LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - Dott. Giuseppe Cagliero Torino, 21 marzo 2018

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LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - Dott. Giuseppe Cagliero Torino, 21 marzo 2018
LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
     Dott. Giuseppe Cagliero

                     Torino, 21 marzo 2018

                            www.pirolapennutozei.it
LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - Dott. Giuseppe Cagliero Torino, 21 marzo 2018
QUADRO DI RIFERIMENTO

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IAS ADOPTER vs OIC ADOPTER: convergenza

   2005     …      2009         …      2011     …       2014   2015    2016    2017    2018   ..

IAS adopter

 IAS 39
 D.Lgs.
 38/05           DM 48/09                                IFRS 9
                                    DM 8.6.11                             DM 3.8.17
 art. 112 TUIR
   (COPERTURA)
          art. 112 TUIR                                                               DM 10.1.18
          (RILEVANZA FISCALE)

                                                                                DM 10.1.18
 art. 112 TUIR
                                                                          DM 3.8.17
                                                                  new   112 TUIR

                                                                      OIC 32
                                                          D.Lgs. 139/15

OIC adopter                              Dir UE 2013/34

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IFRS 9 – NOVITA’ IN MATERIA DI DERIVATI

Aspetto                     IAS 39                                   IFRS 9

Derivati incorporati in     Derivati scorporati da         Derivati scorporati da titoli
titoli ibridi               titoli sia per Emittente sia   solo per l’Emittente.
                            per Portatore                  Valutazione a fair value per
                                                           il Portatore

Relazione di copertura      Maggiore rigidità              Maggiore flessibilità

Elemento coperto:           NO                             SI
posizione netta in
relazione a fx risk

Test quantitativo di        SI (range 80%-125%)            Sostituito da verifica
efficacia della copertura                                  qualitativa con possibilità di
                                                           rebalancing del rapporto di
                                                           copertura

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ASPETTI GENERALI

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FONTI NORMATIVE
  Articolo 2426, punto 11-bis codice civile (novità del D.lgs. 139/2015)
  “Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair
  value. Le variazioni di fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre
  il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione
  programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è
  imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi
  dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Gli
  elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi di interesse o dei tassi di
  cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo
  strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di
  stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti
  e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili utili che derivano dalla valutazione al
  fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le
  riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura
  dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non
  sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433,
  2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle
  perdite.”.

  Art. 2426, commi 2-5                      Richiamo definizioni degli IFRS e determinazione fair value
  Art. 12, lett. e) D.Lgs. 139/2015         OIC definisce disciplina di dettaglio delle operazioni di
                                            copertura

  Principi contabili nazionali              OIC 32
  Principi contabili internazionali         IAS 39 sostituito da IFRS 9 a partire dal 1/1/2018

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NOVITÀ DEL DLGS. 139/2015
ISCRIZIONE
Iscrizione dello strumento finanziario derivato andrà iscritto tra le attività o le passività
di stato patrimoniale a seconda che il suo “fair value” sia attivo o passivo

CLASSIFICAZIONE CONTABILE
In particolare agli artt. 2424 e 2425 del codice civile sono stati integrati con le seguenti
voci:

Stato patrimoniale, Attivo, B.III.4           Strumenti derivati attivi (anziché Azioni proprie)
Stato patrimoniale, Attivo, C.III.5           Strumenti derivati attivi (anziché Azioni proprie)
Stato patrimoniale, Passivo, B.3              Strumenti derivati passivi
Stato patrimoniale, Passivo, A.VII            Riserva per operazioni di copertura
                                              di flussi finanziari attesi

Conto economico,                  D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
                                  voci 18) Rivalutazioni e 19) Svalutazioni
                                  lettera d) “di strumenti finanziari derivati”
INFORMATIVA
Nota integrativa Art. 2427-bis    Informazioni analitiche sugli strumenti finanziari derivati

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L’IMPOSTAZIONE ADOTTATA
CODICE CIVILE (REGOLE GENERALI)

