La legge 9 gennaio 2019, n. 3 e le modifiche in tema di prescrizione del reato - Prof. Filippo Bottalico, Ph.D - UniBa

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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

                Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
                                                    a.a. 2019/2020

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 e le modifiche in
        tema di prescrizione del reato

                                 Prof. Filippo Bottalico, Ph.D.
                                              filippo.bottalico@uniba.it
La ratio
! Ratio prescrizione: affievolimento interesse pubblico
  alla repressione dei reati per decorso – dalla
  sentenza di condanna – di un tempo proporzionato
  alla gravità del reato, desunto dalla pena edittale
! Corte Cost. n. 24/2017: riferimento al “grado di allarme
  sociale” e “attenuazione esigenze di punizione” con
  “maturazione diritto all’oblio” in conseguenza del decorso
  del tempo (conformi Corte Cost. n. 115/2018; n. 23/2013)
! Per tale ragione, sono imprescrittibili reati puniti con
  ergastolo (anche per effetto aggravante: es. art. 577, co.
  1, n. 3 c.p. per premeditazione; anche se in concreto
  puniti con reclusione per effetto attenuante: Cass. pen.,
  SS.UU., n. 19756/2015)
Il tempo necessario a prescrivere / 1
!   Disciplina codicistica originaria: sistema “tariffario”: 20 anni/15 anni/10 anni/5 anni per
    delitti; 3 anni/18 mesi per contravvenzioni
!   Riferimento al massimo edittale, con rilievo circostanze (anche bilanciamento)
!   Riforma 2005 (l. n. 251/2005, c.d. ex-Cirielli): coincidenza tra tempo necessario a
    prescrivere e massimo edittale (per consumazione o tentativo); comunque tetto
    minimo di 6 anni per delitti e 4 anni per contravvenzioni (anche se reati puniti con sola
    pena pecuniaria)
!   Irrilevanza circostanze (e bilanciamento), salve le aggravanti che prevedono pena di
    specie diversa e circostanze ad effetto speciale (=aumento massimo per circostanza)
!   Problema diritto intertemporale: se disciplina previgente al 2005 era sfavorevole,
    rimaneva applicabile per i procedimenti che, al momento dell’entrata in vigore l. n.
    251/2005, pendevano in grado di appello (pronuncia sentenza primo grado=pendenza
    in grado di appello: cfr. Cass., SS.UU., n. 15933/2011) o in Cassazione.
!   Primo grado: illegittimità costituzionale disposizione transitoria l. n. 251/2005 che
    prevedeva applicabilità previgente disciplina sfavorevole a condizione che vi fosse
    stata apertura dibattimento (Corte Cost. n. 393/2006)=applicabilità disciplina
    sopravvenuta favorevole con pendenza in primo grado (Cass., Sez. I, n. 18382/2008)
!   Ante 2005: prescrizione più breve per contravvenzioni
Il tempo necessario a prescrivere / 2
!   Reati con pena congiunta o alternativa: rilevanza pena detentiva
!   Reati puniti con pena diversa da detentiva o pecuniaria: 3 anni=attuale
    disapplicazione (infatti per Corte Cost. (cfr. Corte Cost. n. 2/2008) pene paradetentive
    del Giudice di Pace (permanenza domiciliare e lavoro pubblica utilità) sono equiparate
    alle pene detentive. Altrimenti ingiustificata severità per ipotesi meno gravi punite con
    sola pena pecuniaria=tetto minimo)
!   Raddoppio termine di prescrizione: disastri colposi ex art. 449 c.p. (ad eccezione
    incendio: cfr. Corte Cost. n. 143/2014); omicidio colposo ex art. 589, co. 2 e 3 c.p.
