Patent Box RELATORE: FABRIZIO IACUITTO - ODCEC Roma
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Patent Box RELATORE: FABRIZIO IACUITTO 19 ottobre 2017 1
Agenda Cenni introduttivi e natura dell’agevolazione Quadro normativo Ambito soggettivo Ambito oggettivo Calcolo dell’agevolazione Reddito agevolabile: i costi diretti e indiretti Nexus ratio Perdita da Patent Box Operazioni straordinarie Ruling 2
Cenni introduttivi La competitività delle imprese è correlata positivamente allo sviluppo degli asset immateriali tramite l’attività di ricerca e sviluppo. Più prospera è un’impresa, più sarà alta la sua capacità produttiva e il suo apporto allo sviluppo di un paese in termini di occupazione e prodotto interno lordo. Il regime del Patent Box è la risposta che il legislatore fornisce in ottica di rilancio dell’economia interna del Paese attraverso una normativa ad hoc per implementare e stabilizzare lo sviluppo della proprietà intellettuale. Intervento che mira a difendere il “made in Italy” provando anche a richiamare la proprietà intellettuale detenuta all’estero. Il regime si pone in continuità con i modelli già introdotti in altri Stati Europei ed è conforme ai principi elaborati dall’Ocse in tema di tassazione derivante dall’utilizzo dei beni immateriali 3
Patent Box nell’UE Francia 2000 Ungheria 2003 Paesi Bassi 2007 Belgio 2007 Lussemburgo 2008 Spagna 2008 Malta 2010 Cipro 2012 Regno Unito 2013 Portogallo 2014 4
R&S tra Patent Box e Credito di imposta medesima finalità: incentivare l’attività di ricerca e sviluppo diversa modalità di determinazione ed erogazione del beneficio fiscale: i. nel Patent Box è agevolato direttamente il reddito rinveniente dall’utilizzo del bene immateriale e le spese sostenute in R&S sono la prova dell’esistenza di un’attività sostanziale svolta; ii. nel credito d’imposta R&S il riconoscimento del beneficio è basato su una percentuale dei costi sostenuti in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti effettuati nei periodi d’imposta precedenti e le spese sostenute in R&S sono utilizzate per calcolare la misura del beneficio. 5
Quadro normativo (1/2) Legge n. 190 del 23/12/2014, articolo unico, commi 37-45: introduzione del regime di Patent Box. D.L. n. 3 del 24/01/2015 (Investment Compact) Decreto ministeriale del 30/07/2015 (Decreto Patent Box) Legge n. 208 del 28/12/2015 D.L. n. 50 del 24/04/2017 (eliminazione dei marchi dai beni agevolabili) Provvedimenti Agenzia delle Entrate del 10/11/2015 (modello per l’opzione) del 01/12/2015 e del 23/03/2016 (procedure di ruling) 6
Quadro normativo (2/2) Documentazione Ocse: OECD “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”, 2017. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, “Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance”, Action 5 (“Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes”) - 2015 Final Report. 7
Natura dell’agevolazione Regime opzionale di tassazione agevolata sulla base dei redditi derivanti dall’utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali. Il beneficio è rappresentato dall’esclusione dal reddito d’impresa del 50% dal 2017 (40% nel 2016; 30% nel 2015) dei redditi derivanti dall’utilizzazione di taluni beni immateriali. Condizione: svolgimento di attività di R&S (sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore di alcune tipologie di beni immateriali). L’opzione ha durata per 5 esercizi sociali, è irrevocabile ed è rinnovabile. 8
Ambito soggettivo Il Patent Box è fruibile da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di un reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi. Il regime è escluso per tutte le società soggette alle procedure di fallimento o l.c. salvo che per l’amministrazione straordinaria di grandi aziende in crisi con continuazione dell’attività economica. L’agevolazione è fruibile dai soggetti residenti in Paesi con accordo e scambio di informazioni effettivo in relazione alla stabile organizzazione in IT. 9
Ambito oggettivo (1/2) Software coperti da copyright (escluso il diritto d’autore) Brevetti industriali (concessi o in corso di concessione) Disegni e modelli giuridicamente tutelabili Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili (Know-how). 10
Ambito oggettivo (2/2) VINCOLO DI COMPLEMENTARIETA’ « .. redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi..» (comma 39); “… due o più beni appartenenti ad un medesimo soggetto siano collegati da un vincolo di complementarietà tale per cui la finalizzazione di un prodotto o di un processo sia subordinata all’uso congiunto degli stessi, tali beni immateriali costituiscono un solo bene immateriale ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto” (cfr. art. 6, c. 3, Decreto Patent Box) (si attende un nuovo decreto, cfr. art. 56, c. 4, D.L. n. 50/2017). 11
