"La destinazione a verde pubblico prevista in un piano di lottizzazione equivale ad un vincolo conformativo" - TAR Sardegna - Cagliari - sez. II ...
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“La destinazione a verde pubblico prevista in un piano di lottizzazione equivale ad un vincolo conformativo” – TAR Sardegna – Cagliari – sez. II – sentenza del 17 agosto 2020 – n.456 La destinazione a verde pubblico prevista in un piano di lottizzazione, ossia all’interno di uno strumento consensuale e per definizione perequativo, equivale non all’imposizione di un vincolo espropriativo (come avviene, invece, per le aree che sono destinate a verde pubblico al di fuori di una convenzione urbanistica), ma ad un vincolo conformativo. Pubblicato il 17/08/2020 N. 00456/2020 REG.PROV.COLL. N. 00725/2012 REG.RIC. SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 725 del 2012, proposto da Gestitur s.r.l., con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianmarco Tavolacci e Giuseppina Nonne, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del primo, via Carbonia n. 22; contro Comune di Muravera, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Costantino Murgia, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, viale Bonaria n.80; per l’annullamento dell’Ordinanza del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Muravera n. 25 del 5 giugno 2012 (ricevuta il giorno 8 giugno 2012), con la quale il Comune ha ordinato alla Gestirur s.r.l. “di procedere al rilascio, con contestuale sgombero e demolizione delle opere presenti, dell’area di proprietà comunale distinta in catasto al foglio 40 mappale 1108, sita in loc. Costa Rei”; – di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale, anche se allo stato non conosciuto. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Muravera; Visti tutti gli atti della causa; Vista la sentenza non definitiva Tar Sardegna, II Sezione, n. 666 del 24 luglio 2019; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2020 il dott. Marco Lensi; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO La Gestitur s.r.l. (già Turisarda s.r.l.) è l’attuale proprietaria del villaggio turistico “Free Beach club” situato nel Comune di Muravera, loc. Costa Rei. Il villaggio “Free Beach club” è stato originariamente realizzato dalla Holidesa S.p.A. in forza della convenzione di lottizzazione siglata il 15.9.1973 -atto notaio F. Vacca (rep. 27119; vol.13446). In essa, per quanto qui interessa, veniva convenuto: – che il rilascio del certificato di abitabilità relativo alle costruzioni fosse subordinato, tra le varie condizioni, alla realizzazione dell’impianto fognario e di smaltimento dei rifiuti liquidi, da dimostrarsi mediante certificazione all’ufficio tecnico comunale (art 6); – che la lottizzante (art. 8) cedesse gratuitamente al Comune come verde pubblico, tra gli altri, il mappale 15CH- di ettari 00.39.00, poi divenuto mappale 1108 del foglio 40 ed oggi frazionato nei mappali 2985 e 2986. Tuttavia, una parte degli accordi assunti con la citata convenzione del 1973 venivano ritenuti illegittimi dal CO.RE.CO che, con decreto del 7.11.1972 n. 40651, negava il visto di esecutività. In conseguenza delle determinazioni dell’organo di controllo, le parti pervenivano alla stipulazione di un atto aggiuntivo di rettifica. Nell’ambito di tali successive pattuizioni – non integralmente in possesso della ricorrente – veniva altresì stabilito che alcuni mappali, tra cui il 15-CH, dovessero restare in proprietà della Holidesa S.p.A (circostanza secondo la ricorrente evidenziata dalla certificazione rilasciata, ai sensi dell’articolo 567 c.p.c. dal Notaio Lamberto Corda con atto in data 11.5.11). Nel periodo 1972/1976, la Holidesa S.p.A. provvedeva: – alla realizzazione delle opere di urbanizzazione convenute; – alla realizzazione del depuratore e dei locali di sua pertinenza; – alla recinzione (da allora invariata) dell’intero villaggio inglobando all’interno di esso parte del mappale 1108. In particolare, l’impianto di depurazione veniva realizzato proprio nella parte del mappale 1108 (già 15 ch), compresa all’interno della recinzione del villaggio. Detta recinzione, che costituisce il confine del villaggio, invariata nella sua originaria ubicazione, veniva autorizzata nella nuova struttura in rete e paletti cementati dal Comune con la licenza di costruzione 612/1976 che, nell’ambito delle prescrizioni speciali, stabiliva, al punto 5, che “la recinzione non dovrà in nessun caso comprendere aree che nella lottizzazione hanno una destinazione a verde pubblico o strade, con esclusione delle aree strettamente indispensabili per il depuratore delle fogne ed i serbatoi idrici”. La società lottizzante ha, dunque, provveduto a delimitare le aree di propria pertinenza con il consenso e la puntuale verifica dei lavori da parte del Comune che, dal canto proprio, non aveva, sino ad oggi, reclamato la proprietà di aree racchiuse all’interno della recinzione perimetrale. Peraltro, in detta area recintata -parte del mappale 1108 (già 15 ch), già la Holidesa negli anni ’80 ed in seguito la Gestitur dal 1992, hanno svolto attività ulteriori rispetto a quelle connesse all’esercizio degli impianti di depurazione, quali – tra le altre – quelle relative al funzionamento del centro velico, con l’impiego delle strutture di supporto per lo svolgimento delle lezioni teoriche degli sport velici e subacquei, ed adibendo l’area a rimessa/parcheggio delle attrezzature nautiche e subacquee.
