"La passeggiata non è valida" Le sanzioni Coronavirus

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"La passeggiata non è valida" Le sanzioni Coronavirus
“La passeggiata non è valida”
Le   sanzioni   ai   tempi    del
Coronavirus
Parte Generale
Natura e rimedi giurisdizionali
Parte Speciale
La sicurezza sul luogo di lavoro

A cura di
Studio Legale Di Pardo
in collaborazione con
Avv. Gianluca Pescolla
Avv. Francesca Fazzolari
"La passeggiata non è valida" Le sanzioni Coronavirus
Introduzione

“Si ma lui, ingenuo e candido giocondo, era convinto che a meno di
200 metri sotto casa lui poteva uscire per prendere aria, per
muovese n'attimo eccettera, na passeggiata e invece no, la
passeggiata non la puoi fà, non è valida. Credo che tu possa correre
nell'ambito dei 200 metri, quindi fai il giro del palazzo, ma non puoi
passeggià. La passeggiata non è valida” Zerocalcare

Queste le parole di Zerocalcare nella puntata di Propaganda Live dello
scorso 27 marzo.

Ascoltando queste parole (ed apprezzando il brillante sarcasmo del
fumettista), abbiamo pensato fosse necessario intervenire con un
contributo in grado di fornire chiarimenti (per quanto possibile) ed
informazioni in ordine al complesso quadro normativo che caratterizza
questa emergenza epidemiologica, alla natura e ai rimedi
giurisdizionali alle sanzioni amministrative – stando ai dati -
copiosamente irrogate in questi mesi.

Quel che ci aspettiamo è che saranno numerosissime le persone a
credere di aver subito una sanzione “ingiusta”.
Quel che vorremmo è offrire loro un piccolo supporto, dal carattere
esclusivamente informativo, in grado di garantire un livello minimo di
conoscenza su questi argomenti ai più spinosi.

Perché siamo certi che il dubbio sul “correre o camminare” l'abbiamo
avuto tutti, almeno una volta.
Ed abbiamo optato per il procedere a passo svelto.
Indice

Natura e rimedi giurisdizionali
Parte Generale

  1. Breve riepilogo della normativa emanata
  2. Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19
  3. Attuazione delle misure di contenimento. Il D.P.C.M. 10 aprile
     2020 e il D.P.C.M. 26 aprile 2020
  4. Le    sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni
     amministrative accessorie
  4.1. Le caratteristiche delle sanzioni
  4.2. Quali i rimedi contro tali sanzioni
  4.3. Come presentare gli scritti difensivi
  4.4. Come impugnare l'ordinanza-ingiunzione
  4.5. Quando contestare la sanzione o fare ricorso avverso
     l'ordinanza-ingiunzione
  5. Cosa succede quando la sanzione è irrogata in applicazione di
     un provvedimento regionale o comunale. Il ricorso al TAR
  5.1. Quali i rimedi contro tali sanzioni
  5.2. Quando fare ricorso
  5.3. Quali sono i termini per fare ricorso al TAR
  6. Sospensione dei procedimenti amministrativi
  7. Cosa succede quando la violazione delle misure di contenimento
     costituisce reato. Le sanzioni penali
  8. Cosa succede in caso di false dichiarazioni
  9. Perplessità in ordine alla legittimità costituzionale delle
     restrizioni della libertà personale e di iniziativa economica

La sicurezza sul luogo di lavoro
Parte Speciale

  1.   Premessa
  2.   Documento di valutazione dei rischi
  3.   Misure di prevenzione
  4.   Sanzioni
  5.   Responsabilità generale civilistica
  6.   Sanzioni amministrative
  7.   Strategie operative
Le sanzioni ai tempi del Coronavirus

Natura e rimedi giurisdizionali
Parte Generale

   1.   Breve riepilogo della normativa emanata

Prima di analizzare le sanzioni amministrative e penali applicate in
violazione delle misure di contenimento, nella loro natura e nei loro
rimedi giurisdizionali, occorre fare un breve riepilogo della normativa
-più rilevante ai fini della presente trattazione- finora emanata dal
Governo per fronteggiare la situazione d'emergenza Covid-19:

► Il 30 gennaio 2020 è stata adottata dal Ministero della Salute
un'ordinanza contenente le “Misure profilattiche contro il nuovo
Coronavirus” (G.U. Serie Generale n. 26 del 01 febbraio 2020);

► Il 31 gennaio 2020 è stata adottata dal Consiglio dei Ministri una
delibera con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza -fino
alla data del 31 luglio 2020- in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili (G.U. Serie Generale n. 26 del 01 febbraio 2020);

► Il 23 febbraio è stata adottato il Decreto-Legge n. 6, contenente
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19” (G.U. Serie Generale n. 45 del 23
febbraio 2020);

►Il 2 marzo 2020 è stato adottato il Decreto-Legge n. 9, contenente
“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” (G.U. Serie
Generale n. 53 del 02.03.2020);

►L'8 marzo 2020 è stato adottato il D.P.C.M. contenente “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”. (G.U. Serie Generale n. 59 del 08 marzo 2020).
In riferimento a tale decreto, il Ministero dell'Interno ha emanato la
direttiva n. 14606, destinata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli
nelle aree a contenimento rafforzato;
► Il 9 marzo 2020 è stato adottato il Decreto-Legge n. 14,
contenente “Disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio
sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19” (G.U. Serie
Generale n. 62 del 09 marzo 2020);

► Sempre il 9 marzo 2020 è stato adottato il D.P.C.M. contenente
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 62 del 09
marzo 2020);

