PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 - 2021 - Allegato A
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ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
“Lazzaro Spallanzani”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
2019 - 2021ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
“Lazzaro Spallanzani”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Indice
Premessa
1. Contesto
2. Definizione di corruzione
3. Definizione di Piano aziendale di prevenzione della corruzione
4. I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’Istituto
4.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione: nomina e ruolo
4.2 Il ruolo dei dirigenti referenti per la prevenzione
5. Attività e strutture maggiormente esposte al rischio di corruzione
6. Mappatura dei processi
6.1 Tabella di valutazione del rischio
6.2 Identificazione delle aree a rischio
7. Misure di carattere generale per prevenire il rischio di corruzione
7.1 Formazione dei dipendenti
7.2 Rotazione dei dipendenti
7.3 Tutela del dipendente che segnala illeciti
7.4 Conflitto di interessi
7.5 Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
7.6 Accesso civico e accesso civico generalizzato
7.7 Codice Etico e di Comportamento
7.8 Inconferibilità e incompatibilità
7.9 Conferimento incarichi dirigenziali
7.10 RASA
7.11 Misure procedure lavori acquisizione beni e servizi e forniture (2017-2019)
8. Ulteriori misure specifiche
8.1 Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero
8.2 Attività libero professionale e liste d’attesa
8.3 Farmaci
8.4 Sperimentazioni cliniche
8.5 Alienazioni di immobili
1ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
“Lazzaro Spallanzani”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
PREMESSA
La Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto numerosi
strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo ed ha individuato i soggetti
preposti ad adottare ogni adeguata iniziativa in materia.
Con Circolare n. 1, del 25 gennaio 2013 il Dipartimento della funzione pubblica ha dettato le prime
disposizioni applicative della Legge ed ha indicato precisazioni in ordine alle competenze affidate
dalla Legge ai vari soggetti istituzionali ed alle modalità di individuazione del Responsabile della
prevenzione della corruzione, con particolare riferimento ai compiti allo stesso ascritti.
Le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto alla corruzione
ed all’ illegalità (istituito con d.p.c.m. del 16 gennaio 2013), dettate per la predisposizione, da
parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE, ai sensi
e per gli effetti della Legge, indicano gli adempimenti relativi agli obblighi da rispettare nella
materia de qua da parte delle pubbliche amministrazioni. Tali disposizioni sono state ulteriormente
definite in occasione degli aggiornamenti del PNA:
Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 che ha tenuto conto degli interventi
normativi in materia ed in particolare della L. n.114/2014, recante, tra l’altro, il
trasferimento delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal
DFP (Dipartimento della Funzione Pubblica) all’ANAC;
Delibera n. 831 del 3/08/2016 con cui l’ANAC ha aggiornato il PNA inserendo all’interno
dello stesso una apposita sezione denominata “SANITA’” nella quale ha esplicitato le
misure più idonee per contrastare il rischio corruzione da attivare all’interno del SSN;
Successivamente il piano Nazionale è stato aggiornato con la delibera n. 1208 del 22
novembre 2017 e da ultimo con delibera n. 1074 del 21/11/2018.
Con legge n. 179 del 30/11/2017 (G.U. 14/12/2017) è entrata inoltre in vigore la nuova normativa
di tutela del dipendente che segnala illeciti “Whisteblowing”. In ordine alla materia l’Istituto ha
adottato una procedura che è in corso di rivisitazione, come di seguito specificato, sulla base delle
recenti disposizioni di legge.
Per quanto attiene le disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in materia di
prevenzione della corruzione dettati dal PNA è intervenuto il d.lgs. 97/2016 che ha introdotto
modifiche ed integrazioni sia al d.lgs. 33/2013 sia alla l. 190/2012.
Si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito
ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume un valore
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programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il
contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. L’elaborazione del PTPC presuppone il
diretto coinvolgimento del vertice dell’ente in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire
per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano
stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.
Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per
l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta
che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato
atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima contiene, dunque, le
soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e
informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati
i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.
Come strumento principale quindi volto alla prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.,
c’è la trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e
l’attività delle pubbliche amministrazioni. In tale prospettiva contestualmente alla redazione del
presente piano viene redatto il Piano Triennale della Trasparenza 2019- 2021 da considerarsi come
parte integrante del presente atto che viene redatto in conformità con quanto disposto dalla
delibera ANAC n. 1310/2016 e smi.
I suindicati documenti vengono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale dell’INMI Lazzaro Spallanzani.
L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, in ossequio alle disposizioni
normative di cui sopra, ha adottato – con la deliberazione n. 629/2013 una prima pianificazione
2013-2015 che poi è stata aggiornata negli anni con le Deliberazioni n. 48 del 30 gennaio 2015
(triennio 2015-2017) n. 34 del 1/2/2016 (triennio 2016 -2018), n. 45 del 31.01.2017 (triennio
2017 – 2019) e n 66 del 31/1/2018 (triennio 2018-2020) tenendo conto degli adempimenti definiti
nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione ANAC n. 72 dell’11 settembre
2013 e successivamente modificato.
Il Programma 2019 – 2021, come i precedenti, è rivolto a tutti i dipendenti dell’Istituto e si
presenta come un documento dinamico soggetto a costante aggiornamento e come un insieme di
strumenti finalizzati alla prevenzione della corruzione che vengono via via affinati, modificati o
sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.
