REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

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     Comune di Cormòns
     Provincia di Gorizia

   REGOLAMENTO COMUNALE
     PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

Testo approvato dalla Commissione Consiliare per lo Statuto e per i regolamenti e dalla
                   Commissione Consiliare per l’assistenza sociale

                                    9 giugno 2005

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                                  INDICE

ART. 1    FINALITA’ DELLA STRUTTURA

ART. 2    DESTINATARI

ART. 3    SERVIZI EROGATI

ART. 4    CRITERI DI ACCOGLIENZA

ART. 5    MODALITA’ DI INGRESSO

ART. 6    ACCOGLIMENTO TEMPORANEO

ART. 7    ASSENZE TEMPORANEE E CONSERVAZIONE DEL POSTO

ART. 8    DIMISSIONE DALLA STRUTTURA

ART. 9    ACCOGLIENZA ED INSERIMENTO DELL’OSPITE

ART. 10   VESTIARIO E DOTAZIONE PERSONALE

ART. 11   SPESE PERSONALI E CUSTODIA VALORI

ART. 12   SPESE SANITARIE

ART. 13   NORME DI COMPORTAMENTO E DI CIVILE CONVIVENZA

ART. 14   RETTE DI OSPITALITA’

ART. 15   CONTRIBUZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO

ART. 16   GARANZIE

ART. 17   SISTEMA QUALITA’

ART. 18   ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA STRUTTURA

ART. 19   RAPPORTI CON L’AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI

ART. 20   ORGANI CONSULTIVI

ART. 21   LA CARTA DEI SERVIZI

ART. 22   IL RUOLO DEL VOLONTARIATO

ART. 23   NORME TRANSITORIE E FINALI

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ART. 1 - FINALITA’ DELLA STRUTTURA
  1. La Casa di Riposo per anziani del Comune di Cormòns è una struttura pubblica                    di
     accoglienza residenziale con finalità socio – assistenziali ad utenza diversificata (Casa
     Albergo, Residenza protetta).1
  2. La Casa di Riposo è ubicata al 3° e 4° piano del complesso dell’ex ospedale Civile di
     Cormòns in Viale Venezia Giulia 74.

ART. 2 – DESTINATARI :

  1. La struttura è destinata all’accoglienza di persone autosufficienti e non autosufficienti in
     situazioni fisiche, sociali e familiari di difficoltà, per le quali sia stata accertata
     l’impossibilità di permanere nell’ambito familiare e di usufruire di servizi di assistenza
     domiciliare alternativi al ricovero in strutture residenziali.
  2. E’ rivolta prevalentemente all’accoglienza di persone anziane ultrasessantacinquenni, con
     possibilità di accoglimento anche di soggetti al di sotto dei 65 anni di età di cui sia
     riconosciuta la necessità del ricovero.
  3. Non possono essere accolti soggetti portatori di patologie ritenute non congrue o
     incompatibili con le finalità socio – assistenziali della struttura, con la tipologia di servizi
     offerti o con la vita di comunità.
  4. La capacità ricettiva della struttura è di n. 49 posti, di cui n. 44 destinati all’accoglienza di
     persone in condizioni di non autosufficienza e di n. 5 destinati all’accoglienza di persone
     autosufficienti.
  5. Nell’ambito dei posti destinati all’accoglienza di persone non autosufficienti è previsto uno
     standard numerico massimo di accoglibilità di n. 4 ospiti in condizione di grave non
     autosufficienza che richieda un elevato carico di intensità assistenziale.
     Le condizioni di effettiva accoglibilità e/o di permanenza nella struttura degli ospiti vengono
     accertate in sede di U.V.D., tenendo conto delle caratteristiche e dell’organizzazione della
     struttura e della effettiva assistenza sanitaria erogata dall’Azienda per i servizi sanitari.
  6. Per una efficace organizzazione generale e logistica, la struttura può prevedere
     un’articolazione interna anche per “moduli organizzativi”, sulla base della tipologia degli
     ospiti e del diverso livello di intensità assistenziale necessario.

