PROGRAMMA PER TOYOTA FINANCIAL SERVICES - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Agg. 01 2010 - Servizi ...

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ALLEGATO N. 1 ALLA CONVENZIONE TOYOTA FINANCIAL SERVICES

          PROGRAMMA
              PER
    TOYOTA FINANCIAL SERVICES

               CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
                       Agg. 01 2010

Mod. 1011 TO 01 2010

Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010                                   1
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE - ASSICURATO
(ai sensi dell’art.185 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e delle Circolari ISVAP n. 303 del 2 Giugno
 1997, n. 347/D del 5 novembre 1998, del Regolamento ISVAP n. 4/2006 del 9 agosto 2006, del Provvedimento
            ISVAP n. 2590/2008 del 8 febbraio 2008 e del Regolamento ISVAP del 19 maggio 2008.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA

La Società Italiana Assicurazioni S.p.A., fondata nel 1889, ha sede legale e direzione generale in Via M.U.
Traiano, 18 – 20149 Milano – Italia ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L.
29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed all’esercizio del Ramo Cauzioni e dell’artigianato,
con decreto del 5/7/1982, pubblicato sulla G.U. n. 187 del 9/7/1982.

AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd., sede secondaria italiana (in seguito denominata
Coassicuratrice), corrente a Roma 00144 in via Umberto Saba 11, è una compagnia assicurativa inglese, come
tale vigilata dalla Financial Services Authority, con sede a Londra (Regno Unito) EC3R 7QR in Mark Lane 50, 1°
piano. Essa è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, ed è iscritta all’elenco delle Imprese Vigilate
da altra Autorità della Unione Europea, con numero di matricola D869R.
AIOI Sede secondaria italiana agisce in qualità di impresa coassicuratrice in quota del 50% (art. 1.4 CGA).

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGGE APPLICABILE – Ai sensi dell’art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito Codice delle
Assicurazioni Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da
quella italiana, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle
disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

RECLAMI - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” Italiana Assicurazioni, Via M.U. Traiano, 18 – 20149
Milano, Numero Verde 800-101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02.3971.7802, e-mail
Benvenutinitalianarem@italiana.it.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21,
00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In
relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti.

INFORMAZIONI – Italiana Assicurazioni S.p.A. è a disposizione della Clientela con il Servizio “Benvenuti in
Italiana” Italiana Assicurazioni, Via M.U. Traiano, 18 – 20149 Milano, Numero Verde 800-101313 (attivo dal lunedì
al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02.3971.7802, e-mail Benvenutinitalianarem@italiana.it anche per informazioni o
chiarimenti di carattere generale.

TERMINI DI PRESCRIZIONE CONTRATTUALE - Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un
anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in
due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di
sottoscriverlo.

Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010                                                                                      2
SOMMARIO
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE                                              2
SOMMARIO                                                                    3
DEFINIZIONI E PRECISAZIONI                                                  4
CONDIZIONI GENERALI                                                         6
1.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE                                                   6
1.2 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA                                           6
1.3 ESTENSIONE TERRITORIALE                                                      6
1.4 COASSICURAZIONE E DELEGA                                                     6
1.5 CLAUSOLA DI INTERMEDIAZIONE                                                  7
1.6 IMPOSTE E TASSE                                                              7
1.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE                                                   7
SEZIONE I – DANNI                                                           8
2.1 DANNI MATERIALE E DIRETTI                                                    8
2.1.1 PRODOTTO BASE                                                              8
2.1.2 PRODOTTO A                                                                 8
2.1.3 PRODOTTO B                                                                 9
2.1.4 PRODOTTO C                                                                 9
2.2 VALORE ASSICURATO                                                            9
2.3 DANNI ESCLUSI                                                               10
2.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE                                                       10
2.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO                                                12
2.6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO                                      13
2.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO                                                    13
2.8 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO                                     13
2.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE                               14
2.10 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO                         14
2.11 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO                                                15
2.12 RELITTI                                                                    15
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE                                            15
3.1 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO                  15
3.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO                      15
3.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO                                                 15
3.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE                                             15
CONDIZIONE PARTICOLARE                                                      16
4.1 VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE                                   16
SEZIONE II – ASSISTENZA IN VIAGGIO                                          16
5.1 OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE                                           17
5.2 ESCLUSIONI                                                               17
5.3 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI                                       17
6.1 SOCCORSO STRADALE/INTERVENTI, RIPARAZIONI SUL POSTO E TRAINO             18
6.2 RECUPERO VEICOLO                                                         18
6.3 RECUPERO DEL VEICOLO RITROVATO DOPO IL FURTO                             18
6.4 AUTO IN SOSTITUZIONE                                                     18

