PROGRAMMA SANTANDER LEASING E RENTING VETTURE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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PROGRAMMA SANTANDER LEASING E RENTING VETTURE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1 Condizioni di Assicurazione Santander Leasing & Renting Vetture Gentile Cliente, il programma assicurativo Santander leasing e renting Autovetture è un Servizio di Mobilità Permanente, realizzato da La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem , offerto in esclusiva ai Clienti Santander Consumer Bank. Questo programma assicurativo garantisce una serie di prestazioni esclusive in grado di risolvere in maniera semplice e veloce tutti i problemi di carattere economico, burocratico e di mobilità normalmente connessi ad un eventuale danno al Suo veicolo, che sia di grande entità (danno totale) o di minore entità (danno parziale). Di seguito troverà le “Informazioni relative all’Impresa” assicuratrice e tutte quelle necessarie per valutare il Programma e le condizioni che regolano la garanzia quali: 1) la Nota Informativa al Contraente/Assicurato; 2) le Definizioni, che chiariscono il significato della terminologia usata; 3) le Caratteristiche della Convenzione, che riassumono i termini degli accordi intercorsi tra la Società Assicuratrice e Santander Consumer Bank; 4) le Condizioni Generali, che regolano la struttura generale del contratto; 5) le Sezioni: Danni - Assistenza - Tutela Giudiziaria, che descrivono le garanzie assicurative e ne indicano la portata. Per ottenere dal Programma sempre il massimo delle prestazioni, La invitiamo a leggere con molta attenzione i punti sottoindicati: • 2.1 - “Estensione territoriale”, che precisa quali siano i Paesi dove è operante la garanzia; • 2.6 - “Polizza in nome altrui nell’interesse della contraente/vincolo” che specifica che la polizza è stipulata per conto del Locatario/Utilizzatore ed è vincolata a favore di Santander Consumer Bank; • 3.3 - “Danni esclusi”, che riporta i casi in cui il programma non è operante; • 3.4 - “Scoperti e franchigie”, che dettaglia i casi in cui il danno potrebbe non esserle rimborsato integralmente; • 3.9 - “Liquidazione del danno – regola proporzionale”, che chiarisce come avviene la liquidazione nel caso sia stato pagato alla Società un premio inferiore a quello dovuto; • 4.2 - “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” che, con il rimando ad alcuni specifici articoli del Codice Civile, vuole sensibilizzare l’Assicurato sulle dichiarazioni dallo stesso rilasciate, dichiarazioni in base alle quali è stato emesso il Certificato di Assicurazione e calcolato il relativo premio. In appendice al presente estratto delle Condizioni di Assicurazione è stato riportato:
2 Condizioni di Assicurazione Santander Leasing & Renting Vetture a) un breve compendio di avvertenze e suggerimenti per evitare il furto del Suo veicolo “Sono sicuro che le mie chiavi sono al sicuro?”; b) la “Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003”. Le precisiamo infine che, oltre allo stampato modello 1011 SA ed. 05/2008, comprensivo della Nota informativa e delle Condizioni Generali di Assicurazione, è parte integrante del contratto il modello: • Mod. 1010 SA – Certificato di Assicurazione NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (ai sensi dell’art. 185 del D.L.vo 07 Settembre 2005, n.209 “Codice delle Assicurazioni Private” e delle circolari ISVAP n 303 del 2 Giugno 1997, n. 502/D del 25 marzo 2003 e n. 518/D del 21 novembre 2003)
3 Condizioni di Assicurazione Santander Leasing & Renting Vetture INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA La PIEMONTESE ASSICURAZIONI S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio delle attività assicurative e riassicurative in tutti i rami con provvedimento ISVAP del 17/11/1995, pubblicato su G.U. n. 277 del 27/11/1995. La Sede Legale de La Piemontese Assicurazioni S.p.A., in seguito denominata con il termine "La Piemontese", si trova in Italia, a Torino, Corso Palestro, 5. Società rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del Gruppo Reale Mutua. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO LEGISLAZIONE APPLICABILE - Al contratto che sarà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, La Piemontese indica come opzione prescelta l’applicazione della legge italiana. RECLAMI - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al “Servizio Clienti - Divisione REM de La Piemontese Assicurazioni S.p.A." Corso Palestro, 5 – 10122 Torino oppure via fax al numero 011/4311340 o, infine, via e-mail a clienti@rem.lapiemontese.it. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. TERMINI DI PRESCRIZIONE - I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Si richiama l’attenzione del Contraente/Assicurato sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo SOMMARIO NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE/ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 5 CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE 7 1.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE - GARANZIE PRESTABILI 7 1.2 CENTRALE OPERATIVA 8
