Monopattini elettrici: la legislazione attuale e le proposte di riforma
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Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Monopattini elettrici: la legislazione attuale e le proposte di riforma 02 Settembre 2021 Riccardo Radi Monopattini elettrici e la normativa in vigore Monopattini elettrici: la micromobilità elettrica rappresenta uno strumento di grande interesse in materia di mobilità sostenibile e di tutela ambientale, ma a una condizione, cioè che questo nuovo strumento, in continua evoluzione anche grazie allo sviluppo tecnologico, sia adeguatamente regolato. Senza regole certe e chiare, soprattutto nella fase iniziale di utilizzo dei mezzi della micromobilità elettrica, si corre il rischio non soltanto di andare nel senso opposto rispetto a quello degli obiettivi prefissati, aumentando il congestionamento del traffico nelle grandi città, ma anche quello di ridurre in maniera drastica il livello attuale della sicurezza stradale. La legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge cosiddetto " decreto milleproroghe", ha introdotto, tra le altre, disposizioni sulla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica e sui veicoli atipici. La norma, oltre a prorogare di dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione, portandolo al 27 luglio 2022, disciplina la circolazione dei monopattini elettrici, anche al di fuori dell'ambito della sperimentazione, e dei segway, hoverboard, monowheel e degli analoghi dispositivi elettrici di mobilità personale. Le regole sono relative, ad esempio, ai limiti di età per la loro conduzione, all'obbligo dell'uso del casco per i minori di diciotto anni, all'obbligo di indossare il giubbotto retroriflettente in condizioni di scarsa visibilità. La circolazione dei monopattini elettrici, per effetto dell'equiparazione ai velocipedi, non è soggetta a particolari prescrizioni relative all'omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa. Monopattini elettrici: vietato autocostruirli Con l'inserimento del comma 2-bis all'articolo 59 del Codice della Strada che disciplina i veicoli con caratteristiche atipiche, è stata introdotta una sanzione per chiunque circoli con un veicolo atipico per il quale non siano state ancora definite con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le caratteristiche tecniche e funzionali. Tale nuova previsione è finalizzata a impedire la circolazione di veicoli, spesso auto-costruiti, che non rientrano in nessuna delle categorie elencate e disciplinate dal Codice della Strada o dalle norme europee in materia, e trova applicazione in via residuale laddove la fattispecie non sia già sanzionata da specifica previsione. In caso di circolazione di monopattini auto-costruiti la sanzione amministrativa prevista prevede il pagamento della somma di Euro 200.00 a Euro 800,00 con la sanzione accessoria della confisca per la successiva distruzione del bene.
Monopattini elettrici le regole introdotte dall’articolo 33 bis del decreto legge 162/2019 Vengono fissate le caratteristiche alle quali il monopattino elettrico deve rispondere per essere equiparato al velocipede e, pertanto, poter circolare su strada anche fuori dall'ambito territoriale della sperimentazione e a prescindere dalla stessa. Nella normativa si prevede per la circolazione dei monopattini elettrici dei limiti di età per la loro conduzione, l'obbligo dell'uso del casco per i minori di diciotto anni, l'obbligo di indossare il giubbotto retroriflettente in condizioni di scarsa visibilità. Il comma 75-quinquies introduce per i dispositivi elettrici, oltre al divieto assoluto di circolazione fuori dall'ambito territoriale della sperimentazione, anche il divieto di circolazione all'interno di tale ambito con il dispositivo avente caratteristiche tecniche difformi rispetto a quelle fissate dal DM. Infine, si disciplina il servizio di noleggio dei monopattini elettrici. Monopattini elettrici le regole di circolazione La circolazione dei monopattini elettrici per effetto dell'equiparazione ai velocipedi non è soggetta a particolari prescrizioni relative all'omologazione, approvazione. immatricolazione. targatura, copertura assicurativa, ecc. Per