LE POLIZIE LOCALI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID 19
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
FIN DALL’INIZIO DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE LEGATO ALL’EPIDEMIA DA VIRUS COVID-19 LE POLIZIE LOCALI ITALIANE SI SONO ATTIVATE IN SERVIZI DI SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE E DI CONTROLLO DEL TERRITORIO PER VERIFICARE IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO INDIVIDUATE DALLE NORME ED ORDINANZE EMANATE DAL GOVERNO, DALLE REGIONI E DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI. (ES: CHIUSURA ATTIVITA’ COMMERCIALI, SPOSTAMENTI DEI CITTADINI..) TALE LAVORO QUOTIDIANO SUL TERRITORIO E’ STATO REALIZZATO CON PATTUGLIE DEDICATE ED IN COORDINAMENTO CON LE FORZE DI POLIZIA NEI RISPETTIVI PIANI TERRITORIALI.
PRINCIPALI CRITICITA’ RISCONTRATE 1. RUOLO POLIZIE LOCALI: CONFUSIONE NORMATIVA 2. CRITICITA’ NELLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI DELLE VIOLAZIONI DELLE MISURE DI CONTENIMENTO 3. UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 4. RIFORNIMENTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1- DISPOSIZIONI NORMATIVE NON UNIFORMI IL CASO DELL’ARTICOLO 4 COMMA 9 DEL D.L. 19 DEL 25 MARZO 2020 PER LE POLIZIE LOCALI DISPOSIZIONI NORMATIVE NON UNIFORMI, CHE HANNO CREATO CASI DI CONFUSIONE APPLICATIVA. ESEMPIO : ARTICOLO 4 COMMA 9 DEL D.L. 19 DEL 25 MARZO 2020 CHE NELLA SUA FORMULAZIONE PARE ESCLUDERE LA POLIZIA LOCALE DAI CONTROLLI SULLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID 19
1- DISPOSIZIONI NORMATIVE NON UNIFORMI IL CASO DELL’ARTICOLO 4 COMMA 9 DEL D.L. 19 DEL 25 MARZO 2020 PER LE POLIZIE LOCALI DISPOSIZIONI NORMATIVE NON UNIFORMI, CHE HANNO CREATO CASI DI CONFUSIONE APPLICATIVA. ESEMPIO : ARTICOLO 4 COMMA 9 DEL D.L. 19 DEL 25 MARZO 2020 CHE NELLA SUA FORMULAZIONE PARE ESCLUDERE LA POLIZIA LOCALE DAI CONTROLLI SULLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID 19 Art. 4 comma 9 «Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di Polizia e, ove occorra, delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze Armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.” MANCATO RICONOSCIMENTO DEL LAVORO REALIZZATO SUI TERRITORI DALLE POLIZIE LOCALI
LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 29 MARZO 2020
LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 29 MARZO 2020 A FRONTE DI TALE FORTE CRITICITA’, CON LA CIRCOLARE A FIRMA DEL CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO DELL’INTERNO PREF. PIANTEDOSI N. 0019440 DEL 29 MARZO U.S. SI E’ RICONOSCIUTO IL FONDAMENTALE RUOLO DELLE POLIZIE LOCALI NELL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS. LE POLIZIE LOCALI, COME SI LEGGE NELLA CIRCOLARE, SONO «risorse essenziali per garantire la sicurezza delle relative comunità, contribuendo altresì alla sorveglianza sul rispetto delle misure emergenziali adottate» E’ STATO RICONOSCIUTO COME IL LAVORO DI VERIFICA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE EMERGENZIALI CHE SONO STATE ADOTTATE DA GOVERNO, REGIONI E COMUNI IMPEGNI SIA LE FORZE DI POLIZIA CHE LE POLIZIE LOCALI.
