Raccolta di massime di interesse per l'attività dell'ufficiale dello stato civile

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Raccolta di massime di interesse per l’attività

                       dell’ufficiale dello stato civile
     (direttive e pareri emessi nell’ultimo triennio che saranno inseriti nel nuovo massimario in fase di stesura)

Alla redazione del testo, curata dalla dr.ssa Rosalia Mazza e dal dr. Fabio De Fanti, con
l’ausilio di tutto lo staff dell’ufficio, hanno collaborato gli esperti dell’ANUSCA nelle persone del
Pres. Federico Vitali, del dr. Donato Berloco e del dr. Renzo Calvigioni

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INDICE

•   Registri ed atti dello stato civile              pag. 3

•   Nascita                                          pag. 5

•   Riconoscimento di figlio naturale                pag. 7

•   Adozione                                         pag. 11

•   Cognome e nome                                   pag. 13

•   Cittadinanza                                     pag. 16

•   Matrimonio e pubblicazioni                       pag. 17

•   Divorzio                                         pag. 22

•   Correzione degli atti di stato civile            pag. 25

•   Rilascio di estratti e di certificati            pag. 27

•   Trascrizioni e annotazioni                       pag. 28

•   Morte                                            pag. 32

•   Istanze di cambiamento del nome e del cognome    pag. 33

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Registri ed atti dello stato civile

1) VIDIMAZIONE ANNUALE DI REGISTRI DELLO STATO CIVILE - La vidimazione annuale di registri
dello stato civile composti da fogli sciolti in bianco, secondo quanto stabilito dal Decreto
del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967 (in G.U. 22 novembre 1967, n.
291), deve essere fatta mediante la numerazione preventiva progressiva dei fogli,
attestata nel totale nella pagina che costituirà il frontespizio del registro, e nella preventiva
apposizione su ciascun foglio del timbro dell'ufficio e della firma del prefetto (o di persona
da lui delegata), a norma dell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'Interno del 27
febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 (Circ. n. 0006299/397 del 10 giugno
2008).

2) TRASMISSIONE DI   ATTI DI STATO CIVILE   - La trasmissione per via elettronica o telefax degli
atti di stato civile (ai fini di effettuare sulla base di quanto ricevuto trascrizioni o annotazioni)
non è ammessa, in quanto le relative modalità tecniche debbono previamente essere
dettate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 10, comma
2, del D.P.R. 396/2000.

3) DENOMINAZIONE     DEL   COMUNE - Nelle ipotesi di modifiche alla denominazione di un
Comune, gli atti di stato civile ed anagrafe continueranno ad indicare il comune con la
denominazione in essere al momento del verificarsi dell’evento attestato.

4) SUCCESSIONE    DEL SINDACO AD UN COMMISSARIO STRAORDINARIO            - L’opinione consolidata
per l’ipotesi di successione tra sindaci eletti (che considera non necessario che il nuovo
sindaco provveda ad adottare un atto di delega nei confronti del dipendente già incaricato
dal suo predecessore di svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile) vale anche nel
caso di deleghe conferite dal commissario straordinario, fermo restando che ove il nuovo
sindaco succedutogli lo reputi opportuno, potrà provvedere all’emanazione di un

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provvedimento di conferma ovvero di nuova delega, se i contenuti fossero diversi dalla
precedente, ovvero di revoca.

5) MINORANZE LINGUISTICHE - Nel Trentino – Alto Adige gli atti dello stato civile sono formati
contestualmente in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, giusta le specifiche
disposizioni normative che regolamentano anche il rilascio degli estratti (per riassunto o per
copia integrale) nella lingua richiesta dall’interessato. Tale peculiare disposizione vigente
per la minoranza tedesca di quella regione (D.P.R. 574/1988) non si estende a tutela delle
altre minoranze linguistiche presenti sul territorio del Paese per le quali, come disposto
dagli specifici ordinamenti, resta fermo il valore legale esclusivo degli atti nel solo testo
redatto in lingua italiana.

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Nascita

1) ATTESTAZIONE    DI NASCITA    - L’attestazione di nascita, che va compilata sia nel caso di
filiazione legittima che in quello della filiazione naturale, deve necessariamente contenere
il dato relativo al nome della puerpera, che va intesa come partoriente, ma non ancora
come madre.
Nella ipotesi di filiazione naturale da donna che non consente di essere nominata, la
puerpera acquisirà la qualità giuridica di madre solo se effettuerà lei stessa la successiva
dichiarazione di nascita o se consentirà con atto pubblico ad essere nominata.

2) ATTESTAZIONE    DI NASCITA    - L’attestazione di nascita serve a provare, sotto l’aspetto
clinico e in vista della successiva registrazione, chi è nato e da chi è nato un bambino, ha
la funzione di semplice allegato della dichiarazione di nascita - sotto protezione della
riservatezza dei dati personali contenuti - e non è accessibile da parte di terzi.

3) RICEZIONE DELLA DENUNCIA DI NASCITA - Il Comune di iscrizione AIRE di uno o di entrambi
i genitori non ha alcuna competenza in merito alla ricezione della denuncia di nascita,
qualora tale comune non coincida con quello dove è avvenuta effettivamente la nascita.
Pertanto in caso di nascita avvenuta in Italia da genitori iscritti all’AIRE, la denuncia di
nascita potrà essere ricevuta solamente dal comune di nascita o dalla struttura sanitaria
dove si è verificato l’evento.

4) “PROVVEDIMENTI     PARENTALI” DEL TRIBUNALE STRANIERO        - I cosiddetti “provvedimenti
parentali” emessi da un tribunale straniero volti a dichiarare giudizialmente la maternità o
la paternità di un figlio nato a seguito di “fecondazione assistita eterologa” sono non
riconoscibi
li e, quindi, non trascrivibili nei registri dello stato civile italiano, perché contrastanti con
l’ordine pubblico. Infatti, la legge 40/2004, in materia di procreazione medicalmente
assistita, fa espresso divieto all’art. 4 comma 3, di ricorrere a tecniche di tipo eterologo.

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5) ATTI DI ACCERTAMENTO DELLO STATUS DI FIGLIO NATURALE COMPIUTI NELLO STATO ESTERO DI
NASCITA   - A norma dell’art. 33 della legge 218/1995, lo status di figlio è determinato dalla
legge nazionale del figlio stesso al momento della nascita, legge cui è demandato di
regolare i presupposti del relativo accertamento. Ciò comporta che tale status dipenda dai
provvedimenti accertativi dello Stato estero di nascita, la cui validità deve essere
riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci (legge del luogo di formazione
dell’atto), purché il diritto straniero quanto meno li disciplini in maniera non contrastante
con le linee fondamentali che li caratterizzano nell’ordinamento italiano. Ciò, anche con
riguardo alla circostanza che la formazione dell’atto possa essere avvenuta in modo
tardivo (come peraltro ammesso anche nel nostro ordinamento dall’art. 31 del D.P.R. n.
396/2000) e la relativa dichiarazione sia stata rilasciata da un terzo.

