NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO (CDS) TRENITALIA - CONFRONTO TRA VECCHIO E NUOVO CDS SULLA QUESTIONE SOPPRESSIONI E RITARDI

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Green Mobility - WWF Liguria

                                    Nuovo Contratto di Servizio (CdS) Trenitalia
                       Confronto tra vecchio e nuovo CdS sulla questione soppressioni e ritardi

                                                            Green Mobility e WWF Liguria
                                                                     30 gen 2009

A luglio del 2009, esasperati dalle solite raffiche di treni soppressi, quando ancora non avevamo potuto avere accesso alle bozze del nuovo
Contratto di Servizio Trenitalia, avevamo effettuato un’analisi del CdS in scadenza, che avevamo raffrontato con quello della regione Lombardia.
A conslusione di questa analisi scrivevamo:
“Ci sono quindi evidenti carenze nel vecchio contratto di servizio, che lasciano mano libera a Trenitalia nell’effettuare soppressioni di treni
“selvagge” come quelle che si sono verificate in questi giorni. Si auspica che nel nuovo CdS che la Regione Liguria si appresta a siglare, siano
state inserite norme piu’ stringenti su questo aspetto, cosi come su altre questioni che da tempo sono state segnalate dalle diverse associazioni
dell’utenza (pulizia, ritardi, etc.). Se questo al contrario non fosse stato fatto, la Regione Liguria non potra’ piu’ lamentarsi della situazione, cosi
come ha fatto in questi giorni, e se ne dovra’ assumere tutte le responsabilita’.”
Ora che la Regione Liguria, dopo innumerevoli richieste da parte delle assocazioni di utenti, ha finalmente reso pubblico, a contratto praticamente
chuso, il nuovo CdS, lo abbiamo analizzato per vedere come questo aspetto sia stato trattato.
Abbiamo messo a confronto, articolo per articolo i due contratti, ovvero:
    1) Contratto di Servizio 2004-05 tra Regione Liguria e Trenitalia S.p.a. per il trasporto ferroviario regionale (incluso Addendm 2007)
    2) Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Ferroviario di interesse Regionale e Locale per gli anni 2009-2014
Per vedere gli effetti complessivi delle modifiche apportate al CdS per le componenti relative alle penali (e premi) su ritardi e soppressioni,
abbiamo poi calcolato tali penali (e premi) considerando i dati di performance del 2008, ricavati dal sito della Regione.
Il risultato di tale calcolo ha mostrato un dato sorprendente: se con il vecchio CdS Trenitalia ha dovuto pagare una penale per ritardi e
soppressioni di circa 840 mila euro alla Regione, con il nuovo CdS sarebbe Trenitalia a vedersi riconosciuto un premio di circa 140 mila euro!
Un po’ increduli e sconcertati abbiamo posto la questione all’attenzione degli uffici della Regione chiedendo conforto sulla corretta interpretazione
dei due CdS, e sul calcolo effettuato.
Se tale risultato fosse confermato, auspicheremmo che la Regione rivedesse immediatamente il suddetto contratto di servizio, prima che sia reso
ufficiale ed operativo (a quanto ci risulta, nonostante il nuovo CdS sia stato approvato da entrambe le parti ad Agosto 2009, non e’ ancora attivo in
quanto in attesa degli stanziamenti statali).
Vista l’imminenza dell’entrata in vigore del nuovo CdS, ed il rischio di ricevere risposta dalla Regione a tempo scaduto, rimettiamo la questione
alla valutazione dei pendolari e degli utenti perche’ possano effettuare ulteriori verifiche e segnalarci eventuali errori che potremmo aver
commesso.

