La partecipazione ai tempi della programmazione - Scuola Superiore S. Anna - Andrea De Conno - Federsanità Anci Toscana
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Scuola Superiore S. Anna Pisa – 18.01.2018 La partecipazione ai tempi della programmazione Andrea De Conno - Federsanità Anci Toscana
La programmazione: nessi causali vs. influenza Partner di Sfera di confine Influenza sulle condizioni del interesse benessere dei Beneficiari beneficiari Sfera di Influenza Potere Partner e persuasivo e beneficiari mobilitante mobilitati Personale Potere di sotto controllo Sfera di “contratto” direzionale Controllo Rielaborato da G. Tomei, Valutare gli outcome dei programmi complessi, Franco Angeli, Milano, 2016, p. 65 Si veda anche www.outcomemapping.ca
Dlgs. 3 luglio 2017 - Codice del terzo settore Titolo VII - Dei rapporti con gli Enti pubblici Art. 55 - Coinvolgimento degli enti del Terzo settore 1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona. 2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. 3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2. 4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.
La partecipazione co-progettazione co-programmazione Consultazione Concertazione informazione
Articolare la partecipazione Codice del terzo settre , Art 55 c. 3 La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2. CO-PROGETTAZIONE Dlgs. 147, 15 settembre 2017 –ReI art 13 c. 2 I comuni, coordinandosi a livello di ambito territo-riale, svolgono inoltre le seguenti funzioni: operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 6, nell’attuazione degli interventi, favorendo la co-progettazione, avendo cura di evitare conflitti di interesse e assicurando il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza; CO- Codice del terzo settre , Art 55 c. 2 La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. PROGRAMMAZIONE [Legge 75/2017 art4-com19] 10. La consulta del terzo settore elegge al proprio interno il presidente ed esprime proposte progettuali per la definizione del piano integrato di salute. [Legge 41/2005 art 18-com2] I soggetti, di cui al comma 1, (La Giunta regionale, gli enti locali e gli altri soggetti interessati), assicurano la concertazione anche con le organizzazioni sindacali in merito agli atti di natura programmatoria e regolamentare derivanti dalla presente legge. CONCERTAZIONE CONSULTAZIONE [Legge 75/2017 art4-com20] 11. Al fine di assicurare un confronto diretto con la popolazione, le zone distretto e le società della salute promuovono almeno due incontri pubblici all’anno, in cui è assicurata la presenza dell’assessore regionale competente per il diritto alla salute, del direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero-universitaria, nonché del direttore della programmazione di area vasta e della conferenza zonale integrata. ”. (legge 75/2017 Art. 2 c. 2) c bis Consiglio dei Cittadini per al salute – c ter Comitati aziendali di partecipazione c quater - comitati di partecipazione (legge 75/2017 art. 3 c. 1 ) c) impartire direttive alle aziende sanitarie e formulare indirizzi alle società della salute, ove costituite, per la promozione del diritto all’informazione, riconoscendo in quest’ultimo la condizione INFORMAZIONE fondamentale per assicurare agli utenti l’esercizio della libera scelta nell’accesso alle strutture sanitarie e la partecipazione alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, verificandone annualmente i risultati. (96) c bis) promuovere la partecipazione dei cittadini e verificare l’effettiva conoscenza dei loro diritti, nonché assicurare l’integrazione degli organismi di partecipazione di livello regionale e locale.(675)
Articolare la partecipazione (legge 75/2017 art. 3 c. 1 – Modifiche Legge 40/2005, art 16) E’ compito della Regione: c) impartire direttive alle aziende sanitarie e formulare indirizzi alle società della salute, ove costituite, per la promozione del diritto all’informazione, riconoscendo in quest’ultimo la condizione fondamentale per assicurare agli utenti l’esercizio della INFORMAZIONE libera scelta nell’accesso alle strutture sanitarie e la partecipazione alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, verificandone annualmente i risultati. (96) c bis) promuovere la partecipazione dei cittadini e verificare l’effettiva conoscenza dei loro diritti, nonché assicurare l’integrazione degli organismi di partecipazione di livello regionale e locale.(675)
Articolare la partecipazione [Legge 41/2005 art 18-com2] I soggetti, di cui al comma 1, (La Giunta regionale, gli enti locali e gli altri soggetti interessati), assicurano la concertazione anche con le organizzazioni sindacali in merito agli atti di natura programmatoria e regolamentare derivanti dalla presente legge. CONCERTAZIONE CONSULTAZIONE [Legge 75/2017 art4-com20] 11. Al fine di assicurare un confronto diretto con la popolazione, le zone distretto e le società della salute promuovono almeno due incontri pubblici all’anno, in cui è assicurata la presenza dell’assessore regionale competente per il diritto alla salute, del direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero-universitaria, nonché del direttore della programmazione di area vasta e della conferenza zonale integrata. ”. (legge 75/2017 Art. 2 c. 2) c bis Consiglio dei Cittadini per al salute – c ter Comitati aziendali di partecipazione - c quater - comitati di partecipazione
Articolare la partecipazione Codice del terzo settore , Art 55 c. 2 La co- programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di CO- realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. PROGRAMMAZIONE [Legge 75/2017 art4-com19] 10. La consulta del terzo settore elegge al proprio interno il presidente ed esprime proposte progettuali per la definizione del piano integrato di salute.
Articolare la partecipazione Codice del terzo settore , Art 55 c. 3 La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2. Dlgs. 147, 15 settembre 2017 –ReI art 13 c. 2 CO-PROGETTAZIONE I comuni, coordinandosi a livello di ambito territo-riale, svolgono inoltre le seguenti funzioni: operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 6, nell’attuazione degli interventi, favorendo la co-progettazione, avendo cura di evitare conflitti di interesse e assicurando il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza;
La partecipazione: fattori di efficacia LR 2 agosto 2013 n 46 Preambolo del Consiglio Regionale alla Legge sul Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali. Tempi 7. La risoluzione consiliare in parola raccomanda anche il potenziamento del Dibattito Pubblico, con particolare riferimento alla rimodulazione delle fasi del relativo procedimento al fine di superare i margini assai ristretti stabiliti dalla precedente disciplina e responsabili, in parte, della sostanziale disapplicazione di tale istituto; Effettiva efficacia 9. Si ritiene di dar seguito alle indicazioni contenute nella suddetta risoluzione proponendo un insieme di modifiche alle procedure di presentazione, valutazione e ammissione delle richieste di sostegno ad un processo partecipativo locale, che nel complesso mirano a semplificare tali procedure, ad agevolare il ruolo degli enti locali e di tutti i possibili soggetti promotori e, soprattutto, a rafforzare i meccanismi che possano assicurare un più stringente rapporto tra la fase della partecipazione e la fase decisionale propria delle istituzioni rappresentative; Federsanità - Anci Toscana 10
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