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ART. 3 - SERVIZI EROGATI:

  1. La Casa di riposo eroga le seguenti tipologie di servizi di ospitalità e di accoglienza
     residenziale socio - assistenziale :
        cura dell’igiene della persona;
        assistenza per il soddisfacimento dei bisogni primari della persona;
        lavanderia, stireria e guardaroba;
        pulizia e gestione igienico – sanitaria degli ambienti;
        ristorazione;
        attività di animazione e di socializzazione;
  2. Agli ospiti della Casa di Riposo viene garantita l’assistenza sanitaria da parte dell’Azienda
     per i Servizi Sanitari, delle strutture sanitarie territoriali di riferimento e dei medici di base
     di libera scelta dell’assistito.
     Le prestazioni di assistenza sanitaria riguardano :
        l’assistenza medica generica;
        I ricoveri ospedalieri e la visite mediche specialistiche;
        L’assistenza infermieristica;
        La fisioterapia e la riabilitazione;
  3. L’assistenza agli ospiti viene fornita sulla base di “Piani individuali”, che definiscono gli
     obiettivi sociali, sanitari e riabilitativi da perseguire e le azioni per il loro raggiungimento.
  4. Tali Piani vengono periodicamente aggiornati tenendo conto dell’esito del periodo iniziale
     di inserimento nella struttura e dell’evoluzione nel tempo della situazione complessiva della
     persona e del livello di intensità del bisogno assistenziale e sanitario.

ART. 4 – CRITERI DI ACCOGLIENZA:

  1. Ai fini dell’accoglienza nella Casa di Riposo vengono definiti i seguenti criteri generali :
     Hanno la precedenza, in ordine di priorità:
            i cittadini residenti nel Comune di Cormòns;
            i cittadini con residenza nei Comuni che compartecipano, mediante convenzione, alla
             gestione della struttura con modalità definite nella convenzione che regola i rapporti
             con il Comune di Cormòns;
  2. Nell’ambito dei citati criteri generali le priorità di ingresso nella Casa di Riposo vengono
     definite a seguito dell’urgenza e della valutazione dell’intensità del bisogno assistenziale
     della persona, effettuata sulla base dei seguenti elementi:

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     grado di non autosufficienza (espresso dal punteggio delle schede di valutazione in uso);
     situazione sociale e relazionale (espressa dal punteggio definito nella Relazione del Servizio
      Sociale dei Comuni e che prende in esame i seguenti aspetti) :
      -   grado di autonomia – dipendenza della persona nell’assolvimento dei bisogni primari;
      -   la situazione riguardante i rapporti socio – familiari;
      -   la situazione abitativa;
      -   la rete dei servizi di assistenza domiciliare attiva o attivabile;
  3. Il punteggio complessivo dei due elementi di valutazione esprime il livello di intensità del
      bisogno assistenziale e di urgenza ai fini dell’ingresso nella Casa di Riposo definendo
      l’ordine progressivo di collocazione del richiedente nelle rispettive “liste di attesa”.
  4. Nel caso di parità di punteggio si ricorre al criterio residuale dell’ordine cronologico di
      presentazione della domanda.
  5. Sono previste, distinguendo fra i richiedenti residenti a Cormons e quelli provenienti da altri
      Comuni, specifiche “liste di attesa” :
      per “ospiti autosufficienti”;
      per “ospiti non autosufficienti”;
  6. Le liste di attesa vengono aggiornate periodicamente (con frequenza trimestrale) tenendo
      conto delle nuove domande intervenute e, per le domande già inserite in lista di attesa, della
      eventuale necessità (tenendo conto del periodo di tempo trascorso dalla prima valutazione
      della domanda) di ulteriori accertamenti o verifiche di aggiornamento della condizione di
      autosufficienza o della situazione sociale e relazionale della persona.
  7. Eventuali situazioni di particolare e grave disagio sociale che richiedano interventi
      immediati e tempestivi di assistenza non attivabili con strumenti alternativi al ricovero nella
      struttura, e adeguatamente motivate nella Relazione dell’Assistente Sociale del Servizio
      Sociale dei Comuni, possono essere valutate dal Responsabile del Servizio quale titolo
      preferenziale, in deroga all’ordine di posizionamento nella lista di attesa, per l’accoglimento
      a tempo determinato (con possibilità di proroghe) nella Casa di Riposo.

ART. 5 – MODALITA’ DI INGRESSO:
  1. L’accoglienza nella struttura avviene a seguito di libera scelta della persona, se
      coinvolgibile, o dei suoi familiari o su richiesta dell’Assistente Sociale del Comune di
      residenza nel caso in cui la persona sia priva di familiari di riferimento.