Pag. 1                                            penali_ritardi_soppressioni_confronto_CdS_finale.doc
Green Mobility - WWF Liguria

Confronto CdS sulla questione “soppressioni”

                                                           Treno in ritardo ... treno soppresso
           CdS Liguria 2004-05                                  CdS Liguria 2009-14                                         Note
Allegato 2                                       Non previsto                                         Treni con ritardi superiori a 30 minuti non sono
                                                                                                      quindi piu da considerarsi Soppressi.
“i treni con ritardo superiore a 30’ a causa
di guasti tecnici ai rotabili ... sono da
considerarsi soppressi ai fini dei successivi
standard di affidabilità”
                                   Mancato pagamento a Trenitalia del corrispettivo dovuto per i treni soppressi
Art. 7 ter, comma 4                              Art.11                                               Purtroppo pero’ non si identificano con quali
                                                                                                      criteri e chi stabilirà cosa significhi “al più
“Il verificarsi di interruzioni del servizio a   “le soppressioni del servizio per cause imputabili
                                                                                                      presto”, qual'è il “servizio adeguato” e cosa sia
seguito di guasti del materiale rotabile         a TRENITALIA o al gestore dell’infrastruttura,
                                                                                                      “un'adeguata informazione” e quindi cosa va
durante l’esecuzione dei servizi non             non comportano riduzioni del corrispettivo a
                                                                                                      pagato e cosa no.
comporta alcuna riduzione dei corrispettivi      condizione che sia garantito un adeguato servizio
previsti al precedente articolo 4, a             sostitutivo, assicurando un’adeguata informazione
condizione che Trenitalia S.p.A., in tempi e     alla clientela.”
secondo modalità appropriati, assicuri la
continuità del servizio anche in forma
sostitutiva, naturalmente senza aumento
dei predetti corrispettivi, nonché una
adeguata informazione alla clientela.”
                                                             Tempo di ripristino del servizio
Art. 7 ter, comma 4                              Non piu’ indicato                                    Una volta era 2 ore. In alcune regioni e’ 30
                                                                                                      minuti. Ora non e’ piu’ nenache indicato un
“Il tempo medio di ripristino del servizio,
                                                                                                      tempo limite entro il quale debba essere attivato
ancorchè in forma sostitutiva, in caso di
                                                                                                      il servizio sostitutivo perche’ la Regione
interruzione per guasti, non potra'
                                                                                                      riconosca il corrispettivo dovuto del servizion
superare le due ore.”
                                                                                                      soppresso.

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                                                               Penali sulle soppressioni
           CdS Liguria 2004-08                                 CdS Liguria 2009-14                                        Note
Art. 21 (Sistema delle penalità)                 Allegato 6, punto 2 Affidabilita’                  Nel nuovo CdS e’ scoparsa la soglia sul numero
                                                                                                    totale dei treni soppressi in un anno, oltreche la
comma 2                                          “Le penalità da applicare nel caso di mancato
                                                                                                    relativa penale prevista in caso di superamento.
                                                 rispetto dei volumi di servizio, in termini di
“Le penalità da applicare nel caso di                                                               E’ rimasta solo quella sul mancato volume di
                                                 treni*km, sono pari al 10% del corrispettivo
mancato rispetto dei volumi di servizio, in                                                         servizio.
                                                 corrispondente ai servizi non erogati per cause
termini di treni*km, sono pari al 10% del
                                                 dipendenti da Trenitalia”                          Se si considerano 5 treni soppressi al giorno, le
corrispettivo corrispondente ai servizi non
                                                                                                    penali previste nel precedente CdS ammonatno a
erogati”                                         Come da autocertificazione mensile di Trenitalia
                                                                                                    circa 1,50 Meuro, mentre con il nuovo CdS
                                                 di cui all’allegato 3i.
comma 5                                                                                             ammontano a 0,19 Meuro (vedi folgio excel).
“la penale relativa alle soppressioni dei                                                           Il problema che permane sta anche nel capire per
treni è determinata sul dato medio                                                                  colpa di chi e’ stato soppresso un treno, visto
regionale annuo nella misura dello 0,1 %                                                            che come si vedra in seguito, solo per le
del corrispettivo totale annuo per ogni                                                             soppressioni causate da Trenitalia (e non da
decimo di punto percentuale            di                                                           RFI), la stessa paga delle penali.
scostamento superiore al livello di
                                                                                                    Si e’ passati dalla dizione “a causa di guasti
riferimento previsto dall'allegato 2”
                                                                                                    tecnici dei rotabili” a “per cause dipendenti da
                                                                                                    Trenitalia” cosi includendo finalmente le
                                                                                                    soppressioni estive per mancanza di personale.
Allegato 2 – Standard minimi               di
qualita’, Affidabilita’
“Trenitalia e’ tenuta ad assicurare che i
treni soppressi, anche per una parte della
corsa, a causa di guasti tecnici dei rotabili,
non superino lo 0.4% del totale di quelli
programmati”