ADOZIONE DELL’IMPIANTO DI FONDO DELLO IAS 39 e quindi:
- tutti contratti derivati sono oggetto di valutazione al fair value
- il trattamento contabile varia a seconda che il derivato sia designato o meno, ai
  fini contabili, come di copertura
- l’attivazione delle coperture contabili è discrezionale e subordinata all’esistenza
  di una stretta correlazione tra derivato di copertura ed elemento coperto
- la disciplina delle coperture varia a seconda che vi sia copertura di elementi
  presenti in bilancio (fair value hedge) o copertura di flussi finanziari attesi (cash
  flow hedge)

RICHIAMO DELLE DEFINIZIONI CONTENUTE NEL SISTEMA IAS/IFRS (art.
2426, 2 comma, C.C.), quali:
- Strumento derivato
- Fair value

OIC 32 (ASPETTI TECNICI CONTABILI)

ASSUNZIONE COME RIFERIMENTO IFRS 9 (approvato nel luglio 2014, ma con
adozione obbligatoria dal 1 gennaio 2018), PIU CHE IAS 39

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LE DEFINIZIONI DEGLI IFRS

IFRS 9 – Appendice A        Definizione di derivato

Strumento finanziario o altro contratto che presenta le seguenti 3
caratteristiche:

- il valore dello strumento varia in relazione alla variazione in un
  parametro sottostante (tasso di interesse, prezzo di uno strumento
  finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera,
  indice di prezzi o di tassi, merito di credito o indici di credito o altra
  variabile);       DIREZIONE OPPOSTA ELEMENTO COPERTO

- non richiede un investimento iniziale (fair value – nullo al momento
  della sottoscrizione) ovvero richiede un investimento netto iniziale
  minore rispetto a quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti che
  rispondono in modo simile alle variazioni dei fattori di mercato;

- è regolato ad una data futura.

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LE DEFINIZIONI DEGLI IFRS

Fair value (IFRS 13, par. 9)         è il prezzo che si percepirebbe per la
vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una
passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di
valutazione

Disposizioni civilistiche
Art. 2426, co. 4: “Il fair value è determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare
facilmente un mercato attivo; qualora il valore del mercato non sia facilmente
individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti
o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei
componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati,
per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato
attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole
approssimazione al valore di mercato.”.

Art. 2426, co. 5: “Il fair value non è determinato se l’applicazione dei criteri indicati al
comma precedente non dà un risultato attendibile”.

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GERARCHIA DEL FAIR VALUE

 IFRS 13                       OIC 32 - APPENDICE B

 Livello 1   Prezzi di mercato

 Livello 2   Tecniche valutative che considerano input
             di mercato

 Livello 3 Tecniche valutative che non considerano
           input di mercato

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LE DEFINIZIONI DEGLI IFRS

- Un contratto derivato viene considerato un’attività finanziaria quando
  conferisce il diritto a scambiare attività o passività finanziarie con
  un’altra parte a condizioni potenzialmente favorevoli. Più in generale,
  uno strumento derivato è un’attività finanziaria quando il suo fair
  value è positivo.

- Un contratto derivato viene considerato una passività finanziaria
  quando conferisce il diritto a scambiare attività o passività finanziarie
  con un’altra parte a condizioni potenzialmente sfavorevoli. Più in
  generale, uno strumento derivato è una passività finanziaria
  quando il suo fair value è negativo.

                                   12
LE INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA
Art. 2427-bis codice civile
Nella nota integrativa sono indicati:

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
a) il loro fair value;
b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le
condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la
certezza dei flussi finanziari futuri;
b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di
valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di
evidenze di mercato;
b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico,
nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value
avvenuti nell'esercizio.
[…]

                                        13
ASPETTI CONTABILI

CONTRATTI DERIVATI
NON DI COPERTURA

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RAPPRESENTAZIONE DEI DERIVATI NON DI COPERTURA

DERIVATI NON DI COPERTURA
Sono quegli strumenti:
- in cui è assente una relazione di copertura (speculativi)
o
- non designati, ai fini contabili, come strumenti di copertura
VALUTAZIONE
Adeguamento al loro fair value (“mark-to-market”)
CLASSIFICAZIONE
Iscrizione come:                              Strumenti finanziari derivati attivi
Attività finanziaria se fair value positivo   dell’attivo circolante (C.III.5)

