Normativa di Settore - Nuovaformazione

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Normativa di Settore - Nuovaformazione
Normativa di Settore
RIFERIMENTI NORMATIVI

• Legge n. 122 del 05.02.1992 – “Disposizioni in materia di
  sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività
  di autoriparazione”
• Legge n. 224 del 11.12.2012 – “Modifica all’articolo 1 della
  legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina
  dell’attività di autoriparazione”
• Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 1132 lettera d)
FINALITÀ DELLA NORMATIVA
L’attività di autoriparazione è disciplinata al fine di elevare il
grado di sicurezza nella circolazione stradale attraverso
una qualificazione dei servizi resi dalle imprese che
effettuano interventi sui veicoli. Con la legge 5 febbraio
1992, n. 122 contenente “disposizioni in materia di
sicurezza della circolazione stradale e disciplina
dell’attività di autoriparazione” il legislatore ha inteso
riservare la professione di autoriparatore a quei soggetti che,
almeno sulla carta, siano in possesso dei requisiti ritenuti
necessari a garantire che gli interventi sui mezzi di trasporto
circolanti su strada vengano effettuati a regola d’arte.
Rientrano nell’attività di autoriparazione:
• le attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli a
   motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e
   carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose;
• tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di
   qualsiasi componente effettuati su veicoli e complessi di
   veicoli a motore adibiti al trasporto su strada di persone e di
   cose, nonché l’installazione sugli stessi di impianti e
   componenti fissi.
Non rientrano nell’ambito della presente disciplina le seguenti attività:
• lavaggio dei veicoli;
• rifornimento di carburante, sostituzione filtro aria e filtro olio;
• sostituzione olio lubrificante e altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento;
• commercio esclusivo di veicoli;
• autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi
  propri dalle imprese agricole;
• la costruzione di veicoli speciali, di costruzione di autocarrozzerie e, in
  genere di trasformazione di veicoli, in quanto tali attività sono regolate
  dalle norme in materia di omologazione;
• riparazione, manutenzione di macchine per il movimento terra
  sprovviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.)
  riconducibili alla categoria delle macchine operatrici previste dall’art. 58
  del codice della strada in quanto non possono considerarsi adibite al
  trasporto su strada di persone o cose.
Legge n. 122 del 05.02.1992

Secondo tale legge l’autoriparazione si distingueva in attività
di:
a) meccanica e motoristica (comprende realizzazione di
    impianti a metano o GPL);
b) carrozzeria;
c) elettrauto;
d) gommista.
Legge 224 del 11/12/2012

Il giorno 05 Gennaio 2013, è entrata in vigore la Legge 224/2012 che
modifica il comma 3 dell'articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122,
concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.

Ai fini della presente Legge l’autoriparazione si distingue nelle attività di:

a) meccatronica

b) carrozzeria

c) gommista

La nuova Legge ha pertanto previsto l’accorpamento delle sezioni di
MECCANICA/MOTORISTICA e di ELETTRAUTO in una nuova ed unica
sezione denominata: “MECCATRONICA”
• In data 12 Giugno 2014 è stato sancito l'Accordo tra
  Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
  sullo standard professionale e formativo del tecnico
  meccatronico delle autoriparazioni sulla formazione della
  figura professionale del Tecnico meccatronico delle
  autoriparazioni
• I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province
  Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso
  soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai
  sensi dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del
  20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente
  autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna
  Regione e Provincia Autonoma.
REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
• Per svolgere l’autoriparazione l’impresa deve designare,
  per ciascuna categoria di attività, un Responsabile Tecnico
  in possesso di determinati requisiti personali tecnico-
  professionali.
• L’impresa può svolgere più categorie di attività nominando
  più responsabili tecnici oppure avvalendosi di un solo
  responsabile tecnico in possesso dei requisiti per le diverse
  classi di attività esercitate.
L’esercizio dell’attività di autoriparazione in genere è
subordinata al possesso di determinati requisiti personali e
tecnico-professionali in capo al responsabile tecnico nominato

                     Requisiti personali
• Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
  europea o di stato extra UE
• Assenza di condanne definitive per reati commessi nello
  svolgimento dell’attività di autoriparazione per i quali sia
  prevista una pena detentiva
Requisiti tecnico - professionali

L’Art. 7 Legge 122/1992 stabilisce che per l’ottenimento della nomina di
Responsabile Tecnico il soggetto deve possedere almeno uno dei
seguenti requisiti tecnico-professionali:
a)   avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese
     operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio
     qualificato per almeno tre anni;

b)   avere frequentato un corso regionale teorico-pratico di qualificazione,
     seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione,
     come operaio qualificato nell'arco degli ultimi cinque anni;

c)   avere conseguito, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado
     o una laurea (in materia tecnica attinente all'attività).
Legge 205 del 27/12/2017
Il giorno 29 Dicembre 2017, è entrata in vigore la Legge 205/2017 che apporta le
modifiche alla Legge 224/2012 di seguito descritte:

Per le imprese attive prima dell'11 Dicembre 2012 e già in possesso di una
categoria, l'ottenimento della Qualifica permette l'immediata abilitazione del
Responsabile Tecnico a condizione che abbiano mantenuto lo stesso
Responsabile Tecnico o lo stesso provenga da un'altra impresa attiva. Tale
possibilità è data anche se l'impresa ha variato forma giuridica, ma rappresenta
una mera prosecuzione della precedente a condizione che non sia variato il
Responsabile Tecnico. (le Qualifiche saranno abilitanti solo se conseguite entro l'11
Dicembre 2022).

Per coloro che non rientrano in tale casistica le Qualifiche conseguite RESTANO
non direttamente abilitanti.
1) Esercizio dell’attività di autoriparazione, alle
dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli
ultimi cinque anni per almeno tre anni
L’esperienza lavorativa può essere maturata in qualità di:
• titolare lavorante di ditta individuale
• socio lavorante di società di persone
• amministratore lavorante di società di capitali
• lavoratore dipendente (operaio qualificato almeno V livello)
• collaboratore familiare lavorante
L’anno di esercizio dell’attività di autoriparazione previsto dalla normativa
dopo l’ottenimento della qualifica può essere svolto attraverso la nomina
all’interno dell’officina di un preposto che abbia i requisiti di Responsabile
Tecnico.
Il Responsabile Tecnico deve avere un “rapporto di immedesimazione”
con l’impresa che si individua in una delle seguenti figure:
- titolare;
- amministratore lavoratore;
- socio lavoratore;
- institore; attraverso una procura relativa all’esercizio dell’attività di
autoriparazione;
- dipendente;
- collaboratore familiare,
L’institore è una figura che può compiere tutti gli atti in nome e per conto
dell’imprenditore, salvo le limitazioni previste dalla procura. Infatti attraverso
la procura, i poteri attribuiti all’institore riguarderanno esclusivamente la
responsabilità tecnica dell’officina.

La procura è assoggettata a pubblicità in quanto deve essere, con
sottoscrizione autenticata del titolare dell’officina, depositata per l'iscrizione
presso il competente ufficio della Camera di Commercio.

La procura institoria non implica necessariamente l'insorgenza di un
rapporto di lavoro subordinato ma può essere considerato lavoro
autonomo.
• L’attività deve essere stata svolta all’interno di imprese del
  settore o in officine tecniche di imprese o enti non del
  settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti
  l’attività di autoriparazione.
• Requisito sostanziale per aver maturato il requisito
  tecnico è l’effettivo esercizio dell’attività che potrà essere
  verificato dall’Ufficio del registro delle imprese, anche a
  campione, presso i competenti istituti assistenziali e
  previdenziali. In particolare, per titolari di impresa, soci e
  amministratori di società l’attività lavorativa deve essere
  comprovata da iscrizione all’INAIL.
IL RESPONSABILE TECNICO
• L’impresa che comunica l’inizio dell’attività di
  autoriparazione deve dimostrare il possesso dei requisiti
  professionali,      che    si   intendono   acquisiti  con
  l’individuazione del responsabile tecnico.
• Il responsabile tecnico non può essere nominato per più
  imprese o, nell’ambito della stessa impresa per più unità
  operative (officine).
• Può ritenersi possibile che una medesima persona sia
  preposta nella qualità di responsabile tecnico per due
  distinte unità locale (officine) della stessa impresa che
  risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime
  da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di
  svolgere con totale piena responsabilità la propria
  funzione
Il responsabile tecnico deve avere con l’impresa che svolge
attività   di     autoriparazione   un      “rapporto    di
immedesimazione”.

