Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comune di Casal di Principe

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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
                          Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
                        per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
                                    Sede Centrale di Napoli
                                         S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3
                     Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta - Tel. 0823/448321-349-347
                          pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - email: personale.ce@mit.gov.it
                                  STAZIONE UNICA APPALTANTE
                  ENTE DELEGATO DAL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE (CE)
                        Convenzione S.U.A. n. 8432 S.U.A./CE del 04.08.2020

                                           DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: Gara a procedura aperta telematica per l’affidamento del “servizio di igiene urbana per il periodo di 3 (tre)
         anni” presso il Comune di Casal di Principe (CE).
         CIG: 8422729FD6 - Importo complessivo dell’appalto: €. 6.105.976,65 - oltre IVA

1. PREMESSE
Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata,
Centrale di Committenza ex lege, svolge tra l’altro di concerto con l’Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura
di Caserta a norma della legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” funzioni di Stazione Unica
Appaltante, in acronimo S.U.A., al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei
contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell’economia.
Il Comune di Casal di Principe (CE), nell’ottica di favorire l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza dell’azione
amministrativa, ha aderito a tale iniziativa, sottoscrivendo presso la Prefettura di Caserta il protocollo di intesa
all’uopo redatto, con il quale ha conferito le funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) a questa
Amministrazione ed il compito di curare le procedure di aggiudicazione dei contratti di lavori pubblici, di
prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture per conto dell’Ente delegante, con le modalità indicate
nell’atto convenzionale Rep. n. 8432 S.U.A./CE del 04.08.2020.
In ottemperanza al predetto atto, ed al fine dell’indizione della procedura di gara, con Determina a contrarre n.
526 del 30.12.2020, n. 429 del 10.11.2020 e n. 342 del 03.09.2020, il Comune di Casal di Principe (CE) ha approvato
gli atti gara per l’affidamento del “Servizio di igiene urbana per il periodo di 3 (tre) anni” nel Comune medesimo, e
questo Istituto è stato autorizzato all’espletamento della procedura.
L’affidamento del “Servizio di igiene urbana”, avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2), del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
La procedura di gara verrà espletata con le modalità disciplinate nei successivi paragrafi in modalità
telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement denominata in seguito “piattaforma”,
disponibile              al         seguente              indirizzo           web:             https://ooppcampania-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Casal di Principe (CE) - codice NUTS: ITF31.
CIG: 8422729FD6.
Il Responsabile Unico del Procedimento, della Stazione Appaltante delegante (Comune di Casal di Principe
(CE)), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’ing. Vincenzo Cenname (tel. 081.8166010).
Il Responsabile del Procedimento di Gara, della Stazione Unica Appaltante (in seguito S.U.A.), ai sensi
della Convenzione vigente, è il dott. Sergio Santoro, Sostituto Ufficiale Rogante (tel. 0823.448349/347).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto, ai sensi dell’art. 23, commi 14) e 15), del Codice dei Contratti, con i contenuti ivi previsti,
   comprensivo dei seguenti documenti:
   - Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati progettuali;
2) Bando di gara;
3) Estratto del Bando di gara;
4) Disciplinare di gara;
5) Modello A - Domanda di partecipazione;
6) Modello B - D.G.U.E.;
7) Modello C - Dichiarazioni integrative;
8) Modello D - Offerta Economica.

Il progetto è stato redatto dalla Stazione Appaltante delegante (Comune di Casal di Principe (CE)) tenendo conto delle specifiche
tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 13.02.2014, G.U. n. 58
dell’11.03.2014, emanato dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

La documentazione di gara è disponibile on line sulla piattaforma raggiungibile attraverso il link
pubblicato sul portale “Amministrazione Trasparente” del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti,     inserendo    il      codice      CIG         di     pertinenza       nel       link
http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di Quesiti (di natura tecnica e
di natura amministrativa), formulati per iscritto, da inoltrare al Responsabile del Procedimento di Gara della S.U.A.
di Caserta mediante le funzionalità messe a disposizione dalla “piattaforma”, almeno 10 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
I quesiti di natura tecnica saranno, a cura di questa S.U.A., sottoposti al R.U.P. della Stazione Appaltante delegante (Comune di
Casal di Principe (CE)), il quale provvederà alla definizione dei chiarimenti e li trasmetterà alla S.U.A. per la pubblicazione in
piattaforma.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Resta inteso che i Quesiti di natura amministrativa potranno essere posti solo per chiarire eventuali
aspetti non chiari delle norme di gara e non per chiarimenti relativi all'applicazione della normativa
vigente o alle modalità di partecipazione (avvalimenti, composizione rti, etc…), la cui cognizione resta

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a carico del concorrente. Pertanto, non sarà data risposta ai Quesiti che non tengano conto di quanto
sopra precisato.

