Norme sul Diritto alla Conoscenza e Segreto di Stato in otto Paesi - Studio di Non c'è Pace Senza Giustizia
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Norme sul Diritto alla Conoscenza e Segreto di Stato in otto Paesi Studio di Non c'è Pace Senza Giustizia Giugno 2015
2
1. Introduzione Il presente documento è il frutto di una ricerca sul diritto alla conoscenza come diritto dei singoli cittadini a conoscere gli atti compiuti dallo Stato e i relativi processi decisionali, laddove si intende privilegiare lo Stato di diritto contro la ragion di Stato. Nel panorama internazionale, ci sono due filoni più importanti che sono rilevanti, il diritto delle vittime alla verità sulle violazioni massicce di diritti umani e violazioni serie di diritto umanitario e la libertà di informazione (o diritto all’informazione). A livello nazionale, oltre alla normativa sulla libertà di informazione, rileva la disciplina del segreto di Stato. Dopo una disamina delle fonti a livello internazionale del diritto alla verità e alla libertà di informazione, il documento passa all’analisi - in alcuni Paesi selezionati della normativa vigente in materia di libertà di informazione e segreto di Stato. 2. Inquadramento internazionale 2.a Diritto alla Verità in relazione a violazioni massicce dei diritti umani e del diritto umanitario Il diritto alla Verità in relazione a violazioni massicce o sistematiche dei diritti umani e violazioni serie del diritto umanitario è ampiamente riconosciuto nel diritto internazionale. Da ultimo, il 18 dicembre scorso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione sul diritto alla Verità1, in cui ne riconosce l’importanza anche per contribuire a porre fine all’impunità e a promuovere e proteggere i diritti umani. In questo senso il diritto alla verità si inquadra nell’ambito del diritto penale internazionale e la giustizia di transizione. Rispetto al diritto alla conoscenza, il diritto alla verità è riconosciuto alle vittime (non ai cittadini) ed è collegato esclusivamente a violazioni del diritto umanitario e dei diritti umani. Esso è inoltre strettamente collegato al diritto circa le riparazioni, che passa in primo luogo per il riconoscimento dell’avvenuta violazione per estendersi al diritto alla riparazione vera e propria, incluse le garanzie di non ripetizione. Nel 2012 è stato nominato per un periodo di 3 anni il primo Rapporteur Speciale delle Nazioni Unite per la promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non- ripetizione, Pablo de Greiff (Colombia)2. 2.b Libertà d’informazione o diritto all’informazione La nozione di libertà di informazione o diritto all’informazione, inteso come diritto dei cittadini di accedere alle informazioni disponibili, è l’accezione più rilevante per il diritto alla conoscenza. In ambito internazionale, infatti, la libertà di informazione viene intesa come il diritto del cittadino a conoscere le attività dello Stato, la spesa pubblica, i processi decisionali interni alle istituzioni nonché le informazioni detenute per conto dei cittadini secondo un principio di trasparenza. 2.b.i Nazioni Unite Mentre la libertà di informazione è stata riconosciuta dall’Assemblea Generale dell’ONU già nel 1946 come la pietra su cui si fondano tutte le libertà a cui l’ONU è consacrata 3, inizialmente veniva 1 Cfr. il testo integrale della A/RES/68/165. 2 Il 29 settembre 2011, il Consiglio per i Diritti Umani ha stabilito il mandato del Rapporteur Speciale con la Risoluzione 18/7. Per ulteriori informazioni cfr. Rapporteur. 3 3
intesa come il libero scambio di informazioni più che come il diritto di accedere informazioni detenute da autorità pubbliche4. Nel 1948 con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e poi nel 1966 con il Patto Internazionale sui diritti civili e politici è stato riconosciuto che la libertà di opinione e espressione include tra l’altro il diritto a cercare, ricevere e comunicare informazioni (art. 19). Il Patto Internazionale prevede anche che la libertà di espressione comporti doveri e responsabilità speciali e pertanto può essere limitato solo quando è previsto dalla legge e sia necessario per a) rispettare i diritti e la reputazione altrui, e b) per la protezione della sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la salute pubblica e la morale. Nel 2011, il Comitato per i Diritti Umani responsabile di monitorare l’applicazione del Patto, ha pubblicato da ultimo nel 2011 la propria interpretazione del contenuto del diritto di espressione e opinione, secondo cui l’art. 19 include il diritto di accedere alle informazioni detenute da istituzioni pubbliche e gli Stati parte del Patto dovrebbero proattivamente rendere accessibili informazioni di interesse pubblico, nonché adottare le procedure necessarie5. Le autorità dovrebbero fornire le ragioni in caso di diniego e assicurare una procedura di ricorso per il diniego e mancata risposta alla domanda di accesso. Il Comitato per i Diritti Umani ha chiarito anche che le limitazioni imposte alla libertà di espressione devono rispondere ai criteri di necessità e proporzionalità e possono essere imposte per legge per le sole ragioni indicate nel Patto 6. Riferendosi in particolare alle limitazioni imposte per la sicurezza pubblica, il Comitato specifica che le norme sul segreto di Stato devono essere preparate e applicate in conformità con le previsioni del Patto7. Dal 1993 è stato stabilito il Rapporteur Speciale per la libertà di opinione ed espressione 8, carica ricoperta attualmente da Frank La Rue (Guatemala), che nei vari rapporti annuali9 ha chiarito che essa include un obbligo positivo a carico dello Stato di assicurare l’accesso a informazioni in possesso dei Governi10 ed è fondamentale per garantire la realizzazione della democrazia, le varie libertà e lo sviluppo11. Inoltre, il Rapporteur Speciale ha espresso preoccupazione per la tendenza Cfr. Risoluzione 59(1), 1946. 4 Cfr. Freedom of Information: A comparative Legal Survey, Toby Mendel, 2008, p. 8. 5 Cfr. Commento Generale n. 34, Libertà di opinione e espressione, par. 18-19. 6 Ibidem, par. 22. 7 Ibidem, par. 30. 8 Cfr. Commissione delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, Risoluzione 1993/45, 5 Marzo 1993. Per ulteriori informazioni cfr. Rapporteur Speciale. 9 Cfr. rapporti annuali. 10 Rapporto Annuale del Rapporteur Speciale su Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, UN Doc. E/CN.4/1998/40, 28 gennaio 1998, par. 14. 11 Rapporto Annuale del Rapporteur Speciale su Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, UN Doc. E/CN.4/2000/63, 18 gennaio 2000, par. 42. 4