2- CRITICITA’ NELLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI: ART. 4 D.L. 19 DEL 25 MARZO 2020 L'ARTICOLO 4 DEL D.L. 19/2020 DELINEA IL QUADRO SANZIONATORIO PER LA VIOLAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS, PREVEDENDO PREVALENTEMENTE SANZIONI AMMINISTRATIVE, PECUNIARIE E INTERDITTIVE, E SOLO NEI CASI PIÙ GRAVI UNA SANZIONE PENALE. PER CIÒ CHE RIGUARDA L’ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO, L’ARTICOLO 4 AL COMMA 3, DISPONE CHE SIA EFFETTUATO SULLA BASE DELLA L. 689/1981.
2- CRITICITA’ NELLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI: ART. 4 D.L. 19 DEL 25 MARZO 2020 PERTANTO, COME PERALTRO INDIVIDUATO NELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 29 MARZO, LA POSSIBILITÀ DI PROCEDERE ALL’ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO, IN RAGIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 13 DELLA L. 689/1981, È RICONOSCIUTO ANCHE ALLE POLIZIE LOCALI.
CRITICITA’ NELLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI: ART. 4 D.L. 19 DEL 25 MARZO 2020 CIÒ E’ DETTO (CON QUALCHE DUBBIO DEL SOTTOSCRITTO) SIA CON RIFERIMENTO ALLA QUALIFICA DI AGENTI PUBBLICA SICUREZZA – COINVOLTI DAI PREFETTI NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO PER L’OSSERVANZA DELLE MISURE DISPOSTE DALLE AUTORITÀ STATALI, POTENDO PROCEDERE ALL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI SANZIONATE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 D.L. 19/2020 – SIA (PIU’ CORRETTAMENTE) CON RIFERIMENTO ALLA QUALIFICA DI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. PERALTRO IL LEGISLATORE, NELL’INTRODURRE NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE, HA INTESO FAVORIRE I CITTADINI CON L’APPLICAZIONE DELLE MODALITÀ PREVISTE DALL’ART. 202 DEL CODICE DELLA STRADA CHE PERMETTE LA RIDUZIONE DI UN TERZO DELLA SANZIONE SE PAGATA ENTRO I 5 GIORNI DALLA NOTIFICA. MA LO STESSO ARTICOLO PREVEDE MODALITA’ DI PAGAMENTO ALL’AMMINISTRAZIONE APPARTENENTE L’ORGANI ACCERTATORE.
CRITICITA’ NELLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI: ART. 4 D.L. 19 DEL 25 MARZO 2020 ORA, È DEL TUTTO RAGIONEVOLE CHE TALE MODALITÀ SIA IN CARICO ALL’ORGANO ACCERTATORE CHE SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO FINO ALLA CONCLUSIONE ULTIMA E DEFINITIVA. ANCHE PER UNA EFFICACE GESTIONE DELL’ITER SANZIONATORIO È UTILE CHE VI SIA UN UNICO RIFERIMENTO, OVVERO L’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA DELL’ORGANO ACCERTATORE. E’ PERTANTO FONDAMENTALE CHE I PROVENTI DELLE SANZIONI DERIVANTI DALL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE MISURE DI CONTENIMENTO ADOTTATE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS DEL COVID – 19 SIANO ATTRIBUITI ALL’ENTE DA CUI DIPENDE L’ORGANO ACCERTATORE. E’ UNA LETTURA «EVOLUTIVA» NEL SENSO CHE STIAMO ASPETTANDO PRONUNCIA DAL MINISTERO E ABBIAMO FORMULATO APPOSITO EMENDAMENTO AL TESTO IN SEDE DI CONVERSIONE.
3- UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CON RIFERIMENTO ALL’UTILIZZO DEI DPI PER IL PERSONALE DELLE POLIZIE LOCALI SONO STATE NECESSARIE SUCCESSIVE CIRCOLARI EMANATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE. SOLO CON LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 1 APRILE 2020, CON IL RICONOSCIMENTO DELLA PECULIARE ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO SVOLTA DAGLI OPERATORI, VENGONO SUPERATE LE PRECEDENTI CIRCOLARI DEL DEL 18 MARZO 2020 CIRCA L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE CHE E’ EQUIPARATO A QUELLO PER IL PERSONALE DELLE FORZE DELL’ORDINE
3- UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CIRCOLARI MINISTERO DELLA SALUTE 18 MARZO 2020 N. 0009335: differenziazione di trattamento tra Polizia Locale e Forze dell’Ordine. «Il rischio di contagio per gli operatori di polizia locale e per il personale amministrativo deve essere valutato dal datore di lavoro in collaborazione col medico competente, tuttavia, in linea generale, può essere assimilato a quello della popolazione generale, richiedendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.» Alcuni suggerimenti vengono forniti per gli operatori impiegati nei servizi sul territorio è necessario avere una particolare attenzione nell’ipotesi operativa di “fermo - arresto” di una persona che manifesti una sintomatologia respiratoria.
3- UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CIRCOLARI MINISTERO DELLA SALUTE 1 APRILE 2020 N. 0011392: circolare dedicata agli operatori delle Polizie Locali con equiparazione di trattamento alle Forze dell’Ordine. «..qualora gli operatori di Polizia locale, nell’ambito dell’emergenza COVID-19, svolgano le stesse funzioni delle Forze dell’ordine, tale circostanza dovrà essere considerata nell’ambito di valutazione del rischio, e dovranno essere applicate misure di prevenzione e protezione analoghe a quelle disposte per le Forze dell’ordine.»
4- RIFORNIMENTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE CIRCA LA DISTRIBUZIONE DEI DPI: • LE FORZE DI POLIZIA E LE FORZE ARMATE SONO RIFORNITE DIRETTAMENTE DAL COMMISSARIO DELEGATO ALL’EMERGENZA • LE POLIZIE LOCALI E I VIGILI DEL FUOCO SONO RIFORNITI DALLE REGIONI VENENDO INSERITE COMPLESSIVAMENTE NEL PIANO DI APPROVVIGIONAMENTO COMPLESSIVO DELLE REGIONI INSIEME ALLE NECESSITA’ DELLE STRUTTURE SANITARIE. I TERRITORI SEGNALANO DIFFICOLTA’ NEL REPERIMENTO DEI DPI O DPI FORNITI NON IDONEI ALL’ATTIVITA’ SVOLTA DAGLI OPERATORI DELLE POLIZIE LOCALI.
ELEMENTO POSITIVO: FONDO STRAORDINARI/DPI: 10 MILIONI DI EURO PER IL 2020 L’ ARTICOLO 115 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18
ELEMENTO POSITIVO: FONDO STRAORDINARI/DPI: 10 MILIONI DI EURO PER IL 2020 L’ ARTICOLO 115 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 ISTITUISCE UNO SPECIFICO FONDO CON UNA DOTAZIONE DI 10 MILIONI DI EURO PER L’ANNO 2020, FINALIZZATO A CONTRIBUIRE ALL'EROGAZIONE DEI COMPENSI PER LE MAGGIORI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE E PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE DIRETTAMENTE IMPEGNATO PER LE ESIGENZE CONSEGUENTI AI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19
ELEMENTO POSITIVO: FONDO STRAORDINARI/DPI: 10 MILIONI DI EURO PER IL 2020 IL RIPARTO DELLE RISORSE E’ EFFETTUATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, SENTITA LA CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI, TENENDO CONTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DEL NUMERO DEI CONTAGI. NELLA SEDUTA DEL 15 APRILE U.S. LA CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE- ALLO SCHEMA DI DECRETO.
Antonio RAGONESI Responsabile Area Relazioni Internazionali Sicurezza, Legalità e Diritti Civili, Ambiente, Territorio e Protezione Civile ANCI mail: ragonesi@anci.it
Puoi anche leggere