4 Condizioni di Assicurazione Santander Leasing & Renting Vetture 1.3 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA 8 1.4 MODALITA’ PER CALCOLARE LA TARIFFA DI ASSEGNAZIONE 9 1.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 9 1.6 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 9 CONDIZIONI GENERALI 9 2.1 ESTENSIONE TERRITORIALE 9 2.2 DISDETTA DEL CONTRATTO 9 2.3 RECESSO IN CASO DI SINISTRO 10 2.4 IMPOSTE E TASSE 10 2.5 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 10 2.6 POLIZZA IN NOME ALTRUI E NELL’INTERESSE DELLA CONTRAENTE / VINCOLO 10 SEZIONE I - DANNI 10 3.1 DANNI MATERIALI E DIRETTI 10 3.1.1 PRODOTTO A 10 3.1.2 PRODOTTO B 11 3.1.3 PRODOTTO C 11 3.1.4 PRODOTTO D 11 3.3 DANNI ESCLUSI 12 3.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE 12 3.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 13 3.6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 14 3.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO 14 3.8 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO 15 3.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE 15 3.10 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO 15 3.11 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO 15 3.12 RELITTI 16 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 16 4.1 VARIAZIONE DELLA SEDE DEL LOCATARIO/ SOCIETA’ DI NOLEGGIO DEL VEICOLO 16 4.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 16 4.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 16 4.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 16 CONDIZIONI PARTICOLARI 16 5.1 VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE 16 SEZIONE II - ASSISTENZA 17 6.1 SOCCORSO STRADALE/INTERVENTI, RIPARAZIONI SUL POSTO E TRAINO 18 6.2 RECUPERO 18 6.3 AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE IN ITALIA 18 6.4 RICONSEGNA DEL VEICOLO ASSICURATO 19 6.5 RIMPATRIO DEL VEICOLO ASSICURATO 19 6.6 DELIMITAZIONI 19
5 Condizioni di Assicurazione Santander Leasing & Renting Vetture 6.7 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 19 6.8 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI 20 SEZIONE III – TUTELA GIUDIZIARIA 20 7.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 21 7.2 ASSICURATI 21 7.3 PRESTAZIONI GARANTITE 21 7.4 SPESE A CARICO DELL’ASSICURATO 22 7.5 ESCLUSIONI 22 7.6 INSORGENZA DEL SINISTRO 23 7.7 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE 23 7.8 GESTIONE DEL SINISTRO 24 7.9 GESTIONE DEL SINISTRO RELATIVAMENTE AD IPOTESI DI RITIRO, SOSPENSIONE, REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA O INABILITAZIONE ALLA GUIDA 24 7.10 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA 24 7.11 RECUPERO DI SOMME 25 SONO SICURO CHE LE MIE CHIAVI SONO AL SICURO? 25 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 27 DEFINIZIONI Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono evidenziate in carattere corsivo. ASSICURATO La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente Santander Consumer Bank od il Locatario/Utilizzatore per quanto di loro interesse. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. AUTONOLEGGIO A BREVE TERMINE Noleggio dell’autovettura per periodi inferiori a 6 mesi.
6 Condizioni di Assicurazione Santander Leasing & Renting Vetture CENTRI CONVENZIONATI Le carrozzerie e le officine meccaniche che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con la Società. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e del Locatario/Utilizzatore e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato. CONDUCENTE La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del Proprietario/Locatario/Utilizzatore. CONTRAENTE Santander Consumer Bank S.p.A. DANNO PARZIALE Danno di importo inferiore al 75% del valore assicurato. DANNO TOTALE Danno di importo uguale o superiore al 75% del valore assicurato. A titolo esemplificativo si considerano danno totale il furto o rapina senza ritrovamento; la distruzione del veicolo a seguito di incendio o di altro evento rientrante nelle garanzie di polizza; il danno parziale di importo pari o superiore al 75% del valore assicurato. FRANCHIGIA Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato. INDENNIZZO / RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. LOCATARIO La persona fisica o giuridica titolare della locazione finanziaria. PARTI Il Contraente e la Società. POLIZZA I documenti che provano il contratto di assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. PRESTAZIONI (SEZIONE ASSISTENZA) Assistenze fornite in base alla garanzia a favore degli Assicurati. PROPRIETARIO DEL VEICOLO L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. RELITTO Veicolo con danni superiori al 75% del valore assicurato. SEDE Luogo in cui il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale per i contratti di locazione finanziaria.
