Niente Super ACE per la rinuncia a crediti da cash pooling

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AGEVOLAZIONI

Niente Super ACE per la rinuncia a crediti da
cash pooling
di Francesco Barone | 25 AGOSTO 2022

 La rinuncia a crediti derivanti da contratti di cash pooling zero balance non rileva ai fini della Super
 ACE, istituita dal Decreto “Sostegni bis”. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’interpello
 n. 396/2022. Inoltre, con lo stesso documento, è stato anche precisato che, la regola attinente alla di-
 sapplicazione del limite del patrimonio netto al 31 dicembre 2021 per il calcolo della Super ACE, non
 può essere applicata all’ACE ordinaria.

Premessa
Prima di analizzare la Risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 396 del 29 luglio 2022, ri-
guardante la rinuncia a crediti derivanti da contratti di cash pooling zero balance ai fini della Super
ACE, sembra opportuno riassumere brevemente alcune regole necessarie per comprendere
l’orientamento espresso dall’Agenzia stessa.

        Ricorda
        Come indicato dall’OIC 14, rubricato “Disponibilità liquide”, in alcuni gruppi di società la ge-
        stione della tesoreria è accentrata per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie (ad esempio i
        contratti di cash pooling). In tali circostanze, un unico soggetto giuridico (in genere la società
        capogruppo o una società finanziaria del gruppo) gestisce la liquidità per conto delle altre so-
        cietà del gruppo.

Le tecniche sono sostanzialmente due: notional cash pooling e zero balance:
   con il notional cash pooling ogni società che partecipa all’accordo apre un conto corrente pres-
     so una banca. I conti di ciascuna banca potranno andare a debito a condizione che il saldo com-
     plessivo di tutti i conti sia superiore o pari a zero.
   con lo zero balance system una singola società del gruppo (pooler) gestisce un conto corrente
     accentrato (pool account), sul quale vengono riversati i saldi dei conti correnti di tutte le altre so-
     cietà. Sarà, quindi il pooler a gestire il fabbisogno finanziario di ognuna di esse, accentrando an-
     che la gestione dei rapporti con gli enti creditori. Il pooler dovrà inoltre provvedere alla liquida-
     zione degli interessi attivi e passivi derivanti dalla somma di ciascuna società del gruppo ed invia-
     re un estratto conto ai partecipanti del pool.

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ACE IRES

         Ricorda
         L’art. 1 del D.L. n. 201/2011, ha introdotto l’ACE con lo scopo di incentivare la capitalizzazione
         delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con
         debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.

Il beneficio ACE opera mediante una deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato
dell’importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio
rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
L’importo ammesso in deduzione corrisponde al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio
valutato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, me-
diante l’applicazione dell’aliquota dell’1,3 per cento alla variazione in aumento del suddetto capitale
rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (si veda l’art. 1,
comma 287, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160).

         Ricorda
         Le disposizioni attuative sono contenute nel Decreto 3 agosto 2017, il quale ha adeguato la
         disciplina fiscale, anche in materia di ACE, a quella civilistica, prevista dal D.Lgs. n. 139/2015,
         attinente alla composizione e struttura del bilancio dei soggetti diversi da coloro che applica-
         no i principi contabili internazionali.

Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal
patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio.
Rilevano:
   come variazioni in aumento i conferimenti in denaro (compresi quelli versati per acquisire la
     qualificazione di soci o partecipanti, la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione
     dei crediti verso la società e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del
     capitale) nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non di-
     sponibili; ai fini della determinazione della variazione relativa a tali utili accantonati a riserva so-
     no rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi con-
     tabili (art. 5, comma 7, D.M. 3 agosto 2017):
1.
a.   eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili;
b.   utilizzo del criterio del costo ammortizzato; mentre non assumono rilevanza le riserve formate
     con utili (art. 5, comma 8, D.M. 3 agosto 2017):
3.
     o      derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati;
     o      derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d’azienda o di rami d’azienda.
   per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio
     conferito;

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   come variazioni in diminuzione rilevano:
a.
a.   le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
b.   gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
c.   gli acquisti di aziende o di rami di aziende. L’acquisto d’azienda tramite conferimento non ri-
     duce la base ACE (Risp. a interpello n. 82/2022).

        Attenzione
        Per i soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie ed assicurative, ad eccezione
        delle holding non finanziarie, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino
        a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle parte-
        cipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre
        2010 (art. 5, comma 3, D.M. 3 agosto 2017).

