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Mattia Falcomer La metodologia di definizione delle tariffe nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale Nota di Ricerca n. 3/2020 Novembre 2020 ISSN: 2239-415X
Questa Nota di Ricerca è pubblicata a cura del Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Il lavoro rappresenta esclusivamente le opinioni degli autori e non impegna la responsabilità del Dipartimento o dell’Università. Le Note di Ricerca intendono promuovere la circolazione di ricerca per favorire discussioni e commenti. Si invita a tener conto della loro natura provvisoria per eventuali citazioni o ogni altro uso.
La metodologia di definizione delle tariffe nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale Mattia Falcomer mattia.falcomer@unive.it Dipartimento di Management Università Ca’ Foscari Venezia (Novembre 2020) Abstract. I settori dell’energia elettrica e del gas naturale, in Italia, sono stati progressivamente liberalizzati, a partire dagli inizi degli anni 2000. Entrambi i settori sono caratterizzati dalla presenza delle cosiddette “essential facilities”, ossia delle infrastrutture che, per la loro peculiare natura essenziale nell’erogazione del servizio, necessitano della presenza di una regolazione economica. Con la legge n° 481/1995 è stata istituita l’Autorità di Regolazione dei settori energetici e ambientali (ARERA); la quale tra i compiti principali annovera la definizione di un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri definiti. Il sistema tariffario deve, inoltre, garantire che le tariffe non siano discriminatorie e che rispecchino i costi sostenuti per la fornitura del servizio. Parole chiave: unbundling, tariffe, ARERA Corrispondenza: Mattia Falcomer Dipartimento di Management, Università Ca’ Foscari Venezia San Giobbe, Cannaregio 873 30121 Venezia, Italia e-mail: mattia.falcomer@unive.it 1
1) INTRODUZIONE Tra la metodologia di determinazione della tariffa base e le direttive per la separazione funzionale e contabile esiste una stretta correlazione. In particolare, la separazione contabile costituisce la base informativa dell’attività di regolamentazione tariffaria e, di riflesso, determina la correttezza e l’efficacia delle funzioni regolatrici. La legge n. 481/1995 dà mandato all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)1 di definire un sistema tariffario certo, trasparente, basato su criteri predefiniti, che abbia come scopo la tutela degli interessi degli utenti e l’armonizzazione degli obiettivi economico- finanziari degli esercenti con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse. Inoltre, il sistema tariffario deve garantire che le tariffe siano non discriminatorie e che rispecchino i costi sostenuti per la fornitura del servizio. La scelta di affidare la regolazione di un servizio pubblico ad un’Autorità indipendente viene motivata dalla necessità di sganciare questo meccanismo di calcolo, razionalità e procedimento partecipato con gli operatori regolati dal ciclo politico2. La tariffa, ossia il prezzo massimo unitario del servizio al netto delle imposte, è definita all’inizio di ogni periodo di regolazione e viene aggiornata annualmente attraverso il metodo del “price cap” con cui si subordina l’aumento dei profitti all’incremento di produttività attraverso la fissazione del saggio massimo di crescita dei prezzi in un periodo pluriennale e nel cui rispetto l’impresa esercente è libera di fissare i prezzi e le tariffe in maniera autonoma3. La metodologia di determinazione è identica sia per il settore dell’energia elettrica che per quello del gas, anche se la tariffa elettrica, a differenza di quella del gas, è unica per tutto il territorio nazionale. 1 È un'autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori 2 Biancardi A. (2017) 3 Giordano A. (2016) 2
2) IL COSTO RICONOSCIUTO PER FINALITÀ TARIFFARIE I servizi di pubblica utilità oggetto di regolazione tariffaria sono4: - distribuzione, trasmissione e misura di energia elettrica; - vendita tutelata di energia elettrica; - rigassificazione; - stoccaggio; - trasporto e dispacciamento gas. A ciascuno dei servizi individuati è associato un corrispettivo che copre i costi sostenuti dall’operatore per la fornitura del servizio. Tuttavia, il prezzo finale pagato dall’utente comprende sia tali corrispettivi che ulteriori componenti tariffarie che coprono gli oneri sostenuti nell’interesse generale del sistema, ad esempio nel settore elettrico i costi di ricerca, i costi per l’incentivazione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, i recuperi di qualità del servizio rispetto agli standard prefissati; gli squilibri nel trasporto sulle reti nazionali ed