OBSOLESCENZA PROGRAMMATA, UNA PRATICA ORMAI AL CAPOLINEA
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GIURISPRUDENZA OBSOLESCENZA PROGRAMMATA, UNA PRATICA ORMAI AL CAPOLINEA TAR Lazio, sezione I, n.656/2021, decisa il 2 dicembre 2020, pubblicata il 18 gennaio 2021 L'obsolescenza pianificata dei prodotti di consumo di massa, soprattutto elettronici e digitali, è un problema di crescente gravità, con serie implicazioni tanto consumeristiche quanto ambientali. In attesa di uno specifico intervento del legislatore, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è ritagliata un ruolo sanzionatorio di tali condotte sulla base giuridica del divieto di pratiche commerciali scorrette contenuto nel Codice del Consumo. Come già nel caso Apple, il giudice amministrativo ritiene legittima la sanzione erogata dall'AGCM contro la multinazionale Samsung. Dott. Michele LIPPIELLO, Colonnello Redattore Capo della Rassegna dell’Arma dei Carabinieri. Dott. Sirio ZOLEA, assegnista di ricerca (Università di Macerata) e docente a contratto (Università di Teramo) di Diritto privato comparato. 12 II / MMXXI www.sicurezzaegiustizia.com SICUREZZAeGIUSTIZIA
GIURISPRUDENZA Il progressivo abbandono nell’organizzazio- società di oggi, altamente interconnessa, ne produttiva e nei modelli di consumo di il fenomeno e i problemi che ne derivano si quella cieca tendenza a privilegiare la pura sono notevolmente accresciuti. quantità nella prospettiva di una riconver- Proprio in quel paese vi sono stati primi sione più prossima ad una crescita sosteni- interventi di pubbliche autorità a tutela bile e alla qualità dello sviluppo ha ripropo- dei consumatori sotto la spinta delle class sto, con forza, sia a livello interno che inter- action avviate dagli utenti, ciò che ha con- nazionale e comunitario in particolare, tra sentito la diffusione di analoghe sensibilità gli altri obiettivi, quello di riconsiderare più anche in Europa, e in Francia in particolare puntualmente il problema dell’obsolescen- (legge n. 2015-992 del 17 agosto 2015; si za programmata. veda in proposito S. Zolea, “Il reato di obso- lescenza programmata in Francia: un'anali- Si tratta, come è noto, di una pratica non si comparativa”, in “Rassegna dell'Arma dei solo percepita come lesiva dei diritti dei con- Carabinieri”, 2019, n. 1, pp. 87-102, al quale sumatori, ma sicuramente portatrice anche si rinvia anche, in generale, per una più am- di effetti negativi sull’ambiente, a ragione di pia bibliografia sull’obsolescenza pianifica- un consumo eccessivo delle materie prime ta). necessarie alla produzione dei beni e delle Non a caso dunque si sono attivate sul tema connesse criticità per lo smaltimento dei numerose associazioni consumeristiche e prodotti obsoleti, tanto più gravi quanto più ambientalistiche, portando così all’atten- il ciclo di vita dei prodotti medesimi si ridu- zione delle pubbliche istituzioni e dei media ce progressivamente, facendo lievitare in tutte le criticità di quel modus operandi poco modo smisurato ciò che viene rifiutato. trasparente nei confronti dei consumatori e irriguardoso per l’ambiente, attesa la natura Il problema investe settori diversi e in par- inquinante degli “scarti” che così si genera- ticolare quello dei prodotti elettronici, dei no a tutto danno dell’ecosistema. quali qui ci si vuole occupare, e che sono parte rilevante di quella comune vita quo- Non può allora che rilevarsi, e con piena sod- tidiana che molto fa leva sulle tecnologie disfazione, che il 25 novembre dello scorso dell’informazione e della comunicazione, anno il Parlamento europeo ha adottato tanto diffuse nella società del terzo millen- la Risoluzione (2020/2021(INI)) sul tema “ nio. Verso un mercato unico più sostenibile per L’esigenza di pervenire ad una disciplina di le imprese e i consumatori” nell’intento di contenimento di certe pratiche che rispon- incentivare modelli di produzione e consu- dono solo agli obiettivi commerciali volti al mo che siano compatibili con uno sviluppo continuo e rapido rimpiazzo dei prodotti at- sostenibile, in vista della migliore diffusione traverso un loro invecchiamento artificioso della cultura del riutilizzo e della riparazio- e prematuro, scientemente programmato ne, e per contrastare le pratiche dei produt- ancora prima della sua stessa distribuzione tori più aggressivi e incuranti delle esigenze al mercato, è ormai indifferibile. di una società