7 Condizioni di Assicurazione Santander Leasing & Renting Vetture Luogo in cui la società di noleggio ha stabilito la sede legale per i contratti di noleggio. SCOPERTO La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. SOCIETÀ La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem UTILIZZATORE La persona fisica o giuridica titolare del contratto di “Noleggio a lungo termine”. VEICOLO Il veicolo a motore assicurato. Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli optional di normale uso incorporati o fissi, nonché gli antifurti satellitari ed i fonoaudiovisivi, installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, purchè dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto. VEICOLO NUOVO Veicolo immatricolato da non più di 365 giorni. Il veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà. La prima immatricolazione alla Concessionaria e la successiva voltura non viene considerata passaggio di proprietà. VEICOLO USATO Veicolo che ha subito più passaggi di proprietà senza tener conto della prima immatricolazione alla Concessionaria, oppure immatricolato da più di 365 giorni. CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE 1.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE - GARANZIE PRESTABILI La Società si impegna ad assicurare: a) tutti i veicoli di nuova immatricolazione: inseriti all’interno di un piano di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine con Santander Consumer Bank S.p.A. nell’ambito dei quali il cliente ne abbia fatto esplicita richiesta; che siano equipaggiati con antifurto immobilizzatore di serie installato dalla Casa costruttrice; b) tutti i veicoli, compresi quelli precedentemente intestati alle Concessionarie (auto "DEMO"), per i quali non siano trascorsi più di 8 anni dalla data di 1^ immatricolazione: inseriti all’interno di un piano di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine con Santander Consumer Bank S.p.A. nell’ambito dei quali il cliente ne abbia fatto esplicita richiesta; che abbiano un valore assicurato non inferiore a Euro 4.000,00. Non sono assicurabili i veicoli dati in locazione ad aziende di autonoleggio a breve termine. I prodotti assicurativi disponibili sono i seguenti: PRODOTTO A - GARANZIA PRESTATA A SEGUITO DI:
8 Condizioni di Assicurazione Santander Leasing & Renting Vetture FURTO/RAPINA INCENDIO ATTI VANDALICI/EVENTI SOCIOPOLITICI CALAMITA’ NATURALI ASSISTENZA IN VIAGGIO PRODOTTO B - GARANZIA PRESTATA A SEGUITO DI: FURTO/RAPINA INCENDIO ATTI VANDALICI/EVENTI SOCIOPOLITICI CALAMITA’ NATURALI CRISTALLI ASSISTENZA IN VIAGGIO TUTELA GIUDIZIARIA PRODOTTO C - GARANZIA PRESTATA A SEGUITO DI: FURTO/RAPINA INCENDIO ATTI VANDALICI/EVENTI SOCIOPOLITICI CALAMITA’ NATURALI CRISTALLI KASKO ASSISTENZA IN VIAGGIO TUTELA GIUDIZIARIA PRODOTTO D - GARANZIA PRESTATA A SEGUITO DI: FURTO/RAPINA INCENDIO ATTI VANDALICI/EVENTI SOCIOPOLITICI CALAMITA’ NATURALI CRISTALLI KASKO CON FRANCHIGIA ASSISTENZA IN VIAGGIO TUTELA GIUDIZIARIA 1.2 CENTRALE OPERATIVA La gestione e la consulenza del Programma avviene tramite una Centrale Operativa, per i seguenti servizi: SERVIZIO DI CONSULENZA «ON LINE» Numero Verde 800. 732.805 per ogni eventuale informazione sui contenuti e sulla portata della copertura assicurativa in funzione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.30 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00; SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI Numero Verde 800.046.300 per la denuncia di sinistri relativi alle garanzie di cui alla SEZIONE I – DANNI e SEZIONE III – TUTELA GIUDIZIARIA E RITIRO PATENTE, in funzione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30; Numero Verde 800.608.902 per la richiesta degli interventi di assistenza relativi alle garanzie di cui alla SEZIONE II – ASSISTENZA. La denuncia di sinistro deve essere fatta entro tre giorni dalla data d'accadimento dell'evento dannoso o da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza; la Centrale Operativa si occuperà poi della gestione e dello smistamento celere delle pratiche, limitando le incombenze burocratiche a carico del Contraente/Assicurato al minimo indispensabile. 1.3 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA La garanzia prestata per ogni applicazione alla presente polizza, decorre dalle ore 00,00 e scade alle ore 24.00 dei giorni indicati nel Certificato di assicurazione, quando sia stata regolarmente perfezionata l'operazione di locazione finanziaria/noleggio a lungo termine con la società contraente, che si occuperà di versare direttamente alla Compagnia il premio assicurativo previsto.
