LE NOVITA' LEGISLATIVE IN MATERIA DI VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI
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LE NOVITA’ LEGISLATIVE IN MATERIA DI VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI Roma 10 luglio2012 A cura del Dipartimento Attività produttive ANCI Stefano Campioni Facendo seguito alle precedenti note di indirizzo in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli, si ritiene opportuno fornire alle Amministrazioni comunali ulteriori indicazioni in considerazione delle intervenute novità legislative. Il riferimento è all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge n. 35 del 2012, nonché all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 2011. 11-10-2012 1
Innanzitutto, va segnalato che il citato articolo 27 ha apportato modifiche all'articolo 4 del d.lgs. n. 228 del 2001 che disciplina gli adempimenti di natura amministrativa da espletare per l'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Alla luce dell'intervenuta novità legislativa, il primo periodo del comma 2 dell'articolo 4 stabilisce che: "La vendita diretta dei prodotti agricoli informa itinerante è soggetta a comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione". Rispetto al testo previgente si osserva che il citato comma 2 consente l'immediato inizio dell'esercizio dell'attività in oggetto a seguito della presentazione della comunicazione al Comune competente per territorio in considerazione dell'ubicazione dell'azienda di produzione non subordinando, quindi, come accadeva precedentemente all'intervento legislativo in esame, l'esercizio dell'attività al decorso di un termine dì trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione. Sulla base dell'attuale testo della norma in esame si ritiene che la disciplina sopra riportata si applichi anche alle altre modalità di vendita diretta diverse da quella in forma itinerante e per le quali lo stesso articolo 4 richiede l'inoltro al Comune della predetta comunicazione. Infatti, fermo restando che il comma 2 dell'articolo 4 cit. non ha subito modifiche laddove esonera dall'obbligo della comunicazione la vendita diretta "esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità", la novità in esame è destinata a produrre effetti anche in caso di presentazione della comunicazione, ai sensi del successivo comma 4, per l'esercizio della vendita diretta "non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico". A tale conclusione si giunge considerando che la disciplina della comunicazione, cui fa riferimento in più occasioni l'articolo 4, è unica come risultante dal combinato disposto dei commi 2 e 3, rispettivamente quanto agli effetti della sua presentazione (comma 2) e al suo contenuto (comma 3). Avendo il legislatore, pertanto, innovato il comma 2 nel senso sopra ricordato, si ritiene che il principio dell'inizio dell'attività di vendita contestualmente all'invio della comunicazione debba valere anche per le altre due modalità di esercizio della vendita diretta prese in considerazione dal comma 4 (vendita in forma non itinerante su aree pubbliche e vendita in locali aperti al pubblico). E' necessario, peraltro, precisare che la possibilità di inizio immediato dell'esercizio dell'attività di vendita non può riguardare la specifica ipotesi contemplata nel secondo 11-10-2012 2
periodo dello stesso comma 4, a norma del quale: "Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo ...". Infatti, in tale ipotesi, all'invio della comunicazione deve accompagnarsi la presentazione di un'istanza di assegnazione di un posteggio, con conseguente necessità di emanazione di un atto concessorio da parte dell'Amministrazione comunale proprietaria dell'area interessata. In sintesi, alla luce della novità legislativa sopra esaminata, la vendita diretta di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, ferma restando l'osservanza delle specifiche norme in materia igienico-sanitaria ed in materia di circolazione stradale (rectìus: norme del codice della strada relative al divieto di fermata e di sosta dei veicoli), può essere esercitata: 1) su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità: in tal caso non occorre alcuna comunicazione all'Amministrazione comunale; 2) in forma itinerante: in tal caso l'attività può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione; 3) in forma non itinerante su aree pubbliche: in tal caso l'attività può essere iniziata, previo invio della comunicazione al Comune in cui si intende esercitare la vendita, contestualmente alla concessione da parte del Comune dell'area su cui esercitare l'attività. 4) in locali aperti al pubblico: (ivi compresi i locali facenti parte dell'azienda agricola): in tal caso l'attività può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al Comune nel cui territorio è ubicato il locale; 5) su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio: in tal caso l'attività può essere iniziata previa comunicazione al Comune in cui si intende esercitare la vendita, cui allegare la richiesta di assegnazione del posteggio, e contestualmente all'assegnazione del predetto posteggio; 6) con le modalità tipiche del commercio elettronico: in tal caso l'attività può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda dì produzione. Nell'ipotesi in cui l'imprenditore agricolo interessato all'esercizio della vendita diretta ometta di inoltrare la comunicazione al Comune, lo stesso imprenditore si pone, per ciò solo, al di fuori della fattispecie speciale di vendita esonerata dall'osservanza della normativa in materia di commercio. Conseguentemente l'impresa esercente la vendita sarà tenuta alla piena osservanza della disciplina amministrativa delle attività commerciali al dettaglio ed alle relative sanzioni. 11-10-2012 3