I “titoli di solidarietà”, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore), non rilevano ai
fini della previsione precedente.
Efficacia degli incrementi e decrementi:
         Incrementi                 Rilevanza                     Decrementi              Rilevanza
         Conferimenti in de-        Rilevano dalla data di        Attribuzioni     ai     Rilevano a partire
         naro                       versamento                    soci a qualsiasi        dall’inizio
                                                                  titolo effettuate       dell’esercizio in cui
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         Rinuncia dei crediti       Rilevano     dalla   data
         verso la società da        dell’atto di rinuncia
         parte dei soci
         Compensazione dei          Rilevano dalla data in cui
         crediti per aumento        ha effetto la compensa-
         di capitale                zione
         Accantonamento di          Rilevano      a     partire
         utili a riserva            dall’inizio dell’esercizio
                                    in cui le relative riserve
                                    sono formate.

        Attenzione
        In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio net-
        to risultante dal relativo bilancio.

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va ragguagliata
alla durata del periodo stesso.

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ACE IRPEF

        Attenzione
        Per determinare le variazioni in aumento del capitale, occorre tenere conto delle regole ACE
        per i soggetti IRES.

Ne consegue che, rilevano come poste incrementative:
a.   i conferimenti in denaro versati dai soci nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di
     soci; la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società
     nonché la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale;
b.   gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.
Come decrementi di capitale proprio, rilevano le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai
soci o all’imprenditore a qualsiasi titolo effettuate.
Circa il momento rilevante per le variazioni si rinvia a quanto già esposto per i soggetti IRES.

        Ricorda
        L’importo ammesso in deduzione corrisponde al rendimento nozionale del nuovo capitale
        proprio valutato, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
        bre 2018, mediante l’applicazione dell’aliquota dell’1,3 per cento alla variazione in aumento
        del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 di-
        cembre 2015 (art. 1, comma 287, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160). Ai sensi del comma
        552 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in
        corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la
        differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre
        2010 (il patrimonio netto include l’utile di esercizio.

        Attenzione
        A differenza di quanto avviene per le società di capitali, il comma 3 dell’art. 8 del Decreto 3
        agosto 2017, dispone la rilevanza degli utili nell’esercizio di maturazione, al netto di even-
        tuali prelevamenti in conto utile. Ciò in ragione della possibile mancanza dell’obbligo
        dell’adozione di delibere assembleari ai fini della destinazione dell’utile a riserva per le impre-
        se individuali e per le società di persone.

In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risul-
tante dal relativo bilancio.
Se il periodo di imposta è di durata diversa dall’anno solare, la variazione in aumento va ragguagliata
alla durata del periodo stesso.

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Le novità del Decreto “Sostegni-bis”

       Attenzione
       L’art. 19, commi 2-7, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge
       23 luglio 2021, n. 106, introduce delle modifiche alla disciplina ACE sopra esaminata, da ap-
       plicare per il periodo d’imposta 2021.

       Ricorda
       Nello specifico, il comma 2 del citato articolo, stabilisce che nel periodo d’imposta successivo a
       quello in corso al 31 dicembre 2020 (per i soggetti solari il 2021), per la variazione in aumen-
       to del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta prece-
       dente (2020 per i soggetti solari), l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento no-
       zionale del nuovo capitale è maggiorata al 15 per cento.

Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale
proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta.
Sul punto si è del parere che la previsione che comporta l’esclusione dal ragguaglio temporale degli
incrementi, vale non solo per l’utile d’esercizio 2020 destinato a riserva con delibera nel 2021, ma an-
che nei casi di rinuncia dei crediti verso la società da parte dei soci o di compensazione dei credi-
ti per aumento di capitale

       Attenzione
       Si fa notare che, rispetto alla ordinaria disciplina, laddove è previsto che gli incrementi rileva-
       no in genere dalla data di effettuazione dell’operazione, come sopra evidenziato in tabella,
       con la novella gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del
       periodo d’imposta, con ciò allineandosi ai decrementi che si computano a partire dall’inizio
       dell’esercizio in cui si sono verificati.

       Ricorda
       La variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milio-
       ni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

L’interpello
Il caso posto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, riguarda un credito “da finanziamento”
relativo a un contratto di “cash pooling zero balance”, erogato dalla controllante alla società istan-
te/controllata.
La società controllante intende rinunciare ad una parte del credito nella misura di 5 milioni di euro,
al fine di rafforzare il patrimonio dell’istante/controllata.