9 Condizioni di Assicurazione Santander Leasing & Renting Vetture 1.4 MODALITA’ PER CALCOLARE LA TARIFFA DI ASSEGNAZIONE Per rilevare la fascia tariffaria alla quale il veicolo è assoggettato, si dovrà fare riferimento alla sede legale del Locatario/Società di noleggio ed al valore del veicolo. L’ammontare del premio assicurativo relativo al periodo di locazione finanziaria/noleggio a lungo termine verrà riportato sul Certificato di Assicurazione. 1.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La polizza si intenderà automaticamente risolta: • dalle ore 24.00 del giorno in cui il contratto di locazione finanziaria/noleggio a lungo termine è stato risolto; • in caso di sinistro indennizzabile che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato l’emissione di nuova assicurazione su altro veicolo dovrà essere espressamente autorizzata dalla Centrale Operativa. 1.6 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO In caso di risoluzione anticipata della polizza per danno totale al veicolo, la Società rimborserà il premio pagato non goduto al netto delle imposte riferito alle annualità successive a quella in cui è avvenuto il sinistro che ha causato la perdita del veicolo. In caso di estinzione anticipata del contratto di locazione finanziaria/noleggio a lungo termine la Contraente avrà la facoltà di richiedere alla Società la cessazione delle garanzie e la stessa Società rimborserà alla Contraente il premio pagato non goduto al netto delle imposte riferito alle annualità successive alla data comunicata dell’estinzione; in questo caso la Contraente si impegna a manlevare la Società da eventuali pretese dell’Assicurato. CONDIZIONI GENERALI Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate mediante carattere in grassetto. 2.1 ESTENSIONE TERRITORIALE 1. L’Assicurazione – salvo i casi disciplinati ai successivi comma 2 e 3 – è valida per Sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché sul territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e di tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde. 2. L’Assicurazione, limitatamente all’ipotesi di Indennità Autoscuola (punto 7.3 comma 6), vale esclusivamente per i sinistri che siano insorti in Italia, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. 3. Le prestazioni della Sezione “Assistenza”, con la sola eccezione dell’autovettura in sostituzione (punto 6.3), operano in Europa. 2.2 DISDETTA DEL CONTRATTO Il contratto di durata pluriennale potrà essere risolto dall’Assicurato mediante disdetta a mezzo lettera raccomandata inviata almeno 60 giorni prima di ogni scadenza anniversaria. La Società, in caso di pagamento anticipato di più annualità, restituirà il premio, al netto delle imposte, relativo alle restanti annualità; l’entità del rimborso sarà proporzionale al valore assicurato indicato nella tabella di cui al punto 3.7 sub A.
10 Condizioni di Assicurazione Santander Leasing & Renting Vetture 2.3 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società ha la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, tenendo a disposizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso. 2.4 IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente. 2.5 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. 2.6 POLIZZA IN NOME ALTRUI E NELL’INTERESSE DELLA CONTRAENTE / VINCOLO La Società e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente assicurazione è stipulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 1891 c.c. per conto dei singoli utilizzatori dei contratti di locazione finanziaria/noleggio a lungo termine ed anche nell’interesse proprio. Per l’intera durata del contratto permane, sulle somme da liquidarsi, vincolo a favore della Santander Consumer Bank S.p.A.. L’atto di quietanza concernente la definizione di ogni sinistro dovrà essere sottoscritto sia dalla Contraente che dall’utilizzatore del contratto di locazione finanziaria/noleggio a lungo temirne. Qualora venga sottoscritto dalla sola Contraente, la Società procederà comunque alla liquidazione del danno; in questo caso la Contraente si impegna a manlevare la Società da eventuali pretese dell’Assicurato. SEZIONE I - DANNI Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate mediante carattere in grassetto. COSA ASSICURA 3.1 DANNI MATERIALI E DIRETTI La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da eventi previsti dalle garanzie riportate in uno dei prodotti sotto elencati che siano indicati nel Certificato di Assicurazione: 3.1.1 PRODOTTO A A) FURTO Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina. Sono compresi i danni causati al veicolo dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del bagaglio o altri oggetti trovantisi sul veicolo. La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave. B) INCENDIO Incendio, fulmine, esplosione e scoppio. La Società tiene inoltre indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di € 155.000,00 per sinistro, per i danni involontariamente cagionati dall’incendio, fumo, esplosione o scoppio del veicolo non in circolazione: a cose di terzi (RICORSO TERZI);
11 Condizioni di Assicurazione Santander Leasing & Renting Vetture al locale utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal proprietario del veicolo assicurato (RISCHIO LOCATIVO). C) ATTI VANDALICI Atti vandalici e dolosi in genere con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione. D) EVENTI SOCIOPOLITICI Tumulti popolari, scioperi, sommosse. E) CALAMITA’ NATURALI Trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve ed altre calamità naturali. 3.1.2 PRODOTTO B A) FURTO Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina. Sono compresi i danni causati al veicolo dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del bagaglio o altri oggetti trovantisi sul veicolo. La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave. B) INCENDIO Incendio, fulmine, esplosione e scoppio. La Società tiene inoltre indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di € 155.000,00 per sinistro, per i danni involontariamente cagionati dall’incendio, fumo, esplosione o scoppio del veicolo non in circolazione: a cose di terzi (RICORSO TERZI); al locale utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal proprietario del veicolo assicurato (RISCHIO LOCATIVO). C) ATTI VANDALICI Atti vandalici e dolosi in genere con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione. D) EVENTI SOCIOPOLITICI Tumulti popolari, scioperi, sommosse. E) CALAMITA’ NATURALI Trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve ed altre calamità naturali. F) CRISTALLI Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) delimitanti l’abitacolo del veicolo. La Società rimborsa per ogni sinistro le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione degli stessi sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il veicolo. 3.1.3 PRODOTTO C Il presente prodotto comprende, oltre le garanzie di cui al PRODOTTO B, anche la garanzia: G) KASKO Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione. 3.1.4 PRODOTTO D Il presente prodotto comprende, oltre le garanzie di cui al PRODOTTO B, anche la garanzia: H) KASKO CON FRANCHIGIA Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada, durante la circolazione.