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Confronto CdS sulla questione “ritardi”

                                                                      Puntualita’
           CdS Liguria 2004-08                                CdS Liguria 2009-14                                            Note
All. 2 (Standard minimi di qualita del          All. 6 (Qualita dei servizi – Puntualita’)             Il ritardo dunque continua ad essere rilevato alla
servizio)                                                                                              stazione di arrivo e non per tratte significative o
                                                Le parti concordano di utilizzare RIACE come
                                                                                                       per singola stazione. Trenitalia continuerà quindi
La puntualità del servizio verrà monitorata     strumento di monitoraggio. La puntualità del
                                                                                                       ad inserire le cosiddette “camere di
e calcolata rispetto all’orario di arrivo dei   servizio verrà monitorata e calcolata rispetto
                                                                                                       compensazione” in fondo alla corsa, ovvero
singoli treni nella stazione di termine         all’orario di arrivo dei singoli treni nella
                                                                                                       tratte su cui sia possibile recuperare il ritardo
corsa durante la fascia oraria dalle ore 6.00   stazione di termine corsa durante la fascia oraria
                                                                                                       accumulato nelle stazioni intermedie; in questo
alle ore 21.00, per ciascuna direttrice,        dalle ore 6.00 alle ore 21.00, per ciascuna
                                                                                                       modo se in una stazione intermedia il treno ha
secondo lo standard B. I risultati della        direttrice, secondo lo standard B. I risultati della
                                                                                                       un ritardo di 30 min, purche’ poi riesca a
rilevazione, così come le eventuali relative    rilevazione, così come le eventuali relative
                                                                                                       recuperare in fondo rientrando nei 5 min, questo
sanzioni, saranno valutati su base annua.       sanzioni, saranno valutati su base annua.
                                                                                                       verra’ conteggiato tra i treni “puntuali”
•        90% treni con ritardo fino a 5’        •        90% treni con ritardo fino a 5’
                                                                                                       Solo i treni in ritardo nella fascia oraria 6.00-
•        95% treni con ritardo fino a 15’       •        95% treni con ritardo fino a 15’              21.00 verranno conteggiati ai fini delle
                                                                                                       statistiche. Quindi la sera ed il primissimo
Dal computo sono esclusi i treni con
                                                                                                       mattino i treni potranno arrivare in ritardo senza
ritardo superiore ai 30 min a causa di                                                                 contribuire al calcolo delle penali;
guasti tecnici ai rotabili che verranno
considerati soppressi ai fin dei successivi                                                            Tutti i treni con ritardo superiore a 15 minuti
standard di affidabilita’.                                                                             sono conteggiati allo stesso modo, al contrario in
                                                                                                       precedenza un treno con più di 30‘ di ritardo
                                                                                                       veniva considerato soppresso e non veniva
                                                                                                       quindi pagato;

