PROVINCIA DI MATERA REGOLAMENTO - del nuovo orario di lavoro, banca delle ore e buono pasto
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PROVINCIA DI MATERA REGOLAMENTO del nuovo orario di lavoro, banca delle ore e buono pasto APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.P. N. 287 DEL 21.11.2013
REGOLAMENTO DEL NUOVO ORARIO DI LAVORO, BANCA DELLE ORE E BUONO PASTO La Provincia di Matera istituisce il nuovo Orario di lavoro (art.17 del CCNL del 06.07.1995) e la Banca delle ore (art.38 bis del CCNL del 14.09.2000), tenendo conto delle considerazioni emerse in sede di delegazione trattante. Art. 1 ORARIO DI LAVORO L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali articolato di norma su cinque giornate lavorative, dal lunedì al venerdì (escluso il sabato) con due rientri pomeridiani obbligatori nelle giornate di martedì e giovedì di tre ore ciascuno. ART. 2 ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI CENTRALI E DEI CENTRI PER L’IMPIEGO 1. I rientri pomeridiani non resi nelle giornate di martedì e giovedì, possono essere effettuati nelle giornate di lunedì, previo accordo con il Dirigente del settore di appartenenza, con una prestazione lavorativa non inferiore alle 3 ore. 2. La pausa pranzo non deve essere inferiore a 30 minuti. orario orario orario orario giornate antimeridiano antimeridiano postmeridiano postmeridiano entrata uscita entrata uscita Lunedì 7,45 – 8,45 13,30 – 14,15 Martedì 7,45 – 8,45 13,30 – 14,15 14,15 – 16,30* max ore 19,30 Mercoledì 7,45 – 8,45 13,30 – 14,15 Giovedì 7,45 – 8,45 13,30 – 14,15 14,15 – 16,30* max ore 19,30 Venerdì 7,45 – 8,45 13,30 – 14,15 * L’orario ultimo “d’entrata” pomeridiana deve essere limitato alle ore 16,00 quando lo richiede la particolare organizzazione del servizio (es. orari di sportello, etc.) Sono esclusi dall’osservanza di tale articolazione i lavoratori in servizio presso la Biblioteca Prov.le, il personale stradale e il personale della Polizia Provinciale. ART. 3 LAVORO STRAORDINARIO E BANCA DELLE ORE 1. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal Dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’Ente, nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, nonché del budget periodico assegnato ad ogni Area dell’Ente. 2. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo. 3. E’ istituita la Banca delle ore.
4. La banca delle ore configura un conto individuale ove vengono accreditate, su richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario che il dipendente ha “timbrato” utilizzando i relativi “codici”. Il credito deve essere utilizzato entro l’anno successivo a quello di maturazione, concordando con il Dirigente. 5. Affluiscono nel conto individuale le prestazioni suppletive, possibili quotidianamente, di 15 minuti. 6. Le ore accantonate di cui al precedente punto 4 vengono evidenziate mensilmente nel “cartellino mensile” del dipendente e possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari. La fruizione dei riposi compensativi deve tener conto delle esigenze di servizio. 7. Periodicamente sono realizzati incontri fra le rappresentanze dei lavoratori e dell’Ente finalizzati al monitoraggio della Banca delle ore. Art. 4 PRESTAZIONE DI LAVORO SUPPLETIVA 1. E’ facoltà di ciascun dipendente, senza preventiva autorizzazione da parte del proprio Dirigente, di effettuare una prestazione di lavoro suppletiva rispetto al normale orario di lavoro di 15 minuti giornalieri, da effettuarsi nell’arco di tempo tra le ore 13,45 e le ore 14,15. 2. Tale tempo di lavoro addizionale, che non può dar luogo ad alcuna forma di retribuzione, può essere esclusivamente contabilizzato in funzione di: - compensare ex post analoghe quantità di lavoro ordinario non prestato a causa di permessi fruiti (nel limite massimo di 36 ore annue) e/o di ritardi accumulati, in tal caso sono da considerarsi le frazioni inferiori ai 15 minuti; - costituire ex ante una limitata eccedenza di prestazione lavorativa disponibile come “credito” per bilanciare successivi “debiti” di prestazione che potranno essere contratti per fruire di permessi (sempre nel limite massimo di 36 ore annue) e/o per compensare i ritardi. Tale credito confluisce nella Banca delle ore. 3. Le ore o frazioni necessarie a completare le 36 ore di lavoro settimanale potranno essere recuperate, entro due mesi dalla notifica del tabulato contenente i ritardi effettuati dal lavoratore, previa intesa dirigente/lavoratore, anche mediante servizio pomeridiano da effettuarsi ogni lunedì del mese o durante i rientri pomeridiani, senza superare il limite massimo di orario in uscita (ore 19,30). Nel caso in cui il dipendente non riuscisse ad effettuare i recuperi dei citati ritardi, si potrà attingere il credito delle ore dalla Banca delle Ore istituita. Qualora questo credito fosse andato anch’esso esaurito, occorrerà effettuare d’ufficio la decurtazione dallo stipendio della somma relativa alle ore di lavoro non prestate. Il dipendente debitore nei confronti dell’Ente di ore non prestate ha comunque la facoltà di chiedere una decurtazione dal monte ferie. - Le situazioni relative ai ritardi accumulati dal dipendente saranno mensilmente trasmesse al dirigente di ogni settore. 4. Le prestazioni di lavoro suppletive accumulate dai funzionari incaricati della Posizione Organizzativa possono essere contabilizzati in funzione di: - compensare ex post analoghe quantità di lavoro ordinario non prestato a causa di permessi fruiti (nel limite massimo di 36 ore annue) e/o di ritardi accumulati; - costituire ex ante una limitata eccedenza di prestazione lavorativa disponibile come “credito” per bilanciare successivi “debiti” di prestazione che potranno essere contratti per fruire di permessi (sempre nel limite massimo di 36 ore annue) e/o per compensare i ritardi. 5. La contabilità della prestazione di lavoro suppletiva di cui al punto 4 deve chiudere a pareggio entro i due mesi successivi.
