LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - Dott. Giuseppe Cagliero Torino, 21 marzo 2018
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LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Dott. Giuseppe Cagliero Torino, 21 marzo 2018 www.pirolapennutozei.it
IAS ADOPTER vs OIC ADOPTER: convergenza 2005 … 2009 … 2011 … 2014 2015 2016 2017 2018 .. IAS adopter IAS 39 D.Lgs. 38/05 DM 48/09 IFRS 9 DM 8.6.11 DM 3.8.17 art. 112 TUIR (COPERTURA) art. 112 TUIR DM 10.1.18 (RILEVANZA FISCALE) DM 10.1.18 art. 112 TUIR DM 3.8.17 new 112 TUIR OIC 32 D.Lgs. 139/15 OIC adopter Dir UE 2013/34 3
IFRS 9 – NOVITA’ IN MATERIA DI DERIVATI Aspetto IAS 39 IFRS 9 Derivati incorporati in Derivati scorporati da Derivati scorporati da titoli titoli ibridi titoli sia per Emittente sia solo per l’Emittente. per Portatore Valutazione a fair value per il Portatore Relazione di copertura Maggiore rigidità Maggiore flessibilità Elemento coperto: NO SI posizione netta in relazione a fx risk Test quantitativo di SI (range 80%-125%) Sostituito da verifica efficacia della copertura qualitativa con possibilità di rebalancing del rapporto di copertura 4
ASPETTI GENERALI 5
FONTI NORMATIVE Articolo 2426, punto 11-bis codice civile (novità del D.lgs. 139/2015) “Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni di fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.”. Art. 2426, commi 2-5 Richiamo definizioni degli IFRS e determinazione fair value Art. 12, lett. e) D.Lgs. 139/2015 OIC definisce disciplina di dettaglio delle operazioni di copertura Principi contabili nazionali OIC 32 Principi contabili internazionali IAS 39 sostituito da IFRS 9 a partire dal 1/1/2018 6
NOVITÀ DEL DLGS. 139/2015 ISCRIZIONE Iscrizione dello strumento finanziario derivato andrà iscritto tra le attività o le passività di stato patrimoniale a seconda che il suo “fair value” sia attivo o passivo CLASSIFICAZIONE CONTABILE In particolare agli artt. 2424 e 2425 del codice civile sono stati integrati con le seguenti voci: Stato patrimoniale, Attivo, B.III.4 Strumenti derivati attivi (anziché Azioni proprie) Stato patrimoniale, Attivo, C.III.5 Strumenti derivati attivi (anziché Azioni proprie) Stato patrimoniale, Passivo, B.3 Strumenti derivati passivi Stato patrimoniale, Passivo, A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi Conto economico, D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie voci 18) Rivalutazioni e 19) Svalutazioni lettera d) “di strumenti finanziari derivati” INFORMATIVA Nota integrativa Art. 2427-bis Informazioni analitiche sugli strumenti finanziari derivati 7
L’IMPOSTAZIONE ADOTTATA CODICE CIVILE (REGOLE GENERALI) ADOZIONE DELL’IMPIANTO DI FONDO DELLO IAS 39 e quindi: - tutti contratti derivati sono oggetto di valutazione al fair value - il trattamento contabile varia a seconda che il derivato sia designato o meno, ai fini contabili, come di copertura - l’attivazione delle coperture contabili è discrezionale e subordinata all’esistenza di una stretta correlazione tra derivato di copertura ed elemento coperto - la disciplina delle coperture varia a seconda che vi sia copertura di elementi presenti in bilancio (fair value hedge) o copertura di flussi finanziari attesi (cash flow hedge) RICHIAMO DELLE DEFINIZIONI CONTENUTE NEL SISTEMA IAS/IFRS (art. 2426, 2 comma, C.C.), quali: - Strumento derivato - Fair value OIC 32 (ASPETTI TECNICI CONTABILI) ASSUNZIONE COME RIFERIMENTO IFRS 9 (approvato nel luglio 2014, ma con adozione obbligatoria dal 1 gennaio 2018), PIU CHE IAS 39 8
LE DEFINIZIONI DEGLI IFRS IFRS 9 – Appendice A Definizione di derivato Strumento finanziario o altro contratto che presenta le seguenti 3 caratteristiche: - il valore dello strumento varia in relazione alla variazione in un parametro sottostante (tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, merito di credito o indici di credito o altra variabile); DIREZIONE OPPOSTA ELEMENTO COPERTO - non richiede un investimento iniziale (fair value – nullo al momento della sottoscrizione) ovvero richiede un investimento netto iniziale minore rispetto a quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti che rispondono in modo simile alle variazioni dei fattori di mercato; - è regolato ad una data futura. 9
