Raccolta di massime di interesse per l'attività dell'ufficiale dello stato civile
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Raccolta di massime di interesse per l’attività dell’ufficiale dello stato civile (direttive e pareri emessi nell’ultimo triennio che saranno inseriti nel nuovo massimario in fase di stesura) Alla redazione del testo, curata dalla dr.ssa Rosalia Mazza e dal dr. Fabio De Fanti, con l’ausilio di tutto lo staff dell’ufficio, hanno collaborato gli esperti dell’ANUSCA nelle persone del Pres. Federico Vitali, del dr. Donato Berloco e del dr. Renzo Calvigioni 1
INDICE • Registri ed atti dello stato civile pag. 3 • Nascita pag. 5 • Riconoscimento di figlio naturale pag. 7 • Adozione pag. 11 • Cognome e nome pag. 13 • Cittadinanza pag. 16 • Matrimonio e pubblicazioni pag. 17 • Divorzio pag. 22 • Correzione degli atti di stato civile pag. 25 • Rilascio di estratti e di certificati pag. 27 • Trascrizioni e annotazioni pag. 28 • Morte pag. 32 • Istanze di cambiamento del nome e del cognome pag. 33 2
Registri ed atti dello stato civile 1) VIDIMAZIONE ANNUALE DI REGISTRI DELLO STATO CIVILE - La vidimazione annuale di registri dello stato civile composti da fogli sciolti in bianco, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967 (in G.U. 22 novembre 1967, n. 291), deve essere fatta mediante la numerazione preventiva progressiva dei fogli, attestata nel totale nella pagina che costituirà il frontespizio del registro, e nella preventiva apposizione su ciascun foglio del timbro dell'ufficio e della firma del prefetto (o di persona da lui delegata), a norma dell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'Interno del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 (Circ. n. 0006299/397 del 10 giugno 2008). 2) TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE - La trasmissione per via elettronica o telefax degli atti di stato civile (ai fini di effettuare sulla base di quanto ricevuto trascrizioni o annotazioni) non è ammessa, in quanto le relative modalità tecniche debbono previamente essere dettate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 396/2000. 3) DENOMINAZIONE DEL COMUNE - Nelle ipotesi di modifiche alla denominazione di un Comune, gli atti di stato civile ed anagrafe continueranno ad indicare il comune con la denominazione in essere al momento del verificarsi dell’evento attestato. 4) SUCCESSIONE DEL SINDACO AD UN COMMISSARIO STRAORDINARIO - L’opinione consolidata per l’ipotesi di successione tra sindaci eletti (che considera non necessario che il nuovo sindaco provveda ad adottare un atto di delega nei confronti del dipendente già incaricato dal suo predecessore di svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile) vale anche nel caso di deleghe conferite dal commissario straordinario, fermo restando che ove il nuovo sindaco succedutogli lo reputi opportuno, potrà provvedere all’emanazione di un 3
provvedimento di conferma ovvero di nuova delega, se i contenuti fossero diversi dalla precedente, ovvero di revoca. 5) MINORANZE LINGUISTICHE - Nel Trentino – Alto Adige gli atti dello stato civile sono formati contestualmente in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, giusta le specifiche disposizioni normative che regolamentano anche il rilascio degli estratti (per riassunto o per copia integrale) nella lingua richiesta dall’interessato. Tale peculiare disposizione vigente per la minoranza tedesca di quella regione (D.P.R. 574/1988) non si estende a tutela delle altre minoranze linguistiche presenti sul territorio del Paese per le quali, come disposto dagli specifici ordinamenti, resta fermo il valore legale esclusivo degli atti nel solo testo redatto in lingua italiana. 4
Nascita 1) ATTESTAZIONE DI NASCITA - L’attestazione di nascita, che va compilata sia nel caso di filiazione legittima che in quello della filiazione naturale, deve necessariamente contenere il dato relativo al nome della puerpera, che va intesa come partoriente, ma non ancora come madre. Nella ipotesi di filiazione naturale da donna che non consente di essere nominata, la puerpera acquisirà la qualità giuridica di madre solo se effettuerà lei stessa la successiva dichiarazione di nascita o se consentirà con atto pubblico ad essere nominata. 2) ATTESTAZIONE DI NASCITA - L’attestazione di nascita serve a provare, sotto l’aspetto clinico e in vista della successiva registrazione, chi è nato e da chi è nato un bambino, ha la funzione di semplice allegato della dichiarazione di nascita - sotto protezione della riservatezza dei dati personali contenuti - e non è accessibile da parte di terzi. 3) RICEZIONE DELLA DENUNCIA DI NASCITA - Il Comune di iscrizione AIRE di uno o di entrambi i genitori non ha alcuna competenza in merito alla ricezione della denuncia di nascita, qualora tale comune non coincida con quello dove è avvenuta effettivamente la nascita. Pertanto in caso di nascita avvenuta in Italia da genitori iscritti all’AIRE, la denuncia di nascita potrà essere ricevuta solamente dal comune di nascita o dalla struttura sanitaria dove si è verificato l’evento. 4) “PROVVEDIMENTI PARENTALI” DEL TRIBUNALE STRANIERO - I cosiddetti “provvedimenti parentali” emessi da un tribunale straniero volti a dichiarare giudizialmente la maternità o la paternità di un figlio nato a seguito di “fecondazione assistita eterologa” sono non riconoscibi li e, quindi, non trascrivibili nei registri dello stato civile italiano, perché contrastanti con l’ordine pubblico. Infatti, la legge 40/2004, in materia di procreazione medicalmente assistita, fa espresso divieto all’art. 4 comma 3, di ricorrere a tecniche di tipo eterologo. 5
5) ATTI DI ACCERTAMENTO DELLO STATUS DI FIGLIO NATURALE COMPIUTI NELLO STATO ESTERO DI NASCITA - A norma dell’art. 33 della legge 218/1995, lo status di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio stesso al momento della nascita, legge cui è demandato di regolare i presupposti del relativo accertamento. Ciò comporta che tale status dipenda dai provvedimenti accertativi dello Stato estero di nascita, la cui validità deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci (legge del luogo di formazione dell’atto), purché il diritto straniero quanto meno li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che li caratterizzano nell’ordinamento italiano. Ciò, anche con riguardo alla circostanza che la formazione dell’atto possa essere avvenuta in modo tardivo (come peraltro ammesso anche nel nostro ordinamento dall’art. 31 del D.P.R. n. 396/2000) e la relativa dichiarazione sia stata rilasciata da un terzo. 6