    (commesso con violazione norme antinfortunistiche o con morte di più persone o con
    morte di una persona e lesioni di altre); omicidio stradale; delitti previsti dagli artt. 51,
    co. 3-bis e 3-quater c.p.p.; maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p.;
    delitti contro la personalità individuale (es. riduzione in schiavitù); delitti contro la
    libertà personale (es., violenza sessuale); delitti contro l’ambiente
!   Art. 17 d.lgs. n. 74/2000: per delitti tributari previsti negli artt. 2-10 aumento di un terzo
    termini di prescrizione (per reati commessi dopo il 2011)
Il decorso della prescrizione
!   Decorso prescrizione: reato consumato=consumazione (diversa dal perfezionamento
    del reato)
!   Delitto tentato=cessazione “attività” colpevole
!   Reato permanente=cessazione permanenza
!   Reati sottoposti a condizione obiettiva punibilità=verificarsi condizione (problema reati
    fallimentari: Cass., Sez. V, 8 febbraio 2017: passaggio in giudicato sentenza
    dichiarativa fallimento)
!   Reato abituale=ultima condotta
!   Reato continuato: ante 2005, riferimento cessazione continuazione (=ultimo episodio
    criminoso); abrogazione riferimento ad opera l. n. 251/2005=prescrizione autonoma
    per singoli reati avvinti vincolo continuazione (Cass., Sez. III, n. 6097/2014)
!   L. n. 103/2017: per reati previsti dall’art. 392, co. 1-bis c.p.p. commessi in danno
    minore (es., maltrattamenti; violenza sessuale; atti persecutori) prescrizione decorre
    dal compimento del 18 anno di età della persona offesa, salvo che azione penale sia
    stata precedentemente esercitata. In quest’ultimo caso, prescrizione decorre
    dall’acquisizione della notizia di reato
L’interruzione / 1
!   Interruzione (art. 161, co. 1 c.p.): attivazione autorità giudiziaria prima
    decorso termine “base” prescrizione
!   Interruzione: effetto per tutti concorrenti
!   Principio tipicità atti interruttivi: invito a presentarsi del Pubblico Ministero per
    rendere interrogatorio / interrogatorio imputato / ordinanza applicazione
    misure cautelari / richiesta rinvio a giudizio / sentenza di condanna / reati
    tributari: verbale constatazione o accertamento (art. 17, co. 1 d.lgs. n.
    74/2000)
!   Rilievo data
!   Numero chiuso atti interruttivi=divieto estensione analogica in malam
    partem (Cass. pen., Sez. III, 10 luglio 2014, n. 42859): nessuna interruzione
    per avviso ex art. 415-bis c.p.p. (Cass. pen., SS.UU., 22 febbraio 2007, n.
    21833); fissazione udienza dibattimentale (Cass. pen., Sez. III, 5 dicembre
    2007, n. 2867); modifica imputazione ex artt. 561-517 c.p. (Cass. pen., Sez.
    V, 30 gennaio 2015, n. 9696)
L’interruzione / 2
!   Effetto interruzione: nuovo decorso prescrizione
!   A differenza prescrizione civilistica, l’interruzione non sterilizza del
    tutto prescrizione, perché reato in ogni caso si prescrive con decorso
    termine “ordinario” aumentato misura frazionaria
!   Tetto massimo: termine ordinario+1/4
!   Precedente disciplina: aumento metà = riforma 2005 ha abbassato termine
    di prescrizione per reati meno gravi (reati puniti con pena fino a 6
    anni=formulazione originaria: 10+5 anni; formulazione attuale: 6+1,5 anni)
!   Maggiore misura frazionaria: metà per recidiva aggravata; 2/3 per recidiva
    reiterata; doppio per abitualità e professionalità nel delitto
!   L. n. 103/2017: aumento metà per delitti contro la p.a. e truffa aggravamento
    per conseguimento pubbliche forniture
!   Nessun tetto massimo: reati ex art. 51, co. 3-bis e 3-quater c.p.p.
La c.d. sentenza Taricco / 1
!   Corte di Giustizia Unione Europea, 8 settembre 2015 (c.d. sentenza
    Taricco): individuazione tetto massimo prescrizione con aumento, per atti
    interruttivi, in misura fraziona “idonea a pregiudicare obblighi imposti agli
    Stati membri dall’art. 325, par. 1 e 2 TFUE nell’ipotesi in cui detta normativa
    nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un
    numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi
    finanziari dell’Unione europea […] circostanza che spetta al giudice
    nazionale verificare […] disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni
    nazionali” (ipotesi in materia di reati tributari riguardanti l’omesso
    versamento IVA, con rinvio pregiudiziale da parte del GUP attesa la futura
    (sic!) prescrizione: quale interesse???)
