ORDINANZA del 27/05/2022 n. 4 - Città di Cinisello Balsamo
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Protocollo c_c707/UFJOM GE/2022/0044523 del 30/05/2022 - Pag. 1 di 5 Città di Cinisello Balsamo ------------- Città Metropolitana di Milano ------------- Originale Ordinanze Sindacali SETTORE: Servizio Ambiente ed Ecologia Servizio: Ufficio Verde Pubblico OGGETTO: ORDINANZA SANITARIA PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DELLA POLLINOSI DA AMBROSIA ORDINANZA del 27/05/2022 n. 4
Protocollo c_c707/UFJOM GE/2022/0044523 del 30/05/2022 - Pag. 2 di 5 Proposta N°: 2022/2516 del 25/05/2022 OGGETTO: ORDINANZA SANITARIA PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DELLA POLLINOSI DA AMBROSIA IL SINDACO Premesso che: sul territorio lombardo l’Ambrosia rappresenta una rilevante causa di pollinosi, il Sistema Sanitario Regionale è da tempo impegnato in azioni di prevenzione coordinate con le Amministrazioni Locali per prevenirne la diffusione. L’adozione di efficaci metodi di contenimento rappresenta un valido strumento di riduzione della dispersione del polline e di contrasto alla diffusione dell’infestante. E’ quindi importante l’adozione di tali metodi da parte di tutti i soggetti interessati: la parziale o mancata osservanza da parte di alcuni vanifica, purtroppo, l’impegno profuso dagli altri. Nella stagione pollonica 2021, si è riscontrato un generale incremento dei livelli di polline rispetto al 2020. Tuttavia, specie nelle zone dove storicamente l'infestazione era molto elevata, tali livelli si sono mantenuti molto più bassi di quelli rilevati mediamente nei due decenni precedenti, antecedentemente alla diffusione spontanea di Ophraella communa. Risultato ottenuto grazie alla sinergia tra l'azione di questo insetto che si ciba di ambrosia, impedendone quindi la fioritura e la produzione di polline, e le azioni di prevenzione attuate da ATS e dai Comuni. Persistono però livelli di polline capaci di provocare sintomi, anche invalidanti, nei soggetti allergici, per i quali l'azione sinergica tra istituzioni e soggetti privati sono indispensabili per prevenire e contrastare la diffusione di questo infestante. Per contenere la diffusione spontanea di Ambrosia artemisiifolia è fondamentale evitare la permanenza di aree con suolo nudo e/o copertura erbacea rada per periodi prolungati, soprattutto nei mesi tra aprile e luglio. Questo principio di massima è valido sia per aree incolte, abbandonate o marginali, sia per aree soggette a movimentazione di terra in relazione ad attività agricole e di cantiere, sia per gli infestanti lungo i bordi stradali. Rilevato che: provvedendo allo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, ossia prima della maturazione delle infiorescenze maschili che producono polline allergizzante (che iniziano generalmente nel mese di luglio con picchi di emissione di polline tra fine agosto e i primi di settembre), si può ridurre in modo significativo la diffusione del polline stesso; Visti:
Protocollo c_c707/UFJOM GE/2022/0044523 del 30/05/2022 - Pag. 3 di 5 - l’Ordinanza Regionale n. 25522/99 avente per oggetto “disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata” e le prescrizioni in esse contenute; - la Legge 833/78 e successive modifiche e integrazioni; - la nota di ATS Milano Città Metropolitana relativa alle “Misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia” pervenuta con prot. 43173 del 24/05/2022 e in particolare l’Allegato tecnico contenete i “metodi per il contenimento di Ambrosia artemisiifolia” parte integrante e sostanziale del presente atto; - il vigente Regolamento comunale del Verde; - il Regolamento Locale di Igiene tipo; - il D.Lgs. n. 267/2000, art. 50, comma 5; - l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981; ORDINA Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole, ai proprietari e/o concessionari di aree verdi urbane incolte e/o di aree industriali dismesse, ai responsabili dei cantieri edili; per gli ambiti di propria competenza ai responsabili di: ANAS S.p.a., Città Metropolitana, società Autostrade per l’Italia S.p.a, Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.a.; ai proprietari e/o concessionari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante; ai responsabili di Parco Nord Milano e Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale; agli amministratori di condominio; ciascuno per le rispettive competenze di: 1. vigilare sull’eventuale presenza di ambrosia sulle aree di propria pertinenza; 2. in caso di riscontrata presenza, di eseguire interventi di manutenzione e pulizia che prevedano gli interventi meglio descritti nell’Allegato Tecnico 2021 “Metodi per il contenimento di ambrosia artemisiifolia” parte integrante e sostanziale del presente atto; 3. comunicare agli uffici tecnici comunali l’avvenuta effettuazione degli interventi al fine di mapparli sul territorio; AVVERTE la cittadinanza che: 1. chiunque violi le presenti disposizioni - non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia - sarà punibile con una sanzione amministrativa: • da euro 50,00 a € 200,00 per un’area fino a 2.000 m 2 • da euro 200,00 a € 500,00 per un’area oltre i 2.000 m 2 2. qualora i proprietari, successivamente all’erogazione della sanzione
Protocollo c_c707/UFJOM GE/2022/0044523 del 30/05/2022 - Pag. 4 di 5 amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l’intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi; 3. gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso di inottemperanza alla stesura del verbale di inadempienza all’ordinanza. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come integrata e modificata dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). DISPONE La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale Il presente provvedimento viene trasmesso per gli eventuali adempimenti di competenza a: - ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Lombardia Sede Compartimentale - Via Corradino d’Ascanio, 3 - 20142 MILANO Pec: anas.liguria@postacert.stradeanas.it anas.lombardia@postacert.stradeanas.it - AUTOSTRADE PER L’ITALIA spa Via Bergamini, 50 - 00159 ROMA Pec: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it Pec: autostradeperlitaliadt2milano@pec.autostrade.it - MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI spa Sede Compartimentale Via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20090 Assago (MI) Fax 02.57.59.44.06 Pec: serravalle@pec.serravalle.it - CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO Via Vivaio, 1 – 20122 Milano Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it - PARCO NORD MILANO Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Pec: amministrazione@cert.parconord.milano.it - PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE Piazza Gio.I.A. – 20834 Nova Milanese (MB) Pec: grugnotorto@pec.it e per conoscenza a: - Settore Polizia Locale di Cinisello Balsamo - sede;
Protocollo c_c707/UFJOM GE/2022/0044523 del 30/05/2022 - Pag. 5 di 5 - Sportello Polifunzionale - sede; - ATS Milano - Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest Via Spagliardi, 19 – 20015 Parabiago (MI) pec: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it Il Sindaco GIACOMO GHILARDI ALLEGATI - ALLEGATO_1.pdf (impronta: 133685A1F9353D4BF4FB5B6FAFCA52A26BB9A0B030D9D4EB76440295CB1E4C0F) - All 2_ALLEGATO_TECNICO.pdf (impronta: AFB6E124F51CD8AEDA180046B9BE64D60F2814E0047AF1F3EAE49F21ECDBF891 )
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