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2. Il ricorso al servizio di accoglienza residenziale nella struttura può avvenire nei casi in cui
   sia stata accertata l’effettiva impossibilità di mantenimento della persona (con il sostegno e
   supporto della rete dei servizi di assistenza domiciliare) nel suo ambiente di vita .
3. L’accoglienza nella struttura può essere temporanea o definitiva.
4. Il Comune utilizza strumenti di comunicazione diretti a fornire adeguata informazione
   riguardanti le condizioni e le modalità di ingresso e di permanenza nella struttura, con
   l’obiettivo di perseguire la qualità del rapporto con il cittadino anche nella fase di accesso al
   servizio.
5. L’informazione preventiva è rivolta anche agli operatori della rete dei servizi sociali sul
   territorio, in modo da rendere note le condizioni e le modalità di ingresso agli eventuali
   richiedenti non residenti a Cormòns.
6. Per richiedere l’accoglienza nella struttura è necessario presentare al Servizio Sociale del
   Comune di residenza apposita domanda, corredata dalla documentazione riguardante la
   situazione personale e familiare, socio – economica e sanitaria della persona.
   La domanda va redatta utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, che vengono
   resi disponibili attraverso gli sportelli al pubblico dell’Ente gestore del Servizio Sociale dei
   Comuni e dell’Ufficio Amministrativo del Comune di Cormòns.
7. La Responsabilità del processo di raccolta, di valutazione delle domande di ingresso nella
   Casa di Riposo e di definizione delle liste di attesa è dell’Ente Gestore del Servizio Sociale
   dei Comuni del distretto Alto Isontino, che opera a Cormòns attraverso apposito sportello
   del Servizio Sociale Professionale.
   L’Assistente sociale del citato Servizio cura i rapporti con gli utenti, acquisendo le
   informazioni e svolgendo gli accertamenti necessari per la valutazione del bisogno
   assistenziale, quali :
          colloqui con l’utente ed i suoi familiari;acquisizione di informazioni presso i medici
           e le strutture sanitarie o socio – sanitarie di riferimento;
          visite domiciliari;
          richiesta di attivazione dell’U.V.D. per l’accertamento della condizione di
           autosufficienza o di non autosufficienza;
          ogni altro tipo di accertamento e verifica ritenuto utile;
          stesura della relazione sociale sulle condizioni psico – fisiche e relazionali;
          partecipazione all’U.V.D.;

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       8. L’Unità di Valutazione Distrettuale (U.V.D.) attivata presso il Distretto Sanitario di
           riferimento è l’equipe multidisciplinare attraverso la quale si realizza la programmazione
           integrata degli interventi di assistenza agli anziani2.
       9. L’UVD rappresenta pertanto la sede principale per la definizione, attraverso l’esame delle
           informazioni sociali e sanitarie e l’utilizzo di strumenti di valutazione validati e riconosciuti,
           dei possibili percorsi socio – sanitari per perseguire l’obiettivo della massima qualità di vita
           consentita dalle condizioni psico - fisiche della persona e dalle risorse disponibili.
           Nell’ambito di tali percorsi l’accoglienza nella Casa di Riposo costituisce una delle possibili
           soluzioni attivabili nel caso in cui sia stata accertata l’impossibilità per la persona di
           permanere nell’ambito familiare e di usufruire di servizi di assistenza domiciliare alternativi
           al ricovero in strutture residenziali.
       10. All’UVD partecipano anche la Capo Casa della struttura e l’Assistente Sociale del Servizio
           Sociale dei Comuni, oltre alle figure professionali ritenute utili per l’esame e la valutazione
           del caso.
       11. In sede di UVD viene valutata anche l’idoneità della struttura rispetto alle problematiche di
           assistenza socio – sanitaria derivanti della condizioni psico – fisiche della persona. Non
           possono essere accolte persone portatrici di patologie non congrue con l’organizzazione e
           con la tipologia di servizi offerti dalla struttura o incompatibili con la normale convivenza e
           vita all’interno della struttura.
       12. La gestione amministrativa e contabile del processo di ingresso dell’ospite nella struttura è
           curata dall’Ufficio Amministrativo del Comune di Cormòns.
       13. Lo strumento di riferimento per la gestione degli ingressi, nel caso di disponibilità di posti, è
           costituito dalle “liste di attesa” e dai relativi aggiornamenti periodici, predisposti
           dall’Assistente Sociale.
       14. Detto Ufficio cura gli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti il rapporto con
           l’utente, con i suoi familiari e con gli Enti ed Istituzioni di riferimento riguardanti:
              l’acquisizione della documentazione amministrativa necessaria per l’ingresso e per la
               determinazione dell’ammontare della retta di ospitalità;
              la gestione contabile delle rette e dei relativi pagamenti, sulla base della rilevazione delle
               presenze;
               la contabilità delle quote minime di autosufficienza prevista dalla legislazione vigente;
              le gestione delle garanzie di pagamento della retta ;

