Le Startup Innovative secondo la legislazione italiana

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Le Startup Innovative secondo la legislazione italiana
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     Mercoledí, 10 Febbraio 2021, ore 18.00 (CEST)

    Le Startup Innovative
   secondo la legislazione                                                                     Domenico Di Bella

           italiana                                                                                 Avvocato in Milano

Programma
» Fonti normative
» Definizione di Startup innovativa: requisiti necessari e alternativi   FORMAZIONE PROFESSIONALE                     STUDIO COMMERCIALISTI
» Lo Statuto delle Startup innovative
» Le agevolazioni
» Disciplina societaria
» Disciplina del lavoro
» Disciplina fiscale                                                                                  STUDIO LEGALE
Riferimenti Normativi
      • Decreto - Legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, convertito con modificazioni dalla L. 17
        luglio 2020, n. 77
      • Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016
      • Decreto - Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo
        2015, n. 33

      • Decreto - Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

      • Decreto - Legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17
        dicembre 2012, n. 221

A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano
Webinar 10 Febbraio 2021                                                                       2
Che cos’è una startup innovativa?
    Sono Società di capitali costituite anche in forma di cooperativa, residenti in Italia o in altro
    Paese membro dell’UE purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia, che
    rispondono a determinati requisiti e hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente: lo
    sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
    tecnologico
    • Società di Capitali costituite anche sotto forma di cooperativa
    • Società per azioni
    • Società in accomandita per azioni
    • Società a responsabilità limitata anche nella forma di s.r.l. semplificata o s.r.l. a capitale
      ridotto, o come Societas Europea, se aventi sede fiscale in Italia, le cui azioni o quote
      rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su
      un sistema multilaterale di negoziazione.

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Requisiti
     Necessari:
     • impresa nuova o costituita da non più di 5 anni
     • residenza in Italia, o in altro Paese UE se con sede produttiva o filiale in Italia
     • fatturato annuo inferiore a 5 milioni di €
     • non quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di
       negoziazione
     • divieto di distribuzione degli utili
     • non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda
     • innovazione tecnologica come oggetto sociale esclusivo o prevalente

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Requisiti
      Alternativi:
      L’impresa deve possederne almeno uno tra questi tre:
      1. Spese R&S
      La startup deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo
      e valore totale della produzione della startup.
      Sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili, mentre, in aggiunta a quanto previsto
      dai principi contabili, vi rientrano:
      • le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo (es. sperimentazione, prototipazione e
        sviluppo del business plan)
      • le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati
      • i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo
      • le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso

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Webinar 10 Febbraio 2021
Requisiti
       Alternativi:
       2. La startup deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente
       qualificato:
       • deve impiegare in misura almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale
         che possiede il titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca
         presso un’università italiana o straniera oppure che possiede una laurea e che ha svolto,
         da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o
         privati, in Italia o all’estero;
       • oppure deve impiegare, in misura almeno pari a 2/3 della forza lavoro complessiva,
         personale in possesso di laurea magistrale.

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Requisiti

      Alternativi:
      3. Titolarità brevetti/diritti
      • La startup deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa
        industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di
        prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad
        un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale
        per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano, direttamente afferenti
        all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

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Le Start-up a vocazione sociale
                                  Art. 25, D. L. 179/2012
          (Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e
                                        pubblicità)
      • […]
      • 4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le
        start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva
        nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24
        marzo 2006, n. 155.

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Le Start-up a vocazione sociale
    Sono considerate start-up innovative,
    e come tali rientrano nell’ambito di
    applicazione      della     normativa
    delineata dal D.L. 179/2012, anche
    quelle società che cumulativamente:

    • presentano tutti i requisiti delineati
      ex art. 25, commi 2 e 3
    • operano in via esclusiva nei settori
      di azione propri delle imprese
      sociali (cfr. art. 2 comma 1 D.lgs.
      155/2006).