Passività finanziaria se value negativo       Strumenti finanziari derivati passivi (B.3)
Adeguamenti di fair value
                                              Rivalutazione/Svalutazione di strumenti
con imputazione a conto economico
                                              finanziari derivati (D.18.d/D.19.d)
ATTENZIONE: qualora gli adeguamenti siano di segno positivo, gli utili non
sono distribuibili (e non rilevanti ai fini ACE)

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ASPETTI CONTABILI

CONTRATTI DERIVATI DI
    COPERTURA

HEDGE ACCOUNTING

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OPERAZIONI DI COPERTURA

RISCHIO DI CAMBIO                  AZIONE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

                                   STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO

                     POSIZIONE              PERDITA
                      COPERTA                UTILE
    influenza
                                                         EFFETTO
                                                         ECONOMICO
   RISCHIO                                               COMPLESSIVO
                                                         NULLO
                                                         (O POSITIVO)

   influenza        STRUMENTO DI            PERDITA
                     COPERTURA               UTILE

                                   17
RILEVAZIONE CONTABILE SENZA HEDGE ACCOUNTING

REGOLE GENERALI DI RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO PREVEDONO:

  OPERAZIONE              Valutazione secondo i principi contabili di
  COPERTA                 riferimento (es. Costo)

                                     Possibili asimmetrie contabili

  STRUMENTO DI            Valutazione al FV con iscrizione delle
  COPERTURA, se è         variazioni di FV nel Conto Economico
  un DERIVATO

                           18
ASIMMETRIE CONTABILI CON HEDGE ACCOUNTING

HEDGE ACCOUNTING: regole di contabilizzazione particolari per
cercare di risolvere possibili asimmetrie contabili

L’applicazione:

• è facoltativo;

• prevede il rispetto di specifici requisiti;

• una volta applicato, può essere interrotto solo in casi molto
  particolari;

• il derivato di copertura è in ogni caso sempre valutato al fair
  value

                                   19
RELAZIONE DI COPERTURA

L’applicazione delle regole di contabilizzazione di
HEDGE ACCOUNTING dello strumento finanziario derivato è
subordinata al fatto che tra

• operazione coperta

e

• strumento di copertura

                           ESISTA

                 Relazione di copertura

                            20
RELAZIONI DI COPERTURA
Le relazioni di copertura sono di due tipi:

a) copertura delle variazioni di fair value (Fair value hedge): si applica
   quando l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al
   rischio delle variazioni di fair value di attività o passività iscritte in
   bilancio o ad impegni irrevocabili, che in assenza di una copertura
   potrebbero influenzare il risultato d’esercizio.

a) copertura dei flussi finanziari (Cash Flow Hedge): si applica quando
   l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio di
   variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività o passività iscritte in
   bilancio, ad impegni irrevocabili oppure a programmate operazioni
   altamente probabili, che in assenza di una copertura potrebbero
   influenzare il risultato d’esercizio.

                                       21
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

                     22
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
STRUMENTI DI COPERTURA AMMISSIBILI:
Strumenti derivati diversi dalle opzioni          senza limitazione
Opzioni,                                          limitatamente a quelle acquistate;
Strumenti composti che contengono opzioni         se rappresentativi di opzioni nette
                                                  acquistate o se sono a costo zero

DESIGNATO COME STRUMENTO DI COPERTURA NELLA SUA INTEREZZA
(O UNA QUOTA)

ELEMENTI COPERTI AMMISSIBILI:
- Attività e passività iscritte in bilancio
- Impegni irrevocabili
- Operazioni programmate altamente probabili

DESIGNATI:
- Singolarmente o raggruppati
- Esposizione aggregata (elemento coperto + aggregato)
- Solo una parte del fair value o del flusso finanziario
    - rischio specifico identificabile separatamente e valutabile individualmente
    - uno o più flussi finanziari contrattuali
    - parte dell’intero importo;
- Gruppo e posizioni nette (con regole particolari)

                                        23
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
RELAZIONE DI COPERTURA
AMMISSIBILE
SE
- la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura
  ammissibili ed elementi di copertura ammissibili
- la copertura deve essere designata come tale all’inizio e deve sussistere
  una documentazione formale (strumento di copertura, elemento coperto,
  natura del rischio coperto, modalità di valutazione dell’efficacia)
- la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura
  ovvero
    - vi è una relazione economica tra elemento coperto e lo strumento di
       copertura, verificabile
         - sia in termini qualitativi;
         - sia in termini quantitativi.
    - l’effetto del rischio di credito non prevale sulle variazioni di valore
       della relazione economica;
    - viene determinato il rapporto di copertura (rapporto 1:1).

