LE NOVITA' LEGISLATIVE IN MATERIA DI VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI

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LE NOVITA’ LEGISLATIVE IN MATERIA

 DI VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI

                                  Roma 10 luglio2012

                                          A cura del Dipartimento Attività produttive ANCI
                                                                        Stefano Campioni

Facendo seguito alle precedenti note di indirizzo in materia di vendita diretta dei
prodotti agricoli, si ritiene opportuno fornire alle Amministrazioni comunali ulteriori
indicazioni in considerazione delle intervenute novità legislative.
Il riferimento è all'articolo 27, comma    1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.   5,
convertito dalla legge n. 35 del 2012, nonché all'articolo 34 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 2011.

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Innanzitutto, va segnalato che il citato articolo 27 ha apportato modifiche all'articolo 4
del d.lgs. n. 228 del 2001 che disciplina gli adempimenti di natura amministrativa da
espletare per l'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
Alla luce dell'intervenuta novità legislativa, il primo periodo del comma 2 dell'articolo 4
stabilisce che: "La vendita diretta dei prodotti agricoli informa itinerante è soggetta a
comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere
effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione".
Rispetto al testo previgente si osserva che il citato comma 2 consente l'immediato
inizio dell'esercizio dell'attività in oggetto a seguito della presentazione della
comunicazione al Comune             competente     per      territorio   in    considerazione
dell'ubicazione      dell'azienda      di produzione     non subordinando,     quindi,   come
accadeva precedentemente all'intervento legislativo in esame, l'esercizio dell'attività al
decorso di un termine dì trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte
dell'Amministrazione.
Sulla base dell'attuale testo della norma in esame          si ritiene che la disciplina sopra
riportata si applichi anche alle altre modalità di vendita diretta diverse da quella in
forma itinerante e per le quali lo stesso articolo 4 richiede l'inoltro al Comune della
predetta comunicazione.
Infatti, fermo restando che il comma 2 dell'articolo 4 cit. non ha subito modifiche
laddove esonera      dall'obbligo     della comunicazione     la vendita diretta "esercitata
su    superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli
imprenditori agricoli abbiano la disponibilità", la novità in esame è destinata a
produrre effetti anche in caso di presentazione           della comunicazione,      ai   sensi
del     successivo     comma     4,     per l'esercizio della vendita diretta "non in forma
itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico".
A tale conclusione si giunge considerando che la disciplina della comunicazione, cui fa
riferimento in più occasioni l'articolo 4, è unica come risultante dal combinato disposto
dei commi 2 e 3, rispettivamente quanto agli effetti della sua presentazione (comma
2) e al suo contenuto (comma 3).

Avendo il legislatore, pertanto, innovato il comma 2 nel senso sopra ricordato, si
ritiene che il principio dell'inizio dell'attività di vendita contestualmente all'invio della
comunicazione debba valere anche per le altre due modalità di esercizio della vendita
diretta prese in considerazione dal comma 4 (vendita in forma non itinerante su aree
pubbliche e vendita in locali aperti al pubblico).
E' necessario, peraltro, precisare che la possibilità di inizio immediato dell'esercizio
dell'attività di vendita non può riguardare la specifica ipotesi contemplata nel secondo

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periodo dello stesso comma 4, a norma del quale: "Per la vendita al dettaglio su aree
pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la
richiesta di assegnazione del posteggio medesimo ...". Infatti, in tale ipotesi, all'invio
della     comunicazione      deve      accompagnarsi     la     presentazione         di   un'istanza   di
assegnazione di un posteggio, con conseguente necessità di emanazione di un atto
concessorio da parte dell'Amministrazione comunale proprietaria dell'area interessata.
In sintesi, alla luce della novità legislativa sopra esaminata, la vendita diretta di
prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese
presso la Camera di Commercio, ferma restando l'osservanza delle specifiche norme in
materia igienico-sanitaria ed in materia di circolazione stradale (rectìus: norme del
codice della strada relative al divieto di fermata e di sosta dei veicoli), può essere
esercitata:
1) su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui
gli imprenditori abbiano la disponibilità: in tal caso non occorre alcuna comunicazione
all'Amministrazione comunale;
2) in forma itinerante: in tal caso l'attività può essere iniziata contestualmente all'invio
della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione;
3) in forma non itinerante su aree pubbliche: in tal caso l'attività può essere iniziata,
previo     invio della comunicazione         al   Comune      in    cui    si intende      esercitare   la
vendita, contestualmente            alla concessione     da parte         del   Comune      dell'area su
cui esercitare l'attività.
4) in locali aperti al pubblico: (ivi compresi i locali facenti parte dell'azienda agricola):
in tal caso l'attività può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione
al Comune nel cui territorio è ubicato il locale;
5) su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio: in tal caso l'attività può
essere iniziata previa comunicazione al Comune in cui si intende esercitare la vendita,
cui     allegare   la   richiesta    di   assegnazione    del      posteggio,     e    contestualmente
all'assegnazione del predetto posteggio;
6) con le modalità tipiche del commercio elettronico: in tal caso l'attività può essere
iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda
dì produzione.
Nell'ipotesi in cui l'imprenditore agricolo interessato all'esercizio della vendita diretta
ometta di inoltrare la comunicazione al Comune, lo stesso imprenditore si pone, per
ciò solo, al di fuori della fattispecie speciale di vendita esonerata dall'osservanza della
normativa in materia di commercio. Conseguentemente l'impresa esercente la vendita
sarà tenuta alla piena osservanza della disciplina amministrativa delle attività
commerciali al dettaglio ed alle relative sanzioni.

