PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019/2021

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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
  CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
              2019/2021

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 24/01/2019
Sommario

I - Contenuti generali
 1. Premessa
 2. Il concetto di "corruzione" ed i principali attori del sistema di contrasto alla corruzione
          2.1 L’Autorità nazione anticorruzione
          2.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica
          2.3 Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
 3. Anticorruzione e trasparenza
          3.1. Trasparenza delle gare d’appalto
          3.2 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)
 4. Il titolare del potere sostitutivo
 5. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)
 6. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

II - I contenuti del Piano
 1. Processo di adozione del PTPCT
         1.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-
         amministrativo
         1.2. Individuazione degli attori interni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione
         1.3. Individuazione degli attori esterni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione
         1.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano
         1.5. Comune di Camogli: organizzazione e funzioni dell’amministrazione
         1.6. Organizzazione del Comune di Camogli
 2. Analisi di contesto
         2.1 Contesto esterno
         2.2 Contesto interno
 3. Gestione del rischio
         3.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,
         "aree di rischio"
         3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio
4. Formazione in tema di anticorruzione
         4.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione
         4.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione
         4.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione
         4.4. Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione
         4.5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di
         anticorruzione
         4.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione
 5. Codice di comportamento
         5.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
         5.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento
         5.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento
 6. Altre iniziative
         6.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale
         6.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne
         assicurino la pubblicità e la rotazione
         6.3. Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non
         consentite ai pubblici dipendenti
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6.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione
        delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità
        6.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività
        incompatibili a seguito della cessazione del rapporto
        6.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini
        dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici
        6.7. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
        (whistleblower)
        6.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti
        6.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o
        dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti
        6.10. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni,
        contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque
        genere
        6.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale
        6.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione
        del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, con individuazione dei referenti, dei
        tempi e delle modalità di informativa
        6.13. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
        6.14. Collegamento con il Piano della Performance
        6.15. Organismi partecipati
        6.16. Applicazione dell’ipotesi relativa alla c.d incompatibilità successiva (“pantouflage”)

III - Analisi del rischio
        1. Analisi del rischio

IV - Programmazione, monitoraggio e controllo delle misure e del piano
        1. Programmazione degli interventi di attuazione delle misure di prevenzione
        2. Monitoraggio del Piano e delle misure
        3. Rendicontazione degli obiettivi conseguiti ed aggiornamento del Piano

V - Sezione trasparenza
       1. Introduzione
       2. Obiettivi strategici
       3. Articolazione delle responsabilità
       4. Obiettivi operativi

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I - Contenuti generali

1. Premessa
In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27
gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge 190 recante le disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
(di seguito legge 190/2012).
La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, è stata adottata
dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre
2003 e ratificata attraverso la legge 3 agosto 2009 numero 116.
La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ogni Stato debba: elaborare ed applicare delle
politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate; adoperarsi al fine di attuare e
promuovere efficaci pratiche di prevenzione; vagliarne periodicamente l’adeguatezza; collaborare
con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto
delle misure anticorruzione.
La Convenzione prevede che ogni Stato individui uno o più organi incaricati di prevenire la
corruzione.
In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle
linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GRECO (Groupe d’Etats
Contre la Corruption) e l’Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima
direzione indicata dall’ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione,
monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche
nazionali1.
La legge n. 190/2012 prevede una serie di incombenze per ogni pubblica amministrazione, oltre
alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che questo
Comune ha individuato nella figura del Segretario Comunale con Decreto del Sindaco n. 51 del 24
dicembre 2013.
Fanno da importante corollario alla legge n. 190/2012 anche gli atti normativi e le circolari di
seguito riferite:
- D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 - Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per
delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63,della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Circolare n. 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- Intesa tra governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'art. 1, comma 60 e 61 della legge 6
novembre 2012, n. 190, recanti disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione. Repertorio Atti n. 79/CU del 24 luglio 2013;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
– D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Delibera 11.09.2013 n. 72 - CIVIT Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione.
- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 - Misure urgenti
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
- Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 – ANAC Linee guida in materia di tutela del dipendente
pubblico che segnala illeciti