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Il Piano triennale di prevenzione della corruzione ha la finalità di:
1. fornire la valutazione del livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e di
stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio;
2. definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti addetti ai settori
particolarmente esposti alla corruzione;
3. prevenire con tali strumenti la corruzione, cioè l’esercizio delle potestà pubblicistiche di cui
dispongono i soggetti titolari di pubblici uffici, diretto al conseguimento di un fine diverso o
estraneo a quello previsto da norme giuridiche o dalla natura della funzione.
1. CONTESTO
L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (denominato
brevemente INMI) I.R.C.C.S. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed é riconosciuto come
IRCCS per effetto del D.M. 19 dicembre 1996, successivamente confermato con D.M. 15 febbraio
2005, nella specializzazione disciplinare “AIDS, altre malattie infettive e ospite
immunocompromesso”.
La L.R. 2/2006 configura l’Istituto (quale IRCCS di diritto pubblico non trasformato in fondazione)
ente pubblico dipendente della Regione a rilevanza nazionale, al pari delle aziende sanitarie.
L’INMI persegue finalità di ricerca, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie
infettive e dell’ospite immunocompromesso, dell’innovazione tecnologica in ambito diagnostico e
terapeutico, inclusi i trapianti d’organo e le infusioni di cellule, nel pieno rispetto della personalità,
della dignità e dei diritti della persona.
L’Istituto ha sede in Roma, via Portuense n. 292, C.A.P. 00149
L’INMI si sviluppa su un’area di circa 116.000 mq.
Il complesso Immobiliare è costituito da edifici realizzati per la maggior parte negli anni trenta e
rappresenta un interessante esempio della tipologia detta “a padiglione” ad eccezione del Nuovo
Ospedale, realizzato nei primi anni 90.
Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’INMI è stato adottato con deliberazione n.
222 del 14 aprile 2015 ed approvato con D.C.A. n. U00154 del 17 aprile 2015.
4ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
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L’organizzazione dell’Istituto ha subito negli ultimi anni diversi cambiamenti determinati dalle
disposizioni regionali.
Nell’anno 2016 la Regione Lazio con DCA n. 118/2016 ha preso atto dell’impossibilità di procedere
al previsto accorpamento tra gli IRCCS IFO ed INMI come delineato nel Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento di cui sopra e con successivi provvedimenti ha nominato distinti
organi amministrativi di vertice dei due enti (novembre – dicembre 2016) pur mantenendo,
nell’anno 2017, un dipartimento interaziendale amministrativo.
Si dà atto che con delibera n. 699 del 15 novembre 2017 l’istituto ha ulteriormente rivisto l’assetto
organizzativo apportando delle modifiche al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di cui
alla delibera n. 222/2015. Tali modifiche sono attualmente al vaglio della Regione Lazio. In ogni
caso con delibera n. 723 del 28/11/2017 (I.N.M.I.) le Direzioni degli Istituti I.F.O. ed I.N.M.I.,
rilevate le criticità in ordine alla gestione di un dipartimento con uffici dislocati in due enti e la
carenza di personale dirigente amministrativo, hanno sancito la revisione dell’attuale
organizzazione integrata dei servizi tecnico-amministrativi ponendo fine, di fatto, al Dipartimento
interaziendale definitivamente dal febbraio 2018.
Per l’analisi del contesto interno la Direzione Strategica ritiene necessario fare
riferimento all’organizzazione così come ridefinita con delibera n. 699 del 15/11/2017 di
parziale modifica del Regolamento di cui alla delibera n. 222 del 14 aprile 2015 e che di
seguito si rappresenta:
Direzione Generale in Staff
UOSD Pianificazione Programmazione e Controllo di
Gestione
Servizio Prevenzione Protezione dai Rischi
Medicina del Lavoro
Ufficio Comunicazione
Direzione Amministrativa
UOC Bilancio
UOC Acquisizione Beni e Servizi
UOC Affari Generali e contenzioso
UOC Risorse Umane
UOSD Sistemi Informatici e Telecomunicazioni
UOC Servizio Tecnico UOS Ingegneria Clinica
Direzione Sanitaria Aziendale
UOC Risk Management e Biosicurezza
UOS SIO SIAS Doc. Sanit. Liste di Attesa
Servizio Dietologico
Servizio Sociale
UOC Farmacia
UOSD Professioni Sanitarie Infermieristiche
UOS Professioni Sanitarie Tecniche
URP
Direzione Scientifica
Servizio Amministrativo per la Ricerca (S.A.R.) Comitato Etico
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Centro per la formazione e lo sviluppo delle Biblioteca
competenze Commissione Accreditamento ECM
Centro Alta Formazione
Dipartimento Clinico di Ricerca Malattie Infettive
UOC Infezioni sistemiche dell’Immunodepresso UOS Consulenze Infettivologiche
UOC Immunodeficienze virali UOS APC Immunod. virali croniche
UOC Malattie Infettive dell’Apparato Respiratorio
UOS APC MIAR
UOC Malattie Infettive ad alta intensità di cura UOS Alta intensità infettivologica
UOC Rianimazione Terapia Intensiva UOS T.I.P.O. e T.S.I.
UOC Malattie Infettive Epatologia UOS Trapianti DH e APC Epatol.
UOSD Hospice
UOSD Isto.Cito. e Anatomia Patologica
Servizio di Cardiologia nelle M.I.
Servizio di Ematologia nelle M.I.
Servizio di Psicologia nelle M.I.
