Assicurazione mobilia domestica - Informazioni agli assicurati concernenti l'assicurazione contro gli incendi e i danni causati da elementi ...

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Assicurazione mobilia
domestica

Informazioni agli assicurati
concernenti l’assicurazione
contro gli incendi e i danni
causati da elementi naturali

Etablissement d’assurance   Siège T. +41 58 721 21 21
contre l’incendie et        Hotline service clients
les éléments naturels       T. +41 800 721 721
du Canton de Vaud
                            www.eca-vaud.ch
Av. du Général-Guisan 56
CP 300 – CH-1009 Pully                                  07.2019 / màj int.
SOMMARIO                                                    PAGINA

1.    Beni e prestazioni assicurati                              3
      Le mobilier de ménage                                      3
      Les frais                                                  3

2.    Beni assicurati facoltativamente                           3

3.    Da quando decorre l’assicurazione ?                        3

4.    Luogo dell’assicurazione                                   3
      Fuori dal domicilio                                        3
      In caso di variazione di domicilio                         3

5.    I rischi assicurati sono :                                 4
      Incendio4
      Elementi naturali 4

6.    Danni non assicurati                                       4

7.    Entità delle prestazioni                                   5
      Limitazione delle prestazioni al domicilio    5
      Adeguamento automatico della somma assicurata 5
      Spese di sgombero                             5
      Spese di trasloco                             5
      Spese supplementari                           5
      Franchigie5

8.    In caso di sinistro, l’assicurato o l’avente diritto
      che richiede la riparazione di un danno è tenuto :         5

9.    Come sono determinati il danno e l’indennità ?             6

10.   Calcolo dell’indennità                                     6

11.   Quando è ridotta l’indennità ?                             6

12.   Quando può essere ridotta o soppressa l’indennità ?        7

13.   Quando è dovuta l’indennità ?                              7

14.   Basi legali                                                7

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1.   Beni e prestazioni assicurati
     La mobilia domestica
     Per mobilia domestica s’intendono tutti i beni mobili destinati all’uso privato e di proprietà
     dell’assicurato, dei suoi familiari e delle altre persone espressamente designate nella polizza
     e con lui conviventi. Anche i beni in leasing o locati, gli effetti degli ospiti e i beni ricevuti in
     affidamento sono considerati come facenti parte dell’inventario domestico. Lo stesso dicasi
     per gli «oggetti particolari».
     Le spese
     Per spese si intendono quelle sostenute a seguito di un danno assicurato, a condizione che
     sia stata prevista una somma a tale scopo. Esse comprendono :
     – le spese di sgombero dei beni mobili sinistrati ;
     – le spese di trasloco ;
     – le spese supplementari che il titolare di una polizza sulla mobilia sostiene a causa dell’im-
        possibilità di occupare i locali sinistrati ;
     – le spese di ricostituzione di documenti ufficiali d’identità, titoli, atti notarili ad uso domestico,
        carte di credito.

2.   Beni assicurati facoltativamente
     • le collezioni e tutti gli oggetti a cui il proprietario attribuisce un valore affettivo ;
     • le medaglie, i gioielli, le pietre preziose, i quadri e gli oggetti d’arte di valore superiore
       a 10’000.– CHF o il cui valore totale supera 100’000.– CHF ;
     • i veicoli a motore ;
     • i velivoli e le imbarcazioni.

3.   Da quando decorre l’assicurazione ?
     Dal deposito della proposta presso ECA (ricezione tramite fax, invio elettronico o consegna
     presso i nostri uffici).
     In caso di spedizione per posta, fa fede il timbro postale.

4.   Luogo dell’assicurazione
     Presso il domicilio dell’assicurato, eventualmente in altro luogo citato nella polizza.
     Fuori dal domicilio
     I beni trasportati temporaneamente fuori dal domicilio per le esigenze di un viaggio o
     di un soggiorno di vacanza restano assicurati fino al raggiungimento di una somma di
     20’000.– CHF per polizza e per 60 giorni al massimo.
     Anche i beni trasportati per le esigenze del servizio militare restano assicurati per la durata
     di detto servizio.
     In caso di cambiamento di domicilio
     Nel Cantone di Vaud, per la durata del trasloco e presso il nuovo domicilio. Il titolare della
     polizza è tenuto a notificare questo trasferimento a ECA entro due mesi, altrimenti, in caso
     di sinistro, all’indennità relativa ai beni trasferiti sarà applicata una riduzione fino al 10%.
     In Svizzera, l’assicurato resta coperto fino alla fine dell’anno, scadenza
     al 31 dicembre.
     La mobilia non è più coperta il giorno in cui lascia definitivamente la
     Svizzera.