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- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 – ANAC. Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione.
- D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 – Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
- Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 - ANAC Determinazione di approvazione definitiva del
Piano Nazionale Anticorruzione 2016
- Determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 - ANAC Linee guida in materia di accertamento delle
inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della
prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di
incarichi inconferibili e incompatibili
- Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 - ANAC Linee guida recanti indicazioni operative ai fini
della definizione e delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs.
33/2013
- Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 - ANAC Prime linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel
D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
- Determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 – ANAC Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato
dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016
- Regolamento del 29 marzo 2017 - Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di
prevenzione della corruzione
- Determinazione n. 556 del 31 maggio 2017 – ANAC Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011
recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136
- Determinazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017 – ANAC Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni»
- Determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017 – ANAC Nuove linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli
enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici
- Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 – ANAC Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale
Anticorruzione
- Legge 30 novembre 2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
- Regolamento (UE) 2016/676 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati);
- Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione di dati
personali – decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679;
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 – ANAC Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale
Anticorruzione

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2. Il concetto di "corruzione" ed i principali attori del sistema di contrasto alla corruzione.

La legge 190/2012 considera la corruzione nella sua accezione più ampia.
Il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso
dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d’un soggetto del potere a lui affidato al fine
di ottenere vantaggi privati.
Il legislatore della legge 190/2012 non si riferisce alle sole fattispecie di cui agli artt. 318, 319 e
319-ter del Codice penale, ma estende la nozione di corruzione a tutti i delitti contro la pubblica
amministrazione e ad ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in
evidenza:
     • un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni
          attribuite;
     • l'inquinamento dell'azione amministrativa o anche il solo tentativo.
Tale orientamento è stato confermato più volte dall’ l’Autorità Nazionale Anticorruzione; nel merito
si riportano le indicazioni contenute nella determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015: “Nozione di
corruzione (in senso ampio):
Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico
reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente
con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a
conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di
risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento
improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti
che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse
pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei
soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.”
Con la legge 190/2012, lo Stato ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da
assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle
seguenti istituzioni:
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre
autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate
dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza, adotta inoltre il
Piano nazionale anticorruzione (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni
di controllo;
- il Comitato interministeriale che elabora linee di indirizzo/direttive ed esprime pareri sul Piano
nazionale anticorruzione come definito dall’ANAC (art. 1, commi 2-bis e 4, legge 190/2012) istituito
con il DPCM 16 gennaio 2013;
- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti
e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome,
enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo e ad esprime pareri sul
Piano nazionale anticorruzione come definito dall’ANAC (art. 1, commi 2-bis, 60 e 61, legge
190/2012);
- il Dipartimento della Funzione Pubblica (DPF) quale soggetto promotore delle strategie di
prevenzione e coordinatore della loro attuazione (art. 1 co. 4 legge 190/2012);
- i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti
locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche
specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge
190/2012);
- le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal
Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio
Responsabile delle prevenzione della corruzione.
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- gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch’essi
dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale
Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).