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                                                                Penalita’/Premialita’
          CdS Liguria 2004-08                                 CdS Liguria 2009-14                                             Note
Art.21 (Sistema delle Penalita’)               All. 6 (Qualita dei servizi – Puntualita’)               Il criterio ed il metodo di computo delle
                                                                                                        penalita’ (in caso di mancato raggiungimento dei
Le penali relative alla puntualità del         Penale / Premio:
                                                                                                        parametri) o di premilaita’ (in caso di
servizio sono determinate sul dato medio
                                               • 0,03% del corrispettivo totale annuo per ogni          superamento) e’ il medesimo. Quello che e’
regionale annuo, nella misura sotto
                                               decimo di punto percentuale di scostamento dai           stato cambiato e’ il fattore moltiplicativo, che e’
indicata:
                                               livelli di riferimento per i ritardi fino a 5 minuti;    stato aumentato di un fattore 10 (da 0.003% a
- 0,003% del corrispettivo totale annuo per                                                             0.03% e da 0.006% a 0.06%).
                                               • 0,06% del corrispettivo totale annuo per ogni
ogni decimo di punto percentuale di
                                               decimo di punto percentuale di scostamento dai           Come      vedremo       dopo      questo   non
scostamento dai livelli di riferimento per i
                                               livelli di riferimento per i ritardi fino a 15 minuti.   necessariamente vuole dire penali piu’ severe,
ritardi fino a 5 minuti del paragrafo
                                                                                                        ma anzi, andando a vedere i dati storici di
“Puntualità” di cui all’allegato n.2;          Eventuali decimi di punto percentuale di                 performance sui ritardi, puo’ voler dire premi
                                               superamento di uno dei livelli minimi di puntualità
- 0,006% del corrispettivo totale annuo per                                                             piu’ ampi a favore di Trenitalia!
                                               sopra stabiliti saranno valutati a compensazione
ogni decimo di punto percentuale di
                                               ovvero a premio a favore di Trenitalia S.p.A. con i
scostamento dai livelli di riferimento per i
                                               seguenti criteri:
ritardi fino a 15 minuti del paragrafo
“Puntualità” di cui all’allegato n.2.          • 0,06% del corrispettivo totale annuo per ogni
Eventuali decimi di punto percentuale di       decimo di punto percentuale di scostamento dai
superamento di uno dei livelli minimi di       livelli di riferimento per i ritardi fino a 5 minuti;
puntualità sopra stabiliti saranno valutati
a compensazione a favore di Trenitalia         • 0,03% del corrispettivo totale annuo per ogni
S.p.A. con il medesimo criterio.               decimo di punto percentuale di scostamento dai
                                               livelli di riferimento per i ritardi fino a 15 minuti.

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Dati storici su puntualita’ e affidabilita’ dei treni (dati di performance)
La regione ha recentemente pubblicato sul suo sito i dati storici su puntualita’ ed affidabilita’, che riportiamo di seguito.

Per quanto riguarda il fattore della puntualità a destinazione, gli scostamenti dagli obiettivi fissati dai precedenti contratti sono evidenziati dalla
seguente tabella, dalla quale risulta che i treni con un ritardo compreso tra 0 e 5 minuti, a far data dal 2003 sono stati inferiori all'obiettivo atteso (e
quindi Trenitalia ha pagato una penale, come visto in precedenza), mentre negli altri casi gli obiettivi sono stati raggiunti e superati (e quindi
Trenitalia ha percepito un premio). Dal 2003 quindi per i treni in ritardo Trenitalia ha pagato (o ricevuto) del denaro corrispondente al bilancio tra la
penale per i treni con ritardo entro i 5 min ed il premio per i treni entro i 15 min. Se si fa il calcolo si puo vedere che nel 2007 e 2008 e’ stata la
Regione a corrispondere comlessivamente un premio a Trenitalia.

                                        Table 1: scostamenti dagli obiettivi fissati dai precedenti contratti

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La tabella seguente riporta il numero di treni soppressi in relazione alle cause di soppressione per gli anni 2008-2009. Se il totale dei treni
soppressi e’ stato nel 2008 pari a 3429 (di cui solo 44 sono stati sostituiti con adeguato servizio sostitutivo), il numero di treni regionali soppressi
per cause imputabili a Trenitalia, al netto delle sostituzioni, sono stati 1609.