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5.   I rischi assicurati sono :
     Incendio
     • incendio ;
     • fulmine e scariche atmosferiche ;
     • esplosioni ;
     • carbonizzazione dei foraggi ;
     • fumo (azione improvvisa e accidentale) ;
     • caduta di aeromobili o di parti da essi distaccatesi.
     Elementi naturali
     • frane di rocce e caduta di pietre ;
     • smottamenti del terreno ;
     • valanghe ;
     • peso eccessivo e scivolamento della neve ;
     • acqua alta e inondazioni ;
     • uragani : tempeste violente che abbattono gli alberi o scoprono le case nelle vicinanze
       dei beni danneggiati ;
     • grandine ;
     • dolina : cedimenti e sprofondamenti dovuti a fenomeni carsici.

6.   Danni non assicurati
     Danni dovuti a guerra, violazioni della neutralità, sommosse, sismi, modificazione della
     struttura del nucleo atomico.
     I danni generati da :
     movimenti del terreno dovuti a lavori di terrazzamento, cattivo stato del terreno, del
     fabbricato, delle fondamenta o dell’isolamento, fondamenta insufficienti, assestamento
     della costruzione.
     Acque sotterranee, piena o straripamento periodico dei corsi o delle falde idriche e, indi-
     pendentemente dalla causa, danni dovuti all’acqua di laghi artificiali o proveniente da altri
     impianti idraulici.
     Rotture di condutture, infiltrazioni d’acqua, ostruzioni, riflusso delle acque nelle canalizzazioni,
     indipendentemente dalla causa.
     Lavori di genio civile e di costruzione di gallerie, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia, argilla ecc.
     Elementi naturali per tutti i beni assicurati interessati da vizi della costruzione, difetti di manu-
     tenzione, omissioni di misure precauzionali richieste dalle circostanze.

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7.   Entità delle prestazioni
     L’inventario al valore a nuovo fino al raggiungimento della somma assicurata citata nella
     polizza. Il valore corrente della mobilia e i valori complementari devono corrispondere
     all’importo necessario per il nuovo acquisto dell’insieme dei beni assicurati.
     Gli oggetti particolari seguenti sono invece coperti al valore attuale : roulotte, camper,
     compreso il loro contenuto, costruzioni provvisorie, compreso il loro contenuto (per es.
     capanno da giardino), piscine, ciclomotori e motocicli (max 124,9 cm3).

     Limitazione delle prestazioni al domicilio
     Per gli effetti degli ospiti e i beni ricevuti in affidamento, l’indennità è limitata a 3’000.– CHF

     Adeguamento automatico della somma assicurata
     L’inventario domestico è indicizzato ogni anno per tenere conto delle variazioni dei prezzi
     della mobilia domestica.

     Spese di sgombero
     Sono determinanti le spese effettive sostenute per lo sgombero nel luogo del sinistro dei resti
     inutilizzabili dei beni assicurati, per il loro trasporto fino al luogo appropriato più vicino e le
     spese di discarica e smaltimento.

     Spese di trasloco
     Sono determinanti le spese effettive per liberare i locali, per depositare i mobili e per traslocare
     nuovamente i mobili nei locali riparati.

     Spese supplementari
     Sono determinanti le spese effettive come quelle alberghiere, la differenza di affitto e le spese
     di trasferimento. Sono inoltre rimborsate le spese sostenute per limitare il danno. Sono altresì
     assicurate le spese di ricostituzione di documenti ufficiali d’identità, titoli, atti notarili ad uso
     domestico, carte di credito.

     Franchigie
     Incendio
     • i danni inferiori a 50.– CHF non sono indennizzati.
     Elementi naturali
     • dall’indennità è dedotta una franchigia minima di 200.– CHF per danno.

8.   In caso di sinistro, l’assicurato o l’avente diritto che richiede la
     riparazione di un danno è tenuto a :
     Avvisare ECA dal momento in cui ha conoscenza del sinistro ;
     Fornire a ECA tutte le informazioni sulla causa, sull’entità e sulle circostanze del sinistro e
     permetterle di svolgere ogni indagine utile a tale scopo ;
     Fornire ogni documento che giustifichi il proprio diritto all’indennità ;
     Fare tutto quanto è possibile, durante e dopo il sinistro, per conservare e salvare i beni
     assicurati, limitare il danno e conformarsi agli ordini impartiti da ECA a tale scopo ;
     Astenersi da apportare ai beni danneggiati modifiche che potrebbero rendere difficile o
     impossibile la determinazione della causa del sinistro o dell’entità del danno, a meno che
     le modifiche non siano apportate per diminuire il danno o nell’interesse pubblico.

