Progetto Mise-Unioncamere per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato, e tutela dei consumatori - SCHEDE ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Progetto Mise-Unioncamere per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato, e tutela dei consumatori Edizione 2019 SCHEDE TECNICHE GIOCATTOLI
SCHEDA TECNICA PELUCHE 1 Categoria prodotto: GIOCATTOLI 2 Sottocategoria prodotto: PELUCHE 3 Immagine prodotto: Giocattolo rivestito o non rivestito di tessuto o pelo, con superfici del corpo morbide e riempito di materiali morbidi, che consente di comprimere facilmente la parte principale del giocattolo con la Descrizione 4 mano. Questi giocattoli possono avere elementi rigidi applicati prodotto e come ad esempio occhi e naso. destinazione d’uso: Tali giocattoli sono utilizzati principalmente dai bambini piccoli, hanno caratteristiche semplici e sono generalmente destinati a essere tenuti in braccio e coccolati dai bambini. Riferimenti Direttive e 5 Regolamenti comunitari Direttiva Europea 2009/48/CE - Sicurezza dei Giocattoli applicabili: Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) Riferimento leggi 6 nazionali applicabili: D.Lgs. 11 Aprile 2011, n. 54 Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
Direttiva 2009/48/CE – Sicurezza dei Giocattoli Norme tecniche applicabili armonizzate alla Direttiva Sicurezza dei Giocattoli (2009/48/CE): Riferimenti norme EN 71-1 – Sicurezza dei Giocattoli – Proprietà meccaniche e 7 tecniche e requisiti fisiche; applicabili1: EN 71-2 – Sicurezza dei Giocattoli – Infiammabilità; EN 71-3 – Sicurezza dei Giocattoli – Migrazione di alcuni elementi; EN 71-12 – Sicurezza dei Giocattoli – N-Nitrosammine e sostanze N- Nitrosabili; Direttiva Sicurezza dei Giocattoli (2009/48/CE), Appendice C Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), Allegato XVII, punti 51 e 52 - ftalati Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), Allegato XVII, punto 43 - coloranti azoici – EN 14362-1 e EN 14362-3 Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato XVII, punto 50.6 – idrocarburi policiclici aromatici Diciture obbligatorie in accordo alla Direttiva 2009/48/CE, al suo Decreto di recepimento italiano n. 54 del 11/04/2011 ed alla norma tecnica EN 71- 1. Sul giocattolo devono essere apposte, in maniera visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni (ove sia possibile): ! nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante ed indirizzo presso il quale può essere contattato (in caso il fabbricante indicasse più di un indirizzo è necessario specificare quale sia il solo punto di contatto in accordo alla Direttiva 8 Indicazioni minime che 2009/48/CE); devono accompagnare il ! nome, denominazione commerciale registrata o marchio prodotto: registrato dell'importatore ed indirizzo presso il quale può essere contattato (se la figura dell'importatore è presente ai sensi della Direttiva 2009/48/CE); ! numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure altro elemento che consenta l'identificazione. La marcatura CE (con grafica conforme all’art.30 del Regolamento CE No. 765/2008) deve essere posta in modo leggibile, indelebile e visibile al momento dell'acquisto del giocattolo da parte del consumatore. Il giocattolo deve, inoltre, essere accompagnato dalle seguenti indicazioni: ! Indicazioni di lavaggio. Tutte le informazioni fornite con il giocattolo devono essere redatte in lingua italiana. 1 I requisiti chimici applicabili verranno selezionati sulla base della tipologia di giocattolo (esempio: età di utilizzo, giocattolo da portare alla bocca) e dei materiali di composizione del campione in esame Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
Indicazioni sul numero 9 dei campioni da prelevare 4 per le analisi: ! Piccoli accessori rimovibili che entrano completamente nel cilindro per le piccole parti. Esempio: Segnalazione di non 10 conformità palesi tipiche della tipologia di prodotto e relativi esempi visivi: Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
SCHEDA TECNICA SET DA COSTRUZIONI 1 Categoria prodotto: GIOCATTOLI 2 Sottocategoria prodotto: SET DA COSTRUZIONI Questa sottocategoria comprende: ! Set di costruzioni destinati a bambini di età superiore ai 36 mesi: 3 Immagine prodotto: ! Set di costruzioni destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi: I set di costruzioni possono essere destinati a bambini di età superiore ai 36 mesi oppure a bambini di età inferiore ai 36 mesi a seconda della quantità di pezzi contenuta nella confezione e della tipologia di gioco (es. un set di costruzioni mediante il quale è Descrizione possibile costruire un aereo seguendo delle apposite istruzioni sarà 4 prodotto e sicuramente destinato a bambini di età superiore ai 36 mesi mentre destinazione d’uso: un set di mattoncini da impilare è destinato a bambini di età inferiore ai 36 mesi). Anche la forma e le dimensioni dei pezzi contenuti nella confezione possono far ricadere il giocattolo in una categoria piuttosto che nell’altra (es. i mattoncini grandi e di materiale morbido vengono utilizzati dai bambini piccoli mentre i piccoli mattoncini di plastica dura sono utilizzati dai bambini più grandi). Riferimenti Direttive e Direttiva Europea 2009/48/CE - Sicurezza dei 5 Regolamenti comunitari Giocattoli applicabili: Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) Riferimento leggi 6 D.Lgs. 11 Aprile 2011, n. 54 nazionali applicabili: Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
Direttiva 2009/48/CE – Sicurezza dei Giocattoli Norme tecniche applicabili armonizzate alla Direttiva Sicurezza dei Giocattoli (2009/48/CE): Riferimenti norme EN 71-1 – Sicurezza dei Giocattoli – Proprietà meccaniche e 7 tecniche e requisiti fisiche; applicabili2: EN 71-2 – Sicurezza dei Giocattoli – Infiammabilità; EN 71-3 – Sicurezza dei Giocattoli – Migrazione di alcuni elementi; EN 71-12 – Sicurezza dei Giocattoli – N-Nitrosammine e sostanze N- Nitrosabili; Direttiva Sicurezza dei Giocattoli (2009/48/CE), Appendice C Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), allegato XVII, punti 51, 52 – ftalati. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato XVII, punto 50.6 – idrocarburi policiclici aromatici 2 I requisiti chimici applicabili verranno selezionati sulla base della tipologia di giocattolo (esempio: età di utilizzo, giocattolo da portare alla bocca) e dei materiali di composizione del campione in esame Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