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Riconoscimento di figlio naturale

1) RICONOSCIMENTO       NON    CONTESTUALE     DEL   FIGLIO;   ATTRIBUZIONE   DEL   COGNOME     -
L’attribuzione del cognome nel caso di riconoscimento non contestuale del figlio da parte
dei genitori deve avvenire secondo le indicazioni del terzo comma dell’art. 262 del codice
civile.
In particolare, se al momento del riconoscimento il figlio è minorenne, la decisione in
merito al cognome tocca esclusivamente al tribunale per i minorenni al quale si
rivolgeranno i genitori con specifica richiesta. Se, invece, al momento del riconoscimento il
figlio sia già maggiorenne, è lui che decide in merito alle possibilità previste dal codice
civile, con dichiarazione contestuale all'atto del riconoscimento (formula n. 109 del D.M.
5/4/2002) o con dichiarazione successiva resa all'ufficiale dello stato civile (formula n. 114-
sexies del D.M. 5/4/2002).

2) RICONOSCIMENTO     ALL’ESTERO, DA PARTE DEL PADRE, DI FIGLIO MINORE         - Nel caso di un
bambino nato in Italia, riconosciuto dalla sola madre (entrambi stranieri), che venga
riconosciuto all'estero dal padre, pure cittadino straniero, occorre verificare la validità ed
efficacia del riconoscimento secondo i principi del nostro ordinamento. Trattandosi di
cittadini stranieri ed essendo il riconoscimento effettuato all'estero, nello Stato di residenza
del padre, dovranno essere rispettati i requisiti e le condizioni previste dall'art. 35 della
legge 218/1995. Affinché il riconoscimento venga annotato a margine dell'atto di nascita
esistente in Italia, sarà sufficiente che venga presentata istanza di annotazione da parte di
uno dei genitori, con allegata attestazione rilasciata dallo Stato di appartenenza, dalla
quale risulti il riconoscimento già avvenuto ed il cognome assunto dal minore a seguito di
tale evento: ovviamente, dalla documentazione presentata non dovranno risultare
situazioni di contrarietà all'ordine pubblico. L'ufficiale dello stato civile provvederà
all'annotazione, senza bisogno di ulteriore documentazione.

3) DICHIARAZIONI IN CONTRASTO CON PATERNITÀ RISULTANTE DAGLI ATTI DI STATO CIVILE - Non si
ritiene che l'ufficiale dello stato civile sia competente per entrare nel merito dello status del

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neonato ed esprimere valutazioni contrastanti con quanto risulta nella documentazione
presentata. In sostanza, un cittadino italiano si dichiara padre del bimbo nato all'estero e
vorrebbe procedere al riconoscimento, in contrasto con una paternità indicata nelle
certificazioni presentate, rilasciate dall'autorità straniera: se tale paternità sia reale o
fittizia, pure in applicazione di normative straniere, non potrà essere deciso dall'ufficiale
dello stato civile.
Pertanto, l'ufficiale dello stato civile dovrà rifiutare il riconoscimento, perché in contrasto
con una paternità già risultante del neonato, lasciando all'interessato l'onere di impugnare
tale rifiuto in tribunale, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 396/2000. Sarà l'autorità giudiziaria
che valuterà la documentazione presentata, accertando eventualmente l'inefficacia per il
nostro ordinamento della paternità indicata, decidendo sul ricorso dell'interessato.

4) RICONOSCIMENTO      ALL’ESTERO DA PARTE DEL PADRE SENZA IL CONSENSO DELLA MADRE               -
POSSIBILITÀ   DEL CONSENSO IN SANATORIA    - Il fatto che non ci sia stato il riconoscimento da
parte della madre, e nemmeno un consenso della stessa al momento del riconoscimento
da parte del padre, non consente di considerare il figlio come riconosciuto anche da parte
della madre. Il consenso successivo ad essere nominata in un atto pubblico, come
prescritto dall’art. 29, comma 2, del D.P.R. 396/2000, sanerebbe la fattispecie. In tal modo
l’atto di nascita riportante il riconoscimento del solo padre che ha menzionato la madre
viene a sanarsi per effetto dell’assenso reso a posteriori, tale che il figlio venga
considerato dichiarato da entrambi i genitori contemporaneamente, posto che nell’atto,
legittimamente formato all’estero, sono riportati entrambi i genitori. Il consenso successivo
al riconoscimento implica il riconoscimento stesso.

5) RICONOSCIMENTO     PATERNO DI FIGLIO STRANIERO.    COGNOME    STABILITO DAL TRIBUNALE PER I

MINORENNI     - Il riconoscimento da parte del padre cittadino italiano comporta l’acquisto
automatico della cittadinanza italiana da parte del figlio originariamente straniero, ai sensi
dell’art. 2 della legge 91/1992. Pertanto, il sindaco potrà emettere l’attestazione di cui
all’art. 16, comma 8, del D.P.R. 572/1993.Circa il cognome, è da richiamarsi la
prescrizione di cui all’ultimo comma dell’art. 262 c.c., secondo cui nel caso di

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riconoscimento paterno successivo a quello materno la decisione spetta al tribunale per i
minorenni.
La trasmissione degli atti di nascita e di riconoscimento al tribunale è fatta dall’ufficiale di
stato civile procedente, vertendosi su materia che assume rilevanza dal punto di vista
dell’ordine pubblico. Nulla vieta che possa essere eseguita dai genitori stessi.

6)   RICONOSCIMENTO DI FIGLIO STRANIERO DA PARTE DI PADRE ITALIANO DOPO IL MATRIMONIO DEI

GENITORI   - Il documento che deve essere presentato dagli interessati, non potendosi
procedere all’acquisizione di ufficio come previsto dall’art. 42 del D.P.R. 396/2000 perché
detto atto non trovasi presso la pubblica amministrazione italiana, è la copia integrale
dell’atto di nascita del bambino nato all’estero debitamente tradotta e legalizzata.
Non occorre la copia degli atti di nascita dei genitori allo scopo di verificare l’eventuale
rapporto di parentela rilevante ai fini di stabilire la incestuosità della creatura, dal momento
che i genitori hanno contratto successivamente matrimonio tra loro.
Appare evidente che necessita il consenso della madre da esprimersi precedentemente o
contemporaneamente al riconoscimento paterno, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 250, 3 comma, del codice civile e 45 del D.P.R. 396/2000.
Ai sensi dell’art. 35 della legge n. 218/1995 la forma del riconoscimento e la capacità del
genitore a rendere il riconoscimento sono regolate dalla legge nazionale di colui che
effettua il riconoscimento: nel caso in esame dalla legge italiana.
Per effetto del riconoscimento si avrà l’automatica legittimazione della figlia               nata
originariamente fuori del matrimonio.
La figlia così legittimata per susseguente matrimonio          acquisterà tutti i diritti dei figli
legittimi dal giorno del riconoscimento, ai sensi dell’art. 283 del codice civile.
In ordine alla cittadinanza, verrà emessa attestazione del sindaco per l’acquisto
automatico dipendente dal riconoscimento paterno, ai sensi dell’art. 2 della legge n.
91/1992 e art. 16, comma 8, del D.P.R. 572/1993.

