COVID 19 E AGEVOLAZIONI PER LA RINEGOZIAZIONE DELLE LOCAZIONI ABITATIVE.

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COVID 19 E AGEVOLAZIONI PER LA RINEGOZIAZIONE DELLE LOCAZIONI ABITATIVE.
COVID 19 E AGEVOLAZIONI PER LA   Occupandoci in altra occasione di locazioni commerciali e
                                 della possibilità di riduzione del canone in epoca Covid,
    RINEGOZIAZIONE DELLE         abbiamo visto come, pur ricorrendo ai principi generali
                                 dell’ordinamento della correttezza e della buona fede
     LOCAZIONI ABITATIVE.        (assenti norme specifiche al riguardo tra quelle emergenziali
                                 o ordinarie in materia di locazioni commerciali), si possa
                                 arrivare a configurare un obbligo alla rinegoziazione in capo
                                 al locatore per quelle attività colpite dai provvedimenti di
                                 chiusura via via adottati.

                                   La pandemia ha drammaticamente intaccato le capacità
                                   reddituali e finanziare di ampie categorie di persone, non
                                   soltanto di quelle direttamente interessate dai
                                   provvedimenti di chiusura forzata sopra riferiti e molti
                                   consumatori si sono domandati se (anche) con riferimento
                                   alle locazioni ad uso abitativo, il legislatore, nella normativa
                                   emergenziale o in quella vigente, abbia previsto
                                   meccanismi volti alla rinegoziazione dei relativi canoni per
                                   la sopravvenienza nella sfera del conduttore, di fatti tali da
                                   ridurne le possibilità di far fronte al pagamento dei canoni.
COVID 19 E AGEVOLAZIONI PER LA RINEGOZIAZIONE DELLE LOCAZIONI ABITATIVE.
La risposta è negativa non ravvisandosi nel nostro              Il contributo viene riconosciuto ai locatori degli
ordinamento alcun rimedio del genere. Tuttavia è evidente       immobili a uso abitativo che, in data non antecedente al
che ad una tale rinegoziazione le parti possano addivenire      25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di
sulla base di un accordo espressione della loro volontà.        conversione istitutiva del contributo) e fino alla data del
          Su questo fronte “volontario” è intervenuto il        31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione
legislatore riconoscendo un contributo a fondo perduto al       dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte
locatore in caso di rinegoziazione e riduzione del canone       dell’anno 2021.
abitativo, con lo scopo quindi di stimolare ed incentivare                Le riduzioni per le quali è riconosciuto il
tali operazioni.                                                contributo a fondo perduto riguardano i contratti di
          La legge di conversione del decreto                   locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi
“Ristori” (legge n. 176/2020, che ha convertito il decreto      ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta
legge n. 137/2020) ha introdotto all’articolo 9 quater un       tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del
fondo destinato a incentivare i locatori nell’accordare per     conduttore.
l’anno 2021 rinegoziazioni in diminuzione dei canoni di                   Il contributo spettante è commisurato all’importo
locazione degli immobili ad uso abitativo, al fine di rendere   complessivo della riduzione di canone che viene accordata
sostenibile il pagamento di tali affitti da parte dei           al conduttore per le mensilità dell’anno 2021.
conduttori che si trovano in difficoltà economica a causa                 Il contributo è riconosciuto nella misura del 50%
dell’emergenza da Coronavirus.                                  della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di
                                                                1.200 euro per singolo locatore.
                                                                          La norma rinviava la definizione delle modalità
                                                                applicative e delle regole da seguire per l’invio dell’istanza
                                                                ad un successivo intervento dell’Agenzia delle Entrate che
                                                                con provvedimento n. 180139/2021 del 6 luglio 2021, ha
                                                                reso nota la procedura da seguire, approvando il modello
                                                                di istanza e i tempi di presentazione della domanda.
                                                                          Questi i requisiti per il riconoscimento del
                                                                contributo:
                                                                          - la locazione deve avere decorrenza non
                                                                successiva al 29 ottobre 2020 ed in essere alla predetta
                                                                data;
COVID 19 E AGEVOLAZIONI PER LA RINEGOZIAZIONE DELLE LOCAZIONI ABITATIVE.
- l’immobile adibito a uso abitativo deve essere                 indicati rispetto ai contratti di locazione e alle
situato in un comune ad alta tensione abitativa e costituire    rinegoziazioni risultanti al sistema dell’Anagrafe Tributaria.
l’abitazione principale del locatario;                                     - stabilisce l’effettivo contributo spettante per
          - il canone deve essere oggetto di rinegoziazione     ciascuna istanza, escludendo i
in diminuzione per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;       contratti di locazione terminati
          - la rinegoziazione con riduzione del canone deve     p r i m a d e l l ’ e ffi c a c i a d e l l a
essere comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia       rinegoziazione programmata o
delle entrate;                                                  eventuali rinegoziazioni non
          - la rinegoziazione deve avere una decorrenza         comunicate o comunicate con
non antecedente al 25 dicembre 2020.                            dati diversi da quelli indicati
          Queste le modalità per richiedere il contributo:      nell’istanza.
          - inoltro dell’istanza online entro il 6 settembre               Laddove un contratto
utilizzando e compilando l’apposito modulo reperibile sul       di locazione sia cessato
sito dell’Agenzia delle entrate:                                anticipatamente nel corso
          https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/            dell’anno 2021, si considerano
          - occorre presentare una sola istanza anche se        le sole mensilità di canone
siano stati rinegoziati i canoni di più contratti seguendo la   rinegoziato fino alla data di
procedura autenticandosi direttamente con identità Spid o       risoluzione del contratto.
CIE, personalmente o rivolgendosi ad un intermediario,                     Il contributo verrà poi erogato con accredito sul
quale un commercialista o un CAF.                               conto corrente/IBAN indicato nell’istanza ed intestato al
                                                                codice fiscale del locatore che ha richiesto il contributo.
          Presentata l’istanza, l’Agenzia delle Entrate:                   In caso di errore, dal 6 luglio al 6 settembre è poi
          - dopo il 6 settembre 2021 rende disponibile,         sempre consentito presentare attraverso lo stesso servizio
nell’area riservata del richiedente del sito internet,          web una nuova istanza, sostitutiva di quella precedente.
l’importo teorico massimo del contributo calcolato sulla                   Infine è sempre possibile, entro il 31 dicembre
base delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di      2021, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente
presa in carico.                                                trasmessa che equivale a rinuncia totale al contributo.
          - dopo il 31 dicembre 2021, elabora le istanze
con prima ricevuta di presa in carico e non “rinunciate”
dopo il 6 settembre 2021, verificando la coerenza dei dati
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