LE DEFINIZIONI DEGLI IFRS Fair value (IFRS 13, par. 9) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione Disposizioni civilistiche Art. 2426, co. 4: “Il fair value è determinato con riferimento: a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore del mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.”. Art. 2426, co. 5: “Il fair value non è determinato se l’applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile”. 10
GERARCHIA DEL FAIR VALUE IFRS 13 OIC 32 - APPENDICE B Livello 1 Prezzi di mercato Livello 2 Tecniche valutative che considerano input di mercato Livello 3 Tecniche valutative che non considerano input di mercato 11
LE DEFINIZIONI DEGLI IFRS - Un contratto derivato viene considerato un’attività finanziaria quando conferisce il diritto a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra parte a condizioni potenzialmente favorevoli. Più in generale, uno strumento derivato è un’attività finanziaria quando il suo fair value è positivo. - Un contratto derivato viene considerato una passività finanziaria quando conferisce il diritto a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra parte a condizioni potenzialmente sfavorevoli. Più in generale, uno strumento derivato è una passività finanziaria quando il suo fair value è negativo. 12
LE INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA Art. 2427-bis codice civile Nella nota integrativa sono indicati: 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: a) il loro fair value; b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio. […] 13
ASPETTI CONTABILI CONTRATTI DERIVATI NON DI COPERTURA 14
RAPPRESENTAZIONE DEI DERIVATI NON DI COPERTURA DERIVATI NON DI COPERTURA Sono quegli strumenti: - in cui è assente una relazione di copertura (speculativi) o - non designati, ai fini contabili, come strumenti di copertura VALUTAZIONE Adeguamento al loro fair value (“mark-to-market”) CLASSIFICAZIONE Iscrizione come: Strumenti finanziari derivati attivi Attività finanziaria se fair value positivo dell’attivo circolante (C.III.5) Passività finanziaria se value negativo Strumenti finanziari derivati passivi (B.3) Adeguamenti di fair value Rivalutazione/Svalutazione di strumenti con imputazione a conto economico finanziari derivati (D.18.d/D.19.d) ATTENZIONE: qualora gli adeguamenti siano di segno positivo, gli utili non sono distribuibili (e non rilevanti ai fini ACE) 15
ASPETTI CONTABILI CONTRATTI DERIVATI DI COPERTURA HEDGE ACCOUNTING 16
OPERAZIONI DI COPERTURA RISCHIO DI CAMBIO AZIONE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO POSIZIONE PERDITA COPERTA UTILE influenza EFFETTO ECONOMICO RISCHIO COMPLESSIVO NULLO (O POSITIVO) influenza STRUMENTO DI PERDITA COPERTURA UTILE 17
RILEVAZIONE CONTABILE SENZA HEDGE ACCOUNTING REGOLE GENERALI DI RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO PREVEDONO: OPERAZIONE Valutazione secondo i principi contabili di COPERTA riferimento (es. Costo) Possibili asimmetrie contabili STRUMENTO DI Valutazione al FV con iscrizione delle COPERTURA, se è variazioni di FV nel Conto Economico un DERIVATO 18
ASIMMETRIE CONTABILI CON HEDGE ACCOUNTING HEDGE ACCOUNTING: regole di contabilizzazione particolari per cercare di risolvere possibili asimmetrie contabili L’applicazione: • è facoltativo; • prevede il rispetto di specifici requisiti; • una volta applicato, può essere interrotto solo in casi molto particolari; • il derivato di copertura è in ogni caso sempre valutato al fair value 19
RELAZIONE DI COPERTURA L’applicazione delle regole di contabilizzazione di HEDGE ACCOUNTING dello strumento finanziario derivato è subordinata al fatto che tra • operazione coperta e • strumento di copertura ESISTA Relazione di copertura 20