12 Condizioni di Assicurazione Santander Leasing & Renting Vetture 3.2 VALORE ASSICURATO Il valore assicurato del veicolo deve corrispondere al prezzo di acquisto riportato nel contratto di locazione/noleggio, riferito al veicolo compresi gli accessori/optional documentati in fattura, con il massimo del prezzo di listino di entrambi. Il valore da considerare come assicurato, sia per il veicolo sia per gli accessori, sarà comprensivo di IVA, qualora detta imposta non possa essere recuperata. COSA NON ASSICURA 3.3 DANNI ESCLUSI La Società non indennizza i danni causati al veicolo da: 1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare; 2. esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I. e /o C.S.A.I.; 4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio; 5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo; 6. dolo del Locatario/Utilizzatore/'Assicurato e dei suoi familiari conviventi; 7. colpa grave del Locatario/Utilizzatore/Assicurato e dei suoi familiari conviventi, tranne che per la garanzia urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione (Garanzia Kasko), se prevista. Relativamente alla sola garanzia Kasco, la Società, oltre quanto sopra elencato, non indennizza i danni: 8. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285; 9. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro; 10. cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo; 11. cagionati da operazioni di carico e scarico; 12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione «fuori strada»; 13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile. Sono inoltre esclusi, relativamente alla garanzia RICORSO TERZI, i danni: 14. subiti dall'Assicurato o dal Locatario/Utilizzatore o dalle cose che l’Assicurato o il Locatario/Utilizzatore abbiano in consegna o in possesso od in custodia, dal conducente o dal proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate terze dalla Legge; 15. da inquinamento o da contaminazione. 3.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE Prodotti: A di cui al punto 3.1.1; B di cui al punto 3.1.2; C di cui al punto 3.1.3 In caso di: danno totale la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% danno parziale la liquidazione verrà effettuata all’Assicurato previa applicazione: a. di una franchigia fissa ed assoluta di € 200,00 per riparazioni effettuate presso un Centro Convenzionato;
13 Condizioni di Assicurazione Santander Leasing & Renting Vetture b. di uno scoperto del 10% minimo € 300,00 per riparazioni effettuate presso altre Carrozzerie/Officine meccaniche. Prodotto: D di cui al punto 3.1.4 In caso di: danno totale, per le garanzie furto, rapina, incendio, atti vandalici, eventi sociopolitici e calamità naturali: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% danno parziale, per le garanzie furto, rapina, incendio, atti vandalici, eventi sociopolitici, calamità naturali: la liquidazione verrà effettuata all’Assicurato previa applicazione: a) di una franchigia fissa ed assoluta di € 200,00 per riparazioni effettuate presso un Centro Convenzionato; b) di uno scoperto del 10% minimo € 300,00 per riparazioni effettuate presso altre Carrozzerie/Officine meccaniche. Relativamente alla sola garanzia kasko: la liquidazione verrà effettuata all’Assicurato previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 1000,00. I danni che interessano la garanzia Cristalli sono soggetti ad una franchigia di € 50,00; tale franchigia non verrà applicata nel caso la riparazione o sostituzione avvenga presso un Centro Convenzionato. COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI 3.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Il Locatario/Utilizzatore, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà: a) darne avviso alla Centrale Operativa - Numero Verde 800.046.300 - entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. L'operatore fornirà tutte le informazioni circa l'iter procedurale della pratica e richiederà la documentazione necessaria; oppure: darne, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, comunicazione - a mezzo Raccomandata AR - a: Servizio Gestione Sinistri c/o La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem - Agenzia Top Class – Largo Chigi, 9 – 00187– Roma, fornendo tutte le informazioni di cui sopra unitamente all'originale della denuncia effettuata all'Autorità competente (ved. lett. b). b) sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il numero di Certificato di Assicurazione ed il nome della Società (La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem); qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi particolari vengano dettagliatamente elencati nella denuncia; c) darne immediatamente avviso a Santander Consumer Bank; ed inoltre, d) il Contraente o il Locatario/Utilizzatore dovrà presentare, su richiesta della Società, i seguenti documenti: al momento della denuncia: 1 tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo e quelle eventualmente richieste in aggiunta e/o sostituzione; 2 copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato; successivamente alla denuncia o, comunque, appena possibile: 3 Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