Day Hospital Centralizzato
Centro prevenzione e cura infezioni in gravidanza
Poliambulatorio
Dipartimento Epidemiologia, Ricerca Preclinica e Diagnostica Avanzata
UOC Infezioni emergenti, riemergenti e CRAIDS
UOC Epidemiologia Clinica UOS Seresmi
UOC Laboratorio di Virologia e Laboratori di Biosicurezza
UOC Laboratorio di Microbiologia, Banca Biologica
UOSD Ricerca Traslazionale
UOC Diagnostica per Immagini delle Mattie Infettive
UOSD Immunologia Cellulare e Farmacologia
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I Posti Letto al 31/12/2017
L’Istituto è stato autorizzato all’utilizzo di n.176 posti letto di degenza ordinaria (164
nella disciplina di malattie infettive e 12 nella disciplina terapia intensiva) e di n°6 posti letto di
day-hospital multispecialistico. I posti letto autorizzati per l’Hospice sono 8, per cui sono
previsti i relativi 32 posti letto in assistenza domiciliare. Nel mese di aprile è stato intrapreso
un processo di riorganizzazione che si è concretizzato con una migliore sistemazione logistica
dei posti letto e il loro miglior utilizzo per necessità di isolamento del paziente. E’ infatti attivo
un reparto centralizzato a gestione infermieristica di 10 posti letto, utilizzati secondo le
necessità di ricovero dalle diverse UOC. Anche per l’accoglienza dei casi di TBC nella UOC
Malattie Infettive dell’Apparato Respiratorio, nelle more dell’attivazione degli altri 12 posti letto
previsti dal piano operativo regionale, dal mese di ottobre le stanze di degenza sono state rese
tutte singole e di isolamento, portando di fatto effettivamente a 24 i posti letto fruibili a tale
scopo.
Dotazione posti letto previsti dal DCA n. 412/2014
Codice PL PL PL PL
Area Descrizione
Disciplina ORD DH attivi attivi
ORD DH
Malattie Infettive
32 32
Epatologiche
Infezioni sistemiche
e 32 32
dell’immunodepresso
Immunodeficienze
32 32
24 Virali
M Malattie Infettive ad
Alta Intensità di 32 32
Cura
Malattie Infettive
Apparato 36 24
Respiratorio
Day Hospital
02 6 6
multispecialistico
Terapia Intensiva e
AC 49 Subintensiva (+1 12 9
alto isolamento)
176 6 161 6
Totale
182
PL INMI previsti dalla Rete Cure Palliative DCA n. 84/2010 :
Macro Azienda PL Assistenza
Descrizione PL ORD
Area Sanitaria/Distretto Domiciliare- Hospice
3 RM 3 Hospice 8 32
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Il Personale in servizio al 31.12.2018 consta di n. 572 unità (n. 123 per la dirigenza e n. 449 per il
personale di comparto considerando sia il personale a tempo indeterminato che determinato).
2. Definizione di corruzione.
Per quanto riguarda il campo di azione della legge e delle iniziative di competenza del Dipartimento
della funzione pubblica, la legge non contiene una definizione della "corruzione", che viene quindi
data per presupposta.
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo
delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un
soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come
noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera
gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice
penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un
malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite,
ovvero un inquinamento dell’azione amministrativa ab esterno sia che l’azione intrapresa abbia
successo sia che rimanga a livello di tentativo. In tutti questi casi si potrà parlare di non integrità
dell’operato della PA e dei suoi Operatori.
Nella determina ANAC n. 12/2015 si parla di “maladministration” intesa come assunzione di
decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a
singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a
causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo
ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la
necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità
delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”.
3. Definizione di Piano aziendale di prevenzione della corruzione
Il piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
Lazzaro Spallanzani riporta il complesso degli interventi organizzativi disposti dall'Istituto stesso
per prevenire il rischio della corruzione e dell'illegalità, in applicazione della Legge 6 novembre
2012, n. 190 e smi , recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nel rispetto dei relativi decreti attuativi, delle
circolari, delle linee guida, delle direttive, delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalle competenti
Autorità.
Il piano Triennale di prevenzione della corruzione è imprescindibile atto di natura programmatica
dell'Istituto, in quanto le disposizioni di prevenzione della corruzione sono attuazione diretta del
principio di imparzialità che deve regolare l'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della
Costituzione.
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Il piano è adottato, nei termini di legge, con deliberazione del Direttore Generale, quale organo di
indirizzo politico dell’Istituto, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione ed
aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno previa validazione dell’OIV.
4. I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno
dell’Istituto.
a. il Direttore Generale:
- nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- adotta il Piano triennale di prevenzione ed i suoi aggiornamenti;
- adotta gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla
prevenzione della corruzione (es. piano della Trasparenza, codice di comportamento
aziendale, regolamento incarichi extraistituzionali prestati dai dipendenti, ecc.);
b. il Responsabile della prevenzione della corruzione (vedi 4.1)
c. i Dirigenti di struttura referenti per la prevenzione della corruzione nell’area di
rispettiva competenza (vedi 4.2)
d. l’Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) :
L’OIV partecipa al processo di gestione del rischio per cui:
- svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza;
- esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento aziendale;
- verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel Piani della
Performance;
e. l’Ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.):
- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza;
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria;
f. il Servizio Ispettivo
accerta l’osservanza – da parte dei dipendenti dell’INMI (Istituto) - delle vigenti disposizioni
in materia di:
1 Incompatibilità nel rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale (L. n. 662/1996
- art. 1 cc. 56-65);
2. Incompatibilità tra incarichi, da intendersi quale situazione in cui viene a trovarsi il
dipendente pubblico che vìola il principio di esclusività del proprio rapporto di lavoro
previsto da norme di legge e regolamentari o derivante dall’insorgere di un conflitto di
interessi o da comportamenti che concretizzano forme di concorrenza sleale ai sensi
degli artt. 2104, 2105 e 2598 C.C.;
3. Corretto svolgimento di attività libero-professionale intra ed extramuraria (L. n.
662/1996, art. 1 c. 14; Decreto del Ministero della Salute del 31/07/1997; DGR n.