RELAZIONI DI COPERTURA Le relazioni di copertura sono di due tipi: a) copertura delle variazioni di fair value (Fair value hedge): si applica quando l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio delle variazioni di fair value di attività o passività iscritte in bilancio o ad impegni irrevocabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d’esercizio. a) copertura dei flussi finanziari (Cash Flow Hedge): si applica quando l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività o passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure a programmate operazioni altamente probabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d’esercizio. 21
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 22
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ STRUMENTI DI COPERTURA AMMISSIBILI: Strumenti derivati diversi dalle opzioni senza limitazione Opzioni, limitatamente a quelle acquistate; Strumenti composti che contengono opzioni se rappresentativi di opzioni nette acquistate o se sono a costo zero DESIGNATO COME STRUMENTO DI COPERTURA NELLA SUA INTEREZZA (O UNA QUOTA) ELEMENTI COPERTI AMMISSIBILI: - Attività e passività iscritte in bilancio - Impegni irrevocabili - Operazioni programmate altamente probabili DESIGNATI: - Singolarmente o raggruppati - Esposizione aggregata (elemento coperto + aggregato) - Solo una parte del fair value o del flusso finanziario - rischio specifico identificabile separatamente e valutabile individualmente - uno o più flussi finanziari contrattuali - parte dell’intero importo; - Gruppo e posizioni nette (con regole particolari) 23
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELAZIONE DI COPERTURA AMMISSIBILE SE - la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi di copertura ammissibili - la copertura deve essere designata come tale all’inizio e deve sussistere una documentazione formale (strumento di copertura, elemento coperto, natura del rischio coperto, modalità di valutazione dell’efficacia) - la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura ovvero - vi è una relazione economica tra elemento coperto e lo strumento di copertura, verificabile - sia in termini qualitativi; - sia in termini quantitativi. - l’effetto del rischio di credito non prevale sulle variazioni di valore della relazione economica; - viene determinato il rapporto di copertura (rapporto 1:1). 24
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELAZIONE ECONOMICA TRA STRUMENTO DI COPERTURA E ELEMENTO COPERTO Verifica qualitativa Utilizzabile quando gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell’elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati. In particolare sono elementi portanti: • Importo nominale • Data di regolamento dei flussi finanziari • Scadenza • Sottostante Verifica quantitativa Metodologie, anche statistiche, normalmente utilizzate in azienda nell’attività di risk management (i.e. correlazione statistica tra due variabili) In alcuni casi, l’analisi statistica deve essere corroborata da altre analisi: • Tecniche per determinare il livello di inefficacia • Tecnica del derivato ipotetico • Studi di sensitività RELAZIONI DI COPERTURA SEMPLICI 25
ASPETTI CONTABILI DEL CASH FLOW HEDGE 26
CASH FLOW HEDGE Le variazioni di fair value sono imputate al Conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una Riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Cash Flow Hedge (copertura dei flussi finanziari). Caratteristiche contabili Strumento finanziario derivato: rilevato al FV e rilevazione delle variazione di FV nel patrimonio netto (Riserva) Riserva di patrimonio netto: trasferita nel conto economico nel momento in cui si verifica l’evento coperto • Se la riserva è negativa: non si considera ai fini del conteggio delle perdite • Se la riserva positiva: non disponibile e non utilizzabile per copertura perdite Considerazioni • L’elemento coperto non “esiste” ancora: si realizzerà negli esercizi successivi • Lo strumento finanziario derivato deve essere valutato al suo fair value • Le variazioni di valore (utili o perdite) sono iscritte in una riserva di Patrimonio netto (Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari) • La riserva viene trasferita a conto economico nel momento in cui i flussi finanziari (futuri ricavi e futuri costi) avranno rilevanza economica, nella stessa voce impattata dai flussi finanziari 27