dei Governi a non assicurare accesso a informazioni che dovrebbero essere in possesso del pubblico12. Rilevante in materia è anche la Dichiarazione Brisbane adottata dai partecipanti alla conferenza organizzata dall’UNESCO in occasione della giornata dedicata a World Press Freedom nel 2010 13, dove si riafferma che il diritto all’informazione comprende il diritto ad accedere alle informazioni in possesso di organi pubblici a qualsiasi livello, locale, nazionale e internazionale. 2.b.ii Standard regionali più rilevanti Organizzazione degli Stati Americani e giurisprudenza della Corte Interamericana dei Diritti Umani L’art. 13 della Convenzione Americana sui Diritti Umani garantisce la libertà di espressione, incluso il diritto di cercare, ricevere e comunicare informazioni in modo simile a quanto previsto dalla Dichiarazione Universale e dal Patto Internazionale. La Convenzione è anche più stringente in relazione ai limiti che possono essere apposti a tale diritto, prevedendo che non possa essere limitato con mezzi indiretti o che impediscano la comunicazione e circolazione di idee e opinioni. La Commissione Interamericana sui diritti umani ha contribuito sostanzialmente all’evoluzione del diritto all’informazione nella Organizzazione degli Stati Americani (OAS), introducendo nel 1997 il Rapporteur Speciale14 per la libertà d’espressione, che ha riconosciuto ampiamente il diritto di accedere a informazioni detenute da organi e pubblici, e adottando nel 2000 la Dichiarazione Interamericana sui Principi del Diritto di Espressione 15. La Dichiarazione stabilisce che il diritto di accedere a informazioni sia un diritto fondamentale di ciascun individuo e gli Stati hanno l’obbligo di garantire il pieno esercizio di tale diritto, ammettendo solo limitazioni eccezionali stabilite per legge in caso di un pericolo imminente e reale che minacci la sicurezza nazionale (Principio 4). Successivamente, dal 2003 in poi l’Assemblea Generale dell’OAS ha adottato varie risoluzioni sull’accesso a informazioni pubbliche e la risoluzione sull’“Accesso alle Informazioni Pubbliche: Rafforzando la democrazia”16. La Corte Interamericana dei Diritti Umani nel caso Reyes contro Cile ha poi riconosciuto che l’art. 13 della Convenzione stabilisce un obbligo positivo dello Stato per consentire l’accesso alle informazioni e per fornire una decisione motivata in caso di diniego dell’accesso per i soli casi previsti nella Convenzione17. La Corte ha anche previsto che l’informazione debba essere fornita senza che la persona debba dimostrare un interesse diretto o personale. 12 Ibidem, par. 43. 13 Cfr. il testo della Dichiarazione di Brisbane. 14 Cfr. Rapporteur Speciale. 15 Cfr. il testo della Dichiarazione, 108ma Sessione Regolare, 19 ottobre 2000. 16 Cfr. il testo integrale della AG/RES. 2514 (XXXIX-O/09). 17 Caso Claude Reyes e altri contro Stato del Cile, sentenza del 19 settembre 2006, par. 77. 5
Consiglio d’Europa e giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato una Raccomandazione sull’accesso ai documenti in possesso delle Autorità pubbliche già nel 1981, stabilendo una serie di principi che gli Stati dovrebbero seguire nelle loro leggi e relativa attuazione 18, tra cui il diritto di ciascun individuo di ottenere informazioni detenute da autorità pubbliche. Il 21 febbraio 2002, il Comitato dei Ministri ha adottato un’ulteriore Raccomandazione sull’Accesso a documenti ufficiali che prescrive agli Stati membri di garantire il diritto di tutti ad avere accesso, su richiesta, ai documenti ufficiali in possesso delle autorità pubbliche 19. In base all’art. V della Raccomandazione il richiedente non dovrebbe motivare la propria richiesta di accesso ai documenti e/o alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche. Eventuali limitazioni al diritto di accesso devono essere stabilite dalle legislazioni nazionali ed essere proporzionate allo scopo di tutelare un interesse legittimo (art. IV). Infine, l’art. XI stabilisce il dovere dell’autorità pubblica di adottare le misure necessarie per rendere pubbliche le informazioni che detiene nel caso in cui tali informazioni siano volte a promuovere la trasparenza e l’efficienza della pubblica amministrazione o a incoraggiare la partecipazione dei cittadini su materie di pubblico interesse. Quindi, la Raccomandazione riconosce sia un diritto soggettivo del cittadino di accedere ai documenti ufficiali sia un obbligo positivo in capo alle autorità per fornire informazioni che siano di pubblico interesse. Successivamente il Consiglio dei Delegati dei Ministri europei, ha incaricato il Comitato Direttivo per i Diritti Umani di preparare il testo di una Convenzione sull’accesso ai documenti ufficiali, che è stata aperta alla firma nella seconda metà del 2007, ma ha ricevuto ad oggi solo 6 ratifiche20. Contrariamente agli art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del Patto sui diritti civili e politici, la libertà di ricercare le informazioni non è esplicitamente contenuta nell’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) del 195021. Tale norma infatti prevede che “ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera”. Dando, però, un’interpretazione estensiva dell’art. 10, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha asserito che la libertà di cercare informazioni è implicitamente inclusa in esso. Essa ha inoltre definito la libertà di espressione e di informazione come “pierre angulaire des principes de la démocratie et des droits de l’homme protégés par la Convention”22. Molti degli Stati membri del Consiglio d’Europa hanno riconosciuto il diritto di acceso alle informazioni, incorporandolo nelle loro Costituzioni23. 18 Cfr. il testo integrale della Raccomandazione (81) 19 sull’Accesso a informazioni in possesso di Autorità pubbliche. 19 Cfr. articolo III della Raccomandazione (2002) 2 sull’Accesso a documenti ufficiali. 20 La Convenzione, aperta alla firma nella seconda metà del 2007, è stata ratificata a Tromsø, il 18 giugno 2009. Cfr. il testo integrale della Convenzione su “Accesso ai documenti ufficiali”. 21 Cfr. il testo integrale della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 22 Cfr. Arrêt de Grande Chambre, Vogt c. Allemagne, del 2 settembre 1995 in: http://www.juricaf.org/arret/CONSEILDELEUROPE-COUREUROPEENNEDESDROITSDELHOMME-19950926- 1785191. 23 Cfr. David Banisar, Freedom of Information Around the World 2006: A Global Survey of Access to Government Records Laws. 6