delicata e complessa. Infatti, il ricorso a prodotti destinati al con- Anche dal nostro ordinamento ci si attendo- sumo di massa per i quali si impedisce, da no più significativi interventi sulla specifica parte del produttore, un adeguamento fun- materia, e al momento sono in cantiere due zionale o una riparazione economicamente disegni di legge focalizzati sul tema che ci accettabile appare così frequente da poter- occupa (DDL Castaldi, n. 615, “Modifiche al si individuare un disegno strategico mirato codice di cui al decreto legislativo 6 settem- alla sostituzione indotta, forzata e anticipa- bre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il ta del prodotto medesimo. contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo” e il DDL De Petris, n. Invero l’obsolescenza programmata dei 1512, “Disposizioni per il contrasto dell'ob- beni di consumo di massa, soprattutto elet- solescenza programmata dei beni di consu- tronici, non è una questione propriamente mo” assegnati alla X Commissione perma- nuova: se ne discute, quantomeno negli nente [industria, commercio, turismo] del USA, da ormai quasi un secolo, ma nella Senato in sede redigente). II / MMXXI 13 SICUREZZAeGIUSTIZIA www.sicurezzaegiustizia.com
GIURISPRUDENZA Purtroppo altre priorità incombono ora sul Pa- giudice amministrativo, quando le richiamate ese e l’iter dei due provvedimenti ristagna da ditte hanno inteso ricorrere avverso il provve- tempo nelle sale delle Commissioni, tra una dimento dell’AGCM presso il TAR del Lazio. audizione e l’altra in attesa dei diversi pareri Il Giudice amministrativo prima respingeva la da formularsi da parte delle altre Commissioni domanda cautelare e poi il successivo ricorso convocate per specifica competenza, e tutta- della ditta di Cupertino (TAR Lazio, Roma, via sembrano esserci, intanto e quanto meno, Sezione I, n. 5736, del 29 maggio 2020) così indicazioni precise degli obiettivi, “Disposizio- che tutte le attenzioni sulle risoluzioni del me- ni per il contrasto dell'obsolescenza program- desimo Tribunale sono state rivolte poi alle de- mata dei beni di consumo” e non generici titoli cisioni attese, di conferma o meno, per il caso di tutela. parallelo avviato dalla SAMSUNG. In attesa dunque dell’introduzione di una spe- Nella presente circostanza questo secondo cifica disciplina e un chiaro regime sanziona- caso appare di particolare interesse, perciò ci torio, fanno scuola e minima giurisprudenza sembra utile riassumere qui di seguito i prin- due casi che hanno avuto anche una vasta eco cipali elementi che hanno caratterizzato il presso il più ampio pubblico dei consumatori, contenzioso e i suoi esiti (TAR Lazio, sezione trattati in tempi relativamente recenti, prima I, n.656/2021, decisa il 2 dicembre 2020, pub- dall’Autorità Garante della Concorrenza e del blicata il 18 gennaio 2021). Mercato, che ebbe a sanzionare, con appositi SAMSUNG aveva impugnato di fronte al TAR provvedimenti del 25 settembre 2018, le note il provvedimento sanzionatorio adottato nei aziende APPLE e SAMSUNG sulla base di una suoi confronti dall’AGCM che l’aveva ritenuta Galaxy Note 4 serie di articoli del Codice del consumo dedica- responsabile di una pratica commerciale scor- ti al divieto di matrice europea (Dir. 2005/29/ retta, ingannevole, per azione e per omissione, CE) di pratiche commerciali definite scorrette, e aggressiva (artt. 20, 21, 22 e 24 del Codice del avendo fornito ai loro utenti aggiornamenti consumo, con divieto di continuare la condot- che pregiudicavano significativamente il fun- ta, con sanzione di 5 milioni di euro e pubbli- zionamento e le prestazioni dei dispositivi cazione di una dichiarazione rettificativa). Il telefonici acquistati, senza consentire un age- provvedimento aveva rilevato che l’azienda vole ripristino delle vecchie modalità di uso, aveva imposto a inconsapevoli consumatori, e successivamente presi in esame anche dal acquirenti di un dispositivo telefonico modello 14 II / MMXXI www.sicurezzaegiustizia.com SICUREZZAeGIUSTIZIA