342/2008, art. 23).
4. Divieto di cumulo di impieghi e incarichi (D. Lgs. n. 165/2001, art. 53 e s.m.i.).
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g. tutti i dipendenti:
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. o attraverso la casella di
posta elettronica dedicata (whistleblower);
- segnalano l’eventuale proprio caso di conflitto di interessi;
h. i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Azienda:
- osservano le misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- segnalano l’eventuale proprio caso di conflitto di interessi.
4.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione: nomina e ruolo.
Ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge 190/2012 e smi e all’art. 43, comma 1, del D. Lgs. n.
33/2013, che prevede “All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione
della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di
norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”, il Direttore Generale dell’Istituto – con
deliberazione n. 620 del 12.11.2015– ha nominato il dirigente amministrativo, attualmente
Direttore f.f. della UOC Affari Generali e Contenzioso, dott.ssa Eleonora Bonifacio, Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Istituto (RPCT). A decorrere dal 1
febbraio 2019 l’incarico è stato affidato con delibera n. 39 del 21.01.2019, al Dirigente della UOS
Controllo di Gestione, D.ssa Elisa Minichiello.
In ottemperanza alle disposizioni dell’ANAC, di tale incarico verrà data comunicazione a detta
autorità - nella modalità informatica dalla stessa indicata.
Gli adempimenti a carico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono riportati nella
delibera ANAC n. 840 del 2/10/2018, sinteticamente qui di seguito i più rilevanti:
a) proporre al Direttore Generale il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
b) verificare l’attuazione del piano e la sua idoneità;
c) programmare – di concerto con la struttura aziendale competente – la formazione dei
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
d) proporre modifiche dello stesso piano anche in corso di vigenza nel caso in cui siano
accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
e) verificare, d’intesa con la Direzione Strategica la rotazione degli incarichi negli uffici
preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione,
a meno di dichiarata infungibilità da parte del responsabile della struttura interessata;
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f) individuare il personale da inserire nei programmi di formazione, a seguito di indicazioni dei
responsabili delle diverse strutture;
g) pubblicare entro ogni anno nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web
aziendale, nel formato predisposto a tal fine dall’ANAC, una relazione recante i risultati
dell’attività svolta e trasmetterla al Direttore Generale;
h) attraverso l’attività del Servizio Ispettivo dell’ente provvederà alle verifiche sulla
incompatibilità e inconferibilità secondo quanto disposto dalle linee guida ANAC di cui alla
determinazione n. 833 del 3/08/2016;
i) collaborare alla predisposizione del regolamento per consentire l’accesso civico sulla scorta
di quanto stabilito nelle linee guida ANAC;
j) riferire sulla propria attività tutte le volte in cui il Direttore Generale o l’OIV lo richieda.
L’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione si configura come incarico aggiuntivo
a quello di dirigente già titolare di incarico dirigenziale.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per l’espletamento dell’incarico, si avvale:
- di una struttura amministrativa di supporto;
- di mezzi idonei;
- della collaborazione dei Referenti per la prevenzione della corruzione, individuati nei
dirigenti responsabili di tutte le strutture aziendali (o loro delegati).
Le attività ispettive nelle aree a rischio di corruzione vengono svolte dai Dirigenti Responsabili delle
Strutture, che relazionano circa i risultati al RPC.
4.2 – Il ruolo dei dirigenti referenti per la prevenzione della corruzione
Lo sviluppo e l’applicazione delle misure di prevenzione presuppongono il coinvolgimento dei
dirigenti e di tutto il personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione. L’art. 16 del D.
Lgs. 165/2001 attribuisce ad ogni dirigente specifiche competenze in materia di prevenzione della
corruzione.
la Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento dei contenuti del Piano
Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013 n. 72, sottolinea al punto 4.3
che “la collaborazione è, infatti, fondamentale per consentire al RPC e all’organo di indirizzo che
adotta il PTPC di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro
tempi chiaramente definiti. La principale correzione da apportare ai PTPC è quella di individuare e
programmare le misure in termini di precisi obiettivi da raggiungere da parte di ciascuno degli uffici
coinvolti anche ai fini della responsabilità dirigenziale”.
11ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
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In considerazione dell’impegnativo e delicato compito di raccordo con tutte le strutture dell’Istituto
si è ritenuto di assicurare l’apporto di un gruppo di Referenti del Responsabile della prevenzione
della corruzione che operano in stretto collegamento con il Responsabile stesso, per la stesura e
l’applicazione del Piano. L’azione dei Referenti è coordinata in base alle indicazioni del Responsabile
che resta il riferimento aziendale. I referenti sono individuati per le seguenti aree di attività:
Area Amministrativa e tecnica:
1) Risorse Umane;
2) Acquisti di beni e servizi, della Logistica, Economato e degli inventari di beni;
3) Amministrazione e Finanza: gestione pagamenti;
4) Affari Generali;
5) Patrimonio, Tecnico, dei Lavori e Ingegneria Clinica;
6) Information Technology;
Area Sanitaria:
7) Gestione delle Liste di Attesa, dei Ricoveri, della Libera Professione, delle Relazioni con il
Pubblico e delle Prestazioni ambulatoriali,
8) Farmaceutica;
9) Autorizzazioni all’esercizio dell’ALPI e all’attività esterna ai sensi dell’art. 53 del D.lgs.
