PROVINCIA DI LECCE SERVIZIO POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

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PROVINCIA DI LECCE SERVIZIO POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
-VIN                                         PROVINCIA DI LECCE

                     SERVIZIO POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE
                                           ECOLOGICA

C. R. A922

Protocollo Generale degli Atti di V.Inc.A.
n. 34 del 01/06/2022

OGGETTO:         PARCHEGGIO A PAGAMENTO SU AREA PRIVATA DELLA LITORANEA SUD
                 DI GALLIPOLI. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - "LIVELLO I-
                 SCREENING". PROPONENTE: SOC. AMS SRLS.

                                               IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione di C.P. 31 del 24 giugno 2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio finanziario 2021, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai
Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n.
267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il comma 5-sexiesdecies, dell’art. 3, del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, “Milleproroghe
2022”, nonché la Circolare n. 19 del 2 marzo 2022 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari
interni e territoriali – con il quale è stato differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024. Poiché alla data del 31 maggio 2022 non si è provveduto
ad approvare il Bilancio di Previsione, ai sensi dell’articolo 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, “. . . è
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa
dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione
provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi,
quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo
per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale,
di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.”.
Visto l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del
direttore generale;
Visto l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i
provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di
indirizzo (lettera f);
Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 5 del 01/02/2022, con cui è stato attribuito
all’Avv. Antonio Arnò l’incarico di dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione
Ecologica;
Premesso:
   ➢ che pec del 15/05/2022, acquisita al prot. n. 19600 del 16/05/2022, il tecnico incaricato, Dott. Biol.
       Dadamo Marco trasmetteva, ai fini della Valutazione di Incidenza ex DPR 357/97 e smi, la
       documentazione inerente alla richiesta di permesso di costruire per “Parcheggio a pagamento su area
       privata della Litoranea Sud del Comune di Gallipoli”, Foglio 25, p.lle 27 e 856, proponente Soc.
       AMS SRL;
   ➢   che con nota prot. n. 19769 del 17/05/2022 il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione
       Ecologica comunicava all’istante ed al Comune di Gallipoli l’improcedibilità dell’istanza di che
       trattasi fino alla trasmissione, a cura del Comune, di “una opportuna ricognizione, anche geografica,
       dei parcheggi da autorizzare, con particolare riguardo alla prossimità o meno degli stessi, in linea
       con i vigenti e/o approvandi strumenti di pianificazione”, anche ai fini dell’attivazione delle
       procedure più opportune;
   ➢   che con nota prot. n.32181 del 25/05/2022, acquisita al prot. n. 21218 del 26/05/2022, il Comune di
       Gallipoli Settore Lavori Pubblici e Ambiente ha comunicato, in riscontro a quanto richiesto dallo
       scrivente con nota prot. n. 19769 del 17/05/2022, la ricognizione geografica dei tre parcheggi (di cui
       uno pubblico) da autorizzare in area Samari-Praja, tra cui quello del proponente, oltre a produrre una
       serie di puntualizzazioni;
   ➢   che con nota prot. n. 32322 del 26/05/2022, acquisita al prot. n. 21262 del 26/05/2022, il Comune di
       Gallipoli Settore Lavori Pubblici e Ambiente integrava la comunicazione di cui sopra;
   ➢   che con nota prot. n. 21277 del 26/05/2022 il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione
       Ecologica, sulla scorta dei contenuti delle citate note del Comune, comunicava l’avvio della
       istruttoria e richiedeva una serie di integrazioni e chiarimenti rispetto a quanto già inoltrato;
   ➢ che con pec del 26/05/2022, acquisita al prot. n. 21624 del 30/05/2022, il tecnico incaricato, Dott.
     Biol. Dadamo Marco, trasmetteva parte delle integrazioni richieste;
   ➢ che con nota prot. n. 32760 del 27/05/2022, acquisita al prot. n. 21727 del 30/05/2022, il Parco
     Naturale Regionale “Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo” trasmetteva il richiesto
     “sentito” endoprocedimentale alla valutazione di incidenza;
   ➢ che pec del 31/05/2022, acquisita al prot. n. 21837 del 31/05/2022, la Società procedeva al
     completamento della documentazione, così come richiesto;
   ➢ che quanto nel complesso prodotto si compone dei seguenti elaborati:
   ✔ Screening VINCA - Format Proponente
   ✔ Relazione Tecnico - Descrittiva (25/06/2021)
   ✔ Relazione Dettagliata del P/P/I/A (maggio 2022)
   ✔ Mappa degli Habitat - fonte Piano Territoriale del Parco (acquisita al pro. n. 21624 del 30/05/2022)
   ✔ TAVOLA 01. Localizzazione-Inquadramento Urbanistico-Planimetrie di progetto-Rilievo
     Fotografico (giugno 2021)
   ✔ TAVOLA 01. Localizzazione-Inquadramento Urbanistico-Planimetrie di progetto-Rilievo
     Fotografico (giugno 2022) (acquisita al prot. n. 21837 del 31/05/2022)
   ✔ Cronoprogramma (12/05/2022)
   ✔ Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, del 30/05/2022 a cura del proponente su puntualizzazioni
     richieste dalla Provincia di Lecce
   ✔ Opere di miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l’incremento del patrimonio
     arboreo, con l’utilizzazione delle essenze locali
   ✔ Opere di miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l’incremento del patrimonio
     arboreo, con l’utilizzazione delle essenze locali - Tavole Illustrative (gennaio 2021)
   ✔ Studio botanico-vegetazionale
   ✔ Shapefiles (WGS84 - Fuso 33N) localizzazione intervento (acquisiti al pro. n. 21624 del 30/05/2022)
   ✔ Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, sull’importo delle opere (10/05/2022)
✔   “Sentito” endoprocedimentale alla valutazione di incidenza rilasciato dal Parco Naturale Regionale
       “Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo” prot. n. 32760 del 27/05/2022
   ✔   Riscontro Comune di Gallipoli alla nota della Provincia prot. n. 19769 del 17/05/2022
   ✔   Integrazione del Comune di Gallipoli prot. n. 32322 del 26/05/2022