Calcolo dell’agevolazione Per quantificare l’agevolazione occorre: 1. individuare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale (anche definito «contributo economico»); 2. calcolare il nexus ratio, dato dal rapporto tra i costi qualificati (diretti ed indiretti) e i costi complessivi; 3. effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile ed il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile. Reddito agevolabile X nexus ratio = QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE (per ciascun bene immateriale salvo vincolo di complementarietà tra i beni) X 50% (2017) = VARIAZIONE IN DIMINUZIONE (IRES-IRPEF/IRAP) Si esaminano ora i 3 casi possibili di TIPOLOGIE DI UTILIZZO AGEVOLABILI 12
Caso 1: Uso diretto Uso diretto Il titolare del diritto impiega In caso di utilizzo diretto dei beni immateriali è l’IP per produrre e commercializzare beni o necessario determinare il contributo economico fornito fornire servizi da ciascun bene immateriale oggetto di agevolazione al Reddito agevolabile reddito complessivo (o perdita) realizzato nell’ambito E’ costituito dalla quota di reddito dell’attività d’impresa. di impresa ascrivibile al bene o ai I criteri e metodi di determinazione del contributo beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo derivante economico al reddito di impresa sono stabiliti mediante dall’attività d’impresa, che il l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate (vedi beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene stesso. infra). Determinazione del valore Ruling obbligatorio 13
Caso 2: uso indiretto Il reddito agevolabile derivante dalla concessione Uso indiretto in uso del bene immateriale è determinato dai Il titolare del diritto concede a relativi canoni diminuito dei costi, diretti ed terzi, in licenza, il diritto di indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi utilizzo dell’IP di competenza del periodo d’imposta. Tra i componenti positivi di reddito da considerare Reddito agevolabile nel computo rientrano anche le somme ottenute E’ costituito dai canoni derivanti come risarcimento e come restituzione dell’utile a dalla concessione in uso dei beni titolo di responsabilità contrattuale o immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e extracontrattuale, per inadempimento a contratti indiretti ad essi connessi. aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli Determinazione del valore stessi. Ruling facoltativo (solo parti correlate) 14
Caso 3: plusvalenza da cessione del bene Le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali non concorrono alla formazione del reddito complessivo in quanto escluse. Conditio sine qua non dell’agevolazione è che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito in attività di R&S finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali. La quota di reddito agevolabile è data dal prodotto tra la plusvalenza ed il nexus ratio e, nel limite del 50% (2017), non concorrerà alla formazione del reddito complessivo quale variazione in diminuzione. 15
Reddito agevolabile: i costi diretti e indiretti Per costi diretti si intendono tutti i costi imputabili in maniera certa ed univoca al “costo di produzione” del singolo bene immateriale. Ci si riferisce a beni o risorse di produzione direttamente attribuibili al processo di ricerca e sviluppo. Si tratta di costi che hanno una relazione specifica con l’IP considerato (naturalmente correlabili) (cfr., Circolare AdE 11/E 7 aprile 2016). Sono, invece, indiretti quei costi imputabili al bene immateriale secondo criteri di comunanza ovvero indirettamente mediante un processo di ripartizione. Per questa tipologia di costi manca una relazione specifica con il bene considerato. Si tratta di quei costi che risultano comuni a più beni immateriali quali i costi di tipo amministrativo, utilizzo di attrezzature o macchinari condiviso da altre commesse, le spese relative agli immobili, ecc. 16
Perdita da Patent Box Nella Relazione illustrativa al Decreto Patent Box è specificato che il contributo economico può essere positivo o negativo, a seconda delle specifiche fattispecie. Nella Circolare AdE n. 11/E del 7 aprile 2016 viene chiarito che la perdita fiscale può verificarsi sia nel caso in cui il bene immateriale venga concesso in uso sia nel caso lo stesso venga utilizzato direttamente. E’ necessario tenere memoria, attraverso il sistema di tracciatura (dal 2015 in avanti), del risultato fiscale differenziale relativo all’IP anche negli esercizi in cui l’azienda non aveva ancora generato l’IP ed esercitato l’esercizio dell’opzione. Le perdite fiscali generate da un IP abbattono i redditi futuri dello stesso IP. 17
