PROGRAMMA PER TOYOTA FINANCIAL SERVICES - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Agg. 01 2010 - Servizi ...
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ALLEGATO N. 1 ALLA CONVENZIONE TOYOTA FINANCIAL SERVICES PROGRAMMA PER TOYOTA FINANCIAL SERVICES CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Agg. 01 2010 Mod. 1011 TO 01 2010 Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010 1
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE - ASSICURATO (ai sensi dell’art.185 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e delle Circolari ISVAP n. 303 del 2 Giugno 1997, n. 347/D del 5 novembre 1998, del Regolamento ISVAP n. 4/2006 del 9 agosto 2006, del Provvedimento ISVAP n. 2590/2008 del 8 febbraio 2008 e del Regolamento ISVAP del 19 maggio 2008. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA La Società Italiana Assicurazioni S.p.A., fondata nel 1889, ha sede legale e direzione generale in Via M.U. Traiano, 18 – 20149 Milano – Italia ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed all’esercizio del Ramo Cauzioni e dell’artigianato, con decreto del 5/7/1982, pubblicato sulla G.U. n. 187 del 9/7/1982. AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd., sede secondaria italiana (in seguito denominata Coassicuratrice), corrente a Roma 00144 in via Umberto Saba 11, è una compagnia assicurativa inglese, come tale vigilata dalla Financial Services Authority, con sede a Londra (Regno Unito) EC3R 7QR in Mark Lane 50, 1° piano. Essa è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, ed è iscritta all’elenco delle Imprese Vigilate da altra Autorità della Unione Europea, con numero di matricola D869R. AIOI Sede secondaria italiana agisce in qualità di impresa coassicuratrice in quota del 50% (art. 1.4 CGA). INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO LEGGE APPLICABILE – Ai sensi dell’art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano. Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. RECLAMI - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” Italiana Assicurazioni, Via M.U. Traiano, 18 – 20149 Milano, Numero Verde 800-101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02.3971.7802, e-mail Benvenutinitalianarem@italiana.it. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. INFORMAZIONI – Italiana Assicurazioni S.p.A. è a disposizione della Clientela con il Servizio “Benvenuti in Italiana” Italiana Assicurazioni, Via M.U. Traiano, 18 – 20149 Milano, Numero Verde 800-101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02.3971.7802, e-mail Benvenutinitalianarem@italiana.it anche per informazioni o chiarimenti di carattere generale. TERMINI DI PRESCRIZIONE CONTRATTUALE - Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010 2
SOMMARIO NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE 2 SOMMARIO 3 DEFINIZIONI E PRECISAZIONI 4 CONDIZIONI GENERALI 6 1.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 6 1.2 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA 6 1.3 ESTENSIONE TERRITORIALE 6 1.4 COASSICURAZIONE E DELEGA 6 1.5 CLAUSOLA DI INTERMEDIAZIONE 7 1.6 IMPOSTE E TASSE 7 1.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 7 SEZIONE I – DANNI 8 2.1 DANNI MATERIALE E DIRETTI 8 2.1.1 PRODOTTO BASE 8 2.1.2 PRODOTTO A 8 2.1.3 PRODOTTO B 9 2.1.4 PRODOTTO C 9 2.2 VALORE ASSICURATO 9 2.3 DANNI ESCLUSI 10 2.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE 10 2.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 12 2.6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 13 2.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO 13 2.8 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO 13 2.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE 14 2.10 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO 14 2.11 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO 15 2.12 RELITTI 15 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 15 3.1 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO 15 3.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 15 3.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 15 3.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 15 CONDIZIONE PARTICOLARE 16 4.1 VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE 16 SEZIONE II – ASSISTENZA IN VIAGGIO 16 5.1 OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE 17 5.2 ESCLUSIONI 17 5.3 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI 17 6.1 SOCCORSO STRADALE/INTERVENTI, RIPARAZIONI SUL POSTO E TRAINO 18 6.2 RECUPERO VEICOLO 18 6.3 RECUPERO DEL VEICOLO RITROVATO DOPO IL FURTO 18 6.4 AUTO IN SOSTITUZIONE 18 APPENDICE 19 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 19 Trattamento per Finalita’ ASSICURATIVA(1) Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010 3
Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono evidenziate in corsivo DEFINIZIONI E PRECISAZIONI Nel testo si intende per: ASSICURATO La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. CENTRALE OPERATIVA (BLUE ASSISTANCE SPA) La struttura di BLUE ASSISTANCE, costituita da risorse umane (operatori e medici) e da attrezzature, in funzione tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, che organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza. CONDUCENTE La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del proprietario/locatario. CONTRAENTE Toyota Financial Services (UK)PLC. DANNO PARZIALE Danno di importo inferiore al 75% del valore del veicolo. DANNO TOTALE Danno di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo.. A titolo esemplificativo si considerano danno totale il furto o rapina senza ritrovamento o con ritrovamento successivo alla proposta di riacquisto; la distruzione del veicolo a seguito di incendio o di altro evento rientrante nella garanzia di polizza; il danno parziale di importo pari o superiore al 75% del valore del veicolo. FRANCHIGIA Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato. INDENNIZZO / RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. LIQUIDAZIONE Procedimento atto a verificare il diritto all’indennizzo ed a determinare l’importo pagabile. ORGANIZZATO Filiale, Concessionaria convenzionata con Toyota Financial Services nonché Officine e Carrozzerie da quest’ultimi autorizzate. PARTI Il Contraente e la Società. POLIZZA I documenti che provano il contratto di assicurazione. PREMIO La somma corrisposta dal Contraente in nome e per conto dell’Assicurato alla Società. Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010 4
PRESTAZIONI (SEZIONE ASSISTENZA) Assistenze fornite in base alla garanzia a favore degli Assicurati. RELITTO Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. RESIDENZA Luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale. RIMPIAZZO Veicolo nuovo: sostituzione - a cura di una Concessionaria convenzionata con Toyota Financial Services del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro veicolo, nuovo di fabbrica. Veicolo usato: sostituzione - a cura di una Concessionaria convenzionata con Toyota Financial Services del veicolo rubato rapinato o distrutto con altro veicolo nuovo od usato. SCOPERTO La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. SOCIETÀ La Società ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. in qualità di delegataria. Salvo che sia altrimenti specificato, ogni riferimento alla Società delegataria ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. si intenderà operato anche alla coassicuratrice AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd., sede secondaria italiana. VEICOLO Il veicolo a motore assicurato. Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli optional di normale uso incorporati o fissi, nonché gli antifurti satellitari ed i fonoaudiovisivi, installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto. VEICOLO NUOVO Veicolo immatricolato da non più di 365 giorni. Il veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà. La prima immatricolazione alla Concessionaria e la successiva voltura non viene considerata passaggio di proprietà. VEICOLO USATO Veicolo immatricolato da più di 365 giorni o che ha subito più passaggi di proprietà, senza tener conto della prima immatricolazione alla Concessionaria, o fuori produzione oppure quello per il quale è prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione. Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010 5
CONDIZIONI GENERALI Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante carattere in grassetto. 1.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società si impegna ad assicurare: a) tutti i veicoli nuovi: acquistati tramite finanziamento erogato da TFS; che siano equipaggiati con antifurto immobilizzatore di serie installato dalla Casa costruttrice; b) tutti i veicoli usati per i quali non siano trascorsi più di 8 anni dalla data di 1^ immatricolazione: acquistati tramite finanziamento erogato da TFS; che abbiano un valore assicurato non inferiore a Euro 4.000.00. Non sono assicurabili i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza Conducente o uso taxi. 1.2 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA La garanzia ha effetto dalle ore 24 della data di liquidazione del contratto finanziario ed avrà una durata pari allo stesso (salvo deroga debitamente sottoscritta nel contratto di finanziamento – box di adesione) quando: • sia stata regolarmente perfezionata l’operazione di finanziamento con TFS; • venga versato dalla Contraente alla Società il premio assicurativo con le modalità e nei tempi previsti. 1.3 ESTENSIONE TERRITORIALE 1. L’Assicurazione – salvo i casi disciplinati al successivo comma 2 – è valida per Sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché sul territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e di tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde. 2. Le prestazioni della Sezione II – Assistenza in viaggio, con la sola eccezione dell’auto in sostituzione (punto 6.4), operano sull’intero territorio Europeo. 1.4 COASSICURAZIONE E DELEGA L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società Italiana Assicurazioni S.p.A., Delegataria (50%) e AIOI Motor and General Insurance Company Ltd sede secondaria italiana (50%). Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra Parte unicamente per il tramite della Società Italiana Assicurazioni S.p.A., all'uopo designata quale coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria anche in nome e per conto della Coassicuratrice. Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010 6
