La partecipazione ai tempi della programmazione - Scuola Superiore S. Anna - Andrea De Conno - Federsanità Anci Toscana

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Scuola Superiore S. Anna
                        Pisa – 18.01.2018

La partecipazione ai tempi della programmazione

  Andrea De Conno - Federsanità Anci Toscana
La programmazione:
                  nessi causali vs. influenza

                                                                   Partner di
                               Sfera di                            confine
Influenza sulle
condizioni del                interesse
benessere dei                                                                                     Beneficiari
beneficiari

                               Sfera di
                              Influenza
Potere                                                                                            Partner e
persuasivo e                                                                                      beneficiari
mobilitante                                                                                       mobilitati

                                                                                                  Personale
 Potere di                                                                                        sotto
 controllo                    Sfera di                                                            “contratto”
 direzionale                  Controllo

                                    Rielaborato da G. Tomei, Valutare gli outcome dei programmi
                                    complessi, Franco Angeli, Milano, 2016, p. 65
                                    Si veda anche www.outcomemapping.ca
Dlgs. 3 luglio 2017 - Codice del terzo
                         settore

Titolo VII - Dei rapporti con gli Enti pubblici
Art. 55 - Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità,
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello
territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione
e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle
norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione
sociale di zona.
2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione
procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli
stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti
di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione
di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato
avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità,
partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione
procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche
essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.
La partecipazione

   co-progettazione

  co-programmazione

    Consultazione
    Concertazione

    informazione
Articolare la partecipazione

                      Codice del terzo settre , Art 55 c. 3 La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare
                                                                            bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

CO-PROGETTAZIONE                                 Dlgs. 147, 15 settembre 2017 –ReI art 13 c. 2 I comuni, coordinandosi a livello di ambito territo-riale, svolgono inoltre le seguenti funzioni:
                     operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 6, nell’attuazione degli interventi, favorendo la co-progettazione, avendo cura di evitare
                                                                       conflitti di interesse e assicurando il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza;

      CO-            Codice del terzo settre , Art 55 c. 2 La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal
                                                                        fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

PROGRAMMAZIONE              [Legge 75/2017 art4-com19] 10. La consulta del terzo settore elegge al proprio interno il presidente ed esprime proposte progettuali per la definizione del piano integrato di salute.

                   [Legge 41/2005 art 18-com2] I soggetti, di cui al comma 1, (La Giunta regionale, gli enti locali e gli altri soggetti interessati), assicurano la concertazione anche con le organizzazioni sindacali
                                                                     in merito agli atti di natura programmatoria e regolamentare derivanti dalla presente legge.

CONCERTAZIONE
CONSULTAZIONE      [Legge 75/2017 art4-com20] 11. Al fine di assicurare un confronto diretto con la popolazione, le zone distretto e le società della salute promuovono almeno due incontri pubblici all’anno,
                     in cui è assicurata la presenza dell’assessore regionale competente per il diritto alla salute, del direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero-universitaria,
                                                                     nonché del direttore della programmazione di area vasta e della conferenza zonale integrata. ”.

                                 (legge 75/2017 Art. 2 c. 2) c bis Consiglio dei Cittadini per al salute – c ter Comitati aziendali di partecipazione c quater - comitati di partecipazione

                                                                                                               (legge 75/2017 art. 3 c. 1 )
                   c) impartire direttive alle aziende sanitarie e formulare indirizzi alle società della salute, ove costituite, per la promozione del diritto all’informazione, riconoscendo in quest’ultimo la condizione

 INFORMAZIONE             fondamentale per assicurare agli utenti l’esercizio della libera scelta nell’accesso alle strutture sanitarie e la partecipazione alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate,
                                                                                                       verificandone annualmente i risultati. (96)
                        c bis) promuovere la partecipazione dei cittadini e verificare l’effettiva conoscenza dei loro diritti, nonché assicurare l’integrazione degli organismi di partecipazione di livello regionale e
                                                                                                                       locale.(675)
Articolare la partecipazione

