LE POLIZIE LOCALI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID 19

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LE POLIZIE LOCALI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID 19
LE POLIZIE LOCALI NELL’AMBITO
 DELL’EMERGENZA COVID – 19
LE POLIZIE LOCALI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID 19
FIN DALL’INIZIO DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE LEGATO
ALL’EPIDEMIA DA VIRUS COVID-19 LE POLIZIE LOCALI ITALIANE SI
SONO ATTIVATE IN SERVIZI DI SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE E DI
CONTROLLO DEL TERRITORIO PER VERIFICARE IL RISPETTO DELLE
DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO INDIVIDUATE DALLE NORME ED
ORDINANZE EMANATE DAL GOVERNO, DALLE REGIONI E DALLE
AMMINISTRAZIONI LOCALI.          (ES: CHIUSURA ATTIVITA’
COMMERCIALI, SPOSTAMENTI DEI CITTADINI..)

TALE LAVORO QUOTIDIANO SUL TERRITORIO E’ STATO REALIZZATO
CON PATTUGLIE DEDICATE ED IN COORDINAMENTO CON LE FORZE
DI POLIZIA NEI RISPETTIVI PIANI TERRITORIALI.
PRINCIPALI CRITICITA’ RISCONTRATE

1. RUOLO POLIZIE LOCALI: CONFUSIONE NORMATIVA
2. CRITICITA’ NELLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI DELLE
 VIOLAZIONI DELLE MISURE DI CONTENIMENTO
3. UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
4. RIFORNIMENTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1- DISPOSIZIONI NORMATIVE NON UNIFORMI
 IL CASO DELL’ARTICOLO 4 COMMA 9 DEL D.L. 19 DEL 25 MARZO 2020

PER LE POLIZIE LOCALI DISPOSIZIONI NORMATIVE NON UNIFORMI, CHE HANNO
CREATO CASI DI CONFUSIONE APPLICATIVA.

ESEMPIO : ARTICOLO 4 COMMA 9 DEL D.L. 19 DEL 25 MARZO 2020 CHE NELLA
SUA FORMULAZIONE PARE ESCLUDERE LA POLIZIA LOCALE DAI CONTROLLI SULLE
MISURE DI CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID 19
1- DISPOSIZIONI NORMATIVE NON UNIFORMI
 IL CASO DELL’ARTICOLO 4 COMMA 9 DEL D.L. 19 DEL 25 MARZO 2020

PER LE POLIZIE LOCALI DISPOSIZIONI NORMATIVE NON UNIFORMI, CHE HANNO
CREATO CASI DI CONFUSIONE APPLICATIVA.

ESEMPIO : ARTICOLO 4 COMMA 9 DEL D.L. 19 DEL 25 MARZO 2020 CHE NELLA
SUA FORMULAZIONE PARE ESCLUDERE LA POLIZIA LOCALE DAI CONTROLLI SULLE
MISURE DI CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID 19

Art. 4 comma 9
«Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura
l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di Polizia e, ove occorra, delle
Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze
Armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare
l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la
qualifica di agente di pubblica sicurezza.”

     MANCATO RICONOSCIMENTO DEL LAVORO REALIZZATO SUI TERRITORI
                       DALLE POLIZIE LOCALI
LA CIRCOLARE DEL
    MINISTERO
   DELL’INTERNO
DEL 29 MARZO 2020
LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO
                  DEL 29 MARZO 2020
A FRONTE DI TALE FORTE CRITICITA’, CON LA CIRCOLARE A FIRMA DEL CAPO DI
GABINETTO DEL MINISTRO DELL’INTERNO PREF. PIANTEDOSI N. 0019440 DEL 29
MARZO U.S. SI E’ RICONOSCIUTO IL FONDAMENTALE RUOLO DELLE POLIZIE
LOCALI NELL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE MISURE DI
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS.