Riconoscimento di figlio naturale 1) RICONOSCIMENTO NON CONTESTUALE DEL FIGLIO; ATTRIBUZIONE DEL COGNOME - L’attribuzione del cognome nel caso di riconoscimento non contestuale del figlio da parte dei genitori deve avvenire secondo le indicazioni del terzo comma dell’art. 262 del codice civile. In particolare, se al momento del riconoscimento il figlio è minorenne, la decisione in merito al cognome tocca esclusivamente al tribunale per i minorenni al quale si rivolgeranno i genitori con specifica richiesta. Se, invece, al momento del riconoscimento il figlio sia già maggiorenne, è lui che decide in merito alle possibilità previste dal codice civile, con dichiarazione contestuale all'atto del riconoscimento (formula n. 109 del D.M. 5/4/2002) o con dichiarazione successiva resa all'ufficiale dello stato civile (formula n. 114- sexies del D.M. 5/4/2002). 2) RICONOSCIMENTO ALL’ESTERO, DA PARTE DEL PADRE, DI FIGLIO MINORE - Nel caso di un bambino nato in Italia, riconosciuto dalla sola madre (entrambi stranieri), che venga riconosciuto all'estero dal padre, pure cittadino straniero, occorre verificare la validità ed efficacia del riconoscimento secondo i principi del nostro ordinamento. Trattandosi di cittadini stranieri ed essendo il riconoscimento effettuato all'estero, nello Stato di residenza del padre, dovranno essere rispettati i requisiti e le condizioni previste dall'art. 35 della legge 218/1995. Affinché il riconoscimento venga annotato a margine dell'atto di nascita esistente in Italia, sarà sufficiente che venga presentata istanza di annotazione da parte di uno dei genitori, con allegata attestazione rilasciata dallo Stato di appartenenza, dalla quale risulti il riconoscimento già avvenuto ed il cognome assunto dal minore a seguito di tale evento: ovviamente, dalla documentazione presentata non dovranno risultare situazioni di contrarietà all'ordine pubblico. L'ufficiale dello stato civile provvederà all'annotazione, senza bisogno di ulteriore documentazione. 3) DICHIARAZIONI IN CONTRASTO CON PATERNITÀ RISULTANTE DAGLI ATTI DI STATO CIVILE - Non si ritiene che l'ufficiale dello stato civile sia competente per entrare nel merito dello status del 7
neonato ed esprimere valutazioni contrastanti con quanto risulta nella documentazione presentata. In sostanza, un cittadino italiano si dichiara padre del bimbo nato all'estero e vorrebbe procedere al riconoscimento, in contrasto con una paternità indicata nelle certificazioni presentate, rilasciate dall'autorità straniera: se tale paternità sia reale o fittizia, pure in applicazione di normative straniere, non potrà essere deciso dall'ufficiale dello stato civile. Pertanto, l'ufficiale dello stato civile dovrà rifiutare il riconoscimento, perché in contrasto con una paternità già risultante del neonato, lasciando all'interessato l'onere di impugnare tale rifiuto in tribunale, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 396/2000. Sarà l'autorità giudiziaria che valuterà la documentazione presentata, accertando eventualmente l'inefficacia per il nostro ordinamento della paternità indicata, decidendo sul ricorso dell'interessato. 4) RICONOSCIMENTO ALL’ESTERO DA PARTE DEL PADRE SENZA IL CONSENSO DELLA MADRE - POSSIBILITÀ DEL CONSENSO IN SANATORIA - Il fatto che non ci sia stato il riconoscimento da parte della madre, e nemmeno un consenso della stessa al momento del riconoscimento da parte del padre, non consente di considerare il figlio come riconosciuto anche da parte della madre. Il consenso successivo ad essere nominata in un atto pubblico, come prescritto dall’art. 29, comma 2, del D.P.R. 396/2000, sanerebbe la fattispecie. In tal modo l’atto di nascita riportante il riconoscimento del solo padre che ha menzionato la madre viene a sanarsi per effetto dell’assenso reso a posteriori, tale che il figlio venga considerato dichiarato da entrambi i genitori contemporaneamente, posto che nell’atto, legittimamente formato all’estero, sono riportati entrambi i genitori. Il consenso successivo al riconoscimento implica il riconoscimento stesso. 5) RICONOSCIMENTO PATERNO DI FIGLIO STRANIERO. COGNOME STABILITO DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI - Il riconoscimento da parte del padre cittadino italiano comporta l’acquisto automatico della cittadinanza italiana da parte del figlio originariamente straniero, ai sensi dell’art. 2 della legge 91/1992. Pertanto, il sindaco potrà emettere l’attestazione di cui all’art. 16, comma 8, del D.P.R. 572/1993.Circa il cognome, è da richiamarsi la prescrizione di cui all’ultimo comma dell’art. 262 c.c., secondo cui nel caso di 8
riconoscimento paterno successivo a quello materno la decisione spetta al tribunale per i minorenni. La trasmissione degli atti di nascita e di riconoscimento al tribunale è fatta dall’ufficiale di stato civile procedente, vertendosi su materia che assume rilevanza dal punto di vista dell’ordine pubblico. Nulla vieta che possa essere eseguita dai genitori stessi. 6) RICONOSCIMENTO DI FIGLIO STRANIERO DA PARTE DI PADRE ITALIANO DOPO IL MATRIMONIO DEI GENITORI - Il documento che deve essere presentato dagli interessati, non potendosi procedere all’acquisizione di ufficio come previsto dall’art. 42 del D.P.R. 396/2000 perché detto atto non trovasi presso la pubblica amministrazione italiana, è la copia integrale dell’atto di nascita del bambino nato all’estero debitamente tradotta e legalizzata. Non occorre la copia degli atti di nascita dei genitori allo scopo di verificare l’eventuale rapporto di parentela rilevante ai fini di stabilire la incestuosità della creatura, dal momento che i genitori hanno contratto successivamente matrimonio tra loro. Appare evidente che necessita il consenso della madre da esprimersi precedentemente o contemporaneamente al riconoscimento paterno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 250, 3 comma, del codice civile e 45 del D.P.R. 396/2000. Ai sensi dell’art. 35 della legge n. 218/1995 la forma del riconoscimento e la capacità del genitore a rendere il riconoscimento sono regolate dalla legge nazionale di colui che effettua il riconoscimento: nel caso in esame dalla legge italiana. Per effetto del riconoscimento si avrà l’automatica legittimazione della figlia nata originariamente fuori del matrimonio. La figlia così legittimata per susseguente matrimonio acquisterà tutti i diritti dei figli legittimi dal giorno del riconoscimento, ai sensi dell’art. 283 del codice civile. In ordine alla cittadinanza, verrà emessa attestazione del sindaco per l’acquisto automatico dipendente dal riconoscimento paterno, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 91/1992 e art. 16, comma 8, del D.P.R. 572/1993. 7) RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE. CONSENSO DEL GENITORE CHE INIZIALMENTE SI OPPONEVA AL RICONOSCIMENTO DELL’ALTRO - Il riconoscimento del figlio che non ha 9
compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che l’abbia già effettuato. Così si esprime l’art. 250, comma 3, del codice civile. Dal tenore della disposizione discende che il consenso deve sussistere al momento del riconoscimento e può essere contestuale al riconoscimento o precedente allo stesso. E’ un elemento della fattispecie, senza il quale il procedimento non può essere nemmeno avviato. Ove mancasse, vi supplisce la decisione del tribunale di minorenni ai sensi del combinato disposto del 4° comma dello stesso articolo 250 e dell’art. 45 del D.P.R. 396/2000. Se successivamente ad una iniziale opposizione, il genitore che ha riconosciuto per primo il figlio si è ricreduto ed è disposto ad esprimere il proprio consenso, si ritiene che l’atto di riconoscimento possa essere ricevuto, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che sia stata avviata la procedura presso il tribunale per i minorenni al fine di ottenere un provvedimento che tenga luogo del mancato consenso. 8) DICHIARAZIONE DI NASCITA FATTA ALL’ESTERO DAL SOLO PADRE ITALIANO - Se la dichiarazione di nascita per filiazione naturale è stata fatta in un paese straniero solamente dal padre cittadino italiano, per il nostro ordinamento il rapporto di filiazione si è instaurato solamente rispetto a questi (e quindi il figlio porterà il cognome paterno). Di conseguenza, potrà essere trascritto l’atto di nascita del minore in quanto cittadino italiano iure sanguinis. La madre, cittadina straniera, trovandosi in Italia, potrà effettuare il riconoscimento con l’osservanza delle disposizioni richiamate dall’art. 35 della legge 218/1995. E’ indispensabile acquisire, oltre alla copia integrale dell’atto di nascita del minore, un attestato consolare da cui risulti la capacità della madre di rendere il riconoscimento, che dovrà avvenire con il consenso del padre. Trattandosi di riconoscimento materno successivo a quello paterno, questo verrà annotato sull’atto di nascita del figlio, che conserverà il cognome del padre, ai sensi dell’art. 262 del codice civile. 10
Adozione 1) RILASCIO DI COPIA INTEGRALE DELL’ATTO DI NASCITA; ESCLUSIONE - In caso di adozione legittimante l’ufficiale dello stato civile non potrà mai rilasciare la copia integrale dell’atto di nascita dell’interessato, salva l’ipotesi in cui la richiesta provenga da altro ufficiale dello stato civile per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali (art. 28, comma 3 della legge 184/1983). Le eccezioni previste dal citato art. 28, dal quarto comma in poi, sono tutte disposte e decise dall’autorità giudiziaria, salva l’ipotesi di cui al comma 8; in nessun caso è prevista una autorizzazione a seguito di valutazione da parte dell’ufficiale dello stato civile. 2) RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SENTENZA STRANIERA DI ADOZIONE LEGITTIMANTE DI MINORE - Il riconoscimento in Italia di una sentenza straniera di adozione legittimante del minore (ed anche per le adozioni in casi particolari) richiede la previa declaratoria di efficacia da parte del tribunale per i minorenni, ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 35 della legge 184/1983 (come modificata dalla legge 476/1998). Infatti, anche se le sentenze straniere devono essere riconosciute ai sensi della legge 218/1995, l’art. 41, comma 2, della citata legge afferma che “restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione di minori”, facendo pertanto prevalere i requisiti di cui alla legge 184/1983 in quanto legge speciale alla quale si deve fare riferimento per le adozioni dei minori. Tuttavia, se l’adottato, nel frattempo, è divenuto maggiorenne, cessa la competenza del tribunale per i minorenni (vds. in proposito Tribunale per i minorenni di Roma 9.1.1999). In questo caso competerà all’ufficiale di stato civile valutare se sussistono le condizioni per il riconoscimento dell’efficacia della sentenza straniera ai sensi degli artt. 64, 65 e 66 della legge 218/1995 e, in caso di riscontro positivo, procedere alla trascrizione della stessa ed ai successivi adempimenti. 11
3) ADOZIONE LEGITTIMANTE DI MINORE STRANIERO PERFEZIONATA ALL’ESTERO; ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA - In caso di adozione legittimante di minore straniero perfezionata all’estero (art. 34, 35 legge 184/83), l’acquisto automatico della cittadinanza italiana decorre dal giorno successivo alla data del provvedimento straniero, ossia alla data della pubbli- cazione o deposito in cancelleria. La definitività (o passaggio in giudicato) del provvedimento straniero, sopravvenuta alla inutile decorrenza dei termini per l’impugnazione, non altera il principio che la data della sentenza è quella della sua pubblicazione. 4) ADOZIONE LEGITTIMANTE; ATTRIBUZIONE DEL COGNOME PATERNO - Nei casi di adozione legittimante, al minore adottato spetterà il cognome paterno, anche nel caso di padre straniero, indipendentemente dal fatto che la cittadinanza italiana sia derivata al figlio dalla madre. Qualora il cognome indicato nell’atto di nascita non corrispondesse a quello spettante al neo cittadino secondo la normativa italiana, si dovrà operare la correzione ai sensi dell’art. 98, comma 2 del D.P.R. 396/2000, annotandola nell’atto medesimo. 5) SENTENZA STRANIERA DI ADOZIONE LEGITTIMANTE DI PERSONA MAGGIORENNE - Nella ipotesi di riconoscimento di sentenza straniera di adozione legittimante di persona maggiorenne, trattandosi di istituto sconosciuto al nostro ordinamento ed in contrasto con le norme che disciplinano la legittimazione (i cui effetti possono verificarsi solamente per adozione di persona minorenne), il riconoscimento di detta sentenza non può avvenire ai sensi degli artt. 64 e segg. della legge 218/95 e potrà eventualmente essere richiesto dall’interessato alla competente Corte di Appello. 6) ADOZIONE DEL MAGGIORENNE STRANIERO - Il provvedimento del giudice con il quale si dispone l’adozione di una persona straniera maggiorenne da parte di un cittadino italiano vale a costituire un rapporto che ha efficacia sostanziale ad ogni fine consentito dalla legge, in questo ordinamento: conseguentemente tale provvedimento deve essere trascritto nei registri di nascita (art. 28, comma 2 lett. “g” del D.P.R. 396/2000) ed annotato nell’atto di nascita (art. 49, lett. “a”) che, a sua volta, deve essere trascritto (art. 28, comma 12
