SOTTOCOMMISSIONE REATI BANCARI E FINANZIARI LA NUOVA GOVERNANCE BANCARIA - ODCEC Roma

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SOTTOCOMMISSIONE
               REATI BANCARI E FINANZIARI
               LA NUOVA GOVERNANCE BANCARIA
                         EUROUNITARIA
         TRA REGOLE PENALI-PRUDENZIALI E LOGICHE
                            AZIENDALI
           II parte – adempimenti antiriciclaggio alla
                      prova della IV direttiva
Dott. Alfredo Barbaranelli
Comitato Scientifico IGS
Commissione Diritto Penale dell’Economia
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed e.c. di Roma
NOVITA’ IN TEMA DI ADEGUATA VERIFICA, PROFILATURA DEL RISCHIO DEL CLIENTE,
                            SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
                      RUOLO DELLA BANCA NEI RAPPORTI BANCA/IMPRESA
                               ARTT.DA 17 A 30 D.LGS.231/2007
Indice
1.   L’adeguata verifica.
2.   Obblighi e soggetti obbligati. Profilatura del rischio.
3.   Modalità: Professionisti e agenti in attività finanziaria.
4.   Il titolare effettivo nei soggetti diversi dalle persone fisiche: Persone giuridiche e
     trust.
5.   Misure semplificate e obblighi rafforzati e loro modalità.
6.   Attestazioni del terzo.
1. L’adeguata verifica
Il tema dell’adeguata verifica è il cardine sul quale poggia l’intero sistema antiriciclaggio.

Il Decreto Legislativo 231/2007 ne parla agli ar tt. Dal 17 al 30. Il D.Lgs. 90/2017 di recepimento della IV
direttiva introduce al centro del sistema antiriciclaggio l’approccio valutativo basato sul rischio associato a
ciascun cliente e sulla conseguente graduazione degli obblighi in base al livello di rischio elevato.
Possiamo immediatamente entrare a gamba tesa nell’approccio a questa nuova formulazione, dicendo
subito che le profilature saranno suddivise nel classico sistema di «Alto Medio e Basso» rischio. Cosa
succede allora quando nell’ambito di un sistema Bancario o di un sistema professionale il cliente riceve un
analisi di rischio Basso: non dimentichiamoci che la norma istitutiva del sistema antiriciclaggio recita
all’ar t. 2, comma 1: Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai fini di prevenzione e
contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo. Andiamo a ricordare il significato di queste due situazioni che la legge intende proteggere e lo
facciamo descrivendo le nozioni di entrambi le fattispecie: Riciclaggio: il decreto definisce la nozione di
“riciclaggio”, nella quale rientrano le seguenti tipologie di operazioni: la conversione o il trasferimento di beni, effettuati
essendo a conoscenza della provenienza da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di
occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle
conseguenze giuridiche delle proprie azioni; l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione,
disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono
da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale
attività; la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti e l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne

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l'esecuzione.
Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

Finanziamento del terrorismo: l'espressione indica qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla
provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse
economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di
terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse
economiche per la commissione delle condotte suindicate.

Può, l’operatore bancario (agente in attività finanziarie, come lo indica in sistema), andare ad immaginare la
possibilità di aiutare il riciclaggio del denaro «essendo a conoscenza « della provenienza illecita dello stesso
e, in caso di Basso rischio, evitare di effettuare l’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio? A questa domanda
la norma non risponde. Proveremo a darle un senso mano a mano che ci introduciamo nel tema.
Vediamo quando deve avvenire l’adeguata verifica:
a) in occasione dell’instaurazione di una rappor to continuativo o del conferimento                                 dell’incarico per
l’esecuzione di una prestazione professionale (c/c bancario);

b) In occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, che compor ti la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento di impor to pari o superiori a 15.000 euro, indipendentemente dal
fatto che sia ef fettuata con un’operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare
un operazione frazionata, ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dallar t.3 par.1,
punto 9, del Regolamento UE n.2015/847 del parlamento europeo e del consiglio superiore a mille euro;

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c) Con riferimento ai prestatori di ser vizi di gioco di cui all’ar t. 3, comma 6), in occasione del compimento
di operazioni di gioco anche secondo le disposizioni dettate dal titolo IV del presente decreto.
Quante comuni situazioni operative rientrano nella citazione di questo ar ticolo? Infinite. Prestazione di
trasferimento fondi superiore a mille euro. Quindi qualunque operazione oltre i mille euro deve essere
tracciata a sistema. Anche il bonifico da padre a figlio per il mutuo di casa rientra in queste dimensioni. Il
limite di 15.000 euro per le operazioni occasionali in un’unica soluzione o frazionate e collegate: il
contratto di locazione da 1.250,00 euro al mese vi può rientrare, se il pagamento avviene per contanti? Il
totale fa 15.000,00 ed è frazionato. Il conferimento di un mandato professionale per l’esecuzione di una
prestazione a carattere continuativa: la Banca registra aper ture di conti correnti dove tutte le operazioni
sono a carattere continuativo: addebito della bolletta telefonica, di quella del gas e di quella dell’energia
elettrica con somme versate tutti i mesi. Di fatto qualunque operazione bancaria è frazionata ed a
carattere continuativo, perciò, ogniqualvolta la banca cambia tipo di contratto dovrà nuovamente
identificare il cliente perché l’operazione è cambiata.

Dispone ancora l’ar t. 17, comma 2 che « I soggetti obbligati procedono comunque all’adeguata verifica del
cliente e del titolare ef fettivo: a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo,
indipendentemente da qualunque deroga, esenzione o soglia applicabile; b) quando vi sono dubbi sulla
veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.