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    vedi definizione e compiti art. 25 L.R. 10/1988

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  15. Le modalità operative e di collegamento per la gestione dell’intero processo di accesso al
     servizio e di ingresso nella struttura sono definite dal Sistema di Gestione per la Qualità
     della Casa di Riposo.

ART. 6 – ACCOGLIMENTI TEMPORANEI:
  1. E’ prevista la possibilità di ricoveri temporanei per un massimo di due mesi continuativi
     nell’arco di dodici mesi, con il pagamento anticipato dell’intera retta di ospitalità dovuta per
     il periodo programmato.

ART. 7 – ASSENZE TEMPORANEE E CONSERVAZIONE DEL POSTO:
  1. L’ospite che desideri assentarsi per qualche giorno dalla struttura dovrà darne
     comunicazione preventiva alla Capo Casa, indicando la durata dell’assenza ed il termine
     previsto di rientro.
  2. Nel caso di ricovero ospedaliero e ogni altra eventuale assenza verrà conservato il diritto al
     posto – letto con obbligo di pagamento della retta di ospitalità nei seguenti termini :
        dal 1° al 15° giorno di assenza nella misura dell’80%;
        dal 16° giorno di assenza nella misura del 50%;
  3. Qualora l’ospite necessiti di ricovero presso una R.S.A. (che prevede il pagamento della
     relativa retta di degenza) è dovuta una “quota di mantenimento posto” pari al 15% della retta
     di ospitalità

ART. 8 – DIMISSIONE DALLA STRUTTURA:
  1. La dimissione dalla Casa di Riposo può avvenire per :
        volontà dell’ospite o dei suoi familiari;
        accertamento di patologie ritenute non congrue con l’organizzazione e con la tipologia di
         servizi offerti dalla struttura;
        problematiche comportamentali dell’ospite non compatibili con la normale vita
         comunitaria all’interno della struttura;
  2. Le dimissioni volontarie dell’ospite devono essere precedute da comunicazione scritta
     dell’ospite o del suo familiare.
  3. Nei casi di dimissione non volontaria , questa viene disposta con provvedimento motivato
     del Responsabile del Servizio, previi gli opportuni accertamenti e a seguito di consultazione

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           dell’equipe per la gestione integrata dei servizi3 (e ove ritenuto necessario dell’U.V.D.) con
           verifica delle soluzioni assistenziali alternative.
       4. L’avvio del procedimento di dimissione viene comunicato all’ospite o suoi familiari di
           riferimento per consentirne la partecipazione e il contraddittorio con gli stessi.

ART. 9 – ACCOGLIENZA ED INSERIMENTO DELL’OSPITE:
       1. L’inserimento della persona nella struttura viene seguito dalla Capo Casa, adottando tutte le
           misure necessarie per la gestione di questa fase “critica”, che rappresenta per la persona un
           momento di distacco dall’ambiente di vita e di inserimento in un nuovo ambiente.
       2. Al momento dell’ingresso l’ospite , ove possibile, deve essere accompagnato da un familiare
           o da una persona di riferimento alle quali vengono fornite le informazioni necessarie per
           favorire il mantenimento del contatto con i familiari (orari di visita, orari di funzionamento
           ed accessibilità alla struttura, assegnazione delle stanze, visita degli spazi di uso comune,
           ecc.) e il graduale “ambientamento” della persona.
       3. E’ previsto un periodo iniziale di “osservazione” per approfondire la conoscenza dell’ospite
           e dei suoi bisogni socio – assistenziali, durante il quale vengono valutate le prime reazioni
           ed i comportamenti nel nuovo ambiente di vita e per poter definire gli eventuali interventi di
           adeguamento dei piani assistenziali individuali.
       4. La Casa di Riposo utilizza strumenti di “monitoraggio interno” del comportamento
           dell’ospite per poter migliorare in modo continuo la qualità dei servizi offerti ed aggiornare
           nel tempo i piani individuali di assistenza, adeguandoli all’evoluzione della situazione socio
           – sanitaria della persona.

