, faceva necessariamente riferimento a fabbricati che hanno una propria capacità reddituale, e quindi una propria rendita. La nuova precisazione va a risolvere il problema del regime di imponibilità dei fabbricati collabenti. La Corte di cassazione si è pronunciata per la prima volta con sentenza 17815/2017, ritenendo che gli immobili collabenti siano da assoggettare come fabbricati, ma siccome privi di rendita catastale e quindi di base imponibile, sfuggono completamente all' imposizione comunale. La Corte rileva che il Dm 28/1998 prevede l' accatastamento in categoria F/2 dei fabbricati che si trovano in uno stato di degrado tale da comportarne «l' oggettiva incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio» ed è per questa ragione che questi fabbricati sono iscritti senza una rendita catastale. Secondo la Corte, lo stato di collabenza e improduttività di reddito non fa venir meno in capo all' immobile la tipologia normativa di «fabbricato». La mancata imposizione, pertanto, si giustifica non già per assenza di «presupposto» ma per assenza di «base imponibile». Si tratta all' evidenza di conclusioni avulse da una lettura sistematica della disciplina Ici/Imu, lettura che ha però dato il via alla corsa all' accatastamento dei fabbricati in categoria F/2, anche perché le successive pronunce (n. 26392/2019, n. 19338/2019, n. 10122/2019, n. 8622/2019), si sono adagiate passivamente sulle affermazioni contenute nella prima decisione. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 10
[ § 1 5 2 3 3 8 2 1 § ] lunedì 06 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Con la nuova Imu i fabbricati collabenti dovranno quindi essere necessariamente assoggettati come area fabbricabile, se lo strumento urbanistico ne prevede il recupero. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 11
[ § 1 5 2 3 3 8 2 3 § ] lunedì 06 gennaio 2020 Pagina 19 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali in corso d' anno Così la rendita cambia il conto La variazione ha effetto dalla fine dei lavori o dalla data di utilizzo Nella nuova Imu, come nella vecchia, la base imponibile dei fabbricati è ottenuta applicando all' ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell' anno di imposizione, e rivalutate del 5%, una serie di moltiplicatori che variano a secondo della categoria catastale. Il riferimento alle rendite iscritte al 1° gennaio ha creato non pochi problemi interpretativi nei casi in cui il fabbricato ha ottenuto la rendita in corso d' anno, perché di nuova costruzione, perché ristrutturato o per altro motivo. In realtà una lettura sistematica della disciplina Ici/Imu portava a ritenere che il riferimento al 1° gennaio fosse da considerarsi solo per gli immobili non oggetto di variazione edilizia, come nelle ipotesi di semplice revisione della rendita o di cambio di destinazione d' uso senza interventi edilizi. Ciò era agevolmente desumibile dalla disciplina relativa ai fabbricati di nuova costruzione per i quali era (e lo è anche oggi) previsto che questi fossero assoggettati dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione. È evidente che se il fabbricato di nuova costruzione è accatastato il 30 giugno, il contribuente dovrà liquidare l' imposta considerando l' area fabbricabile per sei mesi e la rendita catastale per gli altri sei mesi, anche se al 1° gennaio questo fabbricato non aveva rendita perché semplicemente inesistente. Stesso discorso per il caso di fabbricati oggetto di ristrutturazione, per i quali la base imponibile è costituita dal valore dell' area fino alla data di ultimazione dei lavori, che può verificarsi in corso d' anno. Ciononstante una giurisprudenza minoritaria della Corte di Cassazione, come la n. 9238/2019, ha ritenuto che qualunque sia la causa che ha determinato la variazione della rendita mediante la procedura Docfa, questa esplica effetti fiscali sempre dal 1° gennaio dell' anno successivo. Si tratta di argomentazione estranea a una lettura sistematica delle norme, e anzi passibile di violazione del principio della capacità contributiva, perché applicandola ad un immobile che a seguito di demolizione e parziale ricostruzione subisce un dimezzamento della rendita, porterebbe a corrispondere l' Imu su una rendita non più rappresentativa della capacità contributiva. Il problema interpretativo oggi deve ritenersi definitivamente risolto, posto che il comma 745 della legge di bilancio 2020 legittima l' unica lettura possibile, prevedendo che «le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d' anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo». © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 12