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Ma se è così, allora si trovano notevoli difficoltà a raccordare questo principio con quello dell’astensione di cui al successivo
art. 42 che recita come « i soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità di effettuare l’adeguata verifica della clientela si
astengono dall’instaurare, eseguire o proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se
effettuare una segnalazione all’UIF….» Quindi se si nutrono o sono palesi sospetti di riciclaggio o finanziamento al terrorismo,
ma il cliente si fa identificare correttamente attraverso la compilazione degli appositi moduli messi a disposizione dalla Banca,
non è possibile esercitare l’astensione che potrà avvenire solo se il cliente rifiuta di farsi identificare. Nel caso delle Banche ciò
appare paradossale, dato che se il cliente si presenta ad aprire un conto corrente bancario, compilando l’apposito modulo per
l’antiriciclaggio, che impone di dichiarare, nome, cognome, parentele, se il conto sarà cointestato oppure se le somme in esso
depositate saranno a beneficio di un terzo, se il titolare è legale rappresentante di un soggetto giuridico e non è solo una
persona fisica, tutti gli eventuali delegati alle operazioni di deposito e prelievo, ecc.., il solo fatto di aver compilato
correttamente il modello consente l’identificazione e se ci si rende conto di attività sospette non è possibile l’astensione perché
l’identificazione è avvenuta. Perciò si dovrà far eseguire l’operazione, eventualmente, poi, eseguendo la denuncia all’UIF. Ma se
le somme depositate provengono da un reato, tutto è regolare ed il denaro inizia a pulirsi dopo il deposito nel conto corrente.
Questo perché la Banca censisce il cliente, munito di regolari documenti, ma non può rifiutarsi di eseguire le operazioni, ai
sensi dell’ art. 17, purché i documenti di identificazione siano validi e non scaduti, mentre solo se il documento è scaduto e non
si provvede al rinnovo, oppure se il cliente non si lascia identificare allora la Banca si può astenere dall’eseguire l’operazione.
(moduli antiriciclaggio Notai e banche).
Veniamo ora alla profilatura del rischio, comma 3 dell’art. 17 del D.Lgs. 231/2007: I soggetti obbligati adottano misure di
adeguata verifica…….proporzionali all’entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità
di cui all’art. 21, comma 2, lettera a) e agli organismi d autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio
rilevato. Nel graduare il rischio, i soggetti obbligati….tengono conto almeno dei seguenti criteri generali:

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a)    Con riferimento al cliente: natura giuridica; la prevalente attività svolta; il comportamento tenuto al momento del
      compimento dell’attività svolta; l’area geografica di residenza;
b) Con riferimento all’operazione: rapporto continuativo o prestazione professionale: la tipologia dell’operazione, rapporto
      continuativo o prestazione professionale: la tipologia della prestazione; modalità di svolgimento dell0’operazione, rapporto
      continuativo o prestazione professionale; l’ammontare dell’operazione; la frequenza del volume delle operazioni la durata
      del rapporto continuativo o della prestazione professionale; la ragionevolezza dell’operazione ……….in rapporto all’attività
      svolta dal cliente e all’entità delle risorse economiche nella sua disponibilità.
I commi 4,5 e 6 dettano particolari disposizioni di adeguata verifica della clientela: per il comma 4 l’adeguata verifica va
effettuata anche sui vecchi clienti se aumenta il rischio di riciclaggio o sono cambiati i parametri di riferimento per l’adeguata
verifica; per il comma 5 l’obbligo di adeguata verifica permane anche su quegli Istituti di credito che sono parte nel
trasferimento del denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo per importi pari o superiori ad € 15.000; per il comma 6 nelle
prestazioni di servizi di pagamento e nell’emissione di moneta elettronica per il tramite di Istituti convenzionati, anche se
residenti in altri stati membri, gli operatori osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per operazioni
inferiori ad € 15.000,00.

2. Obblighi e Soggetti obbligati. Profilatura del rischio.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si perpetuano attraverso il seguente approccio dettato
dall’ar t. 18 del D.Lgs. 231/2007:
a)   Identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento di
     identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché
     sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile o indipendente. Le
     medesime misure si attuano nei confronti dell’esecutore, anche in relazione alla verifica dell’esistenza
     e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente

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b.   Identificazione del titolare ef fettivo e la verifica della sua identità attraverso misure proporzionate al
     rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità ef fettiva di persone giuridiche trust e altri
     istituti e soggetti giuridici af fini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità
     l’assetto proprietario e di controllo del cliente;
c.    acquisire informazioni sulla natura del rappor to continuativo o della prestazione professionale
     ………………quelle intercorrenti tra cliente ed esecutore relative all’instaurazione del rappor to, tra il
     cliente ed il titolare ef fettivo, e quelle relative all’attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in
     funzione del rischio ulteriori informazioni, ivi comprese quelle economico patrimoniali del cliente,
     acquisite o possedute in funzione dell’esercizio dell’attività. In presenza di un elevato rischio di
     finanziamento al terrorismo e riciclaggio, i soggetti obbligati applicano le procedure di acquisizione e
     valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni ed operazioni occasionali.

d.   Il controllo costante del rapporto col cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del
     cliente medesimo, la verifica dell’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui
     alle lettere a,b, e c, anche riguardo, in funzione del rischio alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella
     disponibilità del cliente ,…..omissis. Tutte le attività di cui sopra devono intervenire «…prima dell’instaurazione del rapporto
     continuativo o del conferimento dell’incarico professionale ovvero prima dell’effettuazione dell’operazione occasionale. Art.
     18, comma 2.

