"La passeggiata non è valida" Le sanzioni Coronavirus
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“La passeggiata non è valida” Le sanzioni ai tempi del Coronavirus Parte Generale Natura e rimedi giurisdizionali Parte Speciale La sicurezza sul luogo di lavoro A cura di Studio Legale Di Pardo in collaborazione con Avv. Gianluca Pescolla Avv. Francesca Fazzolari
Introduzione “Si ma lui, ingenuo e candido giocondo, era convinto che a meno di 200 metri sotto casa lui poteva uscire per prendere aria, per muovese n'attimo eccettera, na passeggiata e invece no, la passeggiata non la puoi fà, non è valida. Credo che tu possa correre nell'ambito dei 200 metri, quindi fai il giro del palazzo, ma non puoi passeggià. La passeggiata non è valida” Zerocalcare Queste le parole di Zerocalcare nella puntata di Propaganda Live dello scorso 27 marzo. Ascoltando queste parole (ed apprezzando il brillante sarcasmo del fumettista), abbiamo pensato fosse necessario intervenire con un contributo in grado di fornire chiarimenti (per quanto possibile) ed informazioni in ordine al complesso quadro normativo che caratterizza questa emergenza epidemiologica, alla natura e ai rimedi giurisdizionali alle sanzioni amministrative – stando ai dati - copiosamente irrogate in questi mesi. Quel che ci aspettiamo è che saranno numerosissime le persone a credere di aver subito una sanzione “ingiusta”. Quel che vorremmo è offrire loro un piccolo supporto, dal carattere esclusivamente informativo, in grado di garantire un livello minimo di conoscenza su questi argomenti ai più spinosi. Perché siamo certi che il dubbio sul “correre o camminare” l'abbiamo avuto tutti, almeno una volta. Ed abbiamo optato per il procedere a passo svelto.
Indice Natura e rimedi giurisdizionali Parte Generale 1. Breve riepilogo della normativa emanata 2. Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 3. Attuazione delle misure di contenimento. Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 e il D.P.C.M. 26 aprile 2020 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni amministrative accessorie 4.1. Le caratteristiche delle sanzioni 4.2. Quali i rimedi contro tali sanzioni 4.3. Come presentare gli scritti difensivi 4.4. Come impugnare l'ordinanza-ingiunzione 4.5. Quando contestare la sanzione o fare ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione 5. Cosa succede quando la sanzione è irrogata in applicazione di un provvedimento regionale o comunale. Il ricorso al TAR 5.1. Quali i rimedi contro tali sanzioni 5.2. Quando fare ricorso 5.3. Quali sono i termini per fare ricorso al TAR 6. Sospensione dei procedimenti amministrativi 7. Cosa succede quando la violazione delle misure di contenimento costituisce reato. Le sanzioni penali 8. Cosa succede in caso di false dichiarazioni 9. Perplessità in ordine alla legittimità costituzionale delle restrizioni della libertà personale e di iniziativa economica La sicurezza sul luogo di lavoro Parte Speciale 1. Premessa 2. Documento di valutazione dei rischi 3. Misure di prevenzione 4. Sanzioni 5. Responsabilità generale civilistica 6. Sanzioni amministrative 7. Strategie operative
Le sanzioni ai tempi del Coronavirus Natura e rimedi giurisdizionali Parte Generale 1. Breve riepilogo della normativa emanata Prima di analizzare le sanzioni amministrative e penali applicate in violazione delle misure di contenimento, nella loro natura e nei loro rimedi giurisdizionali, occorre fare un breve riepilogo della normativa -più rilevante ai fini della presente trattazione- finora emanata dal Governo per fronteggiare la situazione d'emergenza Covid-19: ► Il 30 gennaio 2020 è stata adottata dal Ministero della Salute un'ordinanza contenente le “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus” (G.U. Serie Generale n. 26 del 01 febbraio 2020); ► Il 31 gennaio 2020 è stata adottata dal Consiglio dei Ministri una delibera con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza -fino alla data del 31 luglio 2020- in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (G.U. Serie Generale n. 26 del 01 febbraio 2020); ► Il 23 febbraio è stata adottato il Decreto-Legge n. 6, contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” (G.U. Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2020); ►Il 2 marzo 2020 è stato adottato il Decreto-Legge n. 9, contenente “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” (G.U. Serie Generale n. 53 del 02.03.2020); ►L'8 marzo 2020 è stato adottato il D.P.C.M. contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. (G.U. Serie Generale n. 59 del 08 marzo 2020). In riferimento a tale decreto, il Ministero dell'Interno ha emanato la direttiva n. 14606, destinata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle aree a contenimento rafforzato;