La libertà di informazione e di espressione non è tuttavia un diritto assoluto; sono eccezionalmente ammesse limitazioni quando, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità, viene perseguito uno dei seguenti scopi (art. 10, par. 2): il raggiungimento di obiettivi di interesse generale a tutela della collettività (sicurezza nazionale, integrità territoriale, ordine pubblico, prevenzione dei reati, protezione della salute e della morale); il rispetto di altri diritti e libertà individuali (reputazione, privacy, tutela di informazioni riservate); la tutela dell’autorità e dell’imparzialità del potere giudiziario. L’art. 15 disciplina la possibilità di deroga in caso di stato di urgenza, in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, nella misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. Ciascun Stato membro che eserciti tale diritto di deroga informa il Segretario Generale del Consiglio d’Europa sulle misure intraprese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale della data in cui queste misure cessano e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha deciso che i cittadini hanno diritto di accesso alle informazioni quando queste siano di pubblico interesse. Ciononostante, per molti anni, è stata riluttante a riconoscere il diritto all’informazione: nei casi Leander contro Svezia, Gaskin contro Regno Unito e Guerra e altri contro Italia, la Corte ha sottolineato che “la libertà di ricevere informazioni [...] vieta ad un governo di limitare l’istanza di una persona di ricevere informazioni che altri possono essere disposti a fornire. [Pur tuttavia], tale libertà non può essere interpretata nel senso di imporre ad uno Stato, in circostanze come quelle del caso di specie 24, obblighi positivi di raccolta e di diffusione delle informazioni motu proprio”25. Tuttavia, nel caso Társaság un Szabadságjogokért contro Ungheria, la CEDU ha accolto il reclamo della Hungarian Civil Liberties Union rispetto alla sua domanda di accesso alle informazioni relative alla denuncia di un parlamentare in materia di politica relativa alla droga 26. A parere della Corte di Strasburgo, la presentazione di una domanda relativa a un membro del Parlamento costituisce indubbiamente una questione di interesse pubblico. Secondo la decisione della Corte “la legge non può permettere che restrizioni arbitrarie diventino una forma di censura indiretta”. Di conseguenza, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha considerato che la ricorrente stesse esercitando correttamente la funzione di “sorvegliante sociale”, e pertanto avesse diritto ad un accesso simile a quello offerto alla stampa. La Corte Europea ha quindi deciso che il rifiuto a rilasciare le informazioni richieste costituiva una forma di censura, in contrasto con le disposizioni 24 Le parole “in circostanze come quelle del caso di specie” suggeriscono che potrebbero configurarsi situazioni in cui esiste un obbligo positivo per lo Stato. Nella sua giurisprudenza, tuttavia, la Corte non ha stabilito una fattispecie del genere. In una decisione del 7 aprile 1997 (Grupo Interpres contro Spagna), la Corte ha applicato l’articolo 10 in un caso riguardante il rifiuto di libero accesso per una società agli archivi giudiziari al fine di ottenere informazioni sui potenziali mutuatari. Secondo la Corte, la Spagna non aveva violato l’art. 10 CEDU, perché “l’étendue du droit à l’accès aux informations en cause est limité par le libellé du paragraphe 2 de l’article 10 de la Conventio n”. 'In altre parole, l’art. 10 è stato considerato applicabile, ma l'interferenza con il diritto di ricevere informazioni era giustificato nelle circostanze del caso di specie (7 Aprile 1997, 32849/96, Grupo Interpres S.A. contro Spagna, D.R. 89, p. 150). 25 Cfr. Leander contro Svezia, § 74; CEDU, 7 luglio 1989, Gaskin contro Regno Unito, § 52, CEDU, 9 febbraio 1998, Guerra and others contro Italia, § 53, CEDU, 26 marzo 1987. 26 Cfr. Társaság un Szabadságjogokért contro Ungheria. 7
dell’articolo 10 della CEDU. Questa è la prima volta che la Corte Europea ha riconosciuto, tra l’altro all'unanimità, che la libertà di espressione prevista dall’articolo 10 della CEDU comprenda anche il diritto ad accedere a informazioni provenienti da enti pubblici. Unione Europea e giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea Nei Trattati, la libertà di informazione non compare tra le “quattro libertà” fondanti il progetto dell’Unione Europea. Tuttavia, le ambizioni dell’Unione hanno da tempo superato l’area puramente funzionalista di libero scambio stabilita nel Trattato di Roma del 1957. Uno degli obiettivi dell’Unione Europea è ora quello di stabilire uno “spazio di libertà, sicurezza e giustizia” comune in cui, tra l’altro, si potrebbe provvedere all’armonizzazione del diritto penale e in cui le sentenze relative a processi penali o civili potrebbero essere riconosciute e avere effetto a livello europeo. A tal fine, le informazioni sugli individui potrebbero essere condivise tra le autorità pubbliche degli Stati membri, per fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi. Questa impostazione di condivisione delle informazioni reca in sé il rischio di abuso e quindi la necessità di una regolamentazione per garantire una contemperazione con gli interessi del singolo. Così le leggi sulla protezione dei dati personali costituiscono il corollario di una comunità politica nazionale o sovranazionale che aspira a rispettare i principi dello Stato di diritto. Ma un’ulteriore realizzazione dello Stato di diritto nell’era dell’informazione è legata alla trasparenza27, di modo che i membri della società civile possano conoscere le basi legali e fattuali su cui si fondano le decisioni. Ciò implica la possibilità di accesso delle parti interessate alle informazioni delle pubbliche autorità, garantendo, altresì, gli interessi dei singoli e il loro diritto alla privacy. Entrambe le fattispecie, di libertà di informazione e di protezione dei dati personali sono riconosciuti nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) 28. L’art. 15 TFUE (ex articolo 255 CE) stabilisce il principio generale della trasparenza delle istituzioni dell’UE per 27 Il tema della trasparenza istituzionale, vale a dire la predisposizione di misure volte ad accrescere la possibilità per il pubblico di accedere alle informazioni di cui le istituzioni dispongono, trova un primo richiamo ufficiale con il Trattato di Maastricht. In una Dichiarazione allegata al Trattato, infatti, dopo aver constatato che la trasparenza del processo decisionale contribuisce a rafforzare il carattere democratico delle istituzioni nonché la fiducia dei cittadini nell’amministrazione, si invitava la Commissione a presentare al Consiglio dell’Unione (entro il 1993) una relazione sulle misure necessarie per accrescere la trasparenza delle istituzioni e l’accessibilità ai documenti ufficiali. Sulle basi delle conclusioni dei Consigli europei del 1992, il Consiglio e la Commissione adottavano, il 6 dicembre 1993, un Codice di condotta (GU 1993, L 340/41 e GU 1993, L 340/43) - attuato attraverso la decisione del Consiglio del 20 dicembre 1993 sull’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione, destinato a consentire l’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni. Con la stesura del Trattato di Amsterdam si è provveduto a “costituzionalizzare” il principio di trasparenza e i diritti ad esso