Il terzo comma dell’articolo 18 va attenzionato in quanto fornisce le attività da svolgere in presenza di un basso rischio di
riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Vediamole compiutamente:

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« in presenza di un basso rischio ……………………..la verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo può
essere posticipata ad un momento successivo all’instaurazione del rapporto o al conferimento dell’incarico per lo svolgimento
di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l’ordinaria gestione dell’attività oggetto del rapporto.
In tale ipotesi, i soggetti obbligati provvedono comunque all’acquisizione dei dati identificativi …………………., al più presto e
comunque non oltre trenta giorni dall’instaurazione del rapporto o dal conferimento dell’incarico». Nel caso di impossibilità di
addivenire ad un identificazione certa del cliente entro i 30 giorni, «i soggetti obbligati si astengono ai sensi dell’art. 42 del D.
Lgs. 231/2007 (rifiutano il cliente ) e valutano…..se effettuare una segnalazione ai sensi dell’art. 35». L’art. 35 mostra gli
obblighi di segnalazione all’Uif , basandosi sulla cultura del sospetto, perciò il coordinamento tra l’art. 18 e l’art. 35, sembra
fuori luogo perché in caso di basso rischio, perché dovrei preoccuparmi di prendere tempo per 30 giorni e poi segnalare all’Uif
che non ho avuto i documenti identificativi da parte dei miei clienti. Sembra un palliativo messo lì’ per dare un contentino agli
operatori. Se non ho il dubbio del riciclaggio (basso rischio) perché sono tenuto all’identificazione comunque, ottenendo solo un
tempo più lungo per eseguire l’operazione pena la sanzione per non aver identificato il cliente e non aver effettuato la
segnalazione all’UIF?
Si può solo affermare che diviene obbligatorio affrontare il tema del rischio legato al riciclaggio di denaro e al finanziamento al
terrorismo, in base alle linee guida dell’UIF. Il profilo di basso rischio dovrebbe consentire un’identificazione soft, senza
arrivare alla situazione economico patrimoniale del cliente o del titolare effettivo.
L’ultimo comma dell’art. 18 dovrebbe rappresentare l’equivalente del comma 7 dell’articolo 17, riferito agli intermediari delle
dichiarazioni dei redditi, valido per gli avvocati, perché li esonera dall’identificazione se si occupano dell’esame della posizione
giuridica del proprio cliente.
Ricapitoliamo: si presenta un nuovo cliente e l’operatore del Sistema antiriciclaggio: professionista o Istituzione Bancaria, deve
provvedere all’identificazione per rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Predispone un fascicolo dove
inserirà copia di un documento di identificazione valido che provvederà ad aggiornare alle varie scadenze. Acquisirà i dati del
titolare effettivo e dell’esecutore

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e indicherà il tipo di operazione da compiersi avendo come riferimento tutte le operazioni a carattere continuativo e tutte
quelle occasionali oltre i 15.000,00 euro, salvo che per le operazioni con carte di credito o di debito dove vale il limite dei
mille euro. In caso di sospetto di riciclaggio ed in assenza di documenti validi ed anche di rifiuto di consegnarli si può
applicare l’art. 42 della disciplina che indica i casi di astensione. Se nonostante il sospetto di riciclaggio il cliente si fa
regolarmente identificare, successivamente si dovrà provvedere ad una segnalazione all’UIF, ma non ci si può astenere
dall’identificazione. Bisogna valutare una profilatura del rischio secondo parametri di diligenza indicando il rischio Alto, Medio
o Basso di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. In caso di basso rischio, le operazioni di identificazione possono essere
postergate di un periodo non oltre i 30 giorni, ma se non ottengo il documento allora devo effettuare una segnalazione.
Se tutti i sistemi fossero tarati con le stesse regole, allora le segnalazioni potrebbero avere un senso ma, cosa succede
quando il un altro Paese membro le forme di identificazione sono diverse, i limiti alla circolazione del denaro contante o non vi
sono o sono diversi nelle cifre, è possibile arrivare alla costituzione di un soggetto giuridico senza alcuna formalità ed
operando senza alcuna funzione pubblica, su di un sito internet che mi propone delle schermate alle quali basta rispondere
per andare avanti? Facciamo alcuni esempi concreti. In Germania il limite alla circolazione del denaro contante non è
presente, perciò mi potrei recare in quel Paese, potrei depositare in una Banca la somma di ventimila euro in contanti, senza
subire grandi problemi di identificazione, perché non mi chiedono la provenienza del denaro per assenza di soglia, e,
successivamente venire in Italia, aprire un conto corrente telematico, farmi identificare correttamente, ed una volta ottenuto il
conto italiano, potrei bonificarmi il denaro da quello tedesco senza che nessuno conosca la provenienza del denaro contante
che subirà un processo di money-laundering (pulizia), perché censito nel sistema bancario e, quindi regolarmente spendibile,
ma oggetto di provenienza dubbia.