LE POLIZIE LOCALI, COME SI LEGGE NELLA CIRCOLARE, SONO «risorse essenziali
per garantire la sicurezza delle relative comunità, contribuendo altresì alla
sorveglianza sul rispetto delle misure emergenziali adottate»

E’ STATO RICONOSCIUTO COME IL LAVORO DI VERIFICA SUL RISPETTO DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE EMERGENZIALI CHE SONO STATE ADOTTATE DA
GOVERNO, REGIONI E COMUNI IMPEGNI SIA LE FORZE DI POLIZIA CHE LE POLIZIE
LOCALI.
2- CRITICITA’ NELLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI:
        ART. 4 D.L. 19 DEL 25 MARZO 2020

                  L'ARTICOLO 4 DEL D.L. 19/2020 DELINEA IL QUADRO
                  SANZIONATORIO PER LA VIOLAZIONE DELLE MISURE
                  DI    CONTENIMENTO        DEL   CONTAGIO     DA
                  CORONAVIRUS, PREVEDENDO PREVALENTEMENTE
                  SANZIONI AMMINISTRATIVE, PECUNIARIE E
                  INTERDITTIVE, E SOLO NEI CASI PIÙ GRAVI UNA
                  SANZIONE PENALE.

                  PER CIÒ CHE RIGUARDA L’ACCERTAMENTO
                  DELL’ILLECITO, L’ARTICOLO 4 AL COMMA 3, DISPONE
                  CHE SIA EFFETTUATO SULLA BASE DELLA L.
                  689/1981.
2- CRITICITA’ NELLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI:
        ART. 4 D.L. 19 DEL 25 MARZO 2020

PERTANTO, COME
PERALTRO
INDIVIDUATO NELLA
CIRCOLARE DEL
MINISTERO
DELL’INTERNO DEL 29
MARZO, LA
POSSIBILITÀ DI
PROCEDERE
ALL’ACCERTAMENTO
DELL’ILLECITO, IN
RAGIONE DI QUANTO
DISPOSTO DALL’ART. 13
DELLA L. 689/1981, È
RICONOSCIUTO ANCHE
ALLE POLIZIE LOCALI.
CRITICITA’ NELLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI:
            ART. 4 D.L. 19 DEL 25 MARZO 2020

CIÒ E’ DETTO (CON QUALCHE DUBBIO DEL SOTTOSCRITTO) SIA CON RIFERIMENTO
ALLA QUALIFICA DI AGENTI PUBBLICA SICUREZZA – COINVOLTI DAI PREFETTI NEL
CONTROLLO DEL TERRITORIO PER L’OSSERVANZA DELLE MISURE DISPOSTE DALLE
AUTORITÀ STATALI, POTENDO PROCEDERE ALL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
SANZIONATE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 D.L. 19/2020 – SIA (PIU’
CORRETTAMENTE) CON RIFERIMENTO ALLA QUALIFICA DI AGENTI DI POLIZIA
GIUDIZIARIA.

PERALTRO IL LEGISLATORE, NELL’INTRODURRE NUOVE SANZIONI
AMMINISTRATIVE, HA INTESO FAVORIRE I CITTADINI CON L’APPLICAZIONE DELLE
MODALITÀ PREVISTE DALL’ART. 202 DEL CODICE DELLA STRADA CHE PERMETTE LA
RIDUZIONE DI UN TERZO DELLA SANZIONE SE PAGATA ENTRO I 5 GIORNI DALLA
NOTIFICA. MA LO STESSO ARTICOLO PREVEDE MODALITA’ DI PAGAMENTO
ALL’AMMINISTRAZIONE APPARTENENTE L’ORGANI ACCERTATORE.
CRITICITA’ NELLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI:
            ART. 4 D.L. 19 DEL 25 MARZO 2020

ORA, È DEL TUTTO RAGIONEVOLE CHE TALE MODALITÀ SIA IN CARICO
ALL’ORGANO ACCERTATORE CHE SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DEL
PROCEDIMENTO FINO ALLA CONCLUSIONE ULTIMA E DEFINITIVA. ANCHE PER
UNA EFFICACE GESTIONE DELL’ITER SANZIONATORIO È UTILE CHE VI SIA UN
UNICO RIFERIMENTO, OVVERO L’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA
DELL’ORGANO ACCERTATORE.

E’ PERTANTO FONDAMENTALE CHE I PROVENTI DELLE SANZIONI DERIVANTI
DALL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE MISURE DI CONTENIMENTO
ADOTTATE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS DEL
COVID – 19 SIANO ATTRIBUITI ALL’ENTE DA CUI DIPENDE L’ORGANO
ACCERTATORE. E’ UNA LETTURA «EVOLUTIVA» NEL SENSO CHE STIAMO
ASPETTANDO PRONUNCIA DAL MINISTERO E ABBIAMO FORMULATO APPOSITO
EMENDAMENTO AL TESTO IN SEDE DI CONVERSIONE.
3- UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CON RIFERIMENTO ALL’UTILIZZO DEI DPI PER IL PERSONALE DELLE POLIZIE LOCALI
SONO STATE NECESSARIE SUCCESSIVE CIRCOLARI EMANATE DAL MINISTERO
DELLA SALUTE.