APPENDICE                                                                   19
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003   19
Trattamento per Finalita’ ASSICURATIVA(1)

Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010                                               3
Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono evidenziate in corsivo

                                 DEFINIZIONI E PRECISAZIONI
Nel testo si intende per:
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
CENTRALE OPERATIVA (BLUE ASSISTANCE SPA)
La struttura di BLUE ASSISTANCE, costituita da risorse umane (operatori e medici) e da attrezzature,
in funzione tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, che organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di
assistenza previsti in polizza.
CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del proprietario/locatario.
CONTRAENTE
Toyota Financial Services (UK)PLC.
DANNO PARZIALE
Danno di importo inferiore al 75% del valore del veicolo.
DANNO TOTALE
Danno di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo.. A titolo esemplificativo si
considerano danno totale il furto o rapina senza ritrovamento o con ritrovamento successivo alla
proposta di riacquisto; la distruzione del veicolo a seguito di incendio o di altro evento rientrante nella
garanzia di polizza; il danno parziale di importo pari o superiore al 75% del valore del veicolo.
FRANCHIGIA
Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO / RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
LIQUIDAZIONE
Procedimento atto a verificare il diritto all’indennizzo ed a determinare l’importo pagabile.
ORGANIZZATO
Filiale, Concessionaria convenzionata con Toyota Financial Services nonché Officine e Carrozzerie da
quest’ultimi autorizzate.
PARTI
Il Contraente e la Società.
POLIZZA
I documenti che provano il contratto di assicurazione.
PREMIO
La somma corrisposta dal Contraente in nome e per conto dell’Assicurato alla Società.

Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010                                                                                   4
PRESTAZIONI (SEZIONE ASSISTENZA)
Assistenze fornite in base alla garanzia a favore degli Assicurati.

RELITTO
Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del
veicolo al momento del sinistro.
RESIDENZA
Luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede
legale.
RIMPIAZZO
Veicolo nuovo: sostituzione - a cura di una Concessionaria convenzionata con Toyota Financial
Services del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro veicolo, nuovo di fabbrica.
Veicolo usato: sostituzione - a cura di una Concessionaria convenzionata con Toyota Financial
Services del veicolo rubato rapinato o distrutto con altro veicolo nuovo od usato.

SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ
La Società ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. in qualità di delegataria.
Salvo che sia altrimenti specificato, ogni riferimento alla Società delegataria ITALIANA
ASSICURAZIONI S.p.A. si intenderà operato anche alla coassicuratrice AIOI Motor and General
Insurance Company of Europe Ltd., sede secondaria italiana.
VEICOLO
Il veicolo a motore assicurato.
Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli
optional di normale uso incorporati o fissi, nonché gli antifurti satellitari ed i fonoaudiovisivi, installati
direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, purché dettagliatamente esposti nella
fattura di acquisto.
VEICOLO NUOVO
Veicolo immatricolato da non più di 365 giorni. Il veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà.
La prima immatricolazione alla Concessionaria e la successiva voltura non viene considerata passaggio di
proprietà.
VEICOLO USATO
Veicolo immatricolato da più di 365 giorni o che ha subito più passaggi di proprietà, senza tener conto della
prima immatricolazione alla Concessionaria, o fuori produzione oppure quello per il quale è prevista la
cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione.

Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010                                                                             5
CONDIZIONI GENERALI
Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri
a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante carattere in grassetto.

1.1       OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si impegna ad assicurare:
a)   tutti i veicoli nuovi:
     ‰ acquistati tramite finanziamento erogato da TFS;
     ‰ che siano equipaggiati con antifurto immobilizzatore di serie installato dalla Casa costruttrice;
b)   tutti i veicoli usati per i quali non siano trascorsi più di 8 anni dalla data di 1^ immatricolazione:
     ‰ acquistati tramite finanziamento erogato da TFS;
     ‰ che abbiano un valore assicurato non inferiore a Euro 4.000.00.

Non sono assicurabili i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza Conducente o uso
taxi.

1.2       DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA
La garanzia ha effetto dalle ore 24 della data di liquidazione del contratto finanziario ed avrà una durata
pari allo stesso (salvo deroga debitamente sottoscritta nel contratto di finanziamento – box di adesione)
quando:

      •   sia stata regolarmente perfezionata l’operazione di finanziamento con TFS;
      •   venga versato dalla Contraente alla Società il premio assicurativo con le modalità e nei tempi
          previsti.