► L'11 marzo 2020 è stato adottato il D.P.C.M. contenente “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti       in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 64 dell'11 marzo 2020);

► Il 14 marzo 2020 è stata adottata dal Ministero dell'Interno la
Circolare contenente “Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e
dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi”;

► Il 17 marzo 2020 è stato adottato il Decreto-Legge “Cura Italia”, n.
18, contenente “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” (G.U. 17 marzo
2020), convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27;

► Il 20 marzo 2020 è stata adottata dal Ministero della Salute
l'Ordinanza contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 73
del 20 marzo 2020);

► Il 22 marzo 2020 è stato adottato il D.P.C.M. contenente “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti       in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 76 del 22 marzo 2020);

► Il 25 marzo 2020 è stato adottato il Decreto-Legge n. 19,
contenente “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19”.
Tale Decreto-Legge, abrogando il precedente Decreto-Legge del 23
febbraio n. 6, dispone l'attuazione delle misure di contenimento
tuttora imposte sull'intero territorio nazionale (G.U. n. 79 del 25
marzo 2020);

► Il 1 aprile 2020 è stato adottato il D.P.C.M. contenente “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19
applicabili sull'intero territoriale nazionale” (G.U. Serie Generale n. 88
del 04 aprile 2020);

► Il 10 aprile 2020 è stato adottato il D.P.C.M. contenente “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale” (G.U. Serie
Generale n. 97 del 11 aprile 2020);

► Il 27 aprile 2020 è stato adottato il D.P.C.M. contenente “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (G. U. Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020).

   2.   Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19

Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, con il quale sono stati raccolti in modo
organico tutti i precedenti decreti adottati dal Consiglio dei Ministri,
prevede l'attuazione, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla
totalità di esso, per periodi determinati (e comunque non superiori a
30 giorni), reiterabili e modificabili fino al termine dello stato di
emergenza - fissato al 31 luglio 2020 - di una o più fra le seguenti
misure di contenimento:

1. Limitazione della circolazione delle persone. Limitazione della
possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora,
se non per spostamenti individuali, limitati nello spazio e nel tempo, o
motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza,
da motivi di salute, o da altre specifiche ragioni;

2. Chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e
giardini e altri spazi pubblici;

3. Limitazione o divieto di allontanamento e ingresso in territori
comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio
nazionale;

4. Applicazione della misura della quarantena precauzionale ai
soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di
malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate al di fuori
del territorio nazionale;

5. Divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora
per le persone sottoposte alla misura della quarantena poiché
risultate positive al coronavirus;

6. Limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e
religioso;

7. Sospensione delle cerimonie civili          e   religiose,   limitazione
dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;

8. Chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo,
discoteche, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, centri culturali,
centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

9. Sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale
e di ogni attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di
svolgimento a distanza;

10. Limitazione e sospensione di eventi e competizioni sportive e
discipline in luoghi pubblici o privati, compresa la possibilità di
disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi,
piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di
disciplinare la modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi
all'interno degli stessi luoghi;

11. Limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative,
sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;

12. Possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali
e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la
soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci,
automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne,
nonché di trasporto pubblico locale;

13. Sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni
di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani,
nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti
pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati o di altri
analoghi corsi, attività formative o prove di esame, salvo non si
svolgano a distanza;

14. Sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o
gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
15. Limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o
chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché
della efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o
gratuito a tali istituti o luoghi;

16. Limitazione della presenza fisica degli dipendenti negli uffici delle
amministrazioni pubbliche, fatte salve le attività indifferibili e
l'erogazione dei servizi essenziali in via prioritaria mediante il ricorso
a modalità di lavoro agile;

17. Limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive
finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici
e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei
candidati è effettuata in via esclusiva su basi curriculari o con
modalità a distanza;

18. Limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al
dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la
reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da
espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone,
con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per
garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il contagio;

19. Limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al
pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di
alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

20. Limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o
professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni,
nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di
pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-
contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di
sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o
ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento,
con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

21. Limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di
quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli,
alimentari e di prima necessità;

22. Specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti
nelle sale d'attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei
pronto soccorso;

23. Limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di
ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA),
hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti
penitenziari per minorenni;

24. Obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei
confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a
rischio contagio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione
mondiale della sanità o dal Ministero dell salute;

25. Adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al
rischio epidemiologico;

26. Predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla
disciplina vigente;

27. Previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione
da parte del titolare o gestore di misure idonee a evitare
assembramenti di persone, com obbligo di predisporre le condizioni
per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
Per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare
tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-
contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

28. Eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività
economiche, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche
specificamente individuate.

   3.   Attuazione      delle     misure       di     contenimento
        Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 e il D.P.C.M. 26 aprile 2020

Le elencate misure di contenimento sono state adottate (nel rispetto
di quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19) con i
D.P.C.M. del 1 e del 10 aprile 2020 e prorogate fino al 3 maggio
2020.
L'attuazione delle misure di contenimento, come disciplinata dal
D.P.C.M. del 10 aprile 2020, ha determinato la perdita di efficacia di
tutti i D.P.C.M. a questo antecedenti (D.P.C.M. del 8 marzo 2020, 9
marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020)

Il D.P.C.M. 26 aprile 2020, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 108
del 27 aprile 2020, modifica ed integra l'adozione delle misure di
contenimento di cui al D.P.C.M. 10 aprile 2020.
Le disposizioni del D.P.C.M. 26 aprile 2020 si applicano dalla data del
4 maggio 2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 10 aprile 2020,
e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quelle
previste dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile
2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile
2020.
Il D.P.C.M. 26 aprile 2020 dispone, altresì, che si continueranno ad
applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle
Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a
specifiche aree del territorio regionale.