La Coassicuratrice sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare, in nome e per conto della Coassicuratrici, esperti o periti. La Delegataria è anche incaricata dalla Coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. 1.5 CLAUSOLA DI INTERMEDIAZIONE La Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Toyota Insurance Management Ltd, intermediario estero operante in Italia regime di stabilimento ed iscritto nell’elenco ISVAP degli intermediari UE con il n° UE00005221 (di seguito “TIM”) e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente da TIM. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla società delegataria da TIM, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte da TIM e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società delegataria, prevarranno queste ultime. Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza della Società da parte di TIM, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente a TIM potranno intendersi come fatte alla Società soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Società e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa. 1.6 IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente. 1.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010 7
SEZIONE I – DANNI COSA ASSICURA 2.1 DANNI MATERIALE E DIRETTI La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da eventi previsti dalle garanzie descritte in uno dei prodotti sotto elencati che siano richiamati sul contratto di finanziamento. 2.1.1 PRODOTTO BASE A. FURTO Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina o nel caso di tentato furto di bagagli o altri oggetti trovantisi sul veicolo. La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave. B. INCENDIO Incendio, fulmine, esplosione e scoppio. 2.1.2 PRODOTTO A A. FURTO Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina o nel caso di tentato furto di bagagli o altri oggetti trovantisi sul veicolo. La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave. B. INCENDIO Incendio, fulmine, esplosione e scoppio. C. ATTI VANDALICI/EVENTI SOCIOPOLITICI/CALAMITA’ NATURALI Atti vandalici e dolosi in genere con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione; Tumulti popolari, scioperi, sommosse; Trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve ed altre calamità naturali. D. CRISTALLI Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici) delimitanti l’abitacolo del veicolo. La Società rimborsa le spese per la sostituzione degli stessi fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro, per anno. E. GARANZIE SPECIALI La Società rimborsa all’Assicurato le spese documentate sostenute per: custodia e parcheggio (a seguito furto o rapina) fino a € 516,00; produzione dei documenti necessari per la liquidazione del danno; Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010 8
eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino a € 516,00; sostituzione della serratura a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi fino a € 115,00; il rimborso (a seguito di furto o rapina) di A. residuo quota dell’imposta di proprietà non usufruita; B. spese di immatricolazione di un nuovo veicolo fino a € 260,00; L’esborso massimo della Società non potrà essere superiore a € 516,00 complessivi. 2.1.3 PRODOTTO B Il presente prodotto comprende, oltre le garanzie di cui al PRODOTTO A, anche la garanzia: F. KASKO Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione. 2.1.4 PRODOTTO C Il presente prodotto comprende, oltre le garanzie di cui al PRODOTTO A, anche la garanzia: G. COLLISIONE Urto o collisione, con veicolo identificato, durante la circolazione. COME ASSICURA 2.2 VALORE ASSICURATO Il valore assicurato deve corrispondere: 1. per i veicoli nuovi, al valore riportato nel contratto di finanziamento, riferito al veicolo compresi gli accessori/optional, con il massimo del prezzo di listino di entrambi. 2. per i veicoli usati al valore dichiarato dal Contraente, riportato nel contratto di finanziamento, riferito al veicolo compresi gli accessori/optional, con il massimo dell'importo indicato sulla fattura di acquisto o, in mancanza di questa, di quello riportato su Quattroruote - quotazioni usato oppure, se non presente, Eurotax Giallo. Gli accessori/optional si intendono in garanzia solo se la loro presenza è comprovata da fattura o titolo equipollente. Il valore da considerare come assicurato, sia per il veicolo sia per gli accessori, sarà IVA inclusa se l’acquirente non è un soggetto in grado di recuperare la suddetta imposta, oppure, IVA esclusa se l’acquirente è in grado di recuperare detta imposta. Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010 9
COSA NON ASSICURA 2.3 DANNI ESCLUSI La Società non indennizza i danni causati al veicolo da: 1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare; esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 2. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I. e /o C.S.A.I.; 3. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio; 4. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo; 5. dolo dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi; 6. colpa grave dell'Assicurato e dei suoli familiari conviventi, tranne che per la garanzia urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione (Garanzia Kasko o Collisione), se prevista. Relativamente alla sola garanzia Kasko o Collisione, la Società, oltre quanto sopra elencato, non indennizza i danni: 7. provocati dal Conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285; 8. provocati dal Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro; 9. cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo; 10. cagionati da operazioni di carico e scarico; 11. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione «fuori strada»; 12. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile. 2.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE A. Relativamente al Prodotto Base (punto 2.1.1), Prodotto A (punto 2.1.2) ed al Prodotto B (punto 2.1.3): 1. In caso di: danno totale e conseguente rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%; danno totale senza rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 10% ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%; 2. In caso di danno parziale: per riparazioni effettuate presso un organizzato: a) garanzie Furto, Incendio/ Kasko: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 200,00; b) garanzia Atti vandalici/Eventi Sociopolitici /Calamità Naturali: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 200,00. Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010 10