i costi derivanti da eventi imprevisti ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio nazionale. Ai fini della determinazione del costo che l’Autorità riconosce per ciascun servizio vengono considerati i seguenti dati: - i costi operativi, principalmente i costi delle risorse esterne, tra cui il costo del personale e quello relativo agli acquisti di materiali; - gli ammortamenti delle immobilizzazioni, considerando una vita utile dei cespiti stabilita dall’Autorità in linea con le medie europee; - una congrua remunerazione del capitale investito netto, utilizzando come tasso di rendimento il WACC (Weight Average Costo of Capital) e come valore di capitale le immobilizzazioni nette e il capitale circolante netto rettificati con poste quali il fondo trattamento fine rapporto ed altri fondi. I costi operativi sono soggetti alla regolazione incentivante con meccanismi di price cap e profit sharing mentre gli ammortamenti e il capitale investito alla regolazione del tasso di remunerazione. All’inizio di ciascun periodo il Regolatore deve stabilire la base dei costi soggetti a price cap: esso parte dal costo operativo effettivo (COE), determinato dall’analisi dei Conti annuali separati (CAS)5, redatti dalle imprese ai sensi del TIUC6, nonché sulla base di specifiche richieste dell’Autorità contenenti le informazioni contabili relative ad un anno scelto come anno base. 4 Decreto legislativo 93/2011. 5 Prospetti con la struttura dei documenti di bilancio da cui derivano, le cui poste contabili devono essere suddivise nelle attività in cui operano le imprese. 6 Allegato A deliberazione 137/2016/R/com. 3
Partendo dalle voci di bilancio vengono escluse: - le voci di costo la cui copertura è già riconosciuta da altri meccanismi regolatori (ad esempio la remunerazione del rischio); - le voci in relazione alle quali il riconoscimento non risulta compatibile con un’attività svolta in monopolio (ad esempio i costi di marketing e pubblicità); - oneri non ricorrenti, che non possono essere considerati come base di riferimento per un orizzonte temporale (ad esempio le insussistenze e sopravvenienze). Tra i vari problemi in questa fase, in primis l’asimmetria informativa tra Regolatore e imprese, ci sono anche i fenomeni di cost padding; cioè la concentrazione di una serie di costi operativi anomali nell’ambito dell’anno di riferimento, usando gli spazi di discrezionalità lasciati dalla disciplina contabile (ad esempio il riconoscimento una tantum al personale dipendente di premi e gratificazioni). Figura 1: definizione della componente OPEX L’Autorità aggiorna annualmente le componenti a copertura dei costi operativi secondo il criterio del price cap; la formula è la seguente: Equazione 1: formula del price cap Pn+1 = Pn (1 + RPIn - X) il tasso RPI è il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. X è il recupero di efficienza fissato per ciascun periodo regolatorio. L’x-factor viene determinato con il confronto tra il costo standard e il costo effettivo attraverso un’analisi di produttività con i dati delle diverse imprese, usando tecniche econometriche. L’adeguamento dei costi di riferimento all’inizio di ciascun periodo regolatorio rende il meccanismo meno incisivo, dal momento che le maggiori efficienze vengono trasferite agli utenti finali del servizio comportando una contrazione dei margini per le imprese regolate, quest’ultime pertanto non hanno un incentivo forte a ridurre i propri costi. L’Autorità prevede che una parte, decrescente nel tempo, dell’efficientamento conseguito nei periodi regolatori precedenti, continui a concorrere alla determinazione dei costi riconosciuti. L’appropriabilità dell’efficientamento nel corso dei successivi periodi regolatori è sottoposta ad un meccanismo simmetrico di profit sharing, che ne distribuisce al consumatore una parte. 4
Figura 2: il meccanismo di profit sharing I costi risultanti dal Conto Economico articolato in Attività e Comparti rappresentano la base per calcolare il costo operativo riconosciuto (COR). Fanno parte del COR sia i costi diretti che indiretti, ovvero i costi prima attribuiti direttamente ai Servizi comuni7 (SC) e Funzioni operative condivise8 (FOC) e poi ribaltati sulle attività attraverso specifici driver (parametri di imputazione tassativamente elencati nel TIUC). Al costo operativo risultante dai CAS vanno apportate delle rettifiche a seconda del settore specifico per giungere alla definizione del COE. I costi operativi riconosciuti sono elencati nei vari testi integrati che disciplinano analiticamente ciascun settore. I costi pubblicitari, ad esempio, non sono ammessi in quelle attività esercitate in regime di monopolio come nell’attività di