7) RICONOSCIMENTO      DI FIGLIO NATURALE.    CONSENSO     DEL GENITORE CHE INIZIALMENTE SI

OPPONEVA AL RICONOSCIMENTO DELL’ALTRO        - Il riconoscimento del figlio che non ha

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compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che l’abbia
già effettuato. Così si esprime l’art. 250, comma 3, del codice civile.
Dal tenore della disposizione discende che il consenso deve sussistere al momento del
riconoscimento e può essere contestuale al riconoscimento o precedente allo stesso. E’
un elemento della fattispecie, senza il quale il procedimento non può essere nemmeno
avviato. Ove mancasse, vi supplisce la decisione del tribunale di minorenni ai sensi del
combinato disposto del 4° comma dello stesso articolo 250 e dell’art. 45 del D.P.R.
396/2000.
Se successivamente ad una iniziale opposizione, il genitore che ha riconosciuto per primo
il figlio si è ricreduto ed è disposto ad esprimere il proprio consenso, si ritiene che l’atto di
riconoscimento possa essere ricevuto, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza
che sia stata avviata la procedura presso il tribunale per i minorenni al fine di ottenere un
provvedimento che tenga luogo del mancato consenso.

8) DICHIARAZIONE     DI NASCITA FATTA ALL’ESTERO DAL SOLO PADRE ITALIANO               - Se la
dichiarazione di nascita per filiazione naturale è stata fatta in un paese straniero
solamente dal padre cittadino italiano, per il nostro ordinamento il rapporto di filiazione si è
instaurato solamente rispetto a questi (e quindi il figlio porterà il cognome paterno).
Di conseguenza, potrà essere trascritto l’atto di nascita del minore in quanto cittadino
italiano iure sanguinis.
La madre, cittadina straniera, trovandosi in Italia, potrà effettuare il riconoscimento con
l’osservanza delle disposizioni richiamate dall’art. 35 della legge 218/1995. E’
indispensabile acquisire, oltre alla copia integrale dell’atto di nascita del minore, un
attestato consolare da cui risulti la capacità della madre di rendere il riconoscimento, che
dovrà avvenire con il consenso del padre.
Trattandosi di riconoscimento materno successivo a quello paterno, questo verrà annotato
sull’atto di nascita del figlio, che conserverà il cognome del padre, ai sensi dell’art. 262 del
codice civile.

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Adozione

1) RILASCIO     DI COPIA INTEGRALE DELL’ATTO DI NASCITA; ESCLUSIONE        - In caso di adozione
legittimante l’ufficiale dello stato civile non potrà mai rilasciare la copia integrale dell’atto di
nascita dell’interessato, salva l’ipotesi in cui la richiesta provenga da altro ufficiale dello
stato civile per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali (art. 28, comma 3 della
legge 184/1983). Le eccezioni previste dal citato art. 28, dal quarto comma in poi, sono
tutte disposte e decise dall’autorità giudiziaria, salva l’ipotesi di cui al comma 8; in nessun
caso è prevista una autorizzazione a seguito di valutazione da parte dell’ufficiale dello
stato civile.

2) RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SENTENZA STRANIERA DI ADOZIONE LEGITTIMANTE DI MINORE - Il
riconoscimento in Italia di una sentenza straniera di adozione legittimante del minore (ed
anche per le adozioni in casi particolari) richiede la previa declaratoria di efficacia da parte
del tribunale per i minorenni, ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 35 della
legge 184/1983 (come modificata dalla legge 476/1998). Infatti, anche se le sentenze
straniere devono essere riconosciute ai sensi della legge 218/1995, l’art. 41, comma 2,
della citata legge afferma che “restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di
adozione di minori”, facendo pertanto prevalere i requisiti di cui alla legge 184/1983 in
quanto legge speciale alla quale si deve fare riferimento per le adozioni dei minori.
Tuttavia, se l’adottato, nel frattempo, è divenuto maggiorenne, cessa la competenza del
tribunale per i minorenni (vds. in proposito Tribunale per i minorenni di Roma 9.1.1999). In
questo caso competerà all’ufficiale di stato civile valutare se sussistono le condizioni per il
riconoscimento dell’efficacia della sentenza straniera ai sensi degli artt. 64, 65 e 66 della
legge 218/1995 e, in caso di riscontro positivo, procedere alla trascrizione della stessa ed
ai successivi adempimenti.

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3) ADOZIONE   LEGITTIMANTE DI MINORE STRANIERO PERFEZIONATA ALL’ESTERO; ACQUISTO DELLA

CITTADINANZA ITALIANA   - In caso di adozione legittimante di minore straniero perfezionata
all’estero (art. 34, 35 legge 184/83), l’acquisto automatico della cittadinanza italiana
decorre dal giorno successivo alla data del provvedimento straniero, ossia alla data della
pubbli-
cazione o deposito in cancelleria. La definitività (o passaggio in giudicato) del
provvedimento     straniero,   sopravvenuta      alla   inutile   decorrenza   dei   termini   per
l’impugnazione, non altera il principio che la data della sentenza è quella della sua
pubblicazione.

4) ADOZIONE    LEGITTIMANTE; ATTRIBUZIONE DEL COGNOME PATERNO            - Nei casi di adozione
legittimante, al minore adottato spetterà il cognome paterno, anche nel caso di padre
straniero, indipendentemente dal fatto che la cittadinanza italiana sia derivata al figlio dalla
madre. Qualora il cognome indicato nell’atto di nascita non corrispondesse a quello
spettante al neo cittadino secondo la normativa italiana, si dovrà operare la correzione ai
sensi dell’art. 98, comma 2 del D.P.R. 396/2000, annotandola nell’atto medesimo.

5) SENTENZA STRANIERA DI ADOZIONE LEGITTIMANTE DI PERSONA MAGGIORENNE - Nella ipotesi di
riconoscimento di sentenza straniera di adozione legittimante di persona maggiorenne,
trattandosi di istituto sconosciuto al nostro ordinamento ed in contrasto con le norme che
disciplinano la legittimazione (i cui effetti possono verificarsi solamente per adozione di
persona minorenne), il riconoscimento di detta sentenza non può avvenire ai sensi degli
artt. 64 e segg. della legge 218/95 e potrà eventualmente essere richiesto dall’interessato
alla competente Corte di Appello.

6) ADOZIONE   DEL MAGGIORENNE STRANIERO        - Il provvedimento del giudice con il quale si
dispone l’adozione di una persona straniera maggiorenne da parte di un cittadino italiano
vale a costituire un rapporto che ha efficacia sostanziale ad ogni fine consentito dalla
legge, in questo ordinamento: conseguentemente tale provvedimento deve essere
trascritto nei registri di nascita (art. 28, comma 2 lett. “g” del D.P.R. 396/2000) ed annotato
nell’atto di nascita (art. 49, lett. “a”) che, a sua volta, deve essere trascritto (art. 28, comma

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2, lett. “b”). Resta fermo il punto che fra gli effetti della pronuncia di adozione non vi è
quello dell’acquisto della cittadinanza italiana. E’ pure da ritenere che l’art. 299 del codice
civile non potrà applicarsi all’adottato sin tanto che questi non abbia acquistato la
cittadinanza italiana a norma della legge n. 91/1992 (art. 9, comma 1, lett. “e” e “f”), fatta
salva ogni eventuale diversa statuizione del giudice nella sentenza.