Ai sensi dell’art. 74, comma 4), del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima sulla “piattaforma”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Unica
Appaltante ed Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso
la “piattaforma”, che hanno valore di notifica. Rimane comunque onere del concorrente verificare il sito fino al
termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Unica Appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2), lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio
si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori
economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’affidamento del “Servizio di igiene urbana”, ai sensi dell’art. 51, comma 1), del Codice, è costituito da un unico lotto
giusta Determinazione a contrarre n. 526 del 30.12.2020, n. 429 del 10.11.2020 e n. 342 del 03.09.2020.

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
                                                                                                      P
                                                                                                                Importo complessivo
                                                                                                 (principale)
 n.                     Descrizione servizi/beni                                      CPV                             appalto
                                                                                                       S
                                                                                                                     oltre IVA
                                                                                                 (secondaria)
  1                   Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici                90511100-3        P             €. 6.105.976,65

                                                                       Importo presunto dell’affidamento          €. 6.105.976,65

                                                                                                                              Pag. 3 a 34
L’importo complessivo presunto dell’affidamento del “Servizio di igiene urbana” è pari ad €. 6.105.976,65 oltre Iva
e/o altre imposte e contributi di legge, di cui €. 6.057.976,65 per il servizio posto a base di gara e soggetto a
ribasso, nonché €. 48.000,00 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso.
L’appalto è finanziato con fondi del conto economico del bilancio annuale e pluriennale del Comune di Casal di
Principe (CE), giusta Determina a contrarre n. 526 del 30.12.2020, n. 429 del 10.11.2020 e n. 342 del 03.09.2020.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16), e dell’art. 95, comma 10), del Codice dei Contratti, la Stazione
Appaltante delegante (Comune di Casal di Principe (CE)) ha definito, per l’affidamento del servizio in
oggetto, l’ammontare dei costi della manodopera pari ad €. 1.267.842,51 annui (€. 1.223.048,85 + €.
44.793,66).

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA
La durata dell’appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di consegna del servizio, che potrà essere disposta anche
sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto di appalto.

4.2 PROROGA TECNICA
Ai sensi dell’art. 29 del Capitolato Speciale d’Appalto, qualora alla scadenza del contratto la Stazione Appaltante
intendesse procedere all’indizione di una nuova gara si potrà ricorrere ad una proroga tecnica, ai sensi dell’art.
106, comma 11), del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura. In tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi,
patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
   PARTECIPAZIONE
Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati Membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di
rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma
individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in
forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2), lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

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Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2) lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2) lett. f), del Codice, rispettano
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
   giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
   assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare
   anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di
   queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
   soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
   comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e
   qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per
   determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese
   retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
   sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
   l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
   applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3
del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 1) lett. b) e c), del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un
RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica),
tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-
associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48,
comma 12), del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre
che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso l’impresa
presenta in gara i documenti indicati nel predetto articolo 186-bis della Legge Fallimentare.

6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

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Gli Operatori Economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.
white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’Operatore Economico ha la propria sede, oppure
devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot.
25954 del 23 marzo 2016 e D.P.C.M. 18 aprile 2013 come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016).
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità, sottoscritto dalla Stazione
Appaltante delegante con le Federazioni sindacali provinciali FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL
UIL di Caserta, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17), della L.
190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I
documenti richiesti agli Operatori Economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti dell’aggiudicatario, devono
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4) lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure
   nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
   presente procedura di gara;

b) Iscrizione, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, nell’Albo
   Nazionale delle Società Cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
   Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3),
   del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
   Per la comprova del requisito, acquisita la dichiarazione sostitutiva circa l’iscrizione dell’Operatore Economico nel registro tenuto
   dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per
   l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, la Stazione Unica Appaltante acquisirà
   d’ufficio il predetto documento in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’Operatore Economico,
   degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

c) Iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (art. 212 del D. Lgs.
   152/2006 e s.m.i., tenuto conto dell’art. 89, comma 10), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le seguenti categorie
   e classi:
    categoria 1/classe D o superiore, integrata con la seguente sottocategoria:
      Attività di spazzamento meccanizzato.

    categoria 4/classe D o superiore;
    categoria 5/classe F o superiore.

   Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3),
   del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

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Per la comprova del requisito l’Operatore Economico dovrà esibire il certificato di iscrizione in copia conforme.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
d) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi fiscalmente definiti (2017-
   2018-2019) per un importo almeno pari al valore annuo posto a base di gara e pari ad €. 2.035.325,55; tale
   requisito è richiesto per le motivazioni riportate dal R.U.P. nel C.S.A., ai sensi dell’art. 83, comma 5), del
   Codice.

   Per la comprova del requisito l’Operatore Economico, ai sensi dell’art. 86, comma 4), e all. XVII parte I, del Codice dovrà
   produrre:
    - per le Società di capitali, i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
      offerte corredati della nota integrativa;
    - per gli Operatori Economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone, il
      Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

      N.B.: Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
            da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

     Ai sensi dell’art. 86, comma 4), del Codice l’Operatore Economico che, per fondati motivi, non è in grado
     di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante:

d’) Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4) lett. c), del Codice, di polizza assicurativa a copertura dei rischi
    professionali rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., redatta con le modalità di
     cui all’art. 103, comma 9), con un massimale pari all’80 % dell’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara pari ad
     €. 4.884.781,32.

     La comprova del requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in originale o nelle forme previste per la
     garanzia provvisoria di cui al successivo punto 10 del presente Disciplinare di gara.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
e) Esecuzione, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del Bando di gara (dal 01.02.2018 al
   01.02.2021), di servizi analoghi, ovvero di “servizi di igiene urbana” svolti con il sistema di raccolta “porta a
   porta” di importo complessivo almeno pari al valore posto a base di gara nell’ultimo triennio dalla data di
   pubblicazione del Bando di gara e pari ad €. 6.105.976,65, e di aver raggiunto, in almeno un Comune una
   percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%.

   La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
   In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
   - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto,
      dell’importo e del periodo di esecuzione;

   In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

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- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del
      periodo di esecuzione;

f) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI
   EN ISO 9001:2015 nel settore EA 39, pertinente all’oggetto dell’appalto.
   La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI
   EN ISO 9001:2015 in originale o copia conforme.
   Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1), del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche
   altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard
   sopra indicati.

g) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN
   ISO 14001:2015 nel settore EA 39, pertinente all’oggetto dell’appalto.
   La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma UNI
   EN ISO 14001:2015 in originale o copia conforme.
   Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1), del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche
   altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard
   sopra indicati.

h) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione della sicurezza e
   della salute dei lavoratori alla norma OHSAS 18001:2007 nel settore EA 39, pertinente all’oggetto
   dell’appalto.
   La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma OHSAS
   18001:2007 in originale o copia conforme.
   Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1), del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche
   altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard
   sopra indicati.

i) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione aziendale attinenti
   alla responsabilità sociale d'impresa alla norma SA 8000 nel settore EA 39, pertinente all’oggetto dell’appalto.
   Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1), del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche
   altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard
   sopra indicati.
   La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma SA 8000
   in originale o copia conforme.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
    AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
Fermo restando che ne i raggruppamenti temporanei la mandataria deve , in ogni caso, possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8), del Codice, i soggetti di cui
all’art. 45, comma 2) lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di
seguito indicati.

                                                                                                                           Pag. 8 a 34
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai G.E.I.E. si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la
consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere
assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione,
nelle forme di un R.T.I. costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti relativi ai punti 7.1 a) e b) devono essere posseduti da:
1. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o G.E.I.E.;
2. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia
   soggettività giuridica.