distribuzione. Anche tutti gli oneri non ricorrenti, ad esempio gli incentivi all’esodo, i costi maggiori legati ad inefficienze dell’impresa, multe, sanzioni e penali, gli accantonamenti afferenti a politiche di bilancio discrezionali, vanno esclusi dal COR. Gli oneri finanziari non vengono riconosciuti in quanto già considerati all’interno della remunerazione del capitale investito attraverso il WACC. Anche i premi assicurativi non sono riconosciuti dato che il rischio di business risulta già remunerato dal WACC. 7 Al comma 1.1 del TIUC il SC viene definito come un’unità logico-organizzativa che svolge funzioni in modo centralizzato nell’ambito dello stesso soggetto giuridico riferite in generale all’intera impresa. 8 Al comma 1.1 del TIUC la FOC viene definita come una funzione aziendale, svolta anche attraverso una struttura dedicata, che nell’ambito dello stesso soggetto giuridico presta servizi di natura operativa, di tipo tecnico e/o commerciale, in maniera condivisa ad almeno due attività del soggetto medesimo, anche al di fuori dei settori dell’energia elettrica, del gas o del settore idrico. 5
La quota di ammortamento riconosciuta in tariffa potrebbe divergere da quella iscritta in bilancio: l’Autorità calcola l’ammortamento a quote costanti, applicando al costo storico rivalutato netto la vita utile regolatoria del cespite, che potrebbe essere diversa rispetto alla vita utile utilizzata ai fini del bilancio. La quota di ammortamento può essere ottenuta anche con la seguente formula, ottenendo lo stesso risultato: Equazione 2: calcolo della quota di ammortamento La remunerazione del capitale investito avviene al tasso WACC sulla base della RAB (Regulated Asset Based). Figura 3: la remunerazione del capitale investito Figura 4: la definizione della RAB Per calcolare il capitale investito le imprese dovranno comunicare all’Autorità, attraverso la raccolta RAB, le seguenti informazioni: - gli investimenti fatti nell’anno; - l’anno di acquisizione dei cespiti; - le eventuali dismissioni; - l’ammortamento e la vita utile dei cespiti; 6
- il costo storico. Nella raccolta RAB si deve tenere conto della stratificazione temporale dei cespiti, i quali verranno degradati negli anni attraverso il processo di ammortamento. Lo stock dei cespiti, una volta definito, deve essere rivalutato anno per anno attraverso il deflatore. Si perviene così alla determinazione delle immobilizzazioni nette alle quali è necessario dedurre eventuali poste rettificative, infine, per giungere alla determinazione della RAB è necessario sommare il capitale circolante netto (CCN). quest’ultimo viene definito in modo parametrico rispetto al totale delle immobilizzazioni nette (di solito l’1% delle immobilizzazioni nette). La RAB è remunerata ad un tasso WACC stabilito dall’Autorità sulla base della seguente formula: Equazione 3: la formula di calcolo del WACC Dove: - g è il livello di gearing, ossia il tasso di indebitamento rispetto al totale delle fonti di finanziamento dell’impresa (D/(D+E)) - T è l’aliquota di incidenza delle imposte sul risultato economico - tc è l’aliquota fiscale utilizzata per il calcolo dello scudo fiscale sugli interessi passivi - Ke è il tasso reale di rendimento del capitale proprio - Kd è il costo del debito - F è un fattore correttivo. 3) I COSTI OPERATIVI RICONOSCIUTI PER FINALITÀ TARIFFARIE NELLE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE, TRASMISSIONE E MISURA DI ENERGIA ELETTRICA Con la deliberazione 654/2015/R/eel l’Autorità ha approvato la regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo 2016 – 2023, definendo un periodo regolatorio di 8 anni suddiviso in due semiperiodi, ciascuno dei quali avente durata di 4 anni. Con la medesima deliberazione l’Autorità ha previsto un aggiornamento infra-periodo tra il primo e il secondo semiperiodo, per consentire una revisione dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi, e del relativo tasso di efficientamento (x-factor), nonché la possibilità di riesame dei criteri 7