Cognome e nome

1) ATTRIBUZIONE   DEL NOME    - L’ufficiale di Stato Civile è obbligato a formalizzare l’atto di
nascita, così come richiesto, anche nel caso in cui il dichiarante insista nella attribuzione di
un nome che sia in contrasto con il disposto di cui all'art. 34, commi 1 e 2, o dell'art. 35 del
D.P.R. 396/2000, salvo poi provvedere ad informare dell'accaduto il procuratore della
Repubblica ai fini dell'eventuale promovimento del giudizio di rettificazione e dando di ciò
notizia al dichiarante.
In aderenza alla prassi consolidata relativa al prenome "Maria", si ritiene che questo possa
essere attribuito anche a soggetti di sesso maschile purché sia preceduto da un primo
elemento onomastico inequivocabilmente maschile (ad esempio: Francesco Maria).
Analogamente si può ammettere, con riferimento al prenome maschile "Andrea", che
questo possa essere attribuito anche a soggetti di sesso femminile, purché esso sia
preceduto da un primo elemento onomastico inequivocabilmente femminile (ad esempio:
Francesca Andrea) (Circ. n. 27 del 1° giugno 2007).

2) INDICAZIONI   SUL NOME   - In tema di applicazione dell'art. 36 del D.P.R. 396/2000, ove
l'istante, per propria volontà, intenda valersi della facoltà in esso prevista, non può tuttavia,
nella scelta, alterare l'ordine dei nomi come originariamente attribuiti. Tuttavia qualora la

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scelta, anziché essere fondata su un atto di mera volontà dell'interessato, sia giustificata
da un uso costante che del nome, o dei nomi, (da dimostrare documentalmente) si ritiene
possibile che l'interessato alteri l'ordine originario, indicando, secondo l'uso fattone, uno
dei nomi attribuitigli, accompagnato o no da uno o da più dei rimanenti.
Si ricorda che l'art. 36 esclude che l'ufficiale dello stato civile possa procedere d'ufficio alla
scelta, anche se gli risulti un uso costante di uno o di più dei nomi originariamente
attribuiti, essendo necessaria una precisa indicazione da parte dell'interessato (Circ. n. 5
del 14 febbraio 2007).

3) ATTRIBUZIONE   DEL NOME A MINORI DI NAZIONALITÀ STRANIERA NATI IN ITALIA      - L’attribuzione
del nome a minori di nazionalità straniera, anche se nati in Italia, è soggetta alla normativa
del paese di appartenenza, in osservanza dell'art. 24 della legge 218/1995, secondo cui
l'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità (fra i quali é sicuramente da
comprendere il diritto al nome) sono regolati dalla legge nazionale del soggetto
interessato.

4) PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI IN ORDINE ALL’ATTRIBUZIONE DEL COGNOME - Il decreto con
in quale il tribunale per i minorenni attribuisce al minore il cognome paterno o il cognome
di entrambi i genitori, a seguito di riconoscimento paterno successivo a quello materno,
emesso ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 262 c.c., deve essere trascritto nel
registro di nascita, ai sensi dell'art. 28 c. 2 lett. f) del D.P.R. n. 396/2000 ed annotato ai
sensi dell'art. 49 c. 1 lett. p) dello stesso decreto.

5) ATTRIBUZIONE     DEL COGNOME A SEGUITO DI LEGITTIMAZIONE            - La legittimazione per
susseguente matrimonio, successiva all'attribuzione del cognome da parte del tribunale
per i minorenni conseguente al riconoscimento paterno successivo a quello materno,
opera ex lege e, pertanto, il cognome che deve essere attribuito al minore è
esclusivamente quello del padre, come per qualsiasi altro figlio legittimo.

6) MODIFICAZIONE DEL COGNOME DA PARTE DELLE AUTORITÀ DELLO STATO ESTERO DI RESIDENZA
- cittadino italiano residente all'estero che sceglie di modificare il proprio cognome o

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nome, in applicazione della legge dello Stato estero di residenza, potrà vedersi
riconosciuto tale cambiamento, solo in caso di cambiamento di generalità conseguente ad
attività giurisdizionale, sempre che ricorrano i requisiti di cui all’art. 65 della legge
218/1995. Il relativo cambiamento andrà trascritto e annotato nei registri di nascita.

7) CAMBIAMENTO     DEL COGNOME A SEGUITO DI RETTIFICAZIONE DEL SESSO              - Per quanto
concerne il nuovo nome da assumere a seguito della pronuncia di rettificazione di sesso,
qualora tale cambiamento non sia stato statuito nella sentenza (come di prassi avviene),
né da parte dell’interessato sia stata avanzata una esplicita richiesta di rettificazione del
nome in concomitanza dell’istanza presentata di rettifica del sesso, l’ufficiale dello stato
civile potrà disporre il cambiamento del nome originario mutandolo con quello
corrispondente al sesso
acquisito. Resta fermo che l’interessato potrà attivare la procedura di cambiamento del
nome ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 396/2000, qualora desideri portarne un altro.

8) MOGLIE STRANIERA CHE ASSUME IL COGNOME DEL MARITO ITALIANO - Il cognome, rientrante
tra i diritti della personalità, è regolato dalla legge dello Stato a cui appartiene il soggetto,
ai sensi dell’art. 24 della legge 218/1995.
Di conseguenza, se la legge straniera preveda che la sposa cittadina di quel paese possa
scegliere di aggiungere al proprio il cognome del marito, significa che nell’atto di
matrimonio verrà indicata tale opzione e la moglie, anche in Italia e fino a quando resterà
cittadina straniera, porterà il cognome di origine seguito da quello dello sposo.

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Cittadinanza

1)   DOMANDA     DI   RICONOSCIMENTO      DELLA    CITTADINANZA    ITALIANA   IURE   SANGUINIS;

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO       - In caso di domanda di riconoscimento della cittadinanza
italiana iure sanguinis l'ufficiale dello stato civile che abbia dubbi sulla autenticità della
documentazione consolare presentata dall'interessato, deve prendere contatto con il
consolato che apparentemente risulta avere emesso detta certificazione al fine di
verificare l'autenticità della stessa (Circ. n. 26 del 1° giugno 2007).

2) COPIA   DI ATTO DI NASCITA FORMATA DIGITALMENTE     - Costituisce documento idoneo ai fini
della trascrizione la stampa della copia dell’atto di nascita formata dalla Prefettura (purché
riportante, anche a mezzo timbro, la dicitura “Si attesta che il presente atto è conforme al
documento firmato digitalmente e acquisito agli atti di questa Amministrazione”, firmata dal
funzionario responsabile dell’ufficio) relativamente a neo cittadino italiano di cui quell’atto,
in forma cartacea, è stato definitivamente acquisito e digitalizzato (con apposizione di
firma elettronica) al fascicolo ministeriale per la concessione della cittadinanza (Circ. prot.
0003389 dell’8 aprile 2008).

3) ANNULLAMENTO       IN VIA DI AUTOTUTELA DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE

SANGUINIS; TRASCRIZIONE   - Il provvedimento del Sindaco di annullamento in via di autotutela
del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis dovrà essere trascritto ai sensi dell’art.
24 del D.P.R. 396/2000 e tempestivamente annotato nell’atto di nascita, ai sensi dell’art.
49, lett. I, in quanto sull’atto di nascita era stato già annotato il riconoscimento, ora
invalidato.