Nexus ratio (1/4) • L’Action 5 richiede che per ogni regime preferenziale esista un’attività economica sostanziale. Tale requisito contribuisce al secondo pilastro del progetto BEPS che è quello di allineare la tassazione con la sostanza economica, garantendo che non sia più possibile spostare artificialmente il reddito imponibile dai Paesi in cui viene creato il valore. In tale ottica, il nexus ratio consente di imputare il beneficio del Patent Box al soggetto che sostiene i costi per l’attività di ricerca e sviluppo relativa ai beni immateriali da cui origina il reddito agevolabile (cfr., Circolare AdE 11/E del 7 aprile 2016). • Pertanto, per godere dell’agevolazione è necessaria la verifica dell’esistenza di un “nesso” diretto tra il beneficio agevolabile e la spesa complessiva qualificata in attività di Ricerca & Sviluppo. Tale spesa assurge a condizione necessaria per accedere all'agevolazione, costituendo un indicatore di attività economica sostanziale. 18
Nexus ratio (2/4) La quota di reddito agevolabile è determinata, per ciascun bene, Articolo 1, comma 41, della Legge n. sulla base del seguente rapporto: 190/2014, secondo cui “Le disposizioni COSTI dei commi da 37 a 40 si applicano a QUALIFICATI NEXUS condizione che i soggetti che esercitano RATIO COSTI l'opzione di cui al comma 37 svolgano le COMPLESSIVI 0 < valore > 1 attività di ricerca e sviluppo…”. 1. Il Nexus rappresenta il nesso necessario tra reddito agevolabile e spesa qualificata in attività di ricerca; 2. Numeratore e denominatore non differiscono per la natura dei costi. 19
Nexus ratio (3/4) Al fine di ridurre il divario tra i COSTI COSTI QUALIFICATI COMPLESSIVI costi qualificati riportati al numeratore e quelli complessivi A: costi di R&S sostenuti direttamente A, B, C dal contribuente; riportati al denominatore, il D: costi per attività di R&S appaltate B: costi per attività di R&S appaltate a società del gruppo; legislatore ha introdotto un a soggetti terzi; meccanismo denominato up-lift E: costi di acquisizione di beni C: riaddebito costi società del gruppo immateriali. che consente di incrementare il a terzi (escluso margine) e costi per valore del numeratore di un accordi di C.C.A.. importo (componente F) pari F: Up-lift alla differenza tra il valore complessivo del denominatore e Nexus A+B+C+F il valore del numeratore e nei Ratio A+B+C+D+E limiti del 30% di quest’ultimo. Ai fini del rapporto non rilevano: interessi passivi, spese relative ad immobili, costi non direttamente correlati a specifici beniimmateriali. 20
Nexus ratio (4/4) I costi da considerare nel calcolo del rapporto, in aderenza all’Action 5, sono quelli sostenuti nel periodo di riferimento, senza tener conto del trattamento ai fini contabili e fiscali. Le spese che non sono totalmente deducibili nell’anno in cui esse sono sostenute, perché sono state capitalizzate, saranno considerate nella loro interezza a partire dall’anno in cui esse sono state sostenute. Non rilevano i diversi criteri di imputazione temporale in bilancio previsti per i soggetti che • COSTI SOSTENUTI = CRITERIO DI COMPETENZA (ART. 109 TUIR) redigono il bilancio in base ai principi contabili • COSTI AGGREGATI 2015/2016/2017 internazionali di cui al regolamento (CE) n. • COSTI PER SINGOLO IP 2018 1606/2002 del 19 luglio 2002. • OBBLIGO DI TRACCIATURA (DAL 2015) 21
Operazioni straordinarie In caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi rilevanti ai fini del nexus ratio (art. 5, Decreto Patent Box) (cfr., Circolare AdE n. 11/E del 7/4/2016). Secondo l’Action 5 (par. 52, nota 18) i contribuenti non devono aggirare il trattamento di sfavore previsto per i costi di acquisizione degli IP (i.e., da considerare al denominatore del nexus ratio). Pertanto, l’acquisizione di una entity che possiede solo il bene immateriale dovrebbe essere assimilata all’acquisizione diretta del medesimo bene immateriale. In sede di controllo dovrebbe essere condotta una valutazione caso per caso. Non è abusiva l’operazione di trasferimento di azienda a seguito della quale non ricorre più l’obbligo di ruling (cfr., Circolare AdE n. 36/E del 1/12/2015, par. 3). 22
Ruling (1/2) Nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili, il contribuente deve concludere con l’Ufficio competente un accordo di ruling o accordo preventivo ai sensi dell’articolo 8, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (i.e., art. 31-ter, D.P.R. n. 600/1973). Oggetto dell’accordo è determinare in modo preventivo ed in contradditorio con l’AdE il reddito agevolabile ai fini del Patent Box ovverosia la preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita (ruling obbligatorio). Nel caso di concessione in uso (c.d. utilizzo indiretto) dei beni immateriali agevolabili nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa è prevista la facoltà di richiedere un accordo preventivo (ruling facoltativo). 23