Questo vuol dire che dal 4 maggio le disposizioni d'attuazione delle
misure di contenimento contenute nel D.P.C.M. 10 aprile 2020 sono
sostituite dalle disposizioni contenute nel nuovo D.P.C.M., quello del
26 aprile 2020, e resteranno efficaci fino al 17 maggio 2020.

Già dal 27 aprile, però, si applicano le disposizioni del nuovo D.P.C.M.
di cui all'art. 2, commi 7, 9 e 11:

Art. 2 D.P.C.M. 26 aprile 2020

Comma 7. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per
effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra
causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa
la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni
dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento
che determina la sospensione;

Comma 9. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4
maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla
riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020;

Comma 11. Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in
condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera
l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in
relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema
sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati
giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto
superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza
del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020,
n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio
emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i
principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e
secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni
dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone
tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato
esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le
attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente
interessate dall’aggravamento.

   4.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni
        amministrative accessorie
L'efficacia delle misure di contenimento, così come adottate con i
D.P.C.M. del 1 e del 10 aprile 2020, è stata prorogata fino al 3 maggio
2020.
Dal 4 maggio, queste stesse misure di contenimento sono applicate
nelle modalità stabilite dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

Il loro mancato rispetto è punito, oltrechè con sanzioni penali, con
sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni amministrative
accessorie.

Più in particolare con:

► La sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 400,00 a euro 3.000,00.

► La sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attività da 5 a 30 giorni, che si aggiunge alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro
3.000,00 nei seguenti casi:

a) Violazione della misura di chiusura di cinema, teatri, sale da
concerto e da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse, sale
bingo, centri culturali e centri ricreativi o analoghi luoghi di
aggregazione (punto 8 – misure di contenimento);

b) Violazione della misura di limitazione o sospensione di eventi e
competizioni sportive e disciplina in luoghi pubblici o privati (punti 10
- 11 – misure di contenimento);

c) Violazione della misura di sospensione dei servizi educativi per
l'infanzia e della attività didattiche di ogni ordine e grado (punto 13 –
misure di contenimento);

d) Violazione della misura di limitazione o sospensione delle attività
commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle necessarie
per assicurare beni alimentari e di prima necessità (punto 18 –
misure di contenimento);

e) Violazione della misura di limitazione o sospensione delle attività di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, compresi bar e
ristoranti (punto 19 – misure di contenimento);

f) Violazione della misura di limitazione o sospensione di altre attività
d'impresa o professionali, anche ove comportino l'esercizio di
pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo (punto 20 – misure di
contenimento);
g) Violazione della misura di limitazione allo svolgimento di fiere e
mercati, ad eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità
dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità (punto 21 – misure
di contenimento).

Al momento dell'accertamento di tali violazioni (per accertamento si
intende l'attività di osservazione e riproduzione in verbale della
violazione, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza) se ritenuto
necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della
violazione, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre la chiusura
provvisoria dell'attività per non più di 5 giorni.
Questi 5 giorni, però, devono essere scomputati dalla sanzione
accessoria definitivamente irrogata (pertanto, ad esempio, a fronte di
una sanzione di 15 giorni definitivamente irrogata, se l'attività è
rimasta chiusa per ordine dell'autorità procedente per 5 giorni
immediatamente successivi al controllo, l'attività deve restare chiusa
soltanto per ulteriori 10 giorni).

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di
una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o,
comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o
incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato
in solido (quindi, congiuntamente) con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta.

4.1. Le caratteristiche delle sanzioni

La sanzione amministrativa può essere:

► Aumentata fino ad un terzo se il mancato rispetto delle
predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
La sanzione può arrivare fino a euro 4.000,00.
In tal caso, anche il proprietario del veicolo è obbligato al pagamento
in solido (e cioè insieme a conducente) della sanzione amministrativa,
salvo non riesca a dimostrare che la circolazione del proprio veicolo
sia avvenuta contro la sua volontà;

► Raddoppiata se la violazione è reiterata.
La sanzione può arrivare da euro 800,00 a euro 6.000,00 (se la
violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, la sanzione può
arrivare fino a euro 8.000,00).
In caso di reiterazione, anche la sanzione accessoria è applicata nella
sua misura massima (e cioè 30 giorni).
Quando vi è la reiterazione?
Si ha reiterazione nei casi stabiliti dall'art. 8 bis, L. 689/1981, e cioè
quando “nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione
amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso
soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. (...) Si
considerano della stessa indole le violazioni della medesima
disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti
che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una
sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. (…) Le
violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai
fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e
riconducibili ad una programmazione unitaria. (…) Essa non opera nel
caso di pagamento in misura ridotta”.
Se il trasgressore, pertanto, viene sorpreso a violare la medesima
misura di contenimento più volte nel tempo – non si considera
“reiterazione” il caso in cui un soggetto sia sorpreso a violare nel
corso della stessa giornata e nell'espletamento della stessa attività
più volte la misura di contenimento – la sanzione amministrativa è
raddoppiata.