                                    24
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
RELAZIONE ECONOMICA TRA STRUMENTO DI COPERTURA
E ELEMENTO COPERTO
Verifica qualitativa
Utilizzabile quando gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell’elemento
coperto corrispondono o sono strettamente allineati. In particolare sono elementi
portanti:
• Importo nominale
• Data di regolamento dei flussi finanziari
• Scadenza
• Sottostante

Verifica quantitativa
Metodologie, anche statistiche, normalmente utilizzate in azienda nell’attività di risk
management (i.e. correlazione statistica tra due variabili)
In alcuni casi, l’analisi statistica deve essere corroborata da altre analisi:
• Tecniche per determinare il livello di inefficacia
• Tecnica del derivato ipotetico
• Studi di sensitività

RELAZIONI DI COPERTURA SEMPLICI

                                          25
ASPETTI CONTABILI DEL
  CASH FLOW HEDGE

         26
CASH FLOW HEDGE
Le variazioni di fair value sono imputate al Conto economico oppure, se lo strumento copre il
rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione
programmata, direttamente ad una Riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è
imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi
dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura.

Cash Flow Hedge (copertura dei flussi finanziari). Caratteristiche contabili

Strumento finanziario derivato: rilevato al FV e rilevazione delle variazione di FV nel patrimonio
netto (Riserva)
Riserva di patrimonio netto: trasferita nel conto economico nel momento in cui si verifica
l’evento coperto
     • Se la riserva è negativa: non si considera ai fini del conteggio delle perdite
     • Se la riserva positiva: non disponibile e non utilizzabile per copertura perdite

Considerazioni
• L’elemento coperto non “esiste” ancora: si realizzerà negli esercizi successivi
• Lo strumento finanziario derivato deve essere valutato al suo fair value
• Le variazioni di valore (utili o perdite) sono iscritte in una riserva di Patrimonio netto (Riserva
  per operazioni di copertura di flussi finanziari)
• La riserva viene trasferita a conto economico nel momento in cui i flussi finanziari (futuri ricavi
  e futuri costi) avranno rilevanza economica, nella stessa voce impattata dai flussi finanziari

                                                 27
FORWARD A COPERTURA VENDITA $ A BUDGET (1/3)

 In data 1/11/anno N Alfa ha terminato di preparare il proprio budget
 all’interno del quale ha previsto vendite per 110 $ (tra la fine di
 febbraio e l’inizio di marzo N+1). Il tasso di cambio di budget utilizzato
 è 1,1 $ per 1 €, controvalore in €100

 Per tutelarsi dal rischio di variazione dollaro sottoscrive un forward per
 vendita di 110 $ ad un tasso di cambio 1,1 $ per 1 €, fair value nullo. Il
 derivato è considerato un derivato di copertura

 In data 31/12/anno N il fair value del forward è negativo per Alfa ed è
 pari a 1. Sulla base delle nuove aspettative sui cambi Alfa stima un
 controvalore in € della vendita in $ pari a 101 €

 In data 1/3/anno N+1 Alfa effettua la vendita di 110 $ e il controvalore
 in € è 101,5 (tasso circa 1,083 $ per 1 €). Il fair value del forward è
 negativo ed è pari a 1,5 €. Regolamento per cassa

                                    28
FORWARD A COPERTURA VENDITA $ A BUDGET (2/3)

      •31.12.anno N
      Riserva per op. di copertura (SP.PN.A.VII)           1
      Strumenti derivati passivi (SP.Passivo.B.3)                  1

      •1.3.anno N+1
      Crediti verso clienti (SP.Attivo.C.II.1)        101,50
      Vendite (CE.A.1)                                         101,50

      Vendite (CE.A.1)                                  1,00
      Riserva per op. di copertura (SP.PN.A.VII)                 1,00