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Vediamo cosa succede in Inghilterra su questo tema: la FSA Financial Services Authority (un'autorità indipendente del Regno
Unito che ha compiti di vigilanza sui mercati finanziari definiti dal Financial Services and Markets Act 2000, che ne determina
anche i poteri sanzionatori) ha rilevato numerose manchevolezze e punti di criticità; i principali punti di attenzione riportati nel
rapporto sono: la gestione della clientela nelle situazioni di potenziale rischio di riciclaggio non è conforme alle disposizioni:
oltre la metà delle banche che sono state esaminate non ha applicato gli obblighi di verifica rafforzata della clientela
(Enhanced Due Diligence - EDD); più di un terzo delle banche sotto esame non adotta misure efficaci per identificare i clienti
PEP; su tale aspetto alcune banche fanno esclusivo affidamento alle banche dati commerciali sui PEP anche quando ci sono
fondati dubbi sulla loro completezza e qualità; in particolar modo le piccole banche si affidano, nell'identificazione dei PEP, ai
propri responsabili commerciali (RelationShip Manager - RMS) o uffici all'estero sostenendo la tesi che tocca a questi soggetti
accertarsi della qualifica di PEP; in alcuni casi, le banche non sono riuscite a identificare i clienti come PEP, anche quando era
evidente dalle informazioni a disposizione che tali individui ricoprivano o avevano ricoperto posizioni pubbliche di alto livello;
tre quarti delle banche del campione verificato non ha preso misure adeguate per stabilire la legittimità della fonte dei
capitali da utilizzare nel rapporto da instaurare commerciale; ciò è molto preoccupante, in particolare, quando si accompagna
alla conoscenza, da parte della banca, di informazioni negative sull'integrità del cliente o del titolare effettivo; il framework per
il risk assessment di alcune banche non è efficace; in alcuni casi le matrici di rischio assegnano un punteggio inadeguato in
paesi a rischio in cui la banca ha rapporti commerciali significativi; in tal modo non viene applicata la verifica rafforzata che
pure era dovuta; la "cultura" sull'antiriciclaggio di alcune banche non è sufficiente. Questo accadeva nel 2011 ed è ancora
così. L’impatto di tale notizia è ancor più forte se si pensa che in Inghilterra possono essere costituite società on-line senza
alcuna adeguata verifica della clientela come dimostrano il video e l’articolo apparso sul sole 24Ore di venerdì 17 novembre
2017 dal titolo Sir Mattia Messina Denaro entra al 10 di Downing street, dove viene mostrato come sia facile costituire una
società avente come socio di maggioranza e, quindi, il titolare effettivo, il capo della Mafia, il quale va a risiedere nella
residenza del Premier Inglese. Pensiamo anche al fatto che Equitalia Sud spa, oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata
multata

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Dal Min.delle Finanze per antiriciclaggio per aver accolto, nel 2015, pagamenti delle imposte dei cittadini italiani in contanti
con superamento oltre la soglia dei mille euro. Anche Banca Intesa rischia multe salatissime per non aver correttamente
verificato un cliente, poi inquisito per evasione fiscale per 110 milioni di euro con la seguente accusa «non sarebbero state
adeguatamente valutate e verificate da parte dell‘istituto bancario, pur presentando aspetti di anomalia, alla luce degli
obblighi antiriciclaggio» (articolo apparso su Reuters on line il 14 novembre 2014.

3. Modalità: Professionisti e agenti in attività finanziaria: ar t. 19
Le modalità di acquisizione dei dati sono le seguenti:
a) Acquisizione dei documenti d’identità in corso di validità alla presenza del cliente, del titolare
    ef fettivo o dell’esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori. L’obbligo di identificazione si
    considera assolto nei seguenti casi:
1) per i clienti i cui dati identificativi risultano da atto pubblico, da scrittura privata autenticata, o da
    cer tificati qualificati usati per la generazione di una firma digitale;
2) Per i clienti in possesso di un’identità digitale di massimo livello di sicurezza nell’ambito del sistema
    di cui al D.Lgs. 82 del 2005;
3) Per i clienti i cui dati identificativi risultino dalla dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità
    consolare italiana;
4) Per i clienti che siano stati già identificati da altro soggetto obbligato in relazione ad un altro rappor to
    o prestazione professionale in essere, con informazioni aggiornate ed adeguate rispetto allo specifico
    profilo di rischio cliente;
5) Per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità individuate da
    Autorità di vigilanza di settore (Ordini Professionali).
b) La verifica dell’identità richiede il riscontro della veridicità dei dati contenuti nei documenti, laddove
sorgano dubbi sulla loro autenticità. La verifica può essere eseguita sul sistema pubblico per la
prevenzione de fur to dell’identità nel settore del credito al consumo, di cui al decreto legislativo
n.64/2011 Al decreto legislativo è seguita l’adozione del regolamento (decreto Mef n. 95 del 19 maggio 2014),
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in base al quale banche, intermediari, assicurazioni e operatori di telecomunicazioni possono chiedere l’incrocio dei dati
dichiarati nel corso di una operazione finanziaria o assicurativa e verificare l’effettiva identità del consumatore.) Quindi la
Banca dati non è fruibile agli operatori della tipologia professionisti se non dopo adesione alla Banca dati.
Il raf fronto può essere eseguito anche in base ad altre fonti attendibili tra le quali rientrano le Banche dati
ad accesso pubblico con credenziali di autenticazione. Per i trust la verifica del titolare ef fettivo impone
l’adozione di misure idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.
c) Acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e la natura del rappor to continuativo o della
prestazione professionale, verificando la compatibilità dei dati forniti dal cliente con quelle acquisite da
fonti indipendenti per un confronto con i dati dichiarati e relativamente alle operazioni compiute in
costanza del rappor to;
d) Il controllo costante nel corso del rappor to continuativo o della prestazione professionale si attua
attraverso l’analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata
del rappor to.
Questo significa che, nell’ambito di un rappor to di mutuo o di scoper to di conto corrente, o di fidejussione
a garanzia, e nell’ambito di qualunque rappor to bancario avente natura continuativa, compreso quello di
conto corrente ordinario, la Banca o l’agente in attività finanziaria, devono comporre un fascicolo del
cliente per Antiriciclaggio, che tenga conto di tutte le movimentazioni durante tutta la vita del rappor to
bancario. Facciamo un esempio molto fantasioso ma molto attuale. Poniamo il caso che un normale
correntista identificato a sistema, improvvisamente si conver te all’Islam e si aggrega ad uno squadrone di
combattenti per l’Isis e se và in Iran. Preleverà alcune somme di denaro per le sue esigenze. E’ for tunato e
torna a casa divenendo una cellula nascosta. Dal momento in cui ha imbracciato il fucile per la causa
terroristica, tutte le sue operazioni, improvvisamente divengono segnalabili ed il profilo di rischio diventa
altissimo. Quali autorità dovranno essere aller tate? La banca da quando diviene responsabile del mancato
inoltro della segnalazione all’Uif ed alla procura militare? Chi deve mutare il profilo da Basso ad Altissimo
ed a seguito di quali compor tamento del correntista?. Tutte domande senza risposta. In realtà nelle
Agenzie di credito è probabile che non vi sia un fascicolo antiriciclaggio con tutti
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i movimenti censiti, ma esista un allarme se i movimenti divengono improvvisamente molto diversi da
quelli presenti durante la vita normale.
Il tallone d’Achille è sicuramente rappresentato dalla profilatura del rischio. In tutto il decreto Legislativo
231/2007 non vi è nessun ar ticolo che declina come devono essere impostate le profilature del rischio ma
esiste una best practice dell’UIF che indica i compor tamenti sospetti da porre in controllo e qui
elenchiamo quelli più impor tanti:
1. Il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste, ovvero fornisce informazioni false o contraffatte
ovvero varia ripetutamente e senza apparente giustificazione le informazioni fornite.
2.3. Il cliente pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e
cerca di indurre il personale a eludere tali presidi, anche tentando di stabilire relazioni eccessivamente confidenziali.
2.6. Il cliente straniero, specie se persona politicamente esposta, utilizza rapporti accesi in Italia esclusivamente per
effettuare operazioni di trasferimento da e verso l’estero ovvero effettua operazioni in Italia senza alcuna motivazione
economica nonostante risulti più conveniente e più rapido effettuarle nel Paese di provenienza.
4. Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo
ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
5.9. Operazioni ripetute e di ammontare significativo effettuate in contropartita con società che risultano create di recente e
hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l’attività del cliente
6.2. Rapporti intestati a persone fisiche o a imprese con modesta operatività sui quali affluiscono ripetuti o significativi
versamenti di contante ovvero accrediti da parte di soggetti diversi, seguiti da disposizioni di pagamento per ammontari
complessivi pressoché equivalenti, soprattutto se indirizzati all’estero.
6.5. Afflussi finanziari di significativo ammontare, soprattutto se provenienti dall’estero, su rapporti per lungo tempo inattivi o
poco movimentati, e successivo prelievo o trasferimento di tali disponibilità con modalità, destinazioni o beneficiari non
ricollegabili all’attività del cliente.

