LE NOVITA' DEL DECRETO RISTORI-QUATER D.L. 30.11.2020 N. 157 - A cura di: Andrea Gippone - Commercialista Guido Berardo - Commercialista - ODCEC ...

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LE NOVITA' DEL DECRETO RISTORI-QUATER D.L. 30.11.2020 N. 157 - A cura di: Andrea Gippone - Commercialista Guido Berardo - Commercialista - ODCEC ...
LE NOVITA’ DEL DECRETO RISTORI-QUATER
 D.L. 30.11.2020 N. 157
 A cura di:
 Andrea Gippone – Commercialista
 Guido Berardo – Commercialista

WEBINAR > FOCUS FISCALE
                                         7.12.2020
A cura dell’ODCEC di Torino
I PROVVEDIMENTI DEL D.L. 157/2020 (Decreto Ristori-quater)

Proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap (art. 1) 1/4

Per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione viene previsto che il versamento del
secondo acconto di Irpef, Ires ed Irap è prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre.

Nessun differimento per chi non è titolare di P.IVA (c.d. privato senza partecipazioni «trasparenti»)

Rimane in essere la proroga dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 prevista dall’art. 98 del Decreto
Agosto e dall’art. 6 del Decreto Ristori-bis per i «soggetti ISA» e ad essa viene affiancata una nuova
proroga (identica) per i «soggetti NON ISA»

I versamenti sospesi saranno effettuati senza interessi e sanzioni in rata unica entro il 30 aprile 2021

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I PROVVEDIMENTI DEL D.L. 157/2020 (Decreto Ristori-quater)

Proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap (art. 1) 2/4

ART. 98 Decreto Agosto (D.L. 104/2020)

Proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte
sui redditi e dell’IRAP con riferimento all’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31.12.2019.

Soggetti interessati:
a) Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA che dichiarano
   ricavi o compensi non superiori ad euro 5.164.569,00:
b) che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo
   semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Inclusi: forfettari, regime di vantaggio, chi beneficia di cause di esclusione o inapplicabilità, chi dichiara
redditi di partecipazione in soggetti "ISA"

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I PROVVEDIMENTI DEL D.L. 157/2020 (Decreto Ristori-quater)

Proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap (art. 1) 3/4

ART. 6 Decreto Ristori-bis (D.L. 149/2020)

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli
ISA, individuati dall’art. 98 del D.L. 104/2020, operanti nei settori economici individuati
nell'Allegato 1 al Decreto Ristori (D.L. 137/2020) e nell'Allegato 2 al Decreto Ristori-bis (D.L.
149/2020), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, ovvero esercenti l'attività di
gestione di ristoranti nelle zone arancioni, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al
versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall’art. 98 del D.L.
104/2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98 (almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente).
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato

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I PROVVEDIMENTI DEL D.L. 157/2020 (Decreto Ristori-quater)

Proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap (art. 1) 4/4

Novità per i soggetti «NON ISA»

Proroga dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 per esercenti attività d’impresa, arte o professione:
• con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 (solari) e che hanno registrato un
  calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019;
• per le attività oggetto delle misure restrittive del D.P.C.M. del 3 novembre (Allegati 1 e 2 del D.L.
  149/2020) e aventi domicilio o sede operativa nelle zone rosse, a prescindere dall’ammontare dei
  ricavi e compensi e dalla diminuzione di fatturato;
• i ristoranti in zona arancione, a prescindere dall’ammontare dei ricavi e compensi e dalla diminuzione
  di fatturato.
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I PROVVEDIMENTI DEL D.L. 157/2020 (Decreto Ristori-quater)

Sospensione dei versamenti per il mese di dicembre (art. 2) 1/3

Per tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede
operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, con ricavi o compensi conseguiti nel periodo
d’imposta precedente non superiori a 50 milioni, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o
corrispettivi nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente di almeno il
33%, viene prevista la sospensione dei versamenti scadenti nel mese di dicembre 2020 di:
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973) e
relative addizionali regionali e comunali (no sospensione per ritenute diverse quali professionisti e
agenti/rappresentanti né INAIL);
- versamenti Iva (sia periodica al 16.12 sia l’acconto Iva al 28.12 poiché il 27 è festivo);
- versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.
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I PROVVEDIMENTI DEL D.L. 157/2020 (Decreto Ristori-quater)

Sospensione dei versamenti per il mese di dicembre (art. 2) 2/3
Tale disposizione si applica a prescindere dai ricavi realizzati e dalla diminuzione del fatturato per:
• i soggetti con inizio di attività successiva al 30 novembre 2019;
• i soggetti con attività sospesa ai sensi del D.P.C.M. 3 novembre 2020, con sede in tutto il territorio
  nazionale;
• i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede
  operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima
  gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse);
• i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al Decreto Ristori-bis, ovvero
  esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, con domicilio
  fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario
  di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa).
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I PROVVEDIMENTI DEL D.L. 157/2020 (Decreto Ristori-quater)

Sospensione dei versamenti per il mese di dicembre (art. 2) 3/3

Qualunque sia l’importo o gli importi oggetto di sospensione, gli stessi dovranno essere versati entro il
16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, secondo le seguenti modalità alternative:
• in una unica soluzione;
• in quattro rate mensili di pari importo, la prima in scadenza dal 16 marzo 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

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I PROVVEDIMENTI DEL D.L. 157/2020 (Decreto Ristori-quater)

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap (art. 3)

Viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 il termine per la trasmissione telematica della
dichiarazione dei redditi e dell’Irap.