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Le Start-up a vocazione sociale
                                         I settori individuati da tale provvedimento sono:
      ✓ assistenza sociale;
      ✓ assistenza sanitaria;
      ✓ educazione, istruzione e formazione;
      ✓ tutela dell'ambiente e dell’ecosistema;
      ✓ valorizzazione del patrimonio culturale;
      ✓ turismo sociale;
      ✓ formazione universitaria e post-universitaria;
      ✓ ricerca ed erogazione di servizi culturali;
      ✓ formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
        scolastico e formativo;
      ✓ servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per
        cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

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Procedura per il riconoscimento delle SIAVS
                   Essa si articola innanzitutto in un’autocertificazione con cui l’impresa:

       1. dichiara di operare in via esclusiva in uno o più dei settori elencati all'articolo 2,
          comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;

       2. indica tale/i settore/i;

       3. dichiara di perseguire, operando in tale/i settori, una finalità d’interesse
          generale;

       4. si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale così prodotto attraverso la
          redazione di un Documento di descrizione di impatto sociale

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Procedura per il riconoscimento delle SIAVS
                                                 Documento di descrizione di impatto sociale
                                  Innanzitutto è utile spiegare cosa di intende per «impatto sociale»:

       • descrivere l’impatto sociale di un’organizzazione significa assegnare alle attività che questa svolge degli
          effetti più ampi e di lungo termine, effetti intesi come potenziali benefici o cambiamenti che l’intervento
          genera nella comunità in termini di conoscenze, attitudini, stato, condizioni di vita, valori.

       • Allo stesso tempo, questi risultati devono essere tradotti in termini misurabili.

       • L’impatto è l’ultimo tassello di quella che viene definita catena del valore dell’impatto e che rappresenta una
          metodologia per analizzare l’attività di un’organizzazione individuandone le risorse utilizzate (input), i
          prodotti o servizi forniti (output), i risultati (outcome) ed, infine, l’impatto, cioè il cambiamento più ampio e
          di lungo termine.

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Incubatori certificati di Startup Innovative
       L’art. 25, comma 5, del DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del
       17 dicembre 2012, ne offre una definizione:

       “…l’incubatore di start-up innovative certificato, di seguito  è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero
       una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
       917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative…”

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Incubatori certificati di Startup Innovative
                                                 Ma cosa sono concretamente?

      Questa società è definita nella Relazione illustrativa al D.L 179/2012 (convertito nella Legge
      212/2012 cd. Decreto sviluppo bis) come:

      "il soggetto che spesso ne accompagna il processo di avvio e di crescita nella fase che va
      dal concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita, e lavora allo
      sviluppo della start-up innovativa, formando e affiancando i fondatori sui temi salienti
      della gestione di una società e del ciclo di business fornendo sostegno operativo, strumenti
      di lavoro e sede nonché segnalando l’impresa agli investitori ed eventualmente
      investendovi esso stesso".
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Incubatori certificati di Startup Innovative
     a) Devono disporre di strutture, anche immobiliari, adatte ad accogliere start-up
        innovative
     b) Devono disporre di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative
     c) Sono amministrate da persone di comprovata esperienza in materia di impresa e di
        innovazione
     d) Hanno regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni
        pubbliche, partner finanziari aventi ad oggetto lo sviluppo di start-up innovative
     e) Hanno adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative

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Incubatori certificati di Start-up innovative
       Ai fini dell’autocertificazione, gli interessati devono, tra l’altro, attestare
       il raggiungimento dei valori minimi disciplinati da apposite tabelle da
       ultimo allegate al Decreto del MISE del 22 dicembre 2016. In
       particolare:
                             - 35 punti ai sensi della tabella A
                             - 50 punti ai sensi della tabella B

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Le Agevolazioni
                        per le Startup Innovative

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Lo statuto della Startup
     • Il processo è caratterizzato da una forte semplificazione: l’intera
       procedura si può svolgere online, su una piattaforma dedicata e il
       riconoscimento dell’identità dei sottoscrittori dell’atto è garantito
       dall’utilizzo della firma digitale.

     • Questa procedura è comunque volontaria: per chi lo desidera è
       sempre possibile costituire una start up con atto pubblico e
       contestualmente (o successivamente) iscriverla nella sezione speciale
       del Registro.

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Modalità di costituzione digitale e gratuita

      Dal 20 luglio 2016, la startup innovativa può redigere l’atto costitutivo e le sue successive
      modifiche gratuitamente, secondo un modello uniforme personalizzabile e con firma digitale:
          • Online, grazie alla firma digitale
          • Disintermediata (alternativa all’atto notarile)
          • Senza costi d’utilizzo

      Dal 22 giugno 2017, le startup costituite online possono usare la stessa procedura anche per le
      modifiche successive degli atti fondativi.