2, lett. “b”). Resta fermo il punto che fra gli effetti della pronuncia di adozione non vi è quello dell’acquisto della cittadinanza italiana. E’ pure da ritenere che l’art. 299 del codice civile non potrà applicarsi all’adottato sin tanto che questi non abbia acquistato la cittadinanza italiana a norma della legge n. 91/1992 (art. 9, comma 1, lett. “e” e “f”), fatta salva ogni eventuale diversa statuizione del giudice nella sentenza. Cognome e nome 1) ATTRIBUZIONE DEL NOME - L’ufficiale di Stato Civile è obbligato a formalizzare l’atto di nascita, così come richiesto, anche nel caso in cui il dichiarante insista nella attribuzione di un nome che sia in contrasto con il disposto di cui all'art. 34, commi 1 e 2, o dell'art. 35 del D.P.R. 396/2000, salvo poi provvedere ad informare dell'accaduto il procuratore della Repubblica ai fini dell'eventuale promovimento del giudizio di rettificazione e dando di ciò notizia al dichiarante. In aderenza alla prassi consolidata relativa al prenome "Maria", si ritiene che questo possa essere attribuito anche a soggetti di sesso maschile purché sia preceduto da un primo elemento onomastico inequivocabilmente maschile (ad esempio: Francesco Maria). Analogamente si può ammettere, con riferimento al prenome maschile "Andrea", che questo possa essere attribuito anche a soggetti di sesso femminile, purché esso sia preceduto da un primo elemento onomastico inequivocabilmente femminile (ad esempio: Francesca Andrea) (Circ. n. 27 del 1° giugno 2007). 2) INDICAZIONI SUL NOME - In tema di applicazione dell'art. 36 del D.P.R. 396/2000, ove l'istante, per propria volontà, intenda valersi della facoltà in esso prevista, non può tuttavia, nella scelta, alterare l'ordine dei nomi come originariamente attribuiti. Tuttavia qualora la 13
scelta, anziché essere fondata su un atto di mera volontà dell'interessato, sia giustificata da un uso costante che del nome, o dei nomi, (da dimostrare documentalmente) si ritiene possibile che l'interessato alteri l'ordine originario, indicando, secondo l'uso fattone, uno dei nomi attribuitigli, accompagnato o no da uno o da più dei rimanenti. Si ricorda che l'art. 36 esclude che l'ufficiale dello stato civile possa procedere d'ufficio alla scelta, anche se gli risulti un uso costante di uno o di più dei nomi originariamente attribuiti, essendo necessaria una precisa indicazione da parte dell'interessato (Circ. n. 5 del 14 febbraio 2007). 3) ATTRIBUZIONE DEL NOME A MINORI DI NAZIONALITÀ STRANIERA NATI IN ITALIA - L’attribuzione del nome a minori di nazionalità straniera, anche se nati in Italia, è soggetta alla normativa del paese di appartenenza, in osservanza dell'art. 24 della legge 218/1995, secondo cui l'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità (fra i quali é sicuramente da comprendere il diritto al nome) sono regolati dalla legge nazionale del soggetto interessato. 4) PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI IN ORDINE ALL’ATTRIBUZIONE DEL COGNOME - Il decreto con in quale il tribunale per i minorenni attribuisce al minore il cognome paterno o il cognome di entrambi i genitori, a seguito di riconoscimento paterno successivo a quello materno, emesso ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 262 c.c., deve essere trascritto nel registro di nascita, ai sensi dell'art. 28 c. 2 lett. f) del D.P.R. n. 396/2000 ed annotato ai sensi dell'art. 49 c. 1 lett. p) dello stesso decreto. 5) ATTRIBUZIONE DEL COGNOME A SEGUITO DI LEGITTIMAZIONE - La legittimazione per susseguente matrimonio, successiva all'attribuzione del cognome da parte del tribunale per i minorenni conseguente al riconoscimento paterno successivo a quello materno, opera ex lege e, pertanto, il cognome che deve essere attribuito al minore è esclusivamente quello del padre, come per qualsiasi altro figlio legittimo. 6) MODIFICAZIONE DEL COGNOME DA PARTE DELLE AUTORITÀ DELLO STATO ESTERO DI RESIDENZA - cittadino italiano residente all'estero che sceglie di modificare il proprio cognome o 14
nome, in applicazione della legge dello Stato estero di residenza, potrà vedersi riconosciuto tale cambiamento, solo in caso di cambiamento di generalità conseguente ad attività giurisdizionale, sempre che ricorrano i requisiti di cui all’art. 65 della legge 218/1995. Il relativo cambiamento andrà trascritto e annotato nei registri di nascita. 7) CAMBIAMENTO DEL COGNOME A SEGUITO DI RETTIFICAZIONE DEL SESSO - Per quanto concerne il nuovo nome da assumere a seguito della pronuncia di rettificazione di sesso, qualora tale cambiamento non sia stato statuito nella sentenza (come di prassi avviene), né da parte dell’interessato sia stata avanzata una esplicita richiesta di rettificazione del nome in concomitanza dell’istanza presentata di rettifica del sesso, l’ufficiale dello stato civile potrà disporre il cambiamento del nome originario mutandolo con quello corrispondente al sesso acquisito. Resta fermo che l’interessato potrà attivare la procedura di cambiamento del nome ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 396/2000, qualora desideri portarne un altro. 8) MOGLIE STRANIERA CHE ASSUME IL COGNOME DEL MARITO ITALIANO - Il cognome, rientrante tra i diritti della personalità, è regolato dalla legge dello Stato a cui appartiene il soggetto, ai sensi dell’art. 24 della legge 218/1995. Di conseguenza, se la legge straniera preveda che la sposa cittadina di quel paese possa scegliere di aggiungere al proprio il cognome del marito, significa che nell’atto di matrimonio verrà indicata tale opzione e la moglie, anche in Italia e fino a quando resterà cittadina straniera, porterà il cognome di origine seguito da quello dello sposo. 15
Cittadinanza 1) DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS; DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO - In caso di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis l'ufficiale dello stato civile che abbia dubbi sulla autenticità della documentazione consolare presentata dall'interessato, deve prendere contatto con il consolato che apparentemente risulta avere emesso detta certificazione al fine di verificare l'autenticità della stessa (Circ. n. 26 del 1° giugno 2007). 2) COPIA DI ATTO DI NASCITA FORMATA DIGITALMENTE - Costituisce documento idoneo ai fini della trascrizione la stampa della copia dell’atto di nascita formata dalla Prefettura (purché riportante, anche a mezzo timbro, la dicitura “Si attesta che il presente atto è conforme al documento firmato digitalmente e acquisito agli atti di questa Amministrazione”, firmata dal funzionario responsabile dell’ufficio) relativamente a neo cittadino italiano di cui quell’atto, in forma cartacea, è stato definitivamente acquisito e digitalizzato (con apposizione di firma elettronica) al fascicolo ministeriale per la concessione della cittadinanza (Circ. prot. 0003389 dell’8 aprile 2008). 3) ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS; TRASCRIZIONE - Il provvedimento del Sindaco di annullamento in via di autotutela del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis dovrà essere trascritto ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 396/2000 e tempestivamente annotato nell’atto di nascita, ai sensi dell’art. 49, lett. I, in quanto sull’atto di nascita era stato già annotato il riconoscimento, ora invalidato. 16
