La Giunta regionale - Regione Liguria

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La Giunta regionale

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con
le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia
da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti
a livello globale;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO il DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-
19. (20G00166) (GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020)
VISTO il DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 “ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Decreto Ristori bis).(GU Serie Generale n.279 del 09-11-2020 )
VISTO il DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19" (Decreto Ristori ter), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 23-11-2020)
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale sono state disposte
restrizioni all'esercizio di talune attivita' economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, nonché le relative ordinanze del Ministro della salute adottate in data 4,
10, 13 e 20 novembre 2020;

VISTI:
  la Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 del 19.03.2020 sul Quadro Temporaneo per le
  misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e s.m.i.;
  il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
  nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19” e, in particolare il
  capo II – regime quadro della disciplina degli aiuti, oggetto di notifica alla Commissione Europea a
  copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome,
  gli altri enti territoriali, le camere di commercio) – aiuti SA. 57021;
la decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con la quale la Commissione Europea riconosce la
   compatibilità del Regime Quadro con le vigenti disposizioni del trattato e successivi emendamenti;

VISTA la decisione della Commissione C(2020) 9121 final del 10/12/2020 di modifica del regime quadro
SA 57021;

VISTO il DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19" (Decreto Ristori quater), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.297 del 30-11-
2020)

VISTO in particolare l’articolo 22 del succitato Decreto Legge 157/2020 il quale prevede:

    •   l’assegnazione alle regioni a statuto ordinario, fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico
        di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30
        dicembre 2018, n. 145,di un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la
        tabella A del medesimo articolo, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari
        in scadenza nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma
        466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
    •   CHE le risorse conseguentemente liberate siano destinate al ristoro delle categorie soggette a
        restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori
        stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020;
    •   CHE le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato
        connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre
        2020 con Delibera della Giunta;

VISTA la legge 29.12.1993 n.580 e ss.mm.ii “Riordinamento delle Camere di commercio industria artigianato
e agricoltura”;

VISTA la deliberazione n.1033 dell’11/12/2020 ad oggetto “Individuazione categorie economiche soggette a
restrizioni ai fini dell’assegnazione dei ristori di cui all’art.22 D.L. n.157/2020. Impegno alla Camera di
commercio di Genova, delle risorse per l’attuazione della misura Euro 7.751.973,68” con la quale la Giunta
regionale ha deliberato:

    -   di individuare ai fini dell’assegnazione dei ristori economici di cui all’art.22 del Decreto Legge
        n.157/2020 due classi di categorie economiche soggette a restrizione causa Covid in relazione al livello
        di restrizione subito,
    -   di individuare nella prima classe le categorie economiche che a seguito delle disposizioni governative
        hanno subito la sospensione totale dell’attività;
    -   di individuare nella seconda classe le categorie economiche che pur non avendo subito una
        sospensione totale dell’attività sono state gravemente colpite dagli effetti di tali disposizioni, e in
        particolare dall’individuazione della Regione Liguria in zona arancione, avendo subito, anche
        indirettamente, restrizioni parziali;
    -   di sostenere maggiormente, stante le limitate risorse disponibili, le imprese di minore dimensione in
        considerazione della loro maggiore fragilità rispetto alle conseguenze causate dall’emergenza Covid-
        19;
    -   di individuare nella prima classe - sospensione totale dell’attività - le seguenti categorie economiche,
        limitatamente alle imprese di piccola dimensione aventi meno di 50 addetti:

        J 59.14         Attivita' di proiezione cinematografica
        R 90.04         Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
        R 91.01         Attivita' di biblioteche ed archivi
        R 91.02         Attivita' di musei
        R 91.03         Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
        R 920002        Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a
                        gettone
R 93.11.2       Gestione di piscine
        R 93.13         Palestre
        R 93.29.1       Discoteche, sale da ballo night-club e simili
        R 93.29.3       Sale giochi e biliardi
        S 96.04.1       Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
        S 96.04.2       Stabilimenti termali

    -   di individuare nella seconda classe -restrizione parziale - le seguenti categorie economiche
        limitatamente alle micro imprese aventi un numero massimo di addetti così come specificato per
        singola categoria:

        I 56.1            Ristoranti e attività di ristorazione mobile (0-1 addetto)
        I 56.3            Bar e altri servizi simili senza cucina (0-1 addetto)
        I 55              Alloggio (0-9 addetti)
        N 79.1            Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator-fino a 9 addetti
        I 56.21           Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) fino a 9 addetti
        S960905           Organizzazione feste e cerimonie fino a 9 addetti
        N823000           Organizzazione convegni e fiere fino a 9 addetti

    -   di individuare il sistema camerale ligure, avente la Camera di commercio di Genova quale capofila,
        soggetto attuatore della misura oggetto del provvedimento, ivi compresa la liquidazione ai beneficiari
        finali;
    -   di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione della convenzione con le Camere di commercio
        liguri disciplinante, tra l’altro, le modalità di erogazione ai beneficiari ed eventuali aspetti fiscali;
    -   di autorizzare la spesa complessiva di € 7.751.973,68, a favore della Camera di Commercio di Genova,
        con sede in Genova, via Garibaldi 4, in qualità di capofila;
    -   di impegnare, la somma complessiva di € 7.751.973,68 ai sensi dell’art. 56 del Decreto Legislativo
        n.118 del 23 giugno 2011 e ss. mm. ii., a favore della Camera di Commercio di Genova (C.F.
        00796640100), con sede in Genova, via Garibaldi 4, - a titolo di trasferimento delle risorse per
        l’attuazione della Misura oggetto del provvedimento, sul capitolo di spesa n. 8211 del bilancio
        Pluriennale di previsione 2020 – 2022, (scadenza 31 dicembre 2020);
    -   di richiedere al sistema camerale ligure entro il 21/12/2020 la trasmissione a titolo gratuito degli
        elenchi delle imprese appartenenti alle categorie economiche sopra elencate di cui alla prima e
        seconda classe estratte dall’anagrafica del Registro di imprese;
    -   di rinviare a successivo provvedimento ai fini dell’assegnazione entro il 31/12/2020 l’approvazione
        dell’elenco delle imprese appartenenti alle categorie economiche sopra elencate di cui alla prima e
        seconda classe, estratte dall’anagrafica del Registro di imprese, assegnatarie dei ristori di cui alla
        presente deliberazione;
    -   di dare atto che gli aiuti di cui al provvedimento sono concessi in attuazione del “Quadro temporaneo
        per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”,
        adottato il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e s.m.i. e rientrano nel regime quadro adottato con DL 19
        maggio 2020, n. 34, dichiarato compatibile con Decisione della Commissione 21 maggio 2020 C
        (2020) 3482 final e successivi emendamenti;