1.3       ESTENSIONE TERRITORIALE
1. L’Assicurazione – salvo i casi disciplinati al successivo comma 2 – è valida per Sinistri
verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e
degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché sul territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein,
Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e di tutti i Paesi facenti parte del sistema della
Carta Verde.
2. Le prestazioni della Sezione II – Assistenza in viaggio, con la sola eccezione dell’auto in
sostituzione (punto 6.4), operano sull’intero territorio Europeo.

1.4       COASSICURAZIONE E DELEGA
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società Italiana Assicurazioni S.p.A., Delegataria (50%) e
AIOI Motor and General Insurance Company Ltd sede secondaria italiana (50%). Ciascuna di esse è
tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni
responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed alla disdetta,
devono trasmettersi dall'una all'altra Parte unicamente per il tramite della Società Italiana Assicurazioni
S.p.A., all'uopo designata quale coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o
ricevuta dalla Delegataria anche in nome e per conto della Coassicuratrice.

Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010                                                                           6
La Coassicuratrice sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli
atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri
e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi
compresa quella di incaricare, in nome e per conto della Coassicuratrici, esperti o periti.

La Delegataria è anche incaricata dalla Coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi
comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze.
Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la
firma dell'atto relativo.

1.5    CLAUSOLA DI INTERMEDIAZIONE
La Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Toyota Insurance
Management Ltd, intermediario estero operante in Italia regime di stabilimento ed iscritto nell’elenco
ISVAP degli intermediari UE con il n° UE00005221 (di seguito “TIM”) e, di conseguenza, tutti i rapporti
inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente da TIM.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che
debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla società delegataria
da TIM, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso
di contrasto tra le comunicazioni fatte da TIM e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società
delegataria, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza della Società da parte di TIM, le
comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente a TIM potranno intendersi come fatte alla Società
soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla condizione essenziale che la loro data
sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine
ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Società e avranno efficacia dal
momento della ricezione da parte della Società stessa.

1.6    IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al
contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.

1.7    RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010                                                                              7
SEZIONE I – DANNI

COSA ASSICURA

2.1      DANNI MATERIALE E DIRETTI
La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati
da eventi previsti dalle garanzie descritte in uno dei prodotti sotto elencati che siano richiamati sul
contratto di finanziamento.

2.1.1 PRODOTTO BASE
      A. FURTO
      Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la
      circolazione dopo il furto o la rapina o nel caso di tentato furto di bagagli o altri oggetti trovantisi sul
      veicolo.
      La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente
      chiuso a chiave.

      B. INCENDIO
      Incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

2.1.2 PRODOTTO A
      A. FURTO
      Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la
      circolazione dopo il furto o la rapina o nel caso di tentato furto di bagagli o altri oggetti trovantisi sul
      veicolo.
      La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente
      chiuso a chiave.

      B. INCENDIO
      Incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

      C. ATTI VANDALICI/EVENTI SOCIOPOLITICI/CALAMITA’ NATURALI
         ‰ Atti vandalici e dolosi in genere con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione;
         ‰ Tumulti popolari, scioperi, sommosse;
         ‰ Trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate,
            frane, caduta della grandine o della neve ed altre calamità naturali.

      D. CRISTALLI
      Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici) delimitanti l’abitacolo del
      veicolo. La Società rimborsa le spese per la sostituzione degli stessi fino alla concorrenza di €
      2.500,00 per sinistro, per anno.

      E. GARANZIE SPECIALI
      La Società rimborsa all’Assicurato le spese documentate sostenute per:
      ‰ custodia e parcheggio (a seguito furto o rapina) fino a € 516,00;
      ‰ produzione dei documenti necessari per la liquidazione del danno;

Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010                                                                                8
‰   eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti
          stradali, sino a € 516,00;
      ‰   sostituzione della serratura a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi fino a € 115,00;
      ‰   il rimborso (a seguito di furto o rapina) di
          A. residuo quota dell’imposta di proprietà non usufruita;
          B. spese di immatricolazione di un nuovo veicolo fino a € 260,00;
          L’esborso massimo della Società non potrà essere superiore a € 516,00 complessivi.