ART. 10 – VESTIARIO E DOTAZIONE PERSONALE:
       1. Al momento della comunicazione di disponibilità del posto e di accoglienza nella struttura,
           viene fornito all’ospite o ai suoi familiari:
               l’elenco minimo della dotazione di indumenti personali necessari, ai quali dovrà essere
                applicata, a cura dei familiari, l’apposita etichetta di identificazione per evitare il rischio
                di smarrimento;
               l’elenco dei documenti personali e sanitari da consegnare alla Capo Casa (carta di
                identità, tessere sanitaria, prescrizioni, certificati medici, analisi cliniche e diagnostiche).
       2. La Casa di Riposo mette a disposizione degli ospiti apposito servizio di lavanderia.

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    vedi strumenti di integrazione operativa previsti dal Sistema Qualità

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  3. La sostituzione degli indumenti personali deteriorati o non piu’ utilizzabili è a carico
     dell’ospite e dei suoi familiari.

ART. 11 – SPESE PERSONALI E CUSTODIA VALORI:
  1. E’ consigliato all’ospite di non tenere con sé oggetti di valore o somme di denaro eccedenti i
     minimi bisogni personali. Di norma le somme di denaro degli ospiti dovranno essere gestiti
     dall’ospite o dai familiari.

ART. 12 – SPESE SANITARIE:
  1. Non sono comprese nella retta di ospitalità le spese di assistenza sanitaria, che sono a carico
     dell’ospite e dei familiari civilmente obbligati.
  2. Dette spese riguardano in particolare :
            Le spese per l’acquisto di farmaci e medicinali non a carico del Servizio Sanitario
             Nazionale o regionale;
            Le spese per analisi e prestazioni sanitarie specialistiche non a carico del Servizio
             Sanitario Nazionale o regionale;
            Le spese di trasporto presso le strutture sanitarie esterne di riferimento territoriale.

ART. 13 – NORME DI COMPORTAMENTO E DI CIVILE CONVIVENZA:
  1. Ogni ospite ha il diritto di vivere liberamente all’interno della Casa di Riposo, esprimendo la
     propria personalità. La sua libertà di azione trova il solo limite nella libertà degli altri ospiti
     e nell’osservanza delle regole di comportamento e di civile convivenza indispensabili per il
     corretto svolgimento della vita comunitaria nella struttura.
  2. E’ vietato portare nelle camere e negli altri locali della struttura oggetti che possono
     costituire pericolo, ingombro o disturbo e tenere animali di qualsiasi tipo. In particolare è
     assolutamente proibito usare apparecchi o strumenti per il riscaldamento o per cucinare
     (fornelli e stufe di qualsiasi genere, ferri da stiro, ecc.).
  3. Con l’autorizzazione della Capo Casa, ciascun ospite può arredare le stanze con quadri e
     fotografie e piccoli arredi di proprietà personale e detenere apparecchi radiofonici e
     televisivi per rendere confortevole la propria stanza e gradevole la permanenza nella Casa di
     Riposo.
  4. E’ vietato agli ospiti e ai loro familiari portare e consumare all’interno della struttura
     bevande alcoliche. In ogni locale della Casa di Riposo vige il divieto di fumare.