Art. 4 bis ORARIO DI LAVORO DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE 1. In relazione alla specificità dei servizi gestiti, il Dirigente della Biblioteca, d’intesa con il Responsabile P.O., in coerenza con il piano di programma annuale o pluriennale di attività, determina l’articolazione dell’orario settimanale di lavoro, l’orario di servizio e l’orario destinato al pubblico nel rispetto del CCNL e delle relazioni sindacali. L’orario di lavoro della Biblioteca Provinciale risponde alla necessità di armonizzare gli orari di servizio con le esigenze dell’utenza, attraverso un maggiore ampliamento nell’orario di apertura della struttura, ed un servizio più esteso e rispondente alle richieste della collettività. 2. L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali. La Biblioteca però assicura al pubblico un’apertura per complessive 50 ore settimanali, articolando l’orario su sei giornate lavorative, dal lunedì al sabato, compresi i pomeriggi dal lunedì al giovedì con orario no stop, secondo la seguente organizzazione: - il personale è diviso in due gruppi, ognuno dei quali garantisce all’utenza l’apertura e l’uso dei servizi offerti dalla struttura, l’uno nei pomeriggi del lunedì e del mercoledì, l’altro in quelli del martedì e giovedì. Si alterna trimestralmente nell’effettuare i due rientri pomeridiani e settimanalmente per garantire l’apertura del sabato, secondo uno schema appositamente predisposto e preventivamente inviato all’Ufficio personale della Provincia. Ciascuno dei due gruppi, al proprio interno, è a sua volta articolato in altri due: di questi, il primo anticipa la pausa pranzo e riprende il lavoro quando va in pausa pranzo il secondo, secondo lo schema sotto riportato, al fine di consentire l’apertura no stop della Biblioteca dal lunedì al giovedì. Orario del personale con pausa pranzo 12.30 – 13.30 orario orario antimeridiano orario pomeridiano orario serale antimeridiano uscita per pausa entrata dopo pausa uscita entrata pranzo pranzo Da: Lunedì a 7.45 - 8.30 12.30 – 13.30 13.00 – 13.30 18.00 – 19.00 Giovedì orario orario antimeridiano antimeridiano uscita per pausa entrata pranzo Venerdì e Sabato 7.45 - 8.30 13.45 – 14.00 Orario del personale con pausa pranzo 13.45 – 15.30 orario orario antimeridiano orario pomeridiano orario serale antimeridiano uscita per pausa entrata dopo pausa uscita entrata pranzo pranzo Da: Lunedì a 7.45 - 8.30 13.45 – 15.30 14.15 – 15.30 18.30 – 19.00 Giovedì orario orario antimeridiano antimeridiano uscita per pausa entrata pranzo Venerdì e Sabato 7.45 - 8.30 13.45 – 14.00 Il personale che secondo l’articolazione dell’orario è in servizio il sabato, anticipa il riposo compensativo nelle giornate infrasettimanali, anche queste stabilite nello schema trimestrale.