2.1.3 PRODOTTO B
Il presente prodotto comprende, oltre le garanzie di cui al PRODOTTO A, anche la garanzia:

      F. KASKO
      Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.

2.1.4 PRODOTTO C
Il presente prodotto comprende, oltre le garanzie di cui al PRODOTTO A, anche la garanzia:

      G. COLLISIONE
      Urto o collisione, con veicolo identificato, durante la circolazione.

COME ASSICURA

2.2       VALORE ASSICURATO
Il valore assicurato deve corrispondere:

1. per i veicoli nuovi, al valore riportato nel contratto di finanziamento, riferito al veicolo
   compresi gli accessori/optional, con il massimo del prezzo di listino di entrambi.
2. per i veicoli usati al valore dichiarato dal Contraente, riportato nel contratto di
   finanziamento, riferito al veicolo compresi gli accessori/optional, con il massimo
   dell'importo indicato sulla fattura di acquisto o, in mancanza di questa, di quello riportato su
   Quattroruote - quotazioni usato oppure, se non presente, Eurotax Giallo.

Gli accessori/optional si intendono in garanzia solo se la loro presenza è comprovata da fattura
o titolo equipollente.
Il valore da considerare come assicurato, sia per il veicolo sia per gli accessori, sarà IVA inclusa
se l’acquirente non è un soggetto in grado di recuperare la suddetta imposta, oppure, IVA
esclusa se l’acquirente è in grado di recuperare detta imposta.

Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010                                                                            9
COSA NON ASSICURA

2.3      DANNI ESCLUSI
La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:
   1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare; esplosione o da emanazione di
       calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
   2. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti
       relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I. e /o C.S.A.I.;
   3. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
   4. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
   5. dolo dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi;
   6. colpa grave dell'Assicurato e dei suoli familiari conviventi, tranne che per la garanzia
       urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione (Garanzia Kasko o
       Collisione), se prevista.
Relativamente alla sola garanzia Kasko o Collisione, la Società, oltre quanto sopra elencato,
non indennizza i danni:
   7. provocati dal Conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
       in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
   8. provocati dal Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta
       eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo
       superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga
       confermata entro tre mesi dalla data del sinistro;
   9. cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
   10. cagionati da operazioni di carico e scarico;
   11. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione
       «fuori strada»;
   12. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad
       altro danno indennizzabile.

2.4      SCOPERTI E FRANCHIGIE
A. Relativamente al Prodotto Base (punto 2.1.1), Prodotto A (punto 2.1.2) ed al Prodotto B
   (punto 2.1.3):
1. In caso di:
‰     danno totale e conseguente rimpiazzo
      la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto ad
      eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV -
      CT - TA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del
      15%;
‰     danno totale senza rimpiazzo
      la liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 10% ad eccezione dei
      veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA per i
      quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%;
2. In caso di danno parziale:
‰     per riparazioni effettuate presso un organizzato:
      a) garanzie Furto, Incendio/ Kasko:
      la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di €
      200,00;
      b) garanzia Atti vandalici/Eventi Sociopolitici /Calamità Naturali:
      la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 200,00.

Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010                                                                  10
‰   per riparazioni non effettuate presso un organizzato:
    c) garanzie Furto, Incendio/ Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali/Kasko
    la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 500,00.

B. Relativamente al Prodotto C (punto 2.1.4):
In caso di:
‰   danno totale e conseguente rimpiazzo
    a) garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali:
       la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto ad
       eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV
       - CT - TA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto
       del 15%;
    b) garanzia Collisione
       la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% ad eccezione
       dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA
       per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%;

‰   danno totale senza rimpiazzo
    c) garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali:
       la liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 10% ad eccezione
       dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA
       per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%;
    d) garanzia Collisione
       la liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 15% ad eccezione
       dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA
       per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%;

In caso di danno parziale
‰ per riparazioni effettuate presso un Organizzato:
    a) garanzie Furto, Incendio:
       la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di €
       200,00;
    b) garanzia Atti vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali:
       la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo €
       200,00;
    c) garanzia Collisione
       la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di
       € 250,00;
‰   per riparazioni non effettuate presso un Organizzato:
    d) garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali
       la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di
       € 500,00;
    e) garanzia Collisione
       la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% col minimo di
       € 500,00.
‰   per i danni che interessano la garanzia Cristalli:
    f) In caso di riparazione la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna
    franchigia o scoperto;
    g) In caso di sostituzione verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di € 100,00.

I danni che interessano le Garanzie Speciali non sono soggetti a scoperti e franchigie.

Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010                                                                   11
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

2.5     OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà:
a) darne avviso alla Centrale Operativa - Numero Verde 800/046300 - entro 3 giorni da quando
   ne ha avuto conoscenza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali
   testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. L'operatore fornirà tutte le
   informazioni circa l'iter procedurale della pratica e richiederà la documentazione necessaria;

b) sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il
   nome della Società delegataria ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.; qualora il danno riguardi
   solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi particolari
   vengano dettagliatamente elencati nella denuncia;

c)    presentare, su richiesta della Società, i seguenti documenti:

      al momento della denuncia:
      1. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo e quelle eventualmente richieste in
          aggiunta e/o sostituzione;
      2. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;

      successivamente alla denuncia o, comunque, appena possibile:
      3. copia dell’ordine/proposta di acquisto del nuovo veicolo, sottoscritto dall’Assicurato;
      4. dichiarazione firmata dall’Assicurato di cessione del diritto all’indennizzo a favore del
          Concessionario, nel caso di rimpiazzo del veicolo;
      5. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo o,
          provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico
          Registro Automobilistico;
      6. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso del
          veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il
          Pubblico Registro Automobilistico;
      7. procura a vendere a favore della Società delegataria ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.;
      8. dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato in cui dichiara se è soggetto in grado di
          recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del disposto DPR 633/72;
      9. eventuale copia del contratto di finanziamento:
      10. copia della fattura del nuovo veicolo;

      entro 5 giorni dalla liquidazione, o comunque nel minor tempo possibile:
      11. copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via comprovante l’immatricolazione del
          nuovo veicolo;
      12. Estratto Generale Cronologico di cui al punto 5, nel caso in cui sia stata prodotta
          documentazione provvisoria;
      13. Certificato di Proprietà del veicolo, di cui al punto 6, con annotazione della perdita di
          possesso del veicolo nel caso in cui sia stata prodotta la documentazione provvisoria.

In caso di sinistro, verificatosi all’estero, l’Assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità
locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità
competenti (v. lett. b).

Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010                                                                  12
2.6    PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata,
con l'Assicurato o persona da lui designata.
2.7      DETERMINAZIONE DEL DANNO
Fermo il disposto di cui al punto 2.2 VALORE ASSICURATO, la determinazione del danno viene
eseguita secondo i seguenti criteri:

I)    DANNO TOTALE CON O SENZA RIMPIAZZO
      1. in caso di veicolo nuovo, l’ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato
         di un deprezzamento, dovuto all’età del veicolo, sulla base della seguente tabella:

 Giorni trascorsi dalla prima               Da 1 a   Da 366 a Da 731 a Da 1096 a Da 1461 a
 immatricolazione alla data del sinistro      365       730       1095        1460        1825
 % di deprezzamento                             0      30%        40%         50%         55%
 Valore indennizzato (% del valore           100%      70%        60%         50%         45%
 assicurato)
In caso di veicoli di età superiore a 5 anni, l’ammontare del danno verrà calcolato applicando un
deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente e così per ogni anno
successivo (365 giorni).

      2. in caso di veicolo usato, l’ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato
         di un deprezzamento, dovuto all'età del veicolo, sulla base della seguente tabella:

 Giorni trascorsi dalla data di effetto Da 1 a    Da 366 a Da 731 a Da 1096 a Da 1461 a
 della polizza alla data del sinistro    365         730       1095      1460        1825
 % di deprezzamento                        0        10%        20%       30%         40%
 Valore indennizzato (% del valore      100%        90%        80%       70%         60%
 assicurato)
Trascorsi 5 anni dalla data di effetto della polizza, l’ammontare del danno verrà calcolato
applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente e così per ogni
anno successivo (365 giorni).

II) DANNO PARZIALE
Si stima il costo delle riparazioni che non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento
del sinistro al netto del valore del veicolo stesso dopo il ritrovamento. Il costo delle riparazioni è
determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età ed allo
stato del veicolo, sulla base di quanto indicato al punto I), sub 1) e 2), che precede.
Qualora il danno stimato sia di importo pari o superiore al 75% del valore assicurato del veicolo,
calcolato al momento del sinistro, il danno sarà equiparabile al danno totale; l’Assicurato avrà quindi la
facoltà di optare per il rimpiazzo del veicolo stesso.
La Società non risponde:
    1. delle spese per modifiche o migliorie apportate al veicolo;
    2. delle spese di ricovero, salvo quanto previsto al punto 2.1.2 sub E);
    3. dei danni da mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento.

2.8      PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
A) DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO

Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010                                                                         13
Qualora, a seguito di danno totale, l'Assicurato optasse per il rimpiazzo e il finanziamento concesso dal
Contraente fosse utilizzato per l'acquisto del nuovo veicolo la liquidazione verrà effettuata direttamente
al concessionario che ha venduto il veicolo oggetto del rimpiazzo.