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7. Operazioni che risultano non coerenti - anche per gli strumenti utilizzati - con l’attività svolta ovvero con il profilo economico,
patrimoniale o finanziario del cliente ovvero, in caso di persona giuridica, del relativo gruppo di appartenenza, ove non siano
adeguatamente giustificate dal cliente.
7.1. Utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non
riconducibili all’attività aziendale, soprattutto se in contanti o di importo significativo.
7.3. Operazioni di importo significativo effettuate da soggetti che non risultano svolgere un’attività economicamente rilevante
ovvero che risultano in situazione di difficoltà economica o finanziaria.
9.2. Prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e
specifiche esigenze.
9.8. Frequenti versamenti di denaro contante accompagnati da frequenti prelievi eseguiti presso sportelli ATM o POS, specie
se effettuati nella stessa giornata.
20. Operazioni che, per il profilo soggettivo di chi le richiede ovvero per le modalità inusuali della movimentazione, appaiono
riconducibili a fenomeni di finanziamento del terrorismo.
20.1. Operazioni richieste da soggetto censito o notoriamente contiguo (ad esempio familiare o convivente) a soggetti censiti
ovvero con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo.
20.2. Operazioni richieste da cliente notoriamente sottoposto a indagini inerenti fatti di terrorismo, ovvero notoriamente
contiguo (ad esempio familiare o convivente) a soggetti sottoposti a tali indagini ovvero con controparti note per le medesime
circostanze.
20.3. Movimentazione caratterizzata da flussi d’importo significativo in un ristretto periodo di tempo, incoerente con il profilo
economico o con l’attività svolta dal cliente, caratterizzata da bonifici in entrata e in uscita da e verso aree geografiche
considerate a rischio di finanziamento del terrorismo ovvero sottoposte a sanzioni economiche internazionali.
20.4. Operatività caratterizzata dall’invio di fondi verso gli stessi beneficiari effettuata da soggetti che sembrano agire
separatamente ovvero dall’invio di fondi da parte degli stessi ordinanti a favore di più soggetti che sembrano agire
separatamente, qualora tali soggetti presentano gli stessi dati informativi (ad es. indirizzi, numeri di telefono).