   ➢ che il Responsabile del procedimento riferisce quanto di seguito:
       Informazioni contenute nello Screening VINCA-Format proponente sottoscritto dal proponente e dal
       tecnico incaricato:
       Informazioni Generali
       Il “Parcheggio a pagamento su area privata della Litoranea Sud del Comune di Gallipoli, Foglio 25,
       p.lle 27 e 856”, proponente Soc. AMS SRLS (P.IVA 04991050750), di cui alla definizione dell’art.
       5, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e smi:
       ➢       non ricade tra le tipologie di cui agli Allegati II, IIbis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs.
       152/06 e        smi
       ➢       non è finanziato con risorse pubbliche;
       ➢       non è un’opera pubblica;
       ➢       tipologia: Realizzazione di un parcheggio a pagamento su area privata della litoranea Sud
       di Gallipoli

Localizzazione ed inquadramento territoriale
       ➢      è localizzato nel comune di Gallipoli, Località “Baia Verde”, Foglio 25, p.lle 856 - 27
  ➢ interessa Aree naturali

     Localizzazione in relazione ai siti Natura 2000
   ➢ interessa il sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT 9150015 “Litorale di Gallipoli e Isola di Sant’Andrea”
     Il proponente informa di aver preso visione degli Obiettivi di conservazione, delle Misure               di
     Conservazione e di ogni altro atto connesso alla conservazione e gestione del sito Natura 2000:
      - R.R. n. 6 del 10/05/2016 (BURP n. 54 del 12/05/206) - “Regolamento recante Misure                     di
     Conservazioneai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti           di
     Importanza Comunitaria (SIC)
      - R.R. n. 12 del 10/05/2017 (BURP n. 55 del 12/05/2017) - “Modifiche e Integrazioni                     al
     Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6”
      - Delibera Giunta Regionale 24/07/2018, n. 1362 (pubblicata su BURP n. 114 del 31/08/2018);
      - Delibera Giunta Regionale 27/09/2021, n. 1515 (pubblicata su BURP n. 131 del 18/10/2021).
   ➢ non interessa aree naturali protette nazionali o regionali

       Screening mediante verifica di corrispondenza di proposte pre-valutate
       ➢      non è conforme a quelli prevalutati da parte dell’Autorità regionale competente per la
       Valutazione di Incidenza e pertanto si richiede l’avvio di uno screening specifico;

       Descrizione e decodifica dell’intervento da sottoporre a screening
       Si rimanda all’elaborato “Relazione Dettagliata - VIncA”
       ➢      non è prevista trasformazione di uso del suolo permanente
       ➢      non sono previsti movimenti di terra/sbancamenti/scavi
       ➢      non verranno livellate od effettuati interventi di spietramento su superfici naturali
       ➢      non sono previste aree di cantiere e/o stoccaggio materiali
       ➢      non è necessaria l’apertura o la sistemazione di piste di accesso
➢        è previsto l’impiego di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi di
      miglioramento ambientale: In conformità con quanto previsto all’art. 74 delle NTA del PRG vigente
      nel Comune di Gallipoli si prevede la piantumazione con specie della macchia mediterranea di una
      zona pari al 20% di         quella effettivamente utilizzata per la sosta
      ➢        non è previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali
      ➢        la proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie vegetali
      alloctone e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)
    ➢ sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali: In
      conformità con quanto previsto all’art. 74 delle NTA del PRG vigente nel Comune di Gallipoli si
      prevede la piantumazione con specie della macchia mediterranea di una zona pari al 20% di quella
      effettivamente utilizzata per la sosta. Saranno escluse dalla piantumazione le specie della macchia
      mediterranea che rientrano nell’elenco delle “Piante specificate sensibili alla Xylella fastidiosa
      sottospecie         pauca        riscontrate      in       Puglia”        e  presenti       al     link:
      http://www.emergenzaxylella.it/portal/portale_gestione_agricoltura/Documenti/Specie
    ➢ non sono previsti interventi di controllo/immissione/ripopolamento/allevamento di specie animali
      ➢        non sono previsti mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell’intervento
      ➢        la proposta non prevede la presenza di fonti di inquinamento o produzione di rifiuti
      ➢        l’attività si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni: In coerenza con quanto
      previsto           all’art. 74 delle NTA del PRG vigente nel Comune di Gallipoli il parcheggio estivo
      temporaneo, oggetto della presente valutazione, sarà attivo per un periodo non superiore a 120
      giorni all’anno e per un totale di cinque anni consecutivi ai quali dovrà seguire un anno di fermo
      dell’attività da destinare alla rigenerazione del terreno.
      ➢        la medesima tipologia di proposta non ha ottenuto in passato parere positivo V.Inc.A.

         Cronoprogramma azioni previste per l’intervento
In coerenza con quanto previsto all’art. 74 delle NTA del PRG vigente nel Comune di Gallipoli il
parcheggio estivo temporaneo, oggetto della presente valutazione, sarà attivo per un periodo non superiore
a 120 giorni all’anno e per un totale di cinque anni consecutivi ai quali dovrà seguire un anno di fermo
dell’attività da destinare alla rigenerazione del terreno.
Da giugno a settembre

Il documento risulta sottoscritto dal proponente e dal tecnico incaricato, Dott. Biol. Dadamo Marco.