Diciture obbligatorie in accordo alla Direttiva 2009/48/CE, al suo Decreto di recepimento italiano n. 54 del 11/04/2011 ed alla norma tecnica EN 71-1. Sul giocattolo devono essere apposte, in maniera visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni (ove sia possibile): ! nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante ed indirizzo presso il quale può essere contattato (in caso il fabbricante indicasse più di un indirizzo è necessario specificare quale sia il solo punto di contatto in accordo alla Direttiva 2009/48/CE); ! nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore ed indirizzo presso il quale può essere contattato (se la figura dell'importatore è presente ai sensi della Direttiva 2009/48/CE); ! numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure altro elemento che consenta l'identificazione. 8 Indicazioni minime che La marcatura CE (con grafica conforme all’art.30 del Regolamento devono accompagnare il CE No. 765/2008) deve essere posta in modo leggibile, indelebile e prodotto: visibile al momento dell'acquisto del giocattolo da parte del consumatore. Il giocattolo deve, inoltre, essere accompagnato dalle seguenti indicazioni: Nel caso in cui il set di costruzioni sia adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi: ! Indicazioni di lavaggio/pulizia. Nel caso in cui il set di costruzioni sia adatto solo a bambini di età superiore ai 36 mesi: ! "Attenzione. Non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi" (o "a 3 anni"). La frase "Attenzione. Non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi (o a 3 anni)" può essere sostituita dal simbolo di divieto 0/3 anni conforme ai requisiti grafici definiti al par. § 7.2 della norma EN 71-1, accompagnato dalla parola "Attenzione" o "Avvertenza". Tale avvertenza dovrà essere visibile dal consumatore al momento dell’acquisto. ! La motivazione di rischio principale seguita da una breve descrizione del pericolo e.g. "Piccole parti possono essere ingerite o inalate" oppure "Piccole parti possono essere ingerite o inalate causando il soffocamento". La motivazione di rischio "Piccole parti possono essere […]" può anche essere inserita in un foglietto accompagnatorio o nelle istruzioni d'uso. La norma EN 71- 1 consente di utilizzare una forma abbreviata, ossia solamente "Piccole parti.". Tutte le informazioni fornite con il giocattolo devono essere redatte in lingua italiana. Indicazioni sul numero 9 dei campioni da prelevare 4 per le analisi: Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
Set di costruzioni destinati a bambini di età superiore ai 36 mesi: ! Parti in metallo particolarmente appuntite o taglienti. Set di costruzioni destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi: ! Mattoncini o elementi di piccole Segnalazione di non dimensioni. Esempio: 10 conformità palesi tipiche della tipologia di prodotto e relativi esempi visivi: Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
SCHEDA TECNICA BAMBOLE E BAMBOLOTTI
SCHEDA TECNICA BAMBOLE E BAMBOLOTTI 1 Categoria prodotto: GIOCATTOLI 2 Sottocategoria prodotto: BAMBOLE E BAMBOLOTTI Questa sottocategoria comprende: ! Bambole destinate a bambini di età superiore ai 36 mesi: 3 Immagine prodotto: ! Bambolotti e bambole di pezza destinate a bambini di età inferiore ai 36 mesi: 1) Bambole (fashion dolls): bambole in plastica o materiale rigido che riproducono le fattezze di un/una ragazzo/a. Possono essere vendute da sole o in un set comprendente accessori (Es. vestiti, scarpe, accessori moda). Esse sono adatte a bambini di età superiore ai 36 mesi che ne possono apprezzare l’elevato grado di realismo e possono giocare a ‘vestire’ la bambola o mimare le reali azioni delle persone adulte (es. andare in macchina o in vacanza servendosi degli accessori di tali Descrizione bambole). 4 prodotto e destinazione d’uso: 2) Bambolotti e bambole di pezza: giocattolo per bambine che riproduce un bambino piccolo da accudire. Il bambolotto può essere venduto in abbinamento ad accessori semplici quali sonagli, ciucci, biberon (con accessori complessi come per esempio i set del dottore, scarpe con i lacci o zaini, l’articolo è da considerarsi destinato a bambini al di sopra dei 36 mesi). I bambolotti sono generalmente destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi: la caratteristica principale di tali giocattoli è che il bambino può identificarsi nella mamma o nel papà della bambola e giocare a ‘prendersi cura’ del bambolotto. Riferimenti Direttive e Direttiva Europea 2009/48/CE - Sicurezza dei 5 Regolamenti comunitari Giocattoli applicabili: Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
Riferimento leggi 6 D.Lgs. 11 Aprile 2011, n. 54 nazionali applicabili: Direttiva 2009/48/CE – Sicurezza dei Giocattoli Norme tecniche applicabili armonizzate alla Direttiva Sicurezza dei Giocattoli (2009/48/CE): Riferimenti norme EN 71-1 – Sicurezza dei Giocattoli – Proprietà meccaniche e 7 tecniche e requisiti fisiche; applicabili3: EN 71-2 – Sicurezza dei Giocattoli – Infiammabilità; EN 71-3 – Sicurezza dei Giocattoli – Migrazione di alcuni elementi; EN 71-12 – Sicurezza dei Giocattoli – N-Nitrosammine e sostanze N- Nitrosabili; Direttiva Sicurezza dei Giocattoli (2009/48/CE), Appendice C Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), allegato XVII, punti 51, 52 – ftalati. Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), Allegato XVII, punto 43 - coloranti azoici – EN 14362-1 e EN 14362-3 Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato XVII, punto 50.6 – idrocarburi policiclici aromatici 3 I requisiti chimici applicabili verranno selezionati sulla base della tipologia di giocattolo (esempio: età di utilizzo, giocattolo da portare alla bocca) e dei materiali di composizione del campione in esame Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