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Matrimonio e pubblicazioni

1) MATRIMONIO    DEL CITTADINO ITALIANO ALL'ESTERO DINANZI ALL'AUTORITÀ LOCALE         - A seguito
dell'abrogazione (art. 110, comma 3 del D.P.R. 396/2000) del secondo comma dell'art.
115 del codice civile, é venuto meno l'obbligo di effettuare le pubblicazioni per i matrimoni
di un cittadini italiani da celebrare all'estero dinanzi all'autorità locale, salvo che
quest’obbligo non sia previsto anche dalla legge del paese di celebrazione.. Resta salvo
l’obbligo di effettuare le pubblicazioni per il matrimonio contratto innanzi alla autorità
consolare italiana all’estero (Circ. n. 5 del 22 maggio 2008).

2) INTRASCRIVIBILITÀ    DEL MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO CONTRATTO

ALL’ESTERO   - Allo stato attuale della normativa, è contraria all’ordine pubblico e va rifiutata
la richiesta di trascrizione di un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto
all’estero. In caso di richiesta di trascrizione mediante utilizzo dei modelli di cui alla
Convenzione di Vienna firmata l'8 settembre 1976, relativa al rilascio di estratti plurilingue
di atti dello stato civile., l’ufficiale dello stato civile, al momento della trascrizione, dovrà
porre cura nel verificare che i due sposi siano di sesso diverso in quanto i predetto modelli
non riportano l’indicazione del sesso dei nubendi, richiedendo in caso di dubbio,
all’interessato o al competente consolato un documento di identità (Circ. n. 55 del 18
ottobre 2007).

3) NULLA   OSTA AL MATRIMONIO DI CITTADINO STRANIERO IN ITALIA       - Nel caso di matrimonio di
cittadino straniero in Italia, le eventuali condizioni apposte alla dichiarazione che nulla osta
al matrimonio rilasciata dalle competenti autorità estere ai sensi dell'art. 116, comma 1, del
codice civile, non potranno essere considerate ostative al matrimonio se palesemente
contrarie all’ordine pubblico. Vanno sempre considerate tali, ad esempio, le condizioni
relative alla appartenenza ad una fede religiosa o la richiesta di un certificato di
conversione ad una fede, perché palesemente contrarie ai principi di uguaglianza e libertà
di culto dell’ordinamento italiano. Pertanto l'ufficiale dello stato civile, nei casi sopra

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menzionati, deve procedere alle pubblicazioni di matrimonio senza tener conto delle
condizioni apposte al nulla osta (Circ. n. 46 dell'11 settembre 2007).

4) NULLA OSTA AL MATRIMONIO DI CITTADINO POLACCO IN ITALIA - Per il rilascio del nulla osta a
contrarre matrimonio in Italia, ai sensi dell'art. 116 del codice civile, riguardo al cittadino
polacco, é competente il capo dell'ufficio dello stato civile del luogo di sua residenza in
Polonia. Solo quando il cittadino polacco non abbia e non abbia avuto la residenza in
Polonia, o tale luogo non sia individuabile, o quando egli abbia lasciato la Polonia prima
del compimento del 16° anno di età, e risieda stabilmente all'estero, competente al rilascio
del nulla osta é l'autorità consolare del luogo di sua attuale residenza (Circ. n. 31 dell'11
luglio 2005).

5) LUOGO   DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE        - La celebrazione del matrimonio civile
può avvenire anche nei giardini della casa comunale, purché essi ne costituiscano, con
carattere di continuità, una pertinenza funzionale, in aderenza a quanto disposto dagli artt.
817-819 del codice civile. L'art. 3, comma 1, del D.P.R. 396/2000 prevede inoltre che i
comuni possano disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più uffici
separati dello stato civile. In tal caso, con un provvedimento ad hoc, è possibile celebrare
matrimoni anche in una sede distaccata del comune e nelle relative pertinenze funzionali
(ivi inclusi i giardini). (Circ. n. 29 del 7 giugno 2007).
In quest’ultima circostanza, la disponibilità da parte del comune della sala da adibire alla
celebrazione di matrimoni (acquisita in locazione o comodato), ancorché non esclusiva,
deve essere incondizionata.
E’ peraltro esclusa, per intuibili motivi, la possibilità che il locale da acquisire in comodato
per la celebrazione di matrimoni da parte del comune si trovi all’interno di una struttura
ricettiva alberghiera o simili.

6) MINISTRI DI CULTO DIVERSO DAL CATTOLICO - Salvo quanto previsto dalle intese intervenute
tra lo Stato italiano ed alcune confessioni religiose, il ministro di culto acattolico può
celebrare matrimoni solo nell'ambito territoriale individuato nel decreto di approvazione
della nomina emesso dal Ministro dell'interno, ai sensi degli artt. 3, 7 e sgg. della legge 24

                                                                                             18
giugno 1929, n. 1159, e degli artt. 25 e segg. del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289. Tale limite
territoriale vale anche nella ipotesi in cui il ministro di culto, autorizzato a celebrare un
matrimonio dall'ufficiale dello stato civile, deleghi altro ministro per l'adempimento. Ove il
matrimonio sia stato celebrato fuori della competenza territoriale del ministro di culto, l'atto
di matrimonio non può essere trascritto nei registri dello stato civile (Circ. n. 6 del 16
febbraio 2007).

7) MINISTRI DI CULTO DIVERSO DAL CATTOLICO - Il limite territoriale di competenza del ministro
di culto acattolico non riguarda i matrimoni celebrati dai religiosi delle chiese Valdesi, delle
Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, delle ADI, dell’Unione delle Comunità Ebraiche,
dell’UCEBI, della CELI, in quanto tra l’Italia e tali confessioni è stata stipulata, ai sensi
dell’art. 8 comma 3 della Costituzione, una intesa che riguarda anche la materia
matrimoniale. La caratteristica comune alle sei Intese è data dal fatto che, una volte
effettuate le pubblicazioni a norma dell’art. 94 del c.c., la celebrazione potrà avvenire in
qualsiasi comune indicato in precedenza dagli sposi. Inoltre, le nomine di ministri dei culti
suddetti non vanno più approvate del Ministro dell’Interno, stante il divieto di ingerenza da
parte statuale.

8) MATRIMONIO     CELEBRATO ALL’ESTERO DA CITTADINO ITALIANO SECONDO IL RITO ISLAMICO        - Il
matrimonio celebrato all’estero da cittadino italiano secondo il rito islamico, qualora
sussistano i requisiti sostanziali previsti dal nostro ordinamento relativamente alla capacità
delle persone, è immediatamente valido e rilevante anche in Italia (con conseguente
acquisizione da parte dello straniero della qualità di coniuge, anche in relazione al diritto
successorio) senza che rilevi, in senso contrario, che quel matrimonio, secondo
l’ordinamento nel quale è stato contratto, presenti caratteristiche (quali la previsione della
poligamia e del ripudio) contrarie all’ordine pubblico interno e al buon costume (Cass. Civ.
Sez. I, 2 marzo 1999, n. 1739).