FORWARD A COPERTURA VENDITA $ A BUDGET (1/3) In data 1/11/anno N Alfa ha terminato di preparare il proprio budget all’interno del quale ha previsto vendite per 110 $ (tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo N+1). Il tasso di cambio di budget utilizzato è 1,1 $ per 1 €, controvalore in €100 Per tutelarsi dal rischio di variazione dollaro sottoscrive un forward per vendita di 110 $ ad un tasso di cambio 1,1 $ per 1 €, fair value nullo. Il derivato è considerato un derivato di copertura In data 31/12/anno N il fair value del forward è negativo per Alfa ed è pari a 1. Sulla base delle nuove aspettative sui cambi Alfa stima un controvalore in € della vendita in $ pari a 101 € In data 1/3/anno N+1 Alfa effettua la vendita di 110 $ e il controvalore in € è 101,5 (tasso circa 1,083 $ per 1 €). Il fair value del forward è negativo ed è pari a 1,5 €. Regolamento per cassa 28
FORWARD A COPERTURA VENDITA $ A BUDGET (2/3) •31.12.anno N Riserva per op. di copertura (SP.PN.A.VII) 1 Strumenti derivati passivi (SP.Passivo.B.3) 1 •1.3.anno N+1 Crediti verso clienti (SP.Attivo.C.II.1) 101,50 Vendite (CE.A.1) 101,50 Vendite (CE.A.1) 1,00 Riserva per op. di copertura (SP.PN.A.VII) 1,00 Vendite (CE.A.1) 0,50 Strumenti derivati passivi (SP.Passivo.B.3) 0,50 Strumenti derivati passivi (SP.Passivo.B.3) 1,50 Banca (SP.Attivo.IV.1) 1,50 29
FORWARD A COPERTURA VENDITA $ A BUDGET (3/3) Stato patrimoniale 31/12/N 31/12/N+1 31/12/N 31/12/N+1 A.VII Riserva per C.II.1 Crediti 101,50 v/clienti - operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (1,00) - C.III.5 Strumenti finanziari derivati - - B.3. Strumenti attivi finanziari derivati passivi 1,00 - (1,50) C.IV.1 Banca - Conto economico 31/12/N 31/12/N+1 Vendita al tasso effettivo 101,5 A.1 Vendite - 100,00 (meno) trasferimento riserva (1,0) - derivati D.18.d Rivalutazioni di - (meno) adeguamento n+1 (0,5) D.19.d Svalutazioni di - - derivati 30
ASPETTI CONTABILI DEL FAIR VALUE HEDGE 31
FAIR VALUE HEDGE “Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura” Fair Value Hedge (copertura di fair value). Caratteristiche contabili Strumento derivato: rilevato al FV e rilevazione delle variazioni di FV in conto economico Elemento coperto: adeguamento del valore al FV dovuto al rischio coperto iscritto in conto economico, derogando dalle specifiche regole di valutazione dell’elemento coperto Considerazioni: • L’elemento coperto “esiste” già (attività o passività rilevata in bilancio) oppure è un impegno irrevocabile • Il derivato deve essere valutato al suo fair value • La valutazione dell’elemento coperto viene “forzata”: il valore contabile viene adeguato per tenere conto della valutazione al fair value della componente relativa al rischio coperto 32
FORWARD A COPERTURA CREDITO IN VALUTA $ (1/3) In data 1/11/anno N Alfa ha venduto merci per 110 $. Il tasso di cambio utilizzato è 1,1 $ per 1 €, controvalore in €100. L’incasso è previsto per il 1/3/2018. Per tutelarsi dal rischio di variazione dollaro sottoscrive un forward per vendita di 110 $ ad un tasso di cambio 1,1 $ per 1 €, fair value nullo. Il derivato è considerato un derivato di copertura di fair value. In data 31/12/anno N il fair value del forward è negativo per Alfa ed è pari a 1. Sulla base delle nuove aspettative sui cambi Alfa stima un controvalore in € del credito in $ pari a 101 € In data 1/3/anno n+1 Alfa effettua l’incasso di 110 $ e il controvalore in € è 101,5 (tasso circa 1,083 $ per 1 €). Il fair value del forward è negativo ed è pari a 1,5 €. Regolamento per cassa 33
FORWARD A COPERTURA CREDITO IN VALUTA $ (2/3) •1.11.anno N Crediti verso clienti (SP.Attivo.C.II.1) 100,00 Vendite (CE.A.1) 100,00 •31.12.anno N Svalutazione di strum. fin. derivati (CE.D.19.d) 1,00 Strumenti derivati passivi (SP.Passivo.B.3) 1,00 Crediti verso clienti (SP.Attivo.C.II.1) 1,00 Rivalutazione di strum. fin. derivati (CE.D.18.d) 1,00 •1.3.anno N+1 Svalutazione di strum. fin. derivati (CE.D.19.d) 0,50 Strumenti derivati passivi (SP.Passivo.B.3) 0,50 Crediti verso clienti (SP.Attivo.C.II.1) 0,50 Rivalutazione di strum. fin. derivati (CE.D.18.d) 0,50 Banca (SP.Attivo.IV.1) 101,50 Crediti verso clienti (SP.Attivo.C.II.1) 101,50 Strumenti derivati passivi (SP.Passivo.B.3) 1,50 Banca (SP.Attivo.IV.1) 1,50 34