circolare su strada, però, devono rispondere a specifiche caratteristiche fissate dal nuovo articolo l , c. 75, della legge 160/2019 di seguito elencate: avere un motore elettrico di potenza nominale continuativa non superiore a 0,50 kW (500 watt); non essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi; essere dotati di limitatore di velocità che non consenta di superare i 25 Km/h quando circolano sulla carreggiata delle strade e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali; essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche; riportare la marcatura «CE»; avere i componenti specifici per i monopattini elettrici; da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano. Monopattini elettrici guida senza titoli abilitativi La norma non prescrive titoli abilitativi per la conduzione, imponendo però il compimento del quattordicesimo anno di età. I monopattini elettrici possono essere fatti circolare: 1) sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi (rimangono, pertanto escluse, le strade urbane con limite di velocità superiore a 50 km/h, come ad es. le strade urbane di scorrimento. e quelle ove vige localmente un divieto di circolazione per i velocipedi); b. sulle strade extraurbane, solo all'interno della pista ciclabile");
2) i conducenti di monopattini elettrici. inoltre: a. non possono superare i 25 km/h quando circolano sulla carreggiala e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. 3) i conducenti devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e. comunque, mai affiancati in numero superiore a due; 4) i conducenti minori degli anni 18, devono indossare idoneo casco protettivo; 5) i conducenti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. Non è consentito, pertanto, guidare senza mani, né tenere una mano impegnata per reggere borse, ombrelli o altro, poiché devono avere libero l'uso di entrambe le mani; e. devono essere in grado, in ogni momento, di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie; 6) i conducenti dei monopattini devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione; 7) vietato trasportare altre persone, oggetti o animali. trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo; In merito alle disposizioni illustrate, si richiama l'attenzione in particolare, sul limite di velocità e sull'obbligo dell'uso del casco per i minori. Quanto all'obbligo dell'uso del casco, si sottolinea che la norma prevede che lo stesso sia "idoneo". Monopattini elettrici e uso di cellulare e dispositivi elettronici Come sulle biciclette, possono utilizzare il cellulare o gli altri dispositivi elettronici solo attraverso auricolare ed a condizione che mantengano libero l'uso delle mani. La norma, infatti, diretta genericamente al conducente, disciplina l'uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia senza fare distinzione di veicoli. I conducenti dei monopattini devono condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o di pericolo per i pedoni, come ad esempio sulle strisce pedonali e in generale, ogni qual volta le circostanze lo richiedano. In tali casi sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza; 8. articoli 186 e 187- circa la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente di un monopattino elettrico risponde delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 CdS. alla stregua di un'automobilista, pur non subendo la sospensione della patente eventualmente posseduta, e la decurtazione dei punti. Monopattini elettrici e individuazione del proprietario Ai fini della corretta applicazione delle sanzioni. con particolare riferimento al principio di solidarietà di cui all'articolo 196 CdS e alla confisca amministrativa, occorre individuare chi sia il proprietario del veicolo o del dispositivo elettrico sottoposto a controllo. Infatti, i monopattini elettrici e i dispositivi elettrici sono beni mobili non registrati e privi di dati di identificazione che consentano di individuare con certezza l'effettivo proprietario. In ragione di ciò, si dovrà fare riferimento al possesso del monopattino o dispositivo elettrico purché il soggetto che lo detiene lo abbia acquisito in buona fede in virtù di un "titolo" astrattamente idoneo.