14 Condizioni di Assicurazione Santander Leasing & Renting Vetture 4 Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico; 5 procura a vendere a favore della Società La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem; 6 dichiarazione sulla possibilità di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del disposto DPR 633/72; entro 5 giorni dalla liquidazione, o comunque nel minor tempo possibile: 7 Estratto Generale Cronologico di cui al punto 3, nel caso in cui sia stata prodotta documentazione provvisoria; 8 Certificato di Proprietà del veicolo, di cui al punto 4, con annotazione della perdita di possesso del veicolo nel caso in cui sia stata prodotta la documentazione provvisoria. In caso di sinistro, verificatosi all’estero, il Locatario/Utilizzatore deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti (v. lett. b). 3.6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata. 3.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO Fermo il disposto di cui al punto 3.2 – VALORE ASSICURATO, la determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri: A) in caso di danno totale 1. in caso di veicolo nuovo, l’ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all’età del veicolo, sulla base della seguente tabella: Giorni trascorsi dalla prima Da 1 a Da 181 a Da 366 a Da 731 a Da 1096 a Da 1461 a immatricolazione alla data del sinistro 180 365 730 1095 1460 1825 % di deprezzamento 0 10% 25% 35% 45% 55% Valore indennizzato (% del valore 100% 90% 75% 65% 55% 45% assicurato) In caso di veicoli di età superiore a cinque anni, l’ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente e così per ogni anno successivo (365 giorni). 2. in caso di veicolo usato, l’ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all'età del veicolo, sulla base della seguente tabella: Giorni trascorsi dalla data di effetto Da 1 a Da 181 a Da 366 a Da 731 a Da 1096 a Da 1461 a della polizza alla data del sinistro 180 365 730 1095 1460 1825 % di deprezzamento 0 10% 20% 30% 40% 50% Valore indennizzato (% del valore 100% 90% 80% 70% 60% 50% assicurato) Trascorsi cinque anni dalla data di effetto della polizza, l’ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente e così per ogni anno successivo (365 giorni). B) in caso di danno parziale, si stima il costo delle riparazioni che non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto. Il costo delle riparazioni è determinato
15 Condizioni di Assicurazione Santander Leasing & Renting Vetture applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età ed allo stato del veicolo, sulla base della tabella sopra riportata (punto 1). Qualora la riparazione venga effettuata presso un Centro Convenzionato il valore delle parti sostituite sarà calcolato senza tener conto di alcun deprezzamento, limitatamente ai veicoli immatricolati da meno di 3 anni. La Società non risponde: 1. delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo; 2. delle spese e dei danni dovuti al recupero dello stesso; 3. delle spese di ricovero; 4. dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento. 3.8 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO A) DANNO TOTALE In caso di danno totale la Società liquiderà il danno ai termini di polizza direttamente al Contraente. B) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO UN ORGANIZZATO L'importo dovuto dalla Società verrà pagato direttamente all'Organizzato che ha effettuato le riparazioni, senza far corrispondere, limitatamente ai veicoli immatricolati da meno di 3 anni, dal Locatario/Utilizzatore all’Organizzato la differenza tra il prezzo a nuovo delle parti sostituite ed il valore che si sarebbe determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età. Il Locatario/Utilizzatore, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare direttamente all’Organizzato l’importo relativo alla franchigia di cui al punto 3.4 – Scoperti e franchigie, l’importo corrispondente alla percentuale di deprezzamento applicabile alle parti sostituite, se dovuto, nonchè l’importo relativo all’IVA qualora sia soggetto in grado di recuperare tale imposta. C) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO ALTRE OFFICINE L'importo dovuto dalla Società, al netto dello scoperto ed il relativo minimo previsti dal punto 3.4 – Scoperti e franchigie, verrà pagato direttamente al Locatario/Utilizzatore previa autorizzazione del Contraente. La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito oppure concordato, con chi ha effettuato le riparazioni, l'ammontare delle spese stesse. 3.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE La liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le Parti. Se, al momento del sinistro a) il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 3.2, è maggiore del valore assicurato, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori; b) la sede del Locatario/società di noleggio risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata perciò inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare. 3.10 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO Il Locatario/Utilizzatore non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società. 3.11 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO In caso di recupero del veicolo sottratto, il Locatario/Utilizzatore od il Contraente deve darne immediato avviso alla Centrale Operativa, oppure alla Società, appena ne abbia avuto notizia, e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità competenti. Il Contraente è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.