Diciture obbligatorie in accordo alla Direttiva 2009/48/CE, al suo Decreto di recepimento italiano n. 54 del 11/04/2011 ed alla norma tecnica EN 71-1. Sul giocattolo devono essere apposte, in maniera visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni (ove sia possibile): ! nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante ed indirizzo presso il quale può essere contattato (in caso il fabbricante indicasse più di un indirizzo è necessario specificare quale sia il solo punto di contatto in accordo alla Direttiva 2009/48/CE); ! nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore ed indirizzo presso il quale può essere contattato (se la figura dell'importatore è presente ai sensi della Direttiva 2009/48/CE); ! numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure altro elemento che consenta l'identificazione. 8 Indicazioni minime che devono accompagnare il La marcatura CE (con grafica conforme all’art.30 del Regolamento prodotto: CE No. 765/2008) deve essere posta in modo leggibile, indelebile e visibile al momento dell'acquisto del giocattolo da parte del consumatore. Il giocattolo deve, inoltre, essere accompagnato dalle seguenti indicazioni: Nel caso in cui il giocattolo sia adatto anche a bambini di età inferiore ai 36 mesi: ! Indicazioni di lavaggio/pulizia. Nel caso in cui il giocattolo sia adatto solo a bambini di età superiore ai 36 mesi: ! "Attenzione. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi" (o "a 3 anni"). La frase "Attenzione. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi (o a 3 anni)" può essere sostituita dal simbolo di divieto 0/3 anni conforme ai requisiti grafici definiti al par. § 7.2 della norma EN 71-1, accompagnato dalla parola "Attenzione" o "Avvertenza". Tale avvertenza dovrà essere visibile dal consumatore al momento dell’acquisto. ! La motivazione di rischio principale seguita da una breve descrizione del pericolo e.g. "Piccole parti possono essere ingerite o inalate" oppure "Piccole parti possono essere ingerite o inalate causando il soffocamento". La motivazione di rischio "Piccole parti possono essere […]" può anche essere inserita in un foglietto accompagnatorio o nelle istruzioni d'uso. La norma EN 71-1 consente di utilizzare una forma abbreviata, ossia solamente "Piccole parti.". Tutte le informazioni fornite con il giocattolo devono essere redatte in lingua italiana. Indicazioni sul numero 9 dei campioni da prelevare 4 per le analisi: Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
Segnalazione di non Bambolotti e bambole di pezza destinati a bambini di età inferiore ai 10 conformità palesi tipiche 36 mesi: della tipologia di prodotto e - Piccoli accessori rimovibili che entrano completamente nel relativi esempi visivi: cilindro per le piccole parti. Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
SCHEDA TECNICA GIOCATTOLI ACQUATICI
SCHEDA TECNICA GIOCATTOLI ACQUATICI 1 Categoria prodotto: GIOCATTOLI 2 Sottocategoria prodotto: GIOCATTOLI ACQUATICI 3 Immagine prodotto: Articoli, gonfiabili o meno, destinati a sostenere la massa di un bambino e utilizzati come strumento di gioco in acqua bassa e sotto la supervisione di un adulto. Descrizione Nella presente scheda prodotto sono trattati solo gli articoli di 4 prodotto e lunghezza inferiore a 120 cm (misurata con l’articolo sgonfio). destinazione d’uso: Tale categoria di articoli comprende materassini, body board, canottini, salvagente a ciambella, animali gonfiabili cavalcabili (es. orche e coccodrilli cavalcabili) destinati a bambini di età superiore ai 36 mesi. Non sono considerati giocattoli i salvagenti a mutandina ed i braccioli (che sono invece considerati Dispositivi di Protezione Individuale). Riferimenti Direttive e Direttiva Europea 2009/48/CE - Sicurezza dei 5 Regolamenti comunitari Giocattoli Regolamento (CE) n.1907/2006 applicabili: (REACH) Riferimento leggi 6 D.Lgs. 11 Aprile 2011, n. 54 nazionali applicabili: Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
Direttiva 2009/48/CE – Sicurezza dei Giocattoli Norme tecniche applicabili armonizzate alla Direttiva Sicurezza dei Giocattoli (2009/48/CE): Riferimenti norme EN 71-1 – Sicurezza dei Giocattoli – Proprietà meccaniche e 7 tecniche e requisiti fisiche; applicabili4: EN 71-2 – Sicurezza dei Giocattoli – Infiammabilità; EN 71-3 – Sicurezza dei Giocattoli – Migrazione di alcuni elementi; EN 71-12 – Sicurezza dei Giocattoli – N-Nitrosammine e sostanze N- Nitrosabili; Direttiva Sicurezza dei Giocattoli (2009/48/CE), Appendice C Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), allegato XVII, punti 51, 52 – ftalati. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato XVII, punto 50.6 – idrocarburi policiclici aromatici Diciture obbligatorie in accordo alla Direttiva 2009/48/CE, al suo Decreto di recepimento italiano n. 54 del 11/04/2011 ed alla norma tecnica EN 71-1. Sul giocattolo devono essere apposte, in maniera visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni (ove sia possibile): ! nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante ed indirizzo presso il quale può essere contattato (in caso il fabbricante indicasse più di un indirizzo è necessario specificare quale sia il solo punto di contatto in accordo alla Direttiva 2009/48/CE); ! nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore ed indirizzo presso il quale può essere contattato (se la figura dell'importatore è presente ai sensi della Direttiva 2009/48/CE); ! numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure altro elemento che consenta l'identificazione. 8 Indicazioni minime che devono accompagnare il La marcatura CE (con grafica conforme all’art.30 del Regolamento prodotto: CE No. 765/2008) deve essere posta in modo leggibile, indelebile e visibile al momento dell'acquisto del giocattolo da parte del consumatore. Il giocattolo deve, inoltre, essere accompagnato dalle seguenti indicazioni: ! "Attenzione. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi" (o "a 3 anni"). La frase "Attenzione. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi (o a 3 anni)" può essere sostituita dal simbolo di divieto 0/3 anni conforme ai requisiti grafici definiti al par. § 7.2 della norma EN 71-1, accompagnato dalla parola "Attenzione" o "Avvertenza". Tale avvertenza dovrà essere visibile dal consumatore al momento dell’acquisto. ! La motivazione di rischio principale seguita da una breve 4 I requisiti chimici applicabili verranno selezionati sulla base della tipologia di giocattolo (esempio: età di utilizzo, giocattolo da portare alla bocca) e dei materiali di composizione del campione in esame Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