La sanzione può essere pagata in misura ridotta alle seguenti
condizioni:

► Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla contestazione
(per contestazione si intende la comunicazione fatta al trasgressore,
immediatamente dopo l'accertamento, della pendenza di un
procedimento amministrativo a suo carico) o notificazione (per
notificazione si intende la comunicazione fatta al trasgressore
successivamente all'accertamento, ma comunque entro il termine
perentorio di 90 giorni per i residenti in Italia, della pendenza di un
procedimento amministrativo a suo carico) del verbale, la sanzione
può essere corrisposta nella somma minima fissata dalla
norma (euro 400,00);

► Se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla contestazione
o notificazione del verbale, la sanzione è ridotta del 30 per
cento (euro 280,00, invece di euro 400,00).

Le sanzioni amministrative per violazione delle misure di
contenimento adottate con disposizioni statali (e cioè con i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri – D.P.C.M. del 1 e del 10 aprile,
precedentementi citati, e, dal 4 maggio, D.P.C.M. 26 aprile 2020)
sono irrogate dal Prefetto, mentre le sanzioni amministrative per
violazione delle misure di contenimento adottate con provvedimenti
regionali o comunali sono irrogate dalle Autorità che le hanno
disposte.
Il Prefetto assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze
di Polizia e, ove occorra, delle Forze armate.

L'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo n. 19, prevede una cd. clausola
di riserva penale, “salvo che il fatto costituisca reato”.
Ciò significa che, qualora dalla stessa condotta derivino più sanzioni
(sanzione amministrativa e sanzione penale), a prevalere sarà
l'applicazione della legge penale, dunque l'applicazione della sanzione
penale.

N.B. La sanzione amministrativa non è iscritta          nel casellario
giudiziale.

4.2. Quali i rimedi contro tali sanzioni

Avverso tali sanzioni è possibile presentare entro il termine di 30
giorni scritti difensivi e documenti, funzionali ad evitare l'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento,            con consequenziale
archiviazione del procedimento.
Tali scritti difensivi e documenti devono essere inoltrati all'Autorità
competente, e cioè all'Autorità che ha irrogato la sanzione
amministrativa (che deve essere indicata nel verbale di
accertamento).
Gli scritti difensivi, accompagnati da richiesta di audizione, hanno
un'importanza fondamentale nell'ambito dell'intero procedimento
amministrativo di irrogazione della sanzione, poiché rappresentano la
prima (talvolta unica) occasione utile per rappresentare le proprie
ragioni all'Autorità che ha contestato l'illecito amministrativo.

4.3. Come presentare gli scritti difensivi

Nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione della sanzione
amministrativa (dunque dal momento in cui si riceve dalle forze
dell'ordine il verbale di accertamento), il trasgressore può far
pervenire all'Autorità Competente scritti difensivi e documenti e può
chiedere di essere ascoltato (tramite PEC o tramite raccomandata
a/r).

A questo punto, l'Autorità competente acquisiti eventuali documenti e
scritti difensivi, può:

► Archiviare il procedimento.
Nel caso in cui ritenga non sussistano le condizioni ed i presupposti
per procedere con l'ordinanza-ingiunzione;

► Emettere l'ordinanza-ingiunzione.
Nel caso in cui ritenga che sussistano le condizioni ed i presupposti
per procedere con la contestazione, l'Autorità competente emette nei
confronti del trasgressore una ordinanza-ingiunzione.
Nell'ordinanza-ingiunzione è indicato l'importo da corrispondere per il
pagamento della sanzione ed il termine entro cui è necessario
provvedere al pagamento.

Al pari, l'Autorità competente può emettere l'ordinanza-ingiunzione o
archiviare il procedimento quando il trasgressore decide di non
pagare la sanzione in misura ridotta e di non formulare contestazione
alcuna.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Questo vuol dire che, laddove sia inutilmente decorso il termine
previsto per il pagamento della sanzione o l'ordinanza-ingiunzione
impugnata non sia stata sospesa, l'Autorità competente provvede ad
iscrivere a ruolo per il recupero coattivo la somma da irrogare
(maggiorata di interessi e di spese di riscossione).

4.4. Come impugnare l'ordinanza-ingiunzione

L'ordinanza-ingiunzione può essere però impugnata:

► Innanzi al Giudice di Pace, territorialmente competente, entro il
termine di 30 giorni.

Come avviene l'impugnazione innanzi al Giudice di Pace
territorialmente competente:

Il Giudice di Pace territorialmente competente è il Giudice di Pace
competente nella circoscrizione territoriale in cui è avvenuta la
violazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso, che deve essere
direttamente depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace o, in
alternativa, ivi spedito tramite il servizio postale, unitamente ai
documenti che si intendono allegare al ricorso.

L'opponente, al fine della proposizione del ricorso, deve pagare:

► Il contributo unificato che varia a seconda dell'importo della
sanzione amministrativa irrogata. Il contributo minimo da versare per
l'iscrizione della causa a ruolo è pari ad Euro 43,00 per tutte le cause
aventi valore inferiore a Euro 1.100,00. Alle cause con valore
superiore si applica un contributo unificato pari a Euro 98,00;
► La marca da bollo, pari ad Euro 27,00. La marca da bollo per i
diritti di cancelleria è, però, dovuta per le sole opposizioni a sanzioni
amministrative superiori ad Euro 1.033,00.

Una volta depositato il ricorso, il Giudice di Pace provvede a fissare
con decreto la data dell'udienza di discussione, ordinando altresì
all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare
presso la cancelleria del Giudice, almeno 10 giorni prima della data
fissata per l'udienza di discussione, una copia del rapporto con gli atti
relativi all'accertamento ed alla contestazione e notificazione
dell'ordinanza-ingiunzione.
Sarà compito della cancelleria notificare il decreto di fissazione
udienza del Giudice di pace ed il ricorso a tutte le parti coinvolte in
giudizio, dunque all'opponente e all'autorità che ha emesso
l'ordinanza.

