LE DIFFERENZE CULTURALI E RELIGIOSE - Costanza Nardocci 29 settembre 2020 - Costanza Nardocci - Le differenze culturali e religiose
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LE DIFFERENZE CULTURALI E RELIGIOSE 29 settembre 2020 Costanza Nardocci Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 1
SOMMARIO PARTE PRIMA: Per incominciare: un inquadramento teorico tra cultura, religioni e… differenze PARTE SECONDA: Le differenze culturali e religiose tra principi costituzionali e diritti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo PARTE TERZA: Dai principi ai casi nell’era del multiculturalismo Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 2
PARTE PRIMA Per incominciare: un inquadramento teorico tra cultura, religioni e … differenze Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 3
Qualche definizione per iniziare: cultura, religione, diversità culturale Esistono almeno 3 concezioni di cultura: § la cultura in senso materiale, come prodotto e patrimonio dell’umanità § la cultura come processo, artistico o di creazione scientifica § la cultura in senso antropologico, intesa come stile di vita oppure come «un insieme dei distinti aspetti presenti nella società o in un gruppo sociale quali quelli spirituali, materiali, intellettuali ed emotivi, e che include sistemi di valori, tradizioni e credenze, insieme all'arte, alla letteratura e ai vari modi di vita» (UNESCO, Dichiarazione universale sulla diversità culturale, 2001) Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 4
La c.d. dimensione collettiva o «di gruppo» della nozione di cultura «a body of beliefs and practices in terms of which a group of people understand themselves and the world and organize their individual and collective lives [...]. Unlike differences that spring from individual choices, culturally derived differences carry a measure of authority and are patterned and structured by virtue of being embedded in a shared and historically inherited system of meaning and significance» (B. Parekh) In questo senso, si sostiene, che la cultura non è nient’altro che un modo per descrivere il comportamento umano (F. Barth) 5
Qualche definizione per iniziare: cultura, religione, diversità culturale § non esiste una definizione universalmente condivisa di religione o di confessione religiosa § costituisce un elemento di potenziale divisione e differenziazione tra esseri umani e tra gruppi § nella prospettiva del diritto costituzionale e del diritto internazionale dei diritti umani, si iscrive nel novero dei c.d. fattori di non discriminazione § secondo certa dottrina, si differenzia da fattori di discriminazione come la razza oppure il sesso (fattori di discriminazioni c.d. intrinsechi) per la sua potenziale mutevolezza nel tempo: tutela giuridica attenuata? § non può essere posta a fondamento di trattamenti irragionevolmente discriminatori tra individui e tra gruppi Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 6
Qualche definizione per iniziare: cultura, religione, diversità culturale Tre concezioni: § la diversità c.d. «subculturale» (subcultural diversity) contraddistingue quei componenti della società che condividono la cultura dominante e i suoi valori, ma allo stesso tempo si differenziano dalla cultura maggioritaria in alcuni settori specifici della propria vita (ad es. la comunità LGBTQ+; coloro che seguono stili di vita oppure si ispirano a strutture familiari non convenzionali) § la diversità c.d. «di prospettiva» (perspectival diversity) propria di alcuni membri della società maggioritaria che si oppongono ad aspetti centrali della piattaforma valoriale maggioritaria e cercano di correggerne i profili più criticabili (ad es. le femministe, gli ambientalisti, i movimenti a sostegno degli afro-americani negli Stati Uniti) Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 7
§ la diversità culturale come patrimonio comune (communal diversity) si riferisce alla cultura condivisa da comunità organizzate che operano all’interno della società maggioritaria e che si ispirano ad una piattaforma valoriale diversa da quella dominante (ad es. la comunità Amish o Gipsi, alcune comunità religiose e alcune minoranze territorialmente localizzate come le popolazioni indigene, la comunità basca e quella del Québec canadese) 8
e... il multiculturalismo Il dato empirico-fattuale: La teoria e il modello: § la nozione di multiculturalismo § il modello multiculturale presuppone qualifica, anzitutto, la coesistenza che a tutte le culture e a tutti i gruppi entro il medesimo ordinamento culturali minoritari debba essere giuridico di una molteplicità di riconosciuta pari dignità e debbano culture e di gruppi culturali essere attribuiti e salvaguardati eguali diritti rispetto alla maggioranza § si distinguono un multiculturalismo forte § il multiculturalismo come dato o (Taylor) e un multiculturalismo debole fatto equivale alla nozione di (Kymlicka) a seconda che il multietnicità (diversità di etnie e di riconoscimento interessi tutte le culture culture) o solo quelle che non ledono diritti che la cultura occidentale qualifica come inviolabili Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 9
