Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comune di Casal di Principe
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Sede Centrale di Napoli S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3 Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta - Tel. 0823/448321-349-347 pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - email: personale.ce@mit.gov.it STAZIONE UNICA APPALTANTE ENTE DELEGATO DAL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE (CE) Convenzione S.U.A. n. 8432 S.U.A./CE del 04.08.2020 DISCIPLINARE DI GARA Oggetto: Gara a procedura aperta telematica per l’affidamento del “servizio di igiene urbana per il periodo di 3 (tre) anni” presso il Comune di Casal di Principe (CE). CIG: 8422729FD6 - Importo complessivo dell’appalto: €. 6.105.976,65 - oltre IVA 1. PREMESSE Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Centrale di Committenza ex lege, svolge tra l’altro di concerto con l’Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Caserta a norma della legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” funzioni di Stazione Unica Appaltante, in acronimo S.U.A., al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell’economia. Il Comune di Casal di Principe (CE), nell’ottica di favorire l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza dell’azione amministrativa, ha aderito a tale iniziativa, sottoscrivendo presso la Prefettura di Caserta il protocollo di intesa all’uopo redatto, con il quale ha conferito le funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) a questa Amministrazione ed il compito di curare le procedure di aggiudicazione dei contratti di lavori pubblici, di prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture per conto dell’Ente delegante, con le modalità indicate nell’atto convenzionale Rep. n. 8432 S.U.A./CE del 04.08.2020. In ottemperanza al predetto atto, ed al fine dell’indizione della procedura di gara, con Determina a contrarre n. 526 del 30.12.2020, n. 429 del 10.11.2020 e n. 342 del 03.09.2020, il Comune di Casal di Principe (CE) ha approvato gli atti gara per l’affidamento del “Servizio di igiene urbana per il periodo di 3 (tre) anni” nel Comune medesimo, e questo Istituto è stato autorizzato all’espletamento della procedura. L’affidamento del “Servizio di igiene urbana”, avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La procedura di gara verrà espletata con le modalità disciplinate nei successivi paragrafi in modalità telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement denominata in seguito “piattaforma”, disponibile al seguente indirizzo web: https://ooppcampania- appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Casal di Principe (CE) - codice NUTS: ITF31. CIG: 8422729FD6.
Il Responsabile Unico del Procedimento, della Stazione Appaltante delegante (Comune di Casal di Principe (CE)), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’ing. Vincenzo Cenname (tel. 081.8166010). Il Responsabile del Procedimento di Gara, della Stazione Unica Appaltante (in seguito S.U.A.), ai sensi della Convenzione vigente, è il dott. Sergio Santoro, Sostituto Ufficiale Rogante (tel. 0823.448349/347). 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 2.1 DOCUMENTI DI GARA La documentazione di gara comprende: 1) Progetto, ai sensi dell’art. 23, commi 14) e 15), del Codice dei Contratti, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: - Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati progettuali; 2) Bando di gara; 3) Estratto del Bando di gara; 4) Disciplinare di gara; 5) Modello A - Domanda di partecipazione; 6) Modello B - D.G.U.E.; 7) Modello C - Dichiarazioni integrative; 8) Modello D - Offerta Economica. Il progetto è stato redatto dalla Stazione Appaltante delegante (Comune di Casal di Principe (CE)) tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 13.02.2014, G.U. n. 58 dell’11.03.2014, emanato dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare. La documentazione di gara è disponibile on line sulla piattaforma raggiungibile attraverso il link pubblicato sul portale “Amministrazione Trasparente” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inserendo il codice CIG di pertinenza nel link http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html 2.2 CHIARIMENTI É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di Quesiti (di natura tecnica e di natura amministrativa), formulati per iscritto, da inoltrare al Responsabile del Procedimento di Gara della S.U.A. di Caserta mediante le funzionalità messe a disposizione dalla “piattaforma”, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. I quesiti di natura tecnica saranno, a cura di questa S.U.A., sottoposti al R.U.P. della Stazione Appaltante delegante (Comune di Casal di Principe (CE)), il quale provvederà alla definizione dei chiarimenti e li trasmetterà alla S.U.A. per la pubblicazione in piattaforma. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Resta inteso che i Quesiti di natura amministrativa potranno essere posti solo per chiarire eventuali aspetti non chiari delle norme di gara e non per chiarimenti relativi all'applicazione della normativa vigente o alle modalità di partecipazione (avvalimenti, composizione rti, etc…), la cui cognizione resta Pag. 2 a 34
a carico del concorrente. Pertanto, non sarà data risposta ai Quesiti che non tengano conto di quanto sopra precisato. Ai sensi dell’art. 74, comma 4), del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla “piattaforma”. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 2.3 COMUNICAZIONI Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Unica Appaltante ed Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la “piattaforma”, che hanno valore di notifica. Rimane comunque onere del concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Unica Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2), lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. 3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI L’affidamento del “Servizio di igiene urbana”, ai sensi dell’art. 51, comma 1), del Codice, è costituito da un unico lotto giusta Determinazione a contrarre n. 526 del 30.12.2020, n. 429 del 10.11.2020 e n. 342 del 03.09.2020. Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto P Importo complessivo (principale) n. Descrizione servizi/beni CPV appalto S oltre IVA (secondaria) 1 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 90511100-3 P €. 6.105.976,65 Importo presunto dell’affidamento €. 6.105.976,65 Pag. 3 a 34