B) DANNO TOTALE SENZA RIMPIAZZO
In caso di danno totale senza rimpiazzo del veicolo la Società liquiderà il danno ai termini di
polizza direttamente al Contraente, che provvederà ad estinguere il finanziamento, rimborsando
all’Assicurato la eventuale parte eccedente.
Il pagamento dell’indennizzo è subordinato alla sottoscrizione – per presa conoscenza ed
accettazione – dell’atto di transazione anche da parte dell’Assicurato.

C) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO UN ORGANIZZATO
L'importo dovuto dalla Società verrà pagato direttamente all'Organizzato che ha effettuato le
riparazioni, senza tener conto dell'eventuale deprezzamento dovuto all'età delle parti sostituite
con eccezione dei ricambi soggetti ad usura (Es ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi
freni ed accessori non di serie). L'Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare
all’Organizzato l’importo relativo alla franchigia di cui al punto 2.4 – Scoperti e franchigie,
nonché l’importo relativo all’IVA qualora l’Assicurato sia soggetto in grado di recuperare tale
imposta.

D) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO ALTRE OFFICINE
L'importo dovuto dalla Società, al netto dello scoperto ed il relativo minimo previsti dal punto
2.4 – Scoperti e franchigie, verrà pagato direttamente all’Assicurato previa autorizzazione del
Contraente.

La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la
Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc) e giustificativa di spesa
(ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito oppure concordato, con chi ha effettuato le riparazioni,
l'ammontare delle spese stesse; in caso di rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata entro il giorno di
immatricolazione del nuovo veicolo e comunque non prima di 15 giorni dalla presentazione della
documentazione prevista.

2.9    LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE
La liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le Parti.

Se, al momento del sinistro:
a)     il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 2.2, è maggiore del
       valore assicurato, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo
       ed il primo di detti valori;
b)     la residenza dell’Assicurato risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa
       applicata inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Società risponde dei danni in
       proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare.

2.10   OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima
urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società.

Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010                                                                              14
2.11   RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di recupero del veicolo sottratto, l’Assicurato deve darne immediato avviso alla Società,
appena ne abbia avuto notizia, e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle
autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di
proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed
agevolando le operazioni connesse.
Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo:
‰ e non sia pervenuta, alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di
    altro veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali, (quando indennizzabili) eventualmente subiti
    dal veicolo in occasione del sinistro;
‰ e sia già pervenuta alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro
    veicolo, la Società riconoscerà all’Assicurato la possibilità che il veicolo rimanga di sua proprietà,
    limitandosi al rimborso degli eventuali danni parziali.

2.12   RELITTI
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i
diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l'Assicurato dovrà produrre il certificato
di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'A.C.l., attestante la cessazione della circolazione
del veicolo assicurato per rottamazione.

                     NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

3.1    VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del Proprietario del
veicolo. L'Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di
residenza del Proprietario intervenuto in corso di contratto.
Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la
nuova residenza del Proprietario del veicolo risulta essere superiore a quello pagato dal
Contraente, varrà il disposto del punto 2.9 delle Condizioni di Assicurazione.

3.2    DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli art.1892,
1893 e 1894 del Codice Civile.

3.3    AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società delegataria ITALIANA
ASSICURAZIONI S.p.A. di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o
non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

3.4    MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni alla polizza devono essere provate per iscritto.

Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010                                                                          15
CONDIZIONE PARTICOLARE
                  (operante se espressamente richiamata sul Contratto di Finanziamento)

4.1      VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE
La Società presta la garanzia furto nel presupposto che il veicolo assicurato sia dotato di un sistema
antifurto satellitare regolarmente collegato ad una Centrale Operativa e costantemente gestito dalla
stessa; per il satellitare Gemel SAT 800, o altro localizzatore distribuito da TMI con caratteristiche
almeno pari al precitato, non è richiesto il collegamento alla Centrale Operativa.
L’impianto deve comunque essere perfettamente funzionante.

La mancata rispondenza dell’antifurto satellitare a quanto sopra dettagliato o il mancato
inserimento, da parte dell’Assicurato o chi per esso, dell’impianto ogni qualvolta il veicolo resta
abbandonato od incustodito oppure il mancato funzionamento dell’antifurto per qualsiasi causa
comporterà, in caso di sinistro, l’applicazione di uno scoperto del 25% che verrà calcolato
successivamente ad altri eventuali scoperti previsti dalla polizza.