collegati che, per la prima volta, trovano, all’art. 255, il loro fondamento giuridico. La Grande Chambre della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sottolineato (Cfr. Cause riunite C 92/09 & C 93/09 Volker und Markus Schecke GbR contro Land Hessen, 9 novembre 2010, ECR I, paragrafo 68; sentenza C 41/00 P Interporc contro Commissione, 2003, ECR I 2125, paragrafo 39, e sentenza C 28/08 P Commissione contro Bavarian Lager, 29 giugno 2010, ECR I, paragrafo 54) che il principio di trasparenza, stabilito agli artt. 1 e 10 del TUE e nell’articolo 15 del TFUE, consente ai cittadini europei di partecipare al processo decisionale e garantisce maggiore legittimità all’amministrazione. Inoltre, nella Sentenza C-58/94 Olanda contro Consiglio (1996, ECR I-2169, paragrafo 34) la Corte di Giustizia ha evidenziato che la legislazione nazionale della maggior parte degli Stati membri oggi sancisce in via generale il diritto di accesso dei cittadini ai documenti detenuti dalle pubbliche autorità come un principio costituzionale o legislativo. 28 Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) è, accanto al Trattato sull'Unione Europea (TUE), uno dei trattati fondamentali dell'Unione Europea (UE). Assieme costituiscono le basi fondamentali del diritto primario nel sistema dell'UE; secondo l'articolo 1 del TFUE, i due trattati hanno pari valore giuridico e vengono definiti nel loro insieme come "i trattati". 8
promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile 29. L’art. 16 stabilisce, al contempo, il diritto dei cittadini alla protezione dei propri dati personali. L’art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea30 e l’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, richiamata dalla Carta al suo art. 52 31, non fanno alcun esplicito riferimento al diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche autorità, ma alla libertà d’espressione che comprende la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o comunicare le informazioni e le idee, senza ingerenze da parte di pubbliche autorità e senza considerazioni di frontiere32. L’art. 42 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea prevede sotto il titolo “Diritto di accesso ai documenti”, che ogni cittadino dell’Unione - e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro - abbia il diritto di accedere ai documenti, delle istituzioni, organismi uffici e agenzie dell’Unione. L’art. 42 della Carta riprende i termini dell’articolo 15 TFUE e del diritto derivato dell’Unione, in particolare il Regolamento (CE) 1049/200133. Nell’ambito del diritto derivato dell’UE, ai sensi del Regolamento 1049/2001, il diritto di accesso è consentito solo ai documenti delle tre principali istituzioni europee: il Consiglio, la Commissione e il Parlamento34, al fine di facilitare il pieno accesso ai documenti dell’UE, in particolare per quanto riguarda l’attività legislativa, preservando la segretezza delle consultazioni e delle deliberazioni interne necessaria a salvaguardare lo svolgimento dei loro compiti35. 29 Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica (così come il Consiglio allorché delibera e vota su un progetto di atto legislativo) e, ai sensi dell'articolo 15 del TFUE, cura la pubblicazione dei documenti relativi alle procedure legislative. 30 Nel dicembre 2009, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è stato conferito alla Carta lo stesso effetto giuridico vincolante dei trattati. A tal fine, la Carta è stata modificata e proclamata una seconda volta nel dicembre 2007. 31 Cfr. il testo integrale della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. 32 La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha, tuttavia, più recentemente iniziato a prendere in considerazione le implicazioni del diritto a “ricevere informazioni”, iniziando a riconoscere un obbligo positivo per le autorità dello Stato - per esempio, in attuazione della responsabilità dello Stato per promuovere la libertà di stampa e per svolgere le sue funzioni investigative in settori di pubblico interesse (Társaság un Szabadságjogokért contro Ungheria). 33 Cfr. il testo integrale del Regolamento (CE) 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio: Gazzetta ufficiale L 145 del 31/05/2001 pp. 0043-0048. 34 Il Regolamento non si applica quindi direttamente ai documenti in possesso di: Corte di Giustizia; Corte dei Conti; Comitato economico e sociale; Comitato delle regioni; Banca Centrale europea; Banca europea per gli investimenti; Garante europeo della protezione dei dati; Mediatore europeo; Ufficio delle pubblicazioni ufficiali; Ufficio CE selezione del personale; numerose altre agenzie comunitarie. 35 Va rilevato che il regime di accesso a documenti si applica solo agli enti, organismi, uffici e agenzie dell’UE. Come stabilito dalla Corte (Sentenza T-264/04 WWF European Policy Programme contro Consiglio, 2007, ECR II- 911, paragrafo 76) il diritto di accesso dei cittadini ai documenti delle istituzioni riguarda unicamente i documenti e non le informazioni e non implica l’obbligo da parte delle istituzioni di rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni di un individuo. 9
Nonostante ciò, molti sono i dispositivi dell’UE che stabiliscono il diritto all’informazione; il considerando 8 del Preambolo al Regolamento 1049/2001 36 richiama l’art. 1 del Trattato dell’Unione Europea (TUE), segnando una nuova tappa nel processo di creazione di un’Unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini. Inoltre, la Dichiarazione congiunta di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione del 2001 (GU L173/5) stabilisce che agenzie e organismi istituiti dal legislatore dovrebbero avere disposizioni relative all’accesso ai propri documenti 37. Il diritto di accesso si applica anche ai documenti comunitari relativi alla politica estera e di sicurezza comune e alla cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia 38. Tuttavia, queste materie più facilmente giustificano il diniego dell’accesso ad documenti dell’Unione sulla base delle eccezioni previste dal Regolamento (si veda Eccezioni al diritto di accesso). Nonostante tale disciplina, la tutela e la promozione della libertà di informazione rimane di competenza degli Stati membri. Il diritto dell’Unione Europea non può infatti estendere il diritto di accesso ai documenti in possesso delle autorità pubbliche degli Stati membri, i quali però sono tenuti a rispettare la corretta applicazione del Regolamento e le norme delle istituzioni. La libertà di informazione non si riferisce solo ai documenti elaborati dalle istituzioni europee, ma può applicarsi anche ai documenti da esse ricevuti. Sebbene gli Stati membri non abbiano alcun diritto di veto sulla divulgazione di un documento in possesso di un’istituzione comunitaria 39, possono chiedere che non venga