L’importo complessivo presunto dell’affidamento del “Servizio di igiene urbana” è pari ad €. 6.105.976,65 oltre Iva e/o altre imposte e contributi di legge, di cui €. 6.057.976,65 per il servizio posto a base di gara e soggetto a ribasso, nonché €. 48.000,00 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso. L’appalto è finanziato con fondi del conto economico del bilancio annuale e pluriennale del Comune di Casal di Principe (CE), giusta Determina a contrarre n. 526 del 30.12.2020, n. 429 del 10.11.2020 e n. 342 del 03.09.2020. Ai sensi dell’art. 23, comma 16), e dell’art. 95, comma 10), del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante delegante (Comune di Casal di Principe (CE)) ha definito, per l’affidamento del servizio in oggetto, l’ammontare dei costi della manodopera pari ad €. 1.267.842,51 annui (€. 1.223.048,85 + €. 44.793,66). 4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 4.1 DURATA La durata dell’appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di consegna del servizio, che potrà essere disposta anche sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto di appalto. 4.2 PROROGA TECNICA Ai sensi dell’art. 29 del Capitolato Speciale d’Appalto, qualora alla scadenza del contratto la Stazione Appaltante intendesse procedere all’indizione di una nuova gara si potrà ricorrere ad una proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11), del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati Membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2), lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Pag. 4 a 34
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2) lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2) lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1) lett. b) e c), del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12), del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso l’impresa presenta in gara i documenti indicati nel predetto articolo 186-bis della Legge Fallimentare. 6. REQUISITI GENERALI Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165. Pag. 5 a 34
Gli Operatori Economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’Operatore Economico ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e D.P.C.M. 18 aprile 2013 come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016). La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità, sottoscritto dalla Stazione Appaltante delegante con le Federazioni sindacali provinciali FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL di Caserta, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17), della L. 190/2012. 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli Operatori Economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti dell’aggiudicatario, devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4) lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara. 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; b) Iscrizione, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3), del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; Per la comprova del requisito, acquisita la dichiarazione sostitutiva circa l’iscrizione dell’Operatore Economico nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, la Stazione Unica Appaltante acquisirà d’ufficio il predetto documento in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. c) Iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (art. 212 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., tenuto conto dell’art. 89, comma 10), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le seguenti categorie e classi: categoria 1/classe D o superiore, integrata con la seguente sottocategoria: Attività di spazzamento meccanizzato. categoria 4/classe D o superiore; categoria 5/classe F o superiore. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3), del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Pag. 6 a 34
Per la comprova del requisito l’Operatore Economico dovrà esibire il certificato di iscrizione in copia conforme. 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA d) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi fiscalmente definiti (2017- 2018-2019) per un importo almeno pari al valore annuo posto a base di gara e pari ad €. 2.035.325,55; tale requisito è richiesto per le motivazioni riportate dal R.U.P. nel C.S.A., ai sensi dell’art. 83, comma 5), del Codice. Per la comprova del requisito l’Operatore Economico, ai sensi dell’art. 86, comma 4), e all. XVII parte I, del Codice dovrà produrre: - per le Società di capitali, i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; - per gli Operatori Economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone, il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; N.B.: Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4), del Codice l’Operatore Economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante: d’) Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4) lett. c), del Codice, di polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., redatta con le modalità di cui all’art. 103, comma 9), con un massimale pari all’80 % dell’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara pari ad €. 4.884.781,32. La comprova del requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in originale o nelle forme previste per la garanzia provvisoria di cui al successivo punto 10 del presente Disciplinare di gara. 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE e) Esecuzione, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del Bando di gara (dal 01.02.2018 al 01.02.2021), di servizi analoghi, ovvero di “servizi di igiene urbana” svolti con il sistema di raccolta “porta a porta” di importo complessivo almeno pari al valore posto a base di gara nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del Bando di gara e pari ad €. 6.105.976,65, e di aver raggiunto, in almeno un Comune una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%. La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: Pag. 7 a 34