!   Cass. pen., Sez. III, 17 settembre 2015, n. 2210: in caso di evasione in
    misura grave (???; esiste soglia!), applicazione disciplina prevista per
    interruzione concernente reati previsti dall’art. 51, co. 3-bis e 3-quater
    (analogia??? Stessa Cassazione, costante, nega estensione analogica!!!)
La c.d. sentenza Taricco / 2
!   Problema compatibilità principi fondamentali di rango costituzionale (in
    primis, divieto analogia; applicazione retroattiva norma sfavorevole; natura
    sostanzialmente penale della disciplina prescrizione)
!   Corte Cost. n. 24/2017: ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia UE –
    per impulso svariate ordinanze di merito (C. App. Milano, 18 settembre
    2015) e anche legittimità (Cass. pen., Sez. III (!!!), 30 marzo 2016) – della
    questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE se primazia diritto UE e
    conseguente obbligo disapplicazione normativa interna contrastante si
    applichino anche quando disapplicazione contrasta con principi costituzionali
    Stato membro
!   Corte di Giustizia Unione Europea, 5 dicembre 2017 (c.d. sentenza Taricco-
    bis): sciogliendo rinvio pregiudiziale, non c’è obbligo disapplicazione per
    rispetto principi di rango costituzionale (principi, quindi, espressione
    della c.d. teoria generale del reato, immanenti al sistema e sovralegali)
    di legalità e irretroattività
!   Corte Cost. n. 115/2018: applicazione disciplina vigente anche per frodi gravi
La sospensione
!   Forzata inattività autorità giudiziaria = sospensione = aumento/slittamento
    termine prescrizione di un periodo pari alla durata della sospensione (cioè,
    sospensione si somma termine):
!   Ipotesi: autorizzazione a procedere / questione incostituzionalità o
    pregiudiziale Corte Giustizia UE / impedimento parti o difensori ovvero su
    richiesta imputato o difensore (astensione udienze non è impedimento:
    Cass. pen., Sez. III, 24 febbraio 2015, n. 11671) / imputato assente ex art.
    420-quater c.p.p. / sospensione per messa alla prova
!   L. n. 103/2017: sentenza di condanna: sospensione massima di un anno e
    sei mesi a) dal termine di deposito della motivazione della condanna di
    primo grado al dispositivo del grado successivo; b) dal termine di deposito
    della motivazione della condanna di secondo grado (anche rinvio) al
    dispositivo sentenza definitiva
!   In caso di proscioglimento o annullamento per vizi procedurali: sospensione
    non opera
Legge n. 3/2019 / 1
!   Art. 1, co.1, lett. d): modifica art. 158, co. 1 c.p. = Il termine della
    prescrizione, decorre, per il reato consumato, dal giorno della
    consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del
    colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la
    permanenza o la continuazione
!   Art. 1, co. 1, lett. e): modifica art. 159 c.p. c.p. = 2. Il corso della prescrizione
    rimane altresì sospeso (!!!???) dalla pronunzia della sentenza di primo grado
    o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che
    definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna. 3. Abrogato
    (La prescrizione il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della
    sospensione. 4. Abrogato (Nel caso di sospensione del procedimento ai
    sensi dell’art. 420-quater del codice di procedura penale, la durata della
    sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti
    dal secondo comma dell’art. 161 del presente codice)
!   Art. 1, co. 1, lett. f): modifica art. 160 c.p. = 1. Abrogato (Il corso della
    prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna). 2.
    (!!!) Interrompono pure la prescrizione [...]
Legge n. 3/2019 / 2
!   Impatto con principio durata ragionevole processo
!   Riforma organicamente inserita in un ampia ristrutturazione del processo
    penale = es., decurtazione porzione pena eccedente periodo durata
    ragionevole (proposta commissione Gratteri)
!   Formula art. 129 c.p.p.
!   Rinunciabilità prescrizione (effetto sentenze additive Corte Cost.! Corte Cost.
    n. 275/1990)
!   ADEGUAMENTO TERMINE “ORDINARIO” RILEVANTE ANTICIPAZIONE
    DIES AD QUEM PRESCRIZIONE!!!
!   Ineffettività disnomica: incidenza su reati più lievemente puniti,
    insuscettibili di estinguersi per prescrizione fino al primo grado di giudizio
    (es., reati con condanna a pena sospesa)
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