per riparazioni non effettuate presso un organizzato: c) garanzie Furto, Incendio/ Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali/Kasko la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 500,00. B. Relativamente al Prodotto C (punto 2.1.4): In caso di: danno totale e conseguente rimpiazzo a) garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali: la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%; b) garanzia Collisione la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%; danno totale senza rimpiazzo c) garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali: la liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 10% ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%; d) garanzia Collisione la liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 15% ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%; In caso di danno parziale per riparazioni effettuate presso un Organizzato: a) garanzie Furto, Incendio: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 200,00; b) garanzia Atti vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 200,00; c) garanzia Collisione la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di € 250,00; per riparazioni non effettuate presso un Organizzato: d) garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di € 500,00; e) garanzia Collisione la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% col minimo di € 500,00. per i danni che interessano la garanzia Cristalli: f) In caso di riparazione la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto; g) In caso di sostituzione verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di € 100,00. I danni che interessano le Garanzie Speciali non sono soggetti a scoperti e franchigie. Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010 11
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI 2.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO L’Assicurato, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà: a) darne avviso alla Centrale Operativa - Numero Verde 800/046300 - entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. L'operatore fornirà tutte le informazioni circa l'iter procedurale della pratica e richiederà la documentazione necessaria; b) sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il nome della Società delegataria ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.; qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi particolari vengano dettagliatamente elencati nella denuncia; c) presentare, su richiesta della Società, i seguenti documenti: al momento della denuncia: 1. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo e quelle eventualmente richieste in aggiunta e/o sostituzione; 2. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato; successivamente alla denuncia o, comunque, appena possibile: 3. copia dell’ordine/proposta di acquisto del nuovo veicolo, sottoscritto dall’Assicurato; 4. dichiarazione firmata dall’Assicurato di cessione del diritto all’indennizzo a favore del Concessionario, nel caso di rimpiazzo del veicolo; 5. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico; 6. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico; 7. procura a vendere a favore della Società delegataria ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.; 8. dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato in cui dichiara se è soggetto in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del disposto DPR 633/72; 9. eventuale copia del contratto di finanziamento: 10. copia della fattura del nuovo veicolo; entro 5 giorni dalla liquidazione, o comunque nel minor tempo possibile: 11. copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via comprovante l’immatricolazione del nuovo veicolo; 12. Estratto Generale Cronologico di cui al punto 5, nel caso in cui sia stata prodotta documentazione provvisoria; 13. Certificato di Proprietà del veicolo, di cui al punto 6, con annotazione della perdita di possesso del veicolo nel caso in cui sia stata prodotta la documentazione provvisoria. In caso di sinistro, verificatosi all’estero, l’Assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti (v. lett. b). Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010 12