[ § 1 5 2 3 3 8 2 4 § ] lunedì 06 gennaio 2020 Pagina 19 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali decorrenza Il piano particolareggiato aumenta i valori in gioco L' adozione degli strumenti urbanistici fa superare i dati sulle aree fissati al 1° gennaio Il comma 746 della legge 160/2019 nel disciplinare la base imponibile delle aree fabbricabili della nuova Imu aggiunge un' importante precisazione, utile a risolvere un dubbio interpretativo già affrontato dalla Cassazione, ma in modo poco convincente. Come per il passato, per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell' anno d' imposizione. Il riferimento a questa data va qualificato come elemento di semplificazione, che permette di mantenere fisso il valore per l' intero anno, in assenza di variazioni urbanistiche. Inoltre il valore venale al 1° gennaio è quello delle singole categorie di aree fabbricabili. In altri termini, è evidente che un' area fabbricabile che diventa tale al 30 di giugno, non ha un "proprio" valore di mercato al 1° gennaio, quand' era agricola, ma è altrettanto evidente che occorre far riferimento al valore al 1° gennaio di aree aventi le medesime caratteristiche. Stesso discorso per le aree già edificabili che subiscono variazioni in corso d' anno. Se per un' area viene adottato, ad esempio il 30 giugno, un piano particolareggiato, è evidente che vi sia un incremento di valore che impone di considerare due valori: per i primi sei mesi il valore al 1° gennaio delle aree prive di piano particolareggiato, e per il secondo semestre il valore al 1° gennaio di aree con piano particolareggiato approvato. Quanto appena sostenuto, tuttavia, non è stato fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità che con sentenza n. 2901/2017 ha detto che gli effetti dell' attribuzione della qualifica di edificabilità decorrono dal 1° gennaio dell' anno successivo a quello di adozione dello strumento urbanistico generale. Principi confermati anche di recente con la sentenza n. 8544/2019. Si tratta all' evidenza di decisioni che non tengono conto, da un lato, che l' Imu è frazionabile per mesi, e quindi nulla osta a che per alcuni mesi si paghi come terreno agricolo e per altri come area fabbricabile e, dall' altro lato, che creano una palese violazione del principio della capacità contributiva, giacché quanto affermato dovrebbe valere anche nell' ipotesi di aree fabbricabili che tornano ad essere agricole dal 2 di gennaio. Pretendere, in questo caso, l' assoggettamento per l' intero anno come area fabbricabile è all' evidenza illogico oltre che illegittimo. Con la nuova Imu il problema dovrebbe essere risolto visto che occorre far riferimento al valore venale al 1° gennaio «o a far data dall' adozione degli strumenti urbanistici». © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 13
[ § 1 5 2 3 3 8 2 7 § ] lunedì 06 gennaio 2020 Pagina 19 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali TRIBUTI Nuova Imu, senza delibera scattano le aliquote standard La riforma torna ad ampliare il raggio d' azione dei regolamenti locali Possibile disciplinare dilazioni, rimborsi e valori di base per terreni edificabili Pagina a cura diPasquale Mirto Con l' Imu 2020 ai Comuni viene riattribuita un' ampia potestà regolamentare, che in parte ricalca quella già prevista nell' Ici ma non riproposta nella vecchia Imu. I Comuni hanno tempo fino al 30 giugno 2020 per approvare le aliquote Imu e il regolamento. La delibera sulle aliquote è obbligatoria, perché in caso di mancata approvazione non sono automaticamente confermate le aliquote 2019 previste per un tributo ormai soppresso, ma trovano applicazione le aliquote di base della nuova Imu. La delibera regolamentare non è invece obbligatoria, o meglio il regolamento comunale va approvato non per "copiare" quanto già previsto dalla normativa, ma quando il Comune intenda disciplinare alcuni aspetti come quelli ora previsti nel comma 777 della legge 160/2019, fermo restando la più ampia potestà regolamentare prevista dall' articolo 52 del Dlgs 446/1997. Tra le varie possibilità previste dal comma 777 ci sono quelle di stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri e di stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari. In quest' ultimo caso però andrebbe chiarito se la possibilità può riguardare anche il versamento dell' Imu statale. È riproposta la possibilità per i Comuni di disporre il rimborso dell' imposta pagata per le aree che successivamente diventano inedificabili. Si tratta di previsione molto importante perché, come