L'attuazione del Fiscal Compact nei Paesi europei - Editorial Express

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L'attuazione del Fiscal Compact nei Paesi europei - Editorial Express
L’attuazione del Fiscal Compact nei
           Paesi europei
  Debiti pubblici sub-centrali e relative contromisure:
             Italia ed Europa a confronto.
         Focus su Italia, Germania, Spagna e Francia

             La finanza territoriale, Rapporto 2014
                     Giancarlo Pola, Elena Carniti
                     SIEP - 26 settembre 2014

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La crisi economica
Con la crisi economica i conti pubblici dei
Paesi dell’Eurozona subiscono un
significativo peggioramento.
La crisi economica evidenzia i limiti del Patto di Stabilità e Crescita
(PSC, introdotto nel ’97 e modificato nel 2005):

      non impedisce che gli squilibri macroeconomici e finanziari
     di un singolo Paese finiscano col compromettere la stabilità
     finanziaria e economica dell’UE;

      gli incentivi che contiene sono insufficienti alla riduzione
     del debito pubblico.
Debito della PA. Anni 2007-2013

Fonte: elaborazioni Éupolis da dati Eurostat
La riforma della governance
OBIETTIVI:

 garantire il coordinamento delle politiche economiche
  nazionali (che ora vengono preventivamente condivise);

 rendere efficaci le regole del PSC.
  Fino allo scoppio della crisi, i meccanismi procedurali previsti dal
  meccanismo preventivo del PSC erano rimasti di fatto inapplicati,
  così come era stato sostanzialmente ignorato il criterio sul debito;

 rafforzare il processo di sorveglianza macroeconomica sulle
  politiche di bilancio dei singoli Paesi, che devono ora essere
  valutate organicamente in modo da garantirne coerenza e
  sostenibilità.

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La riforma della governance
Di seguito le principali azioni che hanno consentito un graduale
rafforzamento della governance:

 Semestre Europeo (gennaio 2011)

 Patto Euro Plus (marzo 2011)

 Two-Pack (novembre 2011)

 Six-Pack (dicembre 2011)

 Accordo intergovernativo sulla Stabilità, sul Coordinamento e
  sulla Governance (Fiscal compact, marzo 2012).

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Il Fiscal Compact
E’un accordo intergovernativo (non è legge della UE)
sottoscritto da 25 Stati.
Impone due vincoli fondamentali ai Paesi aderenti:

 regola del ʺpareggio di bilancioʺ per l’aggregato della
PA, inserito nella normativa nazionale (preferibilmente a
livello costituzionale);

 uno specifico ʺcriterio di convergenzaʺ rapida verso
un valore di riferimento per il rapporto debito/Pil (60%).

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Il Fiscal Compact
PRIMO VINCOLO:

Il conto della PA deve essere in pareggio o in avanzo. Tale regola
è rispettata se l’indebitamento netto strutturale (corretto dal ciclo
e dalle misure una tantum) è pari o converge velocemente
all’obiettivo di medio termine (OMT) del Paese in questione.

Il limite inferiore è country specific, al massimo allo 0,5% del Pil
(limite consentito all’1% del Pil per i soli Paesi aventi un rapporto
debito/Pil inferiore al 60%).

In caso di deviazione (ivi comprese le circostanze eccezionali)
entrano in gioco meccanismi automatici di correzione.

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Il Fiscal Compact

SECONDO VINCOLO:

Qualora il rapporto debito/Pil fosse superiore al
60%, l’eccedenza deve essere ridotta in media di un
ventesimo all’anno.
Si ritiene che tale rapporto si stia riducendo ad un
ritmo adeguato verso il valore di riferimento se il
differenziale rispetto a tale valore diminuisce negli
ultimi tre anni ad un ritmo medio di un ventesimo
all’anno.

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Livelli decentrati e squilibri
Quale responsabilità ha il livello di governo
sub-centrale nella produzione degli squilibri
finanziari dei propri Paesi?

Livello sub-centrale = Amministrazioni locali +
(se presenti) Amministrazioni Stato federale
Peso dei diversi livelli di governo
        sulle spese totali. Anno 2013

Fonte: elaborazioni Éupolis da dati Eurostat
Peso del debito dei diversi livelli
    di governo. Anno 2013

Fonte: elaborazioni Éupolis da dati Eurostat
L’implementazione del Fiscal
    Compact: un confronto
•   Italia
•   Germania
•   Spagna
•   Francia
ITALIA
• Modifiche costituzionali (aprile 2012:
  modifica Artt. 81, 97, 117, 119);
• Legge rinforzata 243/2012.

CONSEGUENZE:

• introduzione del pareggio di bilancio a livello costituzionale (Art.
  81);
• concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica
  (Art.97);
• equilibrio di bilancio a livello territoriale (Art.119).
Il principio del pareggio di bilancio
Con la nuova formulazione dell’art. 81 viene introdotto
a livello costituzionale il pareggio di bilancio: “lo Stato
assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del
bilancio Statale, tenendo conto delle fasi avverse e
delle fasi favorevoli del ciclo economico”.
    .
Si tratta di una innovazione di forma più che di contenuto perché:

- il Patto di Stabilità e Crescita una norma di rango costituzionale
già prevede il pareggio di bilancio al netto del ciclo;

- È una formulazione piuttosto rigida che imbriglia l’azione di
governo.