                      Table 2: numero di treni soppressi in relazione alle cause di soppressione per gli anni 2008-2009

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Calcolo penali per soppressioni e ritardi con nuovo e vecchio CdS con i dati di performance del 2008

Per verificare come i cambiamenti sul calcolo delle penali (e dei premi) tra vecchio e nuovo CdS andranno ad incidere, abbiamo provato a
calcolare penali (e premi) per le soppressioni ed i ritardi considerando i dati di performance del 2008. Ci sono due aspetti pero’ che rendono
questo calcolo non univoco, per cui nel dubbio abbiamo utilizzato l’ipotesi piu’ a favore per la Regione Liguria.

a) Ambiguita’ del vecchio CdS
Non ci e’ chiaro se quanto detto al comma 2 dell’ Art. 21 (Sistema delle penalità) del vecchio CdS ovvero “Le penalità da applicare nel caso di
mancato rispetto dei volumi di servizio, in termini di treni*km, sono pari al 10% del corrispettivo corrispondente ai servizi non erogati” sia da
considerarsi, anche nel caso dei treni soppressi, quindi come contributo aggiuntivo a quello piu’ sotto riportato sempre all’art. 21 specificatamente
per le penalita’ sulle soppressioni, o se invece vada ritenuta come penale da calcolare in caso Trenitlalia presenti alla Regione un piano di
esercizio (leggi orario dei treni) in cui non siano raggiunti i 6.7 milioni di treno*km previsti dal contratto.
Per questo, nel dubbio, ai fini del nostro confronto, non abbiamo considerato questo contributo alla penale per le soppressioni.

b) Inconsistenza del nuovo CdS
Nell’Allegato 6 viene indicata come penalita’ in caso di soppressione “Le penalità da applicare nel caso di mancato rispetto dei volumi di servizio,
in termini di treni*km, sono pari al 10% del corrispettivo corrispondente ai servizi non erogati per cause dipendenti da Trenitalia”.
Coerentemente nell’autodichiarazione che Trenitalia deve inviare mensilmente alla Regione (vdere allegato 3 del nuovo CdS) vengono indicati i
treni*km soppressi, in particolare quelli per cause imputabili a Trenitalia che servono al calcolo delle penali.
Purtroppo pero’ il corrispettivo dei servizi non erogati, i cui parametri base vengono indicati in Allegato 2, ha una delle tre componenti (voce
“servizi di trasporto”) che viene espressa non in termini di “treno*km”, bensi di “treno*ora” ii.
Non capiamo quindi come sara’ possibile alla Regione calcolare tale penale, in qanto da un lato avra’ una dichiarazione di Trenitalia che indichera’
il numero di Treni*km soppressi, dall’altro un parametro di calcolo per il corrispettivo del servizio non erogato espresso in termini di ore di servizio
non effettuato.

Ai fini del nostro confronto abbiamo dovuto fare quindi alcune assunzioni, in particolare:
     1) non abbiamo considerato la componente “pedaggio” nel calcolo del costo del servizio non corrisposto, in quanto abbiamo assunto che
          questa venga corrisposta da Trenitlaia a RFI, per l’affitto dei binari e quindi a prescindere dal fatto che il servizio sia poi effettivamente
          svolto.
     2) Abbiamo considerato la durata media di una corsa di treno derivata dal piano di esercizio del nuovo CdS (che non si discosta
          significativamente da quello allegato al precedente CdS); tale corsa media e’ risultata essere pari a 105 minuti.
     3) Abbiamo considerato un treno di categoria C2 ovvero con numero di posti a sedere da 150 a 500

In questo modo abbiamo potuto calcolare il corrispettivo del servizio non erogato come il numero dei treni soppressi moltiplicato per la tariffa
oraria corrispondente ai treni C2 (577 euro/ora) moltiplicato per la durata media di una corsa (105 minuti).

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Parametri di input del calcolo:

Corrispettivo Totale Annuo (CTA)
E’ quanto Trenitalia si vede riconoscere dalla Regione Ligria per il servizio fornito. Il CTA nel 2008 e’ stato pari a 66.902.017 euro.

