LE DIFFERENZE CULTURALI E RELIGIOSE - Costanza Nardocci 29 settembre 2020 - Costanza Nardocci - Le differenze culturali e religiose

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LE DIFFERENZE CULTURALI E RELIGIOSE - Costanza Nardocci 29 settembre 2020 - Costanza Nardocci - Le differenze culturali e religiose
LE DIFFERENZE CULTURALI E RELIGIOSE

                 29 settembre 2020

              Costanza Nardocci

       Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose   1
SOMMARIO

PARTE PRIMA: Per incominciare: un inquadramento teorico tra cultura, religioni e… differenze

PARTE SECONDA: Le differenze culturali e religiose tra principi costituzionali e diritti della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo

PARTE TERZA: Dai principi ai casi nell’era del multiculturalismo

                                      Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose                2
PARTE PRIMA

Per incominciare: un inquadramento teorico tra cultura, religioni e …
                             differenze

                        Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose   3
Qualche definizione per iniziare:
                                     cultura, religione, diversità culturale

Esistono almeno 3 concezioni di cultura:

§ la cultura in senso materiale, come prodotto e patrimonio dell’umanità

§ la cultura come processo, artistico o di creazione scientifica

§ la cultura in senso antropologico, intesa come stile di vita oppure come «un insieme dei distinti aspetti
  presenti nella società o in un gruppo sociale quali quelli spirituali, materiali, intellettuali ed emotivi, e che
  include sistemi di valori, tradizioni e credenze, insieme all'arte, alla letteratura e ai vari modi di vita»
  (UNESCO, Dichiarazione universale sulla diversità culturale, 2001)

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La c.d. dimensione collettiva o «di gruppo» della nozione di cultura

  «a body of beliefs and practices in terms of which a group of people understand themselves and the world
  and organize their individual and collective lives [...]. Unlike differences that spring from individual choices,
culturally derived differences carry a measure of authority and are patterned and structured by virtue of being
        embedded in a shared and historically inherited system of meaning and significance» (B. Parekh)

                      In questo senso, si sostiene, che la cultura non è nient’altro che un modo per descrivere il
                      comportamento umano (F. Barth)

                                                                                                                      5
Qualche definizione per iniziare:
                                    cultura, religione, diversità culturale

§ non esiste una definizione universalmente condivisa di religione o di confessione religiosa

§ costituisce un elemento di potenziale divisione e differenziazione tra esseri umani e tra gruppi

§ nella prospettiva del diritto costituzionale e del diritto internazionale dei diritti umani, si iscrive nel novero
  dei c.d. fattori di non discriminazione

§ secondo certa dottrina, si differenzia da fattori di discriminazione come la razza oppure il sesso (fattori di
  discriminazioni c.d. intrinsechi) per la sua potenziale mutevolezza nel tempo: tutela giuridica attenuata?

§ non può essere posta a fondamento di trattamenti irragionevolmente discriminatori tra individui e tra gruppi

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Qualche definizione per iniziare:
                                     cultura, religione, diversità culturale

Tre concezioni:

§ la diversità c.d. «subculturale» (subcultural diversity)
contraddistingue quei componenti della società che condividono la cultura dominante e i suoi valori, ma allo
stesso tempo si differenziano dalla cultura maggioritaria in alcuni settori specifici della propria vita (ad es. la
comunità LGBTQ+; coloro che seguono stili di vita oppure si ispirano a strutture familiari non convenzionali)

§ la diversità c.d. «di prospettiva» (perspectival diversity)
propria di alcuni membri della società maggioritaria che si oppongono ad aspetti centrali della piattaforma
valoriale maggioritaria e cercano di correggerne i profili più criticabili (ad es. le femministe, gli
ambientalisti, i movimenti a sostegno degli afro-americani negli Stati Uniti)

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§ la diversità culturale come patrimonio comune (communal diversity)
si riferisce alla cultura condivisa da comunità organizzate che operano all’interno della società
maggioritaria e che si ispirano ad una piattaforma valoriale diversa da quella dominante (ad es.
la comunità Amish o Gipsi, alcune comunità religiose e alcune minoranze territorialmente
localizzate come le popolazioni indigene, la comunità basca e quella del Québec canadese)

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e... il multiculturalismo

        Il dato empirico-fattuale:                                                                 La teoria e il modello:

§ la nozione di multiculturalismo                                                       § il modello multiculturale presuppone
  qualifica, anzitutto, la coesistenza                                                    che a tutte le culture e a tutti i gruppi
  entro il medesimo ordinamento                                                           culturali minoritari debba essere
  giuridico di una molteplicità di                                                        riconosciuta pari dignità e debbano
  culture e di gruppi culturali                                                           essere attribuiti e salvaguardati eguali
                                                                                          diritti rispetto alla maggioranza
                                                                                        § si distinguono un multiculturalismo forte
§ il multiculturalismo come dato o
                                                                                          (Taylor) e un multiculturalismo debole
  fatto equivale alla nozione di
                                                                                          (Kymlicka) a seconda che il
  multietnicità (diversità di etnie e di                                                  riconoscimento interessi tutte le culture
  culture)                                                                                o solo quelle che non ledono diritti che
                                                                                          la cultura occidentale qualifica come
                                                                                          inviolabili

                                         Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose                                      9
Dalla diversità culturale (e religiosa) alle minoranze e ai loro “diritti”

§ La culturale, in particolare, ma anche la                                     § si parla di diritti dei «gruppi», come
  religione assumono rilievo per il diritto                                       diritti di titolarità di una entità
  anche ai fini della ricerca di strategie di                                     collettiva che si differenzia dai diritti
  tutela delle diversità e di coesistenza                                         individuali di coloro che ne fanno parte
  pacifica tra le comunità, maggioritaria e
  minoritarie, all’interno del singolo
  ordinamento giuridico
                                                                                § La tutela della diversità culturale e
                                                                                  religiosa passa, quindi, anche, dalla
§ La diversità culturale e religiosa che                                          protezione che il diritto di un
  chiede al diritto tutela e protezione non                                       ordinamento giuridico sceglie (o non
  è, però, soltanto quella individuale (del                                       sceglie) di accordare ai gruppi e, in
  singolo), ma, soprattutto, quella collettiva                                    particolare, alle minoranze (cultuali,
  (del gruppo)                                                                    religiose, etniche)

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In estrema sintesi, esistono tre modelli di reazione e gestione della diversità culturale e religiosa da parte di un
                                                 ordinamento giuridico:

§ il modello assimilazionista

§ il modello pluralista

§ il modello multiculturale

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PARTE SECONDA

Le differenze culturali e religiose tra principi costituzionali e diritti della
               Convenzione europea dei diritti dell’uomo

                            Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose   12
Universalismo e differenze nelle Carte internazionali dei diritti umani e
                           nelle Carte costituzionali

§ Le Carte internazionali dei                                     § L’evoluzione della società in senso
  diritti umani e le Carte                                          multiculturale e multietnico ha
  costituzionali del secondo                                        evidenziato, invece, le profonde
  dopoguerra si ispirano ad un                                      differenze tra esseri umani
  sistema di tutela dei diritti
  che riposa sul modello del
  c.d. «uomo, bianco, cattolico»
                                                                  § Si è venuta così affermando l’esigenza di
§ La concezione «universalista»                                     riconoscere la rilevanza per il diritto
  che ne deriva postula che                                         delle differenze e l’esigenza di garantirne
  tutti gli esseri umani sono                                       la tutela, quale corollario del principio di
  eguali tra di loro, eguali                                        eguaglianza (c.d. eguaglianza come
  davanti alla legge e titolari di                                  diversità)
  altrettanto eguali diritti

                               Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose                             13
La diversità culturale nella Costituzione italiana

           Art. 2                                 Art. 3, comma 1
§ tutela dei diritti                  § principio di eguaglianza
  inviolabili dell’uomo e               formale e tutela delle                                             Art. 21
  delle formazioni sociali              differenze (anche culturali)
                                                                                                § libertà di manifestazione
                                                                                                  del pensiero
§ principio personalista
                                                             Art. 9
                                          § tutela dell’ambiente                                § libertà di coscienza
§ principio pluralista                                                                            (insieme agli artt. 2, 3, 19
                                                                                                  Cost.)
                                          § tutela del patrimonio
§ principio solidarista                     culturale (es. cultura in
                                            senso materiale e come
                                            processo)

                                      Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose                                    14
Il pluralismo religioso nella Costituzione italiana

