COVID 19 E AGEVOLAZIONI PER LA RINEGOZIAZIONE DELLE LOCAZIONI ABITATIVE.
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COVID 19 E AGEVOLAZIONI PER LA Occupandoci in altra occasione di locazioni commerciali e della possibilità di riduzione del canone in epoca Covid, RINEGOZIAZIONE DELLE abbiamo visto come, pur ricorrendo ai principi generali dell’ordinamento della correttezza e della buona fede LOCAZIONI ABITATIVE. (assenti norme specifiche al riguardo tra quelle emergenziali o ordinarie in materia di locazioni commerciali), si possa arrivare a configurare un obbligo alla rinegoziazione in capo al locatore per quelle attività colpite dai provvedimenti di chiusura via via adottati. La pandemia ha drammaticamente intaccato le capacità reddituali e finanziare di ampie categorie di persone, non soltanto di quelle direttamente interessate dai provvedimenti di chiusura forzata sopra riferiti e molti consumatori si sono domandati se (anche) con riferimento alle locazioni ad uso abitativo, il legislatore, nella normativa emergenziale o in quella vigente, abbia previsto meccanismi volti alla rinegoziazione dei relativi canoni per la sopravvenienza nella sfera del conduttore, di fatti tali da ridurne le possibilità di far fronte al pagamento dei canoni.
La risposta è negativa non ravvisandosi nel nostro Il contributo viene riconosciuto ai locatori degli ordinamento alcun rimedio del genere. Tuttavia è evidente immobili a uso abitativo che, in data non antecedente al che ad una tale rinegoziazione le parti possano addivenire 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di sulla base di un accordo espressione della loro volontà. conversione istitutiva del contributo) e fino alla data del Su questo fronte “volontario” è intervenuto il 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione legislatore riconoscendo un contributo a fondo perduto al dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte locatore in caso di rinegoziazione e riduzione del canone dell’anno 2021. abitativo, con lo scopo quindi di stimolare ed incentivare Le riduzioni per le quali è riconosciuto il tali operazioni. contributo a fondo perduto riguardano i contratti di La legge di conversione del decreto locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi “Ristori” (legge n. 176/2020, che ha convertito il decreto ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta legge n. 137/2020) ha introdotto all’articolo 9 quater un tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del fondo destinato a incentivare i locatori nell’accordare per conduttore. l’anno 2021 rinegoziazioni in diminuzione dei canoni di Il contributo spettante è commisurato all’importo locazione degli immobili ad uso abitativo, al fine di rendere complessivo della riduzione di canone che viene accordata sostenibile il pagamento di tali affitti da parte dei al conduttore per le mensilità dell’anno 2021. conduttori che si trovano in difficoltà economica a causa Il contributo è riconosciuto nella misura del 50% dell’emergenza da Coronavirus. della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. La norma rinviava la definizione delle modalità applicative e delle regole da seguire per l’invio dell’istanza ad un successivo intervento dell’Agenzia delle Entrate che con provvedimento n. 180139/2021 del 6 luglio 2021, ha reso nota la procedura da seguire, approvando il modello di istanza e i tempi di presentazione della domanda. Questi i requisiti per il riconoscimento del contributo: - la locazione deve avere decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 ed in essere alla predetta data;
- l’immobile adibito a uso abitativo deve essere indicati rispetto ai contratti di locazione e alle situato in un comune ad alta tensione abitativa e costituire rinegoziazioni risultanti al sistema dell’Anagrafe Tributaria. l’abitazione principale del locatario; - stabilisce l’effettivo contributo spettante per - il canone deve essere oggetto di rinegoziazione ciascuna istanza, escludendo i in diminuzione per tutto l’anno 2021 o per parte di esso; contratti di locazione terminati - la rinegoziazione con riduzione del canone deve p r i m a d e l l ’ e ffi c a c i a d e l l a essere comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia rinegoziazione programmata o delle entrate; eventuali rinegoziazioni non - la rinegoziazione deve avere una decorrenza comunicate o comunicate con non antecedente al 25 dicembre 2020. dati diversi da quelli indicati Queste le modalità per richiedere il contributo: nell’istanza. - inoltro dell’istanza online entro il 6 settembre Laddove un contratto utilizzando e compilando l’apposito modulo reperibile sul di locazione sia cessato sito dell’Agenzia delle entrate: anticipatamente nel corso https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/ dell’anno 2021, si considerano - occorre presentare una sola istanza anche se le sole mensilità di canone siano stati rinegoziati i canoni di più contratti seguendo la rinegoziato fino alla data di procedura autenticandosi direttamente con identità Spid o risoluzione del contratto. CIE, personalmente o rivolgendosi ad un intermediario, Il contributo verrà poi erogato con accredito sul quale un commercialista o un CAF. conto corrente/IBAN indicato nell’istanza ed intestato al codice fiscale del locatore che ha richiesto il contributo. Presentata l’istanza, l’Agenzia delle Entrate: In caso di errore, dal 6 luglio al 6 settembre è poi - dopo il 6 settembre 2021 rende disponibile, sempre consentito presentare attraverso lo stesso servizio nell’area riservata del richiedente del sito internet, web una nuova istanza, sostitutiva di quella precedente. l’importo teorico massimo del contributo calcolato sulla Infine è sempre possibile, entro il 31 dicembre base delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di 2021, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente presa in carico. trasmessa che equivale a rinuncia totale al contributo. - dopo il 31 dicembre 2021, elabora le istanze con prima ricevuta di presa in carico e non “rinunciate” dopo il 6 settembre 2021, verificando la coerenza dei dati
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