Il ricorso deve necessariamente contenere:

► In allegato, l'ordinanza-ingiunzione notificata;

► La dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, laddove
l'opponente non abbia indicato un procuratore a sua difesa e
rappresentanza in giudizio. Nel caso in cui non vi fossero la
dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio, tutte le notifiche
indirizzate all'opponente saranno eseguite presso la cancelleria del
Giudice di Pace;

► I motivi in fatto ed in diritto su cui si fonda il ricorso;

► L'istanza di sospensione dell'ordinanza-ingiunzione. In caso
contrario, l'ordinanza-ingiunzione non è sospesa (dunque il
pagamento ingiunto può essere riscosso).

L'Amministrazione opposta può predisporre una memoria difensiva,
da depositare presso la cancelleria del Giudice di Pace, nella quale
dovranno essere enunciate le proprie difese in fatto ed in diritto e
tutte le eccezioni preliminari e di merito, a pena di decadenza.

Va ricordato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione
l'onere della prova deve intendersi a carico dell'Amministrazione
opposta.

È onere dell'Amministrazione, infatti, provare gli elementi di fatto
posti a fondamento della sanzione applicata. Nel caso in cui non sia
sufficientemente provata la responsabilità dell'opponente, l'ordinanza-
ingiunzione deve essere annullata.

È ammessa l'assunzione di ogni mezzo di prova, ma nei limiti stabiliti
dal codice civile.

La prima udienza, l'udienza di discussione, è solitamente l'unica
udienza che compone il procedimento di opposizione ad un'ordinanza-
ingiunzione.

Il Giudice deve verificare, in primo luogo, la tempestività del ricorso.
Se il ricorso è stato depositato oltre il termine di 30 giorni dalla
notificazione dell'ingiunzione di pagamento, il Giudice lo dichiara
inammissibile.
Nel caso in cui l'opponente o il suo difensore non si presentino alla
prima udienza, e non sia pervenuta alcuna comunicazione di
impedimento legittimo, il Giudice emana un'ordinanza di convalida del
provvedimento, disponendo anche in ordine alle spese.
Nel caso in cui, invece, il Giudice ravvisi un'illegittimità manifesta del
provvedimento impugnato (immediatamente risultante dal ricorso e
dai documenti allegati), oppure nel caso in cui l'Amministrazione
opposta non depositi i propri documenti nel termine di 10 giorni
dall'udienza, il Giudice accoglie il ricorso con sentenza.

Successivamente agli adempimenti preliminari, il giudizio entra nel
merito della trattazione.
Le parti vengono interrogate liberamente al Giudice, che promuove la
conciliazione della lite.
Nel caso in cui la conciliazione sia raggiunta, il verbale di conciliazione
costituisce titolo esecutivo.
Nel caso in cui la conciliazione non sia raggiunta, si procede in sede
giudiziale.

Il Giudice con sentenza può:

► Accogliere il ricorso, annullando l'ordinanza-ingiunzione;

► Rigettare il ricorso, riconoscendo la legittimità dell'ordinanza-
ingiunzione. In tal caso, l'opponente potrà essere condannato a
pagare, oltreché la sanzione amministrativa e gli interessi, anche le
spese di giudizio.

► Accogliere il ricorso, annullando in parte l'ordinanza. In tal caso,
il giudice può modificare l'entità della sanzione dovuta, che è
determinata in misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.

Da quando decorrono i termini citati:

In sede di conversione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in L. 24 aprile
2020, n. 27, all'articolo 103, dopo il comma 1, è stato inserito il
comma 1 bis, secondo il quale “il periodo di sospensione di cui al
comma 1 (15 aprile 2020) trova altresì applicazione in relazione ai
termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali,
nonchè ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione
del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività
difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali” .
Tale periodo di sospensione deve essere aggiornato alla luce del D.L.
8 aprile n. 23 che ha prorogato il termine precedente previsto dal D.L.
Cura-Italia (15 aprile 2020) al 15 maggio 2020.

Ne consegue che i termini per il pagamento in misura ridotta (minimo
edittale di Euro 400,00 entro 60 giorni e minimo edittale ridotto del
30%, pari a Euro 280,00, entro 30 giorni), il termine di 90 giorni per
la notifica del verbale, i termini per lo svolgimento dell'attività
difensiva sono ad oggi sospesi e lo saranno sino al 15 maggio 2020.
Dal 16 maggio tali termini inizieranno a decorrere.

Un problema si pone, invece, per quanto riguarda i termini di
impugnazione di un eventuale provvedimento (ordinanza-ingiunzione)
disposto dall'Autorità competente a conclusione del procedimento
amministrativo.
Infatti, sebbene in base alla legge di conversione del Decreto Cura-
Italia, anche il termine “per la presentazione di ricorsi giurisdizionali”
sia da intendersi sospeso sino al 15 maggio, vi è da rilevare che il
decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili e penali, è sospeso, con D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ,
sino al 11 maggio 2020.
Ne consegue che, in via prudenziale, il termine per il ricorso al
Giudice di Pace decorre dall'11 maggio (il termine ultimo per
impugnare è il 10 giugno 2020, salvo non vi sia una ulteriore proroga
dei termini).