Matrimonio e pubblicazioni 1) MATRIMONIO DEL CITTADINO ITALIANO ALL'ESTERO DINANZI ALL'AUTORITÀ LOCALE - A seguito dell'abrogazione (art. 110, comma 3 del D.P.R. 396/2000) del secondo comma dell'art. 115 del codice civile, é venuto meno l'obbligo di effettuare le pubblicazioni per i matrimoni di un cittadini italiani da celebrare all'estero dinanzi all'autorità locale, salvo che quest’obbligo non sia previsto anche dalla legge del paese di celebrazione.. Resta salvo l’obbligo di effettuare le pubblicazioni per il matrimonio contratto innanzi alla autorità consolare italiana all’estero (Circ. n. 5 del 22 maggio 2008). 2) INTRASCRIVIBILITÀ DEL MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO CONTRATTO ALL’ESTERO - Allo stato attuale della normativa, è contraria all’ordine pubblico e va rifiutata la richiesta di trascrizione di un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero. In caso di richiesta di trascrizione mediante utilizzo dei modelli di cui alla Convenzione di Vienna firmata l'8 settembre 1976, relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti dello stato civile., l’ufficiale dello stato civile, al momento della trascrizione, dovrà porre cura nel verificare che i due sposi siano di sesso diverso in quanto i predetto modelli non riportano l’indicazione del sesso dei nubendi, richiedendo in caso di dubbio, all’interessato o al competente consolato un documento di identità (Circ. n. 55 del 18 ottobre 2007). 3) NULLA OSTA AL MATRIMONIO DI CITTADINO STRANIERO IN ITALIA - Nel caso di matrimonio di cittadino straniero in Italia, le eventuali condizioni apposte alla dichiarazione che nulla osta al matrimonio rilasciata dalle competenti autorità estere ai sensi dell'art. 116, comma 1, del codice civile, non potranno essere considerate ostative al matrimonio se palesemente contrarie all’ordine pubblico. Vanno sempre considerate tali, ad esempio, le condizioni relative alla appartenenza ad una fede religiosa o la richiesta di un certificato di conversione ad una fede, perché palesemente contrarie ai principi di uguaglianza e libertà di culto dell’ordinamento italiano. Pertanto l'ufficiale dello stato civile, nei casi sopra 17
menzionati, deve procedere alle pubblicazioni di matrimonio senza tener conto delle condizioni apposte al nulla osta (Circ. n. 46 dell'11 settembre 2007). 4) NULLA OSTA AL MATRIMONIO DI CITTADINO POLACCO IN ITALIA - Per il rilascio del nulla osta a contrarre matrimonio in Italia, ai sensi dell'art. 116 del codice civile, riguardo al cittadino polacco, é competente il capo dell'ufficio dello stato civile del luogo di sua residenza in Polonia. Solo quando il cittadino polacco non abbia e non abbia avuto la residenza in Polonia, o tale luogo non sia individuabile, o quando egli abbia lasciato la Polonia prima del compimento del 16° anno di età, e risieda stabilmente all'estero, competente al rilascio del nulla osta é l'autorità consolare del luogo di sua attuale residenza (Circ. n. 31 dell'11 luglio 2005). 5) LUOGO DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE - La celebrazione del matrimonio civile può avvenire anche nei giardini della casa comunale, purché essi ne costituiscano, con carattere di continuità, una pertinenza funzionale, in aderenza a quanto disposto dagli artt. 817-819 del codice civile. L'art. 3, comma 1, del D.P.R. 396/2000 prevede inoltre che i comuni possano disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più uffici separati dello stato civile. In tal caso, con un provvedimento ad hoc, è possibile celebrare matrimoni anche in una sede distaccata del comune e nelle relative pertinenze funzionali (ivi inclusi i giardini). (Circ. n. 29 del 7 giugno 2007). In quest’ultima circostanza, la disponibilità da parte del comune della sala da adibire alla celebrazione di matrimoni (acquisita in locazione o comodato), ancorché non esclusiva, deve essere incondizionata. E’ peraltro esclusa, per intuibili motivi, la possibilità che il locale da acquisire in comodato per la celebrazione di matrimoni da parte del comune si trovi all’interno di una struttura ricettiva alberghiera o simili. 6) MINISTRI DI CULTO DIVERSO DAL CATTOLICO - Salvo quanto previsto dalle intese intervenute tra lo Stato italiano ed alcune confessioni religiose, il ministro di culto acattolico può celebrare matrimoni solo nell'ambito territoriale individuato nel decreto di approvazione della nomina emesso dal Ministro dell'interno, ai sensi degli artt. 3, 7 e sgg. della legge 24 18
giugno 1929, n. 1159, e degli artt. 25 e segg. del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289. Tale limite territoriale vale anche nella ipotesi in cui il ministro di culto, autorizzato a celebrare un matrimonio dall'ufficiale dello stato civile, deleghi altro ministro per l'adempimento. Ove il matrimonio sia stato celebrato fuori della competenza territoriale del ministro di culto, l'atto di matrimonio non può essere trascritto nei registri dello stato civile (Circ. n. 6 del 16 febbraio 2007). 7) MINISTRI DI CULTO DIVERSO DAL CATTOLICO - Il limite territoriale di competenza del ministro di culto acattolico non riguarda i matrimoni celebrati dai religiosi delle chiese Valdesi, delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, delle ADI, dell’Unione delle Comunità Ebraiche, dell’UCEBI, della CELI, in quanto tra l’Italia e tali confessioni è stata stipulata, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Costituzione, una intesa che riguarda anche la materia matrimoniale. La caratteristica comune alle sei Intese è data dal fatto che, una volte effettuate le pubblicazioni a norma dell’art. 94 del c.c., la celebrazione potrà avvenire in qualsiasi comune indicato in precedenza dagli sposi. Inoltre, le nomine di ministri dei culti suddetti non vanno più approvate del Ministro dell’Interno, stante il divieto di ingerenza da parte statuale. 8) MATRIMONIO CELEBRATO ALL’ESTERO DA CITTADINO ITALIANO SECONDO IL RITO ISLAMICO - Il matrimonio celebrato all’estero da cittadino italiano secondo il rito islamico, qualora sussistano i requisiti sostanziali previsti dal nostro ordinamento relativamente alla capacità delle persone, è immediatamente valido e rilevante anche in Italia (con conseguente acquisizione da parte dello straniero della qualità di coniuge, anche in relazione al diritto successorio) senza che rilevi, in senso contrario, che quel matrimonio, secondo l’ordinamento nel quale è stato contratto, presenti caratteristiche (quali la previsione della poligamia e del ripudio) contrarie all’ordine pubblico interno e al buon costume (Cass. Civ. Sez. I, 2 marzo 1999, n. 1739). 9) MATRIMONIO CELEBRATO ALL’ESTERO DA MINORI D’ETÀ - Non è possibile trascrivere il matrimonio tra un italiano ed uno straniero celebrato all’estero quando uno od entrambi i nubendi avevano meno di 16 anni al momento della celebrazione, trattandosi di un limite 19