diffuso un documento da loro inviato alla Commissione o al Consiglio. L’art. 4 del Regolamento 1049/2001 stabilisce anche una serie di eccezioni per derogare al principio generale di accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione. Le eccezioni all’applicazione del principio di trasparenza includono: - il caso in cui la divulgazione rechi pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico, in ordine a: a) sicurezza pubblica; b) questioni di difesa e militari; c) relazioni internazionali; e / o d) politica finanziaria, monetaria o economica della UE o di uno Stato membro. - il caso in cui il rifiuto derivi dal potenziale danno per la privacy e l’integrità della persona, con particolare riguardo alla legislazione sulla protezione dei dati dell’UE. - il caso in cui l’accesso a un documento rechi pregiudizio alla tutela di: a) interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale; b) procedure giurisdizionali e consulenza legale; e c) al fine di ispezioni, indagini e verifiche. - se il documento oggetto della richiesta sia inerente a discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata; l’accesso può essere rifiutato anche una volta adottata la 36 Che stabilisce che allo scopo di garantire la piena applicazione dello stesso è necessario che tutte le agenzie create dalle istituzioni dovrebbero applicare i principi della trasparenza. 37 Secondo il Mediatore europeo, il principio di coerenza e parità di trattamento richiede che i principi generali in materia di regolamento 1049/2001 si applichino in tutta l’amministrazione comunitaria. 38 Considerando 7 del Regolamento 1049/2001. 39 Considerando 11 del Regolamento 1049/2001. 10
decisione, qualora tale divulgazione recasse pregiudizio al processo decisionale, a meno che non vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Il Regolamento 1049/2001 stabilisce un procedimento amministrativo in due fasi per le richieste di accesso ai documenti40, con procedure giurisdizionali aggiuntive per il richiedente, prima che possa essere adita la Corte di Giustizia dell’Unione Europea o che si proceda con una denuncia al Mediatore europeo41. L’eventuale rifiuto delle istituzioni europee a produrre la documentazione richiesta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte Generale 42, con l’ulteriore diritto di appello alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE). Nella propria giurisprudenza, la CGUE ha sempre cercato di contemperare il diritto di accesso ai documenti detenuti da istituzioni o organi dell’Unione Europea con la corretta tutela della privacy dei soggetti i cui dati personali siano trattati da istituzioni o organismi dell’UE 43. Infatti, il Regolamento 1049/2001 (sulla libertà di informazione) e il Regolamento 45/2001 (sulla tutela dei dati personali) perseguono scopi potenzialmente conflittuali44. La Grande Chambre nella causa Sweden and Association de la Presse Internationale asbl contro Commissione45 stabilisce una gerarchia piuttosto superficiale dei tipi di documenti che possono essere di interesse pubblico e, quindi, accessibili: come più importanti vengono indicati i documenti 40 Secondo l’articolo 7, comma 2 del Regolamento, una persona, la cui richiesta di accesso ai documenti sia stata respinta, può presentare una domanda chiedendo al Consiglio di riconsiderare questa posizione, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della risposta iniziale. In tal caso il richiedente deve indicare al Consiglio di rendere la domanda di conferma pubblica. Se il richiedente non risponde o risponde in senso negativo, allora la domanda sarà trattata con riservatezza. 41 In relazione al Mediatore europeo, l’art. 43 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea afferma che qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al Mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell’azione di istituzioni, organi o organismi dell’Unione, fatta eccezione per la Corte di Giustizia dell’UE nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. 42 La Corte Generale è una corte costituente della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che accoglie le azioni intraprese contro le istituzioni dell’UE da parte di individui e Stati membri, anche se alcune questioni sono di esclusiva competenza della Corte di Giustizia. Le decisioni della Corte Generale possono essere impugnate dinanzi alla Corte di Giustizia, ma solo su questioni di diritto. 43 Nonostante tale tentativo, diverse sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno maggiormente garantito la protezione dei dati personali a dispetto della libertà di informazione e di accesso ai documenti (Cfr. Sentenza C-28/08 P Commissione contro Bavarian Lager, 29 giugno 2010, ECR I, paragrafi 75–79; nella Sentenza C-139/01 Osterreichischer Rundfunk e altri, 2003, ECR I-4989, la Corte ha determinato la compatibilità della normativa austriaca sulla protezione dei dati solo in riferimento ai requisiti di cui all’articolo 8 della CEDU, “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”, come stabilito dalla Corte di Strasburgo, piuttosto che il riferimento al diritto derivato dell’UE in materia di protezione dei dati). 44 Ciò diventa evidente ad un esame più attento delle loro disposizioni: mentre l’art. 8 del Regolamento 45/2001 prevede che i dati possono essere trasferiti a un destinatario terzo solo in caso di comprovata necessità del trasferimento, l’art. 6 del regolamento 1049/2001 stabilisce che a sostegno di una richiesta di accesso ai documenti non è necessario fornire le ragioni per le quali si è fatta la richiesta. 45 Cause riunite C-514, C-528 & C-532/07 P Sweden and Association de la Presse Internationale asbl (API) contro Commissione, 21 settembre 2010, ECR I, paragrafo 74. 11
relativi all’attività legislativa di un’istituzione dell’Unione Europea; seguono i documenti relativi alle attività amministrative della Commissione; infine, i documenti relativi alle attività giurisdizionali della Corte sono ritenuti di minor interesse e quindi il rifiuto al loro accesso può essere più facilmente giustificato. In ogni caso le disposizioni del Regolamento 1049/2001 non si applicano alle richieste di atti giudiziari, a meno che la CGUE eserciti “funzioni amministrative”, rispetto alle sue funzioni giudiziarie. Altre organizzazioni regionali Altri standard regionali che sembrano di minor rilievo rispetto a quelli analizzati ma che possono essere ulteriormente approfonditi sono quelli stabiliti dall’Unione Africana e dal Commonwealth. Principi globali non vincolanti sulla sicurezza nazionale e il diritto di informazione Il 12 Giugno 2013, 17 organizzazioni e 5 centri accademici hanno pubblicato un insieme di principi basati su standard internazionali e regionali, la pratica degli Stati, il diritto consuetudinario internazionale e le pubblicazioni di esperti in materia di sicurezza nazionale e diritto di informazione (i Principi di Tshwane)46. Questi principi, che non hanno alcun valore vincolante per gli Stati, sono stati elaborati allo scopo di guidare i legislatori nazionali nella preparazione di leggi o previsioni sul diniego di accesso a informazioni sulla base della sicurezza nazionale o la punizione della rivelazioni di tali informazioni. 46 Cfr. il testo integrale dei Principi di Tshwane. 12