4.5. Quando contestare la sanzione o fare ricorso avverso
l'ordinanza-ingiunzione

Il modello di autodichiarazione del 26 marzo 2020 prevede quattro
differenti motivazioni a giustificazione della violazione delle misure di
contenimento:

► La sussistenza di comprovate esigenze lavorative;

► L'assoluta urgenza “per trasferimenti in Comune diverso”;

► La sussistenza di situazioni di necessità per spostamenti all'interno
dello stesso Comune o che vengono in maniera abituale – data la
brevità del percorso – posti in essere dal soggetto;

► La sussistenza di motivi di salute.

Il nuovo D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha consentito altresì:

► Gli spostamenti per incontrare congiunti purchè vengano rispettate
il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di
almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie
respiratorie;

► Il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il modello di autodichiarazione aggiornato del 3 maggio 2020, elimina
i riferimenti, in relazione al motivo “di assoluta urgenza”, a “per
trasferimenti in comune diverso”, in relazione al motivo “situazione
d'urgenza”, a “per spostamenti all'interno dello stesso comune o che
rivestono carattere di quoditianità o che, comunque, siano effettuati
abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere”,
infine, elimina l'ultima parte della autodichiarazione in cui vengono
specificati i motivi del mancato rispetto delle misure di contenimento.
Il Ministero dell'Interno ha, però, chiarito che può essere utilizzato il
modello di autodichiarazione del 26 marzo 2020 (quello utilizzato sino
al 4 maggio) barrando unicamente le voci appena elencate.

Sebbene ci siano stati dei tentativi di chiarimento da parte del
Governo (per lo più mediante Circolari ministeriali o FAQ -risposte a
domande frequenti-) dell'ultimo D.P.C.M. 10 aprile 2020 – Circolari e
FAQ che già si stanno riproponendo numerose per chiarire anche il
nuovo D.P.C.M. 26 aprile 2020-, ci sono ancora molti dubbi (e
moltissimi ce ne saranno nelle aule di Tribunale, quando gran parte di
queste sanzioni amministrative verranno impugnate) in ordine alla
modalità di interpretazione – e soprattutto di applicazione al caso
concreto – di ognuna di queste “motivazioni” contenute
nell'autodichiarazione.
Per tale ragione, è assai probabile che colui che, ad esempio, sia stato
multato, prima del 4 maggio, per essersi allontanato dal proprio
Comune per acquistare beni di prima necessità ivi non disponibili,
veda accolta la propria memoria difensiva o annullata la propria
ordinanza-ingiunzione.

Ancor più complicato è poi tentare di dare un'interpretazione
“uniforme” in presenza di provvedimenti numerosi e diversificati a
livello locale (si pensi alle Regioni in cui il limite dei 200 metri da casa
per poter praticare attività motoria è stato soppresso o in cui sono
ammessi gli spostamenti verso le seconde case).

Quando, quindi, è necessario ricorrere all'Autorità competente o,
successivamente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, al Giudice
di Pace?
La contestazione della sanzione innanzi all'Autorità competente o il
ricorso al Giudice di Pace avverso l'ordinanza-ingiunzione sono rimedi
azionabili, oltrechè in presenza di eventuali vizi procedurali dell'atto,
laddove il soggetto sanzionato creda:

► Che la violazione contestatagli non sussista (ad esempio, nel caso
in cui il soggetto sia stato sanzionato per aver violato il parametro di
“prossimità” previsto dalle misure di contenimento, ma non meglio
specificato e determinato – ammesso e non concesso che una
persona sia in grado, anche in caso di specifica determinazione della
“prossimità”, di comprendere quando vi rientri oppure no.
Si potrebbe parlare, in tal caso, di differente interpretazione della
norma da parte del soggetto “controllore” e del soggetto “controllato”.

Il Caso Concreto: Si veda il caso dell'infermiera genovese, a cui è
stata irrogata la sanzione per essersi fatta accompagnare a lavoro dal
marito, non avendo la patente e non volendo prendere mezzi pubblici.
È evidente, in tal caso, che le ragioni che hanno spinto l'infermiera ed
il marito a violare le misure anti-contagio (più in particolare, il marito
ad allontanarsi dall'abitazione per andare a prendere a fine turno la
moglie) rientrano fra quelle che escludono la sussistenza della
violazione.
Di diverso avviso, però, sono state le forze dell'ordine al momento
della contestazione della sanzione.
Ancor più evidente è il paradosso che si è creato a Roma, quando
un'anziana in fila al supermercato ha deciso di sedersi su una
panchina ed è stata, per questo, sanzionata da un carabiniere.
Va, altresì, menzionata la multa subita dal rider di Roma che, mentre
svolgeva la sua attività di lavoro (consegna pizze a domicilio), ha
deciso sventuratamente di ridurre il proprio percorso attraversando
un parco, ove è stato intercettato e sanzionato dai Carabinieri.

► Che la trasgressione della misura di contenimento sia giustificata
da esigenze previste dai D.P.C.M., ma non riconosciute come
effettivamente sussistenti al momento della contestazione.

Il Caso Concreto: A tal proposito, non si può non menzionare il caso
dell'avvocato abruzzese che, uscendo dal proprio studio intorno alle
23:00, è stato sanzionato per un ammontare di euro 550,00, non
risultando, a detta della Guardia di Finanza, l'orario delle 23:00
compatibile con le esigenze lavorative.
Vi è poi la multa dell'uomo di Vigliano, sorpreso ad acquistare tre
bottiglie di vino al supermercato e per questo multato. Anche in tal
caso, lo spostamento dalla propria abitazione per recarsi al
supermercato, di per sé, rientra fra le ipotesi previste di legittimo
allontanamento dalla propria dimora, ma non è stato considerato
legittimo    dalle   forze    dell'ordine    l'allontanamento      finalizzato
all'acquisto esclusivo di vino.
Allo stesso modo, meritano di essere segnalate le numerose
contestazioni sollevate ai genitori che si sono recati al supermercato
per il solo acquisto di colori o fogli da disegno per i loro figli.