di ordine pubblico. Tuttavia, poiché l’azione di annullamento, anche in diritto italiano, viene meno dopo il decorso di un anno dal raggiungimento delle maggiore età, si deve ritenere comunque trascrivibile il matrimonio quando la richiesta in tal senso venga effettuata dopo il decorso di tale periodo di tempo. Nel caso in cui, l’età di uno o entrambi gli sposi al momento della celebrazione sia invece ricompresa tra i 16 ed i 18 anni, è possibile trascrivere il matrimonio se sono rispettate le condizioni di cui alla legge del paese di appartenenza del minorenne straniero. Resta comunque salva, anche in questo caso, la possibilità di trascrivere comunque il matrimonio trascorso un anno dal raggiungimento della maggiore età. 10) REQUISITI DELL’ATTO DI MATRIMONIO CELEBRATO ALL’ESTERO DA TRASCRIVERE - Non potrà essere trascritto il matrimonio contratto all’estero se il relativo atto manchi dei requisiti essenziali del luogo di celebrazione e della data del matrimonio. Tale documento potrà, tuttavia, essere utilizzato dagli interessati per chiedere, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 396/2000, la formazione dell'atto di matrimonio al Tribunale competente. Qualora tale istanza fosse accolta, a chiusura dell'attività giurisdizionale, il Tribunale emetterà un provvedimento che andrà trascritto nei registri di stato civile e costituirà l'atto di matrimonio dell'interessato. 11) NULLA OSTA AL MATRIMONIO DEL CITTADINO STRANIERO IN ITALIA - Il nulla osta di cui all’art. 116 del codice civile può essere rilasciato dall’autorità consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del paese di provenienza. 12) TRASCRIZIONE DEL SECONDO MATRIMONIO CELEBRATO ALL’ESTERO DA CITTADINO GIÀ SPOSATO CON ALTRA PERSONA - Quando una persona già sposata contrae altro matrimonio, commette il reato di bigamia, previsto dal codice penale. Dal momento che il reato in questione si fonda sulla circostanza dell’esistenza di due matrimoni, ne risulta che, dal punto di vista del diritto civile, il secondo matrimonio non poteva essere celebrato per mancanza di un elemento essenziale, cioè la libertà di stato. Ma poiché, ciò nonostante, è stato celebrato, dovrà essere dichiarato nullo dall’autorità giudiziaria. Fino a quando però non sia promulgata la sentenza ablativa, nei registri di 20
stato civile risulteranno i due matrimoni (effetti interinali). La Circolare del Ministero di grazia e giustizia del 20 ottobre 1982, n. 1/50-F.G. - 13(82)1934, da ritenersi ancora valida ed attuale, precisa che l’ufficiale dello stato civile, quando trascrive un secondo matrimonio relativo ad una persona che risulta ancora coniugata, deve trasmettere comunicazione all’Ufficio del pubblico ministero per l’esercizio sia dell’eventuale azione penale di bigamia, sia dell’azione civile di nullità del secondo matrimonio. 13) MATRIMONIO ALL’ESTERO DA CELEBRARSI DAVANTI AL CONSOLE O ALLE AUTORITÀ DEL LUOGO Il cittadino italiano residente all’estero può essere unito in matrimonio dinanzi all’autorità diplomatica o consolare italiana, oppure dinanzi all’autorità locale, secondo le leggi del luogo. Nel primo caso, si dovrà rivolgere al consolato italiano nella cui circoscrizione risiede. Il consolato italiano effettuerà le pubblicazioni al proprio albo e farà gli accertamenti necessari sulle dichiarazioni rese, acquisendo d’ufficio gli eventuali documenti occorrenti. Per la sposa straniera occorrerà il nulla osta rilasciato dall’autorità competente del suo paese. Il consolato italiano che ha celebrato il matrimonio provvederà alla trasmissione dell’atto al comune italiano nella cui AIRE è iscritto lo sposo. Qualora si volesse contrarre matrimonio all’estero davanti all’autorità del luogo, la procedura matrimoniale è interamente sottoposta alla normativa di quello Stato, per cui sarà l’ufficiale dello stato civile dello Stato estero prescelto a indicare la documentazione e l’iter da seguire. Va tenuto presente che alcuni Stati non richiedono previe pubblicazioni, per cui sarà possibile procedere direttamente al matrimonio sulla scorta della sola documentazione che verrà richiesta all’occorrenza. 21
Divorzio 1) DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE IN AMBITO COMUNITARIO - Il Regolamento CE 2201/2003 si applica alla trascrizione delle sentenze di divorzio e di separazione il cui procedimento sia iniziato dopo il 1° marzo 2005, nonché a quelli in corso a tale data, purché iniziati dopo il 10 marzo 2001, data di entrata in vigore del precedente Regolamento CE 1347/2000. Le sentenze in esito a procedimenti precedentemente iniziati, ai quali non è possibile applicare il Regolamento CE 2201/2003, sono regolate da eventuali convenzioni internazionali, bilaterali o plurilaterali, o, in mancanza, dalla disciplina di cui agli artt. 64 e segg. della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Circolari n. 24 del 23 giugno 2006 e n. 56 del 22 ottobre 2007). 2) DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE IN AMBITO COMUNITARIO - La trascrizione delle sentenze di separazione personale o divorzio alle quali si applica il Regolamento CE 2201/2003, non necessita della produzione della relativa sentenza, essendo sufficiente la produzione, a cura della parte interessata, del certificato di cui all'art. 39 del Regolamento, senza che occorra produrre una traduzione in lingua italiana di tale certificato ovvero una legalizzazione del medesimo . 3) DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE IN AMBITO COMUNITARIO - In caso di richiesta di trascrizione di una sentenza comunitaria di separazione o divorzio emessa nella contumacia di una parte l'istante deve allegare la documentazione di cui all'art. 37, comma 2, del Regolamento CE 2201/2003 ovvero l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equipollente é stato notificato o comunicato al contumace ovvero un documento comprovante che questi ha inequivocabilmente accettato la decisione. La predetta documentazione non necessita di legalizzazione 22