Restano ferme, naturalmente, le prerogative del Comune in ordine ai controlli successivi alla comunicazione relativamente al rispetto da parte dell'imprenditore agricolo delta normativa afferente alla vendita diretta dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 228 del 2001. In ordine alla natura della comunicazione di cui all'articolo 4 in esame, occorre puntualizzare che la medesima non è qualificabile quale segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. In effetti, rispetto all'istituto della SCIA la comunicazione in parola si pone in rapporto dì specialità, per ragioni di natura sia soggettiva che oggettiva. In particolare, la comunicazione è un istituto che il legislatore riferisce unicamente agli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese ed esclusivamente per l'inizio dell'esercizio dell'attività di vendita in deroga alla disciplina in materia del commercio nonché in materia edilizia ed urbanistica (cfr. sentenza T.A.R. Puglia, 11 novembre 2004, n. 5211, secondo cui: "il decreto legislativo n. 228 del 2001 non impone affatto il possesso di requisiti aggettivi (conformità dei locali alle norme regolamentari edilizie ed alle destinazioni d'uso di zona) ...ed oblitera ogni vincolo di natura urbanistica di guisa che i locali destinati all'attività di vendita scontano unicamente la verifica di idoneità igienico sanitaria"). Inoltre, ai sensi dell'articolo 49, comma 4-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n. 122 del 2010, "Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività'" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis (n.d.a.: nuova formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990) sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale". Quindi, anche dal punto di vista strettamente testuale, è confermata la specialità della disciplina in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli, tenuto conto che nell'articolo 4 del d.lgs. n. 228 del 2001 non è mai utilizzata la locuzione "dichiarazione di inizio attività" bensì esclusivamente l'espressione "comunicazione al Comune" che delinea, come sopra sottolineato, un istituto del tutto autonomo rispetto alla SCIA. Quanto all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 2011, citato nella premessa alla presente, si evidenzia che dal 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore dell'articolo 34 come modificato dalla legge di conversione) le attività economiche devono essere improntate al principio di libertà 11-10-2012 4
di accesso, di organizzazione e di svolgimento e, a tal fine, non sono consentite limitazioni amministrative all'esercizio di attività economiche che non siano giustificate, ad esempio, da esigenze imperative di interesse generale. Inoltre, la medesima norma al comma 3 dispone che sono abrogate le norme che prevedono restrizioni che, ad esempio, limitano l'esercizio di un'attività economica ad alcune categorie di soggetti imprenditoriali. E' evidente che l'abrogazione in parola deve essere riferita sia alle disposizioni statali che a quelle regionali, laddove esse prevedano limiti che, in forza della novità legislativa in esame, ostacolino l'esercizio delle attività economiche. Con riferimento alla norma in questione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta con un parere del 4 gennaio 2012 (vedi Allegato 1 alla presente) dichiarando ingiustificate e distorsive le disposizioni contenute nel Regolamento sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di un Comune laddove, in contrasto con le nuove norme in materia di liberalizzazione delle attività economiche (a partire dall'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148), tali disposizioni non consentono al titolare di un esercizio commerciale definito "di vicinato" di utilizzare piani di appoggio e sedute per il consumo sul posto di prodotti posti in vendita. Il parere reso dall'Autorità Antitrust assume rilievo in considerazione del fatto che, pur riferendosi ad una specifica questione di interesse per gli esercizi di vicinato, può pacificamente ritenersi valido in qualsiasi altra ipotesi in cui un soggetto imprenditoriale intenda avvalersi delle opportunità derivanti dalle norme di liberalizzazione sopra indicate e, di conseguenza, predisporre delle sedute o dei piani di appoggio per il consumo in loco dei prodotti posti in vendita nell'ambito di un locale aperto al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie in materia di vendita di prodotti agro alimentari. Pertanto, anche nelle ipotesi di vendita diretta effettuata dagli imprenditori agricoli ai sensi della disciplina in esame non può ad essi essere preclusa dalle Amministrazioni comunali la possibilità di effettuare contestualmente a tale attività la somministrazione "non assistita" dei prodotti oggetto di vendita per il consumo in loco. A tale ultimo proposito, si ritiene utile allegare alla presente (vedi Allegato 2) il recente parere reso dal servizio ANCI-Risponde ad un'Amministrazione comunale sulla specifica questione relativa alle conseguenze derivanti dall'entrata in vigore della normativa in materia di liberalizzazioni in tema di eserci2io di attività economiche. Il predetto parere affronta, altresì, la specifica tematica dei rapporti tra la norma statale in parola e le disposizioni regionali restrittive del campo di applicazione dell'attività di 11-10-2012 5
somministrazione non assistita, sostenendo la condividibile tesi dell'abrogazione di queste ultime disposizioni in considerazione dell'intervento legislativo statale sopra commentato in materia di tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione. All. Cit: - parere dell'Autorità antitrust; - parere del servizio ANCI-Risponde. 11-10-2012 6
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