descrizione del pericolo e.g. "Piccole parti possono essere ingerite o inalate" oppure "Piccole parti possono essere ingerite o inalate causando il soffocamento". La motivazione di rischio "Piccole parti possono essere […]" può anche essere inserita in un foglietto accompagnatorio o nelle istruzioni d'uso. La norma EN 71-1 consente di utilizzare una forma abbreviata, ossia solamente "Piccole parti.". Sul giocattolo stesso e sul suo imballaggio deve essere apposto il seguente avvertimento: ! “Attenzione! Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto”. Tale avvertimento sul giocattolo deve essere visibile, indelebile e di un colore che contrasti con il corpo del giocattolo. L’altezza minima dei caratteri deve essere 3 mm e sui giocattoli gonfiabili la scritta deve essere a 100 mm o meno da una delle valvole di gonfiaggio. Il testo o la grafica della pubblicità dei giocattoli acquatici non devono affermare o suggerire che il bambino sarà al sicuro con quel giocattolo se lasciato senza sorveglianza. Tutte le informazioni fornite con il giocattolo devono essere redatte in lingua italiana. Indicazioni sul numero 9 dei campioni da prelevare 4 per le analisi: Segnalazione di non 10 conformità palesi tipiche // della tipologia di prodotto e relativi esempi visivi: Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
SCHEDA TECNICA GIOCATTOLO ELETTRICO A BATTERIA NON RADIOCOMANDATO
SCHEDA TECNICA GIOCATTOLO ELETTRICO A BATTERIA NON RADIOCOMANDATO 1 Categoria prodotto: GIOCATTOLI ELETTRICO A BATTERIA NON RADIOCOMANDATO E 2 Sottocategoria prodotto: SENZA TRASFORMATORE Questa sottocategoria comprende: ! Destinati a bambini di età superiore ai 36 mesi: 3 Immagine prodotto: ! 2) Destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi: I giocattoli elettrici possono essere classificati come adatti a bambini al di sopra dei 36 mesi oppure come adatti anche a bambini Descrizione di età inferiore a 36 mesi a seconda della loro funzione e delle loro 4 prodotto e caratteristiche. destinazione d’uso: In generale i giocattoli a batteria sono tutti quei giocattoli che hanno, tra le altre, anche le seguenti funzioni: suono, luci, movimento. Essi possono essere dotati di motorino elettrico, led, lampadine, altoparlanti, componenti elettrici / elettronici. Direttiva Europea 2009/48/CE - Sicurezza dei Giocattoli Direttiva Europea 2014/30/UE – Compatibilità elettromagnetica 5 Riferimenti Direttive e Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) Regolamenti comunitari applicabili: Direttiva 2011/65/UE (RoHS) Direttiva 2012/19/UE (RAEE) Direttiva 2006/66/CE (Batterie) Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
Riferimento leggi D.Lgs. 11 Aprile 2011, n. 54 6 nazionali applicabili: D.Lgs 194 del 6 Novembre 2007 D.Lgs 4 marzo 2014, n. 27 D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49 D.Lgs n.188 del 20 novembre 2008 Direttiva 2009/48/CE – Sicurezza dei Giocattoli Norme tecniche applicabili armonizzate alla Direttiva Sicurezza dei Giocattoli (2009/48/CE): EN 71-1 – Sicurezza dei Giocattoli – Proprietà meccaniche e fisiche; EN 71-2 – Sicurezza dei Giocattoli – Infiammabilità; EN 71-3 – Sicurezza dei Giocattoli – Migrazione di alcuni 7 Riferimenti norme elementi; tecniche e requisiti EN 71-12 – Sicurezza dei Giocattoli – N-Nitrosammine e applicabili5: sostanze N- Nitrosabili; EN 62115 – Sicurezza dei giocattoli elettrici. Direttiva Sicurezza dei Giocattoli (2009/48/CE), Appendice C Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), allegato XVII, punti 51, 52 – ftalati. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato XVII, punto 50.6 – idrocarburi policiclici aromatici EN 60825-1 – Sicurezza degli apparecchi laser (Citata dalla EN 62115 ed applicabile a giocattoli che incorporano LED o LASER); EN55014-1 – Compatibilità elettromagnetica – prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari – Emissione; EN55014-2 – Compatibilità elettromagnetica – prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari – Immunità; 5 I requisiti chimici applicabili verranno selezionati sulla base della tipologia di giocattolo (esempio: età di utilizzo, giocattolo da portare alla bocca) e dei materiali di composizione del campione in esame Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
Diciture obbligatorie in accordo alla Direttiva 2009/48/CE, al suo Decreto di recepimento italiano n. 54 del 11/04/2011 ed alle norme tecniche EN 71-1 ed EN 62115. Sul giocattolo devono essere apposte, in maniera visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni (ove sia possibile): ! nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante ed indirizzo presso il quale può essere contattato (in caso il fabbricante indicasse più di un indirizzo è necessario specificare quale sia il solo punto di contatto in accordo alla Direttiva 2009/48/CE); ! nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore ed indirizzo presso il quale può essere contattato (se la figura dell'importatore è presente ai sensi della Direttiva 2009/48/CE); ! numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure altro elemento che consenta l'identificazione. 8 Indicazioni minime che Il vano pile dei giocattoli a batterie con batterie sostituibili deve devono accompagnare il essere marcato con le seguenti informazioni: prodotto: ! La tensione nominale della batteria all’interno o sopra il vano batterie. ! Se viene utilizzata più di una batteria; il vano batterie deve essere marcato con la forma delle batterie in grandezza proporzionale, insieme alla loro polarità e tensione nominale. La marcatura CE (con grafica conforme all’art.30 del Regolamento CE No. 765/2008) deve essere posta in modo leggibile, indelebile e visibile al momento dell'acquisto del giocattolo da parte del consumatore. Nel caso in cui il giocattolo elettrico sia adatto anche a bambini di età inferiore ai 36 mesi: ! Indicazioni di lavaggio/pulizia. Nel caso in cui il giocattolo elettrico sia adatto solo a bambini di età superiore ai 36 mesi: ! "Attenzione. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi" (o "a 3 anni"). La frase "Attenzione. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi (o a 3 anni)" può essere sostituita dal simbolo di divieto 0/3 anni conforme ai requisiti grafici definiti al par. § 7.2 della norma EN 71-1, accompagnato dalla parola "Attenzione" o "Avvertenza". Tale avvertenza dovrà essere visibile dal consumatore al momento dell’acquisto. Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