E' evidente, però, che ogni caso è un caso a sé, suscettibile di essere
esaminato, dunque individuato come caso “rientrante” o meno fra
quelli per cui, in effetti, la sanzione amministrativa è stata
ingiustamente irrogata.
Non risulta, infatti, affatto facile individuare, in un panorama
vastissimo di comportamenti non specificamente disciplinati dalla
normativa attuata (né da D.L. nè da D.P.C.M.), quali rispettino e quali
non rispettino i parametri di legittimità stabiliti.

Né risulta facile interpretare, anche in relazione a quei comportamenti
specificamente disciplinati dalla normativa, quando di fatto siano
conformi e quando non lo siano alla normativa stessa (si ripropone
l'esempio del criterio della “prossimità”. Si può fare la corsa –
D.P.C.M. 10 aprile 2020 - in prossimità dell'abitazione –
comportamento disciplinato – ma non si comprende quando si sia “in
prossimità” dell'abitazione. O ancora, si può andare a trovare il
“congiunto” - D.P.C.M. 26 aprile 2020, ma chi può essere considerato
tale? Proprio in ordine all'ambito a cui può riferirsi la dizione
“congiunti”, a pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo D.P.C.M. è
intervenuto il Governo con FAQ, chiarendo che possono ritenersi
“congiunti” “i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili,
le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i
parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra
loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del
coniuge)”.
Dunque, questi sono i congiunti.
E le persone legate da uno stabile legame affettivo, chi sono?

Ognuna di queste incertezze porteranno inevitabilmente ad un
sovraffollamento delle aule di giustizia, che senz'altro non giova allo
scenario già preoccupante che anche nel settore giudiziario si
comincia ad intravedere.

Dati a campione relativi a sanzioni pecuniarie ed accessorie
irrogate
◦ 3 maggio:
      - 5325 persone sanzionate ex art. 4, comma 1, D.L. 25 marzo
2020, n. 19 – Mancato rispetto misure di contenimento
      - 89 titolari di attività o esercizi sanzionati ex art. 4, comma 1,
D.L. 25 marzo 2020, n. 19
       - 18 chiusure provvisorie di attività o esercizi su disposizione
dell'autorità procedente ex art. 4, comma 4, D.L. 25 marzo 2020, n.
19
       - 9 chiusure di attività ed esercizi ex art. 4, comma 2, D.L. 25
marzo 2020, n. 19 – Sanzione amministrativa accessoria
◦ 23 aprile:
      - 6216 persone sanzionate ex art. 4, comma 1, D.L. 25 marzo
2020, n. 19 – Mancato rispetto misure di contenimento
      - 144 titolari di attività o esercizi sanzionati ex art. 4, comma 1,
D.L. 25 marzo 2020, n. 19
       - 14 chiusure provvisorie di attività o esercizi su disposizione
dell'autorità procedente ex art. 4, comma 4, D.L. 25 marzo 2020, n.
19
     - 11 chiusure di attività ed esercizi ex art. 4, comma 2, D.L. 25
marzo 2020, n. 19 – Sanzione amministrativa accessoria
◦ 13 aprile (pasquetta):
     - 16545 persone sanzionate ex art. 4, comma 1, D.L. 25 marzo
2020, n. 19
     - 146 titolari di attività o esercizi sanzionati ex art. 4, comma 1,
D.L. 25 marzo 2020, n. 19
      - 39 chiusure provvisorie di attività o esercizi su disposizione
dell'autorità procedente ex art. 4, comma 4, D.L. 25 marzo 2020, n.
19
     - 24 chiusure di attività ed esercizi ex art. 4, comma 2, D.L. 25
marzo 2020, n. 19 – Sanzione amministrativa accessoria
◦ 3 aprile:
      - 8187 persone sanzionate ex art. 4, comma 1, D.L. 25 marzo
2020, n. 19
     - 136 titolari di attività o esercizi sanzionati ex art. 4, comma 1,
D.L. 25 marzo 2020, n. 19
      - 22 chiusure provvisorie di attività o esercizi su disposizione
dell'autorità procedente ex art. 4, comma 4, D.L. 25 marzo 2020, n.
19
      - 7 chiusure di attività ed esercizi ex art. 4, comma 2, D.L. 25
marzo 2020, n. 19 – Sanzione amministrativa accessoria

   5.   Cosa succede quando la sanzione è irrogata in
        applicazione di un provvedimento regionale o comunale

Il ricorso al TAR

Allo scenario appena delineato, che presuppone l'attuazione delle
misure di contenimento con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, si affianca quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 25 marzo 2020,
n. 19, secondo il quale nelle more dell'adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri e con efficacia limitata fino a tale
momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni
sopravvenute         di   aggravamento         del    rischio   sanitario
verificatesi nel loro territorio o in parte di esso, possono
introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente
nell'ambito delle attività di loro competenza.
È poi specificato che i Sindaci non possono adottare, a pena di
inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare
l'emergenza in contrasto con le misure statali.