3. Libertà di informazione e il segreto di Stato nella disciplina di alcuni paesi selezionati 3.a Francia 3.a.i Libertà di informazione Riferimenti costituzionali: l’art. 11 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789, cui la Costituzione francese del 1958 fa espressamente riferimento attribuendole rango costituzionale, sancisce la libertà di manifestazione del pensiero. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della persona; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo rispondere dell’abuso di tale libertà nei casi previsti dalla legge. La libertà d’espressione così come declinata nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, ha acquisito portata universale e ispirato l’art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 e l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950. L’art. 15 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino stabilisce invece il diritto dei cittadini di chiedere conto alla pubblica amministrazione del proprio operato. Normativa di riferimento: L. 78-753 del 17 luglio 1978 (testo consolidato) recante norme riguardanti il miglioramento dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini e disposizioni di ordine amministrativo, sociale e fiscale. Chi può avanzare domanda di accesso agli atti: Chiunque. Quali sono gli atti per i quali è possibile avanzare richiesta di accesso: la libertà di accesso agli atti riguarda solo gli atti amministrativi dello Stato. Sono considerati tali, quali che siano la loro data, il loro luogo di conservazione, la loro forma ed il loro supporto, i documenti elaborati o detenuti dallo Stato, dagli enti territoriali, nonché da ogni altra persona di diritto pubblico, nell’ambito dell’esercizio di un servizio pubblico. La legge prescrive quali atti rientrano in questa categoria: 1) dossiers, 2) rapporti, 3) studi, 4) resoconti, 5) processi verbali, 6) statistiche, 7) direttive, 8) istruzioni, 9) circolari, 10) note e risposte ministeriali, 11) corrispondenze, 12) avvisi, 13) previsioni, 14) decisioni. I documenti ottenuti a seguito di una richiesta di accesso agli atti sono sottoposti a copyright e non possono essere utilizzati per finalità commerciali. Quali sono gli atti esclusi dalla richiesta di accesso: nella fase istruttoria che prelude a una decisione in sede amministrativa, sono esclusi i documenti preparatori che potranno essere consultati solo una volta emanata la sentenza. Sono invece esclusi tout court: - gli atti del Consiglio di Stato e delle giurisdizioni amministrative; - i documenti della Corte dei Conti e delle giurisdizioni amministrative regionali e territoriali ad essa facenti capo elencati dal codice delle giurisdizioni finanziarie; - i documenti elaborati o in possesso dell’Autorità garante della Concorrenza nel quadro dell’esercizio dei suoi poteri d’inchiesta, istruzione e decisione; - i documenti elaborati o in possesso dell’Alta Autorità per la trasparenza della vita pubblica di cui all’art. 20 della legge che ne disciplina il funzionamento; - gli atti in materia di sanità pubblica elencati nel relativo codice; - i rapporti di revisione contabile degli istituti sanitari di cui alla L. 200-1257 del 23 dicembre 2000; - i documenti realizzati in esecuzione di un contratto di prestazione di servizi eseguito per conto di una o più persone determinate. 13
Sono altresì esclusi tutti gli atti amministrativi la cui consultazione o diffusione recherebbe danno: a) al segreto delle delibere del Governo e delle autorità responsabili che dipendono dall’esecutivo; b) al segreto della difesa nazionale; c) alla condotta della politica estera francese; d) alla sicurezza dello Stato, alla sicurezza pubblica o alla sicurezza delle persone; e) alla moneta e al credito pubblico; f) allo svolgimento delle procedure incardinate dinanzi alle giurisdizioni o alle operazioni preliminari a tali procedure, salvo autorizzazione dell’autorità competente; g) alla ricerca, da parte dei servizi competenti, di infrazioni fiscali e doganali; h) con riserva di quanto disposto dal codice dell’ambiente, non sono accessibili gli altri segreti protetti dalla legge. Non sono inoltre accessibili, se non da parte dell’interessato, tutti quegli atti amministrativi la cui pubblicità recherebbe attentato alla vita privata, al segreto medico e al segreto in materia commerciale e industriale, come pure gli atti recanti una valutazione o un giudizio di merito su una persona fisica chiaramente indicata o facilmente identificabile, ovvero riguardanti il comportamento di una persona nel caso in cui la sua divulgazione possa recare nocumento alla persona. La legge del 1978 ha istituito un organismo ad hoc per garantire il funzionamento della legge. La Commissione sull’accesso ai documenti amministrativi è il primo interlocutore in materia, tanto per i cittadini quanto per la pubblica amministrazione. Chiunque si veda rifiutare l’accesso a un atto amministrativo o non lo riceve entro il termine di 30 giorni fissato dalla legge, può adire la Commissione che si pronuncia sull’accessibilità del documento stesso. I suoi pareri, pur non essendo vincolanti, sono largamente seguiti dall’amministrazione. 3.a.ii Secret de la défense nationale Riferimenti costituzionali: art.34, comma 1 Cost. La legge stabilisce le regole che riguardano: - i diritti civili e le garanzie fondamentali accordate ai cittadini per l’esercizio delle libertà pubbliche; la libertà, il pluralismo e l’indipendenza degli organi d’informazione; i limiti imposti al cittadino, nella sua persona e nel suo patrimonio, dalla difesa nazionale. Normativa di riferimento: Codice penale e Codice della difesa. Possono essere coperti da segreto tutti quegli atti, di qualsiasi natura, la cui diffusione o il cui accesso porta nocumento alla difesa nazionale o potrebbe condurre alla rivelazione di un segreto della difesa nazionale. I livelli di classificazione e le autorità incaricate di definire le modalità secondo cui è organizzata la protezione degli atti sono determinate dagli artt. 2311-1 e ss. del Codice della difesa. Classificazione: esistono tre livelli, in ordine d’importanza: 1. Très Secret-Défense: riservato a informazioni e supporti che attengono alle priorità del governo in materia di difesa e sicurezza nazionale la cui divulgazione nuoce molto gravemente alla difesa nazionale. Il Primo Ministro stabilisce le modalità preposte alla protezione di questo livello di classificazione e determina le classificazioni speciali corrispondenti alle diverse priorità del governo. Nell’ambito delle condizioni stabilite dal Primo Ministro, ciascun ministro, nell’ambito delle sue funzioni, determina quali documenti e supporti siano da classificare con questo livello. 14