Il requisito relativo al punto 7.1 c) deve essere posseduto da:
1. in caso di raggruppamento temporaneo l’iscrizione alla “categoria 1/classe D, integrata con la sottocategoria prevista (attività di
    spazzamento meccanizzato)”, deve essere posseduta esclusivamente dall’impresa mandataria/capogruppo, mentre le mandanti
    potranno essere iscritte ad una qualunque delle restanti categorie e classi purché il raggruppamento, nel suo insieme, soddisfi il
    requisito nella sua completezza.

Il requisito relativo al punto 7.2 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel
complesso. Ad ogni modo detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa
mandataria/capogruppo.

Il requisito relativo al punto 7.3 lett. e), esclusivamente per quanto attiene il parametro economico,
nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel
complesso; ad ogni modo detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria/capogruppo.
Per quanto attiene, invece, il raggiungimento in almeno un Comune di una percentuale di raccolta
differenziata non inferiore al 65%, essendo tale requisito non frazionabile, lo stesso deve essere posseduto per
intero esclusivamente da una delle ditte raggruppate in A.T.I.

Il requisito relativo al punto 7.3 lett. f), g), h) e i), nell’ipotesi di partecipazione in raggruppamento
temporaneo deve essere posseduto da:
1. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o G.E.I.E.;
2. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia
   soggettività giuridica.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
    CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2) lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.

                                                                                                                          Pag. 9 a 34
I requisiti relativi ai punti 7.1 a), b) e c) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate
indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale, nonché il possesso
di valutazione di conformità, devono essere posseduti secondo quanto prescritto dall’art. 47 del Codice.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83,
comma 1) lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento,
fermo restando le prescrizioni di cui al comma 10).

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1), del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7), del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei
requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi
dell’art. 89, comma 1), ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12), del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3), del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al
R.U.P., il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il
concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di
avvalimento da parte del concorrente, il D.G.U.E. della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di
avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del
medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in
quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
                                                                                                           Pag. 10 a 34
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in
cottimo nei limiti dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105
del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i
servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
*) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 80;
*) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si
   intende subappaltare;
 La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
*) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
*) su richiesta del subappaltatore.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il
direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata dai seguenti documenti:
1. Garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, emessa a favore del Comune di Casal di
   Principe (CE), quale Ente beneficiario, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e quindi
   pari ad €. 122.119,533, prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, conformi agli schemi di polizza
   tipo approvati con D.M. n. 123/2004, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero
   dal procuratore del soggetto fideiussore. Tale sottoscrizione dovrà essere autenticata da notaio previo
   accertamento dell’identità del soggetto sottoscrittore e verifica in capo al medesimo dei poteri di
   impegnare l’istituto di credito o l’impresa assicuratrice. La medesima garanzia potrà essere rilasciata
   anche dagli intermediari finanziari, sempre con sottoscrizione autenticata, tramite notaio, dell’agente del quale
   siano altresì accertati i poteri, iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 106 del Decreto Lgs. n. 385/93, che
   svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
   contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo n.
   58/1998 in forza dell’art. 28, comma 1), del Decreto Lgs. n. 169/2012. In ogni caso, la garanzia dovrà essere
   corredata, dalla espressa rinuncia da parte del fideiussore all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2), del
   codice civile nonché a pena l’esclusione dalla gara dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per
   ulteriori 180 giorni, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza non
   fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione. Per le Associazioni Temporanee d’Impresa non ancora costituite, la
   garanzia su indicata dovrà riportare quali soggetti obbligati tutte le ditte che comporranno il raggruppamento
   e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante delle ditte medesime;

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2. Dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93,
   comma 3), del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia
   fideiussoria definitiva, ai sensi dell’articolo 93, comma 8), del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.
   Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
   raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6), del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto,
dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili
all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione
della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima
dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della
garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1), del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è resa mediante:
a. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
    cui all’art. 93, comma 3), del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di
    cui all’art. 103, comma 9), del Codice.
    Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
    garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
    -    http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
    -    http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
    -    http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
    -    http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o
   consorzio ordinario o G.E.I.E., ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di
   consorzi di cui all’art. 45, comma 2) lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto
   con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni
   o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4), dell’art. 127 del
   Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo
   lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà
   essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2), del
   codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito
   con l’art. 93 del Codice;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
   a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed
        intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