Ruling (2/2) Nel caso delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, la preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo possono essere oggetto di un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate (ruling facoltativo). 24
Tutela del contribuente in sede di ruling obbligatorio (1/2) La circostanza che l’accordo preventivo, in caso di utilizzo diretto del bene immateriale, sia condizione necessaria per l’accesso al regime opzionale, pone delicati problemi di tutela giurisdizionale, che si potrebbero verificare in caso di mancato raggiungimento dell’accordo. Il provvedimento del 1/12/2015 dell’Agenzia delle Entrate, al paragrafo 8.6 si limita ad affermare che «L’eventuale mancato raggiungimento dell’accordo è fatto constare mediante processo verbale». In tale circostanza, si possono individuare le seguenti azioni di tutela: una tutela diretta mediante l’impugnazione del suddetto processo verbale innanzi alla competente Commissione Tributaria; una tutela in via differita attraverso impugnazione dell’avviso di accertamento ricevuto dal contribuente, il quale faccia comunque applicazione del Patent Box, nonostante il mancato raggiungimento dell’accordo. 25
Tutela del contribuente in sede di ruling obbligatorio (2/2) La questione essenziale è la configurabilità del processo verbale menzionato nell’insieme degli atti autonomamente impugnabili, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. L’orientamento prevalente della dottrina sembra propendere per l’assimilazione del verbale di chiusura negativa del tentativo di accordo come un diniego di agevolazioni, di cui alla lett. h) del citato articolo 19. Al riguardo, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha spesso affermato che si possa qualificare come avviso di accertamento/liquidazione – con la conseguente possibilità, per il contribuente, di impugnazione diretta – qualsiasi atto con cui l’Amministrazione finanziaria comunichi al contribuente una pretesa tributaria definita. Sembrerebbe dunque possibile sostenere che, considerata la sottoscrizione dell’accordo preventivo quale condizione necessaria per l’accesso al regime opzionale, il relativo verbale che accerta il mancato perfezionamento dello stesso, costituisca un pretesa tributaria negativa, e dunque sia direttamente impugnabile innanzi al giudice tributario. 26
FOCUS: determinazione del reddito agevolabile o contributo economico in caso di utilizzo diretto (1/3) L’art. 12, del Decreto Patent Box stabilisce che «Il contributo è determinato sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento». La relazione illustrativa al Decreto Patent Box evidenzia che il contributo economico deve essere determinato assumendo l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente. Secondo l’Agenzia delle Entrate il reddito agevolabile o contributo economico consiste in un reddito figurativo attribuibile al bene immateriale. In particolare, ‘‘… quota di reddito (o perdita) di impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo (o nella perdita complessiva) derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso’’ (Circ. 11/E 2016). 27
FOCUS: determinazione del reddito agevolabile o contributo economico in caso di utilizzo diretto (2/3) In sostanza, si tratta di determinare una sorta di “conto economico virtuale” direttamente ascrivibile al bene intangibile, comprendente – dal lato dei componenti positivi – la “royalty implicita” insita nel ricavo ottenuto dalla vendita del bene materiale o dalla prestazione del servizio – e dal lato dei componenti negativi – tutti i costi sia diretti che indiretti attinenti alle attività di creazione, sviluppo, mantenimento e miglioramento del bene stesso. Il valore di tale royalty non è esplicito, ossia individuato in base ad una contrattazione specifica tra parti distinte, bensì implicito, e dunque dovrà essere estrapolato dai ricavi potenzialmente realizzabili nel caso in cui il bene intangibile fosse utilizzato sul mercato, alle medesime condizioni d’impiego, da soggetti terzi indipendenti. 28
FOCUS: determinazione del reddito agevolabile o contributo economico in caso di utilizzo diretto (3/3) Alla luce delle modifiche apportate dal progetto BEPS al cap. VI, delle Linee Guida OCSE, ai fini della determinazione del reddito attribuibile al IP nel regime di Patent Box, i metodi preferiti sono il metodo del confronto del prezzo (CUP), il metodo della ripartizione dei profitti (PSM - profit split method) (se non è possibile identificare transazioni comparabili indipendenti sul libero mercato) e i metodi utilizzati nella prassi finanziaria (attualizzazione dei flussi di cassa o di reddito derivanti dal bene immateriale). L’Organismo italiano di valutazione (OIV), nella sua ‘‘Bozza di Discussion Paper’’, ha fornito alcuni suggerimenti in merito alla stima del contributo economico. 29
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