16 Condizioni di Assicurazione Santander Leasing & Renting Vetture Qualora il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo, la Società indennizzerà i danni parziali, quando indennizzabili, eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro. 3.12 RELITTI Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, il Contraente dovrà produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall' A.C.l., attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate mediante carattere in grassetto. 4.1 VARIAZIONE DELLA SEDE DEL LOCATARIO/ SOCIETA’ DI NOLEGGIO DEL VEICOLO Il premio è determinato anche sulla base della sede legale del Locatario/Società di noleggio. Il Contraente od il Locatario o l’Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di sede intervenuto in corso di contratto. Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la nuova sede del Locatario/Società di noleggio del veicolo risulta essere superiore a quello pagato dal Contraente, varrà il disposto del precedente punto 3.9 - Liquidazione del danno - Regola proporzionale. 4.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o del Locatario/Utilizzatore relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 4.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o il Locatario/Utilizzatore deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ.. 4.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni alla polizza devono essere provate per iscritto. CONDIZIONI PARTICOLARI Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate mediante carattere in grassetto. 5.1 VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE (OPERANTE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA SUL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - MOD. 1010 SA 05/2008) A parziale deroga ed integrazione delle Condizioni di Assicurazione, si prende atto che sul veicolo assicurato è stato installato un sistema antifurto satellitare. Il Contraente, ai fini della garanzia furto, dichiara che: 1. è in possesso di certificato di installazione e collaudo; 2. l’impianto è regolarmente collegato, perfettamente operante e costantemente gestito da una Centrale Operativa;
17 Condizioni di Assicurazione Santander Leasing & Renting Vetture ed inoltre: 3. si obbliga ad inserire l’impianto ogni qualvolta il veicolo resta abbandonato od incustodito. La mancata rispondenza dell’antifurto satellitare a quanto dichiarato dal Contraente o l’inosservanza, da parte del Locatario/Utilizzatore o chi per esso, dell’obbligo di cui al punto 3, od il mancato funzionamento per qualsiasi causa comporterà, in caso di sinistro, l’applicazione di uno scoperto del 25%; tale scoperto verrà calcolato successivamente ad altri eventuali scoperti previsti. SEZIONE II - ASSISTENZA Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate mediante carattere in grassetto. Le garanzie previste dalla presente Sezione II sono sempre operanti. La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem, a norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175, eroga le prestazioni di assistenza relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi della Società Blue Assistance S.p.A.. All’Assicurato che si trova in difficoltà a seguito di un evento garantito verificatosi durante il periodo di validità dell’assicurazione, La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem, per il tramite della Centrale Operativa, fornisce le prestazioni ed i servizi di assistenza. Per poterne usufruire, l’Assicurato stesso, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, attivabile a mezzo: − telefono: - dall’Italia: Numero Verde 800-436440 − - dall’estero: prefisso internazionale + 011.7425669 − fax: 011.7425588 − telex: 210008 CAL I comunicando ♦ le generalità del Locatario/Utilizzatore; ♦ il numero di polizza; ♦ il numero di targa del veicolo assicurato; ♦ il tipo di assistenza richiesta; ♦ il numero di telefono del luogo di chiamata e l’indirizzo anche temporaneo. INFORMAZIONI PER VIAGGIARE La Centrale Operativa fornisce, tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24, informazioni riguardanti: a) rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa; b) situazione traffico e meteo in Italia; e nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, informazioni riguardanti: c) patente, libretto di circolazione, imposte. Gli interventi di assistenza devono essere esclusivamente disposti dalla Centrale Operativa pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. Qualora il Locatario/Utilizzatore non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte dalla Centrale Operativa stessa. COSA ASSICURA La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem, in caso d’impossibilità d’utilizzo del veicolo assicurato dovuto ad uno degli eventi garantiti in polizza ed indicati nel Certificato di Assicurazione (furto totale, parziale e tentato, incendio, scoppio, fulmine, rapina, atti vandalici, eventi atmosferici, kasko (urti, collisioni, uscita di strada e ribaltamenti) e collisione (urti, collisioni)), fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono.
