La legge 9 gennaio 2019, n. 3 e le modifiche in tema di prescrizione del reato - Prof. Filippo Bottalico, Ph.D - UniBa
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a.a. 2019/2020 La legge 9 gennaio 2019, n. 3 e le modifiche in tema di prescrizione del reato Prof. Filippo Bottalico, Ph.D. filippo.bottalico@uniba.it
La ratio ! Ratio prescrizione: affievolimento interesse pubblico alla repressione dei reati per decorso – dalla sentenza di condanna – di un tempo proporzionato alla gravità del reato, desunto dalla pena edittale ! Corte Cost. n. 24/2017: riferimento al “grado di allarme sociale” e “attenuazione esigenze di punizione” con “maturazione diritto all’oblio” in conseguenza del decorso del tempo (conformi Corte Cost. n. 115/2018; n. 23/2013) ! Per tale ragione, sono imprescrittibili reati puniti con ergastolo (anche per effetto aggravante: es. art. 577, co. 1, n. 3 c.p. per premeditazione; anche se in concreto puniti con reclusione per effetto attenuante: Cass. pen., SS.UU., n. 19756/2015)
Il tempo necessario a prescrivere / 1 ! Disciplina codicistica originaria: sistema “tariffario”: 20 anni/15 anni/10 anni/5 anni per delitti; 3 anni/18 mesi per contravvenzioni ! Riferimento al massimo edittale, con rilievo circostanze (anche bilanciamento) ! Riforma 2005 (l. n. 251/2005, c.d. ex-Cirielli): coincidenza tra tempo necessario a prescrivere e massimo edittale (per consumazione o tentativo); comunque tetto minimo di 6 anni per delitti e 4 anni per contravvenzioni (anche se reati puniti con sola pena pecuniaria) ! Irrilevanza circostanze (e bilanciamento), salve le aggravanti che prevedono pena di specie diversa e circostanze ad effetto speciale (=aumento massimo per circostanza) ! Problema diritto intertemporale: se disciplina previgente al 2005 era sfavorevole, rimaneva applicabile per i procedimenti che, al momento dell’entrata in vigore l. n. 251/2005, pendevano in grado di appello (pronuncia sentenza primo grado=pendenza in grado di appello: cfr. Cass., SS.UU., n. 15933/2011) o in Cassazione. ! Primo grado: illegittimità costituzionale disposizione transitoria l. n. 251/2005 che prevedeva applicabilità previgente disciplina sfavorevole a condizione che vi fosse stata apertura dibattimento (Corte Cost. n. 393/2006)=applicabilità disciplina sopravvenuta favorevole con pendenza in primo grado (Cass., Sez. I, n. 18382/2008) ! Ante 2005: prescrizione più breve per contravvenzioni
Il tempo necessario a prescrivere / 2 ! Reati con pena congiunta o alternativa: rilevanza pena detentiva ! Reati puniti con pena diversa da detentiva o pecuniaria: 3 anni=attuale disapplicazione (infatti per Corte Cost. (cfr. Corte Cost. n. 2/2008) pene paradetentive del Giudice di Pace (permanenza domiciliare e lavoro pubblica utilità) sono equiparate alle pene detentive. Altrimenti ingiustificata severità per ipotesi meno gravi punite con sola pena pecuniaria=tetto minimo) ! Raddoppio termine di prescrizione: disastri colposi ex art. 449 c.p. (ad eccezione incendio: cfr. Corte Cost. n. 143/2014); omicidio colposo ex art. 589, co. 2 e 3 c.p. (commesso con violazione norme antinfortunistiche o con morte di più persone o con morte di una persona e lesioni di altre); omicidio stradale; delitti previsti dagli artt. 51, co. 3-bis e 3-quater c.p.p.; maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p.; delitti contro la personalità individuale (es. riduzione in schiavitù); delitti contro la libertà personale (es., violenza sessuale); delitti contro l’ambiente ! Art. 17 d.lgs. n. 74/2000: per delitti tributari previsti negli artt. 2-10 aumento di un terzo termini di prescrizione (per reati commessi dopo il 2011)
Il decorso della prescrizione ! Decorso prescrizione: reato consumato=consumazione (diversa dal perfezionamento del reato) ! Delitto tentato=cessazione “attività” colpevole ! Reato permanente=cessazione permanenza ! Reati sottoposti a condizione obiettiva punibilità=verificarsi condizione (problema reati fallimentari: Cass., Sez. V, 8 febbraio 2017: passaggio in giudicato sentenza dichiarativa fallimento) ! Reato abituale=ultima condotta ! Reato continuato: ante 2005, riferimento cessazione continuazione (=ultimo episodio criminoso); abrogazione riferimento ad opera l. n. 251/2005=prescrizione autonoma per singoli reati avvinti vincolo continuazione (Cass., Sez. III, n. 6097/2014) ! L. n. 103/2017: per reati previsti dall’art. 392, co. 1-bis c.p.p. commessi in danno minore (es., maltrattamenti; violenza sessuale; atti persecutori) prescrizione decorre dal compimento del 18 anno di età della persona offesa, salvo che azione penale sia stata precedentemente esercitata. In quest’ultimo caso, prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato
L’interruzione / 1 ! Interruzione (art. 161, co. 1 c.p.): attivazione autorità giudiziaria prima decorso termine “base” prescrizione ! Interruzione: effetto per tutti concorrenti ! Principio tipicità atti interruttivi: invito a presentarsi del Pubblico Ministero per rendere interrogatorio / interrogatorio imputato / ordinanza applicazione misure cautelari / richiesta rinvio a giudizio / sentenza di condanna / reati tributari: verbale constatazione o accertamento (art. 17, co. 1 d.lgs. n. 74/2000) ! Rilievo data ! Numero chiuso atti interruttivi=divieto estensione analogica in malam partem (Cass. pen., Sez. III, 10 luglio 2014, n. 42859): nessuna interruzione per avviso ex art. 415-bis c.p.p. (Cass. pen., SS.UU., 22 febbraio 2007, n. 21833); fissazione udienza dibattimentale (Cass. pen., Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 2867); modifica imputazione ex artt. 561-517 c.p. (Cass. pen., Sez. V, 30 gennaio 2015, n. 9696)
L’interruzione / 2 ! Effetto interruzione: nuovo decorso prescrizione ! A differenza prescrizione civilistica, l’interruzione non sterilizza del tutto prescrizione, perché reato in ogni caso si prescrive con decorso termine “ordinario” aumentato misura frazionaria ! Tetto massimo: termine ordinario+1/4 ! Precedente disciplina: aumento metà = riforma 2005 ha abbassato termine di prescrizione per reati meno gravi (reati puniti con pena fino a 6 anni=formulazione originaria: 10+5 anni; formulazione attuale: 6+1,5 anni) ! Maggiore misura frazionaria: metà per recidiva aggravata; 2/3 per recidiva reiterata; doppio per abitualità e professionalità nel delitto ! L. n. 103/2017: aumento metà per delitti contro la p.a. e truffa aggravamento per conseguimento pubbliche forniture ! Nessun tetto massimo: reati ex art. 51, co. 3-bis e 3-quater c.p.p.