Per questo livello le informazioni sono classificate per categoria recante un nome in codice e ciascuna categoria esige una particolare abilitazione: a) Très Secret Conseil pour le Conseil de défense et de sécurité nationale b) Très Secret Rubis pour le militaire c) Très Secret Diamant pour la dissuasion nucleaire d) Très Secret Habile e) Très Secret Olifant f) Très Secret Cosmic (Control of secret material in an international command) pour l’OTAN g) Très Secret Dalia pour la lutte informative active 2. Secret-Défense: riservato a informazioni e supporti la cui divulgazione nuoce gravemente alla difesa nazionale. Nell’ambito delle condizioni stabilite dal Primo Ministro, le informazioni e supporti che ricevono questo livello di classificazione e le modalità preposte alla loro protezione, sono determinate da ciascuno ministro per l’amministrazione di sua competenza. 3. Confidentiel-Défense: riservato a informazioni e supporti la cui divulgazione nuoce alla difesa nazionale o potrebbe portare alla rivelazione di un segreto della difesa nazionale classificato a livello Très Secret-Défense o Secret-Défense. Nell’ambito delle condizioni stabilite dal Primo Ministro, le informazioni e supporti che ricevono questo livello di classificazione e le modalità preposte alla loro protezione, sono determinate da ciascuno ministro per l’amministrazione di sua competenza. Quale organo impone il segreto: la Presidenza della Repubblica, i servizi del Primo Ministro e tutti i ministeri possono potenzialmente decidere di “classificare” documenti e supporti. Nella pratica, l’Eliseo, Matignon e i ministeri degli Esteri, degli Interni, dell’Economia e della Sanità sono le amministrazioni principali che detengono informazioni riservate. Declassificazione e desecretazione: il livello di classificazione di un’informazione può essere modificato o soppresso. L’autorità che ha imposto la classificazione deve indicare la data alla quale tale classificazione sarà riesaminata. Tuttavia, nel quadro di un’indagine giudiziaria, per fare in modo che l’indagine possa avanzare, il giudice inquirente può sollecitare un ministero chiedendo la rimozione del segreto su alcuni documenti. Il ministero interessato chiede il parere della Commissione consultiva sul segreto della difesa nazionale 47, che ha due mesi di tempo per fornire il parere. I pareri della Commissione non sono vincolanti e vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale nei quindici giorni successivi, senza però le motivazioni, riservate al ministero che ha chiesto il parere. Sebbene le amministrazioni abbiano sempre seguito i pareri della Commissione, in linea di principio la decisione finale è di loro esclusiva competenza. Accessibilità agli atti desecretati: un documento classificato riversato nei pubblici archivi è accessibile, se desecretato, dopo 50 anni dalla data di emissione. Questa scadenza, in alcuni casi, può essere portata a 75 o a 100 anni. Esistono tuttavia documenti che restano in ogni caso inaccessibili, come quelli che riguardano le armi di distruzione di massa. Quali sono le pene previste per chi viola il segreto: è punibile con 7 anni di reclusione e €100.000 di ammenda il depositario di materiale coperto da segreto che dolosamente lo distrugga, sottragga, riproduca, dia l’accesso a persona non titolata o diffonda al pubblico ovvero consenta a terzi di distruggere, sottrarre, riprodurre o diffondere materiale coperto da segreto. È parimenti punito il tentativo di reato. 47 Istituita nel 1998, è un’autorità amministrativa indipendente composta di 5 membri: due parlamentari (uno di maggioranza e uno di opposizione), un presidente, un magistrato della Corte di Cassazione, un magistrato della Corte dei Conti e un consigliere di Stato. I magistrati e il consigliere di Stato sono nominati dal Presidente della Repubblica. 15
La pena è di 3 anni di reclusione e €45.000 di ammenda in caso di comportamento colposo. È punito con 5 anni di reclusione e €75.000 di ammenda chiunque: - si assicuri il possesso, acceda o prenda conoscenza di materiale coperto da segreto; - distrugga, sottragga o riproduca, in qualunque modo, materiale coperto da segreto; - porti a conoscenza del pubblico o di persona non titolata materiale coperto da segreto. È parimenti punito il tentativo di reato. Organo di controllo: 3.b Germania 3.b.i Libertà di informazione Riferimenti costituzionali: L’art. 5 della Costituzione tedesca, stabilisce la libertà di manifestare e diffondere il pensiero, e di informarsi senza vincoli di fonti di accesso generale48. Normativa di riferimento: Legge Federale del 5 Settembre 2005 riguardante l’accesso alle informazioni tenute dal Governo Federale (Freedom of Information Act), entrata in vigore il 1 Gennaio 2006. I vari Länder della Bundesrepublik Deutschland hanno norme proprie che riguardano l’accesso agli atti delle loro istituzioni. La ricerca in questo documento si è limitata alle norme federali. Chi può avanzare domanda di accesso agli atti: Chiunque. Quali sono gli atti per i quali è possibile avanzare richiesta di accesso: La libertà di accesso agli atti riguarda tutte le informazioni ufficiali dalle autorità del Governo federale e tutte le istituzioni federali per quanto riguarda le loro attività amministrative, nonché di terzi persone legali e naturali che operano per conto di tali istituzioni. È definita informazione ufficiale ogni registrazione fatta per scopi ufficiali, quale che sia la sua modalità di archiviazione. In tale definizione non sono incluse bozze e note che non vengono considerati come parte del file. Le autorità possono fornire le informazioni richieste sia oralmente, per iscritto, o in formato elettronico. Laddove venga richiesta una certa forma di accesso, l’informazione può essere fornita in altro modo solo se ricorrano buone ragioni, che sono definite in particolare come spese amministrative elevate. L’autorità che fornisce l’informazione richiesta non è obbligata a controllarne la correttezza. L’accesso all’informazione richiesta deve essere assicurato entro un mese dalla richiesta, ad eccezione di atti esclusi, atti riguardanti terzi o in caso di comprovate ragioni che escludano l’accesso. Nel caso in cui la richiesta sia rifiutata, le autorità sono tenute a informarne il richiedente, specificando se l’accesso, parziale o totale, possa essere possibile in futuro. Contro una decisione di rifiuto, il richiedente può fare appello presso le corti amministrative. Inoltre, è stato istituito il 48 Articolo 5 – Libertà di espressione, arte e scienza 1) Ciascuno avrà il diritto di esprimersi liberamente e di diffondere le sue opinioni verbalmente, per iscritto o con fotografie, e di informarsi senza vincoli di fonti di accesso generale. La libertà di stampa e la libertà di espressione attraverso l’audiovisivo sono altresì garantite senza censura. 16