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; f) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 39, pertinente all’oggetto dell’appalto. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in originale o copia conforme. Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1), del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. g) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015 nel settore EA 39, pertinente all’oggetto dell’appalto. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015 in originale o copia conforme. Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1), del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. h) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori alla norma OHSAS 18001:2007 nel settore EA 39, pertinente all’oggetto dell’appalto. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma OHSAS 18001:2007 in originale o copia conforme. Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1), del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. i) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa alla norma SA 8000 nel settore EA 39, pertinente all’oggetto dell’appalto. Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1), del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma SA 8000 in originale o copia conforme. 7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE Fermo restando che ne i raggruppamenti temporanei la mandataria deve , in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8), del Codice, i soggetti di cui all’art. 45, comma 2) lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Pag. 8 a 34
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai G.E.I.E. si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. I requisiti relativi ai punti 7.1 a) e b) devono essere posseduti da: 1. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o G.E.I.E.; 2. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al punto 7.1 c) deve essere posseduto da: 1. in caso di raggruppamento temporaneo l’iscrizione alla “categoria 1/classe D, integrata con la sottocategoria prevista (attività di spazzamento meccanizzato)”, deve essere posseduta esclusivamente dall’impresa mandataria/capogruppo, mentre le mandanti potranno essere iscritte ad una qualunque delle restanti categorie e classi purché il raggruppamento, nel suo insieme, soddisfi il requisito nella sua completezza. Il requisito relativo al punto 7.2 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Ad ogni modo detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria/capogruppo. Il requisito relativo al punto 7.3 lett. e), esclusivamente per quanto attiene il parametro economico, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; ad ogni modo detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria/capogruppo. Per quanto attiene, invece, il raggiungimento in almeno un Comune di una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%, essendo tale requisito non frazionabile, lo stesso deve essere posseduto per intero esclusivamente da una delle ditte raggruppate in A.T.I. Il requisito relativo al punto 7.3 lett. f), g), h) e i), nell’ipotesi di partecipazione in raggruppamento temporaneo deve essere posseduto da: 1. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o G.E.I.E.; 2. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2) lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Pag. 9 a 34
I requisiti relativi ai punti 7.1 a), b) e c) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale, nonché il possesso di valutazione di conformità, devono essere posseduti secondo quanto prescritto dall’art. 47 del Codice. 8. AVVALIMENTO Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1) lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, fermo restando le prescrizioni di cui al comma 10). Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1), del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7), del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1), ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12), del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3), del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al R.U.P., il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il D.G.U.E. della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Pag. 10 a 34
9. SUBAPPALTO Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché: *) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 80; *) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: *) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; *) su richiesta del subappaltatore. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 10. GARANZIA PROVVISORIA L’offerta è corredata dai seguenti documenti: 1. Garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, emessa a favore del Comune di Casal di Principe (CE), quale Ente beneficiario, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e quindi pari ad €. 122.119,533, prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, conformi agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 123/2004, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore. Tale sottoscrizione dovrà essere autenticata da notaio previo accertamento dell’identità del soggetto sottoscrittore e verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare l’istituto di credito o l’impresa assicuratrice. La medesima garanzia potrà essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari, sempre con sottoscrizione autenticata, tramite notaio, dell’agente del quale siano altresì accertati i poteri, iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 106 del Decreto Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo n. 58/1998 in forza dell’art. 28, comma 1), del Decreto Lgs. n. 169/2012. In ogni caso, la garanzia dovrà essere corredata, dalla espressa rinuncia da parte del fideiussore all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2), del codice civile nonché a pena l’esclusione dalla gara dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione. Per le Associazioni Temporanee d’Impresa non ancora costituite, la garanzia su indicata dovrà riportare quali soggetti obbligati tutte le ditte che comporranno il raggruppamento e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante delle ditte medesime; Pag. 11 a 34
2. Dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3), del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell’articolo 93, comma 8), del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6), del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1), del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è resa mediante: a. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3), del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9), del Codice. Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp La garanzia fideiussoria dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o G.E.I.E., ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2) lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4), dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2), del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice; 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; Pag. 12 a 34
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata di autentica notarile della sottoscrizione; 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante; 9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5), del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1) e 2), del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1), del D. Lgs. 82/2005), ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2), del D. Lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7), del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7), si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2) lett. d), e), f) e g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o G.E.I.E., o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2) lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7), del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2) lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). Pag. 13 a 34
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al R.T.I., carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad €. 200,00, secondo le modalità di cui alla Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65) e 67), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”, e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Unica Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9), del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Unica Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67), della L. 266/2005. 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno: 1. collegarsi al profilo del committente all’indirizzo https://ooppcampania- appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione Bandi di gara e contratti - “Accesso Operatori Economici”; 2. accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente; 3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma web https://ooppcampania- appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf; 4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione dell’offerta. IL PLICO TELEMATICO, PER L’AMMISSIONE ALLA GARA, DOVRÀ PERVENIRE MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA, RAGGIUNGIBILE DAL SITO https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00:00 DEL 15.03.2021. Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta. Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec. La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici: Pag. 14 a 34
busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA busta B – Contenente OFFERTA TECNICA busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’Offerta Economica costituirà causa di esclusione. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, ovvero accompagnata da traduzione asseverata. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte, e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, PENA L’IRRICEVIBILITÀ, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile, per il concorrente, richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il D.G.U.E., la Domanda di Partecipazione, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nel portale telematico nella sezione dedicata alla gara. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento, anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in conformità agli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9), del Codice dei Contratti. L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4), del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Unica Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4), del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Unica Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ed in particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica e all’Offerta Tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9), del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o Pag. 15 a 34
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4), del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la Stazione Unica Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni – perché mediante la piattaforma telematica siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Unica Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9), del Codice è facoltà della Stazione Unica Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Comporteranno, in ogni caso, l’esclusione dalla procedura le irregolarità essenziali della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto delle dichiarazioni rese. 14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” La busta “A” contiene la “Domanda di partecipazione - Mod. A”, il “D.G.U.E. - Mod. B”, le “Dichiarazioni integrative - Mod. C”, “Offerta Economica - Mod. D”, nonché la “Documentazione a corredo”, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE La “Domanda di partecipazione” è redatta in bollo (€. 16,00), firmata digitalmente dal concorrente, compilata secondo l’allegato Mod. A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Il pagamento della Imposta di bollo del valore di €. 16,00, deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, codice fiscale); Pag. 16 a 34
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