Assicurazione mobilia domestica - Informazioni agli assicurati concernenti l'assicurazione contro gli incendi e i danni causati da elementi ...
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Assicurazione mobilia domestica Informazioni agli assicurati concernenti l’assicurazione contro gli incendi e i danni causati da elementi naturali Etablissement d’assurance Siège T. +41 58 721 21 21 contre l’incendie et Hotline service clients les éléments naturels T. +41 800 721 721 du Canton de Vaud www.eca-vaud.ch Av. du Général-Guisan 56 CP 300 – CH-1009 Pully 07.2019 / màj int.
SOMMARIO PAGINA 1. Beni e prestazioni assicurati 3 Le mobilier de ménage 3 Les frais 3 2. Beni assicurati facoltativamente 3 3. Da quando decorre l’assicurazione ? 3 4. Luogo dell’assicurazione 3 Fuori dal domicilio 3 In caso di variazione di domicilio 3 5. I rischi assicurati sono : 4 Incendio4 Elementi naturali 4 6. Danni non assicurati 4 7. Entità delle prestazioni 5 Limitazione delle prestazioni al domicilio 5 Adeguamento automatico della somma assicurata 5 Spese di sgombero 5 Spese di trasloco 5 Spese supplementari 5 Franchigie5 8. In caso di sinistro, l’assicurato o l’avente diritto che richiede la riparazione di un danno è tenuto : 5 9. Come sono determinati il danno e l’indennità ? 6 10. Calcolo dell’indennità 6 11. Quando è ridotta l’indennità ? 6 12. Quando può essere ridotta o soppressa l’indennità ? 7 13. Quando è dovuta l’indennità ? 7 14. Basi legali 7 -2-
1. Beni e prestazioni assicurati La mobilia domestica Per mobilia domestica s’intendono tutti i beni mobili destinati all’uso privato e di proprietà dell’assicurato, dei suoi familiari e delle altre persone espressamente designate nella polizza e con lui conviventi. Anche i beni in leasing o locati, gli effetti degli ospiti e i beni ricevuti in affidamento sono considerati come facenti parte dell’inventario domestico. Lo stesso dicasi per gli «oggetti particolari». Le spese Per spese si intendono quelle sostenute a seguito di un danno assicurato, a condizione che sia stata prevista una somma a tale scopo. Esse comprendono : – le spese di sgombero dei beni mobili sinistrati ; – le spese di trasloco ; – le spese supplementari che il titolare di una polizza sulla mobilia sostiene a causa dell’im- possibilità di occupare i locali sinistrati ; – le spese di ricostituzione di documenti ufficiali d’identità, titoli, atti notarili ad uso domestico, carte di credito. 2. Beni assicurati facoltativamente • le collezioni e tutti gli oggetti a cui il proprietario attribuisce un valore affettivo ; • le medaglie, i gioielli, le pietre preziose, i quadri e gli oggetti d’arte di valore superiore a 10’000.– CHF o il cui valore totale supera 100’000.– CHF ; • i veicoli a motore ; • i velivoli e le imbarcazioni. 3. Da quando decorre l’assicurazione ? Dal deposito della proposta presso ECA (ricezione tramite fax, invio elettronico o consegna presso i nostri uffici). In caso di spedizione per posta, fa fede il timbro postale. 4. Luogo dell’assicurazione Presso il domicilio dell’assicurato, eventualmente in altro luogo citato nella polizza. Fuori dal domicilio I beni trasportati temporaneamente fuori dal domicilio per le esigenze di un viaggio o di un soggiorno di vacanza restano assicurati fino al raggiungimento di una somma di 20’000.– CHF per polizza e per 60 giorni al massimo. Anche i beni trasportati per le esigenze del servizio militare restano assicurati per la durata di detto servizio. In caso di cambiamento di domicilio Nel Cantone di Vaud, per la durata del trasloco e presso il nuovo domicilio. Il titolare della polizza è tenuto a notificare questo trasferimento a ECA entro due mesi, altrimenti, in caso di sinistro, all’indennità relativa ai beni trasferiti sarà applicata una riduzione fino al 10%. In Svizzera, l’assicurato resta coperto fino alla fine dell’anno, scadenza al 31 dicembre. La mobilia non è più coperta il giorno in cui lascia definitivamente la Svizzera. -3-