di regolazione vigenti. Con la deliberazione 568/2019/R/com, al termine del 2019, è stato apportato l’aggiornamento infra-periodo della regolazione delle tariffe per il secondo semiperiodo di regolazione 2020-2023. Il metodo tariffario di seguito descritto vale per le imprese soggette al regime tariffario individuale, che sono le imprese che servono più di 25 mila punti di prelievo. Per tutte le altre invece viene applicato il regime tariffario di tipo parametrico, che dopo un triennio di applicazione, sarà soggetto ad una revisione (al termine del 2021). Il livello iniziale del costo operativo riconosciuto, valevole per il periodo 2020 - 2023 è stato fissato a partire dai seguenti elementi, opportunamente corretti per tenere conto dell’inflazione: a) Il costo operativo effettivo (COE) rilevato a consuntivo nell’ultimo anno più recente disponibile; b) La quota parte delle eventuali maggiori efficienze rispetto all’obiettivo fissato dall’Autorità conseguite nel primo semiperiodo, lasciata temporaneamente in capo agli esercenti. Per determinare il costo operativo effettivo l’Autorità prende a riferimento i costi sostenuti dagli operatori risultanti dai Conti annuali separati predisposti ai sensi del TIUC e le informazioni raccolte a seguito di richieste dati specifiche formulate dagli Uffici. I costi non riconoscibili a fini tariffari sono quelli per i quali la copertura è già implicitamente garantita da altri meccanismi di regolazione o per i quali il riconoscimento risulta non compatibile con un’attività svolta in regime di monopolio. Non è pertanto previsto il riconoscimento delle voci di costo relative a: - i costi operativi non ricorrenti; - i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di rete di proprietà di altre imprese; - gli accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in applicazione di norme tributarie o per la copertura di rischi e oneri; - gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie; - gli oneri straordinari; - gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi; - gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l’impresa sia risultata soccombente; - i costi connessi all’erogazione di liberalità; 8
- i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche; - i costi capitalizzati. Inoltre, sono escluse le poste relative agli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore elettrico. In relazione ai costi per l’incentivazione all’esodo sono riconosciuti solo gli utilizzi effettivi del relativo fondo e non gli accantonamenti. Infine, i costi vengono rettificati in funzione dei ricavi afferenti ad attività diverse attribuiti contabilmente alle attività del settore elettrico. L’applicazione del principio contabile IFRS 16 da parte delle imprese che redigono il bilancio conformemente ai principi contabili internazionali ha comportato l’iscrizione del diritto d’uso del bene in leasing tra le immobilizzazioni in luogo della contabilizzazione del canone in conto economico tra i costi operativi. L’Autorità, nel Documento di consultazione 481/2019 aveva prospettato il riconoscimento del diritto d’uso dei beni in leasing nell’ambito degli investimenti che avrebbe comportato una decurtazione dei costi operativi riconosciuti per la quota afferente ai canoni di leasing per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali. Quest’ultima problematica è stata segnalata da alcuni operatori della distribuzione di energia elettrica, che hanno ottenuto il dietrofront dell’Autorità la quale ha confermato tale orientamento solo per la trasmissione, in quanto l’operatore che si occupa della gestione della rete di trasmissione nazionale (TERNA) è tenuto ad applicare i principi contabili internazionali e pertanto tale problematica non sussiste. 4) I COSTI OPERATIVI RICONOSCIUTI PER FINALITÀ TARIFFARIE NELL’ATTIVITÀ DI RIGASSIFICAZIONE Per l’attività di rigassificazione la quota di ricavo a copertura dei costi operativi è determinata sulla base dei costi operativi effettivi sostenuti dalle imprese. I costi operativi effettivi comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenuti nell’anno base 2018 come risultanti dai Conti annuali separati predisposti ai sensi dei TIUC, al netto dei costi attribuiti ad altre attività, dei ricavi per vendita interna di beni e servizi, dei costi capitalizzati e degli ammortamenti. Non sono riconoscibili anche le seguenti voci di costo, nemmeno attraverso il ribaltamento dalle funzioni operative condivise e dai servizi comuni: a) i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di rigassificazione di proprietà di altre imprese; b) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie o per la copertura di rischi derivanti da contenziosi; c) gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie; 9