9) MATRIMONIO     CELEBRATO ALL’ESTERO DA MINORI D’ETÀ       - Non è possibile trascrivere il
matrimonio tra un italiano ed uno straniero celebrato all’estero quando uno od entrambi i
nubendi avevano meno di 16 anni al momento della celebrazione, trattandosi di un limite

                                                                                             19
di ordine pubblico. Tuttavia, poiché l’azione di annullamento, anche in diritto italiano, viene
meno dopo il decorso di un anno dal raggiungimento delle maggiore età, si deve ritenere
comunque trascrivibile il matrimonio quando la richiesta in tal senso venga effettuata dopo
il decorso di tale periodo di tempo. Nel caso in cui, l’età di uno o entrambi gli sposi al
momento della celebrazione sia invece ricompresa tra i 16 ed i 18 anni, è possibile
trascrivere il matrimonio se sono rispettate le condizioni di cui alla legge del paese di
appartenenza del minorenne straniero. Resta comunque salva, anche in questo caso, la
possibilità di trascrivere comunque il matrimonio trascorso un anno dal raggiungimento
della maggiore età.

10) REQUISITI DELL’ATTO DI MATRIMONIO CELEBRATO ALL’ESTERO DA         TRASCRIVERE   - Non potrà
essere trascritto il matrimonio contratto all’estero se il relativo atto manchi dei requisiti
essenziali del luogo di celebrazione e della data del matrimonio. Tale documento potrà,
tuttavia, essere utilizzato dagli interessati per chiedere, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R.
396/2000, la formazione dell'atto di matrimonio al Tribunale competente. Qualora tale
istanza fosse accolta, a chiusura dell'attività giurisdizionale, il Tribunale emetterà un
provvedimento che andrà trascritto nei registri di stato civile e costituirà l'atto di matrimonio
dell'interessato.

11) NULLA OSTA AL MATRIMONIO DEL CITTADINO STRANIERO IN ITALIA - Il nulla osta di cui all’art.
116 del codice civile può essere rilasciato dall’autorità consolare straniera in Italia ovvero
dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del paese di provenienza.

12) TRASCRIZIONE      DEL SECONDO MATRIMONIO CELEBRATO ALL’ESTERO DA CITTADINO GIÀ

SPOSATO CON ALTRA PERSONA      - Quando una persona già sposata contrae altro matrimonio,
commette il reato di bigamia, previsto dal codice penale.
Dal momento che il reato in questione si fonda sulla circostanza dell’esistenza di due
matrimoni, ne risulta che, dal punto di vista del diritto civile, il secondo matrimonio non
poteva essere celebrato per mancanza di un elemento essenziale, cioè la libertà di stato.
Ma poiché, ciò nonostante, è stato celebrato, dovrà essere dichiarato nullo dall’autorità
giudiziaria. Fino a quando però non sia promulgata la sentenza ablativa, nei registri di

                                                                                              20
stato civile risulteranno i due matrimoni (effetti interinali). La Circolare del Ministero di
grazia e giustizia del 20 ottobre 1982, n. 1/50-F.G. - 13(82)1934, da ritenersi ancora valida
ed attuale, precisa che l’ufficiale dello stato civile, quando trascrive un secondo matrimonio
relativo ad una persona che risulta ancora coniugata, deve trasmettere comunicazione
all’Ufficio del pubblico ministero per l’esercizio sia dell’eventuale azione penale di bigamia,
sia dell’azione civile di nullità del secondo matrimonio.

13) MATRIMONIO ALL’ESTERO DA CELEBRARSI DAVANTI AL CONSOLE O ALLE AUTORITÀ DEL LUOGO
Il cittadino italiano residente all’estero può essere unito in matrimonio dinanzi all’autorità
diplomatica o consolare italiana, oppure dinanzi all’autorità locale, secondo le leggi del
luogo. Nel primo caso, si dovrà rivolgere al consolato italiano nella cui circoscrizione
risiede. Il consolato italiano effettuerà le pubblicazioni al proprio albo e farà gli
accertamenti necessari sulle dichiarazioni rese, acquisendo d’ufficio gli eventuali
documenti occorrenti. Per la sposa straniera occorrerà il nulla osta rilasciato dall’autorità
competente del suo paese. Il consolato italiano che ha celebrato il matrimonio provvederà
alla trasmissione dell’atto al comune italiano nella cui AIRE è iscritto lo sposo.
Qualora si volesse contrarre matrimonio all’estero davanti all’autorità del luogo, la
procedura matrimoniale è interamente sottoposta alla normativa di quello Stato, per cui
sarà l’ufficiale dello stato civile dello Stato estero prescelto a indicare la documentazione e
l’iter da seguire. Va tenuto presente che alcuni Stati non richiedono previe pubblicazioni,
per cui sarà possibile procedere direttamente al matrimonio sulla scorta della sola
documentazione che verrà richiesta all’occorrenza.

                                                                                            21
Divorzio

1) DECISIONI     IN MATERIA MATRIMONIALE IN AMBITO COMUNITARIO           - Il Regolamento CE
2201/2003 si applica alla trascrizione delle sentenze di divorzio e di separazione il cui
procedimento sia iniziato dopo il 1° marzo 2005, nonché a quelli in corso a tale data,

purché iniziati dopo il 10 marzo 2001, data di entrata in vigore del precedente
Regolamento CE 1347/2000.
Le sentenze in esito a procedimenti precedentemente iniziati, ai quali non è possibile
applicare il Regolamento CE 2201/2003, sono regolate da eventuali convenzioni
internazionali, bilaterali o plurilaterali, o, in mancanza, dalla disciplina di cui agli artt. 64 e
segg. della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Circolari n. 24 del 23 giugno 2006 e n. 56 del
22 ottobre 2007).

2) DECISIONI     IN MATERIA MATRIMONIALE IN AMBITO COMUNITARIO          - La trascrizione delle
sentenze di separazione personale o divorzio alle quali si applica il Regolamento CE
2201/2003, non necessita della produzione della relativa sentenza, essendo sufficiente la
produzione, a cura della parte interessata, del certificato di cui all'art. 39 del Regolamento,
senza che occorra produrre una traduzione in lingua italiana di tale certificato ovvero una
legalizzazione del medesimo .

3) DECISIONI   IN MATERIA MATRIMONIALE IN AMBITO COMUNITARIO           - In caso di richiesta di
trascrizione di una sentenza comunitaria di separazione o divorzio emessa nella
contumacia di una parte       l'istante deve allegare la documentazione di cui all'art. 37,
comma 2, del Regolamento CE 2201/2003 ovvero l'originale o una copia autenticata del
documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equipollente é stato notificato o
comunicato     al   contumace     ovvero   un    documento     comprovante      che    questi   ha
inequivocabilmente accettato la decisione. La predetta documentazione non necessita di
legalizzazione

                                                                                                22
4) INGRESSO     NELL’UNIONE        EUROPEA   DELLA    BULGARIA    E DELLA   ROMANIA - A seguito
dell’ingresso nell’Unione Europea della Bulgaria e della Romania, a far tempo dal 1°
gennaio 2007, si applicano anche relativamente a tali paesi le disposizioni riguardanti la
documentazione necessaria ai fini della trascrizione in Italia delle sentenze di separazione
personale o di divorzio pronunciate in un altro Stato dell'Unione (comprese quelle
sull’esenzione dalla legalizzazione) (Circ. n. 25 del 24 maggio 2007, con riferimento alle
Circolari n. 22 del 7 maggio 2007 e n. 24 del 23 maggio 2006).