                                                 PRO E CONTRO

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Accesso gratuito e semplificato al fondo di
                      garanzia per le PMI
       Il Decreto – Legge 18 ottobre 2012 n. 179, art. 30, comma 6, stabilisce per le startup innovative la
       possibilità di ottenere una garanzia sul credito bancario da parte del Fondo di Garanzia per le PMI –
       che copre fino all’80% di ciascuna operazione, per un massimo di 2,5 mln €, la quale viene concessa
       in forma:
       • Automatica: il Fondo non esegue alcuna valutazione di merito dei dati di bilancio della startup,
         affidandosi alla due diligence effettuata dall’istituto di credito che ha in carico l’operazione;
       • Prioritaria: le istanze provenienti da startup innovative o incubatori certificati vengono valutate
         più rapidamente rispetto a quelle ordinarie;
       • Gratuita: non sono previsti costi per l’accesso al Fondo.

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Facilitazioni per l’accesso al credito
       • Accesso preferenziale al Fondo Centrale di
         Garanzia:

       ✓ Gratuità dell’intervento                              • Il fondo di garanzia è uno strumento
                                                                predisposto dal Ministero dello Sviluppo
                                                               Economico a favore delle piccole e medie
       ✓ Priorità nell’istruttoria                           imprese per facilitare l’accesso delle stesse al
                                                                             credito bancario.
                                                              Tali imprese, infatti, facendo ricorso al fondo
       ✓ La garanzia è a valere su un massimo dell’80%          di garanzia, possono contare sullo Stato
         dell’operazione, senza valutazione del business      come garante per ottenere la concessione di
         plan o dei dati di bilancio, e senza garanzie             finanziamenti da parte delle banche.
         accessorie da parte della banca

       ✓ L’importo massimo garantito per ogni impresa è di
         2,5 mln € da utilizzare eventualmente attraverso
         più operazioni fino a concorrenza del tetto
         stabilito

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Smart&Start Italia
     L’erogazione di un finanziamento a tasso zero per progetti di sviluppo imprenditoriale con un
     programma di spesa di importo compreso tra 100mila e 1,5 milioni di euro.
     Il finanziamento copre, senza alcuna garanzia, fino all’80% delle spese ammissibili; percentuale che
     può salire al 90%:
     • Se la startup è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 35 anni;
     • Se tra i soci vi è un soggetto avente il titolo di dottore di ricerca italiano (o equivalente) che lavora
       all’estero e vuole rientrare in Italia.
     Le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
     possono godere di un contributo a fondo perduto pari al 30% del mutuo e restituire così solo il 70%
     del finanziamento ricevuto.

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Raccolta di capitali tramite campagne di
                       equity crowdfunding
       • Il Crowdfunding è una raccolta fondi attuata generalmente online, grazie alla
         quale si rende possibile il finanziamento di progetti e/o iniziative.
       • Il Crowdfunding è stato presentato come strumento di innovazione grazie alla sua
         capacità di condivisione di interessi ed esperienze nel mondo social e digital.

                                    Il Crowdfunding come strumento di innovazione

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I 4 modelli del Crowdfunding
       1. Il modello Donation Crowdfunding è largamente utilizzato da enti ed organizzazioni no-
          profit. Il donatore generalmente non ottiene alcuna ricompensa materiale dal sostegno alla
          causa.
       2. Il Reward Crowdfunding è il modello maggiormente diffuso, in Italia e nel mondo, grazie alla
          sua capacità di remunerare simbolicamente il follower con ricompense emozionali o
          materiali normalmente di valore inferiore alla donazione.
       3. Il modello Lending Crowdfunding che consente a privati risparmiatori di prestarsi risorse
          monetarie a tassi di impiego ed utilizzo agevolati, senza dunque il ricorso ad intermediari
          tradizionali come le banche.

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I 4 modelli del Crowdfunding
    4. Il modello equity prevede un finanziamento sotto forma di capitale di rischio al fine di
       ottenere delle quote di partecipazione nella società.
          Il Decreto crescita bis ha previsto l'equity crowdfunding, uno strumento che può favorire lo
          sviluppo delle start-up innovative attraverso regole e modalità di finanziamento in grado di
          sfruttare le potenzialità di internet.
          Il Decreto ha delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del
          fenomeno con l'obiettivo di creare un "ambiente" affidabile in grado, cioè, di creare fiducia
          negli investitori.

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Raccolta di capitali tramite campagne di
                       equity crowdfunding
       • gli investitori consultano i portali on-line che si occupano di equity crowdfunding.

       • piattaforme vigilate dalla Consob che facilitano la raccolta del capitale di rischio
          delle start-up innovative.