Descrizione dell’intervento
Dall’elaborato “Relazione Dettagliata del P/P/I/A (maggio 2022)”, a firma del Dott. Biol. Dadamo Marco, si
legge che l’area in oggetto ricade nell’agro di Gallipoli all’interno delle p.lle 27 e 856 - Fg. 25.
L’area in questione è ubicata in località “Baia Verde”, a ridosso della Litoranea sud di Gallipoli. Il lotto in
esame, da attrezzare a parcheggio temporaneo stagionale ricade in zona “E.6 – Zone di tutela e salvaguardia
ecologica” normata dall’art. 80 delle NTA.
L’area è sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico.
In data 16 marzo 2021 veniva approvata la D.C.C. n. 19 avente ad oggetto: Adozione del Piano Ter-ritoriale
del Parco Regionale “Isola di Sant’Andrea – Litorale di Punta Pizzo” (art. 20 L.R. 19/1997 e art.6 della L.R.
20/2006) - Aggiornamento deliberazione C.C. 32/2014.
Con DCC N. 27 del 30 aprile 2021 si approvava, altresì, la deliberazione avente ad oggetto: Piano
Regolatore Generale L.R. 56/1980 art.16. Adozione di Variante Normativa alle N.T.A.
L’approvazione delle due Delibere innanzi richiamate, introduce due importanti novità:
1. la prima delibera riadotta e modifica le NTA del Piano del Parco estendendo alla Zona C la possibilità di
autorizzare i terreni ivi ricadenti e rispondenti alle caratteristiche previste nello studio degli Habitat, per la
Sosta Temporanea degli autoveicoli;
2. La seconda modifica l’Art. 74 delle NTA del PRG estendendo alle zone “E” ricadenti nella fascia di 1200
mt dalla linea di costa la possibilità di adibire aree per la sosta temporanea degli autoveicoli osservando tutta
una serie di prescrizioni speciali.
L’area di intervento rispetta entrambi i requisiti di ammissibilità necessari previsti nelle delibere sopracitate.
L’area verrà adibita a parcheggio a carattere temporaneo con una capacità massima di 94 posti auto
(dimensioni in pianta del singolo stallo pari a 3,50 ml x 6,00 ml). L’accesso all’area di parcheggio
temporaneo avverrà esclusivamente mediante il sistema di viabilità esistente. Non sarà necessario realizzare
varchi d’ingresso all’area, potendosi ben utilizzare all’uopo quelli preesistenti.
Gli stalli e la viabilità interna dei settori di parcheggio sono stati dimensionati in modo tale da consentire il
transito e il parcamento dei veicoli in condizioni di sicurezza e comunque in modo tale da rispettare lo
standard minimo fissato dalla normativa tecnica di settore nonché le prescrizioni tecniche contenute nel già
citato Art.74 delle NTA come Modificato dalla Del. C.C. N.27 del 30/04/2021.
Sono previsti posti auto riservati a persone con impedita o ridotta capacità motoria in misura non inferiore a
quanto fissato dalla normativa vigente. L’area di cui la presente proposta progettuale risulta – per dimensioni
e caratteristiche della viabilità di accesso – raggiungibile dai mezzi di soccorso. Complessivamente, l’area
nella disponibilità della ditta AMS s.r.l. è di circa 46.630 mq ma la zona da adibire effettivamente a
parcheggio temporaneo si estende per circa 4.739 mq di cui 1.974 mq saranno destinati ai posti auto; risulta
ampiamente soddisfatto il rapporto (pari almeno al 15%) tra superficie totale del lotto e la superficie
destinata a corsie di circolazione e spazi di manovra.
La delimitazione degli stalli avverrà con paletti in legno e corda. Un cartello di layout interno all’ingresso
dell’area rappresenterà la viabilità e i sensi di percorrenza e sulle corsie alcuni pali di delimitazione con
corda saranno più alti, circa 3 mt fuori terra, per alloggiare cartelli con l’indicazione dei sensi di marcia e le
misure di sicurezza. Dal layout di progetto si può evincere che le autovetture che potranno essere
parcheggiate nel lotto sono 94. Di seguito si riporta un elenco di tutte le misure che verranno adottate
nell’esercizio dell’attività del parcheggio temporaneo, mirate alla tutela del paesaggio e dell’ambiente nel
rispetto dei vincoli presenti:
• Saranno adottate tutte le misure necessarie al contenimento delle emissioni di polveri (bagnando spesso con
autobotti l’area del parcheggio) e rumori.
• Sarà effettuata la bonifica tempestiva, nel caso in cui automezzi dovessero avere perdite di sostanze di
qualunque genere (carburanti, lubrificanti o altro).
• Si prevede un sistema di presidi antincendio, con estintori carrellati adeguati al numero di macchine che il
parcheggio può ricevere. Gli estintori saranno opportunamente segnalati.
• Nessuna opera o manufatto fisso sarà posto nel sito e le opere accessorie di facile rimozione che verranno
poste in opera nelle aree prive di vegetazione saranno completamente smontate al termine della stagione
estiva ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
Non sarà effettuata nessuna opera di movimentazione terra, non saranno effettuati scavi, sbancamenti, sterri,
reinterri o riporti per non alterare l’attuale conformazione del suolo. In ogni modo sarà preservato l’ambiente
idrogeologico dell'area e quindi non ci sarà nessuna forma di utilizzazione che possa determinare
denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque nell’area di
intervento.
I rifiuti dell’area saranno gestiti secondo quanto previsto dal Dlgs n. 152/06 e per evitare emissioni
maleodoranti verranno allontanati giornalmente. L’area sarà a tale scopo attrezzata con un numero adeguato
di contenitori per la raccolta differenziata che saranno svuotati nei contenitori pubblici con spese a carico del
soggetto richiedente.
Le delimitazioni in pali e corda, saranno realizzate da pali infissi nel suolo senza opere di fondazione.
L’affissione nel terreno dei pali non comporterà l'eliminazione di alberi o arbusti.
L’illuminazione nel periodo notturno avverrà mediante torrette-faro amovibili con generatore incorporato su
gomme in modo tale da non comportare la necessità di realizzare alcun tipo di impianto elettrico provvisorio.
Tali installazioni provvisorie e mobili consentiranno la fruizione nel periodo notturno senza comportare
fenomeni di inquinamento luminoso nell’ambiente circostante. Pertanto tale impianto di illuminazione, in
coerenza con quanto previsto dalle Misure di Conservazione regionali, sarà di piccola potenza utile solo ad
assicurare le attività di guardiania e il camminamento dei fruitori in sicurezza. I proiettori saranno rivolti
verso il basso al fine di impedire che venga arrecato danno alla fauna.
In coerenza con quanto previsto dalle NTA del PRG, si prevede, la messa a dimora di specie arboree e
arbustive secondo il progetto di dettaglio redatto dall’Agronomo Francesco Tarantino. Nello specifico si
prevede la piantumazione di specie arboree tipiche delle aree umide/ripariali, alberature miste di frutti
mediterranei e arbusti della macchia mediterranea.
Saranno adottate tutte le misure necessarie al contenimento delle emissioni di polveri (bagnando
giornalmente con autobotti l’area del parcheggio) e rumori. Le emissioni acustiche prodotte dai mezzi
meccanici saranno limitate e tali da non arrecare eccessivo disturbo all’avifauna ed alla fauna in generale.
Si prevede un sistema di presidi antincendio, con estintori carrellati adeguati al numero di macchine che il
parcheggio può ricevere. Gli estintori saranno opportunamente segnalati.
Tutti i lavori dovranno essere condotti in maniera compatibile con l’ambiente in cui si opera e in tempo
breve (in modo da indurre, comunque, il minor disturbo possibile al sistema ambiente).
Tali impatti risultano concentrati in un periodo limitato dell’anno e non interferiscono con le componenti
biotiche, nello specifico con l’avifauna ospitata negli habitat prossimi alla zona di intervento, attesa l’assenza
di interferenza con i periodi di sosta delle specie migratrici o svernamento. La creazione di un parcheggio
temporaneo rappresenterà, invece, uno strumento di regolamentazione e contenimento dei flussi
indiscriminati di veicoli motorizzati lungo la litoranea Sud di Gallipoli.