2.1 L’Autorità Nazionale Anticorruzione
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è stata individuata nella soppressa Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).
La CIVIT venne istituita nel 2009 ad opera del decreto legislativo 150/2009.
La legge 190/2012 attribuisce alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento delle funzioni
seguenti:
a. collaborazione con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed
     internazionali competenti;
b. predisposizione ed adozione del Piano nazionale anticorruzione (di seguito PNA);
c. analisi delle cause e dei fattori della corruzione e definizione degli interventi che ne possono
     favorire la prevenzione e il contrasto;
d. esprimere pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in
   materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di
   comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e. esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto
   legislativo 165/2001 e s.m.i., allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei Responsabili
   amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento
   all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
f. esercitare vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate
   dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività
   amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
g. riferire al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,
   sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e
   sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Ulteriormente, il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (di seguito D.Lgs. 33/2013) ha rinforzato il
ruolo dell’ANAC in materia di tutela della trasparenza, attribuendole le seguenti funzioni:
    ➢ identificare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano
        coinvolti dati personali, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione
        obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è
        sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione;
    ➢ possibilità di precisare, con il PNA, gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di
        attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle
        attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione
        inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali;
    ➢ adottare, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza
        Unificata, linee guida recanti indicazioni operative volte alla definizione delle esclusioni e
        dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013;
    ➢ determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui
        la durata di specifici obblighi di pubblicazione possa essere inferiore a 5 anni;
    ➢ collaborare con il Ministero dell’economia e delle finanze per la definizione dello schema
        tipo di pubblicazione degli obblighi di trasparenza in materia di opere pubbliche di cui all’art.
        38 del D.Lgs. 33/2013;
    ➢ curare la raccolta e la pubblicazione, nel proprio sito web istituzionale, degli obblighi di
        trasparenza in materia di opere pubbliche di cui all’art. 38 del D.Lgs. 33/2013 al fine di
        consentirne una agevole comparazione;
    ➢ controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
        vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e
        documenti ed eventualmente ordinando di procedere, entro trenta giorni, alla pubblicazione
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di dati, documenti e informazioni, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti ovvero alla
       rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;
   ➢   controllare l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui
       risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni;
   ➢   vigilare sull'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa
       vigente anche mediante possibilità di chiedere all'organismo indipendente di valutazione
       (OIV) ulteriori informazioni oppure avvalendosi delle banche dati istituite presso la
       Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il
       monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
       vigente;
   ➢   segnalare l’illecito all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione
       interessata (art. 55-bis, co. 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato dall’art.13 del D.
       Lgs. 25 maggio 2017 n. 74), ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare a carico del
       responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni;
   ➢   segnalare gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso,
       alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità e renderne
       pubblici i relativi provvedimenti;
   ➢   controllare e rendere noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui
       all'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i
       quali non si è proceduto alla pubblicazione;
   ➢   irrogare le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 47 del D.Lgs.
       33/2013;
   ➢   disciplinare, con proprio regolamento, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, di cui
       all’art. 47 del D.Lgs. 33/2013;
   ➢   definire ed adottare, sentiti, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la
       Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT, i criteri, modelli e schemi
       standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle
       informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
       vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione
       trasparente».

Inoltre, a norma dell’art. 19 co. 5 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge
114/2014), l’Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:
    • riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del d.lgs.
        165/2001 come modificato dalla legge 30 novembre 2017 n. 179;
    • riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di
        violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative
        ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;
    • salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge
        689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non
        superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta
        l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di
        trasparenza o dei codici di comportamento.

Infine, si segnala che il medesimo art. 19 del DL 90/2014, ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità
Nazionale Anticorruzione.

2.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica
All’attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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Il Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato
interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:
    ➢ coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e
          dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
    ➢ promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione,
          coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
    ➢ definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli
          obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed
          analisi informatizzata;
    ➢ definisce criteri per assicurare la rotazione dei Responsabili nei settori particolarmente
          esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi
          nominativi in capo ai Responsabili pubblici, anche esterni.
Si segnala la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad
oggetto: “Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