► Il 9 marzo 2020 è stato adottato il Decreto-Legge n. 14, contenente “Disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19” (G.U. Serie Generale n. 62 del 09 marzo 2020); ► Sempre il 9 marzo 2020 è stato adottato il D.P.C.M. contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 62 del 09 marzo 2020); ► L'11 marzo 2020 è stato adottato il D.P.C.M. contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 64 dell'11 marzo 2020); ► Il 14 marzo 2020 è stata adottata dal Ministero dell'Interno la Circolare contenente “Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi”; ► Il 17 marzo 2020 è stato adottato il Decreto-Legge “Cura Italia”, n. 18, contenente “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” (G.U. 17 marzo 2020), convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27; ► Il 20 marzo 2020 è stata adottata dal Ministero della Salute l'Ordinanza contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 73 del 20 marzo 2020); ► Il 22 marzo 2020 è stato adottato il D.P.C.M. contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 76 del 22 marzo 2020); ► Il 25 marzo 2020 è stato adottato il Decreto-Legge n. 19, contenente “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19”. Tale Decreto-Legge, abrogando il precedente Decreto-Legge del 23 febbraio n. 6, dispone l'attuazione delle misure di contenimento tuttora imposte sull'intero territorio nazionale (G.U. n. 79 del 25 marzo 2020); ► Il 1 aprile 2020 è stato adottato il D.P.C.M. contenente “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territoriale nazionale” (G.U. Serie Generale n. 88 del 04 aprile 2020); ► Il 10 aprile 2020 è stato adottato il D.P.C.M. contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 97 del 11 aprile 2020); ► Il 27 aprile 2020 è stato adottato il D.P.C.M. contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (G. U. Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020). 2. Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, con il quale sono stati raccolti in modo organico tutti i precedenti decreti adottati dal Consiglio dei Ministri, prevede l'attuazione, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi determinati (e comunque non superiori a 30 giorni), reiterabili e modificabili fino al termine dello stato di emergenza - fissato al 31 luglio 2020 - di una o più fra le seguenti misure di contenimento: 1. Limitazione della circolazione delle persone. Limitazione della possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nello spazio e nel tempo, o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute, o da altre specifiche ragioni; 2. Chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini e altri spazi pubblici; 3. Limitazione o divieto di allontanamento e ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale; 4. Applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio nazionale; 5. Divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena poiché
risultate positive al coronavirus; 6. Limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso; 7. Sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; 8. Chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; 9. Sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza; 10. Limitazione e sospensione di eventi e competizioni sportive e discipline in luoghi pubblici o privati, compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare la modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi; 11. Limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico; 12. Possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, nonché di trasporto pubblico locale; 13. Sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, salvo non si svolgano a distanza; 14. Sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
15. Limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché della efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi; 16. Limitazione della presenza fisica degli dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali in via prioritaria mediante il ricorso a modalità di lavoro agile; 17. Limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata in via esclusiva su basi curriculari o con modalità a distanza; 18. Limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il contagio; 19. Limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; 20. Limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti- contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; 21. Limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità; 22. Specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale d'attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso; 23. Limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA),
hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni; 24. Obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio contagio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministero dell salute; 25. Adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; 26. Predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente; 27. Previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, com obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti- contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale; 28. Eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate. 3. Attuazione delle misure di contenimento Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 e il D.P.C.M. 26 aprile 2020 Le elencate misure di contenimento sono state adottate (nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19) con i D.P.C.M. del 1 e del 10 aprile 2020 e prorogate fino al 3 maggio 2020. L'attuazione delle misure di contenimento, come disciplinata dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020, ha determinato la perdita di efficacia di tutti i D.P.C.M. a questo antecedenti (D.P.C.M. del 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020) Il D.P.C.M. 26 aprile 2020, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020, modifica ed integra l'adozione delle misure di contenimento di cui al D.P.C.M. 10 aprile 2020. Le disposizioni del D.P.C.M. 26 aprile 2020 si applicano dalla data del 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 10 aprile 2020, e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quelle previste dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile
2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. Il D.P.C.M. 26 aprile 2020 dispone, altresì, che si continueranno ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Questo vuol dire che dal 4 maggio le disposizioni d'attuazione delle misure di contenimento contenute nel D.P.C.M. 10 aprile 2020 sono sostituite dalle disposizioni contenute nel nuovo D.P.C.M., quello del 26 aprile 2020, e resteranno efficaci fino al 17 maggio 2020. Già dal 27 aprile, però, si applicano le disposizioni del nuovo D.P.C.M. di cui all'art. 2, commi 7, 9 e 11: Art. 2 D.P.C.M. 26 aprile 2020 Comma 7. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione; Comma 9. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020; Comma 11. Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento. 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni amministrative accessorie
L'efficacia delle misure di contenimento, così come adottate con i D.P.C.M. del 1 e del 10 aprile 2020, è stata prorogata fino al 3 maggio 2020. Dal 4 maggio, queste stesse misure di contenimento sono applicate nelle modalità stabilite dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020. Il loro mancato rispetto è punito, oltrechè con sanzioni penali, con sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni amministrative accessorie. Più in particolare con: ► La sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00. ► La sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, che si aggiunge alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00 nei seguenti casi: a) Violazione della misura di chiusura di cinema, teatri, sale da concerto e da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, centri culturali e centri ricreativi o analoghi luoghi di aggregazione (punto 8 – misure di contenimento); b) Violazione della misura di limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive e disciplina in luoghi pubblici o privati (punti 10 - 11 – misure di contenimento); c) Violazione della misura di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e della attività didattiche di ogni ordine e grado (punto 13 – misure di contenimento); d) Violazione della misura di limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare beni alimentari e di prima necessità (punto 18 – misure di contenimento); e) Violazione della misura di limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, compresi bar e ristoranti (punto 19 – misure di contenimento); f) Violazione della misura di limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportino l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo (punto 20 – misure di contenimento);
g) Violazione della misura di limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, ad eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità (punto 21 – misure di contenimento). Al momento dell'accertamento di tali violazioni (per accertamento si intende l'attività di osservazione e riproduzione in verbale della violazione, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza) se ritenuto necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per non più di 5 giorni. Questi 5 giorni, però, devono essere scomputati dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata (pertanto, ad esempio, a fronte di una sanzione di 15 giorni definitivamente irrogata, se l'attività è rimasta chiusa per ordine dell'autorità procedente per 5 giorni immediatamente successivi al controllo, l'attività deve restare chiusa soltanto per ulteriori 10 giorni). Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido (quindi, congiuntamente) con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. 4.1. Le caratteristiche delle sanzioni La sanzione amministrativa può essere: ► Aumentata fino ad un terzo se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo. La sanzione può arrivare fino a euro 4.000,00. In tal caso, anche il proprietario del veicolo è obbligato al pagamento in solido (e cioè insieme a conducente) della sanzione amministrativa, salvo non riesca a dimostrare che la circolazione del proprio veicolo sia avvenuta contro la sua volontà; ► Raddoppiata se la violazione è reiterata. La sanzione può arrivare da euro 800,00 a euro 6.000,00 (se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, la sanzione può arrivare fino a euro 8.000,00). In caso di reiterazione, anche la sanzione accessoria è applicata nella sua misura massima (e cioè 30 giorni). Quando vi è la reiterazione? Si ha reiterazione nei casi stabiliti dall'art. 8 bis, L. 689/1981, e cioè quando “nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. (...) Si
considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. (…) Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. (…) Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta”. Se il trasgressore, pertanto, viene sorpreso a violare la medesima misura di contenimento più volte nel tempo – non si considera “reiterazione” il caso in cui un soggetto sia sorpreso a violare nel corso della stessa giornata e nell'espletamento della stessa attività più volte la misura di contenimento – la sanzione amministrativa è raddoppiata. La sanzione può essere pagata in misura ridotta alle seguenti condizioni: ► Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla contestazione (per contestazione si intende la comunicazione fatta al trasgressore, immediatamente dopo l'accertamento, della pendenza di un procedimento amministrativo a suo carico) o notificazione (per notificazione si intende la comunicazione fatta al trasgressore successivamente all'accertamento, ma comunque entro il termine perentorio di 90 giorni per i residenti in Italia, della pendenza di un procedimento amministrativo a suo carico) del verbale, la sanzione può essere corrisposta nella somma minima fissata dalla norma (euro 400,00); ► Se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, la sanzione è ridotta del 30 per cento (euro 280,00, invece di euro 400,00). Le sanzioni amministrative per violazione delle misure di contenimento adottate con disposizioni statali (e cioè con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri – D.P.C.M. del 1 e del 10 aprile, precedentementi citati, e, dal 4 maggio, D.P.C.M. 26 aprile 2020) sono irrogate dal Prefetto, mentre le sanzioni amministrative per violazione delle misure di contenimento adottate con provvedimenti regionali o comunali sono irrogate dalle Autorità che le hanno disposte. Il Prefetto assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di Polizia e, ove occorra, delle Forze armate. L'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo n. 19, prevede una cd. clausola di riserva penale, “salvo che il fatto costituisca reato”. Ciò significa che, qualora dalla stessa condotta derivino più sanzioni (sanzione amministrativa e sanzione penale), a prevalere sarà
l'applicazione della legge penale, dunque l'applicazione della sanzione penale. N.B. La sanzione amministrativa non è iscritta nel casellario giudiziale. 4.2. Quali i rimedi contro tali sanzioni Avverso tali sanzioni è possibile presentare entro il termine di 30 giorni scritti difensivi e documenti, funzionali ad evitare l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, con consequenziale archiviazione del procedimento. Tali scritti difensivi e documenti devono essere inoltrati all'Autorità competente, e cioè all'Autorità che ha irrogato la sanzione amministrativa (che deve essere indicata nel verbale di accertamento). Gli scritti difensivi, accompagnati da richiesta di audizione, hanno un'importanza fondamentale nell'ambito dell'intero procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione, poiché rappresentano la prima (talvolta unica) occasione utile per rappresentare le proprie ragioni all'Autorità che ha contestato l'illecito amministrativo. 4.3. Come presentare gli scritti difensivi Nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione della sanzione amministrativa (dunque dal momento in cui si riceve dalle forze dell'ordine il verbale di accertamento), il trasgressore può far pervenire all'Autorità Competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere ascoltato (tramite PEC o tramite raccomandata a/r). A questo punto, l'Autorità competente acquisiti eventuali documenti e scritti difensivi, può: ► Archiviare il procedimento. Nel caso in cui ritenga non sussistano le condizioni ed i presupposti per procedere con l'ordinanza-ingiunzione; ► Emettere l'ordinanza-ingiunzione. Nel caso in cui ritenga che sussistano le condizioni ed i presupposti per procedere con la contestazione, l'Autorità competente emette nei confronti del trasgressore una ordinanza-ingiunzione. Nell'ordinanza-ingiunzione è indicato l'importo da corrispondere per il pagamento della sanzione ed il termine entro cui è necessario provvedere al pagamento. Al pari, l'Autorità competente può emettere l'ordinanza-ingiunzione o archiviare il procedimento quando il trasgressore decide di non
pagare la sanzione in misura ridotta e di non formulare contestazione alcuna. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Questo vuol dire che, laddove sia inutilmente decorso il termine previsto per il pagamento della sanzione o l'ordinanza-ingiunzione impugnata non sia stata sospesa, l'Autorità competente provvede ad iscrivere a ruolo per il recupero coattivo la somma da irrogare (maggiorata di interessi e di spese di riscossione). 4.4. Come impugnare l'ordinanza-ingiunzione L'ordinanza-ingiunzione può essere però impugnata: ► Innanzi al Giudice di Pace, territorialmente competente, entro il termine di 30 giorni. Come avviene l'impugnazione innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente: Il Giudice di Pace territorialmente competente è il Giudice di Pace competente nella circoscrizione territoriale in cui è avvenuta la violazione. L'opposizione si propone mediante ricorso, che deve essere direttamente depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace o, in alternativa, ivi spedito tramite il servizio postale, unitamente ai documenti che si intendono allegare al ricorso. L'opponente, al fine della proposizione del ricorso, deve pagare: ► Il contributo unificato che varia a seconda dell'importo della sanzione amministrativa irrogata. Il contributo minimo da versare per l'iscrizione della causa a ruolo è pari ad Euro 43,00 per tutte le cause aventi valore inferiore a Euro 1.100,00. Alle cause con valore superiore si applica un contributo unificato pari a Euro 98,00; ► La marca da bollo, pari ad Euro 27,00. La marca da bollo per i diritti di cancelleria è, però, dovuta per le sole opposizioni a sanzioni amministrative superiori ad Euro 1.033,00. Una volta depositato il ricorso, il Giudice di Pace provvede a fissare con decreto la data dell'udienza di discussione, ordinando altresì all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare presso la cancelleria del Giudice, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'udienza di discussione, una copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione e notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. Sarà compito della cancelleria notificare il decreto di fissazione
