Normativa di Settore - Nuovaformazione
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Normativa di Settore RIFERIMENTI NORMATIVI • Legge n. 122 del 05.02.1992 – “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione” • Legge n. 224 del 11.12.2012 – “Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione” • Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 1132 lettera d)
FINALITÀ DELLA NORMATIVA L’attività di autoriparazione è disciplinata al fine di elevare il grado di sicurezza nella circolazione stradale attraverso una qualificazione dei servizi resi dalle imprese che effettuano interventi sui veicoli. Con la legge 5 febbraio 1992, n. 122 contenente “disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione” il legislatore ha inteso riservare la professione di autoriparatore a quei soggetti che, almeno sulla carta, siano in possesso dei requisiti ritenuti necessari a garantire che gli interventi sui mezzi di trasporto circolanti su strada vengano effettuati a regola d’arte.
Rientrano nell’attività di autoriparazione: • le attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose; • tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente effettuati su veicoli e complessi di veicoli a motore adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonché l’installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi.
Non rientrano nell’ambito della presente disciplina le seguenti attività: • lavaggio dei veicoli; • rifornimento di carburante, sostituzione filtro aria e filtro olio; • sostituzione olio lubrificante e altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento; • commercio esclusivo di veicoli; • autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole; • la costruzione di veicoli speciali, di costruzione di autocarrozzerie e, in genere di trasformazione di veicoli, in quanto tali attività sono regolate dalle norme in materia di omologazione; • riparazione, manutenzione di macchine per il movimento terra sprovviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle macchine operatrici previste dall’art. 58 del codice della strada in quanto non possono considerarsi adibite al trasporto su strada di persone o cose.
Legge n. 122 del 05.02.1992 Secondo tale legge l’autoriparazione si distingueva in attività di: a) meccanica e motoristica (comprende realizzazione di impianti a metano o GPL); b) carrozzeria; c) elettrauto; d) gommista.
Legge 224 del 11/12/2012 Il giorno 05 Gennaio 2013, è entrata in vigore la Legge 224/2012 che modifica il comma 3 dell'articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. Ai fini della presente Legge l’autoriparazione si distingue nelle attività di: a) meccatronica b) carrozzeria c) gommista La nuova Legge ha pertanto previsto l’accorpamento delle sezioni di MECCANICA/MOTORISTICA e di ELETTRAUTO in una nuova ed unica sezione denominata: “MECCATRONICA”
• In data 12 Giugno 2014 è stato sancito l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni sulla formazione della figura professionale del Tecnico meccatronico delle autoriparazioni • I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ • Per svolgere l’autoriparazione l’impresa deve designare, per ciascuna categoria di attività, un Responsabile Tecnico in possesso di determinati requisiti personali tecnico- professionali. • L’impresa può svolgere più categorie di attività nominando più responsabili tecnici oppure avvalendosi di un solo responsabile tecnico in possesso dei requisiti per le diverse classi di attività esercitate.
L’esercizio dell’attività di autoriparazione in genere è subordinata al possesso di determinati requisiti personali e tecnico-professionali in capo al responsabile tecnico nominato Requisiti personali • Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea o di stato extra UE • Assenza di condanne definitive per reati commessi nello svolgimento dell’attività di autoriparazione per i quali sia prevista una pena detentiva
Requisiti tecnico - professionali L’Art. 7 Legge 122/1992 stabilisce che per l’ottenimento della nomina di Responsabile Tecnico il soggetto deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali: a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; b) avere frequentato un corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato nell'arco degli ultimi cinque anni; c) avere conseguito, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o una laurea (in materia tecnica attinente all'attività).
Legge 205 del 27/12/2017 Il giorno 29 Dicembre 2017, è entrata in vigore la Legge 205/2017 che apporta le modifiche alla Legge 224/2012 di seguito descritte: Per le imprese attive prima dell'11 Dicembre 2012 e già in possesso di una categoria, l'ottenimento della Qualifica permette l'immediata abilitazione del Responsabile Tecnico a condizione che abbiano mantenuto lo stesso Responsabile Tecnico o lo stesso provenga da un'altra impresa attiva. Tale possibilità è data anche se l'impresa ha variato forma giuridica, ma rappresenta una mera prosecuzione della precedente a condizione che non sia variato il Responsabile Tecnico. (le Qualifiche saranno abilitanti solo se conseguite entro l'11 Dicembre 2022). Per coloro che non rientrano in tale casistica le Qualifiche conseguite RESTANO non direttamente abilitanti.
1) Esercizio dell’attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni per almeno tre anni L’esperienza lavorativa può essere maturata in qualità di: • titolare lavorante di ditta individuale • socio lavorante di società di persone • amministratore lavorante di società di capitali • lavoratore dipendente (operaio qualificato almeno V livello) • collaboratore familiare lavorante
L’anno di esercizio dell’attività di autoriparazione previsto dalla normativa dopo l’ottenimento della qualifica può essere svolto attraverso la nomina all’interno dell’officina di un preposto che abbia i requisiti di Responsabile Tecnico. Il Responsabile Tecnico deve avere un “rapporto di immedesimazione” con l’impresa che si individua in una delle seguenti figure: - titolare; - amministratore lavoratore; - socio lavoratore; - institore; attraverso una procura relativa all’esercizio dell’attività di autoriparazione; - dipendente; - collaboratore familiare,
L’institore è una figura che può compiere tutti gli atti in nome e per conto dell’imprenditore, salvo le limitazioni previste dalla procura. Infatti attraverso la procura, i poteri attribuiti all’institore riguarderanno esclusivamente la responsabilità tecnica dell’officina. La procura è assoggettata a pubblicità in quanto deve essere, con sottoscrizione autenticata del titolare dell’officina, depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio della Camera di Commercio. La procura institoria non implica necessariamente l'insorgenza di un rapporto di lavoro subordinato ma può essere considerato lavoro autonomo.