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9.    Come sono determinati il danno e l’indennità ?
      Sia l’avente diritto sia ECA possono esigere che il danno sia valutato immediatamente.
      L’avente diritto deve provare l’entità del danno. La somma assicurata non costituisce una
      prova né dell’esistenza né del valore dei beni assicurati al momento del sinistro.
      Di norma, l’indennità è determinata di comune accordo tra l’assicurato ed ECA.
      Ogni parte può tuttavia esigere l’applicazione della procedura di perizia. Ciascuna parte
      nomina un perito, entrambi i periti nominano un terzo perito con funzione di presidente.
      Le conclusioni dei periti o, se queste divergono, quelle del perito presidente, determinano in
      via definitiva l’importo del danno.
      Ciascuna parte sostiene le spese del proprio perito e la metà delle spese del perito presidente.
      Per l’inventario della mobilia domestica, l’indennità è calcolata in base al prezzo necessario
      per acquistare beni simili (= valore di sostituzione). Non si tiene conto del valore affettivo.

10.   Calcolo dell’indennità
      Il valore di sostituzione della mobilia è pari al prezzo che occorre pagare per l’acquisto di
      beni simili nuovi (valore a nuovo).
      Se gli oggetti sinistrati non sono riparati o sostituiti, il valore di sostituzione non può superare
      il valore attuale.
      In caso di assicurazione al valore attuale, il valore di sostituzione è pari al prezzo che
      occorre pagare per l’acquisto di beni simili, dedotta la svalutazione per usura, vetustà o
      qualsiasi altra causa.

11.   Quando è ridotta l’indennità ?
      In caso di negligenza o imprudenza dell’assicurato :
      l’assicurato è responsabile della negligenza o dell’imprudenza delle persone di cui risponde
      conformemente al diritto civile, a condizione che sia riscontrabile una sua negligenza o
      imprudenza.
      In caso di sottoassicurazione :
      se la somma assicurata è inferiore al valore di sostituzione dell’intero inventario della mobilia
      domestica, il danno è riparato solo sulla base della proporzione esistente tra la somma
      assicurata e il valore di sostituzione. Una riduzione corrispondente dell’indennità è effettuata
      anche in caso di danno parziale.

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12.   Quando può essere ridotta o soppressa l’indennità ?
      ECA può negare parzialmente o integralmente l’indennità a colui che :
      • esagera intenzionalmente l’entità dei danni ;
      • dichiara distrutti beni pur sapendo che non esistevano al momento del sinistro ;
      • cela la totalità o una parte degli oggetti salvati ;
      • impiega intenzionalmente mezzi o documenti giustificativi falsi ;
      • rifiuta intenzionalmente di fornire informazioni necessarie per determinare il danno ;
      • con intento fraudolento, apporta agli oggetti deteriorati cambiamenti che potrebbero rendere
         più difficile o impossibile la determinazione delle cause del sinistro e la constatazione del
         danno ;
      • tenta di far valere una polizza stipulata dopo l’inizio del sinistro.
      L’assicurato perde ogni diritto all’indennità se il sinistro è stato causato o aggravato da un
      delitto intenzionale di cui è autore, istigatore o complice.
      Può essere perseguito per il rimborso delle indennità e delle spese che ECA deve a terzi o
      che ha già pagato.
      ECA è surrogata ai diritti di terzi, fino al raggiungimento dell’importo versato alla parte lesa.
      L’autore, l’istigatore o il complice di un delitto intenzionale che ha causato o aggravato il
      sinistro, sebbene assolto dal giudice penale per irresponsabilità, incapacità di discernimento
      o per qualsiasi altra causa legale di non colpevolezza, secondo le circostanze può tuttavia
      perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità per i danni causati alla propria
      mobilia ed essere tenuto al rimborso integrale o parziale delle indennità e delle spese pagate
      a terzi.

13.   Quando è dovuta l’indennità ?
      L’indennità dovuta è dovuta trenta giorni dopo la sua determinazione definitiva.
      L’obbligo del pagamento è differito fintanto che la manchevolezza dell’assicurato o
      dell’avente diritto impedisce la determinazione o il pagamento dell’indennità.
      L’indennità non è dovuta fintanto che l’assicurato o l’avente diritto è oggetto di indagine della
      polizia o di un’inchiesta penale a causa del sinistro e finché la procedura non è terminata.

14.   Disposizioni di legge
      Per ogni aspetto non disciplinato nelle presenti informazioni o nelle eventuali condizioni
      particolari, si applicano :
      • la legge del 17 novembre 1952 sull’assicurazione dei fabbricati e della mobilia contro
         l’incendio e gli elementi naturali (LAIEN)
      • il regolamento applicativo del 13 novembre 1981 della legge del 17 novembre 1952
         sull’assicurazione dei fabbricati e della mobilia contro l’incendio e gli elementi naturali
         (RLAIEN).
      I documenti relativi alla legge e al regolamento suddetti possono essere ottenuti presso la
      Cancelleria di Stato, tel. 021 316 40 40, sito Internet : www.rsv.vd.ch
      Il contenuto delle eventuali condizioni speciali allegate al contratto prevale sul contenuto
      delle condizioni generali.

      I caso di contestazione fa fede esclusivamente il testo francese.

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