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ART. 14 – RETTE DI OSPITALITA’:
  1. L’ammontare della retta giornaliera di ospitalità viene determinata annualmente dalla Giunta
      comunale, in sede di definizione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.
  2. La retta di ospitalità è differenziata in funzione della condizione di autosufficienza o di non
      autosufficienza della persona.
  3. La retta di ospitalità consente di usufruire dei servizi offerti dalla struttura, ad esclusione
      delle seguenti tipologie di spese , i cui i oneri sono a carico dell’ospite o dei suoi familiari
      civilmente obbligati:
      spese sanitarie per prodotti e prestazioni non a carico del Servizio Sanitario Nazionale o
       Regionale;
      spese per trasporti presso ospedali e strutture sanitarie esterne;
      Spese per prestazioni e servizi aggiuntivi a richiesta dell’ospite;
  4. La retta di ospitalità comprende un trattamento mensile di pedicure, di taglio e messa in
      piega dei capelli.
  5. Le rette vengono calcolate a giorni interi di effettiva presenza, fatto salvo quanto previsto
      dall’art. 7, con obbligo di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento del prospetto contabile
      per il periodo di riferimento.
  6. I contributi pubblici previsti dalla legislazione vigente per gli ospiti di strutture residenziali
      in condizione di non autosufficienza accertata dai sanitari del Distretto Sanitario competente
      vengono introitati direttamente dal Comune di Cormòns , che decurta mensilmente dalla
      retta di ospitalità dovuta l’importo del contributo pubblico.

ART. 15 CONTRIBUZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO:
  1. L’obbligo di pagamento della retta di ospitalità e delle altre spese di assistenza è a carico in
      primo luogo dell’assistito, che vi provvede con i propri redditi e con il proprio patrimonio.
  2. Nel caso in cui l’ospite non sia in grado di provvedere con i propri redditi e con il proprio
      patrimonio, l’obbligo di pagamento della retta di ospitalità è a carico dei suoi familiari
      civilmente obbligati, secondo l’ordine previsto dall’art. 433 del codice civile, per i vincoli di
      solidarietà familiare derivanti dal rapporto di parentela o di affinità.
  3. Nel caso in cui né l’ospite né i familiari civilmente obbligati siano in grado di pagare
      interamente la retta di ospitalità, il Comune, previa verifica della capacità economica con
      utilizzo dello strumento dell’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente),
      introita direttamente i redditi dell’ospite (pensioni o altri redditi assimilati, indennità di
      accompagnamento, di invalidità civile o di altre assegni o indennità aventi finalità

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     assistenziali o previdenziali), mediante sottoscrizione di delega di riscossione in via
     esclusiva a un funzionario incaricato del Comune di Cormòns con vincolo di destinazione a
     copertura della retta di ospitalità dovuta.
     Il Comune richiede inoltre la compartecipazione dei familiari civilmente obbligati alla spesa
     per il servizio di ospitalità e di assistenza all’ospite, che sono tenuti a presentare
     annualmente l’attestazione ISEE ai fini della determinazione della propria capacità
     economica . Le fasce di valore I.S.E.E., le corrispondenti misure di compartecipazione alla
     spesa e le modalità di applicazione vengono determinate dalla Giunta Comunale.
  4. L’intervento di eventuale integrazione economica da parte del Comune ha carattere
     sussidiario e residuale .
     L’intervento di compartecipazione del Comune è :
        subordinato all’accertamento della “necessità” del ricovero nella struttura e
         dell’impossibilità di soluzioni assistenziali alternative;
        limitato alla quota di spesa non fronteggiabile con i redditi e con il patrimonio
         dell’assistito e dei suoi familiari civilmente obbligati;
  5. Agli ospiti titolari di reddito, ma con retta di ospitalità a parziale carico del Comune viene
     garantita mensilmente, per tredici mensilità all’anno, la quota di autosufficienza economica
     stabilita dalle legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia.
  6. Nel caso in cui il Comune si trovi, per l’urgenza e l’indifferibilità del ricovero, nella
     condizione di dover sostenere spese in via anticipata per conto dell’assistito o dei suoi
     familiari civilmente obbligati, verranno attivate , qualora sussistano le condizioni, le
     procedure per il recupero delle somme anticipate.
  7. Per i non residenti a Cormòns l’onere di integrazione economica è a carico del Comune di
     residenza del soggetto precedente al ricovero, il quale deve provvedere al rilascio delle
     garanzie di pagamento previste dal presente regolamento.