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Il concorso delle PA agli obiettivi di
finanza pubblica
 All’Art. 97 della Costituzione, al primo
 comma è premesso il seguente:
 Le pubbliche amministrazioni, in coerenza
 con l’ordinamento dell’Unione europea,
 assicurano l’equilibrio dei bilanci e la
 sostenibilità del debito pubblico.
 Rafforza le previsioni contenute nelle leggi nazionali e introduce il
 concorso esplicito alla sostenibilità del debito pubblico (al lordo
 delle attività) misurato in rapporto al PIL

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L’equilibrio di bilancio per gli enti
  territoriali
Art. 119: I Comuni, le Province, le Città
Metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto
dell’equilibrio dei relativi bilanci, e
concorrono ad assicurare l’osservanza dei
vincoli economici e finanziari derivanti
dall’ordinamento dell’UE.

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L’equilibrio di bilancio per gli enti
  territoriali
Per gli enti territoriali l’equilibrio di bilancio a livello
regionale si intende (legge 243/2012):

saldo non negativo, da realizzare in termini nominali

(e non strutturali, cioè tenendo conto degli effetti del ciclo
e al netto delle misure una tantum).

Diverso dal saldo richiesto allo Stato (= strutturale, e non
nominale) che consentono allo stesso di effettuare
politiche anticicliche.
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GERMANIA
• Modifiche costituzionali (2009)
                      tuttavia
1.   interessano il livello federale (BUND) e i governi dei 16
     LÄNDER, non il livello di governo rilevante in sede europea, il
     General Government (GG);
2.   le legislazioni interne dei LÄNDER contengono norme meno
     stringenti rispetto al FC (escape clauses, non sono previsti
     meccanismi di correzione);
3.   la definizione di deficit non è la medesima contenuta nel FC.

• Legge ordinaria (luglio 2013) limita il deficit
  strutturale per il livello GG.
GERMANIA
• BUND (Stato Federale): bilancio generalmente in equilibrio,
  escluso ricorso ad indebitamento. La condizione si ritiene
  rispettata se il deficit strutturale è entro lo 0,35% del Pil. La
  definizione di deficit NON è la stessa del FC!! (a partire dal
  2016);
• LÄNDER: equilibrio tra entrate e uscite in termini strutturali
  (deficit strutturale, limite allo 0%) (a partire dal 2020). Finora le
  nuove norme sono state recepite da 9 LÄNDER, ma le
  condizioni sono spesso meno stringenti rispetto a quelle
  previste dalla Costituzione);
• GG (General Government): il deficit strutturale è limitato allo
  0,5% del Pil. Eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto
  degli accordi EU saranno ripartiti tra il BUND (65%) e i LÄNDER
  (35%), per questi sulla base della popolazione e del nesso di
  causalità evidenziabile.
SPAGNA
• Modifiche costituzionali (settembre 2011)
  (prima della sottoscrizione del FC!!). L’Art. 135
  afferma il principio della stabilità dei bilanci per
  il GG, e richiama lo Stato e le Comunità
  autonome al rispetto dei deficit strutturali
  previsti da normativa europea.
• Legge organica (o rinforzata) 2/2012 (LEP)
  disciplina i dettagli di funzionamento.
SPAGNA
• GG (General Government):
       -   in generale, pareggio. E’ consentito un deficit strutturale fino
           allo 0,4% del Pil in caso di riforme strutturali che impattano nel
           lungo periodo sulle finanze pubbliche;
       -   viene fissato un limite sul debito/Pil: l’obiettivo europeo del 60%
           per il GG viene declinato a cascata sul governo centrale (44%),
           le Comunità autonome (13%) e le giurisdizioni locali (3%) (da
           conseguirsi entro il 2020);
       -   L’impegno al consolidamento è ripartito tra i diversi livelli di
           governo, sulla base della rispettiva quota sul deficit strutturale
           GG a gennaio 2012;
• Stato centrale, Comunità autonome e Municipalità: obbligo di
  mantenimento del bilancio in pareggio/surplus. Relativamente al
  debito, ogni Comunità non può eccedere il 13% del rispettivo Pil.
FRANCIA
• Legge organica (rinforzata) 2012/1403, approvata a
  fine 2012.

• GG (general government): bilancio strutturalmente
  in pareggio, con limite inferiore per il deficit allo
  0,5% del Pil. In caso di deviazione, non è previsto
  un meccanismo automatico di correzione.
Conclusioni: elevata
      discrezionalità
Alcuni esempi:

• in Germania (per il GG) e Francia, la regola di
  bilancio è affidata alla legge ordinaria; in Spagna e
  Italia vi sono state invece modifiche costituzionali;
• la Spagna consente la deviazione dalla regola di
  bilancio in caso di situazioni che mettono a rischio
  la stabilità economica e sociale (eccezione
  aggiuntiva rispetto a FC);
• In Spagna la nuova regola di bilancio si applica dal
  2020;
Conclusioni: elevata
      discrezionalità
• In quasi tutti i Paesi le circostanze eccezionali
  possono essere invocate dal governo senza
  approvazione parlamentare (in Spagna e Italia è
  richiesta l’approvazione la maggioranza assoluta);
• Tra i Paesi dell’Eurozona, la Spagna e l’Italia hanno
  implementato regole tra le più severe;
Enti locali «a dieta»
In Italia, il concorso stimato (Patto stabilità interno 2014)
• Comuni a 11.760 milioni di euro (che diverranno
  12.710 nel 2015 e 12.985 per gli anni 2016 e 2017);
• Province a 3.745 milioni (che dovrebbero diventare
  3.945 nel 2015, per poi aumentare ulteriormente a
  4.014 milioni per il biennio 2016 e 2017);
• Regioni a Statuto ordinario, il totale delle manovre
  ammonta nel 2014 a 10.240 milioni (11.531 per i tre
  anni successivi).
Enti locali «a dieta»
Spagna, deficit pubblico per livello di governo
F

Fonte: A. Castells, Universitat de Barcelona
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