NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2020-2022 - COMUNE DI PONTECURONE
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COMUNE DI PONTECURONE (Provincia di Alessandria) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2020-2022
Premessa Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. Il sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono: 1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento; 3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; 4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale; 6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica. Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ Tra gli allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione cognita al fine, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata. Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri. Imposte e tasse e proventi assimilati Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività. NUOVA IMU La Legge di Bilancio 2020 ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della TARI) sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI, mantenendo l’esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa, quella definita come abitazione principale.
Nelle more dell’attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all’articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un’imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l’imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI). La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 3. Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un’abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera b) del comma 4, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. L’aliquota massima applicabile alla nuova IMU è data dalla sommatoria delle aliquote applicabili per l’IMU e per la TASI, in modo da non aumentare la pressione fiscale complessiva a carico dei possessori di immobili. TARI L’articolo 1, dal comma 641 al comma 668 prevede che il tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2, D.P.R. 158/1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). La tariffa deve essere calcolata in maniera da consentire di recuperare tutti i costi di gestione del servizio come risultanti dal Piano Finanziario approvato contestualmente. Con decorrenza dall’annualità 2020, il ruolo del tributo verrà emesso e gestito dal concessionario del servizio stesso. Compartecipazione di tributi Nel triennio 2020-2022 viene confermata, secondo le seguenti aliquote progressive l’applicazione dell’addizionale comunale Irpef: 0 Esenzione per redditi fino a euro 12000.00 0,3 Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00 0,35 Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00 0,5 Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 55.000,00 0,6 Applicabile a scaglione di reddito da euro 55.000,01 fino a euro 75.000,00 0,8 Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 75.000,00 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Nel 2020, viene attribuito un Fondo di Solidarietà Comunale, in € 253.501,26.
Trasferimenti correnti Sono stati previsti sulla base dell’andamento storico o di documentazione agli atti dell’ente. Da segnalare i contributi non fiscalizzati da federalismo municipale, quelli spettanti per fattispecie specifiche di legge. Nei trasferimenti correnti viene stanziato anche il contributo provinciale dovuto per l’assistenza scolastica. Entrate Extratributarie Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell’andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi (concessioni cimiteriali, mense scolastiche, doposcuola, centro estivo, sanzioni violazioni C.D.S., canone concessorio della distribuzione del gas - VRD). Contributi agli investimenti Sono previsti contributi e altri trasferimenti di capitale, iscritti in relazione ai finanziamenti previsti. Nel triennio 2020 – 2022 viene confermato il rimborso oneri mutui S.I.I. Altre entrate in conto capitale Le previsioni di entrata si riferiscono ai proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire, queste entrate sono state interamente destinate al finanziamento di spese per investimento. Accensione di Mutui e prestiti E’ prevista l’accensione di un mutuo nell’annualità 2020 di € 170.000,00 per lavori di viabilità comunale. Si richiama a tal fine, la deliberazione 20/2019, con la quale le Sezioni riunite hanno sancito che le nuove regole di finanza pubblica non hanno portato all'abrogazione implicita dell'art. 9 della legge 243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accensione di nuovo indebitamento Fondo crediti di dubbia esigibilità L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.
Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Il relativo ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Il fondo crediti di dubbia esigibilità nel 2020 potrà essere conteggiato nella misura del 95% del dovuto e 100% dal 2021. Nel bilancio triennale 2020 – 2022 sono iscritte e soggette a F.C.D.E. le entrate relative alla C.O.S.A.P., pari a € 1.500,00. Spesa corrente La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di: - Personale in servizio - Interessi, su mutui in ammortamento, attualmente tutti a tasso fisso - Contratti e convenzioni in essere - Spese per utenze e servizi di rete In generale le altre spese ordinarie di gestione sono state stanziate in base anche al loro andamento storico. Sono rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale. Spesa di investimento Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione al programma delle opere pubbliche. In applicazione delle nuove regole contabili, tali stanziamenti ricomprendono anche le previsioni di spesa relative ad investimenti, finanziati in esercizi precedenti, ma non ancora completati o per i quali risultano da liquidare stati di avanzamento. I lavori con finanziamento a valere sul FPV (fondo pluriennale vincolato) sono relativi ad opere e lavori in corso imputati secondo cronoprogramma dei lavori. Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l’entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l’obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all’originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l’impiego del cosiddetto “Fondo Pluriennale Vincolato”. Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l’imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l’esigenza di evitare la
formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all’esercizio in cui la prestazione connessa con l’obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d’incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l’impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell’esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L’importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell’originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l’entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell’intervento previsto (somma dell’impegno imputato nell’esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest’ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U). Previsione flussi di cassa I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati: 1. per quanto riguarda l’entrata, in relazione a: effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto quindi conto dei crediti di dubbia esigibilità svalutati in sede di rendiconto); previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale; 2. per quanto riguarda la spesa in relazione a: ai debiti maturati; flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.) scadenze contrattuali; cronoprogramma degli investimenti. ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE Garanzie prestate dall’ente L’Ente non ha rilasciato, ai sensi dell’art. 207 TUEL, alcuna garanzia fideiussoria.
Strumenti finanziari derivati L’Ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati. Elenco degli organismi partecipati Con d.c.c. n. 34/2019 è stata approvata l’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Pontecurone ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 come integrato dal D.Lgs. 100/2017, alla data del 31 Dicembre 2018, confermando il mantenimento delle seguenti partecipazioni: Ragione sociale Quota Comune di Pontecurone A.S.M.T. Tortona S.P.A. 0,20 S.R.T. S.p.A. 1,99 A.M.I.A.S. s.r.l. 3,62 Il Comune con deliberazione di Giunta n. 59 del 25/10/2018, ha integrato la d.g.c. n. 69 del 20.12.2017, includendo nel G.A.P. del Comune di Pontecurone, il C.S.R. (Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese) Alla luce dei principi previsti dalla legge, l’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” è il seguente: Denominazione % Poss. A.M.I.A.S. s.r.l. 3,62 S.R.T. S.p.A. 1,99 C.I.S.A. Tortona 6,09 C.S.R. 1,83 Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Tondo Veronica
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