165/2001;
Area Scientifica:
10) Sperimentazioni Cliniche, della Gestione dei Progetti di Ricerca,
11) Gestione del personale della ricerca a contratto e delle assunzioni;
12) Acquisti di beni e servizi finalizzati alla ricerca;
Il Responsabile della prevenzione della corruzione coinvolge tutti i dirigenti SPTA dell’Istituto
titolari di incarico di struttura, i Capi Dipartimento e tutti i Referenti individuati per la
prevenzione della corruzione, sia nella fase di mappatura dei processi ed analisi dei rischi
connessi all’attività di competenza di ciascuno, sia nella fase di adozione dei provvedimenti
conseguenti.
Viene quindi richiesto ai Dirigenti di:
- collaborare nella fase di mappatura dei processi ed analisi dei rischi;
- proporre misure idonee a prevenire e contrastare i rischi di corruzione ed a controllarne il
rispetto nelle strutture di competenza;
- fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni necessarie;
- avanzare alla Direzione aziendale le proposte per la rotazione del proprio personale esposto
a rischio;
- assicurare l’osservanza del Codice di comportamento e verificare le ipotesi di violazione;
- adottare le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari e vigilare sull’efficacia
della rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis del D. Lgs. 165/2001 e smi);
- osservare le misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione;
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- segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione ogni evento o dato utile per
l’espletamento delle proprie funzioni.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 si
prevede che l’assolvimento dei compiti di cui sopra sia inserito nel Piano della performance e
costituisca obiettivo strategico di budget per i Dirigenti responsabili di struttura per gli
anni 2019, 2020 e 2021.
Inoltre al fine di rispettare quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 150/2009, nella
L.R. n. 1/2011, nel D.L. 33/2013 e dal D. Lgs. N. 97/2016 e loro successive modifiche ed al fine di
armonizzare il piano Triennale della Performance e il Piano triennale della Prevenzione della
corruzione e Trasparenza (PTPCT) dell’Istituto e nell’ottica di una progressiva e costante
integrazione dei suddetti documenti, nonché dei processi ad essi collegati, il Presente Piano
Triennale è integrato con il Piano della Performance 2019-2021.
Tale integrazione si sostanzia, dal punto di vista metodologico, nella specifica individuazione di
macro-obiettivi strategici e di specifici obiettivi operativi e di relativi indicatori, riportati nell’Albero
delle Performance, sia come area strategica sia come obiettivi specifici assegnati alle UU.OO, il cui
coordinamento è affidato sia alle UU.OO. stesse che al Responsabile della Trasparenza e
dell’Anticorruzione, anche in relazione al Monitoraggio periodico degli adempimenti previsti.
OBIETTIVO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE DA SCHEDE DI BUDGET 2019 UU.OO INMI
Es scheda UOC RISORSE UMANE:
Obiettivo Obiettivo Specifico Indicatore Peso Unità Storico Atteso Minimo
strategico di % misura (2018) (100%) (0%)
performance
Obiettivo di Puntuale INDICATORE: 2% Numero 0 0 1
qualità, sicurezza allineamento alle nessuna segnalazione di
delle cure e previsioni del Piano non adempimento da
valorizzazione del Triennale di parte degli organi di
personale Prevenzione della controllo
Corruzione e della
Trasparenza 2018- FONTE: Relazione del
2020. Resp. della Prevenzione
della Corruzione
5. Attività e strutture maggiormente esposte al rischio di corruzione
Procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture di beni e servizi ai
sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – Strutture interessate: UOC ABS, UOC Servizio Tecnico,
UOC Affari Generali, UOS Informatica Integrata, UOS SAR, UOC Farmacia, Dipartimenti
sanitari.
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Procedure selettive per concorsi, avvisi pubblici e interni per l’assunzione di personale,
progressioni di carriera, conferimento incarichi ai sensi del D.lgs. 150/2009 e s.m.i. Stipula
di contratti di assunzione a tempo indeterminato, determinato sia part time sia full time, e
collaborazioni coordinate e continuative. Strutture interessate: UOC Risorse Umane, UOS
SAR.
Procedure di scelta dei partner per la ricerca, di stipula di convenzioni con strutture
pubbliche e private per il perseguimento di obiettivi istituzionali dell’Istituto. Strutture
interessate: UOC Affari Generali, Direzione Scientifica, UOS SAR.
Procedure per il pagamento di fornitori di beni e servizi (UOC Bilancio).
Procedure di autorizzazione, controllo, liquidazione e pagamento dell’Attività libero
professionale intramuraria. Strutture interessate: Direzione Sanitaria, UOC Bilancio, UOC
Risorse Umane.
Procedure di autorizzazione per attività di formazione, partecipazione a convegni, incarichi
esterni retribuiti e non ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. Strutture
interessate: Direzione Sanitaria, UOS Formazione, UOC Risorse Umane.
A seguito della mappatura effettuata e formulato un indice di rischio per le attività e le strutture
sopra indicate, il personale coinvolto è destinatario in via prioritaria delle iniziative formative e
informative.
6. Mappatura dei processi
6.1 Tabella di valutazione del rischio
Il grado di rischio di un processo è rilevato dal Dirigente della struttura per mezzo della “Scheda di
Rischio” di seguito riportata.