4) INGRESSO NELL’UNIONE EUROPEA DELLA BULGARIA E DELLA ROMANIA - A seguito dell’ingresso nell’Unione Europea della Bulgaria e della Romania, a far tempo dal 1° gennaio 2007, si applicano anche relativamente a tali paesi le disposizioni riguardanti la documentazione necessaria ai fini della trascrizione in Italia delle sentenze di separazione personale o di divorzio pronunciate in un altro Stato dell'Unione (comprese quelle sull’esenzione dalla legalizzazione) (Circ. n. 25 del 24 maggio 2007, con riferimento alle Circolari n. 22 del 7 maggio 2007 e n. 24 del 23 maggio 2006). 5) ATTI STRANIERI RELATIVI ALLE “CONVIVENZE REGISTRATE” - In mancanza di una legge in materia non è possibile trascrivere in Italia gli atti stranieri relativi alla esistenza o allo scioglimento di una convivenza registrata. 6) TRASCRIVIBILITÀ IN ITALIA DI DIVORZI ESTERI - Non è possibile trascrivere in Italia un divorzio avvenuto sulla base della mera dichiarazione consensuale di volontà delle parti, senza l’intervento di una autorità giurisdizionale. In particolare, non è trascrivibile in Italia il divorzio olandese intervenuto per il tramite di una trasformazione, per mera volontà delle parti, del vincolo matrimoniale in convivenza registrata, con successivo scioglimento di questa con dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile (Circ. n. 40 del 18 luglio 2007). 7) TRASCRIVIBILITÀ IN ITALIA DI DIVORZI ESTERI - Il certificato di divorzio emesso dai tribunali australiani pur evidenziando lo scioglimento del matrimonio, non é sufficiente di per sé al riconoscimento in Italia del divorzio ed alla conseguente trascrizione nei registri dello stato civile del certificato medesimo. E' pertanto necessario che l'istante provveda a presentare una documentazione idonea dalla quale emerga il rispetto delle condizioni di cui all'art. 64 della legge 218/1995, qualora queste non risultino già evidenti dal testo del certificato (Circ. n. 48 del 27 ottobre 2005). 8) TRASCRIVIBILITÀ IN ITALIA DI DIVORZI ESTERI - E’ ammissibile il riconoscimento e la trascrizione in Italia di una sentenza straniera di divorzio anche quando l’ordinamento straniero non richiede un preventivo periodo di separazione, purché la sentenza accerti 23
l’irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi (da ultimo, Cass. 16978/2006). 9) TRASCRIVIBILITÀ IN ITALIA DI DIVORZI ESTERI - La trascrizione del divorzio di un cittadino italiano resa da un tribunale estero extra comunitario richiede l’esame della sentenza di divorzio da parte dell’ufficiale di stato civile ai fini della verifica dei presupposti di cui agli artt. 64 e segg. della legge 218/1995. Risulta pertanto inammissibile la trascrizione del divorzio sulla base della sola annotazione di divorzio riportata sull’atto di matrimonio. 10) DIVORZIO PRONUNCIATO IN ITALIA: ANNOTAZIONE - La sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata in Italia presuppone, come generalmente accade, una precedente sentenza di separazione o una omologazione di separazione consensuale. E’ anche ipotizzabile, però, che lo scioglimento sia avvenuto per altra causa prevista dalla legge. E’ sufficiente leggere la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili per rendersi conto dei presupposti che hanno dato luogo allo scioglimento medesimo. Nell’eventualità che ricorra una precedente sentenza di separazione ne andrà chiesta copia alla parte o alla cancelleria ai fini dell’annotazione sull’atto di matrimonio. Tuttavia, nelle more, senza indugio, va annotata, e non trascritta, la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’art. 69, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 396/2000. 11) RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI MATRIMONIO RIPORTANTE ALLA VOCE STATO CIVILE DELLO SPOSO: “DIVORZIATO IN BASE A DIVORZIO REVOCABILE” - In generale un divorzio “revocabile” sentenziato all’estero e relativo ad un cittadino italiano è stato ritenuto non riconoscibile per contrarietà all’ordine pubblico. Nel caso di richiesta di trascrizione dell’atto di matrimonio del neocittadino italiano contenente la dizione di “divorziato in base a divorzio revocabile”, non ha alcuna rilevanza il fatto che gli eventi siano avvenuti quando il cittadino era ancora straniero, ma rileva il 24
fatto che l’evento registrato produca effetti in contrasto con l’ordine pubblico italiano, il che non consente che il relativo atto trovi accesso nel nostro ordinamento. Correzione degli atti di stato civile 1) PROCEDURA DI CORREZIONE - La procedura di correzione di cui all’art. 98, comma 1 del D.P.R. 396/2000 si applica anche agli atti formati prima dell’entrata in vigore del DPR 396/2000 e non é limitata ai soli casi in cui l'errore sia stato causato da una svista dell'ufficiale dello stato civile, ma comprende anche le ipotesi in cui l'errore sia stato indotto da un errore materiale nella documentazione sulla base della quale l'atto é stato formato, purché tale errore sussista al momento della redazione dell’atto e purché la correzione non vada ad incidere sui diritti di status come emergenti dall’atto (seppur errato). Le correzioni apportate dall'ufficiale dello stato civile in caso di errore di scrittura commesso nel corso della redazione dell'atto non integrano i presupposti per la procedura di cui all’art. 98, comma 1 e tali correzioni vengono effettuare mediante la interlineazione della, o delle parole da sostituire e, di seguito, o in calce all'atto con richiamo numerico, prima della sottoscrizione, mediante la scrittura di quelle dovute, preceduta dalla dizione "si legga, invece”. In tale attività, all'ufficiale dello stato civile é equiparato il console italiano all'estero, quando questi svolga le funzioni proprie di tale ufficiale, ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (Circ. n. 15 del 21 marzo 2007). 25
2) COGNOME DI SOGGETTI NATI ALL’ESTERO, IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E DI QUELLA DI ALTRO PAESE - Con riferimento al disposto dell'art. 98, comma 2 del D.P.R. 396/2000, nella ipotesi di soggetti nati all'estero ed in possesso della cittadinanza italiana e, insieme, di quella di un paese straniero, l'ufficiale dello stato civile deve trascrivere l'atto di nascita mantenendo al soggetto il cognome in esso indicato. L'interessato, in tale ipotesi, tuttavia, può chiedere con apposita dichiarazione od istanza scritta all'ufficiale dello stato civile, in sede di trascrizione dell'atto di nascita, la modificazione del cognome attribuitogli all'estero, al momento della dichiarazione di nascita, acquisendo solo quello paterno, in caso di filiazione legittima, o quello stabilito dall'art. 262, comma 1 del codice civile, in caso di filiazione naturale riconosciuta. La correzione d'ufficio, di cui alla norma in esame, va applicata quando si tratti di soggetto in possesso della sola cittadinanza italiana, al quale, al momento della dichiarazione di nascita avvenuta all'estero, sia stato attribuito un cognome diverso da quello spettante secondo la normativa italiana (Circ. prot. 0005226/397 del 15 maggio 2008). 3) ATTI CORREGGIBILI - Nonostante l'art. 98, comma 2, disponga che la correzione del cognome sia effettuata soltanto nell'atto di nascita di persona cittadina italiana, formato all'estero, quando esso sia trasmesso in Italia per la trascrizione, deve ritenersi che la correzione, da parte dell'ufficiale dello stato civile, sia da estendere, per necessità logica e giuridica, e in un'ottica di snellimento delle attività dello stato civile, a tutti gli altri atti che si riferiscono al soggetto e che lo indicano con il cognome errato. (Circ. n. 15 del 21 marzo 2007). 4) ERRORI CONTENUTI IN SENTENZE - Gli errori relativi al cognome come riportato in sentenze, emesse in Italia o all’estero, non possono essere corretti mediante l’art. 98 comma 2 del D.P.R. 396/2000, perché non attengono agli atti di stato civile. L’interessato dovrà preliminarmente procedere a richiedere la correzione secondo le regole processuali in vigore per la correzione degli atti giudiziari. 26