GIURISPRUDENZA Galaxy Note 4, prodotto dalla ditta sanziona- sistema operativo Android e del relativo ag- ta, un aggiornamento del sistema operativo giornamento Marshmallow. Secondo i giudici, “Android”, detto Marshmallow, utile alle più questo approccio è sostanzialmente inconfe- recenti versioni degli apparati, ma suscettibi- rente, atteso che l’aggiornamento al sistema le di introdurre importanti riduzioni nelle pre- operativo utilizzato dai singoli apparati è sta- stazioni (spegnimenti e riavvii, maggior usura to introdotto e sollecitato presso l’utenza co- delle batterie, rallentamenti e stress di funzio- munque senza una verifica adeguata di come il namento) in quelli di più datata produzione. nuovo sistema avrebbe interagito con i diversi dispositivi destinati a riceverlo, mentre è stato L’appesantimento e l’assorbimento di più colpevolmente omesso di segnalare cautelati- rilevanti risorse energetiche, richiesto al vec- vamente eventuali malfunzionamenti, la pos- chio modello dal nuovo sistema operativo, sibile riduzione delle prestazioni, l’irreversibili- creava diversi problemi di utilizzo, peraltro tà dell’aggiornamento, per molti in condizione nella maggior parte dei casi ormai in condi- di scopertura dalla garanzia. zioni di “fuori garanzia”, quando l’innovazione non si concretizzava direttamente in guasti, La verifica degli aspetti tecnici è apparsa quin- costosi da riparare e suggestivi di una solleci- di ininfluente proprio assegnando al produtto- tazione alla sostituzione con un apparato più re, e in via preventiva, la curatela delle efficien- performante. ze tecniche degli apparati, delle conseguenze Va da sé che le censure rappresentate da delle modifiche che decide di introdurre e l’o- SAMSUNG hanno riguardato aspetti diversi, nere sollecitare presso i clienti, nel quadro di alcuni anche di carattere formale e procedu- un rapporto corretto che si estende anche al rale, come è normale che accada, ma il Tri- post vendita e alle richieste di riparazione. bunale Amministrativo competente, esclusi i E ancora, si rileva facilmente in sentenza che il vizi di forma del procedimento, affrontava il TAR ha tenuto in debito conto le ampie e con- tema centrale delle doglianze propriamente gruenti argomentazioni esposte dall’AGCM, attinenti alla pratica commerciale scorretta, e segnatamente quelle che riguardano la fre- individuata dall’Autorità garante e contestata quenza e l’omogeneità dei reclami dei con- dall’azienda, argomento sul quale qui ci si vuo- sumatori, relativi sempre allo stesso tipo di le soffermare. guasto e uniformi per collocazione tempora- le, e quelle relative alle istruzioni che la ditta Il giudice adito ha osservato come la parte ri- medesima ha diramato ai centri di assistenza corrente, in effetti, non abbia contestato l’esi- per fronteggiare un fenomeno che non poteva stenza dei fenomeni lamentati dai consuma- non essere messo in collegamento con l’im- tori (con quel che ne consegue), bensì abbia provvida innovazione. voluto sostenere, quale punto di forza delle proprie ragioni, il mancato accertamento tec- E’ per questa ragione che il comportamento nico della derivazione, diretta e univoca, del concludente di SAMSUNG e l’impossibilità pregiudizio subito dai suoi clienti acquirenti, di riuscire a fornire spiegazioni adeguate, e il dall’aver effettuato l’aggiornamento del siste- mancato ravvedimento attivo e collaborativo ma operativo. Invero, la decisione di AGCM, per limitare il pregiudizievole download, che come rileva il giudice di prime cure, promana anzi veniva – senza smentita - sollecitato, così da una pluralità di elementi, fattori e conside- come il fatto che nessuna precisazione di con- razioni obiettive che poco vogliono includere troindicazioni veniva mai formulata, hanno dell’aspetto tecnico, anzi volutamente lo tra- fornito motivazioni chiare alle decisioni del scurano, volgendosi piuttosto a ben definite giudice che hanno confermato la sanzione condotte, concretamente risultate aggressive AGCM. e scorrette, contrarie alla normale diligenza ri- chiesta da parte di uno dei maggiori operatori E’ stata giudicata altresì del tutto insufficiente mondiali del settore, e in grado, se lo si vuole, la pretesa di SAMSUNG di mitigare le proprie sicuramente di offrirla. responsabilità per effetto dei suggerimenti che la ditta medesima segnalava di aver rivol- Da segnalare che, nella circostanza, to al consumatore, contestualmente all’invito SAMSUNG aveva anche tentato la via del all’installazione dell’aggiornamento, di visi- coinvolgimento del terzo, e segnatamente tare una pagina internet per ottenere chiari- di Google, quale fornitore in open source del menti sulla loro sicurezza. Sostiene il giudice II / MMXXI 15 SICUREZZAeGIUSTIZIA www.sicurezzaegiustizia.com