5. I rischi assicurati sono : Incendio • incendio ; • fulmine e scariche atmosferiche ; • esplosioni ; • carbonizzazione dei foraggi ; • fumo (azione improvvisa e accidentale) ; • caduta di aeromobili o di parti da essi distaccatesi. Elementi naturali • frane di rocce e caduta di pietre ; • smottamenti del terreno ; • valanghe ; • peso eccessivo e scivolamento della neve ; • acqua alta e inondazioni ; • uragani : tempeste violente che abbattono gli alberi o scoprono le case nelle vicinanze dei beni danneggiati ; • grandine ; • dolina : cedimenti e sprofondamenti dovuti a fenomeni carsici. 6. Danni non assicurati Danni dovuti a guerra, violazioni della neutralità, sommosse, sismi, modificazione della struttura del nucleo atomico. I danni generati da : movimenti del terreno dovuti a lavori di terrazzamento, cattivo stato del terreno, del fabbricato, delle fondamenta o dell’isolamento, fondamenta insufficienti, assestamento della costruzione. Acque sotterranee, piena o straripamento periodico dei corsi o delle falde idriche e, indi- pendentemente dalla causa, danni dovuti all’acqua di laghi artificiali o proveniente da altri impianti idraulici. Rotture di condutture, infiltrazioni d’acqua, ostruzioni, riflusso delle acque nelle canalizzazioni, indipendentemente dalla causa. Lavori di genio civile e di costruzione di gallerie, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia, argilla ecc. Elementi naturali per tutti i beni assicurati interessati da vizi della costruzione, difetti di manu- tenzione, omissioni di misure precauzionali richieste dalle circostanze. -4-
7. Entità delle prestazioni L’inventario al valore a nuovo fino al raggiungimento della somma assicurata citata nella polizza. Il valore corrente della mobilia e i valori complementari devono corrispondere all’importo necessario per il nuovo acquisto dell’insieme dei beni assicurati. Gli oggetti particolari seguenti sono invece coperti al valore attuale : roulotte, camper, compreso il loro contenuto, costruzioni provvisorie, compreso il loro contenuto (per es. capanno da giardino), piscine, ciclomotori e motocicli (max 124,9 cm3). Limitazione delle prestazioni al domicilio Per gli effetti degli ospiti e i beni ricevuti in affidamento, l’indennità è limitata a 3’000.– CHF Adeguamento automatico della somma assicurata L’inventario domestico è indicizzato ogni anno per tenere conto delle variazioni dei prezzi della mobilia domestica. Spese di sgombero Sono determinanti le spese effettive sostenute per lo sgombero nel luogo del sinistro dei resti inutilizzabili dei beni assicurati, per il loro trasporto fino al luogo appropriato più vicino e le spese di discarica e smaltimento. Spese di trasloco Sono determinanti le spese effettive per liberare i locali, per depositare i mobili e per traslocare nuovamente i mobili nei locali riparati. Spese supplementari Sono determinanti le spese effettive come quelle alberghiere, la differenza di affitto e le spese di trasferimento. Sono inoltre rimborsate le spese sostenute per limitare il danno. Sono altresì assicurate le spese di ricostituzione di documenti ufficiali d’identità, titoli, atti notarili ad uso domestico, carte di credito. Franchigie Incendio • i danni inferiori a 50.– CHF non sono indennizzati. Elementi naturali • dall’indennità è dedotta una franchigia minima di 200.– CHF per danno. 8. In caso di sinistro, l’assicurato o l’avente diritto che richiede la riparazione di un danno è tenuto a : Avvisare ECA dal momento in cui ha conoscenza del sinistro ; Fornire a ECA tutte le informazioni sulla causa, sull’entità e sulle circostanze del sinistro e permetterle di svolgere ogni indagine utile a tale scopo ; Fornire ogni documento che giustifichi il proprio diritto all’indennità ; Fare tutto quanto è possibile, durante e dopo il sinistro, per conservare e salvare i beni assicurati, limitare il danno e conformarsi agli ordini impartiti da ECA a tale scopo ; Astenersi da apportare ai beni danneggiati modifiche che potrebbero rendere difficile o impossibile la determinazione della causa del sinistro o dell’entità del danno, a meno che le modifiche non siano apportate per diminuire il danno o nell’interesse pubblico. -5-