                 (legge 75/2017 art. 3 c. 1 – Modifiche Legge 40/2005, art 16)
                                     E’ compito della Regione:
               c) impartire direttive alle aziende sanitarie e formulare indirizzi alle
                   società della salute, ove costituite, per la promozione del
                     diritto all’informazione, riconoscendo in quest’ultimo la
                condizione fondamentale per assicurare agli utenti l’esercizio della
INFORMAZIONE   libera scelta nell’accesso alle strutture sanitarie e la partecipazione
                  alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate,
                              verificandone annualmente i risultati. (96)
                    c bis) promuovere la partecipazione dei cittadini e verificare
                   l’effettiva conoscenza dei loro diritti, nonché assicurare
               l’integrazione degli organismi di partecipazione di livello regionale
                                          e locale.(675)
Articolare la partecipazione

                [Legge 41/2005 art 18-com2] I soggetti, di cui al comma
                  1, (La Giunta regionale, gli enti locali e gli altri soggetti
                 interessati), assicurano la concertazione anche con le
                    organizzazioni sindacali in merito agli atti di natura
                programmatoria e regolamentare derivanti dalla presente
                                           legge.

CONCERTAZIONE
CONSULTAZIONE    [Legge 75/2017 art4-com20] 11. Al fine di assicurare un confronto diretto con la
                   popolazione, le zone distretto e le società della salute promuovono almeno due
                   incontri pubblici all’anno, in cui è assicurata la presenza dell’assessore regionale
                competente per il diritto alla salute, del direttore generale dell'azienda unità sanitaria
                       locale e dell'azienda ospedaliero-universitaria, nonché del direttore della
                         programmazione di area vasta e della conferenza zonale integrata. ”.

                                              (legge 75/2017 Art. 2 c. 2)
                                     c bis Consiglio dei Cittadini per al salute
                                   – c ter Comitati aziendali di partecipazione -
                                        c quater - comitati di partecipazione
Articolare la partecipazione

                  Codice del terzo settore , Art 55 c. 2 La co-
                 programmazione è finalizzata all'individuazione,
                       da parte della pubblica amministrazione
                     procedente, dei bisogni da soddisfare, degli
                   interventi a tal fine necessari, delle modalità di
      CO-        realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
PROGRAMMAZIONE

                  [Legge 75/2017 art4-com19] 10. La consulta del
                 terzo settore elegge al proprio interno il presidente
                     ed esprime proposte progettuali per la
                      definizione del piano integrato di salute.
Articolare la partecipazione

                      Codice del terzo settore , Art 55 c. 3 La co-progettazione è
                   finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici
                   progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti,
                          alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

                                Dlgs. 147, 15 settembre 2017 –ReI art 13 c. 2
CO-PROGETTAZIONE
                   I comuni, coordinandosi a livello di ambito territo-riale, svolgono inoltre
                                            le seguenti funzioni:
                     operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, secondo le
                     modalità di cui all’articolo 6, comma 6, nell’attuazione degli interventi,
                      favorendo la co-progettazione, avendo cura di evitare conflitti di
                   interesse e assicurando il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza
                                                   e concorrenza;
La partecipazione: fattori di efficacia
             LR 2 agosto 2013 n 46

Preambolo del Consiglio Regionale alla Legge sul Dibattito Pubblico regionale e
promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Tempi
  7. La risoluzione consiliare in parola raccomanda anche il potenziamento del Dibattito Pubblico, con
particolare riferimento alla rimodulazione delle fasi del relativo procedimento al fine di superare i
margini assai ristretti stabiliti dalla precedente disciplina e responsabili, in parte, della sostanziale
disapplicazione di tale istituto;

Effettiva efficacia
  9. Si ritiene di dar seguito alle indicazioni contenute nella suddetta risoluzione proponendo un
insieme di modifiche alle procedure di presentazione, valutazione e ammissione delle richieste di
sostegno ad un processo partecipativo locale, che nel complesso mirano a semplificare tali procedure,
ad agevolare il ruolo degli enti locali e di tutti i possibili soggetti promotori e, soprattutto, a
rafforzare i meccanismi che possano assicurare un più stringente rapporto tra la fase
della partecipazione e la fase decisionale propria delle istituzioni rappresentative;

                                       Federsanità - Anci Toscana                                      10
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