       • forniscono informazioni sulle start-up e sulle singole offerte attraverso
          apposite schede che possono essere presentate anche con strumenti
          multimediali.

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Disciplina societaria flessibile
     Alle startup innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di:

     • creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote
        che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione);

     • effettuare operazioni sulle proprie quote;

     • emettere strumenti finanziari partecipativi;

     • offrire al pubblico quote di capitale.

     Misure che comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della S.r.l., avvicinandola a
     quella della S.p.A..

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Disciplina societaria flessibile
                                  Possibili clausole statutarie
     In ossequio al d. l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, in legge
     17 dicembre 2012, n. 221), la società può creare:

     - categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può
     liberamente determinarne il contenuto delle varie categorie anche in deroga a
     quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo del Codice civile;

     - categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscano al socio
     diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta,
     oppure diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di
     particolari condizioni non meramente potestative, il tutto anche in deroga
     all’articolo 2479, quinto comma, del Codice civile.

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Disciplina societaria flessibile
      In caso di perdite le startup e le PMI innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del
      capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un
      terzo:
      • è ammessa la possibilità di posticipare al secondo anno di esercizio la riduzione del capitale
        sociale nel caso di perdita a meno di 1/3 per la start-up innovativa, così come previsto dall’art.
        2446, co. II, c.c. ed art. 2482bis, co. IV, c.c.;
      • nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, è consentito all’assemblea
        dei soci disporre il rinvio alla chiusura dell’esercizio successivo la deliberazione di riduzione del
        capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale,
        così come previsto dall’art. 2447 c.c. ed art. 2482 ter c.c.. Fino a tale data non opera la causa di
        scioglimento della società.

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Disciplina societaria flessibile
      Le startup innovative sono sottratte alla disciplina ordinaria delle procedure in materia
      fallimentare, venendo annoverate tra i soggetti non fallibili.

      Le startup innovative e gli incubatori certificati sono così soggette al procedimento di
      composizione della crisi da sovra-indebitamento, ex L. 3/2012.

      Il processo, nelle intenzioni del legislatore, è reso più rapido e meno gravoso, nell’intento
      di permettere all’imprenditore di ripartire subito con un nuovo progetto imprenditoriale,
      superando la visione che stigmatizza il fallimento.

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Disciplina del lavoro
     Le startup innovative sono soggette alla disciplina dei contratti a tempo determinato
     prevista dal d.lgs 81/2015, così come emendato dal d.l. 87/2018.
     • contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi. All’interno di questo
       arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte,
       senza i limiti di tempo e sul numero di proroghe previsti dalla norma generale (art. 21,
       d.l. 179/2012).
     • le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di
       contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo
       indeterminato attivi (art. 23, d.l. 179/2012).

     Entrambe le misure citate si applicano per un massimo di 4 anni, a partire dalla data di
     costituzione della startup innovativa, come previsto ai sensi del d.lgs. 81/2015.

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Remunerazione attraverso strumenti di
                          partecipazione al capitale
       Il Decreto – Legge 18 ottobre 2011 n. 179 artt. 26 e 28 ha introdotto la possibilità di
       remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale
       (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity
       che non rientrano quindi nel reddito imponibile.

       • Stock option: opzione su titolo azionario

       • Work for equity: lavoro in cambio di partecipazione sociale

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Art. 27 comma uno (Piani di incentivazione)
       Il reddito da lavoro degli amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi delle start-
       up innovative o degli incubatori certificati, derivante dall’assegnazione di azioni, quote,
       titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione, non
       concorre alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti sia ai fini fiscali che
       contributivi. Si decade da tale beneficio se tali strumenti finanziari vengono riacquistati
       dalla start-up/dall’incubatore, ovvero da società che direttamente ovvero indirettamente
       controllano, o sono controllate, dalla start-up/dall’incubatore.

       Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il
       reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile
       dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la
       cessione.

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Art. 27 comma due (Piani di incentivazione)
     L'esenzione si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione
     di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla
     start-up innovativa e dall'incubatore certificato con i quali i soggetti
     suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli
     emessi da societa' direttamente controllate da una start-up innovativa
     o da un incubatore certificato.

      DISCRASIA NORMATIVA RISPETTO AL COMMA UNO DELL’ARTICOLO 27

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Art. 27 comma quarto (Work for equity)
     Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a
     fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up
     innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito
     della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi
     nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito
     complessivo del soggetto che effettua l'apporto.