GIURISPRUDENZA In definitiva, questa sentenza appare impor- tante per la conferma che essa dà dell’orienta- mento già adottato in precedenza dai giudici amministrativi nel caso pilota della APPLE, che si è avuta occasione di citare in preceden- za. E mentre le due decisioni dei giudici ammini- strativi condividono l’impianto di fondo che va a confermare le scelte dell’AGCM, il ruolo di quella pubblica Autorità, e la legittimità delle declaratorie sanzionatorie in presenza di con- dotte di obsolescenza programmata, resta da osservare l’irrilevanza di alcune argomentazio- che la possibilità di reperire aliunde ulteriori ni, in parte diverse, che i due ricorrenti nei casi dettagli informativi non può sanare la carenza in questione avevano opposto e i differenti vizi del messaggio promozionale che, attraverso di forma su cui rispettivamente l’uno e l’altro il suo contenuto non trasparente, risulta già avevano tentato invano di fare leva, rispetto idoneo a rivelarsi fallacemente convincente e alle quali è emerso appunto il tema centrale fuorviante. dell’impianto di fondo comune alle due deci- La pratica adottata da SAMSUNG può per- sioni, che, nell’insieme, avallano e legittimano tanto qualificarsi, a ragione, come aggressiva, il ruolo che l’AGCM si è ritagliata per sanzio- determinata da condotte pervicaci, persisten- nare condotte, pienamente stigmatizzabili, temente irriguardose della volontà del cliente, di obsolescenza programmata, già sulla base dei principi ispiratori della vigente normativa della normativa del Codice del consumo sulle europea relativa alle pratiche commerciali pratiche commerciali scorrette. scorrette, cioè una disciplina sempre tesa a ricondurre l’attività commerciale entro i binari In attesa che intervenga sulla materia il legisla- della buona fede e della correttezza, a tutela tore nazionale, e senza poter parlare ancora, della libera concorrenza e del consumatore. naturalmente, di un orientamento giurispru- Scorrette sono dunque le pratiche contrarie denziale consolidato, tanto più trattandosi fin al comportamento diligente dovuto da ogni qui di decisioni di primo grado, si può spera- operatore professionale, e con esse quelle fal- re che le decisioni dell’AGCM e queste prime se, o idonee a falsare, in misura apprezzabile il determinazioni del giudice amministrativo, comportamento economico del consumatore abbiano un effetto dissuasivo dall’ adottare medio e indistinto che si raggiunge. ancora, da parte di altri, comportamenti di- sinvolti, all’ombra di un potere contrattale più Per tutti questi motivi, il giudice amministrati- forte, che però non sempre è vincente come vo ha ritenuto corretta l’applicazione da parte si è visto, e perfino senza escludere che certe dell’AGCM delle norme di cui agli artt. 20, 21, sentenze possano avere un effetto di promo- 22 e 24 del Codice del Consumo, a fronte del- zione della buona pratica. la violazione, da parte dell’impresa, di regole Sarà compito del legislatore nazionale (ed di pur minima diligenza professionale, dove- eventualmente europeo), intervenire in modo rose per un operatore del settore di primaria possibilmente definitivo ed assorbente sull’in- importanza mondiale. Il TAR ha quindi repu- tera materia, bilanciando tutti gli interessi in tato comprovata la potenziale lesività della gioco, e senza dimenticare che, se da un lato condotta messa in atto, tenendo conto che un’obsolescenza programmata è una pernicio- le norme del Codice del consumo in tema di sa “malattia” del sistema, c’è anche, mutatis pratiche commerciali scorrette delineano una mutandis, una un’obsolescenza programmata fattispecie “di pericolo”, volte a prevenire le di natura “benigna”, posta a garanzia e presi- possibili distorsioni delle iniziative commer- dio di un consumo senza rischi, entro le regole, ciali già nella fase pubblicitaria, prodromica come per esempio le cautele per l’assunzione a quella negoziale, sicché non si richiede che di un medicinale scaduto, le limitazioni all’im- l’Autorità dia contezza del maturare di un pre- piego di gomme per auto eccessivamente usu- giudizio economico per i consumatori, essen- rate, il cambio a scadenza del tubo del gas. Ma do sufficiente la potenziale lesione della loro questo, per intenderci, è tutt’altro e diverso libera determinazione. discorso. © 16 II / MMXXI www.sicurezzaegiustizia.com SICUREZZAeGIUSTIZIA
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