18 Condizioni di Assicurazione Santander Leasing & Renting Vetture La garanzia di assistenza stradale opera nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di proseguire autonomamente oppure, benché in grado di proseguire, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l’incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso. 6.1 SOCCORSO STRADALE/INTERVENTI, RIPARAZIONI SUL POSTO E TRAINO Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali sia prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. E’ facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa, purché ubicata entro il raggio di 150 KM dal luogo dell’immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino. (Vedi anche la successiva prestazione “Recupero”). Qualora l’Assicurato non abbia potuto per obiettive difficoltà, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem rimborsa le spese da questi sostenute con il limite di euro 255,00. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina. 6.2 RECUPERO Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale ed il mezzo intervenuto per l’effettuazione del traino non sia in grado di recuperarlo per consentirgli di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem con il limite di euro 255,00. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso. 6.3 AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE IN ITALIA Qualora il veicolo assicurato venga rubato oppure quando sia immobilizzato o danneggiato a seguito di danni diretti e materiali derivanti da sinistri coperti dalle garanzie previste nel Certificato di Assicurazione e la riparazione richieda un fermo presso il Centro Convenzionato indicato dalla Centrale Operativa, oppure un fermo presso un’officina non convenzionata, la Centrale Operativa mette a disposizione dell’Assicurato presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio, con le modalità applicate dalla stessa e durante l’orario di apertura della medesima, un’autovettura adibita ad uso privato, senza autista, definita di categoria C (secondo la classifica delle società di autonoleggio), per un massimo di: cinque giorni a chilometraggio illimitato se la riparazione è effettuata presso un’officina non convenzionata; quattordici giorni a chilometraggio illimitato se la riparazione è effettuata presso un Centro Convenzionato; trenta giorni a chilometraggio illimitato in caso di perdita totale dell’autoveicolo. La Centrale Operativa terrà a proprio carico i relativi costi e la vettura in sostituzione sarà fornita per il periodo strettamente necessario per la riparazione. La Centrale Operativa, d’accordo con l’Assicurato, definirà con l’officina tale periodo. In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia della denuncia presentata all’Autorità di polizia. A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l'Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali. PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 KM. DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
19 Condizioni di Assicurazione Santander Leasing & Renting Vetture 6.4 RICONSEGNA DEL VEICOLO ASSICURATO Qualora il veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di incendio, incidente o furto/rapina mentre si trova ad oltre 50 km. dal luogo di residenza dell'Assicurato o, se immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e se riparabile, richieda oltre otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa, o delegata dell'ACI 116), la Centrale Operativa provvede a mettere a restano le disposizione dell'Assicurato un autista per recuperarlo e consegnarlo alla sua residenza. A carico dell'Assicurato spese di carburante, pedaggio e traghetto. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico di La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o in altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo assicurato. 6.5 RIMPATRIO DEL VEICOLO ASSICURATO Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all'estero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione oltre sedici ore di manodopera (fermo veicolo e riparazione certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rimpatrio del veicolo assicurato fino alla residenza dell'Assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico di La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem e non potranno comunque superare il valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. COSA NON ASSICURA 6.6 DELIMITAZIONI La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem non presta le garanzie previste in polizza qualora il sinistro sia conseguenza diretta di: 1. atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni; 2. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni; 3. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; 4. atti dolosi dell’Assicurato, ivi compresi il suicidio ed il tentato suicidio; 5. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; 6. partecipazione a gare o corse motoristiche e relative prove ed allenamenti; 7. atti di pura temerarietà dell’Assicurato o dell’autista del veicolo assicurato. L’assistenza non viene inoltre prestata in caso di utilizzo del veicolo in “percorsi fuoristrada” e qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati. Valgono inoltre le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle condizioni particolari che regolano le singole garanzie. GESTIONE DEI SINISTRI 6.7 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO L’Assicurato si obbliga a fornire ogni informazione richiesta attinente il sinistro. La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem ha facoltà di richiedere ogni e qualsiasi documentazione a comprova dell’avvenimento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni.
20 Condizioni di Assicurazione Santander Leasing & Renting Vetture 6.8 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite od usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi. La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. SEZIONE III – TUTELA GIUDIZIARIA Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate mediante carattere in grassetto.
21 Condizioni di Assicurazione Santander Leasing & Renting Vetture Le garanzie previste dalla presente Sezione sono sempre operanti in abbinamento ai Prodotti B, C e D della Sezione I – Danni. PREMESSA A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, artt 163, 164, 173, 174 e correlati, i sinistri di Tutela Giudiziaria sono gestiti per conto di La Piemontese Assicurazioni S.p.A. - Divisione Rem da ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. con sede in Verona, 37135 Via delle Nazioni n° 9, tel. 045/8290411, fax 045/8290449, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. ARAGTEL – Consulenza Telefonica Nell’ambito di tutte le materie previste nella presente Sezione III è istituito un Servizio di consulenza telefonica al “ARAGTEL” è a disposizione dell’Assicurato in orario di ufficio per ottenere: - chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti; - informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza; - informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all’autorità giudiziaria. 7.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 1. Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto pari a euro 11.000,00 per singolo sinistro, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non recuperabili dalla controparte occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. 2. Tali oneri sono: le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro; le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo punto 7.8 comma 4; le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purchè scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo punto 7.8 comma 5; le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); le spese di giustizia; Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non recuperato dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. 3. E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del punto 7.7 comma 3. 7.2 ASSICURATI Le garanzie vengono prestate al conducente autorizzato per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza. La garanzia è operante solo se la guida di tale veicolo è consentita dalla categoria di patente posseduta. 7.3 PRESTAZIONI GARANTITE Le garanzie valgono per: 1. sostenere la difesa in procedimenti penali per reati colposi connessi ad incidente stradale. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. 2. recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all’art. 148 del D.Lgs. 209/05. La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall’art 149 e seguenti del D.Lgs. 209/05. La prestazione di cui al presente punto
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