       Principio di laicità                        Art. 3, comma 1
    (Artt. 2, 3, 7, 8, 19 Cost.)             § principio di eguaglianza
                                               senza distinzione di                                     Art. 8, comma 1
      «non indifferenza dello                  religione                                          § principio di eguaglianza
  Stato dinanzi alle religioni ma                                                                   tra le confessioni
    garanzia dello Stato per la                                                                     religiose
   salvaguardia della libertà di
religione, in regime di pluralismo                              Art. 19
    confessionale e culturale»                 § libertà di credere
    (Corte cost. 203/1989)                     § libertà di non credere
                                                                                                               Art. 7
                                               § libertà di culto, individuale
                                                 e collettivo                                       § rapporti tra Stato e
                                                                                                      Chiesa cattolica

                                        Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose                                15
Dai diritti individuali ai «gruppi»
                   Le tutela costituzionale delle minoranze “culturali” e “religiose”

La Costituzione tutela anche le
                                                                               Le minoranze linguistiche-storiche
formazioni sociali (Art. 2 Cost.):
                                                                                                  (Art. 6 Cost.)

§ le confessioni religiose (Art. 8 Cost.)
                                                                               «La Repubblica tutela con apposite
§ le associazioni (Art. 18 Cost.)
                                                                                norme le minoranze linguistiche»
§ le famiglie (Art. 29 Cost.) e le unioni
  non matrimoniali (Art. 2 Cost.)
§ i sindacati (Art. 39 Cost.)
§ i partiti politici (Art. 49 Cost.)

                                        Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose                     16
Quali sono le minoranze protette ex art. 6 Cost.?

Le minoranze a cui si riferisce il principio costituzionale presentano due caratteristiche:

§ elemento territoriale à l’art. 6 Cost. offre immediata tutela a gruppi minoritari, noti anche come «minoranze
  storiche», insediati in aree territoriali specifiche, ossia nelle Regioni di confine: francofona in Valle d’Aosta,
  germanofona in Trentino Alto Adige, slovena in Friuli-Venezia Giulia

§ elemento entico-linguistico (culturale) à l’art. 6 Cost. offre copertura a gruppi etnici accomunati dalla
  condivisione di una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato italiano

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La Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza, ha istituito un nesso molto forte tra etnia e lingua:

«[l]a lingua propria di ciascun gruppo etnico rappresenta un connotato essenziale della nozione costituzionale di
minoranza etnica [... e che] il diritto all’uso della lingua materna nell’ambito della comunità di appartenenza è un
                       aspetto essenziale della tutela costituzionale delle minoranze etniche»
                                             (Corte cost. n. 62/1992)

                                                                                                                  18
Minoranze, ai sensi dell’art. 6 Cost.,                        Le c.d. «nuove» minoranze:
            sono quindi:                                 § «comunità necessariamente ristrette
                                                           e differenziate, nelle quali possono
                                                           spontaneamente raccogliersi persone
«comunità necessariamente ristrette e                      che […] custodiscono ed esprimono
   differenziate, nelle quali possono                      specifici e particolari modi di sentire
 spontaneamente raccogliersi persone                       e di vivere o di convivere» (Corte
                                            MA anche …     cost. 170/2010)
  che, in quanto parlanti tra loro una
    stessa “lingua”, diversa da quella
 comune, custodiscono ed esprimono                       § e che esprimono la «più ampia e
specifici e particolari modi di sentire e                  articolata garanzia delle identità e del
        di vivere o di convivere»                          pluralismo culturale, i cui principi
                                                           debbono ritenersi applicabili a tutte
        (Corte cost. 170/2010)                             le minoranze, siano esse religiose,
                                                           etniche o nazionali, oltre che
                                                           linguistiche» (Corte cost. 81/2018)

                                                                                                      19
La diversità culturale e religiosa nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo

         Art. 8
Diritto alla vita privata
e familiare, MA anche
 diritto di seguire il                       Art. 14
 proprio stile di vita                 Divieto di
                                 discriminazione, anche
                                  in base alla religione
                                 (N.B. la cultura non è                                    Art. 1, Protocollo 12,
            Art. 9               espressamente inclusa                                             CEDU
                                     tra i fattori di                                     Principio di eguaglianza
  Libertà di coscienza e di         discriminazione)
          religione                                                                          in base alla legge

  (forum internum v. forum                                                                    (non ratificato
        externum?)                                                                              dall’Italia)

                                Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose                              20
Un vero diritto alla differenza? Si e No
                 L’ambivalente approccio della Corte europea dei diritti dell’uomo

