OBBLIGO CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 01 GENNAIO 2020 - Settore:Commercialisti Circolarin.06/19 03ottobre2019
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OBBLIGO CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 01 GENNAIO 2020. Settore: Commercialisti Circolari n. 06/19 03 ottobre 2019
INDICE Introduzione _________________________________________________________ pag. 2 Soggetti obbligati______________________________________________________ pag. 2 Esoneri______________________________________________________________ pag. 2 Scontrini elettronici e fattura elettronica ____________________________________ pag. 3 Soppressione scontrini fiscali_____________________________________________ pag. 3 Registratore di cassa ___________________________________________________ pag. 4 Bonus fiscale per registratori di cassa telematici______________________________ pag. 4 1
INTRODUZIONE A decorrere dal 01 gennaio 2020 scatta l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per i commercianti al minuto con un volume d’affari inferiore a 400.000,00 euro. Per il calcolo del volume d’affari si fa riferimento all’anno 2018 desumibile dal modello IVA 2019. SOGGETTI OBBLIGATI I soggetti obbligati sono tutti coloro che hanno un volume d’affari inferiore a 400.000 nell’esercizio 2018 e pongono in essere le seguenti operazioni: cessioni di beni da parte di commercianti al minuto in locali aperti al pubblico /spacci interni / per corrispondenza / a domicilio / in forma ambulante; le prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi (bar, ristoranti), nelle mense aziendali; le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti. ESONERI I soggetti esonerati sono coloro che effettuano: 1. vendita di tabacchi, 2. quotidiani e periodici, 3. cessione di alcuni prodotti agricoli, 4. servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente; 5. prestazioni di servizi di telecomunicazione, 6. prestazioni di teleradiodiffusione; 7. prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole; 2
8. cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali. 9. prestazione di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale. 10. prestazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale. SCONTRINO ELETTRONICO E FATTURA ELETTRONICA La trasmissione telematica dei corrispettivi di chiusura giornalieri all’Agenzia delle Entrate farà scomparire le tipologie di certificazione dei corrispettivi oggi utilizzate, cioè lo scontrino fiscale o ricevuta fiscale. Al consumatore finale sarà pertanto rilasciato un documento commerciale, denominato anche “documento commerciale” che, qualora integrato con l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA, assumerà anche valenza fiscale, con conseguente possibilità di essere utilizzato come documento idoneo alla deduzione della spesa. Resta fermo ovviamente l’obbligo di emissione della fattura elettronica, se espressamente richiesta dal cliente. SOPPRESSIONE SCONTRINO FISCALE Con la soppressione della scontrino fiscale sarà necessario emettere un nuovo documento chiamato “Documento commerciale”. Tale documento: è emesso, mediante il Registratore Telematico, su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica garantendone l’autenticità e l’integrità deve contenere almeno le seguenti indicazioni: 3
1. data e ora di emissione; 2. numero progressivo; 3. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente; 4. numero di partita Iva dell’emittente; 5. ubicazione dell’esercizio; 6. descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; 7. ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato. REGISTRATORE DI CASSA Chi possedesse già un registratore di cassa è necessario che si adoperi e contatti al più presto il proprio rivenditore per verificare se tale registratore è in grado di emettere i corrispettivi telematici. In caso negativo è possibile adattarlo (se lo strumento non è troppo datato) oppure dovrà essere sostituito. BONUS FISCALE PER REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI Per accompagnare all’obbligo, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prevede un bonus del 50% (credito d’imposta) sull’acquisto di un registratore telematico o per l’adattamento di uno già installato, fino al massimo di 250 euro o 50 euro rispettivamente. Il tutto solo per pagamenti fatti in modalità tracciabile. Il bonus è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020 ed è utilizzabile tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale. “Il credito – scrive l’Agenzia – deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo”. 4
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