2.3 Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tutte le amministrazioni pubbliche devono individuare il proprio Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT o “Responsabile”).
Il Dipartimento della Funzione Pubblica (circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, paragrafo 2) ha
precisato che nella scelta del Responsabile gli enti locali dispongono di una certa flessibilità che
consente loro “di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate”.
Secondo il citato Dipartimento la nomina dovrebbe riguardare qualcuno in possesso dei requisiti
seguenti: non essere destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna; non essere destinatario
di provvedimenti disciplinari; aver dato dimostrazione, nel tempo, di condotta integerrima.
Il titolare del potere di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza va individuato nel sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che
il singolo comune, nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca alla
giunta o al consiglio tale funzione (ANAC deliberazione 15/2013).
Nel merito dei criteri di scelta del Responsabile è intervenuta in ultimo la determinazione ANAC n.
831/2016, di approvazione del PNA 2016, che, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.
33/2013 alla legge 190/2012, ha specificato quanto segue:
“L’art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come novellato, prevede che «l’organo di indirizzo individua, di
norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza…» (41, co. 1, lett. f, d.lgs. 97/2016). Viene superata la precedente disposizione che
considerava in via prioritaria i dirigenti amministrativi di prima fascia quali soggetti idonei
all’incarico. … Laddove possibile, pertanto, è altamente consigliabile mantenere in capo a dirigenti
di prima fascia, o equiparati, l’incarico di RPCT.
La nomina di un dipendente con qualifica non dirigenziale deve essere adeguatamente motivata
con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell’ente. … è da considerare come
un’assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno, con onere di una congrua e analitica
motivazione anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. … non
appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da
uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.
Si evidenzia, inoltre, l’esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del
funzionamento dell’amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia
in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i dirigenti non
assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. In questa ottica va
evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono
attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla
gestione del patrimonio. Per il tipo di funzioni svolte dal RPCT, improntate alla collaborazione e
all’interlocuzione con gli uffici, occorre valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il
dirigente che si occupa dell’ufficio procedimenti disciplinari. Questa soluzione, peraltro, sembra ora
                                                                                                        9
preclusa da quanto previsto nel nuovo co. 7 dell’art. 1, l. 190/2012 secondo cui il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica «agli uffici competenti all’esercizio
dell’azione disciplinare» i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure
in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. … il RPCT deve essere una
persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati
destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari.
… è rimessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui compete la nomina, in relazione alle
caratteristiche strutturali dell’ente e sulla base dell’autonomia organizzativa, la valutazione in
ordine alla scelta del RPCT, compatibilmente con i vincoli posti dal legislatore in materia di
dotazione organica.
Nella nuova normativa rimane la previsione che negli enti locali, la scelta ricada, di norma, sul
segretario, in continuità con l’orientamento delineato nel previgente art. 1, co. 7, della l. 190/2012.
Tuttavia, considerate le modifiche normative previste dalla l. 124/2015 che interessano le figure dei
segretari, il d.lgs. 97/2016 ha espressamente contemplato la possibilità di affidare l’incarico anche
a un dirigente apicale, salva una diversa e motivata determinazione dell’ente. … In caso di carenza
di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un
dipendente con posizione organizzativa, fermo restando quanto sopra esposto nel caso di nomina
di dipendenti con qualifica non dirigenziale”
Secondo la legge 190/2012 e le deliberazioni ANAC, il Responsabile svolge prioritariamente i
compiti di seguito elencati da inquadrare nella più vasta strategia nazionale di contrasto alla
corruzione. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 sono volte ad unificare in capo ad un solo
soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a
rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire
lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche
organizzative.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha il dovere di:
 o proporre all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione
     della Corruzione e della trasparenza (di seguito PTPCT) la cui elaborazione non può essere
     affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
 o definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in
     settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
 o verificare l'efficace attuazione e l’idoneità del PTCPT;
 o proporre le modifiche del PTCPT, anche a seguito di accertate significative violazioni delle
     prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività
     dell'amministrazione;
 o d'intesa con il responsabile competente, deve verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli
     uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano
     commessi reati di corruzione;
 o entro il 15 dicembre di ogni anno deve pubblicare nel sito web dell’amministrazione una
     relazione recante i risultati dell’attività svolta e trasmetterla all’organo di indirizzo;
 o nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora il Responsabile lo ritenga
     opportuno, il Responsabile deve riferire sull’attività svolta.
Il Responsabile risponde, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., in caso di ripetute
violazioni delle misure del piano e per omesso controllo, salvo che provi di aver comunicato agli
uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del PTPCT.
Il Responsabile assolve anche i compiti relativi alla tutela della trasparenza ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, come aggiornato dal D.Lgs. 97/2016.
In tal senso il Responsabile svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico,
all'OIV (o struttura analoga), all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio per i procedimenti disciplinari i
casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Per questo Ente, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato
nominato il Segretario Comunale con decreto del Sindaco numero 51 del 24/12/2013.
                                                                                                        10
3. Anticorruzione e trasparenza

In esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (art. 1 co. 35 e 36), il 14 marzo 2013, il
Governo ha approvato il decreto legislativo n. 33 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.
L’art. 1 del d.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza “come accessibilità totale delle informazioni
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche”.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, la
trasparenza, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.
La trasparenza “è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili,
politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.
Il co. 15 dell’art. 1 della stessa legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività
amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai
sensi dall’articolo 117 del Costituzione ed è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti
amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.
La trasparenza intesa “come accessibilità totale delle informazioni” è lo strumento principale di
contrasto alla corruzione individuato dal legislatore della legge 190/2012.
Pertanto, l’analisi delle azioni di contrasto alla corruzione non può prescindere da una verifica delle
attività finalizzate alla trasparenza dell’azione amministrativa
Il D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ha definito la confluenza dei contenuti del
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) all’interno del PTPCT.
Al fine di recepire le indicazioni fornite dal Legislatore, il Comune di Camogli ha adottato quindi un
unico Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui viene predisposta
specifica sezione dedicata alla trasparenza che, ai sensi della delibera ANAC n. 1310/2016,
avente ad oggetto “Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità
trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal
D.Lgs. 97/2016”, viene impostata come “atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi
necessari per garantire, all’interno dell’ente, l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la
pubblicazione dei dati”.
Nella sezione dedicata del Piano sarà di rilevante importanza individuare i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs.
n. 33/2013 e specificare gli obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti dagli organi politici.

3.1. Trasparenza delle gare d’appalto
A norma del comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per ciascuna gara le stazioni
appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:
la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o
fornitura; l'importo delle somme liquidate.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto
che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC (in precedenza AVCP)
che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini,
catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

                                                                                                        11
L’ANAC ha fissato le modalità tecniche per pubblicare e trasmettere le suddette informazioni con la
deliberazione n. 39 del 20 gennaio 2016.

3.1. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali /Reg.UE 2016/679)
A seguito dell’applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e,
dell’entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che
adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all’ANAC volti a
chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.
33/2013.
L’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo
19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali
effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita
esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il
comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali,
trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai
sensi del comma 1».
Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi,
rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito
unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio
democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento,
responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio
alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a
disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi
compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di
trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di
pubblicazione.
ANAC rileva tuttavia, che l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza,
anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti
i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE)
2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei 23 dati; esattezza;
limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di
“responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di
adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati
personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e
aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(par. 1, lett. d).
Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o
di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non
indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche
quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla
esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.
In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali nell’attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di
trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite
dal Garante per la protezione dei dati personali.
                                                                                                         12
Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della
Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione
essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli
obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

4. Il titolare del potere sostitutivo

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare
quando avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da
monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.
Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione
prevista dal PNA e del PTCP.
Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il “titolare del potere sostitutivo”.
Il titolare del potere sostitutivo è il dirigente cui il privato può rivolgersi in caso di colpevole inerzia
degli uffici affinché, “entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario” (art. 2 co. 9-ter
legge 241/1990).
Il titolare del potere sostitutivo ha l’onere di comunicare, entro il 30 gennaio di ogni anno, all'organo
di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

5. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)

Tra i compiti che la legge 190/2012, come modificata dal D.Lgs. 97/2016, assegna all’Autorità
nazionale anticorruzione, è precipua l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito
PNA).
Il predetto PNA è stato adottato dall’Autorità con la determinazione n. 381/2016: il documento in
parte sostituisce ed in parte integra i contenuti del PNA 2013, presentato nella deliberazione CIVIT
n. 72/2013 ed aggiornato con determinazione ANAC n. 12/2015.
Il 22 novembre 2017 ANAC ha deliberato con atto n. 1208 l’“Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.

6. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

A livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).
Sulla scorta dei contenuti del PNA, il Responsabile anticorruzione propone all’approvazione
dell’organo di indirizzo politico il PTPCT ogni anno entro il 31 gennaio.
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

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II - I contenuti del Piano

1. Processo di adozione del PTPCT

1.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-
amministrativo
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune per il periodo
2019/2021 è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. ____ del ____ gennaio 2019.