d) gli oneri straordinari; e) gli oneri per le assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi; f) gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l’impresa sia soccombente; g) i costi relativi al Gnl e all’energia elettrica acquistati per il funzionamento di base del terminale; h) i costi relativi al Gnl e all’energia elettrica acquistati per i consumi e le perdite della catena di rigassificazione; i) i costi connessi all’erogazione di liberalità; j) i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai gestori di terminali di rigassificazione la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche; k) i costi relativi all’acquisto di quote di emissione per il sistema di Emission Trading; l) i costi sottostanti l’erogazione di ulteriori servizi (quali i servizi di flessibilità e di peak shaving), da enucleare dai costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione; m) gli accantonamenti operati per la copertura dei costi di ripristino, n) i costi per il servizio di trasporto del gas sostenuti dalle imprese di rigassificazione. Non sono inoltre da ricomprendere nei costi operativi i costi relativi ai potenziamenti di capacità di rigassificazione in corso di sviluppo che non contribuiscono all’offerta di capacità di rigassificazione. Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, la quota di ricavo a copertura dei costi operativi viene aggiornata tenendo in considerazione il tasso di inflazione rilevato dall’Istat e il tasso annuale prefissato di recupero della produttività (x-factor). Nel caso in cui l’operatore singolo sostenga costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali o da mutamenti del quadro normativo può richiedere, tramite apposita istanza, l’attivazione di un ulteriore parametro di variazione dei costi operativi a copertura di detti costi. 5) I COSTI OPERATIVI RICONOSCIUTI PER FINALITÀ TARIFFARIE NELL’ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE Per l’attività di stoccaggio di gas naturale la quota di ricavo a copertura dei costi operativi è determinata sulla base dei costi operativi effettivi sostenuti dalle imprese operanti nel settore. I costi operativi effettivi comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenuti nell’anno base 2018 come 10
risultanti dai Conti annuali separati predisposti ai sensi dei TIUC, al netto dei costi attribuiti ad altre attività, dei ricavi per vendita interna di beni e servizi, dei costi capitalizzati e degli ammortamenti. Non sono riconoscibili anche le seguenti voci di costo, nemmeno attraverso il ribaltamento dalle funzioni operative condivise e dai servizi comuni: a) i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di stoccaggio di proprietà di altre imprese; b) gli accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in applicazione di norme tributarie o per la copertura di rischi e oneri; c) gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie; d) gli oneri straordinari; e) gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi, e gli oneri per le assicurazioni del gas immesso nel sito di stoccaggio; f) gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l’impresa sia risultata soccombente; g) i costi relativi all’acquisto di quote di emissione per il sistema di Emission Trading e gli oneri relativi ai consumi tecnici necessari per l’espletamento delle fasi di iniezione e di erogazione, riconosciuti alle imprese di stoccaggio; h) i costi connessi all’erogazione di liberalità; i) i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo alle imprese di stoccaggio la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche; j) gli accantonamenti operati per la copertura dei costi di ripristino; k) i costi per il servizio di trasporto del gas sostenuti dalle imprese di stoccaggio. Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, la quota di ricavo a copertura dei costi operativi viene aggiornata tenendo in considerazione il tasso di inflazione rilevato dall’Istat e il tasso annuale prefissato di recupero della produttività (X-factor). Nel caso in cui l’operatore singolo sostenga costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali o da mutamenti del quadro normativo può richiedere, tramite apposita istanza, l’attivazione di un ulteriore parametro di variazione dei costi operativi a copertura di detti costi. 6) I COSTI OPERATIVI RICONOSCIUTI PER FINALITÀ TARIFFARIE PER L’ATTIVITÀ DI TRASPOSTO DI GAS NATURALE Per l’attività di trasposto di gas naturale la quota di ricavo a copertura dei costi operativi è determinata, per l’anno 2020, sulla base dei costi operativi effettivamente sostenuti dalle imprese del settore. I costi operativi effettivi comprendono tutte le voci di costo di natura ricorrente effettivamente 11