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Quest’ultima, al 31 dicembre 2021, ha rilevato un incremento del patrimonio netto derivante esclu-
sivamente dall’aumento delle riserve per copertura perdite, che sono state incrementate a segui-
to della rinuncia da parte della società controllante del credito relativo al contratto di cash pooling ze-
ro balance sopra menzionato.
L’interpellante, poiché intende applicare le regole riguardanti la Super ACE, chiede:
1.   se sull’importo di Euro 5.000.000, corrispondente alla rinuncia a crediti di cui sopra, sia applica-
     bile il coefficiente del 15 per cento previsto ai fini della c.d. SUPER ACE;
2.   la possibilità di applicare il coefficiente ordinario dell’1,3 per cento all’importo del patrimonio
     netto non rettificato in relazione agli incrementi patrimoniali che concorrono alla formazione del-
     la Super ACE.

La Risposta
Dopo aver riassunto la normativa al caso che in questa sede interessa, l’A.d.E., in merito al primo
quesito, chiarisce che, con la circolare 3 giugno 2015, n. 21/E, è stato precisato che i contratti di
cash pooling zero balance non configurano un’operazione di finanziamento, ai sensi dell’art. 10
del D.M. 3 agosto 2017. Ciò in quanto, le caratteristiche del contratto – che prevede l’azzeramento
giornaliero dei saldi attivi e passivi delle società del gruppo e il loro trasferimento automatico sul
conto accentrato della capogruppo, senza obbligo di restituzione delle somme così trasferite e con
maturazione degli interessi attivi o passivi esclusivamente su tale conto – non consentono
l’effettiva possibilità di disporre delle somme suddette al fine di compiere operazioni potenzialmen-
te elusive.
Si ricorda, infatti, che il contratto di cash pooling rientra nella categoria dei contratti atipici (ex art.
1322 c.c.) e può essere definito come un accordo stipulato autonomamente da tutte le consociate di
un gruppo con una stessa società (la capogruppo) che funge quale centro di tesoreria e ha per ogget-
to la gestione di un conto corrente “accentrato” sul quale vengono riversati i saldi dei conti correnti
periferici di ciascuna consociata.
Per effetto di tale contratto, il saldo del conto corrente bancario intrattenuto dalla società controlla-
ta/consociata sarà sempre pari a zero, in quanto lo stesso viene sempre trasferito alla capogruppo.
Nei fatti, quindi, sussiste tra la controllata e la controllante un accordo negoziale che evidenzia
l’assenza dell’obbligo di restituzione delle rimesse attive, la reciprocità delle stesse nonché
l’inesigibilità e indisponibilità del saldo del conto corrente fino alla chiusura dello stesso.
Ne consegue che, detto accordo non configura un prestito di denaro (finanziamento) che incremen-
ta il valore del patrimonio netto e, pertanto, la rinuncia a crediti derivante da contratto di cash poo-
ling nella forma tecnica c.d. zero balance, effettuata da parte della controllante in favore
dell’istante/controllata, non possa essere considerata una rinuncia a crediti finanziari e non possa
essere assimilata ad un conferimento in denaro da assumere come variazione in aumento del ca-
pitale proprio.
L’A.d.E. conclude stabilendo che i 5 milioni di Euro, pari alla rinuncia nel 2021 del credito erogato dalla
società controllante, non rilevino né ai fini della SUPER ACE né ai fini dell’ACE c.d. “ordinaria”.
Va da sé che tale operazione non comporterà, per la società controllante, una sterilizzazione della ba-
se ACE, in quanto non riconducibile alle fattispecie disciplinate dall’art. 10 del D.M. 3 agosto 2017.
Quanto al secondo quesito, l’A.d.E. conferma l’indirizzo secondo il quale la regola che si usufruisce
per la Super ACE, riguardante la disapplicazione del limite del patrimonio netto, non può esser
applicata all’ACE ordinaria, in quanto non previsto dalla normativa.

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        Riferimenti normativi
   D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 1;
   Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 3 agosto 2017, artt. 5, 8 e 10;
   Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 287;
   D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, art. 19, commi 2-7;
   Agenzia delle Entrate, circolare 3 giugno 2015, n. 21/E;
   Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 9 febbraio 2022, n. 82;
   Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 29 luglio 2022, n. 396.

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