ART. 16 – GARANZIE:
  1. Al momento dell’ingresso nella Casa di Riposo l’ospite o i suoi familiari devono impegnarsi
     al pagamento delle rette di ospitalità e delle spese di assistenza per tutto il periodo di
     permanenza nella struttura, fornendo apposite garanzie.
  2. A tal fine deve essere sottoscritta da parte del ricoverando o dei suoi familiari di riferimento
     un’ “impegnativa di pagamento” , su apposito modello predisposto dal Comune, prestando
     inoltre garanzia di pagamento a favore del Comune, per un importo pari a 2 (due) mensilità
     della retta di ospitalità dovuta, in una delle seguenti forme :

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•   Versamento presso la Tesoreria Comunale di un deposito cauzionale infruttifero;
•   Stipula di una polizza fideiussoria o assicurativa;
•   Versamento su un libretto bancario al portatore presso la Tesoreria Comunale e consegna in
    custodia dello stesso all’Ufficio Amministrativo del Servizio Sociale del Comune.
    Su dette garanzie il Comune può rivalersi direttamente nel caso di inadempimento da parte
    dei soggetti obbligati delle prestazioni di pagamento delle rette di ospitalità e delle spese di
    assistenza dovute.
    Al termine del periodo di permanenza dell’ospite nella struttura dette garanzie vengono
    svincolate, con restituzione agli aventi diritto previo pagamento da parte degli stessi di
    quanto dovuto a saldo finale.
3. Nel caso in cui i redditi dell’ospite non siano sufficienti a coprire la spesa per la retta di
    ospitalità e per le spese di assistenza e sia privo di familiari civilmente obbligati o gli stessi
    siano inadempienti nell’obbligo di assistenza alimentare, ma lo stesso risulti proprietario di
    beni immobili viene richiesta la costituzione ed iscrizione nei registri immobiliari di una
    ipoteca volontaria sui beni immobili di proprietà dell’ospite ai sensi dell’art. 2821 del codice
    civile, a garanzia del credito del Comune per gli oneri di integrazione economica di cui
    all’art. 15, 4° comma.
    Può anche essere richiesta all’ospite la stipula di negozio giuridico con procura al Comune
    per l’azione di recupero del credito nei confronti dei familiari civilmente obbligati
    inadempienti.
    Qualora i familiari civilmente obbligati o aventi diritto siano interessati alla conservazione
    del bene immobile nel patrimonio dell’ospite o alla libera disponibilità dello stesso, il
    Comune può rinunciare alla costituzione del vincolo ipotecario sul bene immobile in
    questione o consentirne l’estinzione anticipata. In tal caso il Comune stipula con i familiari
    interessati appositi accordi negoziali in forma scritta con i quali vengono           definite le
    modalità di compartecipazione ai costi del servizio per l’ospitalità del proprio familiare nella
    struttura.
4. Nel caso di persone aventi residenza in Comuni diversi da Cormòns, la domanda dovrà
    essere presentata dal Comune di provenienza, corredata da apposito atto con il quale l’Ente
    dispone il ricovero ed assume a proprio carico tutti i relativi oneri economici.

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ART. 17 – SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’:
  1. l’Amministrazione Comunale persegue l’obiettivo del miglioramento continuo della qualità
     dei servizi, utilizzando un “sistema di gestione per la qualità”, nella Casa di Riposo per
     Anziani.
  2. Il Sistema definisce l’organizzazione ed i processi aventi rilevanza per la qualità dei servizi
     offerti agli ospiti ed ai loro familiari, stabilendo inoltre le modalità di collegamento e di
     coordinamento con i diversi soggetti che interagiscono per il funzionamento della struttura
     (Azienda per i servizi sanitari, Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni, fornitori
     esterni di servizi).

ART. 18 – ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA STRUTTURA:
  1. La struttura è una residenza ad utenza diversificata rivolta principalmente all’ospitalità di
     anziani non autosufficienti, in grado di fornire prestazioni di tipo assistenziale alberghiero e
     di socializzazione – animazione, contestualmente a prestazioni di carattere sanitario e
     riabilitativo, grazie alla sua ubicazione nel Centro Socio Sanitario Integrato di Cormons che
     favorisce l’integrazione socio – sanitaria delle prestazioni di assistenza agli ospiti.
  2. La struttura funziona in modo permanente nell’arco delle 24 ore, per l’intera settimana e per
     tutto l’anno.
  3. La struttura opera con personale professionalmente qualificato ed in possesso di idonei
     requisiti e competenze (qualifiche professionali, corsi di formazione, esperienze lavorative).
  4. La gestione dei servizi per il funzionamento della struttura può essere affidata all’esterno ad
     imprese qualificate operanti nel settore dei servizi socio – assistenziali per anziani ed inabili.
     Considerata la “criticità” di tali servizi, nei capitolati di gara vengono definiti gli standard di
     assistenza richiesti ed i requisiti contrattuali, oltre agli strumenti per il controllo delle
     prestazioni.
  5. Le funzioni di coordinamento tecnico e di controllo operativo delle attività e dei servizi
     all’interno della struttura sono svolte dalla figura professionale di “Capo Casa” .
     In qualità di Referente tecnico la Capo Casa ha il compito di gestire, in forma controllata e
     coordinandosi con il Responsabile del Servizio, le attività relative al funzionamento della
     struttura. Le modalità operative sono definite nel Sistema di gestione per la qualità della
     Casa di Riposo.
  6. Le prestazioni di assistenza sanitaria (medica, infermieristica, riabilitativa) agli ospiti sono
     garantite direttamente dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina e dalle strutture
     sanitarie territoriali di riferimento.