La c.d. sentenza Taricco / 1 ! Corte di Giustizia Unione Europea, 8 settembre 2015 (c.d. sentenza Taricco): individuazione tetto massimo prescrizione con aumento, per atti interruttivi, in misura fraziona “idonea a pregiudicare obblighi imposti agli Stati membri dall’art. 325, par. 1 e 2 TFUE nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea […] circostanza che spetta al giudice nazionale verificare […] disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali” (ipotesi in materia di reati tributari riguardanti l’omesso versamento IVA, con rinvio pregiudiziale da parte del GUP attesa la futura (sic!) prescrizione: quale interesse???) ! Cass. pen., Sez. III, 17 settembre 2015, n. 2210: in caso di evasione in misura grave (???; esiste soglia!), applicazione disciplina prevista per interruzione concernente reati previsti dall’art. 51, co. 3-bis e 3-quater (analogia??? Stessa Cassazione, costante, nega estensione analogica!!!)
La c.d. sentenza Taricco / 2 ! Problema compatibilità principi fondamentali di rango costituzionale (in primis, divieto analogia; applicazione retroattiva norma sfavorevole; natura sostanzialmente penale della disciplina prescrizione) ! Corte Cost. n. 24/2017: ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia UE – per impulso svariate ordinanze di merito (C. App. Milano, 18 settembre 2015) e anche legittimità (Cass. pen., Sez. III (!!!), 30 marzo 2016) – della questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE se primazia diritto UE e conseguente obbligo disapplicazione normativa interna contrastante si applichino anche quando disapplicazione contrasta con principi costituzionali Stato membro ! Corte di Giustizia Unione Europea, 5 dicembre 2017 (c.d. sentenza Taricco- bis): sciogliendo rinvio pregiudiziale, non c’è obbligo disapplicazione per rispetto principi di rango costituzionale (principi, quindi, espressione della c.d. teoria generale del reato, immanenti al sistema e sovralegali) di legalità e irretroattività ! Corte Cost. n. 115/2018: applicazione disciplina vigente anche per frodi gravi
La sospensione ! Forzata inattività autorità giudiziaria = sospensione = aumento/slittamento termine prescrizione di un periodo pari alla durata della sospensione (cioè, sospensione si somma termine): ! Ipotesi: autorizzazione a procedere / questione incostituzionalità o pregiudiziale Corte Giustizia UE / impedimento parti o difensori ovvero su richiesta imputato o difensore (astensione udienze non è impedimento: Cass. pen., Sez. III, 24 febbraio 2015, n. 11671) / imputato assente ex art. 420-quater c.p.p. / sospensione per messa alla prova ! L. n. 103/2017: sentenza di condanna: sospensione massima di un anno e sei mesi a) dal termine di deposito della motivazione della condanna di primo grado al dispositivo del grado successivo; b) dal termine di deposito della motivazione della condanna di secondo grado (anche rinvio) al dispositivo sentenza definitiva ! In caso di proscioglimento o annullamento per vizi procedurali: sospensione non opera
Legge n. 3/2019 / 1 ! Art. 1, co.1, lett. d): modifica art. 158, co. 1 c.p. = Il termine della prescrizione, decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione ! Art. 1, co. 1, lett. e): modifica art. 159 c.p. c.p. = 2. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso (!!!???) dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna. 3. Abrogato (La prescrizione il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. 4. Abrogato (Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell’art. 161 del presente codice) ! Art. 1, co. 1, lett. f): modifica art. 160 c.p. = 1. Abrogato (Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna). 2. (!!!) Interrompono pure la prescrizione [...]
Legge n. 3/2019 / 2 ! Impatto con principio durata ragionevole processo ! Riforma organicamente inserita in un ampia ristrutturazione del processo penale = es., decurtazione porzione pena eccedente periodo durata ragionevole (proposta commissione Gratteri) ! Formula art. 129 c.p.p. ! Rinunciabilità prescrizione (effetto sentenze additive Corte Cost.! Corte Cost. n. 275/1990) ! ADEGUAMENTO TERMINE “ORDINARIO” RILEVANTE ANTICIPAZIONE DIES AD QUEM PRESCRIZIONE!!! ! Ineffettività disnomica: incidenza su reati più lievemente puniti, insuscettibili di estinguersi per prescrizione fino al primo grado di giudizio (es., reati con condanna a pena sospesa)
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