TENUTO CONTO che la somma complessiva sopracitata di euro 7.751.973,68 risulta al lordo degli oneri per
la gestione della misura;

VISTA la nota prot. n. 33090 del 21 dicembre 2020, come successivamente integrata, con la quale la Camera
di Commercio di Genova, in qualità di capofila del sistema camerale ai sensi dell’art.1 ter della succitata legge
580/93 e ss.mm.ii., ha trasmesso alla Regione Liguria – Settore Competitività - gli elenchi delle imprese
appartenenti alle categorie economiche individuate con deliberazione della Giunta regionale n.1033/2020 di
cui alla prima e seconda classe estratte dall’anagrafica del Registro di imprese per ciascun codice ATECO ai
fini dell’assegnazione dei ristori alle imprese stesse;
PRESO ATTO che risultano elencate n. 485 imprese in relazione alla prima classe -sospensione totale
dell’attività, e n. 5904 imprese in relazione alla seconda classe -restrizione parziale;

RITENUTO di procedere alla determinazione di un ristoro di ammontare pari a 3000,00 euro per le imprese
appartenenti alla prima classe – sospensione totale dell’attività - e di un ammontare pari ad euro 1000,00 euro
alle imprese appartenenti alla seconda classe – restrizione parziale;

RITENUTO di approvare l’elenco delle imprese assegnatarie dei ristori, fatte salve ulteriori successive
verifiche, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che saranno disponibili sul
sito delle Camere di Commercio liguri;

RITENUTO di dare mandato alla Camere di Commercio di procedere a rendere disponibili sul proprio sito, a
decorrere dal 15/1/2021, le modalità per usufruire del contributo una tantum assegnato;

RITENUTO di disporre, in relazione ad eventuali economie che dovessero risultare ad avvenuta attribuzione
dei ristori alle imprese assegnatarie di cui al punto precedente, un criterio di scorrimento che preveda
l’attribuzione dei ristori alle imprese rientranti nel codice ATECO:
I 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile con 2 addetti
a partire da quelle ubicate nei comuni con il minor numero di abitanti, ricorrendo in caso di più imprese al
riparto pro quota;

RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione della Convenzione con le Camere di
Commercio liguri per la gestione della misura in oggetto;

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e
Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Digitalizzazione, Sicurezza, Immigrazione ed
Emigrazione, Andrea Benveduti

                                                 DELIBERA
per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

    1. di prendere atto degli elenchi trasmessi dalla Camera di Commercio di Genova con nota prot. n. 33090
       del 21 dicembre 2020 e successive integrazioni contenenti le imprese appartenenti alle categorie
       economiche individuate con deliberazione della Giunta regionale n.1033/2020 estratte dall’anagrafica
       del Registro di imprese per ciascun codice ATECO e numero addetti ai fini dell’assegnazione dei
       ristori, da cui risultano n. 485 imprese in relazione alla prima classe -sospensione totale dell’attività, e
       n. 5904 imprese in relazione alla seconda classe -restrizione parziale;

    2. di procedere alla determinazione di un ristoro di ammontare pari a 3000,00 euro per le imprese
       appartenenti alla prima classe – sospensione totale dell’attività - e di un ammontare pari ad euro
       1000,00 euro alle imprese appartenenti alla seconda classe – restrizione parziale;

    3. di approvare gli elenchi delle imprese assegnatarie dei ristori, fatte salve ulteriori successive verifiche,
       allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale che saranno disponibili sul sito
       delle Camere di Commercio liguri;
    4. di dare mandato alla Camere di Commercio di procedere a rendere disponibili sul proprio sito, a
       decorrere dal 15/1/2021, le modalità per usufruire del contributo una tantum assegnato;

    5. di disporre, in relazione ad eventuali economie che dovessero risultare ad avvenuta attribuzione dei
       ristori alle imprese assegnatarie di cui al punto precedente e dedotti gli oneri di gestione a valere sul
       fondo di 7.751.973,68, un criterio di scorrimento che preveda l’attribuzione dei ristori alle imprese
       rientranti nel codice ATECO:
       I56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile con 2 addetti
a partire da quelle ubicate nei comuni con il minor numero di abitanti, ricorrendo in caso di più imprese
        al riparto pro quota;

    6. di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione della Convenzione con le Camere di
       Commercio liguri per la gestione della misura in oggetto disciplinante tra l’altro le modalità di
       erogazione ai beneficiari ed eventuali aspetti fiscali;

    7. di dare atto che gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi in attuazione del “Quadro
       temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
       COVID-19”, adottato il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e s.m.i. e in particolare della sezione 3.1 e
       rientrano nel regime quadro adottato con DL 19 maggio 2020, n. 34, dichiarato compatibile con
       Decisione della Commissione 21 maggio 2020 C (2020) 3482 final e successivi emendamenti.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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