OBBLIGO CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 01 GENNAIO 2020 - Settore:Commercialisti Circolarin.06/19 03ottobre2019

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OBBLIGO CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 01 GENNAIO 2020 - Settore:Commercialisti Circolarin.06/19 03ottobre2019
OBBLIGO CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL
01 GENNAIO 2020.

Settore: Commercialisti   Circolari n. 06/19   03 ottobre 2019
OBBLIGO CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 01 GENNAIO 2020 - Settore:Commercialisti Circolarin.06/19 03ottobre2019
INDICE

 Introduzione _________________________________________________________ pag. 2

 Soggetti obbligati______________________________________________________ pag. 2

 Esoneri______________________________________________________________ pag. 2

 Scontrini elettronici e fattura elettronica ____________________________________ pag. 3

 Soppressione scontrini fiscali_____________________________________________ pag. 3

 Registratore di cassa ___________________________________________________ pag. 4

 Bonus fiscale per registratori di cassa telematici______________________________ pag. 4

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OBBLIGO CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 01 GENNAIO 2020 - Settore:Commercialisti Circolarin.06/19 03ottobre2019
INTRODUZIONE
A decorrere dal 01 gennaio 2020 scatta l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare
telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per i commercianti al minuto con un
volume d’affari inferiore a 400.000,00 euro.

Per il calcolo del volume d’affari si fa riferimento all’anno 2018 desumibile dal modello IVA
2019.

SOGGETTI OBBLIGATI
I soggetti obbligati sono tutti coloro che hanno un volume d’affari inferiore a 400.000
nell’esercizio 2018 e pongono in essere le seguenti operazioni:

    cessioni di beni da parte di commercianti al minuto in locali aperti al
     pubblico /spacci interni / per corrispondenza / a domicilio / in forma
     ambulante;
    le prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti e bevande
     effettuate in pubblici esercizi (bar, ristoranti), nelle mense aziendali;
    le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al
     pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti.

ESONERI
I soggetti esonerati sono coloro che effettuano:

   1.   vendita di tabacchi,
   2.   quotidiani e periodici,
   3.   cessione di alcuni prodotti agricoli,
   4.   servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente;
   5.   prestazioni di servizi di telecomunicazione,
   6.   prestazioni di teleradiodiffusione;
   7.   prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;

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8. cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini,
       gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature
       motorizzate e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il
       commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati
       rionali.
   9. prestazione di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito,
       se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale.
   10. prestazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale.

SCONTRINO ELETTRONICO E FATTURA ELETTRONICA
La trasmissione telematica dei corrispettivi di chiusura giornalieri all’Agenzia delle Entrate farà
scomparire le tipologie di certificazione dei corrispettivi oggi utilizzate, cioè lo scontrino
fiscale o ricevuta fiscale. Al consumatore finale sarà pertanto rilasciato un documento
commerciale, denominato anche “documento commerciale” che, qualora integrato con
l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA, assumerà anche valenza fiscale, con
conseguente possibilità di essere utilizzato come documento idoneo alla deduzione della
spesa. Resta fermo ovviamente l’obbligo di emissione della fattura elettronica, se
espressamente richiesta dal cliente.

SOPPRESSIONE SCONTRINO FISCALE
Con la soppressione della scontrino fiscale sarà necessario emettere un nuovo documento
chiamato “Documento commerciale”.

Tale documento:

    è emesso, mediante il Registratore Telematico, su un idoneo supporto cartaceo avente

      dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione
      nel tempo
    previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica garantendone

      l’autenticità e l’integrità
    deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

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1. data e ora di emissione;
           2. numero progressivo;
           3. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
           4. numero di partita Iva dell’emittente;
           5. ubicazione dell’esercizio;
           6. descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
           7. ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

REGISTRATORE DI CASSA
Chi possedesse già un registratore di cassa è necessario che si adoperi e contatti al più presto il
proprio rivenditore per verificare se tale registratore è in grado di emettere i corrispettivi
telematici.

In caso negativo è possibile adattarlo (se lo strumento non è troppo datato) oppure dovrà essere
sostituito.

BONUS FISCALE PER REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI
Per accompagnare all’obbligo, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
prevede un bonus del 50% (credito d’imposta) sull’acquisto di un registratore telematico o per
l’adattamento di uno già installato, fino al massimo di 250 euro o 50 euro rispettivamente. Il
tutto solo per pagamenti fatti in modalità tracciabile.
Il bonus è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020 ed è utilizzabile tramite modello
F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata
registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale. “Il credito –
scrive l’Agenzia – deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in
cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a
quando se ne conclude l’utilizzo”.

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