5) ATTI   STRANIERI RELATIVI ALLE “CONVIVENZE REGISTRATE”          - In mancanza di una legge in
materia non è possibile trascrivere in Italia gli atti stranieri relativi alla esistenza o allo
scioglimento di una convivenza registrata.

6) TRASCRIVIBILITÀ   IN ITALIA DI DIVORZI ESTERI       - Non è possibile trascrivere in Italia un
divorzio avvenuto sulla base della mera dichiarazione consensuale di volontà delle parti,
senza l’intervento di una autorità giurisdizionale. In particolare, non è trascrivibile in Italia il
divorzio olandese intervenuto per il tramite di una trasformazione, per mera volontà delle
parti, del vincolo matrimoniale in convivenza registrata, con successivo scioglimento di
questa con dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile (Circ. n. 40 del 18 luglio 2007).

7) TRASCRIVIBILITÀ IN ITALIA   DI DIVORZI ESTERI     - Il certificato di divorzio emesso dai tribunali
australiani pur evidenziando lo scioglimento del matrimonio, non é sufficiente di per sé al
riconoscimento in Italia del divorzio ed alla conseguente trascrizione nei registri dello stato
civile del certificato medesimo. E' pertanto necessario che l'istante provveda a presentare
una documentazione idonea dalla quale emerga il rispetto delle condizioni di cui all'art. 64
della legge 218/1995, qualora queste non risultino già evidenti dal testo del certificato
(Circ. n. 48 del 27 ottobre 2005).

8) TRASCRIVIBILITÀ   IN   ITALIA   DI DIVORZI ESTERI     - E’ ammissibile il riconoscimento e la
trascrizione in Italia di una sentenza straniera di divorzio anche quando l’ordinamento
straniero non richiede un preventivo periodo di separazione, purché la sentenza accerti

                                                                                                   23
l’irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi (da ultimo, Cass.
16978/2006).

9) TRASCRIVIBILITÀ   IN ITALIA DI DIVORZI ESTERI   - La trascrizione del divorzio di un cittadino
italiano resa da un tribunale estero extra comunitario richiede l’esame della sentenza di
divorzio da parte dell’ufficiale di stato civile ai fini della verifica dei presupposti di cui agli
artt. 64 e segg. della legge 218/1995. Risulta pertanto inammissibile la trascrizione del
divorzio sulla base della sola annotazione di divorzio riportata sull’atto di matrimonio.

10) DIVORZIO    PRONUNCIATO IN ITALIA: ANNOTAZIONE        - La sentenza di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata in Italia presuppone, come
generalmente accade, una precedente sentenza di separazione o una omologazione di
separazione consensuale. E’ anche ipotizzabile, però, che lo scioglimento sia avvenuto
per altra causa prevista dalla legge.
E’ sufficiente leggere la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili per
rendersi conto dei presupposti che hanno dato luogo allo scioglimento medesimo.
Nell’eventualità che ricorra una precedente sentenza di separazione ne andrà chiesta
copia alla parte o alla cancelleria ai fini dell’annotazione sull’atto di matrimonio. Tuttavia,
nelle more, senza indugio, va annotata, e non trascritta, la sentenza di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’art. 69, comma 1, lett. d) del
D.P.R. n. 396/2000.

11) RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI MATRIMONIO RIPORTANTE ALLA VOCE STATO CIVILE
DELLO SPOSO:    “DIVORZIATO   IN BASE A DIVORZIO REVOCABILE”         - In generale un divorzio
“revocabile” sentenziato all’estero e relativo ad un cittadino italiano è stato ritenuto non
riconoscibile per contrarietà all’ordine pubblico.
Nel caso di richiesta di trascrizione dell’atto di matrimonio del neocittadino italiano
contenente la dizione di “divorziato in base a divorzio revocabile”, non ha alcuna rilevanza
il fatto che gli eventi siano avvenuti quando il cittadino era ancora straniero, ma rileva il

                                                                                                24
fatto che l’evento registrato produca effetti in contrasto con l’ordine pubblico italiano, il che
non consente che il relativo atto trovi accesso nel nostro ordinamento.

Correzione degli atti di stato civile

1) PROCEDURA    DI CORREZIONE   - La procedura di correzione di cui all’art. 98, comma 1 del
D.P.R. 396/2000 si applica anche agli atti formati prima dell’entrata in vigore del DPR
396/2000 e non é limitata ai soli casi in cui l'errore sia stato causato da una svista
dell'ufficiale dello stato civile, ma comprende anche le ipotesi in cui l'errore sia stato
indotto da un errore materiale nella documentazione sulla base della quale l'atto é stato
formato, purché tale errore sussista al momento della redazione dell’atto e purché la
correzione non vada ad incidere sui diritti di status come emergenti dall’atto (seppur
errato).
Le correzioni apportate dall'ufficiale dello stato civile in caso di errore di scrittura
commesso nel corso della redazione dell'atto non integrano i presupposti per la procedura
di cui all’art. 98, comma 1 e tali correzioni vengono effettuare mediante la interlineazione
della, o delle parole da sostituire e, di seguito, o in calce all'atto con richiamo numerico,
prima della sottoscrizione, mediante la scrittura di quelle dovute, preceduta dalla dizione
"si legga, invece”. In tale attività, all'ufficiale dello stato civile é equiparato il console
italiano all'estero, quando questi svolga le funzioni proprie di tale ufficiale, ai sensi del
D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (Circ. n. 15 del 21 marzo 2007).

                                                                                              25
2) COGNOME     DI SOGGETTI NATI ALL’ESTERO, IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E DI

QUELLA DI ALTRO     PAESE - Con riferimento al disposto dell'art. 98, comma 2 del D.P.R.
396/2000, nella ipotesi di soggetti nati all'estero ed in possesso della cittadinanza italiana
e, insieme, di quella di un paese straniero, l'ufficiale dello stato civile deve trascrivere l'atto
di nascita mantenendo al soggetto il cognome in esso indicato. L'interessato, in tale
ipotesi, tuttavia, può chiedere con apposita dichiarazione od istanza scritta all'ufficiale
dello stato civile, in sede di trascrizione dell'atto di nascita, la modificazione del cognome
attribuitogli all'estero, al momento della dichiarazione di nascita, acquisendo solo quello
paterno, in caso di filiazione legittima, o quello stabilito dall'art. 262, comma 1 del codice
civile, in caso di filiazione naturale riconosciuta.
La correzione d'ufficio, di cui alla norma in esame, va applicata quando si tratti di soggetto
in possesso della sola cittadinanza italiana, al quale, al momento della dichiarazione di
nascita avvenuta all'estero, sia stato attribuito un cognome diverso da quello spettante
secondo la normativa italiana (Circ. prot. 0005226/397 del 15 maggio 2008).