                                                 PER TUTTI I PROFESSIONISTI?

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Work for equity
                 Articolo 22 Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti

      «Il professionista, nell’esecuzione dell’incarico conferito, non deve
      perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o
      assumere cointeressenze di natura economico – professionale negli
      affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o
      indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in
      relazione all’esercizio di specifiche funzioni professionali.»

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Work for equity
                                  Articolo 25 Codice Deontologico Forense

      «Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso,
      in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione….
      La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta
      l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
      dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi»

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Esonero da diritti camerali e imposta di bollo

       Come indicato nel Decreto – Legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 26 comma 8, le
       startup innovative e gli incubatori certificati dal momento della loro iscrizione
       nella sezione speciale del Registro delle Imprese sono esonerati:
       • dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli
         adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese.
       • dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

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Deroga alla disciplina sulle società di
                      comodo e in perdita sistematica
       Come previsto nel Decreto – Legge 18 ottobre 2012, n. 179 art. 26 comma 4, le
       startup innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle
       società in perdita sistematica.
       Nel caso in cui conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale
       sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le
       cosiddette società di comodo:
       • ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima
         ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA, l’applicazione della maggiorazione
         Ires.

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Incentivi all’investimento – Sgravi fiscali
     Sgravio fiscale per gli investitori che effettuano investimenti in capitale di
     rischio di startup innovative:

     - persone fisiche detrazione dall’imposta lorda IRPEF pari al 30%
       dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di Euro;

     - persone giuridiche deduzione dell’imponibile Ires pari al 30%
       dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di Euro.
                                      Condizione:
      mantenimento della partecipazione nella startup innovativa per un minimo
                                        di 3 anni.
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Le novità introdotte dal d.l. Rilancio per
                 le startup innovative
          d.l. 19 maggio 2020, n. 34, art.38

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Misure per il rafforzamento e sostegno
               dell’ecosistema delle startup innovative
       Contributi a fondo perduto per acquistare servizi per lo sviluppo delle startup innovative
       • 10 milioni di euro per la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate
         all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri
         soggetti pubblici o privati operanti nello sviluppo di imprese innovative; in aggiunta a finanziamenti per
         iniziative specifiche riguardanti la comunicazione, la promozione e la valorizzazione dell’ecosistema
         innovativo per favorire il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali.

       Sostegno al Venture Capital
       • 200 milioni per l’anno 2020 al Fondo di sostegno al Venture Capital finalizzate a sostenere investimenti nel
         capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l’erogazione
         di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito, a
         beneficio esclusivo delle startup innovative e delle PMI innovative.

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Misure per il rafforzamento e sostegno
               dell’ecosistema delle startup innovative
       Credito d’imposta in ricerca e sviluppo
       • Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, le
         startup innovative sono state ricomprese tra i soggetti ammissibili a stipulare contratti di ricerca
         extra muros, ai fini dell’erogazione del credito d’imposta per i soggetti che commissionano tali
         attività alle startup innovative.

       Proroga del termine di permanenza nella sezione speciale del registro imprese
       • E’ stato prorogato di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle
         imprese delle startup innovative, per tutte quelle startup innovative iscritte alla relativa sezione
         speciale alla data del 19 maggio 2020.

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Misure per il rafforzamento e sostegno
               dell’ecosistema delle startup innovative

                                Estensione della garanzia per il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI
       • 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI
         specificatamente dedicata all’erogazione di garanzie in favore di startup innovative e PMI innovative.

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Misure per il rafforzamento e sostegno
              dell’ecosistema delle startup innovative
                                                 Programma Investor Visa for Italy
      Dimezzate le soglie minime per investimenti da parte di investitori esteri in imprese e
      startup innovative riferite al programma Investor Visa for Italy:
          • per investimenti in strumenti rappresentativi di società di capitali operanti in
            Italia e mantenute per almeno due anni, la soglia minima di investimento è
            passata da 1 milione di euro a 500 mila euro;
          • per investimenti in startup innovative iscritte alla sezione speciale del registro
            imprese di cui all’art. 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, la
            soglia minima di investimento è passata da 500 mila a 250 mila euro.

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Le Startup Innovative
                                Grazie per la cortese attenzione
                                    Avv. Domenico Di Bella
                                                      Via Spadari 7 - 9
                                                          Milano
                                                 dibella@dbstudiolegale.com
                                                       T. 02.82948741
                                                       F. 02.00629907

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