LOCAZIONI BREVI TIPOLOGIE DI CONTRATTO - 21 giugno 2021 avv. Barbara Gambini
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Art. 4 DL. 50/2017 - (Regime fiscale delle locazioni brevi) 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Locazione transitoria: art. 2 DM 16 gennaio 2017 Art. 5 comma 1 legge 431/1998 • Esigenze transitorie del locatore o del conduttore, relative a mobilità lavorativa e connesse allo studio, all’apprendistato e formazione professionale, ect. • Esigenze transitorie definite dagli accordi territoriali locali
I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti. Schema contrattuale: vd. Allegato B al DM 16.1.2017
È opportuno rivolgersi alle sedi territoriali di Confedilizia per informazioni puntuali sulla • Sottoscrizione di accordi territoriali locali • Contenuto di tali accordi in ordine ai motivi di transitorietà previsti
Locazioni turistiche: escluse dall’applicazione della L. 431/98 Art. 1 comma 2: sono escluse le locazioni per FINALITA’ ESCLUSIVAMENTE TURISTICHE
Che cosa si intende per locazione per finalità esclusivamente turistica? Deve trattarsi di un alloggio destinato esclusivamente a casa di villeggiatura, di svago, riposo e comunque per un uso secondario rispetto all'esigenza abitativa primaria
NUOVE E DIFFERENTI MODALITÀ di intendere il turismo: non solo turismo d’arte, ma anche percorsi didattici, naturalistici, enogastronomici ecc.; la “VOCAZIONE TURISTICA” dei territori: c.d. città d’arte zone naturalistiche zone rurali zone periferiche, etc.
LA FINALITÀ TURISTICA PERTANTO SI DESUME: -DALL’INTENTO CHE MUOVE IL CONDUTTORE -DALLO SCOPO IN VISTA DEL QUALE È STATO CONCLUSO UN CONTRATTO - E NON DALLE CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE
Art.53 Codice del Turismo: Gli alloggi locali esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione
Contratto: • forma scritta a pena di nullità • Per indicare in modo esplicito la finalità esclusivamente turistica della locazione Finalità di villeggiatura, vacanza, svago riposo, relax, con espressa esclusione di ogni motivazione di studio e/o di lavoro locatore conferma che si è determinato alla sottoscrizione del contratto solamente ed esclusivamente in funzione di quanto dichiarato dal conduttore
• Indicazione degli estremi catastali dell’immobile • Attestato di Prestazione Energetica • Certificazione degli impianti a norma • Dettaglio dotazione/arredamento dell’immobile (fotografie)
Libera pattuizione per • Durata • Canone • Pagamento consumi e oneri condominiali pro quota • pagamento anticipato • Deposito cauzionale
• Indicazione del numero max di persone nell’alloggio • Indicazione delle modalità di fruizione degli spazi comuni condominiali (giardino; parcheggio, ect.) • Consegna al conduttore della copia del regolamento condominiale (fasce di «riposo», ect.)
Comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza: • Dal portale della POLIZIA DI STATO • ESCLUSIVAMENTE tramite il SERVIZIO ALLOGGIATI • generalità delle persone alloggiate
TERMINE PER LA COMUNICAZIONE: • ENTRO LE 24 ORE successive all'arrivo • se il soggiorno è inferiore alle 24 ore le generalità vanno inviate entro le sei ore successive all'arrivo stesso SANZIONE PENALE: Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino ad € 206,00
Per gli stranieri extra-comunitari: La comunicazione tramite di cui all’art. 109 TULPS (tramite il portale ALLOGGIATI WEB) sostituisce quella dell’art. 7 D.Lgs 286/1998 (testo unico sull’immigrazione)
L’obbligo di comunicazione di pubblica sicurezza, tramite il portale della Polizia di Stato, servizio alloggiati web, si applica a tutte le locazioni con durata inferiore a 30 giorni, quindi anche alle locazioni transitorie di tale durata (art. 19 bis DL 113/2018 convertito in L. 132/2018 di interpretazione autentica dell’art. 109 TULPS)
Art. 13 quater comma 4 del D.L. 34/2019: È istituito un codice identificativo dell’immobile • Per finalità statistiche • Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo • Sia per le strutture recettive, sia per gli immobili destinati alle locazioni brevi • Da utilizzare per ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza • Fermo restando quanto stabilito dalla normativa regionale in materia
Possibili questioni condominiali da affrontare: -valutare le disposizioni di eventuali regolamenti contrattuali che ponessero limiti di utilizzo degli immobili; - valutare modalità di uso delle parti comuni; -evitare di recare disturbo ad altri condomini; Etc.
Esistono numerose normative regionali specifiche per la locazione turistica È opportuno rivolgersi alle sedi territoriali di Confedilizia per informazioni puntuali
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