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b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
     c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata di autentica notarile della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
   impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5), del Codice, su
   richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non
   sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei
poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
      -    in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
      -    documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma
           digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
      -    copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste
            dall’art. 22, commi 1) e 2), del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento
            all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22,
            comma 1), del D. Lgs. 82/2005), ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma
            digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2), del D. Lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente
potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione
che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93,
comma 7), del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema
di qualità di cui all’articolo 93, comma 7), si ottiene:
a.    in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2) lett. d), e), f) e g), del Codice solo se tutte le
       imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o G.E.I.E., o tutte le imprese retiste che
       partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2) lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta
    certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7), del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2) lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio
e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione
dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non
successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data
e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole
tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
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È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra
   quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al R.T.I., carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
   Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
   soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

   11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
   I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
   dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad €. 200,00, secondo le modalità di cui alla
   Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65) e 67), della legge 23
   dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”, e
   allegano la ricevuta ai documenti di gara.
   In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Unica Appaltante accerta il pagamento mediante
   consultazione del sistema AVCpass.
   Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
   sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9), del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima
   della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
   In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Unica Appaltante esclude il
   concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67), della L. 266/2005.

   12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE                            DELL’OFFERTA             E    SOTTOSCRIZIONE               DEI
       DOCUMENTI DI GARA
   La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse
   solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica.
   Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di
   presentazione.
   Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:
   1. collegarsi          al        profilo         del       committente          all’indirizzo        https://ooppcampania-
       appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti,
       attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione Bandi di gara e contratti - “Accesso Operatori
       Economici”;
   2. accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di registrazione al
       Portale di cui al punto precedente;
   3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo
       partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma web https://ooppcampania-
       appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf;
   4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione dell’offerta.

IL PLICO TELEMATICO, PER L’AMMISSIONE ALLA GARA, DOVRÀ PERVENIRE
   MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA, RAGGIUNGIBILE DAL SITO
   https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp ENTRO E NON OLTRE
   LE ORE 12:00:00 DEL 15.03.2021.

   Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta.
   Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.
   La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

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busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
     busta B – Contenente OFFERTA TECNICA
     busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’Offerta
Economica costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo
a base di gara.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, ovvero accompagnata da traduzione asseverata.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte, e purché entro il termine indicato per la presentazione delle
offerte, PENA L’IRRICEVIBILITÀ, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già
presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole
buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile, per il concorrente, richiedere esclusivamente la
sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si
redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei
Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente,
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il
D.G.U.E., la Domanda di Partecipazione, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica, devono essere
sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nel portale
telematico nella sezione dedicata alla gara.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento, anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in conformità agli artt.
18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si
applica l’art. 83, comma 9), del Codice dei Contratti.
L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4), del Codice, per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
Stazione Unica Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4), del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante
la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della
Stazione Unica Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ed in particolare la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., con esclusione di
quelle afferenti all’Offerta Economica e all’Offerta Tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9), del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o

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integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a
dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
-   il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
    determina l’esclusione dalla procedura di gara;
-   l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
    partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda, ivi
    compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
-   la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto
    di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa
    anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
-   la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
    fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
    conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e
    comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
-   la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
    esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4), del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Unica Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore
a 10 (dieci) giorni – perché mediante la piattaforma telematica siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Unica Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9), del Codice è facoltà della Stazione Unica Appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.
Comporteranno, in ogni caso, l’esclusione dalla procedura le irregolarità essenziali della documentazione che
non consentano l’individuazione del contenuto delle dichiarazioni rese.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta “A” contiene la “Domanda di partecipazione - Mod. A”, il “D.G.U.E. - Mod. B”, le
“Dichiarazioni integrative - Mod. C”, “Offerta Economica - Mod. D”, nonché la “Documentazione a
corredo”, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La “Domanda di partecipazione” è redatta in bollo (€. 16,00), firmata digitalmente dal concorrente,
compilata secondo l’allegato Mod. A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il pagamento della Imposta di bollo del valore di €. 16,00, deve avvenire esclusivamente mediante
l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
 dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, codice fiscale);

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