§ le minoranze religiose: SI in Eweida c. UK; ma
  NO in S.a.s. c. Francia

                                                                                                     La Corte europea, nell’interpretare la
                                                                                                     Convenzione europea dei diritti
§ le minoranze etniche e culturali: Connors c. UK;                                                   dell’uomo come un living instrument,
  D.H. e altri c. Repubblica Ceca                                                                    ha riconosciuto alcuni «nuovi» diritti
                                                                                                     e ha salvaguardato limitati diritti di
                                                                                                     titolarità ad alcuni gruppi di
                                                                                                     minoranza, assicurando in alcune
                                                                                                     occasioni protezione alla diversità
§ i diritti delle donne: Cusan e Fazio c. Italia; Talpis                                             culturale e religiosa
  c. Italia; Molla Sali c. Grecia

§ minoranze LGBTQ+: Oliari e altri c. Italia; Orlandi
  e altri c. Italia

                                           Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose                                     21
PARTE TERZA

Dai principi ai casi nell’era del multiculturalismo

              Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose   22
Quando le differenze culturali e religiose si fanno strada e arrivano «da noi»

§ la eterogeneità culturale e religiosa può                                       § l’accesso alla giustizia e alle Corti,
  produrre un incremento della                                                      nazionali e sovranazionali, è spesso
  conflittualità inter-gruppi e intra-gruppo                                        ostacolato per gli appartenenti ai
                                                                                    gruppi minoritari

§ tanto più elevato è il grado di diversità
  culturale e religiosa all’interno di un                                         § si riscontrano difficoltà. da parte degli
  ordinamento giuridico e tanto minori                                              appartenenti ai gruppi minoritari.
  politiche tese a integrare tale diversità                                         nella conoscenza degli strumenti di
  nella culturale «dominante», maggiore                                             tutela e nella loro attivazione
  diviene il rischio di un irrigidimento
  delle differenze tra i gruppi, in
  particolare quelli minoritari                                                   § per ovviare a tali criticità, si stanno
  (formazione di c.d. enclavi)                                                      sviluppando nuove strategie di azione
                                                                                    a tutela degli appartenenti a
                                                                                    minoranze religiose e culturali sono
                                                                                    offerte dalle c.d. azioni pilota o
                                                                                    strategic litigations

                                      Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose                                   23
Qualche spunto… tra minoranze, doppie minoranze e diritti delle donne

§ Il caso del velo islamico in Europa: casi ECtHR, S.a.s. c. Francia e CGUE, Achbita e Bougnaoui

§ i Sikh e il porto del kirpan (Cassazione, Sez. I Penale, sentenza 15 maggio 2017, n. 24084) o del turbante

§ le mutilazioni genitali femminili

§ un esempio di forma contemporanea di schiavitù: il caso dei matrimoni forzati

                                       Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose                 24
Qualche interrogativo dentro e fuori le aule di giustizia

§ può una donna essere licenziata perché si rifiuta di togliersi il velo?

§ può essere vietato ad una studentessa di frequentare l’università perché
  indossa il velo?

§ si possono «scusare» che una bambina sia sottoposta a mutilazioni genitali
  femminili perché così richiede la cultura di appartenenza?

§ si può vietare ad un uomo, di religione Sikh, di entrare in un luogo aperto al
  pubblico munito del simbolo di appartenenza alla sua comunità religiosa e
  culturale?

§ si possono vietare i matrimoni forzati?

                                        Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose   25
Per Concludere:
un’inclusione che passi (anche) dai doveri: la strada tracciata dalla Corte costituzionale

La Corte costituzionale, nella
decisione n. 119 del 2015, decidendo                                                La diversità culturale e religiosa è quindi
della legittimità costituzionale di una                                             salvaguardata dalla Costituzione e si
norma che escludeva il non cittadino                                                realizza secondo una prospettiva duplice:
dalla presentazione del servizio civile
volontario, ha chiarito che una delle                                               § la salvaguardia dei diritti inviolabili
strategie per favorire l’interazione e
l’inclusione tra diversi passa non                                                  § l’adempimento dei doveri di
soltanto dal riconoscimento e dalla                                                   solidarietà
garanzia dei diritti inviolabili, ma
anche dall’espletamento dei doveri di
solidarietà

                                     Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose                                      26
LE DIFFERENZE CULTURALI E RELIGIOSE

          Costanza Nardocci
        costanza.nardocci@unimi.it

       Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose   27
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