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Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
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Via Portuense, 292 – 00149 Roma
I.N.M.I. “LAZZARO SPALLANZANI”
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
STRUTTURA DIRIGENTE REFERENTE PROCEDURA GRADO DI RISCHIO MOTIVO DELLA
VALUTAZIONE*
* Utilizzare gli indici di rischio riportati nei raggruppamenti sottostanti (basso, medio e alto rischio) ovvero altri indici ritenuti necessari alla descrizione ed identificazione della categoria di rischio.
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I. Individuazione delle attività e procedimenti a più alto rischio di corruzione
Criteri
Al fine di definire le priorità e le modalità di intervento relative alle attività con elevato rischio di corruzione si
definiscono i seguenti gradi di rischio delle attività:
BASSO rischio:
· Attività a bassa discrezionalità,
· Specifica normativa,
· Regolamentazione aziendale,
· Elevato grado di pubblicità degli atti procedurali,
· Valore economico del beneficio complessivo connesso all’attiva inferiore a € 1.000,00,
· Potere decisionale sull’esito dell’attività in capo a più persone,
· Sussistenza di specifici meccanismi di verifica o controllo esterno,
· Rotazione dei funzionari dedicati all’attività,
· Monitoraggio e verifiche annuali;
MEDIO rischio
· Attività a media discrezionalità (regolamentazione aziendale o normativa di principio, ridotta
pubblicità, ecc.),
· Controlli ridotti,
· Valore economico tra € 1.000,00 ed € 10.000,00 o, comunque, modesta gravità dell’evento che può
derivare dal fatto corruttivo,
· Bassa rotazione dei funzionari dedicati,
· Monitoraggio e verifica semestrale,
· Definizione di protocolli operativi o regolamenti,
· Implementazione misure preventive;
ALTO rischio
· Attività ad alta discrezionalità,
· Valore economico superiore ad € 10.000,00 o, comunque, elevata gravità dell’evento che può
derivare dal fatto corruttivo,
· Controlli ridotti,
· Potere decisionale concentrato in capo a singole persone,
· Rotazione dei funzionari dedicati solo in tempi molto lunghi,
· Rischio di danni alla salute in caso di abusi,
· Notevole casistica di precedenti storici di fatti corruttivi,ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
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6.2 Identificazione delle aree a rischio
Con deliberazione n. 45 del 2016 è stato adottato il Piano triennale della prevenzione della
corruzione (PTPC) 2017-2018. Detto Piano è stato inviato a tutti i dirigenti per la diffusione
capillare a tutto il personale assegnato alle strutture di competenza. Nell’anno 2016 è stata
effettuata gran parte della mappatura dei processi e dei relativi rischi. Tale mappatura non è stata
ad oggi aggiornata ma deve necessariamente essere rivista e definita in considerazione del
momento di transizione in cui è stata effettuata concomitante al cambiamento dell’organizzazione
dell’Istituto negli ultimi anni in fase di definizione (contesto: deliberazione n.222/2015 ROF _
previsto accorpamento con IFO_ istituzione di un Dipartimento amministrativo interaziendale –
DCA n. 148/2016 – nuove nomine vertici aziendali IFo e INMI novembre e dicembre 2016 –
deliberazione n.699 del 15/11/2017 di modifica del ROF – deliberazione n. 723 del 28/11/2017 di
revisione dell’organizzazione dei servizi amministrativi). Si evidenzia che il nuovo assetto
dell’Istituto sopra rappresentato è ancora al vaglio della Regione Lazio.
Tali rilevanti modifiche dell’organizzazione hanno comportato e comporteranno variazioni evidenti
sull’articolazione dei processi aziendali, sulla loro titolarità e sulla loro nuova distribuzione.
L’avviata azione di revisione della mappatura dei processi e rilevazione dei rischi attuata in
precedenza dovrà, quindi, necessariamente essere revisionata. I processi chiaramente potranno
essere “rimappati” solo una volta che la ridefinita riorganizzazione aziendale sia validata dalla
Regione.
L’azione di revisione del monitoraggio si è attuata mediante l’interlocuzione diretta con i Dirigenti
Responsabili delle strutture, l’attività di assistenza tecnica nella spiegazione degli obblighi previsti
dalla normativa vigente e l’illustrazione delle modalità di compilazione della relativa modulistica di
cui al precedente paragrafo.
La mappatura dei processi effettuata (ed analisi dei relativi rischi) che è stata possibile sviluppare,
sulla base delle risposte pervenute, è stata abbastanza soddisfacente grazie alla collaborazione
della quasi totalità dei Dirigenti Responsabili e dei Referenti delle strutture interessate.
Si è proceduto all’analisi dei moduli di rilevazione del rischio che pervenivano dalle strutture per un
totale di n. 61 processi mappati (prevalentemente amministrativi relativi a UUOO Complesse
Amministrative e Sanitarie). Dall’analisi della valutazione dei rischi rilevati in una scala tra alto,
medio e basso, è emerso che n. 9 processi hanno un valore alto, n. 25 un valore medio ed i
restanti n. 27 processi rientrano nel livello di rischio basso (mappatura come da tabella in corso di
pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente).
La mappatura dei processi e la rilevazione del rischio ha riguardato, come richiamato dalla
Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, oltre alle “aree generali”, anche quelle
definite “aree di rischio specifiche”, indicate al punto II, 2.2 dell’approfondimento specificamente
dedicato al settore della sanità.
Alla luce di quanto sopra l’aggiornamento della mappatura dei rischi viene rinviato al
momento in cui verrà definito l’assetto dell’Istituto presumibilmente entro il 2019. Ciascun
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Responsabile di struttura Complessa o Dipartimentale provvederà a fornire al RPCT la mappatura
dei processi utilizzando la tabella sopra riportata.