! La motivazione di rischio principale seguita da una breve descrizione del pericolo e.g. "Piccole parti possono essere ingerite o inalate" oppure "Piccole parti possono essere ingerite o inalate causando il soffocamento". La motivazione di rischio "Piccole parti possono essere […]" può anche essere inserita in un foglietto accompagnatorio o nelle istruzioni d'uso. La norma EN 71-1 consente di utilizzare una forma abbreviata, ossia solamente "Piccole parti.". Le istruzioni per l’uso devono comprendere almeno le seguenti indicazioni (applicabili ai giocattoli con pile sostituibili): ! Come rimuovere ed inserire le batterie (spiegazioni). ! Diversi tipi di batterie o batterie nuove ed usate non devono essere mischiate. ! Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. ! Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo. ! I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati ! Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. ! Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto. ! Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. ! Le istruzioni per i giocattoli a batteria previsti per essere utilizzati in acqua devono indicare che il giocattolo deve funzionare in acqua solo quando completamente montato secondo le istruzioni. Un richiamo circa l’utilità di conservare le informazioni fornite con il giocattolo qualora le indicazioni precedenti non siano apposte sul giocattolo stesso in modo permanente. Le istruzioni per l’uso devono comprendere almeno le seguenti indicazioni previste dalla Direttiva RAEE: ! Obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata; ! Sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità e le modalità di consegnare al distributore del RAEE equivalente all’atto di acquisto di una nuova AEE, o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm); ! Gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse; ! Significato del simbolo del bidone sbarrato; ! Il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE. Tutte le informazioni fornite con il giocattolo devono essere redatte in lingua italiana. Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
Indicazioni sul numero 9 dei campioni da prelevare 5 per le analisi: Segnalazione di non Le pile a bottone e le batterie del tipo R1 utilizzate nei giocattoli, 10 conformità palesi tipiche non devono risultare accessibili senza l’aiuto di un utensile, a meno della tipologia di prodotto e che il coperchio del loro comparto possa essere aperto dopo che relativi esempi visivi: almeno due movimenti indipendenti siano stati applicati simultaneamente. Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
SCHEDA TECNICA BOLLE DI SAPONE
SCHEDA TECNICA BOLLE DI SAPONE 1 Categoria prodotto: GIOCATTOLI 2 Sottocategoria prodotto: BOLLE DI SAPONE 3 Immagine prodotto: Giocattolo destinato a bambini di età superiore ai 36 mesi composto da una boccetta contenente liquido saponato ed un soffiatore sul 4 Descrizione quale è generalmente posizionato un gioco di abilità del tipo prodotto e “labirinto”. Le bolle di sapone possono essere commercializzate destinazione d’uso: anche in forme differenti ma sono sempre costituite da un contenitore di soluzione saponata unitamente ad un soffiatore utilizzato per realizzare le bolle. Riferimenti Direttive e Direttiva Europea 2009/48/CE - Sicurezza dei 5 Regolamenti comunitari Giocattoli applicabili: Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) Riferimento leggi 6 nazionali applicabili: D.Lgs. 11 Aprile 2011, n. 54 Direttiva 2009/48/CE – Sicurezza dei Giocattoli Norme tecniche applicabili armonizzate alla Direttiva Sicurezza dei Giocattoli (2009/48/CE): EN 71-1 – Sicurezza dei Giocattoli – Proprietà meccaniche e Riferimenti norme fisiche; 7 tecniche e requisiti EN 71-2 – Sicurezza dei Giocattoli – Infiammabilità; applicabili6: EN 71-3 – Sicurezza dei Giocattoli – Migrazione di alcuni elementi; EN 71-12 – Sicurezza dei Giocattoli – N-Nitrosammine e sostanze N- Nitrosabili; Direttiva Sicurezza dei Giocattoli (2009/48/CE), Appendice C Verifiche microbiologiche - NB-TOYS/2016/014 (Rev 3) 18 Febbraio 2016. Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), allegato XVII, punti 51, 52 – ftalati; Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), allegato XVII, punto 50.6 – idrocarburi policiclici aromatici 6 I requisiti chimici applicabili verranno selezionati sulla base della tipologia di giocattolo (esempio: età di utilizzo, giocattolo da portare alla bocca) e dei materiali di composizione del campione in esame Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
Diciture obbligatorie in accordo alla Direttiva 2009/48/CE, al suo Decreto di recepimento italiano n. 54 del 11/04/2011 ed alla norma tecnica EN 71-1. Sul giocattolo devono essere apposte, in maniera visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni (ove sia possibile): ! nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante ed indirizzo presso il quale può essere contattato (in caso il fabbricante indicasse più di un indirizzo è necessario specificare quale sia il solo punto di contatto in accordo alla Direttiva 2009/48/CE); ! nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore ed indirizzo presso il quale può essere contattato (se la figura dell'importatore è presente ai sensi della Direttiva 2009/48/CE); ! numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure altro elemento che consenta l'identificazione. 8 Indicazioni minime che devono accompagnare il La marcatura CE (con grafica conforme all’art.30 del Regolamento prodotto: CE No. 765/2008) deve essere posta in modo leggibile, indelebile e visibile al momento dell'acquisto del giocattolo da parte del consumatore. Il giocattolo deve, inoltre, essere accompagnato dalle seguenti indicazioni: ! "Attenzione. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi" (o "a 3 anni"). La frase "Attenzione. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi (o a 3 anni)" può essere sostituita dal simbolo di divieto 0/3 anni conforme ai requisiti grafici definiti al par. § 7.2 della norma EN 71-1, accompagnato dalla parola "Attenzione" o "Avvertenza". Tale avvertenza dovrà essere visibile dal consumatore al momento dell’acquisto. ! La motivazione di rischio principale seguita da una breve descrizione del pericolo e.g. "Piccole parti possono essere ingerite o inalate" oppure "Piccole parti possono essere ingerite o inalate causando il soffocamento". La motivazione di rischio "Piccole parti possono essere […]" può anche essere inserita in un foglietto accompagnatorio o nelle istruzioni d'uso. La norma EN 71-1 consente di utilizzare una forma abbreviata, ossia solamente "Piccole parti.". Tutte le informazioni fornite con il giocattolo devono essere redatte in lingua italiana. Indicazioni sul numero 9 dei campioni da prelevare 4 per le analisi: Segnalazione di non 10 conformità palesi tipiche Rischio microbiologico – Verifiche microbiologiche della tipologia di prodotto e relativi esempi visivi: Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
SCHEDA TECNICA PITTURE A DITO