                        SEZIONE II – ASSISTENZA IN VIAGGIO
Le garanzie previste dalla presente Sezione sono sempre operanti in abbinamento ai Prodotti A, B, C
della Sezione I – Danni.
                    (Non operante per le vetture intestate alle Concessionarie)

La Società delegataria ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. a norma del decreto legislativo 17/03/1995
n. 175, eroga le prestazioni di Assistenza relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi della
Società Blue Assistance S.p.A..

Le prestazioni di assistenza sono regolamentate dalle condizioni che seguono e dovranno essere
richieste alla CENTRALE OPERATIVA di Blue Assistance (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni
dell’anno) attivabile a mezzo:

-     telefono: dall’Italia            numero verde                 800 054780
                dall’estero     prefisso internazionale      +      011 7425644

-     fax: 011 7425588
-     telex: 210178BLUEAS I

comunicando

-     le generalità dell’Assicurato;
-     il numero di targa del veicolo assicurato;
-     il tipo di assistenza richiesta;
-     il numero di telefono del luogo di chiamata e l’indirizzo anche temporaneo.

La Società delegataria ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. non è tenuta a pagare indennizzi per
prestazioni non disposte dalla Centrale Operativa qualora l’Assicurato non abbia contattato per
qualsiasi motivo la Centrale Operativa stessa.

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CONDIZIONI GENERALI

5.1       OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia di Assistenza stradale opera nel caso in cui il veicolo assicurato non possa essere
utilizzato per uno degli eventi indicati alla voce “Cosa assicura”, oppure, benché in grado di viaggiare o
proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l’incolumità di
persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

5.2       ESCLUSIONI
Per le garanzie di Assistenza previste dalle seguenti Condizioni, valgono le esclusioni tutte riportate in
polizza, in quanto applicabili.
L’assistenza non viene inoltre prestata in caso di utilizzo del veicolo in “percorsi fuoristrada” e
qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di
montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli
eventi assicurati con il presente contratto.

5.3       MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
La Società delegataria ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in
denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o
usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o negligenza di questi.

                                   ASSISTENZA IN VIAGGIO

COSA ASSICURA

La Centrale Operativa, in caso d’impossibilità d’utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:

      •   incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
      •   furto e rapina;

      ed inoltre, esclusivamente nel caso sul contratto di finanziamento sia prevista la copertura
      assicurativa per le garanzie dei Prodotti B e C

      •   incidente stradale

fornisce le prestazioni di assistenza stradale (anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in
conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e
dolosi in genere, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva), con le modalità ed i termini
indicati ai punti che seguono.

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PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI

6.1    SOCCORSO STRADALE/INTERVENTI, RIPARAZIONI SUL POSTO E TRAINO
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la
Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo
sul luogo, per trainarlo fino al più vicino centro di assistenza della rete convenzionata con TFS, oppure,
in accordo con l’Assicurato, all’officina più vicina purchè ubicate entro il raggio di 300 chilometri tra
andata e ritorno dal luogo dell’immobilizzo.
La prestazione sarà fornita per un massimo di 3 volte l’anno.

6.2    RECUPERO VEICOLO
Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale ed il mezzo intervenuto per l’effettuazione
del traino non sia in grado di recuperarlo per consentirgli di essere trainato, la Centrale Operativa
provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico della Società
delegataria ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. con il limite di € 258.00.
La prestazione sarà fornita per un massimo di 3 volte l’anno.
Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese
supplementari per il recupero delle merci trasportate.
Su richiesta dell’Assicurato la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci
trasportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso.

6.3   RECUPERO DEL VEICOLO RITROVATO DOPO IL FURTO
 (Garanzia valida quando il veicolo è immobilizzato ad oltre 100 km dal domicilio abituale
dell'Assicurato).
Qualora il veicolo in precedenza rubato fosse ritrovato, la Centrale Operativa provvede a procurare un
biglietto aereo (classe economica) o treno (prima classe) per andare a recuperare il veicolo assicurato.
La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 258.00.

6.4   AUTO IN SOSTITUZIONE
(Garanzia valida solo in Italia)
In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la
garanzia e il medesimo risulti non riparabile, oppure possa essere reso utilizzabile con una
riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata
della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa,
esclusivamente durante l’orario di apertura dei centri convenzionati, metterà a disposizione
dell’Assicurato un veicolo di categoria b (classificazione internazionale delle società di
autonoleggio) cilindrata pari a 1.000, per un periodo massimo di:
     ƒ 5 giorni a chilometraggio illimitato in caso di danno parziale;
     ƒ 30 giorni a chilometraggio illimitato in caso di perdita totale del veicolo.
La prestazione è a carico della Società per massimo 3 volte l'anno con esclusione dei costi di
carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe e sarà fornita dalla Centrale Operativa
presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della
Società di autonoleggio e con le modalità di accesso al noleggio stabilite dalla stessa. Al momento del
ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, nel caso lo stesso non possa
essere garantito con carta di credito finanziaria.