2.6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata. 2.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO Fermo il disposto di cui al punto 2.2 VALORE ASSICURATO, la determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri: I) DANNO TOTALE CON O SENZA RIMPIAZZO 1. in caso di veicolo nuovo, l’ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all’età del veicolo, sulla base della seguente tabella: Giorni trascorsi dalla prima Da 1 a Da 366 a Da 731 a Da 1096 a Da 1461 a immatricolazione alla data del sinistro 365 730 1095 1460 1825 % di deprezzamento 0 30% 40% 50% 55% Valore indennizzato (% del valore 100% 70% 60% 50% 45% assicurato) In caso di veicoli di età superiore a 5 anni, l’ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente e così per ogni anno successivo (365 giorni). 2. in caso di veicolo usato, l’ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all'età del veicolo, sulla base della seguente tabella: Giorni trascorsi dalla data di effetto Da 1 a Da 366 a Da 731 a Da 1096 a Da 1461 a della polizza alla data del sinistro 365 730 1095 1460 1825 % di deprezzamento 0 10% 20% 30% 40% Valore indennizzato (% del valore 100% 90% 80% 70% 60% assicurato) Trascorsi 5 anni dalla data di effetto della polizza, l’ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente e così per ogni anno successivo (365 giorni). II) DANNO PARZIALE Si stima il costo delle riparazioni che non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del veicolo stesso dopo il ritrovamento. Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età ed allo stato del veicolo, sulla base di quanto indicato al punto I), sub 1) e 2), che precede. Qualora il danno stimato sia di importo pari o superiore al 75% del valore assicurato del veicolo, calcolato al momento del sinistro, il danno sarà equiparabile al danno totale; l’Assicurato avrà quindi la facoltà di optare per il rimpiazzo del veicolo stesso. La Società non risponde: 1. delle spese per modifiche o migliorie apportate al veicolo; 2. delle spese di ricovero, salvo quanto previsto al punto 2.1.2 sub E); 3. dei danni da mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento. 2.8 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO A) DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010 13
Qualora, a seguito di danno totale, l'Assicurato optasse per il rimpiazzo e il finanziamento concesso dal Contraente fosse utilizzato per l'acquisto del nuovo veicolo la liquidazione verrà effettuata direttamente al concessionario che ha venduto il veicolo oggetto del rimpiazzo. B) DANNO TOTALE SENZA RIMPIAZZO In caso di danno totale senza rimpiazzo del veicolo la Società liquiderà il danno ai termini di polizza direttamente al Contraente, che provvederà ad estinguere il finanziamento, rimborsando all’Assicurato la eventuale parte eccedente. Il pagamento dell’indennizzo è subordinato alla sottoscrizione – per presa conoscenza ed accettazione – dell’atto di transazione anche da parte dell’Assicurato. C) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO UN ORGANIZZATO L'importo dovuto dalla Società verrà pagato direttamente all'Organizzato che ha effettuato le riparazioni, senza tener conto dell'eventuale deprezzamento dovuto all'età delle parti sostituite con eccezione dei ricambi soggetti ad usura (Es ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi freni ed accessori non di serie). L'Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare all’Organizzato l’importo relativo alla franchigia di cui al punto 2.4 – Scoperti e franchigie, nonché l’importo relativo all’IVA qualora l’Assicurato sia soggetto in grado di recuperare tale imposta. D) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO ALTRE OFFICINE L'importo dovuto dalla Società, al netto dello scoperto ed il relativo minimo previsti dal punto 2.4 – Scoperti e franchigie, verrà pagato direttamente all’Assicurato previa autorizzazione del Contraente. La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito oppure concordato, con chi ha effettuato le riparazioni, l'ammontare delle spese stesse; in caso di rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata entro il giorno di immatricolazione del nuovo veicolo e comunque non prima di 15 giorni dalla presentazione della documentazione prevista. 2.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE La liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le Parti. Se, al momento del sinistro: a) il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 2.2, è maggiore del valore assicurato, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori; b) la residenza dell’Assicurato risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare. 2.10 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società. Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010 14
2.11 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO In caso di recupero del veicolo sottratto, l’Assicurato deve darne immediato avviso alla Società, appena ne abbia avuto notizia, e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo: e non sia pervenuta, alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali, (quando indennizzabili) eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro; e sia già pervenuta alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo, la Società riconoscerà all’Assicurato la possibilità che il veicolo rimanga di sua proprietà, limitandosi al rimborso degli eventuali danni parziali. 2.12 RELITTI Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l'Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'A.C.l., attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 3.1 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO Il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del Proprietario del veicolo. L'Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di residenza del Proprietario intervenuto in corso di contratto. Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza del Proprietario del veicolo risulta essere superiore a quello pagato dal Contraente, varrà il disposto del punto 2.9 delle Condizioni di Assicurazione. 3.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli art.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 3.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società delegataria ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile. 3.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni alla polizza devono essere provate per iscritto. Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010 15