sostenute nell’esercizio 2017 e attribuite al servizio di trasporto, e sono determinati sulla base dei Conti annuali separati predisposti ai sensi del TIUC, al netto dei costi attribuibili ad altre attività, dei ricavi per vendita interna di beni e servizi, e dei costi capitalizzati. Non sono riconoscibili anche le seguenti voci di costo, nemmeno attraverso il ribaltamento dalle funzioni operative condivise e dai servizi comuni: a) i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di proprietà di altre imprese; b) gli accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in applicazione di norme tributarie o per la copertura di rischi e oneri; c) gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie; d) gli oneri straordinari; e) gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi; f) gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l’impresa sia risultata soccombente; g) i costi relativi all’acquisto di quote di emissione per il sistema di Emission Trading e del gas per gli autoconsumi, le perdite di rete e il gas non contabilizzato; h) i costi connessi all’erogazione di liberalità; i) i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo alle imprese di trasporto la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche; j) i costi correlati al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, dovuti a emergenze di servizio o interruzioni con causa imputabile all’impresa di trasporto. 7) LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E MISURA DI GAS NATURALE L’Autorità ha fissato in sei anni la durata del quinto periodo regolatorio (2020 – 2025) prevendendo anche la suddivisione in due semi-periodi della durata di 3 anni ciascuno. Con riferimento alla fissazione delle tariffe per il 2020, ARERA ha previsto che il livello iniziale dei costi riconosciuti per ciascuna attività e funzione sia fissato: - applicando lo stesso peso ai costi effettivi e ai costi riconosciuti nell’anno base ovvero il 50% per entrambi, anche nel caso in cui i costi riconosciuti siano inferiori rispetto ai costi effettivi; - portando in avanti i costi riferiti al 2018 al 2020 applicando il tasso di inflazione indicato nell’ultimo bollettino disponibile della Banca d’Italia (n° 4/2019) e il tasso di efficientamento 12
(x-factor) del quarto periodo regolatorio per il 2019 e del quinto periodo regolatorio per il 2020. I costi effettivi declinati per funzione sono stati determinati a partire dai Conti annuali separati relativi all’esercizio 2018 e comprendono tutte le voci di natura ricorrente, mentre sono state escluse tutte le voci per le quali la copertura è già implicitamente garantita da altri meccanismi di regolazione o in relazione alle quali il riconoscimento non risulta compatibile con un’attività svolta in regime di monopolio. Più precisamente sono state escluse tutte le voci relative a: a) accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie; b) gli oneri finanziari e le rettifiche di valore di attività finanziarie; c) costi connessi all’erogazione di liberalità; d) costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche; e) oneri per sanzioni, penali, risarcimenti automatici e simili; f) oneri straordinari; g) spese processuali in cui la parte è risultata soccombente; h) gli oneri per le assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi. Dare lo stesso peso ai costi effettivi e ai costi riconosciuti significa, in sostanza, applicare un profit sharing del 50%: nel caso in cui i costi effettivi siano inferiori rispetto ai costi riconosciuti, la metà di tali maggiori efficienze vengono trasferite fin dall’inizio del periodo regolatorio ai clienti finali, mentre la restante parte viene trasferita gradualmente durante il periodo regolatorio con la fissazione dell’x-factor. La determinazione del fattore di efficientamento per la tariffa a copertura dei costi di gestione delle infrastrutture di distribuzione è stata effettuata prevedendo una differenziazione per cluster dimensionale sulla base dei seguenti criteri: - per le imprese di grandi dimensioni9, con l’obiettivo di trasferire ai clienti finali gli efficientamenti conseguiti nel quarto periodo regolatorio10; - per le imprese di medie dimensioni11, con l’obiettivo di dimezzare il gap oggi esistente12 nei riconoscimenti unitari tra imprese di grandi dimensioni e medie dimensioni al termine del quinto periodo regolatorio; 9 Imprese che servono più di 300 mila punti di riconsegna. 10 Vigente per il periodo 2014 – 2019. 11 Imprese che servono dai 50 mila ai 300 mila punti di riconsegna. 12 L’Autorità ha stimato tale differenza confrontando le tariffe valide per il 2018 13