3) ATTI   CORREGGIBILI   - Nonostante l'art. 98, comma 2, disponga che la correzione del
cognome sia effettuata soltanto nell'atto di nascita di persona cittadina italiana, formato
all'estero, quando esso sia trasmesso in Italia per la trascrizione, deve ritenersi che la
correzione, da parte dell'ufficiale dello stato civile, sia da estendere, per necessità logica e
giuridica, e in un'ottica di snellimento delle attività dello stato civile, a tutti gli altri atti che si
riferiscono al soggetto e che lo indicano con il cognome errato. (Circ. n. 15 del 21 marzo
2007).

4) ERRORI     CONTENUTI IN SENTENZE        - Gli errori relativi al cognome come riportato in
sentenze, emesse in Italia o all’estero, non possono essere corretti mediante l’art. 98
comma 2 del D.P.R. 396/2000, perché non attengono agli atti di stato civile. L’interessato
dovrà preliminarmente procedere a richiedere la correzione secondo le regole processuali
in vigore per la correzione degli atti giudiziari.

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Rilascio di estratti e di certificati

1) ESTRATTI   PLURILINGUE   - L’ufficiale di stato civile è tutt’ora tenuto alla piena osservanza
delle disposizioni della Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, ratificata dall’Italia
con legge 21 dicembre 1978 n. 870, per il rilascio di estratti plurilingue di atti dello stato
civile da valere all’estero, in conformità ai moduli predisposti da detta Convenzione, con
riguardo ai paesi che ad essa hanno aderito (Circ. n. 31 del 20 giugno 2007)

2) ESTRATTI    PER RIASSUNTO     - L’estratto per riassunto deve riportare anche tutte le
annotazioni integrative, ovvero quelle che si aggiungono al contenuto dell’atto. Non vanno
invece riportate le annotazioni modificative, che modificano direttamente il contenuto
dell’atto (come ad esempio il cambiamento di cognome), ma l’estratto deve essere
rilasciato tenendo già conto delle modificazioni apportate.

3) ESTRATTI   PER RIASSUNTO    - Si ritiene che gli estratti per riassunto degli atti di nascita,
relativi a persone nei cui confronti sia stato pronunciato un provvedimento, ancora in
essere, di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno, debbono essere
rilasciati con le predette annotazioni, se non revocate, ai fine di perseguire la preminente
funzione di pubblicità dell’atto in questione. Tali annotazioni non dovranno invece essere
riportate in detti estratti nel caso in cui il provvedimento sia stato successivamente revocato
o sia stata chiusa l’amministrazione di sostegno.

4) ESTRATTI - Gli estratti o copie degli atti dello stato civile ed i certificati anagrafici, non
possono riportare l’annotazione attestante l’appartenenza del cittadino alla “razza ebraica”,
salvo che per espressa disposizione dell’autorità giudiziaria, ovvero quando ne venga fatta
richiesta da una pubblica amministrazione al fine di verificare situazioni pregresse che
possono generare un diritto ad ottenere benefici a favore degli interessati.

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Trascrizioni e annotazioni

1) TRADUZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE FORMATI ALL'ESTERO - Gli atti dello stato civile
formati all'estero dalle autorità locali e trasmessi in Italia dagli uffici diplomatici e consolari
per la trascrizione, debbono essere accompagnati dalla loro traduzione integrale nella
lingua italiana, anche quando la trascrizione dell’atto avviene poi per riassunto, non
potendo demandarsi al traduttore il compito di operare una sintesi dell’atto (Circ. n. 31 del
7 giugno 2007).

2) DECRETO   DI CAMBIAMENTO DI GENERALITÀ       - Ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 396/2000, la
competenza alla trascrizione (prevista dall'art. 28 c. 2 lett. f) ed all'annotazione del decreto
di cambiamento di generalità appartiene all’ufficiale dello stato civile del comune di
residenza: è a quest'ultimo che l'interessato deve presentare istanza ed è l'ufficio di stato
civile di tale comune che deve procedere agli adempimenti in questione ed a quelli ulteriori
previsti dalla norma.
Qualora l’istanza venga presentata al comune di nascita, si ritiene che questo possa
procedere comunque agli adempimenti e alle comunicazioni conseguenti.

3) “APOSTILLE”: CONVENZIONE DELL’AJA DEL 5 OTTOBRE 1961 - Per la trascrizione nei registri
dello stato civile di un certificato di nascita redatto all’estero è necessario che il predetto
certificato sia rilasciato in copia autentica legalizzata dal competente consolato italiano.
Tuttavia, in caso di certificazioni rilasciate da paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del
5 ottobre 1961 sulla eliminazione dell’obbligo di legalizzazione, è sufficiente che il
certificato di nascita venga munito della “Apostille” prevista dalla predetta Convenzione, in
quanto con essa (contenuta in una apposita timbratura quadrata) si attesta la autenticità
del documento originale e la legale qualità dell’autorità rilasciante.

4) INDISPONIBILITÀ   DELL’ATTO DI NASCITA DEL CITTADINO NATO ALL’ESTERO, AI FINI DELLA

TRASCRIZIONE   - Nel caso in cui il cittadino nato all'estero non possieda alcuna

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documentazione che possa valere come atto di nascita da trascrivere nei registri di stato
civile, non potranno accettarsi a tale scopo documenti equipollenti e l'ufficiale di stato civile
dovrà richiedere all'interessato un provvedimento giurisdizionale di ricostituzione dell’atto
smarrito o distrutto ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 396/2000.
Anche la carta o altro documento di identità rilasciato all'estero al neo cittadino italiano non
possono essere considerati equivalenti a un atto di nascita da trascrivere. Pertanto,
qualora non sia possibile ottenere copia di quest’ultimo per la trascrizione e la nostra
autorità diplomatica o consolare non abbia rilasciato la dichiarazione sostitutiva di cui
all'art. 20 del D.P.R. 396/2000, l'interessato dovrà sempre chiedere la formazione dell'atto
al Tribunale, ai sensi dell'art. 95 dello stesso decreto.

5) TRASCRIZIONE    DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO EMESSA ALL’ESTERO                -
Qualora la trascrizione della sentenza di annullamento del matrimonio emessa all’estero
vada effettuata per riassunto, in tale riassunto devono essere comunque riportate tutte le
statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza.

6) DICHIARAZIONE   GIUDIZIALE DI PATERNITÀ PRONUNCIATA ALL’ESTERO        - Il favor filiationis non
può comportare il riconoscimento automatico di una sentenza straniera di dichiarazione
giudiziale di paternità e conseguente trascrizione quando la documentazione prodotta
all’ufficiale dello stato civile non evidenzia chiaramente la sussistenza dei requisiti di cui
agli artt. 64 e segg. della legge 218/1995, indipendentemente dal rispetto delle norme
applicabili nel paese straniero dove è stata emessa la sentenza. In tale ipotesi, l’interessato
potrà adire la Corte di Appello competente per l’accertamento della sussistenza dei requisiti
del riconoscimento della sentenza.

7) TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - In caso di trascrizione dell’atto
di matrimonio concordatario, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. “a” del D.P.R. 396/2000,
occorre distinguere tra trascrizione ritardata e trascrizione tardiva.
La prima ipotesi si ha quando, pur essendo stato trasmesso l’atto di matrimonio dal parroco
nei cinque giorni dalla celebrazione, l’ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione non ha
provveduto alla trascrizione entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto. In tal caso il

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