Nel documento “Riscontro Comune di Gallipoli alla nota della Provincia prot. n. 19769 del 17/05/2022”
trasmesso dal Comune di Gallipoli - Settore Lavori Pubblici e Ambiente è stato puntualizzato che “La
necessità di valutare, sia dal punto di vista ambientale in senso ampio che dal punto di vista della
conservazione della natura gli effetti determinati dalla presenza contemporanea delle tre aree a parcheggio,
determina come conseguenza l’obbligo di sottoporre gli interventi considerati nella loro totalità a
Valutazione di Impatto Ambientale.
Ai sensi della LR 11/2001 per come modificata dalla legge regionale 11 del 2021, infatti, è sottoposta a VIA
la costruzione di parcheggi e aree attrezzate a parcheggio a carattere permanente con posti auto superiori a
250, che ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o di siti della "rete Natura 2000"
di cui alla dir. 79/409/CEE e alla direttiva 92/43/CEE.
I tempi necessari per l’avvio e la conclusione del procedimento di VIA non consentirebbero però di
autorizzare le aree per la stagione estiva 2022.
La necessità di rispettare la normativa ambientale vigente e contemporaneamente quella di arginare il
fenomeno della sosta selvaggia in aree di pregio naturalistico richiede quindi, secondo l’ufficio scrivente,
una suddivisione del procedimento di due fasi.
Prima fase
La prima fase dovrà avere durata fino al 15 ottobre 2022 e prevede il rilascio di una autorizzazione
temporanea, valida esclusivamente fino alla stessa data, per un numero di posti auto totali tra le tre richieste
non superiore a 250 e senza alcuna opera accessoria riguardante i manufatti temporanei.
Di seguito si fornisce una rappresentazione complessiva delle tre richieste con evidenziato lo spazio
occupato dai posti auto autorizzabili in questa prima fase.
Soc. AMS srls: 46 posti
Soc. Meridiem srl : 120 posti
Parcheggio pubblico: 80 posti
Lo spazio occupato dai parcheggi della società Meridiem srl dovrà essere rigorosamente all’esterno
dell’area individuata come RER dal PPTR […].
Lo spazio occupato dai parcheggi della società AMS dovrà essere rigorosamente all’esterno dell’area
contenente l’habitat 1410 […]
[…]
Nella prima fase non sono incluse né le piantumazioni, né la realizzazione di manufatti temporanei.”,
nelle more dell’attivazione della Valutazione di Impatto Ambientale, integrata con la V.Inc.A. (seconda fase)
cumulativa tra le tre richieste, che contemplerà la realizzazione di parcheggi, le opere di piantumazione e la
realizzazione di manufatti temporanei.
Nella successiva nota di integrazione prot. n. 32322 del 26/05/2022 il Comune di Gallipoli precisa che “...lo
spazio occupato dai parcheggi della società AMS srls dovrà essere rigorosamente all’esterno dell’area
individuata come RER dal PPTR. Gli stalli numerati da 1 a 15 ed in ogni caso tutte le previsioni
localizzate nella RER dovranno essere ridistribuiti ...”.
Con il documento “Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, del 30/05/2022 a cura del proponente su
puntualizzazioni richieste dalla Provincia di Lecce” il proponente dichiara quanto segue:
“- che il progetto della Società AMS SRLS sarà di n. 46 posti auto;
- che lo spazio occupato dal parcheggio della società AMS SRLS sarà rigorosamente all’esterno dell’area
individuata come RER dal PPTR;
- che lo spazio occupato dal parcheggio della Società AMS SRLS sarà rigorosamente all’esterno dell’area
contenente l’habitat 1410;
- che si rispetterà la distanza di almeno 10 metri dall’area a pineta e/o a macchia mediterranea
eventualmente presenti nell’areale;
- che il progetto in questione non prevede, in coerenza con quanto previsto dall’Amministrazione di
Gallipoli giusta nota prot. 32138 del 25/05/2022, la realizzazione di manufatti temporanei e/o
piantumazioni;
- che il progetto non interessa alcun habitat di valore conservazionistico, così come rappresentati all’interno
della Mappa degli habitat del Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale “Parco Naturale Regionale
Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo”.
Da cronoprogramma l’attività sarà in funzione 120 giorni (da giugno a settembre).