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Di queste best practice, ne esistono altre che inquadrano il fenomeno dal punto di vista del professionista (vedi Guida del
Consiglio Notarile) e tentano di sollevare dubbi tra gli operatori quando si approcciano a censire un nuovo cliente. Possiamo
dire che le attenzioni relative ai fenomeni del terrorismo sono di difficile comprensione. Se il terrorista non vuole farsi
identificare, non si recherà presso un istituto di credito quindi il punto 20.1 relativo alle persone censite o vicine a quelle
censite per fenomeni di terrorismo riscontrabili sul sito della Banca d’Italia risulta incomprensibile perché né in Banca, né
presso un professionista eticamente giudizioso e professionale, troveremo il terrorista.
Siamo sempre alla cultura del sospetto.
Guardiamo invece, un fenomeno molto presente tra di Noi. Mi riferisco all’intestazione ad una testa di
legno spesso ignara dei fatti che si stanno componendo.
Personalmente ho assistito al mancato censimento delle operazioni svolte su di un conto corrente
bancario cointestato con un titolare testa di legno ignaro delle operazioni svolte dall’altro contraente,
dimostratosi un truf fatore. Il truf fatore disponeva a suo piacimento del conto corrente cointestato e
nell’anno 2009 ef fettuava bonifici in entrata ed uscita consistenti perché utilizzava l’altro titolare come
prestanome nell’acquisto di due immobili e di un natante di 22 metri. Il denaro proveniva anche da conti
Inglesi. Sarebbe stato molto facile censire il conto come dubbioso perché sia nell’anno precedente che in
quello successivo il conto presentava normali movimentazioni adatte ad un piccolo commerciante (reddito
20 mila euro anno) con madre pensionata a carico, ed improvvisamente sul conto sono cominciate a
transitare somme di centinaia di migliaia di euro. La signora in quaestio ha anche subito un accer tamento
da redditometro per il quale la sto difendendo in CTR.
Non penso che sia l’unico caso ma se l’Uif mi dà queste direttive e la Banca in questione è sottoposta alla
normale vigilanza, mi chiedo come mai non sia avvenuta una segnalazione all’Uif , mentre il truf fatore ha
potuto farla franca.
L’ar ticolo 19 termina con due disposizione ai commi 2 e 3 relative: comma2: la verifica è commisurata al
livello di rischio rilevato e comma 3: nelle operazioni di Assicurazione sulla vita ed altre forme di
assicurazione bisogna censire anche il beneficiario: Si por ta all’evidenza il caso Raggi: persona
politicamente esposta e con assicurazioni contratte da terzi a suo favore con lei incosciente.
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Vediamo ora cosa indicano le best practice del Consiglio Notarile per i Notai:
SEZIONE III. I CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Nella valutazione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto, operazione, prestazione professionale, prodotto o
transazione il notaio tiene conto dei seguenti criteri soggettivi e oggettivi riscontrabili nell’esecuzione della
prestazione:
a) Natura giuridica del cliente
Il riferimento è al profilo soggettivo del cliente: persona fisica, società, ente, associazione, etc.
In particolare, con riferimento al cliente - persona fisica, occorre prestare attenzione alle cariche politiche-
istituzionali, alle funzioni svolte nell’ambito della Pubblica amministrazione soprattutto se connesse con la gestione
ed erogazione di fondi pubblici, agli incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative,
soprattutto nel caso di entità con sede in Paesi considerati dal GAFI (GRUPPO DI AZIONE FINANZIARIA
INTERNAZIONALE) come ad alto rischio e/o non cooperativi ovvero con lacune strategiche nei loro sistemi di
prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Con riguardo al cliente-non persona fisica
assumono rilievo lo scopo perseguito, le modalità di svolgimento dell’attività, la forma giuridica prescelta, soprattutto
se articolata dal punto di vista organizzativo in modo da risultare opaca e impedire o ostacolare l’immediata
identificazione del titolare effettivo ovvero dell’attività concretamente svolta.
Occorre altresì valutare gli eventuali legami operativi, economici, societari con entità residenti in Paesi considerati
dal GAFI come ad alto rischio e/o non cooperativi ovvero con lacune strategiche nei loro sistemi di prevenzione e
contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché la sussistenza di eventuali procedimenti penali, di
procedimenti per responsabilità amministrativa a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio, di
provvedimenti conservativi o di precedenti segnalazioni di operazioni sospette inviate dal professionista a carico del
cliente o della sua controparte, quando tali informazioni siano notorie o comunque note al destinatario e non coperte
da obblighi di segretezza che ne impediscano l’utilizzazione da parte del destinatario stesso.

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b) Prevalente attività svolta - ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in
rapporto all’attività svolta dal cliente
Occorre valutare l’attività svolta dal cliente e in particolare se si tratta di attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali
connesse con fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (es. appalti, sanità, raccolta, smaltimento dei rifiuti,
energie rinnovabili, giochi), anche avvalendosi degli indicatori di anomalia emanati, ai sensi dell’art. 41, comma 2, dal Ministero
di Giustizia e degli schemi di comportamento dell’UIF pubblicati ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del decreto antiriciclaggio.
In tale ambito, rileva la movimentazione di flussi finanziari elevati se commisurati al tipo di attività e alla situazione economica
del cliente ovvero il ricorso frequente all’utilizzo del contante.
Occorre altresì valutare la ragionevolezza e la coerenza della prestazione richiesta al professionista rispetto all’attività
normalmente svolta dal cliente, alla sua situazione finanziaria e alle finalità dichiarate. Tale valutazione può essere effettuata
compiendo l’esame del complessivo profilo economico-patrimoniale del cliente, elaborato sulla base di tutte le informazioni
disponibili. Possono essere effettuate utili valutazioni comparative in relazione all’attività di soggetti con simili caratteristiche
dimensionali, di settore economico e di area geografica, se note o conoscibili. 9
c) Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della
prestazione professionale
È rilevante la ritrosia del cliente a fornire informazioni ovvero l’indicazione di dati incompleti o erronei in occasione della sua
identificazione, dell’individuazione del titolare effettivo, della natura, dello scopo della prestazione, delle modalità di pagamento
utilizzate, dell’attività svolta o della situazione economico-patrimoniale del cliente. Merita inoltre attenzione la valutazione delle
informazioni inerenti il potere di rappresentanza del cliente, soprattutto nel caso di ricorso frequente e/o apparentemente
ingiustificato all‘intervento di terzi in atto o di reiterato utilizzo di procure speciali per il perfezionamento dell’attività negoziale.
d) Area geografica di residenza del cliente o della controparte - area geografica di destinazione