FORWARD A COPERTURA CREDITO IN VALUTA $ (3/3) Stato patrimoniale 31/12/N 31/12/N+1 31/12/N 31/12/N+1 C.II.1 Crediti A.VII Riserva per v/clienti 101,00 operazioni di - - copertura di flussi finanziari attesi C.III.5 Strumenti - - finanziari derivati B.3. Strumenti attivi finanziari derivati 1,00 - passivi C.IV.1 Banca - 100,00 Conto economico 31/12/N 31/12/N+1 A.1 Vendite 100,00 - D.18.d Rivalutazioni di 1,00 0,50 derivati D.19.d Svalutazioni di (1,00) (0,50) derivati 35
ASPETTI FISCALI 36
IAS ADOPTER vs OIC ADOPTER: convergenza 2005 … 2009 … 2011 … 2014 2015 2016 2017 2018 .. IAS adopter IAS 39 D.Lgs. 38/05 IFRS 9 DM 3.8.17 DM 10.1.18 DM 10.1.18 DM 3.8.17 new 112 TUIR OIC 32 D.Lgs. 139/15 OIC adopter Dir UE 2013/34 37
DISPOSIZIONI FISCALI PER IL TRATTAMENTO DEI DERIVATI (ART. 13-BIS D.L. 244/2016) Art. 112 «Operazioni fuori bilancio» Art. 112 «Strumenti finanziari derivati» Ante D.L. 244/2016 Post D.L. 244/2016 1. Si considerano operazioni "fuori bilancio": a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute; b) i contratti derivati con titolo sottostante; Abrogato c) i contratti derivati su valute; d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività. 2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti 2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli operazioni "fuori bilancio" in corso alla data di chiusura strumenti finanziari derivati in corso alla data di chiusura dell'esercizio. dell'esercizio. 3. Invariato 3. Invariato 3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono 3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che il bilancio in base ai principi contabili internazionali di redigono il bilancio in base ai principi contabili cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, e per i del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio soggetti, diversi dalle microimprese di cui all’art. 2435- 2002, i componenti negativi imputati al conto ter del c.c., che redigono il bilancio in conformità alle economico in base alla corretta applicazione di tali disposizioni del c.c., i componenti negativi imputati al principi assumono rilievo anche ai fini fiscali. conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali. 38
DISPOSIZIONI FISCALI PER IL TRATTAMENTO DEI DERIVATI (A REGIME) Art. 112 «Operazioni fuori bilancio» Art. 112 «Strumenti finanziari derivati» Ante Decreto Milleproroghe Post Decreto Milleproroghe 4. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in 4. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono essere con finalità di copertura di attività o passività, iscritti in bilancio con finalità di copertura di attività o ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi passività, ovvero sono coperte da attività o passività, i componenti positivi e negativi derivanti da valutazione relativi componenti positivi e negativi derivanti da o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito le medesime disposizioni che disciplinano i componenti secondo le medesime disposizioni che disciplinano i positivi e negativi, derivanti da valutazione o da componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura. o di copertura. 5. Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in 5. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad iscritti in bilancio con finalità di copertura dei rischi attività e passività produttive di interessi, i relativi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i componenti positivi e negativi concorrono a formare il relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e attività e passività. passività. 6. Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali, ai fini del presente articolo l'operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo di 6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di derivato si considera con finalità di copertura in base alla interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il corretta applicazione dei principi contabili adottati valore di singole attività o passività in bilancio o «fuori dall’impresa. bilancio» o di insiemi di attività o passività in bilancio o «fuori bilancio». 39