Contestualmente al processo di mappatura dei rischi sono state organizzate riunioni con i Direttori
delle strutture e sono state individuate le seguenti misure di prevenzione della corruzione attuate o
da attuare anche in considerazione delle linee definite dalla Direttiva ANAC n. 12/2015 e dell’esito
della rilevazione dei rischi:
7. Misure di carattere generale per prevenire il rischio di corruzione
7.1 Formazione dei dipendenti.
I dipendenti e gli operatori che, direttamente o indirettamente, svolgono un’attività all’interno degli
uffici indicati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione come a più elevato rischio di
corruzione, devono partecipare a programmi formativi sulla normativa relativa alla prevenzione e
repressione della corruzione e sui temi della legalità.
Ogni anno percorsi specifici di formazione, definiti d’intesa con il Responsabile della Formazione,
saranno indirizzati secondo un approccio che sia al contempo normativo – specialistico e valoriale,
in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico e che riguardano le norme
penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della
Legge 190/2012 e smi, gli aspetti etici e della legalità dell’attività amministrativa oltre ad ogni
tematica che si renda opportuna e utile per prevenire e contrastare la corruzione.
Di norma i responsabili delle UUOO comunicano ogni anno al R.P.C. e al Responsabile dell’UOS
Formazione i nominativi dei dipendenti che andranno formati e organizzano presso le rispettive
strutture/servizi/uffici degli incontri formativi brevi nel corso dei quali gli operatori che hanno
partecipato ai programmi di formazione aziendali espongono le indicazioni essenziali apprese,
assicurando così, con un percorso a cascata, la più ampia divulgazione delle tematiche relative alla
prevenzione e al contrasto della corruzione.
Nell’anno 2018 sono state formate circa 30 unità di personale in materia di trasparenza. Sono state
organizzate due giornate di formazione aventi ad oggetto la normativa in materia di trasparenza e
anticorruzione nonché di applicazione pratica del dettato normativo. In particolare si evidenzia che
gli incontri formativi sono stati tenuti dal Responsabile dell’anticorruzione e Trasaprenza per la
parte normativa e per l’illustrazione di specifici aspetti del Piano triennale nonché da esperti
informatici che hanno fornito il nuovo software applicativo per la gestione della sezione
“amministrazione trasparente” il cui utilizzo è iniziato a decorrere da ottobre 2018, in sostituzione
del precedente software denominato PA33.
Si prevede che nel triennio 2019 – 2021 vengano organizzati ulteriori eventi formativi sia per la
parte normativa che per l’applicativo.
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7.2 Rotazione dei dipendenti.
Nell’ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, è stata realizzata la rotazione
del personale addetto alle aree a rischio al fine di evitare che possano consolidarsi posizioni di
privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso
tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti.
Fatti salvi i casi di rotazione “straordinaria” obbligatoria nel caso di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva ai sensi dell’art. 16, co. 1, lett. L quater) del D. Lgs
165/2001 in cui l’amministratore è tenuto a riassegnare il personale ad altro servizio, si richiamano
in questo Piano triennale i criteri per operare la rotazione ordinaria:
-entro il 30 settembre 2019 verrà predisposto, a cura della UOC Risorse Umane, un
programma pluriennale di rotazione del personale della Dirigenza e del comparto che tenga conto
così come disposto nella determina ANAC n. 831/2016 di:
1) vincoli soggettivi:
l’amministrazione adotterà misure di rotazione a condizione che siano compatibili con
eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati.
2) vincoli oggettivi:
la rotazione sarà correlata all’esigenza di buon andamento e continuità dell’azione
amministrativa. L’applicazione della normativa dovrà tener conto della cosiddetta
infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche.
3) formazione:
la formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la
qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dar luogo alla rotazione.
4) misure alternative:
in caso di strutture di piccole dimensioni si opterà, al posto della rotazione, per modalità
operative di maggiore compartecipazione dei dipendenti alla fase procedimentale.
5) informativa sindacale dei criteri di rotazione e quindi del piano di programmazione
l’amministrazione darà preventiva ed adeguata informazione alle OOSS, ciò al fine di
acquisire osservazioni e proposte. Ciò non dovrà comportare apertura di una fase di
rinegoziazione in materia (cfr delibera ANAC n. 831/2016).
6) gradualità della rotazione:
la programmazione è funzionale a mitigare l’eventuale rallentamento dell’attività ordinaria.
Dovranno in ogni caso essere presi in considerazione gli uffici più esposti al rischio di
corruzione per poi considerare quelli con un rischio più basso.
Il termine per predisporre il programma è rinviato a fine 2019 in considerazione dei recenti
cambiamenti avvenuti nella organizzazione dell’INMI in attuazione all’Atto aziendale e al processo
di ridefinizione in corso dei servizi amministrativi che negli anni 2017-2018 grazie alle procedure di
comando e mobilità ha già favorito l’opportunità di procedere ad una rotazione del personale sia
della dirigenza che del comparto.
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7.3 Tutela del dipendente che segnala illeciti
Con deliberazione n. 338/2015 è stata approvata la procedura per la segnalazione degli illeciti da
parte del dipendente (c.d. whistleblower). Il dipendente che riferisce condotte che presume illecite
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato,
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Le segnalazioni sono e saranno valutate in base di quanto disposto nella procedura di cui sopra e,
qualora si ritenga che le stesse abbiano rilevanza disciplinare, si procederà secondo la normativa
vigente.