Descrizione del sito di intervento
L’intervento, così come ridefinito, ricade, seppur in minima parte, all’interno della Zona Speciale di
Conservazione (ZSC di cui al DM 21 marzo 2018), nonchè Zona di Protezione Speciale (ZPS) cod.
IT9150015 “Litorale di Gallipoli ed Isola di S.Andrea”.
L’intervento non ricade all’interno del Parco Naturale Regionale “Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta
Pizzo”
Di seguito si riporta la scheda Bioitaly del SIC, oggi ZSC, che ne riassume gli elementi distintivi salienti:
Secondo il relativo formulario standard (si veda il recente aggiornamento del Formulario Standard per la
ZSC/ZPS in questione allegato alla DGR n. 2044 del 14/12/2020), al quale si rimanda per gli
approfondimenti inerenti alle specie di cui agli Allegati delle Direttive “Habitat” e “Uccelli”, il predetto sito
è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat:
          ✔      1120* - Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)
          ✔      1150* - Lagune costiere
          ✔      1170 - Scogliere
    ✔ 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine
    ✔ 1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonium spp. endemici)
✔   1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)
    ✔   2110 - Dune mobili embrionali
    ✔   2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
    ✔   2230 - Dune con prati dei Malcolmietalia
    ✔   2240 - Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
    ✔   2250* - Dune costiere con ginepri (Juniperus spp.)
    ✔   2270* - Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
    ✔   3170* - Stagni temporanei mediterranei
    ✔   3290 - Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion
    ✔   6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Dalla consultazione della Mappa degli Habitat - fonte Piano Territoriale del Parco (acquisita al pro. n. 21624 del
30/05/2022) si rileva che l’intervento non interferisce con alcun habitat di interesse comunitario. Tuttavia sono
riscontrabili, piuttosto prossimi, l’habitat cod. 1410 - Pascoli inondati mediterranei e l’habitat prioritario
cod. 2270* - Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster e il più distante habitat prioritario cod.
2250* - Dune costiere con ginepri (Juniperus spp..
Dalla consultazione dell’elaborato “Relazione Dettagliata del P/P/I/A (maggio 2022)”, a firma del Dott. Biol.
Dadamo Marco, si legge che l’area di intervento risulta limitrofa ad una parte di territorio comunale che,
durante il periodo estivo, risulta interessata dalla sosta di mezzi motorizzati. Per l’area in questione, di
proprietà della MERIDIEM srl, è stato presentato presso i competenti uffici comunali un progetto finalizzato
alla realizzazione di parcheggi temporanei estivi.
Il parcheggio in questione risulta distante dagli stalli previsti dal progetto oggetto di valutazione circa 30
metri.
La sovrapposizione in ambiente GIS dei perimetri interessati dai tre progetti di parcheggio con la mappa
degli habitat di pregio naturalistico ai sensi della DGR 2442/2018 e con la mappa degli habitat della Direttiva
92/43/CEE, adottata con il Piano territoriale del Parco Naturale regionale Isola di S.Andrea e litorale di
Punta Pizzo, ha messo in evidenza che tutte e due le aree destinate ai parcheggi temporanei non sono
interessate dalla presenza di habitat di pregio naturalistico tutelati ai sensi della direttiva 92/43/CEE, né da
vegetazione di interesse naturalistico.
L’assenza di vegetazione di valore è confermata dagli studi di dettaglio realizzati per tutti e due i parcheggi
dall’agronomo dott. Francesco Tarantino.
Viene segnalato, altresì, che il viale d’accesso alle due aree parcheggio, è un’arteria stradale del centro
urbano denominato “Baia Verde”; tale arteria stradale non attraversa habitat di valore conservazionistico e
non interrompe la continuità di corridoi ecologici esistenti.
Gli effetti combinati dei 2 parcheggi sul sito Natura 2000 sono minimi e/o ininfluenti, anche in virtù della
loro attività temporanea (120 giorni l’anno).
In conclusione “Il progetto proposto ha l’obiettivo principale di garantire il miglioramento della fruizione
nel periodo estivo nei pressi delle zone balneari di accesso alle litoranee nord-sud. Il suo utilizzo, in maniera
regolamentata, consentirà di evitare un afflusso indiscriminato in altre aree sensibili presenti nel contesto e
prive di disciplina (aree a pineta, aree a macchia, aree dunali, ecc)”.

Dalla consultazione congiunta degli shapefiles- localizzazione intervento aggiornati prodotti e degli strati
informativi allegati alla D.G.R. 2442/2018 si rileva che l’intervento non risulta interferire con alcun habitat
di interesse comunitario.
In un areale più ampio è riscontrabile il maggiormente prossimo habitat prioritario cod. 2270* - Dune con
foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster (rilevato in ambiente WebGis ad una distanza di circa 4 metri, nel
punto più prossimo).
Tuttavia la planimetria “TAVOLA 01. Localizzazione-Inquadramento Urbanistico-Planimetrie di progetto-
Rilievo Fotografico (giugno 2022) (acquisita al prot. n. 21837 del 31/05/2022)” prodotta, corredata da apposita
Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, del proponente, forniscono garanzie sul rispetto della distanza di
10 metri dalla vegetazione di pregio.
Le principali caratteristiche ecologiche degli habitat rilevati quali maggiormente prossimi all’area di
intervento, sulla scorta di quanto sopra richiamato, habitat cod 1410 - Pascoli inondati mediterranei ed
habitat prioritario cod. 2270* - Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, desunte dai contenuti del
Regolamento Regionale n. 6 del 10/05/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” e
s.m.i., sono riportate di seguito:
    •   1410 - Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi). Questo tipo di habitat è caratterizzato da
        substrati umidi, inondati da acque salmastre per periodi medio-lunghi e con una componente
        sabbiosa presente in percentuali medio-alte. È un tipo di habitat costiero, colonizzato da giuncheti e
        praterie inquadrabili, in maggioranza, nell'ordine Juncetalia maritimi. Il termine pascoli inondati
        mediterranei rimanda all'antico uso di questo habitat per gli scopi dell'allevamento. In passato era
        anche comune la pratica della raccolta dei giunchi per la produzione di manufatti intrecciati.
    •   2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster. Fustaia retrodunale a prevalenza di Pinus
        halepensis (Mill) con sporadica presenza areale di Pinus pinea (L.) e puntuale di Pinus pinaster
        (Ait.). Le formazioni boschive di questo habitat sono prevalentemente di origine artificiale. I
        popolamenti presentano ampi tratti a densità colma per effetto dell'abbandono colturale intervenuto
        negli ultimi decenni. Nei casi in cui la copertura del piano dominante si presenti più rada si assiste
        all'affermarsi di fenomeni di successione secondaria con vegetazione arbustiva ed arborea
        assimilabile alle formazioni della classe Quercetalia ilicis o dell'ordine Orno-Quercion ilicis nel
        caso di condizioni stazionali favorevoli (es. affioramenti della falda acquifera).