4. I rientri pomeridiani non resi nei pomeriggi previsti dallo schema predisposto, possono essere effettuati, previo accordo con il responsabile della struttura, nei rimanenti pomeriggi della settimana non di rientro (dal lunedì al giovedì), con una prestazione non inferiore alle tre ore. 5. I ritardi e i permessi accumulati, saranno recuperati nei rimanenti pomeriggi della settimana non di rientro (dal lunedì al giovedì), nelle giornate di riposo compensativo, nel sabato non lavorativo, o mediante prolungamento dell’orario giornaliero, a completamento delle 36 ore settimanali. Art. 4 ter PRESTAZIONE DI LAVORO SUPPLETIVA NELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE 1. E’ facoltà di ciascun dipendente, della Biblioteca Provinciale senza preventiva autorizzazione del relativo Dirigente, effettuare una prestazione di lavoro suppletiva rispetto alla normale durata dell’orario di lavoro di 15 minuti giornalieri, da effettuarsi nell’arco di tempo tra le ore 13,00 e le 13,30 per il gruppo che effettua la pausa pranzo dalle 12,30 alle 13,30, e tra le ore 13,45 e le ore 14,15 per il gruppo che effettua la pausa pranzo dalle 13,45 alle 15,30. 2. Tale tempo di lavoro addizionale, che non può dar luogo ad alcuna forma di retribuzione, può essere esclusivamente contabilizzato in funzione di: - compensare ex post analoghe quantità di lavoro ordinario non prestato a causa di permessi fruiti (nel limite massimo di 36 ore annue) e/o di ritardi accumulati. In tal caso sono da considerarsi le frazioni inferiori a 15 minuti; - costituire ex ante una limitata eccedenza di prestazione lavorativa disponibile come “credito” per bilanciare successivi “debiti” di prestazione che potranno essere contratti per la fruizione di permessi (sempre nel limite massimo di 36 ore annue) e/o per compensare i ritardi. Tale credito confluisce nella Banca delle ore. 3. Le ore o frazioni necessarie a completare le 36 ore di lavoro settimanale potranno essere recuperate, entro due mesi dalla notifica del tabulato contenente i ritardi effettuati dal lavoratore, previa intesa dirigente/lavoratore, anche mediante servizio pomeridiano da effettuarsi nei restanti pomeriggi della settimana, nonché nelle giornate di riposo compensativo e nella giornata del sabato, durante i rientri pomeridiani, senza superare il limite massimo orario in uscita (ore 19,00). Nel caso in cui il dipendente non riuscisse ad effettuare i recuperi dei citati ritardi, si potrà attingere il credito delle ore dalla Banca delle Ore istituita. Qualora questo credito fosse andato anch’esso esaurito, occorrerà effettuare d’ufficio la decurtazione dallo stipendio della somma relativa alle ore di lavoro non prestate. Il dipendente debitore nei confronti dell’Ente di ore non prestate ha comunque la facoltà di chiedere una decurtazione dal monte ferie. - le situazioni relative ai ritardi accumulati dal dipendente saranno mensilmente trasmesse al dirigente di ogni Area, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo. 4. Le prestazioni di lavoro suppletive accumulate dal funzionario incaricato della Posizione Organizzativa possono essere contabilizzati in funzione di: - compensare ex post analoghe quantità di lavoro ordinario non prestato a causa di permessi fruiti (nel limite massimo di 36 ore annue) e/o di ritardi accumulati; - costituire ex ante una limitata eccedenza di prestazione lavorativa disponibile come “credito” per bilanciare successivi “debiti” di prestazione che potranno essere contratti per fruire di permessi (sempre nel limite massimo di 36 ore annue) e/o per compensare i ritardi. 5. La contabilità della prestazione di lavoro suppletiva di cui al punto 5 deve chiudere a pareggio entro i due mesi successivi.
Art. 5 BUONO PASTO 1. Il buono pasto è attribuito al dipendente che effettua il rientro pomeridiano nelle giornate di martedì e giovedì, con pausa pranzo non inferiore a 30 minuti. 2. Il buono pasto è, inoltre, attribuito al dipendente che, previa autorizzazione del Dirigente recuperi i mancati rientri nei giorni prefissati. 3. Non danno diritto all’attribuzione di ulteriori buoni pasto i rientri pomeridiani nelle giornate di lunedì effettuati a recupero di permessi fruiti nel pomeriggio delle giornate di martedì e giovedì, per le quali è stato già attribuito il buono pasto. 4. Il dipendente che per motivi eccezionali deve allontanarsi dal posto di lavoro dopo aver eseguito soltanto 15 minuti del rientro pomeridiano, ha diritto comunque alla retribuzione del buono pasto. 5. Il dipendente che per motivi di servizio viene comandato ad effettuare missioni fuori sede nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, ha diritto all’attribuzione del buono pasto, previa presentazione all’Ufficio Personale di una dichiarazione con la quale comunica di non aver fatto richiesta di rimborso spese di vitto. 6. Il personale Ageforma e quello di tutti gli Uffici periferici dell’Ente che per motivi di servizio viene comandato ad effettuare prestazioni lavorative fuori sede nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, ha diritto all’attribuzione del buono pasto, previa presentazione all’Ufficio Personale di una dichiarazione con la quale comunica di non aver fatto richiesta di rimborso spese di vitto. Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta di Delegazione Trattante dell’11 novembre 2013 Delibera di G.P. n. 287 del 21.11.2013.
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