Di conseguenza, il conducente sarà considerato anche proprietario dcl dispositivo se detenuto legittimamente e fatta salva la dimostrazione della proprietà in capo ad altro soggetto attraverso l'esibizione di idoneo documento che lo possa dimostrare. Monopattini elettrici e responsabilità del minore Per l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per i monopattini e per i dispositivi elettrici, valgono le regole generali previste dall’articolo 2 della legge 689/81, secondo il quale delle violazioni commesse dal minore risponde l'esercente la responsabilità genitoriale. In base a tale principio è possibile considerare proprietario del mezzo condotto dal minore colui che esercita la responsabilità genitoriale, fatta salva la dimostrazione della proprietà in capo ad altro soggetto. Monopattini elettrici e incidenza incidentalità Le norme in vigore sono soggette alla possibile rivisitazione al termine della sperimentazione , all'esito della quale saranno raccolti tutti gli elementi di valutazione da porre a fondamento di una futura regolamentazione per la circolazione dei monopattini e dei dispostivi elettrici. Tra questi elementi, rivestono particolare importanza anche quelli relativi al dato infortunistico. Il numero degli incidenti registrati che coinvolgono i monopattini sono un dato preoccupante. In tal senso la Commissione Trasporti della Camera si accinge a licenziare un nuovo testo che regolamenti la materia. Monopattini elettrici le nuove norme Le norme attuali che disciplinano l’uso dei monopattini elettrici. In particolare, il comma 75-ter prevede che i monopattini elettrici possano circolare sulle strade urbane nelle quali è consentita la circolazione dei velocipedi e ciò ha prodotto una serie di criticità e di incertezze nella concreta applicazione di questa disposizione, che solo in parte sono state sanate dalle disposizioni di cui al citato articolo 33-bis del decreto- legge n. 162 del 2019. È sufficiente guardare quanto si verifica quotidianamente nelle principali città italiane, a iniziare da Roma e da Milano, per accorgersi che vi sono molte criticità alle quali è necessario porre rimedio prontamente. I monopattini elettrici, come tutti i veicoli circolanti su strada, dovrebbero essere regolati con una serie di disposizioni inserite all’interno del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Essendo, però, ancora in corso di svolgimento la sperimentazione alla quale si è fatto cenno e ritenendo come strada maestra da seguire quella di una regolamentazione organica della micromobilità elettrica da varare alla luce dei dati raccolti a livello empirico, la scelta che si compie con la proposta di legge è quella di dettare una serie di norme in materia di circolazione dei monopattini elettrici che siano il più organiche possibile, ma anche inevitabilmente transitorie in attesa di una legislazione organica e definitiva da collocare all’interno del citato codice della strada. La proposta di legge in esame alla Camera, anziché apportare modifiche puntuali alle disposizioni dei commi da 75 a 75-septies dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, prevede una normativa autonoma, proprio al fine di favorire le massime conoscenza, fruibilità e chiarezza delle norme che regolano la circolazione dei monopattini elettrici da parte dei loro utenti.
Monopattini elettrici le novità normative in cantiere Le principali novità rispetto alle norme vigenti riguardano la riduzione della velocità massima su strada che i monopattini elettrici potranno raggiungere, fissando il limite massimo di velocità a 20 chilometri orari (km/h), come previsto dalla sperimentazione in corso (articolo 4). Si stabilisce, inoltre, che i monopattini possano circolare solo sulle strade urbane con un limite di velocità di 30 km e, dunque, sulle strade con una circolazione veicolare ridotta, oltre che sulle piste ciclabili. I luoghi individuati per la circolazione dei monopattini sono gli stessi previsti dalla sperimentazione. Si prevede, altresì, che i monopattini possano essere condotti solo da maggiorenni, stabilendo l’obbligo dell’uso del casco e del giubbotto catarifrangente. Si introduce, inoltre, il divieto di circolazione dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità (articolo 3). Monopattini elettrici e il divieto di sosta sui marciapiedi Si specifica in maniera chiara ed esplicita anche il divieto di sosta sui marciapiedi per i monopattini elettrici stabilendo le relative sanzioni, che possono comprendere anche la rimozione del mezzo (articolo 5). Il citato codice della strada, con il combinato disposto degli articoli 45 e 158, comma 1, lettera h), già prevede il divieto di sosta per tali veicoli ma, ciò nonostante, proprio alla luce dei numerosi monopattini elettrici, in alcuni casi vere e proprie “flotte”, che sostano indisturbati sui marciapiedi, ostruendone il passo, e del fatto che gli agenti della polizia municipale non adottano alcun provvedimento volto a sanzionare tale comportamento, si è ritenuto di inserire una disposizione esplicita che elimina ogni possibilità di dubbio interpretativo. L’articolo 8 ha una funzione esclusiva di coordinamento normativo prevedendo l’abrogazione delle citate disposizioni della legge n. 160 del 2019 sui monopattini, al fine di contenere all’interno di un unico provvedimento normativo tutte le disposizioni in materia di monopattini elettrici. La proposta di Legge: Il Link TAG: monopattini elettrici, Decreto Milleproroghe, Codice della strada Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
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