LOCAZIONI BREVI TIPOLOGIE DI CONTRATTO - 21 giugno 2021 avv. Barbara Gambini

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LOCAZIONI BREVI TIPOLOGIE DI CONTRATTO - 21 giugno 2021 avv. Barbara Gambini
LOCAZIONI
         BREVI
TIPOLOGIE DI CONTRATTO
 21 giugno 2021 avv. Barbara Gambini
LOCAZIONI BREVI TIPOLOGIE DI CONTRATTO - 21 giugno 2021 avv. Barbara Gambini
Art. 4 DL. 50/2017 - (Regime fiscale delle locazioni brevi)

  1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di
locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi
inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria
e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di
attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di
intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici,
mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che
dispongono di unità immobiliari da locare.
LOCAZIONI BREVI TIPOLOGIE DI CONTRATTO - 21 giugno 2021 avv. Barbara Gambini
LOCAZIONI BREVI:
   transitorie
    turistiche
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Locazione transitoria:
art. 2 DM 16 gennaio 2017
Art. 5 comma 1 legge 431/1998

            • Esigenze transitorie del locatore o del
               conduttore, relative a mobilità lavorativa e
            connesse allo studio, all’apprendistato e
            formazione professionale, ect.
            • Esigenze transitorie definite dagli accordi
               territoriali locali
LOCAZIONI BREVI TIPOLOGIE DI CONTRATTO - 21 giugno 2021 avv. Barbara Gambini
I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri
accessori relativi ai contratti con durata pari o
inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera
contrattazione delle parti.

Schema contrattuale: vd. Allegato B al DM 16.1.2017
È opportuno rivolgersi alle sedi territoriali
di Confedilizia per informazioni puntuali
sulla
• Sottoscrizione di accordi territoriali
   locali
• Contenuto di tali accordi in ordine ai
   motivi di transitorietà previsti
Locazioni turistiche: escluse
       dall’applicazione della L. 431/98

Art. 1 comma 2: sono escluse le locazioni per FINALITA’
           ESCLUSIVAMENTE TURISTICHE
Che cosa si intende per locazione per finalità
esclusivamente turistica?

Deve trattarsi di un alloggio destinato esclusivamente
a casa di villeggiatura, di svago, riposo e comunque
per un uso secondario rispetto all'esigenza abitativa
primaria
NUOVE E DIFFERENTI MODALITÀ di
intendere il turismo: non solo turismo
d’arte, ma anche percorsi didattici,
naturalistici, enogastronomici ecc.;
                         la “VOCAZIONE TURISTICA” dei territori:
                         c.d. città d’arte
                         zone naturalistiche
                         zone rurali
                         zone periferiche, etc.
LA FINALITÀ TURISTICA PERTANTO SI DESUME:

-DALL’INTENTO CHE MUOVE IL CONDUTTORE
-DALLO SCOPO IN VISTA DEL QUALE È STATO CONCLUSO UN
CONTRATTO
- E NON DALLE CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE
Art.53 Codice del Turismo:
Gli alloggi locali esclusivamente per finalità
turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono
regolati dalle disposizioni del codice civile in
tema di locazione
Contratto:
• forma scritta a pena di nullità
• Per indicare in modo esplicito la finalità
  esclusivamente turistica della locazione

 Finalità di villeggiatura, vacanza, svago riposo, relax, con
 espressa esclusione di ogni motivazione di studio e/o di lavoro
 locatore conferma che si è determinato alla sottoscrizione del
 contratto solamente ed esclusivamente in funzione di quanto
 dichiarato dal conduttore
• Indicazione degli estremi catastali
  dell’immobile
• Attestato di Prestazione Energetica
• Certificazione degli impianti a norma
• Dettaglio dotazione/arredamento
  dell’immobile (fotografie)
Libera pattuizione per
• Durata
• Canone
• Pagamento consumi e oneri condominiali pro
  quota
• pagamento anticipato
• Deposito cauzionale
• Indicazione del numero max di persone
  nell’alloggio
• Indicazione delle modalità di fruizione degli
  spazi comuni condominiali (giardino;
  parcheggio, ect.)
• Consegna al conduttore della copia del
  regolamento condominiale (fasce di
  «riposo», ect.)
Comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza:
• Dal portale della POLIZIA DI STATO
• ESCLUSIVAMENTE tramite il SERVIZIO
  ALLOGGIATI
• generalità delle persone alloggiate
TERMINE PER LA COMUNICAZIONE:
• ENTRO LE 24 ORE successive all'arrivo
• se il soggiorno è inferiore alle 24 ore le
  generalità vanno inviate entro le sei ore
  successive all'arrivo stesso

SANZIONE PENALE:
Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino ad € 206,00
Per gli stranieri extra-comunitari:
La comunicazione tramite di cui all’art. 109 TULPS
(tramite il portale ALLOGGIATI WEB) sostituisce quella
dell’art.    7     D.Lgs   286/1998   (testo     unico
sull’immigrazione)
L’obbligo di comunicazione di pubblica
sicurezza, tramite il portale della Polizia
di Stato, servizio alloggiati web, si
applica a tutte le locazioni con durata
inferiore a 30 giorni, quindi anche alle
locazioni transitorie di tale durata
(art. 19 bis DL 113/2018 convertito in L.
132/2018 di interpretazione autentica dell’art.
109 TULPS)
Art. 13 quater comma 4 del D.L. 34/2019:
È istituito un codice identificativo dell’immobile
• Per finalità statistiche
• Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e del
  turismo
• Sia per le strutture recettive, sia per gli immobili destinati alle
  locazioni brevi
• Da utilizzare per ogni comunicazione inerente all’offerta e alla
  promozione dei servizi all’utenza
• Fermo restando quanto stabilito dalla normativa regionale in
  materia
Possibili questioni condominiali da affrontare:
 -valutare le disposizioni di eventuali
regolamenti contrattuali che ponessero limiti
di utilizzo degli immobili;
- valutare modalità di uso delle parti comuni;
-evitare di recare disturbo ad altri condomini;
Etc.
Esistono numerose normative regionali
specifiche per la locazione turistica

È opportuno rivolgersi alle sedi territoriali
di Confedilizia per informazioni puntuali
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