Le Startup Innovative secondo la legislazione italiana
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WEBINAR GRATUITO RELATORE Mercoledí, 10 Febbraio 2021, ore 18.00 (CEST) Le Startup Innovative secondo la legislazione Domenico Di Bella italiana Avvocato in Milano Programma » Fonti normative » Definizione di Startup innovativa: requisiti necessari e alternativi FORMAZIONE PROFESSIONALE STUDIO COMMERCIALISTI » Lo Statuto delle Startup innovative » Le agevolazioni » Disciplina societaria » Disciplina del lavoro » Disciplina fiscale STUDIO LEGALE
Riferimenti Normativi • Decreto - Legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 • Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 • Decreto - Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 • Decreto - Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 • Decreto - Legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 2
Che cos’è una startup innovativa? Sono Società di capitali costituite anche in forma di cooperativa, residenti in Italia o in altro Paese membro dell’UE purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia, che rispondono a determinati requisiti e hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente: lo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico • Società di Capitali costituite anche sotto forma di cooperativa • Società per azioni • Società in accomandita per azioni • Società a responsabilità limitata anche nella forma di s.r.l. semplificata o s.r.l. a capitale ridotto, o come Societas Europea, se aventi sede fiscale in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 3
Requisiti Necessari: • impresa nuova o costituita da non più di 5 anni • residenza in Italia, o in altro Paese UE se con sede produttiva o filiale in Italia • fatturato annuo inferiore a 5 milioni di € • non quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione • divieto di distribuzione degli utili • non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda • innovazione tecnologica come oggetto sociale esclusivo o prevalente A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 4
Requisiti Alternativi: L’impresa deve possederne almeno uno tra questi tre: 1. Spese R&S La startup deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione della startup. Sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili, mentre, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, vi rientrano: • le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo (es. sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan) • le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati • i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo • le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano 5 Webinar 10 Febbraio 2021
Requisiti Alternativi: 2. La startup deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato: • deve impiegare in misura almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale che possiede il titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera oppure che possiede una laurea e che ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero; • oppure deve impiegare, in misura almeno pari a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 6
Requisiti Alternativi: 3. Titolarità brevetti/diritti • La startup deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano, direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 7
Le Start-up a vocazione sociale Art. 25, D. L. 179/2012 (Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità) • […] • 4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 8
Le Start-up a vocazione sociale Sono considerate start-up innovative, e come tali rientrano nell’ambito di applicazione della normativa delineata dal D.L. 179/2012, anche quelle società che cumulativamente: • presentano tutti i requisiti delineati ex art. 25, commi 2 e 3 • operano in via esclusiva nei settori di azione propri delle imprese sociali (cfr. art. 2 comma 1 D.lgs. 155/2006). A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 9
Le Start-up a vocazione sociale I settori individuati da tale provvedimento sono: ✓ assistenza sociale; ✓ assistenza sanitaria; ✓ educazione, istruzione e formazione; ✓ tutela dell'ambiente e dell’ecosistema; ✓ valorizzazione del patrimonio culturale; ✓ turismo sociale; ✓ formazione universitaria e post-universitaria; ✓ ricerca ed erogazione di servizi culturali; ✓ formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; ✓ servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 10
Procedura per il riconoscimento delle SIAVS Essa si articola innanzitutto in un’autocertificazione con cui l’impresa: 1. dichiara di operare in via esclusiva in uno o più dei settori elencati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; 2. indica tale/i settore/i; 3. dichiara di perseguire, operando in tale/i settori, una finalità d’interesse generale; 4. si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale così prodotto attraverso la redazione di un Documento di descrizione di impatto sociale A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 11
Procedura per il riconoscimento delle SIAVS Documento di descrizione di impatto sociale Innanzitutto è utile spiegare cosa di intende per «impatto sociale»: • descrivere l’impatto sociale di un’organizzazione significa assegnare alle attività che questa svolge degli effetti più ampi e di lungo termine, effetti intesi come potenziali benefici o cambiamenti che l’intervento genera nella comunità in termini di conoscenze, attitudini, stato, condizioni di vita, valori. • Allo stesso tempo, questi risultati devono essere tradotti in termini misurabili. • L’impatto è l’ultimo tassello di quella che viene definita catena del valore dell’impatto e che rappresenta una metodologia per analizzare l’attività di un’organizzazione individuandone le risorse utilizzate (input), i prodotti o servizi forniti (output), i risultati (outcome) ed, infine, l’impatto, cioè il cambiamento più ampio e di lungo termine. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 12