SCHEDA TECNICA PITTURE A DITO 1 Categoria prodotto: GIOCATTOLI 2 Sottocategoria prodotto: PITTURE A DITO 3 Immagine prodotto: Preparazioni colorate in forma di gel o pasta destinate ad un utilizzo 4 Descrizione prodotto e da parte di bambini generalmente di età inferiore ai 36 mesi. Tali destinazione d’uso: preparati sono applicati alle diverse superfici direttamente tramite le dita. Riferimenti Direttive e Direttiva Europea 2009/48/CE - Sicurezza dei Giocattoli 5 Regolamenti comunitari Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) applicabili: Riferimento leggi nazionali 6 D.Lgs. 11 Aprile 2011, n. 54 applicabili: Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
Direttiva 2009/48/CE – Sicurezza dei Giocattoli Norme tecniche applicabili armonizzate alla Direttiva Sicurezza dei Giocattoli (2009/48/CE): EN 71-1 – Sicurezza dei Giocattoli – Proprietà meccaniche e fisiche; Riferimenti norme EN 71-2 – Sicurezza dei Giocattoli – Infiammabilità; 7 tecniche e requisiti EN 71-3 – Sicurezza dei Giocattoli – Migrazione di alcuni applicabili7: elementi; EN 71-7 – Sicurezza dei Giocattoli – Pitture a Dita EN 71-12 – Sicurezza dei Giocattoli – N-Nitrosammine e sostanze N-Nitrosabili. Direttiva Sicurezza dei Giocattoli (2009/48/CE), Appendice C Verifiche microbiologiche - NB-TOYS/2016/014 (Rev 3) 18 Febbraio 2016. Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), allegato XVII, punti 51, 52 – ftalati; Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato XVII, punto 50.6 – idrocarburi policiclici aromatici 7 I requisiti chimici applicabili verranno selezionati sulla base della tipologia di giocattolo (esempio: età di utilizzo, giocattolo da portare alla bocca) e dei materiali di composizione del campione in esame Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
Diciture obbligatorie in accordo alla Direttiva 2009/48/CE, al suo Decreto di recepimento italiano n. 54 del 11/04/2011 ed alla norma tecnica EN 71-1. Sul giocattolo devono essere apposte, in maniera visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni (ove sia possibile): ! nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante ed indirizzo presso il quale può essere contattato (in caso il fabbricante indicasse più di un indirizzo è necessario specificare quale sia il solo punto di contatto in accordo alla Direttiva 2009/48/CE). ! nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore ed indirizzo presso il quale può essere contattato (se la figura dell'importatore è presente ai sensi della Direttiva 2009/48/CE); 8 Indicazioni minime che ! numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure altro devono accompagnare il elemento che consenta l'identificazione. prodotto: La marcatura CE (con grafica conforme all’art.30 del Regolamento CE No. 765/2008) deve essere posta in modo leggibile, indelebile e visibile al momento dell'acquisto del giocattolo da parte del consumatore. Il giocattolo deve, inoltre, essere accompagnato dalle seguenti indicazioni: ! Indicazioni di pulizia. Tutte le informazioni fornite con il giocattolo devono essere redatte in lingua italiana. Ulteriori indicazioni che devono accompagnare il prodotto sono definite dalla norma EN 71-7: L’imballaggio destinato al consumatore deve riportare: ! il nome e l’indirizzo, denominazione commerciale registrata e/o il marchio registrato del fabbricante, del suo mandatario o dell’importatore. ! “Avvertenza/Attenzione. Per i bambini di età inferiore ai 3 anni è necessaria la sorveglianza di un adulto.” Le pitture a dito vendute sottoforma di polvere devono riportare la seguente frase: ! “Avvertenza/Attenzione. Mescolare con acqua in accordo alle istruzioni prima di darlo a un bambino.”. ! Per le pitture a dito vendute sotto forma di polvere devono essere fornite istruzioni che indicano come miscelare la polvere con l’acqua (in particolare la proporzione). Può essere data questa informazione nella documentazione che accompagna il giocattolo. Inoltre per le pitture a dito sotto forma di polvere si dovrebbero aggiungere precauzioni d’uso per evitare l’inalazione della polvere ! Un’indicazione dell’agente/i amaricante/i e dei conservanti (i conservanti devono essere indicati con il loro nome chimico, il nome INCI o il numero E dove applicabile). Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
Il contenitore deve riportare (in aggiunta a quanto previsto dalla EN 71-1): ! il nome , la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante o del suo mandatario o dell’importatore , unitamente al suo indirizzo. ! I fabbricanti garantiscono che sui loro giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo Indicazioni sul numero dei 9 campioni da prelevare per le 4 analisi: Segnalazione di non conformità palesi tipiche della 10 // tipologia di prodotto e relativi esempi visivi: Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
SCHEDA TECNICA BICICLETTE GIOCATTOLO
SCHEDA TECNICA BICICLETTE GIOCATTOLO 1 Categoria prodotto: GIOCATTOLI 2 Sottocategoria prodotto: BICICLETTE GIOCATTOLO 3 Immagine prodotto: Veicolo a due ruote, con o senza stabilizzatori, con un’altezza massima della sella (distanza fra il suolo e la parte superiore della 4 Descrizione superficie della sella, misurata con la sella in posizione orizzontale e prodotto e il tubo reggisella posizionato alla profondità minima di inserimento) destinazione d’uso: uguale o inferiore a 435 mm e mosso esclusivamente dall’energia muscolare del bambino su tale veicolo, in particolare per mezzo di pedali, e che ha un meccanismo a ruote libere o una trasmissione fissa. Riferimenti Direttive e 5 Regolamenti comunitari Direttiva Europea 2009/48/CE - Sicurezza dei Giocattoli applicabili: Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) Riferimento leggi 6 D.Lgs. 11 Aprile 2011, n. 54 nazionali applicabili: Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