Rilascio di estratti e di certificati 1) ESTRATTI PLURILINGUE - L’ufficiale di stato civile è tutt’ora tenuto alla piena osservanza delle disposizioni della Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, ratificata dall’Italia con legge 21 dicembre 1978 n. 870, per il rilascio di estratti plurilingue di atti dello stato civile da valere all’estero, in conformità ai moduli predisposti da detta Convenzione, con riguardo ai paesi che ad essa hanno aderito (Circ. n. 31 del 20 giugno 2007) 2) ESTRATTI PER RIASSUNTO - L’estratto per riassunto deve riportare anche tutte le annotazioni integrative, ovvero quelle che si aggiungono al contenuto dell’atto. Non vanno invece riportate le annotazioni modificative, che modificano direttamente il contenuto dell’atto (come ad esempio il cambiamento di cognome), ma l’estratto deve essere rilasciato tenendo già conto delle modificazioni apportate. 3) ESTRATTI PER RIASSUNTO - Si ritiene che gli estratti per riassunto degli atti di nascita, relativi a persone nei cui confronti sia stato pronunciato un provvedimento, ancora in essere, di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno, debbono essere rilasciati con le predette annotazioni, se non revocate, ai fine di perseguire la preminente funzione di pubblicità dell’atto in questione. Tali annotazioni non dovranno invece essere riportate in detti estratti nel caso in cui il provvedimento sia stato successivamente revocato o sia stata chiusa l’amministrazione di sostegno. 4) ESTRATTI - Gli estratti o copie degli atti dello stato civile ed i certificati anagrafici, non possono riportare l’annotazione attestante l’appartenenza del cittadino alla “razza ebraica”, salvo che per espressa disposizione dell’autorità giudiziaria, ovvero quando ne venga fatta richiesta da una pubblica amministrazione al fine di verificare situazioni pregresse che possono generare un diritto ad ottenere benefici a favore degli interessati. 27
Trascrizioni e annotazioni 1) TRADUZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE FORMATI ALL'ESTERO - Gli atti dello stato civile formati all'estero dalle autorità locali e trasmessi in Italia dagli uffici diplomatici e consolari per la trascrizione, debbono essere accompagnati dalla loro traduzione integrale nella lingua italiana, anche quando la trascrizione dell’atto avviene poi per riassunto, non potendo demandarsi al traduttore il compito di operare una sintesi dell’atto (Circ. n. 31 del 7 giugno 2007). 2) DECRETO DI CAMBIAMENTO DI GENERALITÀ - Ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 396/2000, la competenza alla trascrizione (prevista dall'art. 28 c. 2 lett. f) ed all'annotazione del decreto di cambiamento di generalità appartiene all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza: è a quest'ultimo che l'interessato deve presentare istanza ed è l'ufficio di stato civile di tale comune che deve procedere agli adempimenti in questione ed a quelli ulteriori previsti dalla norma. Qualora l’istanza venga presentata al comune di nascita, si ritiene che questo possa procedere comunque agli adempimenti e alle comunicazioni conseguenti. 3) “APOSTILLE”: CONVENZIONE DELL’AJA DEL 5 OTTOBRE 1961 - Per la trascrizione nei registri dello stato civile di un certificato di nascita redatto all’estero è necessario che il predetto certificato sia rilasciato in copia autentica legalizzata dal competente consolato italiano. Tuttavia, in caso di certificazioni rilasciate da paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sulla eliminazione dell’obbligo di legalizzazione, è sufficiente che il certificato di nascita venga munito della “Apostille” prevista dalla predetta Convenzione, in quanto con essa (contenuta in una apposita timbratura quadrata) si attesta la autenticità del documento originale e la legale qualità dell’autorità rilasciante. 4) INDISPONIBILITÀ DELL’ATTO DI NASCITA DEL CITTADINO NATO ALL’ESTERO, AI FINI DELLA TRASCRIZIONE - Nel caso in cui il cittadino nato all'estero non possieda alcuna 28
documentazione che possa valere come atto di nascita da trascrivere nei registri di stato civile, non potranno accettarsi a tale scopo documenti equipollenti e l'ufficiale di stato civile dovrà richiedere all'interessato un provvedimento giurisdizionale di ricostituzione dell’atto smarrito o distrutto ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 396/2000. Anche la carta o altro documento di identità rilasciato all'estero al neo cittadino italiano non possono essere considerati equivalenti a un atto di nascita da trascrivere. Pertanto, qualora non sia possibile ottenere copia di quest’ultimo per la trascrizione e la nostra autorità diplomatica o consolare non abbia rilasciato la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 20 del D.P.R. 396/2000, l'interessato dovrà sempre chiedere la formazione dell'atto al Tribunale, ai sensi dell'art. 95 dello stesso decreto. 5) TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO EMESSA ALL’ESTERO - Qualora la trascrizione della sentenza di annullamento del matrimonio emessa all’estero vada effettuata per riassunto, in tale riassunto devono essere comunque riportate tutte le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza. 6) DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ PRONUNCIATA ALL’ESTERO - Il favor filiationis non può comportare il riconoscimento automatico di una sentenza straniera di dichiarazione giudiziale di paternità e conseguente trascrizione quando la documentazione prodotta all’ufficiale dello stato civile non evidenzia chiaramente la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 64 e segg. della legge 218/1995, indipendentemente dal rispetto delle norme applicabili nel paese straniero dove è stata emessa la sentenza. In tale ipotesi, l’interessato potrà adire la Corte di Appello competente per l’accertamento della sussistenza dei requisiti del riconoscimento della sentenza. 7) TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - In caso di trascrizione dell’atto di matrimonio concordatario, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. “a” del D.P.R. 396/2000, occorre distinguere tra trascrizione ritardata e trascrizione tardiva. La prima ipotesi si ha quando, pur essendo stato trasmesso l’atto di matrimonio dal parroco nei cinque giorni dalla celebrazione, l’ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione non ha provveduto alla trascrizione entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto. In tal caso il 29
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