- per le imprese di piccole dimensioni13, con l’obiettivo di dimezzare il gap oggi esistente14 tra imprese medie e imprese piccole al termine del quinto periodo regolatorio. Per la definizione dell’x factor, per ciascuna classe dimensionale, è stata utilizzata la seguente formula: Equazione 4: formula di calcolo dell'x-factor Il tasso RPI25/20 è il tasso medio di inflazione del periodo 2020 – 2025; è stato assunto un tasso di 1,09% per l’anno 2020, mentre per gli anni successivi un tasso del 1,5%, come indicato nel Bollettino della Banca d’Italia n° 4/2019. Partendo dai costi operativi effettivi ripercorriamo i passi seguiti dall’Autorità per giungere alla definizione delle tariffe a copertura dei costi di gestione delle infrastrutture di distribuzione (Tdis). Come descritto in precedenza, l’Autorità ha proceduto alla determinazione del costo effettivo 2018. A questo scopo il Regolatore ha utilizzato i Conti annuali separati di 107 imprese distributrici (10 appartenenti al cluster imprese grandi, 23 al cluster imprese medie e 74 al cluster imprese piccole, corrispondenti a circa il 91% dei punti di riconsegna (pdr) serviti al 31 dicembre 2018)15. L’Autorità ha inoltre escluso i dati anomali, ovvero tutti i valori superiori o inferiori a 3 volte la media. Nella tabella 1 sono stati riportati i COE per gli anni 2016, 2017 e 2018. Tabella 1: Andamento del costo operativo effettivo espresso in €/pdr per la gestione delle infrastrutture di distribuzione negli anni 2016, 2017 e 201816 COE 2016 2017 2018 t(dis) grandi 30,01 24,40 24,54 t(dis) medie 36,42 31,36 31,67 t(dis) piccole 53,65 51,34 43,59 Nella tabella 2 si riportano i costi operativi riconosciuti (COR) per cluster dimensionale e per densità di clientela servita vigenti per il quarto periodo regolatorio. La densità è data dal rapporto tra i punti di riconsegna serviti e la lunghezza della rete espressa in metri gestita dal distributore ed è un 13 Imprese che servono fino a 50 mila punti di riconsegna. 14 Si veda nota 10 15 Relazione tecnica alla deliberazione 570/2019/R/gas, par. 7.9 16 Relazione tecnica deliberazione 570/2019/R/gas. 14
parametro utilizzato dall’Autorità nel definire il corrispettivo tariffario in quanto è considerato un indice di maggiore o minore onerosità relativa alla gestione del servizio. Tabella 2: Costo operativo riconosciuto espresso in €/pdr declinato per cluster dimensionale e per densità vigente per il precedente periodo regolatorio (qpr) Dimensione/densità Alta Media Bassa Grandi 33,07 36,80 39,11 Medie 36,37 40,47 43,01 Piccole 41,65 46,36 49,29 Un distributore viene classificato nel cluster relativo alla densità bassa se la sua densità è inferiore agli 0,7 punti di prelievo per ogni metro di rete gestita, mentre rientra nel cluster relativo alla densità media se questo indice è compreso tra lo 0,7 e lo 0,12, infine con densità superiore a 0,12 rientra nel cluster relativo alla densità alta. Come evidenziato nella relazione tecnica alla deliberazione 570/2019/R/gas, per calcolare il corrispettivo 2020 il Regolatore ha applicato il profit sharing e ha dato egual peso ai costi effettivi e ai costi riconosciuti. Si riporta nella tabella 3 il COR 2018 medio unitario per punto di riconsegna servito come calcolato dall’Autorità17. Tabella 3: COR 2018 qpr espresso in €/pdr per cluster dimensionale Dimensione COR 2018 qpr Grandi 37,19 Medie 41,40 Piccole 47,37 Applicando egual peso ai costi operativi effettivi (COE 2018, si veda tabella 1) e ai costi operativi riconosciuti (COR 2018 qpr, si veda tabella 3) è possibile calcolare il nuovo COR medio per cluster dimensionale (tabella 4): 17 Relazione tecnica 570/2019/R/gas par. 7.16 15
Tabella 4: COR 2018 espresso in €/pdr per cluster dimensionale relativo al nuovo periodo regolatorio Cluster dimensionale formula COR 2018 vpr Grandi =37,19*50% + 24,54*50% 30,87 Medie =41,40*50% + 31,67*50% 36,53 Piccole =47,37*50% + 43,59*50% 45.47 Come descritto nella relazione tecnica alla deliberazione 570/2019/R/gas nei paragrafi 7.19 e ss., l’Autorità ha ipotizzato una variazione uniforme a livello di classe di densità rispetto ai valori riconosciuti 2019. Tale impostazione ha consentito di non introdurre variazioni disomogenee dei costi riconosciuti all’interno della stessa classe dimensionale in funzione della densità servita. Il passaggio seguente è quello di calcolare la variazione media, per cluster dimensionale, tra il COR 2018 relativo al precedente periodo regolatorio (COR 2018 qpr) e il COR 2018 relativo al nuovo periodo regolatorio (COR 2018 vpr). Nella tabella 5 è stato riportato il calcolo del delta medio come descritto in precedenza. Tabella5: calcolo della variazione media per cluster dimensionale tra il COR 2018 qpr e il COR 2018 vpr Cluster dimensionale COR 2018 qpr COR 2018 vpr Delta medio Grandi 37,19 30,87 -17,01%18 Medie 41,40 36,53 -11,75%19 Piccole 47,37 45.47 -3,99%20 Applicando ora tali variazioni ai COR 2018 qpr riportati nella tabella 2 si ottengono i valori definiti nella tabella 6. Tabella 6: COR 2018 vpr (espresso in €/pdr) a variazioni uniformi Dimensione/densità alta media bassa Grande 27,45 30,54 32,46 Media 32,10 35,71 37,96 Piccola 39,99 44,51 47,30 18 =(30,87-37,19)/37,19 19 =(36,53-41,40)/41,40 20 =(45,47-47,37)/47,37 16