      Vendite (CE.A.1)                                  0,50
      Strumenti derivati passivi (SP.Passivo.B.3)                0,50

      Strumenti derivati passivi (SP.Passivo.B.3)       1,50
      Banca (SP.Attivo.IV.1)                                     1,50

                                                 29
FORWARD A COPERTURA VENDITA $ A BUDGET (3/3)

                                         Stato patrimoniale

                             31/12/N   31/12/N+1                        31/12/N      31/12/N+1

                                                        A.VII Riserva per
    C.II.1 Crediti                      101,50
    v/clienti
                               -                        operazioni di
                                                        copertura di flussi
                                                        finanziari attesi   (1,00)           -
    C.III.5 Strumenti
    finanziari derivati        -             -         B.3. Strumenti
    attivi                                             finanziari derivati
                                                       passivi               1,00            -
                                          (1,50)
    C.IV.1 Banca               -

               Conto economico
                       31/12/N 31/12/N+1
                                                                Vendita al tasso effettivo   101,5
    A.1 Vendite               -          100,00                 (meno) trasferimento riserva (1,0)
                         - derivati
    D.18.d Rivalutazioni di                  -                  (meno) adeguamento n+1        (0,5)

    D.19.d Svalutazioni di     -             -
    derivati

                                                 30
ASPETTI CONTABILI DEL
  FAIR VALUE HEDGE

         31
FAIR VALUE HEDGE
“Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi di interesse o
dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati
simmetricamente allo strumento derivato di copertura”

Fair Value Hedge (copertura di fair value). Caratteristiche contabili

Strumento derivato: rilevato al FV e rilevazione delle variazioni di FV in conto
economico
Elemento coperto: adeguamento del valore al FV dovuto al rischio coperto iscritto in
conto economico, derogando dalle specifiche regole di valutazione dell’elemento
coperto

Considerazioni:
• L’elemento coperto “esiste” già (attività o passività rilevata in bilancio) oppure è un
  impegno irrevocabile
• Il derivato deve essere valutato al suo fair value
• La valutazione dell’elemento coperto viene “forzata”: il valore contabile viene
  adeguato per tenere conto della valutazione al fair value della componente relativa
  al rischio coperto

                                           32
FORWARD A COPERTURA CREDITO IN VALUTA $ (1/3)

 In data 1/11/anno N Alfa ha venduto merci per 110 $. Il tasso di
 cambio utilizzato è 1,1 $ per 1 €, controvalore in €100. L’incasso è
 previsto per il 1/3/2018.

 Per tutelarsi dal rischio di variazione dollaro sottoscrive un forward
 per vendita di 110 $ ad un tasso di cambio 1,1 $ per 1 €, fair value
 nullo. Il derivato è considerato un derivato di copertura di fair value.

 In data 31/12/anno N il fair value del forward è negativo per Alfa ed
 è pari a 1. Sulla base delle nuove aspettative sui cambi Alfa stima
 un controvalore in € del credito in $ pari a 101 €

 In data 1/3/anno n+1 Alfa effettua l’incasso di 110 $ e il controvalore
 in € è 101,5 (tasso circa 1,083 $ per 1 €). Il fair value del forward è
 negativo ed è pari a 1,5 €. Regolamento per cassa

                                    33
FORWARD A COPERTURA CREDITO IN VALUTA $ (2/3)
     •1.11.anno N
     Crediti verso clienti (SP.Attivo.C.II.1)            100,00
     Vendite (CE.A.1)
                                                                  100,00
     •31.12.anno N
      Svalutazione di strum. fin. derivati (CE.D.19.d)     1,00
     Strumenti derivati passivi (SP.Passivo.B.3)                    1,00
     Crediti verso clienti (SP.Attivo.C.II.1)              1,00
     Rivalutazione di strum. fin. derivati (CE.D.18.d)              1,00

     •1.3.anno N+1
     Svalutazione di strum. fin. derivati (CE.D.19.d)      0,50
     Strumenti derivati passivi (SP.Passivo.B.3)                    0,50
     Crediti verso clienti (SP.Attivo.C.II.1)              0,50
     Rivalutazione di strum. fin. derivati (CE.D.18.d)              0,50
     Banca (SP.Attivo.IV.1)                              101,50
     Crediti verso clienti (SP.Attivo.C.II.1)                     101,50
     Strumenti derivati passivi (SP.Passivo.B.3)           1,50
     Banca (SP.Attivo.IV.1)                                         1,50