• lavoratore dipendente (anche part-time purché vi si
  coerenza tra l’orario di apertura dell’officina e l’orario di
  lavoro del responsabile tecnico)
• collaboratore familiare
• NON possono instaurarsi con il responsabile tecnico
  rapporti di:
• collaborazione esterna
• lavoro intermittente
• lavoro a progetto
autoriparazioni
autoriparazioni
• Diploma di qualifica professionale( tre anni)
• Nuovi diploma di maturità
INIZIO DELL’ATTIVITA’
Segnalazione di inizio attività – Impresa in un giorno
• Le imprese artigiane che intendono esercitare l’attività di
  autoriparazione sono tenute a inoltrare una pratica
  telematica elaborata con l’applicativo Starweb-Artigianato
  di inizio attività all’Albo Imprese Artigiane della provincia
  dove viene esercitata l’attività, unitamente alla
  segnalazione certificata di inizio attività (mod. SCIA/122)
  dichiarando il possesso dei requisiti personali e tecnico
  professionali previsti dalla legge. La mancanza del mod.
  SCIA/122 è condizione di irricevibilità della pratica.
COME AVVIARE L' ATTIVITA'
• Per l'esercizio dell'attività di autoriparatore è necessario
  presentare Denuncia di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 19
  della L. 241/90, all'Ufficio delle Imprese o all'Albo delle
  Imprese Artigiane nella cui provincia è collocata l'officina,
  allegando, ai modelli di denuncia/domanda del Registro
  delle Imprese o dell'Albo delle Imprese Artigiane il modello
  unificato SCIA 122, disponibile sui siti internet e presso gli
  sportelli delle Camere di Commercio
Nella SCIA è richiesto di documentare la presenza dei seguenti
requisiti:
• a) il tipo di specializzazione che l'impresa vuole intraprendere
   (meccanico, carrozziere,elettrauto, gommista);
• b) la disponibilità degli spazi e dei locali adeguati, per cui si sono
   acquisite le necessarie autorizzazioni amministrative per l'esercizio
   dell'attività;
• c) la dotazione minima delle attrezzature e delle strumentazioni,
   indicate in apposite tabelle approvate dal Ministero dei Trasporti con
   proprio decreto;
• d) la designazione di un Responsabile Tecnico, anche nella persona
   del titolare dell'impresa,per ciascuna attività per il cui esercizio è
   richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro;
• e) attestazione del possesso dei requisiti professionali da parte del
   Responsabile Tecnico.
Trasferimento sede da altra provincia
• In caso di trasferimento della sede principale e operativa in
  altra provincia, poiché le abilitazioni relative all’attività di
  autoriparazione hanno valore in tutto il territorio nazionale,
  l’impresa non deve ripresentare il mod. SCIA/122 per
  dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro
  Imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione per
  trasferimento da altra provincia con una pratica
  ComUnica/Starweb. In questo caso l’attività trasferita deve
  essere la stessa e non devono essere intervenuti
  cambiamenti nella persona del preposto alla gestione
  tecnica.
Apertura di Unità Locale
• L’impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per
  una delle attività di autoriparazione deve inoltrare una
  pratica telematica elaborata con l’applicativo Starweb-
  Artigianato unitamente alla segnalazione certificata di
  inizio attività (mod. SCIA/122) dichiarando per il nuovo
  responsabile tecnico il possesso dei requisiti personali e
  tecnico professionali previsti dalla legge.
Sospensione dell’attività
• La sospensione dell’attività è causa di cancellazione dall’Albo
  Imprese Artigiane.
• L’impresa che abbia sospeso l’attività, nel momento in cui
  riprenda la stessa attività con lo stesso responsabile tecnico,
  inoltra una pratica telematica di inizio attività e di iscrizione
  elaborata con l’applicativo StarwebArtigianato; nel caso in cui
  venga ripresa la stessa attività avvalendosi di diverso
  responsabile tecnico (solo per le società e sempreché il
  nuovo responsabile tecnico sia socio partecipante al lavoro
  dell’impresa) dovrà allegare anche il mod. RT/122 relativo al
  nuovo preposto alla gestione tecnica.
Decesso dell’unico responsabile tecnico
• a) Impresa individuale artigiana nella quale il titolare è anche
  responsabile tecnico
• In caso di morte, invalidità e d’intervenuta sentenza che dichiari
  l’interdizione e l’inabilitazione, dell’imprenditore artigiano che sia
  anche responsabile tecnico per l’attività di autoriparazione la relativa
  impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’Albo Imprese
  Artigiane anche in mancanza dei requisiti di artigianalità (articoli 2 e
  5 L. 443/1985), per un periodo massimo di cinque anni o fino al
  compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che
  l’esercizio venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori
  emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore
  deceduto, purché il soggetto che chiede la prosecuzione dell’attività
  sia in possesso dei requisiti tecnico professionali
• L’esercizio, da parte di un’impresa, di un’attività diversa
  da quella per la quale ha ottenuto il riconoscimento dei
  requisiti personali e tecnico-professionali è punita con la
  sanzione amministrativa da € 2.582,28 a € 7746,85 e la
  confisca delle attrezzature e delle strumentazioni
  utilizzate per l’attività illecita.
• Il proprietario o possessore di veicoli o complessi di
  veicoli a motore che, per la manutenzione e riparazione
  degli stessi, non si avvale di imprese in possesso dei
  suddetti requisiti personali e tecnico-professionali, è
  punito con la sanzione amministrativa da € 51,65 a €
  258,23.
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