Nel caso in cui il responsabile per la prevenzione della corruzione, nell’esercizio delle funzioni
attribuite con il presente piano, venga a conoscenza di fatti che possano presentare una rilevanza
disciplinare, dovrà darne informazione al superiore gerarchico dell’ufficio/servizio/UO/Dipartimento
nel quale presta servizio il o i dipendenti che potrebbero essere coinvolti. Il superiore gerarchico
procederà con le modalità sopra descritte.
In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l’identità
del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che la contestazione
dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.
Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità del
segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile per la difesa
dell’incolpato.
Tale misura di prevenzione adottata dall’Istituto nell’anno 2015 verrà rivista nell’anno 2019 per
l’attuazione della nuova normativa in materia di whistleblowing legge n. 174 del 30.11.2017.
In particolare l’Ente dovrà acquisire il software applicativo fornito da ANAC per la gestione delle
segnalazioni ed adeguare la procedura sulla base della modalità di utilizzo di questo programma. La
documentazione è disponibile sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente “altri
contenuti”.
7.4 Conflitto di interessi
Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con
clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, comunque curare gli interessi dell’Istituto rispetto ad ogni
altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.
I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione
devono astenersi da quella attività, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge n. 241/1990, in caso di
conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.
Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un
dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di
pregiudizio per l’Istituto.
I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza con dichiarazione scritta da inviarsi
al proprio responsabile.
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Nell’anno 2015 è stata impartita la disposizione di servizio inerente l'obbligo di astensione in caso
di conflitto di interesse. Tale disposizione resa pubblica in modo capillare è disponibile sul sito
istituzionale nella sezione amministrazione trasparente “altri contenuti”.
Al fine di evitare conflitti ed operare in un regime di massima trasparenza, tutti i dirigenti dell’INMI
hanno compilato per ANAC le dichiarazioni pubbliche di interesse con le quali questi ultimi
dichiarano i rapporti intercorsi che potrebbero creare conflitti. Tali dichiarazioni veranno pubblicate
come misura anti corruttiva a decorrere dal 2019 sul sito dell’INMI nella sezione amministrazione
trasparente, a cura della UOC Risorse Umane.
7.5 Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
L’adozione, l’aggiornamento e la pubblicità del Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità,
nonché l’implementazione della sezione “amministrazione trasparente”, è per definizione nelle
intenzioni del legislatore uno degli strumenti per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
attraverso il controllo sociale che può essere attuato dalla collettività sugli atti e sulle attività poste
in essere dall’Istituto. Il Piano della trasparenza 2019 – 2021 inteso come sezione del presente
Piano anticorruzione si intende quindi di seguito integralmente riportato come parte integrante e
sostanziale del presente atto.
I nuovi obblighi relativi alla trasparenza vengono dettagliatamente specificati nella deliberazione
ANAC n. 1310 del 28/12/2016 e nell’allegata griglia nella quale, così come disposto nel PNA
2016, sono identificate le strutture responsabili della trasmissione dei dati, dei documenti e delle
informazioni. Per quanto attiene la pubblicazione di quanto sopra, allo stato, provvede il Servizio
Informatico dell’Ente.
I Responsabili p.t. delle strutture sono attualmente identificati come responsabili degli
adempimenti. Essi possono indicare, a loro volta, per ciascun adempimento un referente che
operativamente adempirà l’obbligo, dandone comunicazione al RPCT.
Nel triennio 2019-2021 si proseguirà nell’utilizzo del software applicativo della Ditta GFX di ausilio
alle strutture per l’inserimento dei dati nella sezione “amministrazione trasparente”.
7.6 Accesso civico e accesso civico generalizzato
Il D.lgs. n. 97/2016 nel novellare l’art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo
accesso civico denominato “generalizzato”, molto più ampio di quello previsto dalla precedente
formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni
giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di
divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento .
L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” (d’ora in poi “accesso civico”)
previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima
delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016. L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti,
documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata
osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di
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pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati
dall’inadempienza. I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a
“chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono
quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall’inciso inserito all’inizio del
comma 5 dell’art. 5, “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”, nel quale viene disposta
l’attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l’accesso generalizzato.
L’accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi
di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una
parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e
dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).
L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti
amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d’ora in poi
“accesso documentale”). La finalità dell’accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben
differente da quella sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in
grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che
l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più
precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241 il richiedente
deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».
Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso ivi
disciplinato al fine di sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso
generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche
e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. Dunque, l’accesso agli atti di cui alla l.
241/90 continua certamente a sussistere, ma si affianca parallelamente all’accesso civico
(generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.
Tale Regolamento per l’accesso civico generalizzato (FOIA – Freedom of Information Act)
approvato con delibera n.406 del 28/6/2017 è visionabile sul sito www.inmi.it nella
sottosezione “altri contenuti”.
7.7 Codice Etico e di Comportamento
L’adozione di un codice etico e di comportamento, la diffusione, la formazione e la sensibilizzazione
alla sua osservanza è certamente necessaria a prevenire l’illegalità ed a evitare che si verifichino
anche inconsapevoli violazioni.
L’Istituto è impegnato a far osservare il Codice di Comportamento di cui al DPR 16 aprile 2013
n.62, contenente a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, tutte le indicazioni di buona condotta
alle quali il pubblico dipendente deve ispirare le proprie azioni, a diffonderlo tramite pubblicazione
sul sito ed a renderlo sempre disponibile a tutti unitamente al Codice di comportamento specifico
dei dipendenti dell’INMI stesso approvato con deliberazione n. 437/2016. I dirigenti delle strutture
sono tenuti a vigilare sull’osservanza dei codici da parte del personale ad essi afferente.
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