Si richiamano gli obiettivi di conservazione per la ZSC/ZPS cod. IT9150015 “Litorale di Gallipoli ed Isola di
S.Andrea”, di cui all’Allegato 1 del R.R. n. 12/2017:
     ✔ Regolamentare le attività di pesca e di fruizione turistico-ricreativa, con particolare riferimento agli
         ancoraggi, ai rifiuti e allo strascico per la conservazione degli habitat (1120* e 1170) e delle specie
         marine di interesse comunitario;
     ✔ Garantire l’efficienza della circolazione idrica interna per la conservazione degli habitat 1420, 3170*
         e 3290 e delle specie di Anfibi e Rettili di interesse comunitario;
     ✔ Regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la
         fruizione turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat dunali;
     ✔ Promuovere l’adozione di tecniche di ingegneria naturalistica nella prevenzione e riduzione dei
         fenomeni di erosione costiera su spiagge e cordoni dunali;
         ✔       Promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione dell’habitat 6220*;
         ✔       Contenere i fenomeni di disturbo antropico sulle colonie di Ardeidae, Recurvirostridae e
         Sternidae e      Gabbiano Corso.

Si richiamano, altresì, le Misure di Conservazione relative agli habitat sopra citati, così come riportate nel
R.R. n. 6/2016 e s.m.i:
    ✔ Al fine di conservare il carattere stagionale, divieto di eseguire qualunque tipo di opera che alteri la
         durata del periodo di inondazione (1410)
    ✔ Divieto di realizzare parcheggi per mezzi motorizzati (1410)
    ✔ Sostenere le aziende zootecniche che conducono l'allevamento estensivo e le iniziative indirizzate al
         recupero della pratica della raccolta dei giunchi per la produzione di manufatti intrecciati (cesti,
         panieri, fiscelle ecc.) (1410)
    ✔ Avvio di programmi didattici dedicati alle buone tecniche da impiegare per la raccolta di giunchi e
         rilascio di apposite autorizzazioni per la conduzione di questa pratica (1410)
    ✔ Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale nell’habitat (2270*)
    ✔ Effettuare, laddove le caratteristiche stazionali lo consentano, interventi di diradamento con
         moderata percentuale di area basimetrica asportabile per favorire la rinnovazione graduale e
         progressiva del popolamento esistente. I diradamenti sono da effettuarsi per gruppi di piante (2270*)
    ✔ In seguito ad interventi di taglio o in aree con minore copertura vegetale, favorire la diffusione di
         specie arboree e arbustive spontanee autoctone con semina o messa a dimora di plantule che derivino
         da materiale di propagazione raccolto nel sito stesso (2270*)
✔    Preservare i processi di rinaturalizzazione o di affermazione della vegetazione spontanea in aree con
         particolari caratteristiche stazionali (aree umide, affioramenti, aree vallive intradunali) (2270*)
    ✔    Preservare la fitocenosi erbacea per favorire la biodiversità vegetale ed animale e mitigare la
         diffusione delle specie nitrofile e competitive che tendono a sostituire la vegetazione potenziale
         dell'area (2270*)
    ✔    Realizzare aree dimostrative/sperimentali permanenti per l'applicazione di modelli selvicolturali a
         diversa finalità ed intensità (2270*)
    ✔    Individuare aree forestali di elevato valore naturalistico da destinare alla libera evoluzione (2270*)
    ✔    Incentivare, nelle aree aperte e in prossimità dei viali parafuoco, la presenza di vegetazione arbustiva
         a maggiore contenuto idrico e meno infiammabile rispetto alle specie presenti al fine di favorire il
         rallentamento del fronte di fiamma. È necessario creare soluzioni di continuità della biomassa
         vegetale in senso verticale e orizzontale per la riduzione della probabilità del passaggio del fuoco
         dalla chioma dello strato arbustivo a quello arboreo (2270*)
    ✔    Promuovere e incentivare le attività di previsione e di prevenzione degli incendi boschivi, avviando
         percorsi di cooperazione tra Amministrazioni e associazioni (es. volontariato, ambientaliste ecc) per
         la formazione di personale specializzato e l'attivazione di iniziative di prevenzione e lotta degli
         incendi boschivi (2270*)
    ✔    Monitoraggio dell'erosione costiera, al fine di conoscere la velocità di erosione dei sistemi dunali e
         di prevedere gli effetti sulla conservazione dell'habitat (2270*)
    ✔    Sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul rischio incendi imputabile all'inadeguata pratica
         dell'abbruciamento delle stoppie sui terreni agricoli contigui all'habitat (2270*)

Dalla consultazione della cartografia tematica “Uso del Suolo” (aggiornamento al 2011 dell’Uso del Suolo
2006) - WebGis della Regione Puglia si rileva che l’area interessata dall’intervento ridefinito è tipizzata per
lo più “reti stradali e spazi accessori” e in parte “suoli rimaneggiati e artefatti”.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti
paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) le superfici
dell’intervento, così come ridefinito, sono interessate, in particolare, dalla presenza delle seguenti
componenti:

Componenti geomorfologiche
   ✔ UCP - Cordoni dunari (interessa la p.lla 856 nella porzione ovest, non l’intervento)
Componenti idrologiche
     ✔       BP - Territori costieri
     ✔       UCP - Reticolo Idrografico della R.E.R. (interessa la porzione est delle p.lle, non l’intervento)
     ✔       UCP - Vincolo idrogeologico
Componenti botanico-vegetazionali
     ✔       BP- Boschi (interessa la p.lla 856 nella porzione ovest, non l’intervento)
     ✔       UCP - Aree di rispetto dei boschi
     ✔       UCP. Aree umide (entrambe le p.lle, ma non l’intervento)
Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici:
     ✔       UCP - Siti di rilevanza naturalistica (sovrapposizione parziale a ovest della p.lla 856, interferisce in minima parte
     con     l’intervento)
Componenti culturali ed insediative:
     ✔       BP - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Ciò premesso, visti:
➢ il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell’8/09/1997 “Regolamento recante attuazione
           della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
           della flora e della fauna selvatiche” e successive modifiche;
       ➢ il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante
           “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di
           conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche;
       ➢ la Legge Regionale n.11 del 12/04/2001, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
           ss.mm.ii., che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della
           direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e
           modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui
           al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
       ➢ la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al
           decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” con la quale, tra l’altro, entra in
           vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in
           materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
       ➢ il Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 “Modifiche e integrazioni al Regolamento
           Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di
           misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione
           Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”;
       ➢ il Piano di Gestione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della RETE NATURA 2000 della
           provincia di Lecce non compresi in area parco, approvato con D.G.R. n. 1401 del 08/06/2010, come
           modificata dalla D.G.R. n. 1871 del 06/08/2010
       ➢ il Regolamento Regionale n. 6 del 10/05/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai
           sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza
           comunitaria (SIC)” e s.m.i.;
       ➢ la D.G.R. n. 1362 del 31/08/2018 “Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e4
           della Direttiva n. 92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e
           coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006”;
       ➢ le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VincA) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat”
         Art. 6, paragrafi 3 e 4”, adottate con Intesa del 28/11/2019 tra Governo, Regioni e Province
         autonome (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2019);
       ➢ la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della
         procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5
         del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003.
         Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n.
         304/2006, come modificata dalle successive”;

Preso atto dei contenuti del “Riscontro Comune di Gallipoli alla nota della Provincia prot. n. 19769 del
     17/05/2022”, in cui il Comune di Gallipoli - Settore Lavori Pubblici e Ambiente puntualizza sostanzialmente
     che:
- il n. di posti auto da attivare per il proponente è pari a 46 stalli;
- le piantumazioni e la realizzazione di manufatti temporanei sono esclusi dalla presente valutazione;
- il parcheggio stagionale avrà termine non oltre il 15 ottobre 2022,
- “Lo spazio occupato dai parcheggi della società AMS dovrà essere rigorosamente all’esterno dell’area
         contenente l’habitat 1410 […]”,
nelle more dell’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

   Preso atto, altresì, di quanto ulteriormente precisato dal Comune di Gallipoli - Settore Lavori Pubblici e
   Ambiente nell’integrazione prot. n. 32322 del 26/05/2022 “...lo spazio occupato dai parcheggi della società
   AMS srls dovrà essere rigorosamente all’esterno dell’area individuata come RER dal PPTR. Gli stalli
   numerati da 1 a 15 ed in ogni caso tutte le previsioni localizzate nella RER dovranno essere ridistribuiti ...”.
Preso atto, in ultimo, del “sentito” endoprocedimentale espresso dal Parco Naturale Regionale “Isola di
    Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo”, prot. n. 32760 del 27/05/2022, in cui si legge nelle premesse, tra le
    altre:
   “- la compatibilità dell’attività di parcheggio con le finalità indicate nell’art. 2 della legge istitutiva emerge
   dalle caratteristiche dell’area interessata, atteso che il terreno in questione, individuato dalle particelle 27 e
   856 del foglio 25, è pianeggiante, attualmente privo di colture e totalmente privo di essenze arboree;
    [...]
   - ai fini della collocazione planimetrica della particella interessata, si rileva, altresì, che i mezzi motorizzati
   possono giungere direttamente nell’area parcheggio dalla strada privata di uso pubblico che da via Rosa
   dei venti porta nel sito individuato, senza necessità di transitare in nessuna particella ricadente entro il
   perimetro del Parco naturale;
   - l’utilizzo parziale della stessa particella per una attività temporanea di parcheggio estivo non compromette
   quindi le finalità indicate dall’art 4 e dall’art. 2 della legge, non reca un pregiudizio all’ecosistema del
   Parco ma, riducendo la pressione del traffico veicolare lungo l’area litoranea e nel perimetro del Parco,
   può concorrere a preservare gli habitat naturali presenti nelle aree contermini, nonché a recuperare e
   salvaguardare la funzionalità del sistema dunale” esprimendo “PARERE DI COMPATIBILITA’ con le
   finalità di cui all’articolo 2 della L.R. n.20/2006, con riferimento all’utilizzo temporaneo delle particelle 27
   e 856 del foglio 25, in linea con quanto contenuto nella nota prot. 32181 del 25.05.2022 dalla dirigente del
   settore 3, alle seguenti condizioni:
   - l’utilizzo delle particelle per l’attività di parcheggio estivo dovrà essere limitato tassativamente al periodo
   compreso tra la validità dell’autorizzazione ed il 15 ottobre 2022;
   - il numero di posti auto dovrà essere limitato a 46, come indicato dalla Provincia di Lecce con la nota in
   oggetto, e tutti collocati rigorosamente in un’area esterna alla RER dal PPTR ed esterna all’Habitat 1410
   “Pascoli inondati mediterranei”;
   - non dovrà essere collocata in loco alcuna opera accessoria riguardante i manufatti temporanei;
   - è vietato l’uso di diserbanti chimici per la vegetazione spontanea posta ai bordi del lotto e delle strade di
   accesso;
   - dovranno essere adottate, a cura e responsabilità del richiedente, tutte le misure idonee ad evitare il
   passaggio di mezzi motorizzati in aree esterne al viale di acceso ed alla zona adibita a parcheggio, con
   particolare riferimento a tutti gli habitat circostanti (per come rappresentati negli allegati alla DGR 2442
   del 2018 e nell’aggiornamento della carta degli habitat naturalistici presenti nell’area Parco redatta da
   Legambiente ONLUS di cui il CC ha dato atto nella delibera 16/2021 di adozione della proposta di Piano
   del Parco) il cui perimetro non dovrà essere in alcun modo modificato, né l’estensione ridotta in
   conseguenza della vicina attività di parcheggio;
   - dovranno esser adottate tutte le misure idonee ad evitare l’innesco di incendi ed il danneggiamento e/o la
   deturpazione degli habitat presenti nell’area.
    [...]
    Il presente parere viene rilasciato sotto condizione della pedissequa osservanza, da parte dei richiedenti,
    delle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 20/2006, che qui si intendono integralmente riportate,
    al fine di formare parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché di tutte le prescrizioni di cui al
    Reg. Reg. n. 6/2016 e s.m.i.”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che l’intervento:
  - consiste in un intervento temporaneo, in quanto trattasi di parcheggio stagionale, senza realizzazione di
  alcuna opera;
     - non comporta sottrazione o frammentazione di habitat definiti prioritari o di interesse comunitario;