• L’attività deve essere stata svolta all’interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l’attività di autoriparazione. • Requisito sostanziale per aver maturato il requisito tecnico è l’effettivo esercizio dell’attività che potrà essere verificato dall’Ufficio del registro delle imprese, anche a campione, presso i competenti istituti assistenziali e previdenziali. In particolare, per titolari di impresa, soci e amministratori di società l’attività lavorativa deve essere comprovata da iscrizione all’INAIL.
IL RESPONSABILE TECNICO • L’impresa che comunica l’inizio dell’attività di autoriparazione deve dimostrare il possesso dei requisiti professionali, che si intendono acquisiti con l’individuazione del responsabile tecnico. • Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, nell’ambito della stessa impresa per più unità operative (officine). • Può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due distinte unità locale (officine) della stessa impresa che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale piena responsabilità la propria funzione
Il responsabile tecnico deve avere con l’impresa che svolge attività di autoriparazione un “rapporto di immedesimazione”. • lavoratore dipendente (anche part-time purché vi si coerenza tra l’orario di apertura dell’officina e l’orario di lavoro del responsabile tecnico) • collaboratore familiare • NON possono instaurarsi con il responsabile tecnico rapporti di: • collaborazione esterna • lavoro intermittente • lavoro a progetto
autoriparazioni
autoriparazioni
• Diploma di qualifica professionale( tre anni)
• Nuovi diploma di maturità
INIZIO DELL’ATTIVITA’ Segnalazione di inizio attività – Impresa in un giorno • Le imprese artigiane che intendono esercitare l’attività di autoriparazione sono tenute a inoltrare una pratica telematica elaborata con l’applicativo Starweb-Artigianato di inizio attività all’Albo Imprese Artigiane della provincia dove viene esercitata l’attività, unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività (mod. SCIA/122) dichiarando il possesso dei requisiti personali e tecnico professionali previsti dalla legge. La mancanza del mod. SCIA/122 è condizione di irricevibilità della pratica.
COME AVVIARE L' ATTIVITA' • Per l'esercizio dell'attività di autoriparatore è necessario presentare Denuncia di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, all'Ufficio delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane nella cui provincia è collocata l'officina, allegando, ai modelli di denuncia/domanda del Registro delle Imprese o dell'Albo delle Imprese Artigiane il modello unificato SCIA 122, disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di Commercio
Nella SCIA è richiesto di documentare la presenza dei seguenti requisiti: • a) il tipo di specializzazione che l'impresa vuole intraprendere (meccanico, carrozziere,elettrauto, gommista); • b) la disponibilità degli spazi e dei locali adeguati, per cui si sono acquisite le necessarie autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività; • c) la dotazione minima delle attrezzature e delle strumentazioni, indicate in apposite tabelle approvate dal Ministero dei Trasporti con proprio decreto; • d) la designazione di un Responsabile Tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa,per ciascuna attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro; • e) attestazione del possesso dei requisiti professionali da parte del Responsabile Tecnico.
Trasferimento sede da altra provincia • In caso di trasferimento della sede principale e operativa in altra provincia, poiché le abilitazioni relative all’attività di autoriparazione hanno valore in tutto il territorio nazionale, l’impresa non deve ripresentare il mod. SCIA/122 per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro Imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione per trasferimento da altra provincia con una pratica ComUnica/Starweb. In questo caso l’attività trasferita deve essere la stessa e non devono essere intervenuti cambiamenti nella persona del preposto alla gestione tecnica.
Apertura di Unità Locale • L’impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per una delle attività di autoriparazione deve inoltrare una pratica telematica elaborata con l’applicativo Starweb- Artigianato unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività (mod. SCIA/122) dichiarando per il nuovo responsabile tecnico il possesso dei requisiti personali e tecnico professionali previsti dalla legge.
Sospensione dell’attività • La sospensione dell’attività è causa di cancellazione dall’Albo Imprese Artigiane. • L’impresa che abbia sospeso l’attività, nel momento in cui riprenda la stessa attività con lo stesso responsabile tecnico, inoltra una pratica telematica di inizio attività e di iscrizione elaborata con l’applicativo StarwebArtigianato; nel caso in cui venga ripresa la stessa attività avvalendosi di diverso responsabile tecnico (solo per le società e sempreché il nuovo responsabile tecnico sia socio partecipante al lavoro dell’impresa) dovrà allegare anche il mod. RT/122 relativo al nuovo preposto alla gestione tecnica.
Decesso dell’unico responsabile tecnico • a) Impresa individuale artigiana nella quale il titolare è anche responsabile tecnico • In caso di morte, invalidità e d’intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione e l’inabilitazione, dell’imprenditore artigiano che sia anche responsabile tecnico per l’attività di autoriparazione la relativa impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane anche in mancanza dei requisiti di artigianalità (articoli 2 e 5 L. 443/1985), per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore deceduto, purché il soggetto che chiede la prosecuzione dell’attività sia in possesso dei requisiti tecnico professionali
• L’esercizio, da parte di un’impresa, di un’attività diversa da quella per la quale ha ottenuto il riconoscimento dei requisiti personali e tecnico-professionali è punita con la sanzione amministrativa da € 2.582,28 a € 7746,85 e la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l’attività illecita. • Il proprietario o possessore di veicoli o complessi di veicoli a motore che, per la manutenzione e riparazione degli stessi, non si avvale di imprese in possesso dei suddetti requisiti personali e tecnico-professionali, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23.
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