Direttiva 2009/48/CE – Sicurezza dei Giocattoli Norme tecniche applicabili armonizzate alla Direttiva Sicurezza dei Giocattoli (2009/48/CE): Riferimenti norme EN 71-1 – Sicurezza dei Giocattoli – Proprietà meccaniche e 7 tecniche e requisiti fisiche; applicabili9: EN 71-2 – Sicurezza dei Giocattoli – Infiammabilità; EN 71-3 – Sicurezza dei Giocattoli – Migrazione di alcuni elementi; EN 71-12 – Sicurezza dei Giocattoli – N-Nitrosammine e sostanze N-Nitrosabili; Direttiva Sicurezza dei Giocattoli (2009/48/CE), Appendice C Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), allegato XVII, punti 51, 52 – ftalati; Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato XVII, punto 50.6 – idrocarburi policiclici aromatici Diciture obbligatorie in accordo alla Direttiva 2009/48/CE, al suo Decreto di recepimento italiano n. 54 del 11/04/2011 ed alla norma tecnica EN 71-1. Sul giocattolo devono essere apposte, in maniera visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni (ove sia possibile): ! nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante ed indirizzo presso il quale può essere contattato (in caso il fabbricante indicasse più di un indirizzo è necessario specificare quale sia il solo punto di contatto in accordo alla Direttiva 2009/48/CE); ! nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore ed indirizzo presso il quale può essere contattato (se la figura dell'importatore è presente ai sensi della Direttiva 2009/48/CE); ! numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure altro elemento che consenta l'identificazione. Indicazioni minime che 8 devono accompagnare il La marcatura CE (con grafica conforme all’art.30 del Regolamento prodotto: CE No. 765/2008) deve essere posta in modo leggibile, indelebile e visibile al momento dell'acquisto del giocattolo da parte del consumatore. Le biciclette giocattolo ed il loro imballaggio devono riportare la seguente avvertenza: ! "Attenzione. Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico”. Inoltre devono essere accompagnate da istruzioni di assemblaggio e manutenzione, istruzioni per l’uso e precauzioni da prendere. Le istruzioni per l’uso devono contenere un promemoria che ricordi che il giocattolo, poiché richiede abilità, deve essere utilizzato con prudenza in modo da evitare cadute o collisioni tali da procurare 9 I requisiti chimici applicabili verranno selezionati sulla base della tipologia di giocattolo (esempio: età di utilizzo, giocattolo da portare alla bocca) e dei materiali di composizione del campione in esame Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
lesione all’utilizzatore e a terzi. Le istruzioni per l’uso devono inoltre fornire un’indicazione relativamente ai dispositivi di protezione raccomandati e devono fornire le seguenti informazioni che dovrebbero essere spiegate al bambino: ! istruzioni sul corretto utilizzo del sistema di frenatura; ! un promemoria che ricordi che la bicicletta non è adatta a essere utilizzata sulle strade pubbliche. Il giocattolo deve, inoltre, essere accompagnato dalle seguenti indicazioni: Nel caso in cui la bicicletta giocattolo sia adatta anche a bambini di età inferiore ai 36 mesi: ! Indicazioni di pulizia. I giocattoli che, a causa della loro struttura, resistenza, design/progettazione o altri fattori, non sono adatti ad essere utilizzati da bambini di 36 mesi e più, devono recare la seguente avvertenza sul giocattolo stesso e sul suo imballaggio: ! “Avvertenza. Non adatto a bambini di età superiore a 36 mesi.” Unitamnete ad una breve indicazione del motivo chie spiega tale restrizione (per esempio resistenza insufficiente). L’avvertenza relativa all’età deve essere chiaramente leggibile presso il punto vendita del prodotto. Nel caso in cui la bicicletta giocattolo sia adatta solo a bambini di età superiore ai 36 mesi: ! "Attenzione. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi" (o "a 3 anni"). La frase "Attenzione. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi (o a 3 anni)" può essere sostituita dal simbolo di divieto 0/3 anni conforme ai requisiti grafici definiti al par. § 7.2 della norma EN 71-1, accompagnato dalla parola "Attenzione" o "Avvertenza". Tale avvertenza dovrà essere visibile dal consumatore al momento dell’acquisto. ! La motivazione di rischio principale seguita da una breve descrizione del pericolo e.g. "Piccole parti possono essere ingerite o inalate" oppure "Piccole parti possono essere ingerite o inalate causando il soffocamento". La motivazione di rischio "Piccole parti possono essere […]" può anche essere inserita in un foglietto accompagnatorio o nelle istruzioni d'uso. La norma EN 71-1 consente di utilizzare una forma abbreviata, ossia solamente "Piccole parti ". I giocattoli destinati ad essere montati devono essere accompagnati, se ritenuto oppurtuno, da istruzioni di montaggio dettagliate. Le istruzini devono indicare se è necessario che sia un adulto a montare il giocattolo o se il corretto montaggio debba essere controllato da un adulto prima dell’utilizzo. Indicazioni sul numero 4 9 dei campioni da prelevare per le analisi: Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
10 Segnalazione di non conformità palesi tipiche della tipologia di prodotto e // relativi esempi visivi: Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
SCHEDA TECNICA GIOCATTOLI MUSICALI
SCHEDA TECNICA GIOCATTOLI MUSICALI 1 Categoria prodotto: GIOCATTOLI 2 Sottocategoria prodotto: GIOCATTOLI MUSICALI 3 Immagine prodotto: I giocattoli musicali sono una categoria facente parte dei giocattoli destinati ad emettere suono; possono essere classificati come adatti a bambini al di sopra dei 36 mesi oppure come adatti anche Descrizione prodotto e a bambini di età inferiore a 36 mesi a seconda della loro funzione 4 destinazione d’uso: e delle loro caratteristiche. Sono riproduzioni giocattolo di strumenti musicali reali destinati ad emettere musica mediante modalità diverse di utilizzo che dipendono dalla natura del giocattolo stesso. Essi possono anche essere dotati di componenti elettrici / elettronici. Riferimenti Direttive e Direttiva Europea 2009/48/CE - Sicurezza dei Giocattoli 5 Regolamenti comunitari applicabili: Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) Riferimento leggi nazionali 6 D.Lgs. 11 Aprile 2011, n. 54 applicabili: Direttiva 2009/48/CE – Sicurezza dei Giocattoli Riferimenti norme tecniche 7 Norme tecniche applicabili armonizzate alla Direttiva Sicurezza e requisiti applicabili10: dei Giocattoli (2009/48/CE): EN 71-1 – Sicurezza dei Giocattoli – Proprietà meccaniche e 10 I requisiti chimici applicabili verranno selezionati sulla base della tipologia di giocattolo (esempio: età di utilizzo, giocattolo da portare alla bocca) e dei materiali di composizione del campione in esame Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