Dalla diversità culturale (e religiosa) alle minoranze e ai loro “diritti” § La culturale, in particolare, ma anche la § si parla di diritti dei «gruppi», come religione assumono rilievo per il diritto diritti di titolarità di una entità anche ai fini della ricerca di strategie di collettiva che si differenzia dai diritti tutela delle diversità e di coesistenza individuali di coloro che ne fanno parte pacifica tra le comunità, maggioritaria e minoritarie, all’interno del singolo ordinamento giuridico § La tutela della diversità culturale e religiosa passa, quindi, anche, dalla § La diversità culturale e religiosa che protezione che il diritto di un chiede al diritto tutela e protezione non ordinamento giuridico sceglie (o non è, però, soltanto quella individuale (del sceglie) di accordare ai gruppi e, in singolo), ma, soprattutto, quella collettiva particolare, alle minoranze (cultuali, (del gruppo) religiose, etniche) Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 10
In estrema sintesi, esistono tre modelli di reazione e gestione della diversità culturale e religiosa da parte di un ordinamento giuridico: § il modello assimilazionista § il modello pluralista § il modello multiculturale Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 11
PARTE SECONDA Le differenze culturali e religiose tra principi costituzionali e diritti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 12
Universalismo e differenze nelle Carte internazionali dei diritti umani e nelle Carte costituzionali § Le Carte internazionali dei § L’evoluzione della società in senso diritti umani e le Carte multiculturale e multietnico ha costituzionali del secondo evidenziato, invece, le profonde dopoguerra si ispirano ad un differenze tra esseri umani sistema di tutela dei diritti che riposa sul modello del c.d. «uomo, bianco, cattolico» § Si è venuta così affermando l’esigenza di § La concezione «universalista» riconoscere la rilevanza per il diritto che ne deriva postula che delle differenze e l’esigenza di garantirne tutti gli esseri umani sono la tutela, quale corollario del principio di eguali tra di loro, eguali eguaglianza (c.d. eguaglianza come davanti alla legge e titolari di diversità) altrettanto eguali diritti Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 13
La diversità culturale nella Costituzione italiana Art. 2 Art. 3, comma 1 § tutela dei diritti § principio di eguaglianza inviolabili dell’uomo e formale e tutela delle Art. 21 delle formazioni sociali differenze (anche culturali) § libertà di manifestazione del pensiero § principio personalista Art. 9 § tutela dell’ambiente § libertà di coscienza § principio pluralista (insieme agli artt. 2, 3, 19 Cost.) § tutela del patrimonio § principio solidarista culturale (es. cultura in senso materiale e come processo) Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 14
Il pluralismo religioso nella Costituzione italiana Principio di laicità Art. 3, comma 1 (Artt. 2, 3, 7, 8, 19 Cost.) § principio di eguaglianza senza distinzione di Art. 8, comma 1 «non indifferenza dello religione § principio di eguaglianza Stato dinanzi alle religioni ma tra le confessioni garanzia dello Stato per la religiose salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo Art. 19 confessionale e culturale» § libertà di credere (Corte cost. 203/1989) § libertà di non credere Art. 7 § libertà di culto, individuale e collettivo § rapporti tra Stato e Chiesa cattolica Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 15
Dai diritti individuali ai «gruppi» Le tutela costituzionale delle minoranze “culturali” e “religiose” La Costituzione tutela anche le Le minoranze linguistiche-storiche formazioni sociali (Art. 2 Cost.): (Art. 6 Cost.) § le confessioni religiose (Art. 8 Cost.) «La Repubblica tutela con apposite § le associazioni (Art. 18 Cost.) norme le minoranze linguistiche» § le famiglie (Art. 29 Cost.) e le unioni non matrimoniali (Art. 2 Cost.) § i sindacati (Art. 39 Cost.) § i partiti politici (Art. 49 Cost.) Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 16
Quali sono le minoranze protette ex art. 6 Cost.? Le minoranze a cui si riferisce il principio costituzionale presentano due caratteristiche: § elemento territoriale à l’art. 6 Cost. offre immediata tutela a gruppi minoritari, noti anche come «minoranze storiche», insediati in aree territoriali specifiche, ossia nelle Regioni di confine: francofona in Valle d’Aosta, germanofona in Trentino Alto Adige, slovena in Friuli-Venezia Giulia § elemento entico-linguistico (culturale) à l’art. 6 Cost. offre copertura a gruppi etnici accomunati dalla condivisione di una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato italiano 17
La Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza, ha istituito un nesso molto forte tra etnia e lingua: «[l]a lingua propria di ciascun gruppo etnico rappresenta un connotato essenziale della nozione costituzionale di minoranza etnica [... e che] il diritto all’uso della lingua materna nell’ambito della comunità di appartenenza è un aspetto essenziale della tutela costituzionale delle minoranze etniche» (Corte cost. n. 62/1992) 18