In data 28.8.1978 le opere di urbanizzazione relative al complesso “Free Beach”, e tra queste il depuratore, sono state positivamente collaudate in quanto corrispondenti “…a quelle progettate ed approvate …. e alle prescrizioni di progetto … “. Nel corso del 2001 l’impianto fognario del villaggio è stato collegato al depuratore Comunale. Il depuratore interno, sempre nell’esposizione della ricorrente, è stato (ed è tuttora) costantemente mantenuto in stato di piena efficienza dalla società ricorrente, al fine di sopperire ad eventuali esigenze straordinarie di smaltimento dei reflui e/o di rilancio delle acque depurate ai fini irrigui, legate agli imprevedibili picchi stagionali. Nel corso dell’anno 2003, la XXI Comunità Montana “Sarrabus – Gerrei” ha promosso un procedimento di esproprio per la realizzazione del progetto di raccolta e trattamento acque reflue dei comuni della zona. In tale ambito la citata Amministrazione ha proceduto nei confronti della Turisarda s.r.l. (precedente proprietaria del compendio e dante causa della ricorrente) all’esproprio della porzione di terreno di cui all’odierno Foglio 40/A, mappale 2986 -di 2 are e 68 centiare- originato dal frazionamento del precedente Foglio 40, mappale 1108, originariamente indicato come mappale 15CH- di ettari 00.39.00 (oggetto dell’impugnata ordinanza). In data 5.11.2008, con la nota prot. 12258, il Comune di Muravera ha comunicato alla Gestitur l’avvio del procedimento di verifica dei confini della sua proprietà, finalizzato alla rimozione/demolizione dei manufatti asseritamente posti in essere nella proprietà comunale, invitando la società ad una verifica in contraddittorio. Stante l’infruttuoso esperimento delle interlocuzioni intercorse, in data 8.6.2012 la società ricorrente riceveva l’impugnata Ordinanza n. 25 del 5 giugno 2012 con la quale il responsabile del servizio tecnico le ordinava di procedere al rilascio, con contestuale sgombero e demolizione delle opere presenti, dell’area di proprietà comunale distinta in catasto al foglio 40 mappale 1108 sita in loc. Costa Rei, lottizzazione Holidesa Codesar, entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, disponendo che in caso di mancato rilascio e sgombero dell’area entro il termine di cui sopra, si sarebbe proceduto allo sgombero forzoso dell’area di proprietà comunale con il recupero delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale e la sua delimitazione mediante il posizionamento di idonea recinzione e della relativa segnaletica indicante la proprietà comunale ed il divieto d’accesso. Nell’assunto della ricorrente tale provvedimento sarebbe tuttavia illegittimo per i seguenti motivi: 1) Eccesso di potere, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria: in quanto l’area in contestazione non sarebbe di attuale proprietà del Comune; 2) Eccesso di potere: Erroneità dei presupposti – Intervenuta usucapione – Difetto d’istruttoria: in quanto laddove si volesse ritenere che il mappale 1108 (ex 15/ch), oggetto del provvedimento di rilascio fosse stato – negli anni1972/1973, in forza delle convenzioni di lottizzazione stipulate tra le parti- effettivamente ceduto dalla Holidesa s.r.l. al Comune quale area da destinare a “verde pubblico”, esso non sarebbe più comunque di attuale proprietà dell’Amministrazione in quanto si sarebbe ormai, da tempo, perfezionata l’usucapione a favore della società ricorrente. Concludeva quindi la ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con eventuale accertamento e declaratoria dell’intervenuta usucapione a favore della ricorrente del terreno di cui al del terreno di cui al Foglio 40, mapp. 1108 (oggi mappale 2985) e/o di parte di esso, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio.