9. Come sono determinati il danno e l’indennità ? Sia l’avente diritto sia ECA possono esigere che il danno sia valutato immediatamente. L’avente diritto deve provare l’entità del danno. La somma assicurata non costituisce una prova né dell’esistenza né del valore dei beni assicurati al momento del sinistro. Di norma, l’indennità è determinata di comune accordo tra l’assicurato ed ECA. Ogni parte può tuttavia esigere l’applicazione della procedura di perizia. Ciascuna parte nomina un perito, entrambi i periti nominano un terzo perito con funzione di presidente. Le conclusioni dei periti o, se queste divergono, quelle del perito presidente, determinano in via definitiva l’importo del danno. Ciascuna parte sostiene le spese del proprio perito e la metà delle spese del perito presidente. Per l’inventario della mobilia domestica, l’indennità è calcolata in base al prezzo necessario per acquistare beni simili (= valore di sostituzione). Non si tiene conto del valore affettivo. 10. Calcolo dell’indennità Il valore di sostituzione della mobilia è pari al prezzo che occorre pagare per l’acquisto di beni simili nuovi (valore a nuovo). Se gli oggetti sinistrati non sono riparati o sostituiti, il valore di sostituzione non può superare il valore attuale. In caso di assicurazione al valore attuale, il valore di sostituzione è pari al prezzo che occorre pagare per l’acquisto di beni simili, dedotta la svalutazione per usura, vetustà o qualsiasi altra causa. 11. Quando è ridotta l’indennità ? In caso di negligenza o imprudenza dell’assicurato : l’assicurato è responsabile della negligenza o dell’imprudenza delle persone di cui risponde conformemente al diritto civile, a condizione che sia riscontrabile una sua negligenza o imprudenza. In caso di sottoassicurazione : se la somma assicurata è inferiore al valore di sostituzione dell’intero inventario della mobilia domestica, il danno è riparato solo sulla base della proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di sostituzione. Una riduzione corrispondente dell’indennità è effettuata anche in caso di danno parziale. -6-
12. Quando può essere ridotta o soppressa l’indennità ? ECA può negare parzialmente o integralmente l’indennità a colui che : • esagera intenzionalmente l’entità dei danni ; • dichiara distrutti beni pur sapendo che non esistevano al momento del sinistro ; • cela la totalità o una parte degli oggetti salvati ; • impiega intenzionalmente mezzi o documenti giustificativi falsi ; • rifiuta intenzionalmente di fornire informazioni necessarie per determinare il danno ; • con intento fraudolento, apporta agli oggetti deteriorati cambiamenti che potrebbero rendere più difficile o impossibile la determinazione delle cause del sinistro e la constatazione del danno ; • tenta di far valere una polizza stipulata dopo l’inizio del sinistro. L’assicurato perde ogni diritto all’indennità se il sinistro è stato causato o aggravato da un delitto intenzionale di cui è autore, istigatore o complice. Può essere perseguito per il rimborso delle indennità e delle spese che ECA deve a terzi o che ha già pagato. ECA è surrogata ai diritti di terzi, fino al raggiungimento dell’importo versato alla parte lesa. L’autore, l’istigatore o il complice di un delitto intenzionale che ha causato o aggravato il sinistro, sebbene assolto dal giudice penale per irresponsabilità, incapacità di discernimento o per qualsiasi altra causa legale di non colpevolezza, secondo le circostanze può tuttavia perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità per i danni causati alla propria mobilia ed essere tenuto al rimborso integrale o parziale delle indennità e delle spese pagate a terzi. 13. Quando è dovuta l’indennità ? L’indennità dovuta è dovuta trenta giorni dopo la sua determinazione definitiva. L’obbligo del pagamento è differito fintanto che la manchevolezza dell’assicurato o dell’avente diritto impedisce la determinazione o il pagamento dell’indennità. L’indennità non è dovuta fintanto che l’assicurato o l’avente diritto è oggetto di indagine della polizia o di un’inchiesta penale a causa del sinistro e finché la procedura non è terminata. 14. Disposizioni di legge Per ogni aspetto non disciplinato nelle presenti informazioni o nelle eventuali condizioni particolari, si applicano : • la legge del 17 novembre 1952 sull’assicurazione dei fabbricati e della mobilia contro l’incendio e gli elementi naturali (LAIEN) • il regolamento applicativo del 13 novembre 1981 della legge del 17 novembre 1952 sull’assicurazione dei fabbricati e della mobilia contro l’incendio e gli elementi naturali (RLAIEN). I documenti relativi alla legge e al regolamento suddetti possono essere ottenuti presso la Cancelleria di Stato, tel. 021 316 40 40, sito Internet : www.rsv.vd.ch Il contenuto delle eventuali condizioni speciali allegate al contratto prevale sul contenuto delle condizioni generali. I caso di contestazione fa fede esclusivamente il testo francese. -7-
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