Detta proroga opera per qualsiasi tipo di contribuente, sia «privato» sia titolare di P.IVA, senza alcuna
ulteriore condizione.

Il termine del 10 dicembre 2020 opererà sia per considerare validamente presentata la dichiarazione (90
giorni successivi al 10.12.2020) sia ai fini del ravvedimento operoso

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I PROVVEDIMENTI DEL D.L. 157/2020 (Decreto Ristori-quater)

Proroga del termine per la definizione agevolata (art. 4)

Il termine relativo al versamento in una unica soluzione delle rate sospese riferite alla “Rottamazione-
ter” ed al “Saldo e stralcio” era già stato oggetto di proroga, dapprima al 31 maggio 2020 per effetto
dell’articolo 68 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e successivamente al 10 dicembre 2020, per
effetto dell’articolo 154 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Con il Decreto Ristori-quater viene disposta una nuova proroga dal 10 dicembre al 1 marzo 2021.
Al fine di non decadere dalla agevolazione, è necessario che il versamento avvenga integralmente
entro il termine previsto, non essendo tollerato in questo caso il cosiddetto «lieve ritardo» di cinque
giorni.

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I PROVVEDIMENTI DEL D.L. 157/2020 (Decreto Ristori-quater)

Proroga versamento del prelievo erariale unico (art. 5)

Viene disposta la proroga per il versamento del saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli
apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020.
In particolare viene stabilito che:
- entro il termine del 18 dicembre 2020 può essere versato solo un quinto del dovuto;
- la parte restante può essere versata in rate mensili di pari importo, la prima scadente il 22 gennaio
   2021 e le successive entro l’ultimo giorno del mese, con l’ultima scadente il 30 giugno 2021.

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Estensione dei codici Ateco per beneficiare del contributo a fondo perduto per gli
operatori danneggiati dalle nuove misure restrittive (art. 6)

Vengono aggiunti nuovi codici Ateco (riferiti alle attività degli agenti e rappresentanti di commercio)
nell’elenco dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui a precedenti decreti Ristori e
Ristori-bis.
Di fatto viene ampliato il contenuto dell’Allegato 1, con effetto sul ristoro che verrà erogato a favore dei
nuovi soggetti ricompresi nell’elenco e ai quali si applicheranno le disposizioni già illustrate dai
precedenti Decreti Ristori.

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I PROVVEDIMENTI DEL D.L. 157/2020 (Decreto Ristori-quater)

Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione concessa dall’ADER (art. 7)
Viene modificato l’istituto della rateizzazione concessa dall’Agente della riscossione, prevedendo che alla
presentazione della richiesta di dilazione faccia seguito:
• la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
• il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e di ipoteche (fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione
   dell’istanza) o di avviare nuove procedure esecutive.
Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021:
- viene innalzata da 60.000 a 100.000 euro la soglia per documentare la temporanea situazione di difficoltà;
- sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate (anche non consecutive), determinano la decadenza della
   rateizzazione.
Per i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione delle cartelle esattoriali prima del 8.3.2020, viene previsto che
potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021 senza necessità di saldare le rate
scadute alla data di relativa presentazione.
Possono essere accordate nuove dilazioni anche ai soggetti decaduti al 31.12.2019 da precedenti rottamazioni.                13
I PROVVEDIMENTI DEL D.L. 157/2020 (Decreto Ristori-quater)

Individuazione dei soggetti esenti dal versamento della seconda rata Imu (art. 8)

In riferimento a quanto era stato disposto dall’articolo 177 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio),
dall’articolo 78 del D.L. 104/2020 (Decreto di Agosto), dall’articolo 9 del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori)
e dall’articolo 5 del D.L. 149/2020 (Decreto Ristori-bis), viene precisato che i beneficiari
dell’agevolazione consistente nella cancellazione del versamento Imu dovuto a saldo entro il prossimo
16 dicembre 2020 siano anche gestori dell’attività esercitata nell’immobile.

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I PROVVEDIMENTI DEL D.L. 157/2020 (Decreto Ristori-quater)

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello
spettacolo e degli incaricati alle vendite (art. 9)

Viene prevista l’erogazione di una nuova indennità una tantum di 1.000 euro a favore dei lavoratori
stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, danneggiati dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
La medesima indennità viene altresì riconosciuta per altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a
settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro
involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

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I PROVVEDIMENTI DEL D.L. 157/2020 (Decreto Ristori-quater)

Indennità per i lavoratori sportivi (art. 11)

E’ stata riproposta, per il mese di dicembre 2020 e nel limite massimo di 170 milioni di euro, una
indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le
società e associazioni sportive dilettantistiche i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
Covid 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
I soggetti che hanno già beneficiato di detta indennità per i mesi da marzo a giugno, e per il mese di
novembre, non dovranno sostenere alcun adempimento, ma riceveranno il bonifico da “Sport e Salute”
direttamente sul conto corrente a suo tempo già comunicato, senza necessità di ulteriore domanda.
Per gli altri soggetti, sarà necessario procedere con la presentazione di apposita domanda, così come è
stata a suo tempo prevista nelle edizioni precedenti.

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