udienza del Giudice di pace ed il ricorso a tutte le parti coinvolte in giudizio, dunque all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il ricorso deve necessariamente contenere: ► In allegato, l'ordinanza-ingiunzione notificata; ► La dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, laddove l'opponente non abbia indicato un procuratore a sua difesa e rappresentanza in giudizio. Nel caso in cui non vi fossero la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio, tutte le notifiche indirizzate all'opponente saranno eseguite presso la cancelleria del Giudice di Pace; ► I motivi in fatto ed in diritto su cui si fonda il ricorso; ► L'istanza di sospensione dell'ordinanza-ingiunzione. In caso contrario, l'ordinanza-ingiunzione non è sospesa (dunque il pagamento ingiunto può essere riscosso). L'Amministrazione opposta può predisporre una memoria difensiva, da depositare presso la cancelleria del Giudice di Pace, nella quale dovranno essere enunciate le proprie difese in fatto ed in diritto e tutte le eccezioni preliminari e di merito, a pena di decadenza. Va ricordato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione l'onere della prova deve intendersi a carico dell'Amministrazione opposta. È onere dell'Amministrazione, infatti, provare gli elementi di fatto posti a fondamento della sanzione applicata. Nel caso in cui non sia sufficientemente provata la responsabilità dell'opponente, l'ordinanza- ingiunzione deve essere annullata. È ammessa l'assunzione di ogni mezzo di prova, ma nei limiti stabiliti dal codice civile. La prima udienza, l'udienza di discussione, è solitamente l'unica udienza che compone il procedimento di opposizione ad un'ordinanza- ingiunzione. Il Giudice deve verificare, in primo luogo, la tempestività del ricorso. Se il ricorso è stato depositato oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento, il Giudice lo dichiara inammissibile. Nel caso in cui l'opponente o il suo difensore non si presentino alla prima udienza, e non sia pervenuta alcuna comunicazione di
impedimento legittimo, il Giudice emana un'ordinanza di convalida del provvedimento, disponendo anche in ordine alle spese. Nel caso in cui, invece, il Giudice ravvisi un'illegittimità manifesta del provvedimento impugnato (immediatamente risultante dal ricorso e dai documenti allegati), oppure nel caso in cui l'Amministrazione opposta non depositi i propri documenti nel termine di 10 giorni dall'udienza, il Giudice accoglie il ricorso con sentenza. Successivamente agli adempimenti preliminari, il giudizio entra nel merito della trattazione. Le parti vengono interrogate liberamente al Giudice, che promuove la conciliazione della lite. Nel caso in cui la conciliazione sia raggiunta, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. Nel caso in cui la conciliazione non sia raggiunta, si procede in sede giudiziale. Il Giudice con sentenza può: ► Accogliere il ricorso, annullando l'ordinanza-ingiunzione; ► Rigettare il ricorso, riconoscendo la legittimità dell'ordinanza- ingiunzione. In tal caso, l'opponente potrà essere condannato a pagare, oltreché la sanzione amministrativa e gli interessi, anche le spese di giudizio. ► Accogliere il ricorso, annullando in parte l'ordinanza. In tal caso, il giudice può modificare l'entità della sanzione dovuta, che è determinata in misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Da quando decorrono i termini citati: In sede di conversione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in L. 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 103, dopo il comma 1, è stato inserito il comma 1 bis, secondo il quale “il periodo di sospensione di cui al comma 1 (15 aprile 2020) trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonchè ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali” . Tale periodo di sospensione deve essere aggiornato alla luce del D.L. 8 aprile n. 23 che ha prorogato il termine precedente previsto dal D.L. Cura-Italia (15 aprile 2020) al 15 maggio 2020. Ne consegue che i termini per il pagamento in misura ridotta (minimo edittale di Euro 400,00 entro 60 giorni e minimo edittale ridotto del 30%, pari a Euro 280,00, entro 30 giorni), il termine di 90 giorni per la notifica del verbale, i termini per lo svolgimento dell'attività