Incubatori certificati di Startup Innovative L’art. 25, comma 5, del DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012, ne offre una definizione: “…l’incubatore di start-up innovative certificato, di seguito è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative…” A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 13
Incubatori certificati di Startup Innovative Ma cosa sono concretamente? Questa società è definita nella Relazione illustrativa al D.L 179/2012 (convertito nella Legge 212/2012 cd. Decreto sviluppo bis) come: "il soggetto che spesso ne accompagna il processo di avvio e di crescita nella fase che va dal concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita, e lavora allo sviluppo della start-up innovativa, formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione di una società e del ciclo di business fornendo sostegno operativo, strumenti di lavoro e sede nonché segnalando l’impresa agli investitori ed eventualmente investendovi esso stesso". A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 14
Incubatori certificati di Startup Innovative a) Devono disporre di strutture, anche immobiliari, adatte ad accogliere start-up innovative b) Devono disporre di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative c) Sono amministrate da persone di comprovata esperienza in materia di impresa e di innovazione d) Hanno regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche, partner finanziari aventi ad oggetto lo sviluppo di start-up innovative e) Hanno adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 15
Incubatori certificati di Start-up innovative Ai fini dell’autocertificazione, gli interessati devono, tra l’altro, attestare il raggiungimento dei valori minimi disciplinati da apposite tabelle da ultimo allegate al Decreto del MISE del 22 dicembre 2016. In particolare: - 35 punti ai sensi della tabella A - 50 punti ai sensi della tabella B A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 16
Le Agevolazioni per le Startup Innovative A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 17
Lo statuto della Startup • Il processo è caratterizzato da una forte semplificazione: l’intera procedura si può svolgere online, su una piattaforma dedicata e il riconoscimento dell’identità dei sottoscrittori dell’atto è garantito dall’utilizzo della firma digitale. • Questa procedura è comunque volontaria: per chi lo desidera è sempre possibile costituire una start up con atto pubblico e contestualmente (o successivamente) iscriverla nella sezione speciale del Registro. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 18
Modalità di costituzione digitale e gratuita Dal 20 luglio 2016, la startup innovativa può redigere l’atto costitutivo e le sue successive modifiche gratuitamente, secondo un modello uniforme personalizzabile e con firma digitale: • Online, grazie alla firma digitale • Disintermediata (alternativa all’atto notarile) • Senza costi d’utilizzo Dal 22 giugno 2017, le startup costituite online possono usare la stessa procedura anche per le modifiche successive degli atti fondativi. PRO E CONTRO A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 19
Accesso gratuito e semplificato al fondo di garanzia per le PMI Il Decreto – Legge 18 ottobre 2012 n. 179, art. 30, comma 6, stabilisce per le startup innovative la possibilità di ottenere una garanzia sul credito bancario da parte del Fondo di Garanzia per le PMI – che copre fino all’80% di ciascuna operazione, per un massimo di 2,5 mln €, la quale viene concessa in forma: • Automatica: il Fondo non esegue alcuna valutazione di merito dei dati di bilancio della startup, affidandosi alla due diligence effettuata dall’istituto di credito che ha in carico l’operazione; • Prioritaria: le istanze provenienti da startup innovative o incubatori certificati vengono valutate più rapidamente rispetto a quelle ordinarie; • Gratuita: non sono previsti costi per l’accesso al Fondo. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 20
Facilitazioni per l’accesso al credito • Accesso preferenziale al Fondo Centrale di Garanzia: ✓ Gratuità dell’intervento • Il fondo di garanzia è uno strumento predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico a favore delle piccole e medie ✓ Priorità nell’istruttoria imprese per facilitare l’accesso delle stesse al credito bancario. Tali imprese, infatti, facendo ricorso al fondo ✓ La garanzia è a valere su un massimo dell’80% di garanzia, possono contare sullo Stato dell’operazione, senza valutazione del business come garante per ottenere la concessione di plan o dei dati di bilancio, e senza garanzie finanziamenti da parte delle banche. accessorie da parte della banca ✓ L’importo massimo garantito per ogni impresa è di 2,5 mln € da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni fino a concorrenza del tetto stabilito A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 21
Smart&Start Italia L’erogazione di un finanziamento a tasso zero per progetti di sviluppo imprenditoriale con un programma di spesa di importo compreso tra 100mila e 1,5 milioni di euro. Il finanziamento copre, senza alcuna garanzia, fino all’80% delle spese ammissibili; percentuale che può salire al 90%: • Se la startup è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 35 anni; • Se tra i soci vi è un soggetto avente il titolo di dottore di ricerca italiano (o equivalente) che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia. Le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono godere di un contributo a fondo perduto pari al 30% del mutuo e restituire così solo il 70% del finanziamento ricevuto. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 22
Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding • Il Crowdfunding è una raccolta fondi attuata generalmente online, grazie alla quale si rende possibile il finanziamento di progetti e/o iniziative. • Il Crowdfunding è stato presentato come strumento di innovazione grazie alla sua capacità di condivisione di interessi ed esperienze nel mondo social e digital. Il Crowdfunding come strumento di innovazione A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 23
I 4 modelli del Crowdfunding 1. Il modello Donation Crowdfunding è largamente utilizzato da enti ed organizzazioni no- profit. Il donatore generalmente non ottiene alcuna ricompensa materiale dal sostegno alla causa. 2. Il Reward Crowdfunding è il modello maggiormente diffuso, in Italia e nel mondo, grazie alla sua capacità di remunerare simbolicamente il follower con ricompense emozionali o materiali normalmente di valore inferiore alla donazione. 3. Il modello Lending Crowdfunding che consente a privati risparmiatori di prestarsi risorse monetarie a tassi di impiego ed utilizzo agevolati, senza dunque il ricorso ad intermediari tradizionali come le banche. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 24
I 4 modelli del Crowdfunding 4. Il modello equity prevede un finanziamento sotto forma di capitale di rischio al fine di ottenere delle quote di partecipazione nella società. Il Decreto crescita bis ha previsto l'equity crowdfunding, uno strumento che può favorire lo sviluppo delle start-up innovative attraverso regole e modalità di finanziamento in grado di sfruttare le potenzialità di internet. Il Decreto ha delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno con l'obiettivo di creare un "ambiente" affidabile in grado, cioè, di creare fiducia negli investitori. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 25
Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding • gli investitori consultano i portali on-line che si occupano di equity crowdfunding. • piattaforme vigilate dalla Consob che facilitano la raccolta del capitale di rischio delle start-up innovative. • forniscono informazioni sulle start-up e sulle singole offerte attraverso apposite schede che possono essere presentate anche con strumenti multimediali. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 26
Disciplina societaria flessibile Alle startup innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di: • creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); • effettuare operazioni sulle proprie quote; • emettere strumenti finanziari partecipativi; • offrire al pubblico quote di capitale. Misure che comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della S.r.l., avvicinandola a quella della S.p.A.. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 27
Disciplina societaria flessibile Possibili clausole statutarie In ossequio al d. l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221), la società può creare: - categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinarne il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo del Codice civile; - categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscano al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, oppure diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, il tutto anche in deroga all’articolo 2479, quinto comma, del Codice civile. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 28
Disciplina societaria flessibile In caso di perdite le startup e le PMI innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo: • è ammessa la possibilità di posticipare al secondo anno di esercizio la riduzione del capitale sociale nel caso di perdita a meno di 1/3 per la start-up innovativa, così come previsto dall’art. 2446, co. II, c.c. ed art. 2482bis, co. IV, c.c.; • nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, è consentito all’assemblea dei soci disporre il rinvio alla chiusura dell’esercizio successivo la deliberazione di riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, così come previsto dall’art. 2447 c.c. ed art. 2482 ter c.c.. Fino a tale data non opera la causa di scioglimento della società. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 29
Disciplina societaria flessibile Le startup innovative sono sottratte alla disciplina ordinaria delle procedure in materia fallimentare, venendo annoverate tra i soggetti non fallibili. Le startup innovative e gli incubatori certificati sono così soggette al procedimento di composizione della crisi da sovra-indebitamento, ex L. 3/2012. Il processo, nelle intenzioni del legislatore, è reso più rapido e meno gravoso, nell’intento di permettere all’imprenditore di ripartire subito con un nuovo progetto imprenditoriale, superando la visione che stigmatizza il fallimento. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 30
Disciplina del lavoro Le startup innovative sono soggette alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal d.lgs 81/2015, così come emendato dal d.l. 87/2018. • contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti di tempo e sul numero di proroghe previsti dalla norma generale (art. 21, d.l. 179/2012). • le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi (art. 23, d.l. 179/2012). Entrambe le misure citate si applicano per un massimo di 4 anni, a partire dalla data di costituzione della startup innovativa, come previsto ai sensi del d.lgs. 81/2015. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 31
Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale Il Decreto – Legge 18 ottobre 2011 n. 179 artt. 26 e 28 ha introdotto la possibilità di remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity che non rientrano quindi nel reddito imponibile. • Stock option: opzione su titolo azionario • Work for equity: lavoro in cambio di partecipazione sociale A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 32