CONDIZIONE PARTICOLARE (operante se espressamente richiamata sul Contratto di Finanziamento) 4.1 VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE La Società presta la garanzia furto nel presupposto che il veicolo assicurato sia dotato di un sistema antifurto satellitare regolarmente collegato ad una Centrale Operativa e costantemente gestito dalla stessa; per il satellitare Gemel SAT 800, o altro localizzatore distribuito da TMI con caratteristiche almeno pari al precitato, non è richiesto il collegamento alla Centrale Operativa. L’impianto deve comunque essere perfettamente funzionante. La mancata rispondenza dell’antifurto satellitare a quanto sopra dettagliato o il mancato inserimento, da parte dell’Assicurato o chi per esso, dell’impianto ogni qualvolta il veicolo resta abbandonato od incustodito oppure il mancato funzionamento dell’antifurto per qualsiasi causa comporterà, in caso di sinistro, l’applicazione di uno scoperto del 25% che verrà calcolato successivamente ad altri eventuali scoperti previsti dalla polizza. SEZIONE II – ASSISTENZA IN VIAGGIO Le garanzie previste dalla presente Sezione sono sempre operanti in abbinamento ai Prodotti A, B, C della Sezione I – Danni. (Non operante per le vetture intestate alle Concessionarie) La Società delegataria ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. a norma del decreto legislativo 17/03/1995 n. 175, eroga le prestazioni di Assistenza relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi della Società Blue Assistance S.p.A.. Le prestazioni di assistenza sono regolamentate dalle condizioni che seguono e dovranno essere richieste alla CENTRALE OPERATIVA di Blue Assistance (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno) attivabile a mezzo: - telefono: dall’Italia numero verde 800 054780 dall’estero prefisso internazionale + 011 7425644 - fax: 011 7425588 - telex: 210178BLUEAS I comunicando - le generalità dell’Assicurato; - il numero di targa del veicolo assicurato; - il tipo di assistenza richiesta; - il numero di telefono del luogo di chiamata e l’indirizzo anche temporaneo. La Società delegataria ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte dalla Centrale Operativa qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa stessa. Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010 16
CONDIZIONI GENERALI 5.1 OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE La garanzia di Assistenza stradale opera nel caso in cui il veicolo assicurato non possa essere utilizzato per uno degli eventi indicati alla voce “Cosa assicura”, oppure, benché in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l’incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso. 5.2 ESCLUSIONI Per le garanzie di Assistenza previste dalle seguenti Condizioni, valgono le esclusioni tutte riportate in polizza, in quanto applicabili. L’assistenza non viene inoltre prestata in caso di utilizzo del veicolo in “percorsi fuoristrada” e qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto. 5.3 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI La Società delegataria ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o negligenza di questi. ASSISTENZA IN VIAGGIO COSA ASSICURA La Centrale Operativa, in caso d’impossibilità d’utilizzo del veicolo assicurato dovuto a: • incendio, fulmine, esplosione e scoppio; • furto e rapina; ed inoltre, esclusivamente nel caso sul contratto di finanziamento sia prevista la copertura assicurativa per le garanzie dei Prodotti B e C • incidente stradale fornisce le prestazioni di assistenza stradale (anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva), con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono. Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010 17
PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI 6.1 SOCCORSO STRADALE/INTERVENTI, RIPARAZIONI SUL POSTO E TRAINO Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, per trainarlo fino al più vicino centro di assistenza della rete convenzionata con TFS, oppure, in accordo con l’Assicurato, all’officina più vicina purchè ubicate entro il raggio di 300 chilometri tra andata e ritorno dal luogo dell’immobilizzo. La prestazione sarà fornita per un massimo di 3 volte l’anno. 6.2 RECUPERO VEICOLO Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale ed il mezzo intervenuto per l’effettuazione del traino non sia in grado di recuperarlo per consentirgli di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico della Società delegataria ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. con il limite di € 258.00. La prestazione sarà fornita per un massimo di 3 volte l’anno. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso. 6.3 RECUPERO DEL VEICOLO RITROVATO DOPO IL FURTO (Garanzia valida quando il veicolo è immobilizzato ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato). Qualora il veicolo in precedenza rubato fosse ritrovato, la Centrale Operativa provvede a procurare un biglietto aereo (classe economica) o treno (prima classe) per andare a recuperare il veicolo assicurato. La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 258.00. 6.4 AUTO IN SOSTITUZIONE (Garanzia valida solo in Italia) In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo risulti non riparabile, oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa, esclusivamente durante l’orario di apertura dei centri convenzionati, metterà a disposizione dell’Assicurato un veicolo di categoria b (classificazione internazionale delle società di autonoleggio) cilindrata pari a 1.000, per un periodo massimo di: 5 giorni a chilometraggio illimitato in caso di danno parziale; 30 giorni a chilometraggio illimitato in caso di perdita totale del veicolo. La prestazione è a carico della Società per massimo 3 volte l'anno con esclusione dei costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe e sarà fornita dalla Centrale Operativa presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della Società di autonoleggio e con le modalità di accesso al noleggio stabilite dalla stessa. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, nel caso lo stesso non possa essere garantito con carta di credito finanziaria. Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010 18
APPENDICE Informativa ai sensi dell’articolo 13 Dlgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni Codice in materia di protezione dei dati personali A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) - Al fine di valutare l’adeguatezza, in conformità a quanto previsto dall’art. 52 regolamento Isvap 5/2006, dei servizi e/o dei prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, nonché ai fini della stipula dei relativi contratti di assicurazione, ovvero al fine di poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le Sue richieste in qualità di terzo danneggiato, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati acquisiti presso di Lei o presso altri soggetti (2) nonché dati da acquisire forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui i dati verranno pertanto comunicati, ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato. Il consenso che Le chiediamo si estende anche ai dati sensibili (4) ed alle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), nei limiti sopra indicati e nell’ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati dalla Direzione Sinistri di Gruppo di Reale Mutua Assicurazioni per le Società del Gruppo Reale Mutua quali autonome titolari per tale ambito di trattamento. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente assicurativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi della nostra Società. Riguardo alla valutazione delle Sue esigenze assicurative (art. 52 Reg. Isvap 5/2006), il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di rispondere e il mancato consenso al trattamento comprometterà l’attività di valutazione delle Sue esigenze assicurative. B) Modalità di uso dei dati personali - I dati sono trattati (7) da Italiana Assicurazioni S.p.A. unitamente a Top Class S.r.l., agente di Italiana Assicurazioni S.p.A. - contitolari del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Sia in Italiana Assicurazioni S.p.A che in Top Class S.r.l., i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività Italiana Assicurazioni S.p.A. e Top Class S.r.l. utilizzano soggetti di fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per loro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. C) Diritti dell’interessato - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso Italiana Assicurazioni S.p.A. e Top Class S.r.l. o presso i soggetti sopra indicati a cui esse li comunicano, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi, per i dati trattati da Italiana Assicurazioni S.p.A. al Servizio Clienti di Italiana Assicurazioni S.p.A. – Via Traiano n. 18 – 20149 Milano Numero Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010 19
Verde 800 101313 – email: Benvenutinitalianarem@italiana.it; per i dati trattati da Top Class S.r.l. Lei può rivolgersi al Responsabile della privacy – tel. 051/4231100 fax n. 051/4231101 email: privacy@topclass-group.it oppure scrivere a Top Class Insurance S.r.l. – Responsabile Privacy, Via Collamarini 14 40138 Bologna.(10). NOTE 1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici. 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 4) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice e successive modifiche ed integrazioni, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: - assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli; - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società ( controllate, collegate nonché controllante e sue rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi),; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali:UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L’elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell’informativa oppure consultando il sito internet www.italiana.it 7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e successive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati. 8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa. Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010 20
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