Numero treni (corse) previsti in un anno
Non essendo disponibile a noi il programma di esercizio 2008 abbiamo assunto come dato quello indicato nell’allegato al CdS 2004-2005 dove
erano indicati 90.281 treni (corse). Per riferimento si consideri che nel Piano di Esercizio allegato al nuovo CdS 2009 sono previsti 98.359 treni
(corse).

Numero treni soppressi
Come abbiamo visto prima, nel 2008 ci sono stati 1609 treni regionali soppressi per cause imputabili a Trenitalia.

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Risultati (sorprendenti) del calcolo

Come si puo vedere dalla foglio di calcolo sopra riportato risulterebbe che:
   - il numero di treni soppressi nel 2008 per cause imputabili a Trenitalia sono stati 1609, quindi ben superiore ai 361 treni corrispondenti alla
       soglia del 0.4% che il precedente CdS imponeva di non superare; tale dato, andando a vedere i dati storici, e’ sostanzialmente una
       invariante, ovvero al soglia del 0.4% e’ da sempre stata ben superata: non si capisce quindi il perche’ sia stata eliminata nel nuovo CdS
   - avere eliminato la penale presente nel vecchio CdS legata al superamento di tale soglia, ha quindi determinato una sostanziale riduzione
       delle penalita’ per le soppressini (circa 870 mila euro)
   - la nuova penale sulle soppressioni (ricordiamo corrispondente al 10% del corrispettivo del servizio non erogato) e’ sensibilmente inferiore
       (160 mila euro contro 870 mila euro)
   - sui ritardi risulta che, sia con il vecchio che con il nuovo CdS, con i parametri di performance del 2008 (ma e’ lo stesso anche per il 2007)
       le penali sono inferiori ai premi: questo implica che l’aver aumentato i coefficienti delle penali/premi di un fattore 10, invece che vincolare
       Trenitalia ad un piu’ rigoroso rispetto degli orari, gli incentivera’ a delinquere
   - complessivamente, la forte riduzione delle penali sulle soppressioni ed il sensibile aumento dei “premi” per i ritardi ha portato ad una
       situazione paradossale (per il sevizio, non per Trenitalia ovviamente), dove a parita’ di parameti di qualita’ del servizio offerto tra vecchio e
       nuovo CdS risulta una differenza di quasi un milione di euro, a favore di Trenitalia

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i
 L’allegato 3 riporta questa tabella con indicazione delle diverse cause che possono portare alla soppressione di un treno. Il corrispettivo a Trenitalia non
verrebbe erogato solo per soppressioni per cause Trenitalia e RFI. Le penali invece (vedi Allegato 6, punto 2) sono solo previste per le soppressioni causate da
Trenitalia.

                                                                          Tr*km
                               Tr*km soppressi e relative cause
                                                                         soppressi

               Tr*km soppressi per manutenzione infrastruttura
               Tr*km soppressi per forza maggiore
               Tr*km soppressi per cause RFI
                                                     DPR
               Tr*km soppressi per cause Trenitalia Passeggeri N/I
                                                     Cargo
                                                     Trenitalia
               Tr*km soppressi per sciopero
                                                     RFI o generali
                                      Totale
ii
  L’allegato 2 del nuovo CdS indica i parametri per la valutazione del costo del servizio erogato. In particolare per il costo del servizio di trasporto viengono
indicati i seguenti parametri di costo:
                  Sezione A – Pedaggio: Prezzo a treno*Km: 3,12€
                  Sezione B – Servizi di trasporto acquistati

                                                LISTINO PREZZI
     C*   POSTI per Categoria          C*                         PREZZO TOTALE
                                                     (€/ora)

     C1      inferiore a 150           C1           € 517,39         240.664

     C2      da 150 a 500              C2           € 577,28        51.424.857

     C3      da 500 a 600              C3           € 757,51         6.979.642

     C4        oltre 600               C4           € 810,34        61.364.903

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