noto, un' area è fiscalmente edificabile già con l' adozione dello strumento urbanistico, ma tra adozione e approvazione definitiva spesso le aree tornano ad essere agricole. I Comuni potranno deliberare valori di riferimento per le aree fabbricabili e limitare il loro potere di accertamento qualora l' imposta sia versata considerando i valori deliberati, e ciò anche con l' intento di ridurre il contenzioso. Si precisa, che l' identica disposizione Ici è stata più volte interpretata dal giudice di legittimità nel senso che nell' ipotesi in cui esistano atti che evidenziano valori superiori (rogiti o perizie) il Comune rimane comunque legittimato ad accertare con valori superiori a quelli deliberati, anche se utilizzati dal contribuente (da ultimo, Cassazione 25245/2019). Sicché sarà importante per il Comune precisare bene nel regolamento i confini di applicabilità di tale disposizione. Completamente nuova è invece la possibilità di stabilire l' esenzione dell' immobile dato in comodato gratuito al Comune, o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l' esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. Sulla base di questa disposizione, ad esempio, potrà disporsi l' esenzione per gli immobili posseduti da privati e dati in comodato a Comuni, Province, Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 14
[ § 1 5 2 3 3 8 2 7 § ] lunedì 06 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Regioni o anche ad enti non commerciali, a condizione che siano utilizzati per scopi istituzionali o statutari del comodatario. Peraltro la norma non pone alcun vincolo in merito al tipo di attività, sicché potranno accedere all' esenzione anche gli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla lettera i) del Dlgs 504/1992, applicabile alla nuova Imu in forza del comma 759 della legge di bilancio 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 15
[ § 1 5 2 3 3 8 2 8 § ] lunedì 06 gennaio 2020 Pagina 19 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali contrasti interpretativi Per il leasing determinante il contratto Il ritorno alla disciplina Ici può superare il nodo della disponibilità del bene Uno dei temi principali che ha appassionato la giurisprudenza di merito degli ultimi anni è quello relativo all' individuazione del soggetto passivo Imu nel caso di risoluzione del contratto di leasing senza riconsegna del fabbricato. La giurisprudenza di merito non è riuscita, fin da subito, ha produrre un orientamento univoco, e questo ha contribuito ad alimentare un contenzioso enorme anche in termini monetari. Non è stata da meno neanche la Corte di Cassazione, che ha affrontato il problema nel 2019 con cinque sentenze, di cui quattro favorevoli agli enti impositori (n. 13793/2019, n. 25249/2019, n. 29973/2019 e la recente n. 34243 del 20 dicembre 2019) e una favorevole alle società di leasing (n. 19166/2019). Il caos interpretativo nasce da un' indicazione fornita dal Mef nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu, in base alla quale la società di leasing deve presentare la dichiarazione Imu solo successivamente alla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di riconsegna. La querelle si è aggrovigliata ancor di più con la nascita della Tasi per la quale, a differenza dell' Imu, è espressamente previsto che per «durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna». Quanto disposto per la Tasi rappresenta uno dei vari motivi che sorreggono le impugnazioni delle società di leasing, peraltro fatto proprio dalla Corte di Cassazione, nell' unica sentenza a loro favorevole, che nel valorizzare l' ultrattività del contratto di leasing risolto ha trovato conferma anche nella disciplina Tasi, affermando che con essa non si è «introdotto nel sistema alcun elemento di novità/specialità, essendosi limitate, piuttosto, a confermare (esplicitare) l' efficacia anche agli effetti del diritto tributario di una regola generale in tema di locazione finanziaria». La nuova Imu sostituisce tanto l' Imu tanto la Tasi, ma nell' individuare i soggetti passivi con riferimento alle società di leasing ripropone esattamente la stessa normativa già prevista per l' Ici e per la vecchia Imu, ignorando quanto previsto per la soppressa Tasi. Per questo motivo la nuova disciplina può a buon diritto considerarsi interpretativa e confermativa della tesi oggi prevalente nella giurisprudenza di legittimità, che dà rilevanza al titolo, ovvero al contratto stipulato e non alla disponibilità materiale del bene. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 16
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