Commissario Federale per la Libertà di Informazione 49, cui il richiedente può fare ricorso in caso di rifiuto. Le autorità dei vari dipartimenti possono fissare onorari e spese l’accesso a informazioni che non siano informazioni di base. Quali sono gli atti esclusi dalla richiesta di accesso: In generale, tutte le clausole stabilite in altre leggi che limitino l’accesso a informazioni ufficiali mantengono la precedenza, con l’eccezione della sezione 29 della Legge sulle procedure amministrative e la sezione 25 del Libro 10 del Codice Sociale. Nella terza sezione della legge, sono escluse dall’accesso, per ragioni di “protezione di interessi pubblici speciali”, quelle informazioni: 1. La cui divulgazione possa recare pregiudizio a: a) le relazioni internazionali; b) gli interessi militari o altri interessi di sicurezza attinenti alle Forze Armate Federali; c) gli interessi di sicurezza interni o esterni; d) il monitoraggio o i compiti di supervisione delle autorità finanziarie, di concorrenza o di regolamentazione; e) le materie di controllo finanziario esterno; f) le misure per prevenire il commercio estero illecito; g) i procedimenti giudiziari in corso, il diritto di una persona ad un processo equo o il perseguimento di indagini relative a reati penali, amministrativi o disciplinari. 2. Qualora la divulgazione possa mettere in pericolo la sicurezza pubblica. 3. Laddove sussista: a) la necessaria riservatezza dei negoziati internazionali; o b) le consultazioni tra le autorità possano essere compromesse. 4. Se l’informazione è soggetta a segreto o alla riservatezza in virtù di una norma di legge o di un regolamento amministrativo generale sul materiale e la tutela delle informazioni classificate, o se le informazioni siano soggette a segreto d’ufficio professionale o speciale. 5. Per le informazioni ottenute in via temporanea da un altro ente pubblico che non è destinato a far propri i file dell’autorità. 6. Se la divulgazione delle informazioni potrebbe compromettere interessi fiscali del governo federale negli scambi commerciali o per gli interessi economici delle istituzioni di previdenza sociale. 7. Qualora si tratti di informazioni ottenute o trasferite per cui permanga l’interesse di un terzo al trattamento riservato. 8. Per le informazioni relative ai servizi di intelligence, alle autorità e agli altri enti pubblici del governo federale, laddove essi svolgono funzioni ai sensi dell’articolo 10, n. 3 del Security Clearance Act (SUG). Sono altresì escluse le bozze riguardanti pronunce, studi e decisioni direttamente legate alla preparazione di pronunce, qualora la loro divulgazione ostacolerebbe la pronuncia o altre misure ufficiali (Sezione 4). 49 Ruolo ricoperto dal Commissario Federale per la Protezione dei Dati. 17
L’accesso a dati personali può essere concesso solo se l’interesse del ricorrente di ottenere le informazioni prevalga sugli interessi di terzi, o se il terzo abbia fornito il proprio consenso. I dati personali, ai sensi della Sezione 3 (9) del Federal Data Protection Act (BDSG), possono essere trasferiti solo previo consenso esplicito del terzo interessato (Sezione 5). Non sono accessibili gli atti che possono compromettere la tutela della proprietà intellettuale. L’accesso a segreti aziendali o commerciali può essere concesso solo previo consenso del diretto interessato (Sezione 6). 3.b.ii Segreto di Stato: Riferimenti costituzionali: Articolo 5, comma 2 della Costituzione - Libertà di espressione, arte e scienza: 2) Questi diritti troveranno i loro limiti nelle clausole di leggi generali, nelle clausole per la protezione dei giovani, e nel diritto all’onore. Le leggi generali, tra cui anche i provvedimenti amministrativi, che riguardano il Segreto di Stato, sono emanate sulla base dell’articolo 86 della Costituzione intitolato Amministrazione Federale. Normativa di riferimento: Riferimento al “Segreto di Stato” viene fatto solo all’art. 93 del Codice Penale (Strafgesetzbuch), che ne definisce la portata: “(1) Sono segreti di Stato fatti, oggetti o conoscenze accessibili solamente ad una limitata sfera di persone e che devono essere mantenuti segreti ad una potenza straniera, per impedire il pericolo di un grave pregiudizio alla sicurezza esterna della Repubblica federale di Germania. (2) Non sono segreti di Stato i fatti che confliggono con i principi fondamentali dell’ordinamento liberal- democratico o con i Patti internazionali di limitazione degli armamenti stipulati dalla Repubblica federale di Germania nel rispetto della segretezza nei confronti degli alleati”. Classificazione: Il Sicherheitsüberprüfungsgesetz del 20 aprile 1994, che disciplina il trattamento e il controllo di tutte le persone che sono in contatto con informazioni segrete/confidenziali, definisce la nozione di “Verschlußsache (VS)”, cioè di “informazione classificata”. Verschlußsachen sono tutti gli atti o fatti, indipendentemente della loro forma, che vengono classificati come tali da un organismo ufficiale o su sua indicazione. L’art. 4, comma 2, SÜG, nonché la Allgemeine Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des Inneren zum materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlußsachen (Verschlußsachenanweisung - VSA), ossia l’atto amministrativo del Ministero federale dell’Interno per la tutela materiale e organizzativa di Verschlußsachen del 31 marzo 2006, individua quattro livelli di classificazione, in rapporto alla gravità delle conseguenze di una eventuale divulgazione: 1. quello dei Verschlußsachen “segretissimi” (streng geheim), la cui conoscenza da parte di terzi non autorizzati potrebbe mettere in pericolo l’esistenza o interessi d’importanza vitale della Repubblica federale di Germania o di un Land; 2. quello dei Verschlußsachen “segreti” (geheim), la cui conoscenza da parte di terzi non autorizzati potrebbe determinare un pericolo per la sicurezza della Repubblica federale di Germania o di un suo Land o un grave danno per i suoi interessi; 3. quello dei Verschlußsachen “riservatissimi/confidenziali” (vertraulich), la cui conoscenza da parte di terzi non autorizzati potrebbe determinare un pregiudizio per gli interessi della Repubblica federale di Germania o di un suo Land. (iv) quello dei Verschlußsachen “riservati”, ovvero destinati solo ad uso interno del servizio, la cui conoscenza da parte di terzi non autorizzati potrebbe essere lesive degli interessi della Repubblica federale di Germania o di un suo Land.50 50 18
Puoi anche leggere