Art. 27 comma uno (Piani di incentivazione) Il reddito da lavoro degli amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi delle start- up innovative o degli incubatori certificati, derivante dall’assegnazione di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione, non concorre alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti sia ai fini fiscali che contributivi. Si decade da tale beneficio se tali strumenti finanziari vengono riacquistati dalla start-up/dall’incubatore, ovvero da società che direttamente ovvero indirettamente controllano, o sono controllate, dalla start-up/dall’incubatore. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 33
Art. 27 comma due (Piani di incentivazione) L'esenzione si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi da societa' direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato. DISCRASIA NORMATIVA RISPETTO AL COMMA UNO DELL’ARTICOLO 27 A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 34
Art. 27 comma quarto (Work for equity) Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto. PER TUTTI I PROFESSIONISTI? A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 35
Work for equity Articolo 22 Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti «Il professionista, nell’esecuzione dell’incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico – professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all’esercizio di specifiche funzioni professionali.» A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 36
Work for equity Articolo 25 Codice Deontologico Forense «Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione…. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi» A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 37
Esonero da diritti camerali e imposta di bollo Come indicato nel Decreto – Legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 26 comma 8, le startup innovative e gli incubatori certificati dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese sono esonerati: • dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese. • dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 38
Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica Come previsto nel Decreto – Legge 18 ottobre 2012, n. 179 art. 26 comma 4, le startup innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Nel caso in cui conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo: • ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA, l’applicazione della maggiorazione Ires. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 39
Incentivi all’investimento – Sgravi fiscali Sgravio fiscale per gli investitori che effettuano investimenti in capitale di rischio di startup innovative: - persone fisiche detrazione dall’imposta lorda IRPEF pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di Euro; - persone giuridiche deduzione dell’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di Euro. Condizione: mantenimento della partecipazione nella startup innovativa per un minimo di 3 anni. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 40
Le novità introdotte dal d.l. Rilancio per le startup innovative d.l. 19 maggio 2020, n. 34, art.38 A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 41
Misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative Contributi a fondo perduto per acquistare servizi per lo sviluppo delle startup innovative • 10 milioni di euro per la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti nello sviluppo di imprese innovative; in aggiunta a finanziamenti per iniziative specifiche riguardanti la comunicazione, la promozione e la valorizzazione dell’ecosistema innovativo per favorire il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali. Sostegno al Venture Capital • 200 milioni per l’anno 2020 al Fondo di sostegno al Venture Capital finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito, a beneficio esclusivo delle startup innovative e delle PMI innovative. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 42
Misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative Credito d’imposta in ricerca e sviluppo • Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, le startup innovative sono state ricomprese tra i soggetti ammissibili a stipulare contratti di ricerca extra muros, ai fini dell’erogazione del credito d’imposta per i soggetti che commissionano tali attività alle startup innovative. Proroga del termine di permanenza nella sezione speciale del registro imprese • E’ stato prorogato di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle startup innovative, per tutte quelle startup innovative iscritte alla relativa sezione speciale alla data del 19 maggio 2020. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 43
Misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative Estensione della garanzia per il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI • 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI specificatamente dedicata all’erogazione di garanzie in favore di startup innovative e PMI innovative. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 44
Misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative Programma Investor Visa for Italy Dimezzate le soglie minime per investimenti da parte di investitori esteri in imprese e startup innovative riferite al programma Investor Visa for Italy: • per investimenti in strumenti rappresentativi di società di capitali operanti in Italia e mantenute per almeno due anni, la soglia minima di investimento è passata da 1 milione di euro a 500 mila euro; • per investimenti in startup innovative iscritte alla sezione speciale del registro imprese di cui all’art. 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, la soglia minima di investimento è passata da 500 mila a 250 mila euro. A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 45
Le Startup Innovative Grazie per la cortese attenzione Avv. Domenico Di Bella Via Spadari 7 - 9 Milano dibella@dbstudiolegale.com T. 02.82948741 F. 02.00629907 A cura di Domenico Di Bella Avvocato in Milano Webinar 10 Febbraio 2021 46
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