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Restano ferme, naturalmente, le prerogative del Comune in ordine ai controlli
successivi alla comunicazione relativamente al rispetto da parte dell'imprenditore
agricolo delta normativa afferente alla vendita diretta dei propri prodotti ai sensi
dell'articolo 4 del d.lgs. n. 228 del 2001.
In ordine alla natura della comunicazione di cui all'articolo 4 in esame, occorre
puntualizzare che la medesima non è qualificabile quale segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. In effetti,
rispetto all'istituto della SCIA la comunicazione in parola si pone in rapporto dì
specialità, per ragioni di natura sia soggettiva che oggettiva.
In particolare, la comunicazione è un istituto che il legislatore riferisce unicamente agli
imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese ed esclusivamente per l'inizio
dell'esercizio dell'attività di vendita in deroga alla disciplina in materia del commercio
nonché in materia edilizia ed urbanistica (cfr. sentenza T.A.R. Puglia, 11 novembre
2004, n. 5211, secondo cui: "il decreto legislativo n. 228 del 2001 non impone affatto
il possesso di requisiti aggettivi (conformità dei locali alle norme regolamentari edilizie
ed alle destinazioni d'uso di zona) ...ed oblitera ogni vincolo di natura urbanistica di
guisa che i locali destinati all'attività di vendita scontano unicamente la verifica di
idoneità igienico sanitaria").
Inoltre, ai sensi dell'articolo 49, comma 4-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, come
convertito dalla legge n. 122 del 2010, "Le espressioni "segnalazione certificata di
inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio
attività'" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia,
e la disciplina di cui al comma 4-bis (n.d.a.: nuova formulazione dell'articolo 19 della
legge n. 241 del 1990) sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività
recata da ogni normativa statale e regionale".

Quindi, anche dal punto di vista strettamente testuale, è confermata la specialità della
disciplina in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli, tenuto conto che
nell'articolo 4 del d.lgs. n. 228 del 2001 non è mai utilizzata la locuzione
"dichiarazione di inizio attività" bensì esclusivamente l'espressione "comunicazione al
Comune" che delinea, come sopra sottolineato, un istituto del tutto autonomo rispetto
alla SCIA.
Quanto all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge n. 214 del 2011, citato nella premessa alla presente, si evidenzia che dal 28
dicembre 2011 (data di entrata in vigore dell'articolo 34 come modificato dalla legge
di conversione) le attività economiche devono essere improntate al principio di libertà

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di accesso, di organizzazione e di svolgimento e, a tal fine, non sono consentite
limitazioni   amministrative      all'esercizio        di    attività    economiche         che   non    siano
giustificate, ad esempio, da esigenze imperative di interesse generale.
Inoltre, la medesima norma al comma 3 dispone che sono abrogate le norme che
prevedono restrizioni che, ad esempio, limitano l'esercizio di un'attività economica ad
alcune categorie di soggetti imprenditoriali. E' evidente che l'abrogazione in parola
deve essere riferita sia alle disposizioni statali che a quelle regionali, laddove esse
prevedano limiti che, in forza della novità legislativa in esame, ostacolino l'esercizio
delle attività economiche.
Con riferimento alla norma in questione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato è intervenuta con un parere del 4 gennaio 2012 (vedi Allegato 1 alla
presente)     dichiarando     ingiustificate    e      distorsive       le   disposizioni      contenute     nel
Regolamento sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di un Comune
laddove, in contrasto con le nuove norme in materia di liberalizzazione delle attività
economiche (a partire dall'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con
legge 14 settembre 2011, n. 148), tali disposizioni non consentono al titolare di un
esercizio commerciale definito "di vicinato" di utilizzare piani di appoggio e sedute per
il consumo sul posto di prodotti posti in vendita.
Il parere reso dall'Autorità Antitrust assume rilievo in considerazione del fatto che, pur
riferendosi ad una specifica questione di interesse per gli esercizi di vicinato, può
pacificamente     ritenersi    valido   in     qualsiasi        altra    ipotesi   in    cui    un    soggetto
imprenditoriale    intenda     avvalersi       delle        opportunità      derivanti    dalle      norme    di
liberalizzazione sopra indicate e, di conseguenza, predisporre delle sedute o dei piani
di appoggio per il consumo in loco dei prodotti posti in vendita nell'ambito di un locale
aperto al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie in materia di
vendita di prodotti agro alimentari.

Pertanto, anche nelle ipotesi di vendita diretta effettuata dagli imprenditori agricoli ai
sensi della disciplina in esame non può ad essi essere preclusa dalle Amministrazioni
comunali la possibilità di effettuare contestualmente a tale attività la somministrazione
"non assistita" dei prodotti oggetto di vendita per il consumo in loco.
A tale ultimo proposito, si ritiene utile allegare alla presente (vedi Allegato 2) il
recente parere reso dal servizio ANCI-Risponde ad un'Amministrazione comunale sulla
specifica questione relativa alle conseguenze derivanti dall'entrata in vigore della
normativa in materia di liberalizzazioni in tema di eserci2io di attività economiche. Il
predetto parere affronta, altresì, la specifica tematica dei rapporti tra la norma statale
in parola e le disposizioni regionali restrittive del campo di applicazione dell'attività di

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somministrazione non assistita, sostenendo la condividibile tesi dell'abrogazione di
queste ultime disposizioni in considerazione dell'intervento legislativo statale sopra
commentato in materia di tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, comma 2,
lettera e), della Costituzione.

All. Cit:
- parere dell'Autorità antitrust;
- parere del servizio ANCI-Risponde.

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