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Muravera che, con articolate difese, dopo aver riaffermato la proprietà pubblica dell’area in questione, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese. Nelle more del giudizio le parti hanno continuato a confrontarsi sulla definitiva sistemazione dei loro rapporti senza che l’Amministrazione comunale abbia mai proceduto a mettere in esecuzione l’Ordinanza di sgombero, né abbia mai sollecitato il suo adempimento. Sennonché, dopo circa 6 anni, con diffida dell’11 maggio 2018, il Comune di Muravera intimava alla ricorrente l’immediata esecuzione dell’ordinanza assegnando all’uopo il termine di 10 giorni. In data 24 maggio 2018 la società Gestitur presentava quindi istanza di misura cautelare monocratica che veniva accolta con decreto presidenziale n. 159 del 28 maggio 2018. Alla camera di consiglio dell’11 luglio 2018 il Tribunale confermava il provvedimento cautelare di sospensione del provvedimento impugnato. Con ordinanza collegiale n. 45 del 23 gennaio 2019 il Tribunale ha disposto l’acquisizione di documentazione necessaria ai fini del decidere. In particolare è stata disposta l’acquisizione della cartografia del Piano di Lottizzazione originario, con evidenziazione delle aree oggetto di cessione sulla base della convenzione allegata al Piano. Inoltre è stata disposta, in relazione all’atto di rettifica della convenzione del 1973, la produzione di una cartografia ove risultino evidenziate le modifiche alle pattuizioni intercorse tra le parti con la convenzione originaria, dalla quale risulti chiaramente il confine della proprietà della ricorrente e le aree oggetto di cessione. Infine è stato chiesto il deposito di ogni atto di cessione delle aree già intervenuto tra le parti. In data 26 marzo 2019 è stato depositato in Segreteria quanto richiesto. In vista dell’udienza di trattazione la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nelle già rassegnate conclusioni di accoglimento. Alla pubblica udienza del 12 giugno 2019, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione. Premesso che il ricorso in esame concerne l’impugnazione dell’ordinanza di rilascio, con sgombero e contestuale demolizione delle opere presenti, dell’area distinta al foglio 40, mappale 1808 in località Costa Rey, lottizzazione Holidesa Codesar, con sentenza non definitiva n. 666 del 24 luglio 2019 questo Tribunale ha accertato la fondatezza dell’affermazione comunale secondo la quale, in sede di convenzione, il predetto mappale aveva costituito oggetto di cessione alla proprietà comunale, essendosi ritenuto che per effetto delle pattuizioni originariamente concordate l’area in questione sia stata oggetto di cessione alla proprietà comunale, con conseguente rigetto del primo motivo di impugnazione. Con la predetta sentenza sono stati disposti incombenti istruttori al fine della pronuncia – incidenter tantum ai circoscritti fini della soluzione della controversia oggetto di esame in via principale – in ordine alla questione eccepita dalla ricorrente secondo cui anche ove fosse stata effettivamente ceduta dalla Holidesa s.r.l. al Comune quale area da destinare a “verde pubblico”, in forza della convenziona di lottizzazione stipulata tra le parti nel 1973, essa non sarebbe più comunque di attuale proprietà dell’Amministrazione comunale in quanto si sarebbe ormai, da tempo, perfezionata l’usucapione a suo favore. Gli incombenti istruttori sono stati eseguiti e con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 23 giugno 2020, la causa è stata trattenuta in decisione. Ritiene il Collegio che la questione di una eventuale intervenuta usucapione in favore della ricorrente dell’area in questione, non possa che trovare valutazione negativa alla luce dei principi affermati in materia da questo Tribunale, II Sezione, con le sentenze n. 919 del 2 dicembre 2016 e n. 8 del 10 gennaio 2018. In particolare, con quest’ultima sentenza è stato affermato quanto segue: . In particolare, deve essere ribadito, anche avuto riguardo al caso di specie, il rilievo secondo cui “…..trattasi, nel caso di specie, non di area soggetta a vincolo di natura
espropriativa, bensì di area soggetta a vincolo di cessione e quindi di previsioni che rilevano a tempo indeterminato così come i vincoli conformativi, senza che possa configurarsi al riguardo alcuna decadenza, prescrizione o usucapione da parte del privato, con l’ulteriore conseguenza (relativamente all’ultima censura avanzata dalla ricorrente) che nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla circostanza invocata dalla ricorrente del disinteresse del Comune relativamente all’area in questione per un trentennio”. Deve altresì ribadirsi quanto affermato nell’ordinanza cautelare di questo Tribunale, II Sezione, n. 184 del 28 luglio 2015 secondo cui “in forza della convenzione Rep n. 536 del 31 luglio 1993 il sig. …omissis…. e la sig.ra ….omissis…… avevano ceduto al Comune di Bosa, in relazione all’ottenimento ai sensi dell’art. 1 della legge 28.01.1977 della concessione edilizia, le aree destinate a servizi comprendenti quella individuata catastalmente al foglio 3 mapp. 201, per cui è causa; che per effetto di tale destinazione tali aree sono entrate immediatamente e definitivamente a far parte del patrimonio indisponibile del Comune di Bosa, rientrando dunque l’area in questione nella proprietà pubblica; che in materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge e, quindi, non certamente per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione dei beni dell’ente al soddisfacimento del bisogno primario cui sono assegnati”. Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni della parte ricorrente, stante l’infondatezza delle censure avanzate, il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese del giudizio devono essere poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate in favore dell’Amministrazione comunale resistente nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione comunale resistente, delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati: Francesco Scano, Presidente Marco Lensi, Consigliere, Estensore Grazia Flaim, Consigliere
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