difensiva sono ad oggi sospesi e lo saranno sino al 15 maggio 2020. Dal 16 maggio tali termini inizieranno a decorrere. Un problema si pone, invece, per quanto riguarda i termini di impugnazione di un eventuale provvedimento (ordinanza-ingiunzione) disposto dall'Autorità competente a conclusione del procedimento amministrativo. Infatti, sebbene in base alla legge di conversione del Decreto Cura- Italia, anche il termine “per la presentazione di ricorsi giurisdizionali” sia da intendersi sospeso sino al 15 maggio, vi è da rilevare che il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, è sospeso, con D.L. 8 aprile 2020, n. 23 , sino al 11 maggio 2020. Ne consegue che, in via prudenziale, il termine per il ricorso al Giudice di Pace decorre dall'11 maggio (il termine ultimo per impugnare è il 10 giugno 2020, salvo non vi sia una ulteriore proroga dei termini). 4.5. Quando contestare la sanzione o fare ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione Il modello di autodichiarazione del 26 marzo 2020 prevede quattro differenti motivazioni a giustificazione della violazione delle misure di contenimento: ► La sussistenza di comprovate esigenze lavorative; ► L'assoluta urgenza “per trasferimenti in Comune diverso”; ► La sussistenza di situazioni di necessità per spostamenti all'interno dello stesso Comune o che vengono in maniera abituale – data la brevità del percorso – posti in essere dal soggetto; ► La sussistenza di motivi di salute. Il nuovo D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha consentito altresì: ► Gli spostamenti per incontrare congiunti purchè vengano rispettate il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; ► Il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il modello di autodichiarazione aggiornato del 3 maggio 2020, elimina i riferimenti, in relazione al motivo “di assoluta urgenza”, a “per trasferimenti in comune diverso”, in relazione al motivo “situazione d'urgenza”, a “per spostamenti all'interno dello stesso comune o che
rivestono carattere di quoditianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere”, infine, elimina l'ultima parte della autodichiarazione in cui vengono specificati i motivi del mancato rispetto delle misure di contenimento. Il Ministero dell'Interno ha, però, chiarito che può essere utilizzato il modello di autodichiarazione del 26 marzo 2020 (quello utilizzato sino al 4 maggio) barrando unicamente le voci appena elencate. Sebbene ci siano stati dei tentativi di chiarimento da parte del Governo (per lo più mediante Circolari ministeriali o FAQ -risposte a domande frequenti-) dell'ultimo D.P.C.M. 10 aprile 2020 – Circolari e FAQ che già si stanno riproponendo numerose per chiarire anche il nuovo D.P.C.M. 26 aprile 2020-, ci sono ancora molti dubbi (e moltissimi ce ne saranno nelle aule di Tribunale, quando gran parte di queste sanzioni amministrative verranno impugnate) in ordine alla modalità di interpretazione – e soprattutto di applicazione al caso concreto – di ognuna di queste “motivazioni” contenute nell'autodichiarazione. Per tale ragione, è assai probabile che colui che, ad esempio, sia stato multato, prima del 4 maggio, per essersi allontanato dal proprio Comune per acquistare beni di prima necessità ivi non disponibili, veda accolta la propria memoria difensiva o annullata la propria ordinanza-ingiunzione. Ancor più complicato è poi tentare di dare un'interpretazione “uniforme” in presenza di provvedimenti numerosi e diversificati a livello locale (si pensi alle Regioni in cui il limite dei 200 metri da casa per poter praticare attività motoria è stato soppresso o in cui sono ammessi gli spostamenti verso le seconde case). Quando, quindi, è necessario ricorrere all'Autorità competente o, successivamente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, al Giudice di Pace? La contestazione della sanzione innanzi all'Autorità competente o il ricorso al Giudice di Pace avverso l'ordinanza-ingiunzione sono rimedi azionabili, oltrechè in presenza di eventuali vizi procedurali dell'atto, laddove il soggetto sanzionato creda: ► Che la violazione contestatagli non sussista (ad esempio, nel caso in cui il soggetto sia stato sanzionato per aver violato il parametro di “prossimità” previsto dalle misure di contenimento, ma non meglio specificato e determinato – ammesso e non concesso che una persona sia in grado, anche in caso di specifica determinazione della “prossimità”, di comprendere quando vi rientri oppure no. Si potrebbe parlare, in tal caso, di differente interpretazione della norma da parte del soggetto “controllore” e del soggetto “controllato”. Il Caso Concreto: Si veda il caso dell'infermiera genovese, a cui è
stata irrogata la sanzione per essersi fatta accompagnare a lavoro dal marito, non avendo la patente e non volendo prendere mezzi pubblici. È evidente, in tal caso, che le ragioni che hanno spinto l'infermiera ed il marito a violare le misure anti-contagio (più in particolare, il marito ad allontanarsi dall'abitazione per andare a prendere a fine turno la moglie) rientrano fra quelle che escludono la sussistenza della violazione. Di diverso avviso, però, sono state le forze dell'ordine al momento della contestazione della sanzione. Ancor più evidente è il paradosso che si è creato a Roma, quando un'anziana in fila al supermercato ha deciso di sedersi su una panchina ed è stata, per questo, sanzionata da un carabiniere. Va, altresì, menzionata la multa subita dal rider di Roma che, mentre svolgeva la sua attività di lavoro (consegna pizze a domicilio), ha deciso sventuratamente di ridurre il proprio percorso attraversando un parco, ove