IMPATTI FISCALI Vale il principio di derivazione rafforzata: riconoscimento fiscale delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazione dettate dai principi contabili (art. 83, comma 1, TUIR). Derivati non di copertura: piena rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi da valutazione e realizzo degli strumenti finanziari derivati. Derivati di copertura: «lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa» (art. 112, comma 6, TUIR). • strumenti finanziari derivati di cui al co. 4 (copertura di fair value?): componenti positivi e negativi da valutazione e realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi da valutazione e realizzo, delle attività coperte/di copertura i (i.e. il trattamento fiscale degli stessi è costituto dal regime applicabile allo strumento sottostante). In questo modo nel caso in cui il derivato risulti efficace i componenti positivi/negativi del derivato e dell’operazione coperta si neutralizzano (sia nel caso di valutazione che di realizzo) mantenendo inalterato il risultato fiscale. • strumenti finanziari di cui al co. 5 (copertura di flussi finanziari futuri?) (di copertura rischi relativi a attività e passività produttive di interessi): i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito: − per le coperture specifiche, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi; − per le coperture di rischi connessi a insiemi di attività e passività, secondo la durata del contratto. Si determina una irrilevanza fiscale dei plus/minus valori iscritti nella riserva da cash flow hedge con necessità di rilevare la relativa fiscalità differita. 40
IMPATTI FISCALI D.L. 244/16 Aspetto IAS adopter OIC adopter Art. 112 OLD Art. 112 NEW Derivati speculativi Piena rilevanza Piena rilevanza Piena rilevanza fiscale fiscale degli utili fiscale Rilevanza entro valori minimi per le perdite Relazione di Requisiti IAS Definizione ad hoc Requisiti OIC copertura Scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi, …. Derivati di copertura Piena rilevanza Piena rilevanza Piena rilevanza di fair value hedge fiscale fiscale fiscale Derivati di copertura Piena rilevanza Piena rilevanza Chiarita di cash flow hedge fiscale fiscale Piena rilevanza al momento di al momento di fiscale al momento riversamento a CE riversamento a CE di riversamento a CE 41
ALTRE RECENTI NOVITA’ D.M. 3.8.2017 Disciplina principio di derivazione rafforzata a OIC adopter Chiarimento della disciplina attuativa degli IAS adopter 1. Requisiti per la qualificazione, ai fini fiscali, di un derivato come di copertura: atto di data certa anteriore o contestuale alla stipula del derivato, ma anche quando la relazione di copertura risulti dal primo bilancio approvato successivamente alla data di negoziazione Identificazione delle norme estendibili a OIC adopter 1. Rilevanza della copertura anche in presenza di strumenti negoziati per coprire una parte del rischio relativo al sottostante 2. In caso di copertura di cash flow diversa dagli interessi, i componenti del derivato sono rilevanti fiscalmente nel momento in cui si manifesta il flusso oggetto di copertura con imputazione a conto economico 3. Requisiti per la qualificazione, ai fini fiscali, di un derivato come di copertura: atto di data certa anteriore o contestuale alla stipula del derivato, ma anche quando la relazione di copertura risulti dal primo bilancio approvato successivamente alla data di negoziazione D.M. 10.1.2018 Decreto rilevanza fiscale dello scorporo di strumenti derivati in «contratti ibridi» Decreto 10.1.2018 Disposizioni attuative dell’IFRS 9 1. disciplina fiscale in caso di accorpamento di uno strumento finanziario che include un derivato 2. in caso di copertura di posizioni nette (attività – passività), ai componenti positivi o negativi applicazione del regime fiscale delle sole attività coperte; 3. applicazione del regime transitorio per derivati che cambiano natura: da «non di copertura» a «di copertura» 42
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