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del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo.
Il professionista valuta la logicità e la coerenza della prestazione professionale anche in relazione al luogo in cui si svolgono le
attività del cliente e della propria controparte.
Sono rilevanti le eventuali informazioni inerenti domiciliazioni di comodo del cliente o della sua controparte ovvero concernenti
l’operatività in un territorio da ritenersi a rischio, per esempio in ragione di fattori quali il livello elevato di infiltrazione criminale,
di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
Si valuta l’eventuale coinvolgimento di Paesi considerati dal GAFI come ad alto rischio ovvero con lacune strategiche nei loro
sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e/o non collaborativi nello scambio di dati
e informazioni, che non garantiscono ovvero ostacolano la tracciabilità dell’origine o della destinazione delle transazioni
finanziarie che transitano sul proprio territorio.
Il notaio potrà far riferimento alle black list emanate dagli organi internazionali competenti in materia di contrasto al riciclaggio
ed al finanziamento del terrorismo come, ad esempio, il GAFI e MoneyVal ovvero alle decisioni di condanna da parte della Corte
di Giustizia dell’Unione europea nei confronti di quegli Stati per mancata, incompleta o incorretta attuazione della normativa
europea di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per Paesi o territori a rischio, si intendono quelli
rilevanti sotto il profilo della prevenzione del riciclaggio, nonché quelli rilevanti sotto il profilo fiscale, individuati con appositi
decreti del Ministeri dell’Economia e delle Finanze in attuazione delle disposizioni del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.)
e in particolare:
- con decreto 4 maggio 1999 (G.U. 10 maggio 1999, n. 107) il Ministro delle finanze ha individuato i Paesi cd. black list ai fini
dell'applicazione dell'art. 2, comma 2 bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- con decreto del 21 novembre 2001 (G.U. n. 273 del 23 novembre 2001) il Ministero delle Finanze ha emanato una black list
ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2 bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di Stati e territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del
testo unico delle imposte sui redditi.

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Verso la clientela riferibile ad aree geografiche rientranti in elenchi di Paesi a rischio riciclaggio, terrorismo, proliferazione
delle armi di distruzione di massa, elusione o evasione fiscale il notaio, secondo i criteri indicati nell‟art. 20 del d.lgs. 21
novembre 2007 n. 231, dovrà graduare la propria diligenza commisurandola al rischio associato al tipo di cliente, rapporto
continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.
In presenza di una prestazione professionale riferibile, per l’oggetto della prestazione o per il cliente, ad aree geografiche a
rischio il notaio dovrà prestare un maggior grado di attenzione
Nell’assolvimento dell’adeguata verifica e, quindi, nell’individuazione del titolare effettivo e nella tracciabilità delle
movimentazioni finanziarie.
e) Tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere
Il notaio pone particolare attenzione nel caso di ricezione di atti o prestazioni professionali relative a schemi negoziali che
possono agevolare l’opacità delle relazioni finanziarie o economiche esistenti fra il cliente e le sue controparti. Si fa
riferimento, per esempio, a fattispecie quali gli atti istitutivi di trust in cui alcune parti contraenti siano domiciliate o abbiano
sede in aree geografiche a rischio.
Al riguardo, rileva la potenziale strumentalità del rapporto o dell’operazione al perseguimento di fini illeciti (come può
emergere, ad es., da modalità o mezzi di pagamento utilizzati, specie se da o verso Stati extracomunitari diversi dai Paesi
terzi che sono soggetti ad obblighi contro il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo coerenti con le raccomandazioni del
GAFI, che hanno effettivamente attuato tali obblighi e che, in conformità con le raccomandazioni, sono soggetti a vigilanza o a
controlli efficaci ai fini di assicurare l’osservanza di tali obblighi).
La tipologia di operazione richiesta può rappresentare inoltre un elemento da valutare allo scopo di comprendere più
chiaramente l’attività e gli interessi economici del cliente.
f) Modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale
Si tratta di valutare eventuali clausole contrattuali ovvero collegamenti negoziali che possono ostacolare l’esatta
individuazione dei profili soggettivi e oggettivi della transazione finanziaria. In tale ambito sono rilevanti le ipotesi in cui il
cliente o le sue controparti non partecipano direttamente alla costituzione del rapporto contrattuale o alle transazioni, nonché
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le ipotesi in cui l’identificazione del cliente è consentita solo in via mediata. Sono altresì rilevanti le ipotesi di operatività
ingiustificatamente complessa o attuata con l’impiego, esclusivo o prevalente, di contanti e/o di risorse provenienti senza
ragionevoli motivi da soggetti terzi ovvero provenienti da o destinate verso l’estero, specie se la movimentazione dei fondi si
realizza con modalità o mezzi di pagamento inusuali.
g) Ammontare
Occorre prestare attenzione alle operazioni di ammontare significativo, soprattutto se si rivelano non coerenti con il profilo
economico-patrimoniale del cliente, nonché alle operazioni che possono essere considerate espressione di frazionamento
funzionale all’elusione degli obblighi antiriciclaggio.
h) Frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale
Per i notai che, normalmente, eseguono prestazioni occasionali, la frequenza di determinate prestazioni professionali potrà
essere indice di rischio se rapportato ad ulteriori elementi: si pensi al disoccupato o al pensionato che, in un breve arco
temporale, acquista più immobili o aziende commerciali. Inoltre, anche in occasione di singole prestazioni professionali, il
notaio potrebbe per esempio attraverso visure camerali accertare la ricorrenza/frequenza di determinate operazioni (cessioni
di quote, trasferimenti di sede sociale, cambiamenti di denominazioni) e valutarne il rischio in relazione al profilo soggettivo del
cliente.
In generale, la frequenza delle operazioni e la durata della prestazione professionale devono essere valutate in relazione alle
esigenze economico-finanziarie del cliente e considerando sempre le finalità e la natura dell’attività svolta.
Si precisa che i predetti criteri soggettivi e oggettivi si distinguono dagli indicatori di anomalia del Ministro della Giustizia e dagli
schemi di comportamento dell’UIF, i quali mirano ad agevolare l’individuazione delle operazioni sospette e la collaborazione
attiva dei segnalanti. Resta comunque fermo che le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della Giustizia e nelle
comunicazioni della UIF possono essere utilizzate dai notai per valutare alcune fattispecie come più esposte a rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Appare molto significativo che i Notai molto coinvolti insieme ai commercialisti nel sistema antiriciclaggio,
addirittura molto più degli avvocati, riconoscano come la disciplina UIF sia improntata ad un altro scopo
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e mira ad agevolare, anzi ad imporre le segnalazioni ed ad individuare le operazioni sospette. Infatti per i Notai appare molto
più importante censire le operazioni svolte, Paesi collaborativi, costituzione di trust, schermo giuridico verso persone anche
politicamente esposte, insomma porgere l’attenzione al risultato economico e giuridico dell’operazione richiesta per prevenire
il fenomeno, piuttosto che censire i soggetti per poi essere obbligati a segnalarli.