SOLO CON LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 1 APRILE 2020, CON
IL RICONOSCIMENTO DELLA PECULIARE ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO
SVOLTA DAGLI OPERATORI, VENGONO SUPERATE LE PRECEDENTI CIRCOLARI DEL
DEL 18 MARZO 2020 CIRCA L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE CHE E’ EQUIPARATO A
QUELLO PER IL PERSONALE DELLE FORZE DELL’ORDINE
3- UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CIRCOLARI MINISTERO DELLA SALUTE

18 MARZO 2020 N. 0009335: differenziazione di trattamento tra Polizia Locale e
Forze dell’Ordine. «Il rischio di contagio per gli operatori di polizia locale e per il personale
amministrativo deve essere valutato dal datore di lavoro in collaborazione col medico
competente, tuttavia, in linea generale, può essere assimilato a quello della popolazione
generale, richiedendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro.»
Alcuni suggerimenti vengono forniti per gli operatori impiegati nei servizi sul territorio è
necessario avere una particolare attenzione nell’ipotesi operativa di “fermo - arresto” di una
persona che manifesti una sintomatologia respiratoria.
3- UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CIRCOLARI MINISTERO DELLA SALUTE

1 APRILE 2020 N. 0011392: circolare dedicata
agli operatori delle Polizie Locali con
equiparazione di trattamento alle Forze
dell’Ordine. «..qualora gli operatori di Polizia
locale, nell’ambito dell’emergenza COVID-19,
svolgano le stesse funzioni delle Forze
dell’ordine, tale circostanza dovrà essere
considerata nell’ambito di valutazione del
rischio, e dovranno essere applicate misure di
prevenzione e protezione analoghe a quelle
disposte per le Forze dell’ordine.»
4- RIFORNIMENTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CIRCA LA DISTRIBUZIONE DEI DPI:

• LE FORZE DI POLIZIA E LE FORZE ARMATE SONO RIFORNITE DIRETTAMENTE
  DAL COMMISSARIO DELEGATO ALL’EMERGENZA
• LE POLIZIE LOCALI E I VIGILI DEL FUOCO SONO RIFORNITI DALLE REGIONI
  VENENDO        INSERITE     COMPLESSIVAMENTE        NEL    PIANO DI
  APPROVVIGIONAMENTO COMPLESSIVO DELLE REGIONI INSIEME ALLE
  NECESSITA’ DELLE STRUTTURE SANITARIE. I TERRITORI SEGNALANO
  DIFFICOLTA’ NEL REPERIMENTO DEI DPI O DPI FORNITI NON IDONEI
  ALL’ATTIVITA’ SVOLTA DAGLI OPERATORI DELLE POLIZIE LOCALI.
ELEMENTO POSITIVO:
  FONDO STRAORDINARI/DPI:
10 MILIONI DI EURO PER IL 2020
L’ ARTICOLO 115 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18
ELEMENTO POSITIVO:
               FONDO STRAORDINARI/DPI:
             10 MILIONI DI EURO PER IL 2020

L’ ARTICOLO 115 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 ISTITUISCE UNO SPECIFICO
FONDO CON UNA DOTAZIONE DI 10 MILIONI DI EURO PER L’ANNO 2020,
FINALIZZATO A CONTRIBUIRE ALL'EROGAZIONE DEI COMPENSI PER LE MAGGIORI
PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE E PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEI COMUNI,
DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE DIRETTAMENTE IMPEGNATO
PER LE ESIGENZE CONSEGUENTI AI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DEL
FENOMENO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19
ELEMENTO POSITIVO:
               FONDO STRAORDINARI/DPI:
             10 MILIONI DI EURO PER IL 2020

IL RIPARTO DELLE RISORSE E’ EFFETTUATO CON DECRETO DEL MINISTERO
DELL’INTERNO, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE, SENTITA LA CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI,
TENENDO CONTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DEL NUMERO DEI CONTAGI.

NELLA SEDUTA DEL 15 APRILE U.S. LA CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE
LOCALI HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE- ALLO SCHEMA DI DECRETO.
Antonio RAGONESI
            Responsabile
    Area Relazioni Internazionali
  Sicurezza, Legalità e Diritti Civili,
Ambiente, Territorio e Protezione Civile
                 ANCI
       mail: ragonesi@anci.it
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