Il passaggio seguente è quello di portare tali valori dei corrispettivi al 2019, aggiornandoli per il tasso di inflazione (RPI 2019) e il tasso di efficientamento del quarto periodo regolatorio (x-factor qpr) applicando la formula del price cap21, i calcoli sono stati riepilogati nella tabella 7. Tabella 7: calcolo del COR 2019 relativo al nuovo periodo regolatorio Cluster dim. RPI 2019 X-factor qpr Alta Media Bassa Grandi 0,85% 1,7% 27,21 30,28 32,18 Medie 0,85% 2,5% 31,57 35,13 37,33 Piccole 0,85% 2,5% 39,33 43,78 46,52 Lo step successivo è quello del calcolo del coefficiente di efficientamento, definito anche x-factor. Preliminarmente è necessario definire, per ciascuna classe dimensionale, il “punto di partenza” e il “punto di arrivo”. Per tutti e tre i cluster dimensionali il punto di partenza è il nuovo COR 2019 corretto per la variazione uniforme; è possibile calcolarlo applicando la formula del price cap ai valori medi per cluster dimensionale definiti per il 2018 (COR 2018 vpr), i risultati vengono riportati nella tabella 8. Tabella 8: il COR 2019 vpr per cluster dimensionale Dimensione COR 2019 Grandi 30,61 Medie 35,93 Piccole 45,48 . Il punto di arrivo, invece, per le grandi è dato dal COE 2018, per le medie è dato dall’obiettivo di dimezzare la distanza, esistente nel 2018 tra i corrispettivi applicati nel quarto periodo regolatorio alle imprese grandi e medie, mentre per le piccole il punto di arrivo è dato dall’obiettivo di dimezzare la distanza tra medi e piccoli, risultante dalle tariffe applicate nel 2018 per il quarto periodo regolatorio. Proviamo ora ad esplicitare tali valori nella tabella 9, precisando che per il calcolo del punto di arrivo è necessario considerare il tasso di inflazione che per il 2019 è di 0,85%, per il 2020 è di 1,09%, mentre per gli anni successivi (2021-2025) è di 1,50%. Il calcolo della distanza tra grandi e medie, e medie e piccole è stato fatto con il confronto delle tariffe del 2018, il dato è riportato nella tabella 3. 21 Si veda equazione 1 17
Tabella9: Punti di partenza e di arrivo (espresso in €/pdr) per cluster dimensionale finalizzati al calcolo dell'x-factor Cluster dimensionale Punto di partenza Punto di arrivo Grandi 30,61 26,9622 Medie 35,93 29,2623 Piccole 44,72 32,5424 Per calcolare l’x-factor è stata applicata la formula riportata in precedenza (si veda equazione 3). Tabella 10: x-factor per cluster dimensionale Cluster dimensionale x-factor Grandi 3,53% Medie 4,79% Piccole 6,59% Ora con tutti gli elementi a disposizione è possibile calcolare l’evoluzione tariffaria durante tutto il periodo regolatorio, a prezzi correnti, i valori sono indicati nella tabella 11. Tabella 11: evoluzione delle tariffe (espresse in €/pdr) a copertura dei costi di gestione delle infrastrutture di distribuzione per il quinto periodo regolatorio (2020-2025) Quinto periodo regolatorio Cluster 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Grandi 30,61 29,86 29,26 28,66 28,08 27,51 26,96 Medie 35,93 34,60 33,46 32,36 31,29 30,26 29,26 Piccole 44,72 42,26 40,11 38,06 36,13 34,28 32,54 Infine si riportano nelle tabelle successive il COR 2020 e il COR 2025 per il quinto periodo tariffario dettagliato per cluster dimensionale e per classe di densità di utenza servita. 22 24,54*(1+0.85%)*(1+1,09%)*(1+1,5%)^5 23 26,96+(41,40-37,19)*50%*(1+0,85%)*(1+1,09%)*(1+1,5%)^5 24 29,26+(47,36-41,40)*50%*(1+0,85%)*(1+1,09%)*(1+1,5%)^5 18
Tabella 12: COR 2020 espresso in €/pdr declinato per cluster dimensionale e densità di utenza servita Dimensione/densità Alta Media Bassa Grandi 26,55 29,54 31,40 Medie 30,40 33,82 35,95 Piccole 37,16 41,37 43,96 Tabella 13: COR 2025 espresso in €/pdr declinato per cluster dimensionale e densità di utenza servita Dimensione/densità Alta Media Bassa Grandi 23,97 26,67 28,34 Medie 25,71 28,61 30,40 Piccole 28,61 31,85 33,84 8) CONCLUSIONI I Conti annuali separati redatti ai sensi del TIUC costituiscono la base informativa per la definizione dei corrispettivi tariffari. Il costo riconosciuto per finalità tariffarie è dato essenzialmente dalle seguenti componenti: - i costi operativi, - gli ammortamenti tecnico-economici calcolati prendendo la vita utile tariffaria; - una congrua remunerazione del capitale investito netto. Nello studio sono stati illustrati i criteri seguiti dal Regolatore nella definizione delle tariffe, con un focus sul calcolo effettuato relativo alle tariffe a copertura dei costi operativi della distribuzione e misura di gas naturale: sono stati quindi ricostruiti tutti i singoli passaggi seguiti dall’Autorità, che hanno condotto alla fissazione delle tariffe per il quinto periodo regolatorio, partendo dai costi operativi effettivi risultanti dai CAS redatti dagli operatori del settore. 19
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