è stato intercettato e sanzionato dai Carabinieri. ► Che la trasgressione della misura di contenimento sia giustificata da esigenze previste dai D.P.C.M., ma non riconosciute come effettivamente sussistenti al momento della contestazione. Il Caso Concreto: A tal proposito, non si può non menzionare il caso dell'avvocato abruzzese che, uscendo dal proprio studio intorno alle 23:00, è stato sanzionato per un ammontare di euro 550,00, non risultando, a detta della Guardia di Finanza, l'orario delle 23:00 compatibile con le esigenze lavorative. Vi è poi la multa dell'uomo di Vigliano, sorpreso ad acquistare tre bottiglie di vino al supermercato e per questo multato. Anche in tal caso, lo spostamento dalla propria abitazione per recarsi al supermercato, di per sé, rientra fra le ipotesi previste di legittimo allontanamento dalla propria dimora, ma non è stato considerato legittimo dalle forze dell'ordine l'allontanamento finalizzato all'acquisto esclusivo di vino. Allo stesso modo, meritano di essere segnalate le numerose contestazioni sollevate ai genitori che si sono recati al supermercato per il solo acquisto di colori o fogli da disegno per i loro figli. E' evidente, però, che ogni caso è un caso a sé, suscettibile di essere esaminato, dunque individuato come caso “rientrante” o meno fra quelli per cui, in effetti, la sanzione amministrativa è stata ingiustamente irrogata. Non risulta, infatti, affatto facile individuare, in un panorama vastissimo di comportamenti non specificamente disciplinati dalla normativa attuata (né da D.L. nè da D.P.C.M.), quali rispettino e quali non rispettino i parametri di legittimità stabiliti. Né risulta facile interpretare, anche in relazione a quei comportamenti specificamente disciplinati dalla normativa, quando di fatto siano
conformi e quando non lo siano alla normativa stessa (si ripropone l'esempio del criterio della “prossimità”. Si può fare la corsa – D.P.C.M. 10 aprile 2020 - in prossimità dell'abitazione – comportamento disciplinato – ma non si comprende quando si sia “in prossimità” dell'abitazione. O ancora, si può andare a trovare il “congiunto” - D.P.C.M. 26 aprile 2020, ma chi può essere considerato tale? Proprio in ordine all'ambito a cui può riferirsi la dizione “congiunti”, a pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo D.P.C.M. è intervenuto il Governo con FAQ, chiarendo che possono ritenersi “congiunti” “i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”. Dunque, questi sono i congiunti. E le persone legate da uno stabile legame affettivo, chi sono? Ognuna di queste incertezze porteranno inevitabilmente ad un sovraffollamento delle aule di giustizia, che senz'altro non giova allo scenario già preoccupante che anche nel settore giudiziario si comincia ad intravedere. Dati a campione relativi a sanzioni pecuniarie ed accessorie irrogate ◦ 3 maggio: - 5325 persone sanzionate ex art. 4, comma 1, D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – Mancato rispetto misure di contenimento - 89 titolari di attività o esercizi sanzionati ex art. 4, comma 1, D.L. 25 marzo 2020, n. 19 - 18 chiusure provvisorie di attività o esercizi su disposizione dell'autorità procedente ex art. 4, comma 4, D.L. 25 marzo 2020, n. 19 - 9 chiusure di attività ed esercizi ex art. 4, comma 2, D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – Sanzione amministrativa accessoria ◦ 23 aprile: - 6216 persone sanzionate ex art. 4, comma 1, D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – Mancato rispetto misure di contenimento - 144 titolari di attività o esercizi sanzionati ex art. 4, comma 1, D.L. 25 marzo 2020, n. 19 - 14 chiusure provvisorie di attività o esercizi su disposizione dell'autorità procedente ex art. 4, comma 4, D.L. 25 marzo 2020, n. 19 - 11 chiusure di attività ed esercizi ex art. 4, comma 2, D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – Sanzione amministrativa accessoria ◦ 13 aprile (pasquetta): - 16545 persone sanzionate ex art. 4, comma 1, D.L. 25 marzo 2020, n. 19 - 146 titolari di attività o esercizi sanzionati ex art. 4, comma 1,
D.L. 25 marzo 2020, n. 19 - 39 chiusure provvisorie di attività o esercizi su disposizione dell'autorità procedente ex art. 4, comma 4, D.L. 25 marzo 2020, n. 19 - 24 chiusure di attività ed esercizi ex art. 4, comma 2, D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – Sanzione amministrativa accessoria ◦ 3 aprile: - 8187 persone sanzionate ex art. 4, comma 1, D.L. 25 marzo 2020, n. 19 - 136 titolari di attività o esercizi sanzionati ex art. 4, comma 1, D.L. 25 marzo 2020, n. 19 - 22 chiusure provvisorie di attività o esercizi su disposizione dell'autorità procedente ex art. 4, comma 4, D.L. 25 marzo 2020, n. 19 - 7 chiusure di attività ed esercizi ex art. 4, comma 2, D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – Sanzione amministrativa accessoria 5. Cosa succede quando la sanzione è irrogata in applicazione di un provvedimento regionale o comunale Il ricorso al TAR Allo scenario appena delineato, che presuppone l'attuazione delle misure di contenimento con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si affianca quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, secondo il quale nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza. È poi specificato che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali. Per effetto di tali disposizioni, i Presidenti delle Regioni non hanno la possibilità di disporre misure meno restrittive di quelle imposte con D.P.C.M. a livello nazionale, ma possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle imposte con D.P.C.M. a livello nazionale, in relazione a specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso. Il Caso Concreto: Decreto del TAR Sardegna, Sez. I, 20 aprile 2020, n. 141. Il Presidente del TAR Sardegna non sospende l'ordinanza di chiusura del commercio al dettaglio di libri fino al 26 aprile 2020,