Minoranze, ai sensi dell’art. 6 Cost., Le c.d. «nuove» minoranze: sono quindi: § «comunità necessariamente ristrette e differenziate, nelle quali possono spontaneamente raccogliersi persone «comunità necessariamente ristrette e che […] custodiscono ed esprimono differenziate, nelle quali possono specifici e particolari modi di sentire spontaneamente raccogliersi persone e di vivere o di convivere» (Corte MA anche … cost. 170/2010) che, in quanto parlanti tra loro una stessa “lingua”, diversa da quella comune, custodiscono ed esprimono § e che esprimono la «più ampia e specifici e particolari modi di sentire e articolata garanzia delle identità e del di vivere o di convivere» pluralismo culturale, i cui principi debbono ritenersi applicabili a tutte (Corte cost. 170/2010) le minoranze, siano esse religiose, etniche o nazionali, oltre che linguistiche» (Corte cost. 81/2018) 19
La diversità culturale e religiosa nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo Art. 8 Diritto alla vita privata e familiare, MA anche diritto di seguire il Art. 14 proprio stile di vita Divieto di discriminazione, anche in base alla religione (N.B. la cultura non è Art. 1, Protocollo 12, Art. 9 espressamente inclusa CEDU tra i fattori di Principio di eguaglianza Libertà di coscienza e di discriminazione) religione in base alla legge (forum internum v. forum (non ratificato externum?) dall’Italia) Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 20
Un vero diritto alla differenza? Si e No L’ambivalente approccio della Corte europea dei diritti dell’uomo § le minoranze religiose: SI in Eweida c. UK; ma NO in S.a.s. c. Francia La Corte europea, nell’interpretare la Convenzione europea dei diritti § le minoranze etniche e culturali: Connors c. UK; dell’uomo come un living instrument, D.H. e altri c. Repubblica Ceca ha riconosciuto alcuni «nuovi» diritti e ha salvaguardato limitati diritti di titolarità ad alcuni gruppi di minoranza, assicurando in alcune occasioni protezione alla diversità § i diritti delle donne: Cusan e Fazio c. Italia; Talpis culturale e religiosa c. Italia; Molla Sali c. Grecia § minoranze LGBTQ+: Oliari e altri c. Italia; Orlandi e altri c. Italia Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 21
PARTE TERZA Dai principi ai casi nell’era del multiculturalismo Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 22
Quando le differenze culturali e religiose si fanno strada e arrivano «da noi» § la eterogeneità culturale e religiosa può § l’accesso alla giustizia e alle Corti, produrre un incremento della nazionali e sovranazionali, è spesso conflittualità inter-gruppi e intra-gruppo ostacolato per gli appartenenti ai gruppi minoritari § tanto più elevato è il grado di diversità culturale e religiosa all’interno di un § si riscontrano difficoltà. da parte degli ordinamento giuridico e tanto minori appartenenti ai gruppi minoritari. politiche tese a integrare tale diversità nella conoscenza degli strumenti di nella culturale «dominante», maggiore tutela e nella loro attivazione diviene il rischio di un irrigidimento delle differenze tra i gruppi, in particolare quelli minoritari § per ovviare a tali criticità, si stanno (formazione di c.d. enclavi) sviluppando nuove strategie di azione a tutela degli appartenenti a minoranze religiose e culturali sono offerte dalle c.d. azioni pilota o strategic litigations Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 23
Qualche spunto… tra minoranze, doppie minoranze e diritti delle donne § Il caso del velo islamico in Europa: casi ECtHR, S.a.s. c. Francia e CGUE, Achbita e Bougnaoui § i Sikh e il porto del kirpan (Cassazione, Sez. I Penale, sentenza 15 maggio 2017, n. 24084) o del turbante § le mutilazioni genitali femminili § un esempio di forma contemporanea di schiavitù: il caso dei matrimoni forzati Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 24
Qualche interrogativo dentro e fuori le aule di giustizia § può una donna essere licenziata perché si rifiuta di togliersi il velo? § può essere vietato ad una studentessa di frequentare l’università perché indossa il velo? § si possono «scusare» che una bambina sia sottoposta a mutilazioni genitali femminili perché così richiede la cultura di appartenenza? § si può vietare ad un uomo, di religione Sikh, di entrare in un luogo aperto al pubblico munito del simbolo di appartenenza alla sua comunità religiosa e culturale? § si possono vietare i matrimoni forzati? Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 25
Per Concludere: un’inclusione che passi (anche) dai doveri: la strada tracciata dalla Corte costituzionale La Corte costituzionale, nella decisione n. 119 del 2015, decidendo La diversità culturale e religiosa è quindi della legittimità costituzionale di una salvaguardata dalla Costituzione e si norma che escludeva il non cittadino realizza secondo una prospettiva duplice: dalla presentazione del servizio civile volontario, ha chiarito che una delle § la salvaguardia dei diritti inviolabili strategie per favorire l’interazione e l’inclusione tra diversi passa non § l’adempimento dei doveri di soltanto dal riconoscimento e dalla solidarietà garanzia dei diritti inviolabili, ma anche dall’espletamento dei doveri di solidarietà Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 26
LE DIFFERENZE CULTURALI E RELIGIOSE Costanza Nardocci costanza.nardocci@unimi.it Costanza Nardocci – Le differenze culturali e religiose 27
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