Per effetto di tali disposizioni, i Presidenti delle Regioni non hanno la
possibilità di disporre misure meno restrittive di quelle imposte con
D.P.C.M. a livello nazionale, ma possono introdurre misure
ulteriormente restrittive rispetto a quelle imposte con D.P.C.M. a
livello nazionale, in relazione a specifiche situazioni di aggravamento
del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di
esso.

Il Caso Concreto: Decreto del TAR Sardegna, Sez. I, 20 aprile 2020,
n. 141. Il Presidente del TAR Sardegna non sospende l'ordinanza di
chiusura del commercio al dettaglio di libri fino al 26 aprile 2020,
adottata dal Presidente della Regione Sardegna, rilevando che il
Governo, pur avendo con D.P.C.M. 10 aprile 2020 previsto l'apertura
del commercio al dettaglio di libri, ha espresso nello stesso D.P.C.M.
la possibilità di applicazione da parte delle Regioni di misure
maggiormente restrittive, e non anche di misure meno restrittive
rispetto a quelle adottate nel D.P.C.M., qual è quella di prolungata
chiusura dell'attività commerciale in questione.
Il Caso Concreto: Decreto del TAR Lombardia, Sez. I, 23 aprile
2020, n. 634 e Decreto del TAR Lombardia, Sez. I, 27 aprile 2020, n.
651. Il Presidente del TAR ha confermato, con il secondo decreto (con
cui è stata respinta l'istanza di revoca del primo), la sospensione
dell'ordinanza della Regione Lombardia limitatamente alla parte in cui
era consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori
commerciali al dettaglio anche per i beni diversi dagli alimentari. Il
provvedimento regionale si pone in contrasto con il D.P.C.M. 10 aprile
2020 e il D.L. 19/2020, nella parte in cui consente alla Regioni, al fine
di fronteggiare specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento
del rischio sanitario verificatesi nel territorio, di introdurre misure
ulteriormente restrittive. Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 dispone, da una
parte, la regola della sospensione di tutte le attività commerciali al
dettaglio, dall'altra, la deroga a tale regola, permettendo l'attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità. Pertanto, l'ordinanza
regionale, autorizzando la consegna a domicilio da parte degli
operatori commerciali al dettaglio di tutte le categorie merceologiche
(anche se non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. 10 aprile 2020),
disattende i propositi enunciati e si pone in contrasto con la
normativa emergenziale contenuta nel D.L. e nel D.P.C.M..
L'ordinanza regionale, rileva il TAR Lombardia, amplia e non restringe
le attività consentite, autorizzando il commercio al dettaglio di tutte le
merci, a fronte di un D.P.C.M che limita il commercio solo a precisate
categorie merceologiche ritenute essenziali o strategiche.

Le sanzioni per le violazioni delle misure adottate dagli enti locali
(Regioni o Comuni) sono irrogate dalle Autorità che le hanno
disposte.

5.1. Quali i rimedi contro tali sanzioni

Se la sanzione amministrativa è irrogata in applicazione di un
provvedimento emanato da autorità locali (Regioni o Comuni) si può
chiedere l'annullamento del provvedimento adottato e, in via
cautelare, la sua immediata sospensione.

L'annullamento va chiesto con ricorso amministrativo al TAR
territorialmente competente.
Il TAR territorialmente competente, in virtù di quanto stabilito dall'art.
13, c.p.a., è il TAR nella cui circoscrizione territoriale hanno sede le
Autorità amministrative che hanno emesso il provvedimento da
impugnare.

Il ricorso può contenere unitamente all'istanza di annullamento del
provvedimento impugnato (dunque dell'ordinanza regionale o
comunale con cui sono state applicate misure ulteriormente
restrittive):

► Un'istanza di sospensione cautelare del provvedimento, ai sensi
dell'art. 55 c.p.a., allegando di subire un pregiudizio grave e
irreparabile durante il tempo necessario per giungere alla decisione
del ricorso. In tal caso sarà l'intero collegio a decidere in ordine
all'istanza cautelare, alla prima udienza in camera di consiglio
successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il
destinatario, dell'ultima notificazione;

► Un'istanza di sospensione del provvedimento inaudita altera parte,
ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in casi di estrema gravità ed urgenza. In
tal caso il decreto inaudita altera parte verrà disposto dal Presidente
del TAR, antecedente alla prima udienza in camera di consiglio
successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il
destinatario, dell'ultima notificazione;

► In casi di eccezionale gravità ed urgenza, un'istanza di sospensione
del provvedimento e l'adozione delle misure interinali e provvisorie
che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la
proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso
di causa,     può essere presentata ante causam, e cioè ancor prima
dell'instaurazione del giudizio.
In tali casi, il Presidente del TAR decide in merito all'istanza proposta
con decreto, in cui fissa, altresì, un termine entro cui il ricorrente
dovrà notificare il ricorso alle controparti.

5.2. Quando fare ricorso

Il ricorso al TAR competente può essere esperito in presenza di vizi di
legittimità dell'atto impugnato.
In tal caso, ad essere impugnati potranno essere:

► Il provvedimento (regionale o comunale) con cui è stata attuata la
misura restrittiva nel territorio di competenza;

► Il provvedimento (regionale o comunale) con cui è stata attuata la
misura restrittiva nel territorio di competenza e gli eventuali
provvedimenti amministrativi a quest'ultimo (ed in applicazione di
quest'ultimo) seguiti.
Laddove, ad esempio, il trasgressore di una misura restrittiva
adottata con ordinanza regionale sia “collocato” in quarantena per
espressa previsione dell'ordinanza violata, ad essere impugnati
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