Date le premesse Mi sembra chiaro che il legislatore non si sia preoccupato delle conseguenze della segnalazione di cui il
collega Parrotta esporrà nel suo intervento, ma si sia solo preoccupato di tener fede ad una disciplina alla quale Egli non ha
partecipato in sede di estensione ma solo in fase di recepimento, tanto che non ha pensato alle conseguenze di un’errata
segnalazione sia per il soggetto che la effettua (svuotamento di clienti dello Studio/Banca/Agenzia di intermediazione
creditizia), sia per il soggetto denunziato se non ha commesso alcun reato ma è solo partecipe di un’articolata operazione
regolarmente dotata del criterio di economicità e non di quello di abuso del diritto o di finanziamento al terrorismo o dedita al
Riciclaggio.
D’altronde, aver consentito l’emissione di strumenti finanziaria di dubbia provenienza regolarmente intermediati da Banche di
qualunque genere che sono stati causa del fallimento sia delle stesse banche che anche di Enti Locali come i Comuni o di
grandi compagnie, non depone a favore di quello stesso legislatore che ha partecipato al recepimento della disciplina
antiriciclaggio.

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4. Il titolare effettivo nei soggetti diversi dalla persone fisiche: artt. 20 e 21 del Decreto.
L’articolo 20 al primo comma detta la definizione di titolare effettivo per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la persona o le
persone fisiche che detengono la proprietà indiretta , diretta o il controllo dell’ente. Ci si rifà, in ogni caso alle definizioni contenute
nel codice civile per le società di capitali su controlli e partecipazioni nelle società e si tiene conto anche del criterio di
demoltiplicazione delle partecipazioni.
«Articolo 2359 del codice civile: Società controllate e società collegate. Sono considerate società controllate: 1) le società in
cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra
società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono
sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei
numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona
interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra
società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato
almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.»
L’ammontare della partecipazione sia per il controllo diretto che indiretto, è stata ad una quantità superiore al 25% del capitale.
Naturalmente, per la proprietà indiretta, sono ricompresi nel calcolo le società controllate, le società fiduciarie e per interposta
persona.
Il comma 3 dell’articolo 20 illustra i criteri da seguire per individuare il controllo di una persona fisica indicando le seguenti
definizioni:
a) Controllo della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria;
b) Controllo dei voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) Vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante in Assemblea ordinaria.

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Il comma 4 indica che « nel caso di impossibilità di assegnare le percentuali o di comprendere da chi viene esercitata
l’influenza dominante, ci si deve riferire alla persona fisica o alle persone fisiche titolari dei poteri di amministrazione
o direzione della società.
Il comma 5 fa riferimento ai soggetti di cui alla legge 361 del 2000 (associazioni, fondazioni ed altri enti privati che
acquisiscono la personalità giuridica), citando come da individuare i seguenti soggetti: fondatori, se in vita; beneficiari,
qualora individuati o facilmente individuabili; i titolari di funzioni di direzione o amministrazione.

In ultimo si chiede ai soggetti obbligati di tenere traccia delle verifiche effettuate, ma non si indica per quanto tempo
perciò con molta probabilità ci si potrà sicuramente riferire al termine dei 10 anni che appare in altri capi della Norma
antiriciclaggio.

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L’art. 21 del decreto Antiriciclaggio è molto importante dato che, diversamente dalla precedente disciplina, istituisce
il Registro dei titolari effettivi e dei titolari effettivi dei trust produttivi di effetti giuridici presso il Registro delle
imprese, con obbligo a carico dei soggetti obbligati di provvedere all’iscrizione, variazione ed eventuale cancellazione
del titolare effettivo del soggetto giuridico presso questo registro. Un decreto attuativo del Mef provvederà ad istituire
(quinto comma dell’articolo 21) le modalità di iscrizione, variazione e cancellazione del titolare effettivo dal Registro
indicando le seguenti informazioni:
a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone
giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese nonché’ le modalità e i termini entro cui
effettuare la comunicazione;
b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica,
delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2,
lettera a);
c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di
accreditamento;
d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a valutare la sussistenza
dell’interesse all’accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera d), e a disporne l’eventuale diniego;
e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle
imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro
delle imprese e le basi di dati di cui è titolare l’Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata,
alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche
e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l’applicazione di imposte dirette o indirette.”

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