fisiche; EN 71-2 – Sicurezza dei Giocattoli – Infiammabilità; EN 71-3 – Sicurezza dei Giocattoli – Migrazione di alcuni elementi; EN 71-12 – Sicurezza dei Giocattoli – N-Nitrosammine e sostanze N-Nitrosabili; Direttiva Sicurezza dei Giocattoli (2009/48/CE), Appendice C Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), allegato XVII, punti 51, 52 – ftalati; Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato XVII, punto 50.6 – idrocarburi policiclici aromatici Diciture obbligatorie in accordo alla Direttiva 2009/48/CE, al suo Decreto di recepimento italiano n. 54 del 11/04/2011 ed alla norma tecnica EN 71-1. Sul giocattolo devono essere apposte, in maniera visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni (ove sia possibile): ! nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante ed indirizzo presso il quale può essere contattato (in caso il fabbricante indicasse più di un indirizzo è necessario specificare quale sia il solo punto di contatto in accordo alla Direttiva 2009/48/CE); ! nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore ed indirizzo presso il quale può essere contattato (se la figura dell'importatore è presente ai sensi della Direttiva 2009/48/CE); Indicazioni minime che ! numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure altro 8 devono accompagnare il elemento che consenta l'identificazione. prodotto: La marcatura CE (con grafica conforme all’art.30 del Regolamento CE No. 765/2008) deve essere posta in modo leggibile, indelebile e visibile al momento dell'acquisto del giocattolo da parte del consumatore. Se il giocattolo è destinato a bambini di età superiore ai 36 mesi, deve, inoltre, essere accompagnato dalle seguenti indicazioni: ! "Attenzione. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi" (o "a 3 anni"). La frase "Attenzione. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi (o a 3 anni)" può essere sostituita dal simbolo di divieto 0/3 anni conforme ai requisiti grafici definiti al par. § 7.2 della norma EN 71-1, accompagnato dalla parola "Attenzione" o "Avvertenza". Tale avvertenza dovrà essere visibile dal consumatore al momento dell’acquisto. ! La motivazione di rischio principale seguita da una breve Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
descrizione del pericolo e.g. "Piccole parti possono essere ingerite o inalate" oppure "Piccole parti possono essere ingerite o inalate causando il soffocamento". La motivazione di rischio "Piccole parti possono essere [...]" può anche essere inserita in un foglietto accompagnatorio o nelle istruzioni d'uso. La norma EN 71-1 consente di utilizzare una forma abbreviata, ossia solamente "Piccole parti.". Se il giocattolo è destinato a bambini di età inferiore ai 36 mesi, deve, inoltre, essere accompagnato dalle seguenti indicazioni: ! Indicazioni di lavaggio/pulizia. Per i giocattoli a percussione (batterie, tamburi, etc..), se il livello di picco di pressione sonora è compreso fra i 110 dB ed i 130 dB (è possibile definirlo solamente in seguito ai test di laboratorio), allora è richiesta la seguente avvertenza sul giocattolo o sul packaging: ! “Avvertenza. Non usare vicino alle orecchie. Un uso scorretto può causare danni all’udito.” Inoltre, se il giocattolo è elettrico, allora dovrà riportare le marcature dei giocattoli elettrici (vedere relativa scheda tecnica “Giocattolo elettrico a batteria non radiocomandato”) Tutte le informazioni fornite con il giocattolo devono essere redatte in lingua italiana. Indicazioni sul numero dei 9 campioni da prelevare per 4 le analisi: Segnalazione di non conformità palesi tipiche 10 // della tipologia di prodotto e relativi esempi visivi: Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
SCHEDA TECNICA SONAGLI
SCHEDA TECNICA SONAGLI 1 Categoria prodotto: GIOCATTOLI 2 Sottocategoria prodotto: SONAGLI 3 Immagine prodotto: Giocattolo destinato a bambini troppo piccoli per stare seduti da soli 4 Descrizione prodotto e e chiaramente progettato per emettere suono se agitato o attivato dal destinazione d’uso: bambino o da un’altra persona. Riferimenti Direttive e 5 Regolamenti comunitari Direttiva Europea 2009/48/CE - Sicurezza dei Giocattoli applicabili: Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) Riferimento leggi nazionali 6 D.Lgs. 11 Aprile 2011, n. 54 applicabili: Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
Direttiva 2009/48/CE – Sicurezza dei Giocattoli Norme tecniche applicabili armonizzate alla Direttiva Sicurezza dei Giocattoli (2009/48/CE): EN 71-1 – Sicurezza dei Giocattoli – Proprietà meccaniche e fisiche; 7 Riferimenti norme EN 71-2 – Sicurezza dei Giocattoli – Infiammabilità; tecniche e requisiti EN 71-3 – Sicurezza dei Giocattoli – Migrazione di alcuni applicabili8: elementi; EN 71-12 – Sicurezza dei Giocattoli – N-Nitrosammine e sostanze N-Nitrosabili; Direttiva Sicurezza dei Giocattoli (2009/48/CE), Appendice C Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), allegato XVII, punti 51, 52 – ftalati; Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato XVII, punto 50.6 – idrocarburi policiclici aromatici 8 I requisiti chimici applicabili verranno selezionati sulla base della tipologia di giocattolo (esempio: età di utilizzo, giocattolo da portare alla bocca) e dei materiali di composizione del campione in esame Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
Diciture obbligatorie in accordo alla Direttiva 2009/48/CE, al suo Decreto di recepimento italiano n. 54 del 11/04/2011 ed alla norma tecnica EN 71-1. Sul giocattolo devono essere apposte, in maniera visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni (ove sia possibile): ! nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante ed indirizzo presso il quale può 8 Indicazioni minime che essere contattato (in caso il fabbricante indicasse più di devono accompagnare il un indirizzo è necessario prodotto: specificare quale sia il solo punto di contatto in accordo alla Direttiva 2009/48/CE); ! nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore ed indirizzo presso il quale può essere contattato (se la figura dell'importatore è presente ai sensi della Direttiva 2009/48/CE); ! numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure altro elemento che consenta l'identificazione. La marcatura CE (con grafica conforme all’art.30 del Regolamento CE No. 765/2008) deve essere posta in modo leggibile, indelebile e visibile al momento dell'acquisto del giocattolo da parte del consumatore. Il giocattolo deve, inoltre, essere accompagnato dalle seguenti indicazioni: ! Indicazioni di lavaggio/pulizia. Tutte le informazioni fornite con il giocattolo devono essere redatte in lingua italiana. Indicazioni sul numero dei 9 campioni da prelevare per le 4 analisi: Segnalazione di non // conformità palesi tipiche della 10 tipologia di prodotto e relativi esempi visivi: Schede CCIAA_GIOCATTOLI– Rev 2 del 30/05/2019
Puoi anche leggere