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APPENDICE
        Informativa ai sensi dell’articolo 13 Dlgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni
                              Codice in materia di protezione dei dati personali

A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) - Al fine di valutare l’adeguatezza, in conformità
a quanto previsto dall’art. 52 regolamento Isvap 5/2006, dei servizi e/o dei prodotti assicurativi richiesti o in suo
favore previsti, nonché ai fini della stipula dei relativi contratti di assicurazione, ovvero al fine di poter soddisfare,
nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le Sue richieste in qualità di terzo danneggiato, la nostra Società
deve disporre di dati personali che La riguardano - dati acquisiti presso di Lei o presso altri soggetti (2) nonché
dati da acquisire forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità
assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Le chiediamo, di
conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei
suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui i dati verranno pertanto
comunicati, ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità
di terzo danneggiato. Il consenso che Le chiediamo si estende anche ai dati sensibili (4) ed alle altre categorie di
dati oggetto di particolare tutela (5), nei limiti sopra indicati e nell’ambito delle autorizzazioni di carattere generale
rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i
Suoi dati potranno essere trattati dalla Direzione Sinistri di Gruppo di Reale Mutua Assicurazioni per le Società
del Gruppo Reale Mutua quali autonome titolari per tale ambito di trattamento. Inoltre, esclusivamente per le
finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto
intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri
soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente assicurativa o aventi natura
pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena
assicurativa” (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda,
pertanto, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all’interno della “catena assicurativa”
effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per fornirLe i
servizi e/o i prodotti assicurativi della nostra Società. Riguardo alla valutazione delle Sue esigenze assicurative
(art. 52 Reg. Isvap 5/2006), il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di rispondere e il
mancato consenso al trattamento comprometterà l’attività di valutazione delle Sue esigenze assicurative.

B) Modalità di uso dei dati personali - I dati sono trattati (7) da Italiana Assicurazioni S.p.A. unitamente a Top
Class S.r.l., agente di Italiana Assicurazioni S.p.A. - contitolari del trattamento - solo con modalità e procedure,
anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o
in suo favore previsti ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste
in qualità di terzo danneggiato, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini
statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono
comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro
volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità
indicate nella presente informativa. Sia in Italiana Assicurazioni S.p.A che in Top Class S.r.l., i dati sono trattati
da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute,
sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene
presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività Italiana
Assicurazioni S.p.A. e Top Class S.r.l. utilizzano soggetti di fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che
svolgono per loro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati
nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende,
ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

C) Diritti dell’interessato - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli
titolari di trattamento, cioè presso Italiana Assicurazioni S.p.A. e Top Class S.r.l. o presso i soggetti sopra indicati
a cui esse li comunicano, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per
informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne
vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi, per i dati trattati da Italiana
Assicurazioni S.p.A. al Servizio Clienti di Italiana Assicurazioni S.p.A. – Via Traiano n. 18 – 20149 Milano Numero

Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010                                                                                           19
Verde 800 101313 – email: Benvenutinitalianarem@italiana.it; per i dati trattati da Top Class S.r.l. Lei può
rivolgersi al Responsabile della privacy – tel. 051/4231100 fax n. 051/4231101 email: privacy@topclass-group.it
oppure scrivere a Top Class Insurance S.r.l. – Responsabile Privacy, Via Collamarini 14 40138 Bologna.(10).

NOTE
1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio
   d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative;
   raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione;
   prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di
   diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati
   assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti
   assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione,
   imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la
   liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del
   settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice e successive modifiche ed integrazioni, quali dati relativi
   allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
   - assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione,
      produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio,
      sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
   - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il
      pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria,
      cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali
      (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di
      revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il
      controllo delle frodi; società di recupero crediti;
   - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società ( controllate, collegate nonché controllante e sue
      rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
   - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del
      settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi
      Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto
      (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in
      Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di
      Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano
      Corpi),; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle
      Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali:UIF (Unità di Informazione
      Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti
      in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della
      previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.;
      Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da
      altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o
      banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
   L’elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e
   gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell’informativa oppure consultando il sito internet www.italiana.it
7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e
   successive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
   modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione,
   distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili
   del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento
   rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.

Allegato n. 1. C.G.A. 01 2010                                                                                        20
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