adottata dal Presidente della Regione Sardegna, rilevando che il Governo, pur avendo con D.P.C.M. 10 aprile 2020 previsto l'apertura del commercio al dettaglio di libri, ha espresso nello stesso D.P.C.M. la possibilità di applicazione da parte delle Regioni di misure maggiormente restrittive, e non anche di misure meno restrittive rispetto a quelle adottate nel D.P.C.M., qual è quella di prolungata chiusura dell'attività commerciale in questione. Il Caso Concreto: Decreto del TAR Lombardia, Sez. I, 23 aprile 2020, n. 634 e Decreto del TAR Lombardia, Sez. I, 27 aprile 2020, n. 651. Il Presidente del TAR ha confermato, con il secondo decreto (con cui è stata respinta l'istanza di revoca del primo), la sospensione dell'ordinanza della Regione Lombardia limitatamente alla parte in cui era consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio anche per i beni diversi dagli alimentari. Il provvedimento regionale si pone in contrasto con il D.P.C.M. 10 aprile 2020 e il D.L. 19/2020, nella parte in cui consente alla Regioni, al fine di fronteggiare specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel territorio, di introdurre misure ulteriormente restrittive. Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 dispone, da una parte, la regola della sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio, dall'altra, la deroga a tale regola, permettendo l'attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Pertanto, l'ordinanza regionale, autorizzando la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio di tutte le categorie merceologiche (anche se non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. 10 aprile 2020), disattende i propositi enunciati e si pone in contrasto con la normativa emergenziale contenuta nel D.L. e nel D.P.C.M.. L'ordinanza regionale, rileva il TAR Lombardia, amplia e non restringe le attività consentite, autorizzando il commercio al dettaglio di tutte le merci, a fronte di un D.P.C.M che limita il commercio solo a precisate categorie merceologiche ritenute essenziali o strategiche. Le sanzioni per le violazioni delle misure adottate dagli enti locali (Regioni o Comuni) sono irrogate dalle Autorità che le hanno disposte. 5.1. Quali i rimedi contro tali sanzioni Se la sanzione amministrativa è irrogata in applicazione di un provvedimento emanato da autorità locali (Regioni o Comuni) si può chiedere l'annullamento del provvedimento adottato e, in via cautelare, la sua immediata sospensione. L'annullamento va chiesto con ricorso amministrativo al TAR territorialmente competente. Il TAR territorialmente competente, in virtù di quanto stabilito dall'art. 13, c.p.a., è il TAR nella cui circoscrizione territoriale hanno sede le Autorità amministrative che hanno emesso il provvedimento da
impugnare. Il ricorso può contenere unitamente all'istanza di annullamento del provvedimento impugnato (dunque dell'ordinanza regionale o comunale con cui sono state applicate misure ulteriormente restrittive): ► Un'istanza di sospensione cautelare del provvedimento, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario per giungere alla decisione del ricorso. In tal caso sarà l'intero collegio a decidere in ordine all'istanza cautelare, alla prima udienza in camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione; ► Un'istanza di sospensione del provvedimento inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in casi di estrema gravità ed urgenza. In tal caso il decreto inaudita altera parte verrà disposto dal Presidente del TAR, antecedente alla prima udienza in camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione; ► In casi di eccezionale gravità ed urgenza, un'istanza di sospensione del provvedimento e l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa, può essere presentata ante causam, e cioè ancor prima dell'instaurazione del giudizio. In tali casi, il Presidente del TAR decide in merito all'istanza proposta con decreto, in cui fissa, altresì, un termine entro cui il ricorrente dovrà notificare il ricorso alle controparti. 5.2. Quando fare ricorso Il ricorso al TAR competente può essere esperito in presenza di vizi di legittimità dell'atto impugnato. In tal caso, ad essere impugnati potranno essere: ► Il provvedimento (regionale o comunale) con cui è stata attuata la misura restrittiva nel territorio di competenza; ► Il provvedimento (regionale o comunale) con cui è stata attuata la misura restrittiva nel territorio di competenza e gli eventuali provvedimenti amministrativi a quest'ultimo (ed in applicazione di quest'ultimo) seguiti. Laddove, ad esempio, il trasgressore di una misura restrittiva adottata con ordinanza regionale sia “collocato” in quarantena per espressa previsione dell'ordinanza violata, ad essere impugnati
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