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ART. 19 – RAPPORTI CON L’AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI:
  1. La Casa di Riposo è ubicata nel complesso dell’ex Ospedale Civile di Cormons, che ospita
     anche i servizi e le strutture dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 isontina – Distretto Alto
     Isontino (R.S.A., Servizi ambulatoriali distrettuali e gli Uffici di Direzione del Distretto).
     L’ubicazione della Casa di Riposo           all’interno del predetto complesso è finalizzata a
     favorire l’integrazione socio – sanitaria delle prestazioni di assistenza agli ospiti.
     Nel Complesso è attivato, in via sperimentale e sulla base di Accordo di programma con
     l’A.S.S., un “Centro Socio – Sanitario Integrato” (C.S.S.I.), che opera in collegamento con
     la rete dei servizi territoriali, gli ospedali di riferimento, da cui si attingono risorse
     specialistiche, tecniche, presidi sanitari e farmaci.
  2. Per perseguire le finalità di integrazione socio – sanitaria è istituito un “Comitato di gestione
     partitetico” , composto da n. 3 rappresentanti del Comune di Cormòns (Assessore ai servizi
     sociali, Responsabile del servizio sociale, Capo Casa) e da n. 3 rappresentanti dell’Azienda
     per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina (Responsabile del Distretto, Responsabile dell’unità
     operativa ADI-RSA, Responsabile delle attività sanitarie infermieristiche e tecniche).
  3. Tale Comitato paritetico definisce gli indirizzi generali per il funzionamento del Centro
     Socio – Sanitario Integrato , ai fini di una funzionale integrazione delle risorse e delle
     attività socio – sanitarie svolte all’interno del Centro stesso, con lo scopo di fornire agli
     ospiti della struttura il miglior grado di assistenza possibile tenendo conto delle loro
     complesse esigenze.
  4. Il Comune può stipulare con l’Azienda accordi ed intese per l’attuazione delle prestazioni di
     assistenza sanitaria all’interno della struttura, finalizzate a perseguire obiettivi comuni di
     qualità dei servizi di assistenza agli ospiti.

ART. 20 – ORGANI CONSULTIVI
  1. La Commissione Consiliare per l’assistenza sociale viene periodicamente informata,
     attraverso il contatto con la capo casa e con il Responsabile del servizio, sul funzionamento
     della struttura e sulle iniziative di collegamento fra la Casa di Riposo e la comunità locale.

ART. 21 – LA CARTA DEI SERVIZI
  1. La Casa di Riposo per Anziani utilizza la “Carta dei servizi” quale strumento per favorire la
     comunicazione e il confronto con gli utenti e le loro famiglie e con i cittadini.
  2. La Carta dei Servizi definisce le finalità ed i valori cui si ispira la struttura, il livello di
     qualità dei servizi offerti ed i rapporti con gli utenti.

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ART. 22 – IL RUOLO DEL VOLONTARIATO
  1. E’ favorita la partecipazione di volontari, singoli o associati, alle attività rivolte a stimolare
     la vita di relazione degli ospiti, il loro rapporto con il mondo esterno e l’animazione del loro
     tempo libero.
  2. L’attività dei volontari all’interno della struttura è programmata e indirizzata dal
     Responsabile del Servizio di concerto con la Capo Casa, anche in occasione di appositi
     momenti di incontro e di informazione.

ART. 23 – NORME TRANSITORIE E FINALI
  1. Il presente regolamento entra in vigore decorso il periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio
     della deliberazione di approvazione.

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