   Considerato, altresì, che la presenza di un parcheggio autorizzato contribuisce a limitare il fenomeno del
   parcheggio selvaggio in aree pinetate e/o a macchia mediterranaea, e quindi ad evitare una fruizione casuale
   e disordinata del sito;
Ritenuto che

    ➢ sulla scorta della documentazione in atti, quanto proposto non è in contrasto né con gli Obiettivi di
        conservazione, né con le Misure di conservazione degli habitat delle specie presenti o
        potenzialmente presenti nelle aree contermini a quelle di intervento;
    ➢ non sia necessario, sulla base di quanto sopra riportato, sottoporre gli interventi in progetto al livello
        II – fase di valutazione appropriata della Valutazione di Incidenza Ambientale;

avuto riguardo degli obiettivi di conservazione della ZSC/ZPS cod. IT9150015 “Litorale di Gallipoli ed Isola
di S.Andrea” e della tipologia di intervento in rapporto al contesto del sito Rete Natura 2000 e in assenza di
effetti di cumulo con altri progetti noti all’Ufficio, è possibile escludere il verificarsi di incidenze
significative dirette, indirette e cumulative generate dalla realizzazione dell’intervento stesso.
Atteso che la procedura di screening di incidenza nei casi previsti ex lege (nazionale, regionale, provinciale,
etc) è prevalentemente un endoprocedimento all’interno di un procedimento autorizzativo mirato al rilascio
del titolo abilitativo finale a cura dell’Autorità competente e che pertanto, seppur vincolante, il parere di
screening non si configura, da un punto di vista amministrativo, come una vera e propria autorizzazione a sé
stante.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli
elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di screening di incidenza,
si ritiene che il progetto in esame, ancorchè non direttamente connesso con la gestione e conservazione della
ZSC/ZPS cod. IT9150015 “Litorale di Gallipoli ed Isola di S.Andrea”, non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli
specifici obiettivi di conservazione precedentemente richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere
l’attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata (Livello II), esprimendo

                                                Parere favorevole

all’istanza relativa al progetto “Parcheggio a pagamento su area privata della Litoranea Sud del Comune
di Gallipoli”, Foglio 25, p.lle 27 e 856, per n. 46 posti auto, proponente Soc. AMS SRLS (P.IVA
04991050750).
Il presente provvedimento è riferito alla sola valutazione di incidenza e non esclude e non sostituisce altri pareri
e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti relativamente ai vincoli sussistenti
nelle aree di intervento. Restano pertanto salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni e modificazioni
relative al progetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso compatibili. Ha inoltre carattere preventivo e si riferisce esclusivamente
alle opere a farsi.
La presente Valutazione di Incidenza Ambientale ha efficacia dalla data del provvedimento e rimane
valida esclusivamente per la stagione estiva dell’anno corrente, nel rispetto puntuale delle indicazioni
progettuali riportate in premessa e ferma restando la stagionalità dell’intervento e quindi l’obbligo della
dismissione e del ripristino dei luoghi al termine della stagione balneare del corrente anno (e comunque
entro il 15 ottobre 2022).
E’ fatto obbligo al proponente di comunicare la data di inizio lavori alle Autorità di vigilanza e
sorveglianza competenti.

Le azioni di sorveglianza connesse con l’applicazione del regolamento di cui al DPR n. 357/1997 e
successive modifiche sono demandate al Gruppo Carabinieri Forestale Lecce.
La presente valutazione d’incidenza è pubblicata, ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, nella sezione
trasparenza del sito internet di questo Ente. Essa è notificata a:

        ✔      SOC. AMS SRLS, anche presso tecnico incaricato Dott. Biol. Dadamo Marco
        (amssrls2019@pec.it; marco.dadamo@biologo.onb.it)

e trasmessa, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, ai seguenti soggetti:
        ✔        COMUNE DI GALLIPOLI (protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it)
     ✔ PARCO NATURALE REGIONALE “ISOLA DI SANT’ANDREA LITORALE DI PUNTA
        PIZZO” (protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it)
     ✔ REGIONE PUGLIA - SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
        (servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it);
        ✔       REGIONE PUGLIA - SEZIONE VIGILANZA AMBIENTALE
        (sezione.vigilanzaambientale@pec.rupar.puglia.it);
        ✔       REGIONE PUGLIA - SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
        (ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it);
        ✔    ARMA DEI CARABINIERI – COMANDO REGIONALE TUTELA FORESTALE,
        AMBIENTALE ED AGROALIMENTARE (fle43453@pec.carabinieri.it)
    ✔   CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI (cp-gallipoli@pec.mit.gov.it)

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla
data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
(centoventi) giorni.

Dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano
Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016 e ss.mm.ii., di non versare, in
relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da
pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto della normativa
nazionale e regionale vigente e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da
parte del dirigente del Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Alessandra Felline

                                              SERVIZIO POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E
                                                        TRANSIZIONE ECOLOGICA
                                                              IL DIRIGENTE
                                                       Antonio Arno / INFOCERT SPA
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