REGOLAMENTO D'USO DELL'AREA VERDE PUBBLICA ADIBITA A SGAMBAMENTO DEI CANI

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COMUNE DI RONCELLO
                    Provincia di Monza e della Brianza

     REGOLAMENTO D’USO
   DELL’AREA VERDE PUBBLICA
   ADIBITA A SGAMBAMENTO
           DEI CANI
          Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 04 APRILE 2019

                                     INDICE
ART. 1 - FINALITÀ
ART. 2 - ACCESSIBILITÀ
ART. 3 - NORME DI COMPORTAMENTO
ART. 4 - NORME DI IGIENE
ART. 5 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI
ART. 6 - NORME TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE
ART. 1 - FINALITÀ
Il Comune di Roncello ha realizzato aree di sgambatura cani ove gli animali possano essere
lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza, sotto il controllo e la diretta
responsabilità dei conduttori.

ART. 2 - ACCESSIBILITÀ
L’accesso alle aree è consentito tutti i giorni. Il Comune può deciderne la chiusura per
consentire lo svolgimento di manifestazioni e iniziative legate agli animali o la chiusura della
stessa per validi motivi.

L’Area, di 600mq, è divisa in due zone, contraddistinte da apposito cartello, una da circa
350mq e l’altra da circa 250mq.
    •   L’area da 350mq è destinata prioritariamente a cani di GROSSA TAGLIA;
    •   L’area da 250mq è destinata prioritariamente a cani di PICCOLA /MEDIA TAGLIA E
        CUCCIOLI.

Per PICCOLA/MEDIA TAGLIA si intendono animali con un peso fino a 25Kg;
Per GROSSA TAGLIA si intendono animali con peso superiore a 25Kg.

La suddivisione è stata creata per evitare situazioni di contrasto tra cani di taglie differenti,
che avrebbero conseguenze drastiche inevitabili. I proprietari/detentori, a loro discrezione,
possono comunque decidere di far sgambare i propri cani nell’area che preferiscono purché
gli animali abbiano un atteggiamento rispettoso e non si inneschino situazioni di pericolo.

La suddivisione può anche essere utilizzata per evitare inutili attese nel caso in cui una delle
due aree sia già occupata da cani incompatibili con il proprio.

Resta inteso che la priorità dell’accesso alle aree è relativa alla suddivisione dei cani per taglia.

ART. 3 - NORME DI COMPORTAMENTO
Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto dei cani e delle persone presenti
e l’utilizzo delle aree deve essere occasione di educazione sia per gli animali che ne
usufruiscono sia per i loro conduttori.

Le aree di sgambatura cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla
sgambatura e ricreazione dei cani, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta
funzionalità del servizio, l’accesso alle aree è riservato esclusivamente ai
proprietari/detentori, ai loro cani e a un accompagnatore.

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Il proprietario detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della
conduzione dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a
persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.

I cani, devono essere condotti esclusivamente da persone idonee ai sensi dell’art. 4 Ordinanza
Ministeriale 03/03/2009, le sue condizioni psicofisiche devono essere tali da poter consentire
di trattenere validamente l’animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Ferme restando le disposizioni in materia di vaccinazioni obbligatorie, a tutela dell’incolumità
pubblica, nell’area appositamente destinata e delimitata, i cani:
   1. possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario e/o
      accompagnatore, ai quali fanno capo le responsabilità così come previsto dal Codice
      Civile;
   2. se di indole mordace, di qualsiasi razza e dimensione, devono essere
      obbligatoriamente muniti di museruola all’interno dell’area.

Il proprietario/conduttore del cane ha l’obbligo di:
   1. tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti
      aggressivi;
   2. raccogliere le deiezioni del proprio animale;
   3. ricoprire le buche scavate dal proprio cane;
   4. permanere nell’area per un periodo massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani, con
      questi incompatibili, stiano aspettando di accedere;
   5. non introdurre cani femmina in periodo riproduttivo (estro), lo stesso vale per i cani
      maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani. I proprietari
      di tali cani sono tenuti ad abbandonare l’area e a tenere i cani al guinzaglio;
   6. assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita;
   7. segnalare al Comune eventuali utilizzi o comportamenti nelle aree istituite non
      conformi agli scopi e alle finalità per cui sono state realizzate.

Non è consentito introdurre all’interno dell’area, cani che:
   1.   non sono identificati ai fini dell’iscrizione all’anagrafe canina;
   2.   hanno meno di 3 mesi di vita;
   3.   sono affetti da patologie contagiose;
   4.   si trovino in fase di estro (cani femmina).

È vietato, all’interno dell’area di sgambatura:
    1. somministrare cibo ai cani;
    2. introdurre qualsiasi tipo di veicolo, nonché biciclette per bambini, pattini o similari;
    3. introdurre qualsiasi oggetto o elemento di arredo non autorizzato.

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Su tutte le aree è vietata qualsiasi forma di addestramento che esalti l’aggressività del cane,
salvo che non sia preordinato all’obbedienza dell’animale. Sono inoltre vietati i giochi e/o la
creazione di situazioni che costituiscono fonti di eccitazione per i cani al punto di farli
azzuffare.

Art. 4 - NORME DI IGIENE
L’igiene delle relative aree è affidata prioritariamente all’educazione dei proprietari/detentori
dei cani. Le deiezioni devono essere immediatamente raccolte dai conduttori dei cani
mediante idonea attrezzatura e deposte negli appositi contenitori presenti nei pressi
dell’area. E’ inoltre proibito lasciare, in tutta l’area, qualsiasi tipo di rifiuto.

Art. 5 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI
La vigilanza relativa all’ottemperanza e l’applicazione del presente Regolamento è affidata
agli Organi di Polizia in generale, anche attraverso lo svolgimento del servizio in borghese ove
gli addetti, all’atto del controllo, sono tenuti a esibire apposito tesserino di riconoscimento e
in particolare:

     •   Corpo di Polizia Locale del Comune di Roncello;
     •   Corpo di Polizia Provinciale;
     •   Guardie Zoofile volontarie.
     •   Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria;
     •   Soggetti di cui all’art. 13 L. 689/81;
     •   GGEV convenzionate con il Comune di Roncello;
     •   Soggetti convenzionati e/o incaricati dal Comune a norma di legge;

In caso di violazioni accertate alle norme del presente regolamento, il
possessore/accompagnatore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all’area di
sgambamento.

In caso di immediato pericolo i suddetti soggetti controllori potranno diffidare ad allontanare
immediatamente il cane dall’area di sgambamento per cani.

Le violazioni delle disposizioni dettate dal presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto
dalla legge come reato o sia sanzionato con leggi speciali, sono punite con la sanzione
amministrativa da euro 75,00 a euro 450,00 ai senti dell’art. 7 bis del T.U. D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.

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In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione
consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali
contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 6 - NORME TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alla vigente
normativa.
Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg,
dopo l’avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

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