1.2. Individuazione degli attori interni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione
I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.C.P. sono:
– l’autorità di indirizzo politico che, oltre ad aver approvato il P.T.P.C. (Giunta Comunale) e ad
aver nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Sindaco con
Decreto n. 51 del 24.12.2013) dovrà adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che
siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. A seguito delle
disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 alla L. n. 190/2012, vengono rafforzati i compiti degli
organi di indirizzo (Consiglio Comunale compreso) relativi a formazione ed attuazione dei PTPCT:
in particolare l’organo, sviluppando le politiche di indirizzo generale dell’ente, può definire gli
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
– il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Segretario Comunale
pro-tempore del Comune) che ha proposto all’organo di indirizzo politico l’adozione del presente
piano. Inoltre, il suddetto Responsabile definisce procedure appropriate per selezionare e formare i
dipendenti destinati a operare in settori esposti alla corruzione; verifica l’efficace attuazione del
piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative
violazioni o quanto intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
verifica, d’intesa con il funzionario responsabile di posizione organizzativa competente, l’eventuale
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio
di corruzione; individua il personale da inserire nei programmi di formazione; pubblica sul sito web
istituzionale una relazione recante i risultati dell’attività svolta; entro il 15 dicembre di ogni anno
trasmette la relazione di cui sopra all’organo di indirizzo politico oppure, nei casi in cui l’organo di
indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso Responsabile lo ritenga opportuno, riferisce
sull’attività svolta; svolge altresì i compiti volti alla tutela della trasparenza ai sensi di quanto
previsto dall’ art. 43 del D. Lgs. 33/2013 presidiando l’assolvimento degli obblighi di trasparenza
quale misura prioritaria e trasversale per prevenire possibili fenomeni corruttivi. Vista la ridotta
complessità organizzativa dell’Ente non sono previsti ulteriori referenti al RPCT.
- il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), le cui funzioni sono state
assegnate alla Segreteria comunale, è incaricato della verifica e/o della compilazione e del
successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della
stazione appaltante. L’individuazione del RASA è una misura organizzativa di trasparenza volta
alla prevenzione della corruzione;
– tutti i funzionari responsabili di posizione organizzativa per l’area di rispettiva competenza
svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, dei referenti e dell’autorità giudiziaria;
partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione; assicurano
l’osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure
gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale;
osservano le misure contenute nel presente piano;
– il Nucleo di valutazione partecipa all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza
amministrativa; esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato
dall’amministrazione e sugli eventuali aggiornamenti dello stesso;
- l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, composto dal Segretario Comunale- Presidente, dal
Responsabile dell’Area Finanziaria e dal Responsabile dell’Area Tecnica, istituito con
Determinazione n. 168/2015, deputato a condurre i procedimenti disciplinari di competenza ed a
proporre l’aggiornamento del Codice di comportamento;

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– tutti i dipendenti dell’amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio; osservano
le misure contenute nel presente piano; segnalano le situazioni di illecito al proprio
funzionario Responsabile di posizione organizzativa; segnalano casi di personale conflitto di
interessi;
– i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione osservano le misure contenute nel presente
piano e segnalano le situazioni di illecito.

1.3. Individuazione degli attori esterni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l’azione sinergica dei
seguenti soggetti:
– l’Autorità Nazionale Anticorruzione- ANAC (ex CIVIT.) che svolge funzioni di raccordo con le altre
autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di
prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di
trasparenza;
– la Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue
fondamentali funzioni di controllo;
– il Comitato interministeriale che ha il compito di fornire direttive attraverso l’elaborazione delle
linee di indirizzo;
– la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti
e i termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi;
– il Dipartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle strategie di
prevenzione;
– il Prefetto che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia;
– la Scuola Nazionale di amministrazione che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di
formazione dei dipendenti.

1.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano
Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “amministrazione trasparente”
nella sezione ventitreesima “altri contenuti”, a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione
con un Piano aggiornato.

1.5. Comune di Camogli: organizzazione e funzioni dell’amministrazione
Le funzioni fondamentali del Comune, secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.L. 6 luglio 2012,
n. 95 (convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135) sono le seguenti:
    ➢ organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
    ➢ organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale,
    ➢ catasto (funzione non ancora trasferita dallo Stato);
    ➢ pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
        pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
    ➢ organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti
        urbani e la riscossione dei relativi tributi;
    ➢ progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
        prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della
        Costituzione;
    ➢ edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione
        e gestione dei servizi scolastici;
    ➢ Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale;
    ➢ tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici
        nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
    ➢ i servizi in materia statistica.

Il Comune di Camogli indica, tra i criteri ispiratori per la sua organizzazione e il suo funzionamento,
la centralità dei cittadini, dei loro bisogni ed esigenze, obiettivo da perseguire anche attraverso il
decentramento di servizi ed il loro miglioramento, nonché l’ampia trasparenza intesa come
accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali,
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