                                                34
FORWARD A COPERTURA CREDITO IN VALUTA $ (3/3)

                                            Stato patrimoniale

                         31/12/N         31/12/N+1                             31/12/N   31/12/N+1

   C.II.1 Crediti                                        A.VII Riserva per
   v/clienti
                         101,00                          operazioni di            -           -
                                                         copertura di flussi
                                                         finanziari attesi
   C.III.5 Strumenti
                              -              -
   finanziari derivati                                   B.3. Strumenti
   attivi                                                finanziari derivati
                                                                                 1,00          -
                                                         passivi
   C.IV.1 Banca                -          100,00

               Conto economico
                       31/12/N 31/12/N+1

   A.1 Vendite               100,00                -
   D.18.d Rivalutazioni di        1,00           0,50
   derivati
   D.19.d Svalutazioni di      (1,00)        (0,50)
   derivati

                                                   35
ASPETTI FISCALI

      36
IAS ADOPTER vs OIC ADOPTER: convergenza

   2005   …   2009   …   2011   …        2014   2015    2016    2017    2018   ..

IAS adopter

 IAS 39
 D.Lgs.
 38/05                                    IFRS 9
                                                           DM 3.8.17

                                                                       DM 10.1.18
                                                                 DM 10.1.18
                                                           DM 3.8.17
                                                   new   112 TUIR

                                                       OIC 32
                                           D.Lgs. 139/15

OIC adopter                Dir UE 2013/34

                                    37
DISPOSIZIONI FISCALI PER IL TRATTAMENTO DEI
DERIVATI (ART. 13-BIS D.L. 244/2016)

         Art. 112 «Operazioni fuori bilancio»                             Art. 112 «Strumenti finanziari derivati»
                  Ante D.L. 244/2016                                                Post D.L. 244/2016

1. Si considerano operazioni "fuori bilancio":
a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a
    pronti o a termine, di titoli e valute;
b) i contratti derivati con titolo sottostante;                    Abrogato
c) i contratti derivati su valute;
d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a
    tassi di interesse, a indici o ad altre attività.
2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti             2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti
positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle          positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli
operazioni "fuori bilancio" in corso alla data di chiusura         strumenti finanziari derivati in corso alla data di chiusura
dell'esercizio.                                                    dell'esercizio.

3. Invariato                                                       3. Invariato

                                                                   3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che                    il bilancio in base ai principi contabili internazionali di
redigono il bilancio in base ai           principi    contabili    cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002             europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, e per i
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio              soggetti, diversi dalle microimprese di cui all’art. 2435-
2002, i componenti negativi          imputati      al   conto      ter del c.c., che redigono il bilancio in conformità alle
economico in base alla corretta applicazione di tali               disposizioni del c.c., i componenti negativi imputati al
principi assumono rilievo anche ai fini fiscali.                   conto economico in base alla corretta applicazione di
                                                                   tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali.

                                                              38
DISPOSIZIONI FISCALI PER IL TRATTAMENTO DEI
DERIVATI (A REGIME)
         Art. 112 «Operazioni fuori bilancio»                              Art. 112 «Strumenti finanziari derivati»
              Ante Decreto Milleproroghe                                         Post Decreto Milleproroghe
4. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in               4. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono
essere con finalità di copertura di attività o passività,         iscritti in bilancio con finalità di copertura di attività o
ovvero sono coperte da attività o passività, i        relativi    passività, ovvero sono coperte da attività o passività, i
componenti positivi e negativi derivanti da valutazione           relativi componenti positivi e negativi derivanti da
o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo             valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito
le medesime disposizioni che disciplinano i componenti            secondo le medesime disposizioni che disciplinano i
positivi e negativi, derivanti da       valutazione   o da        componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o
realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte      da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte
o di copertura.                                                   o di copertura.
5. Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in               5. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono
essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad           iscritti in bilancio con finalità di copertura dei rischi
attività e passività produttive di interessi, i relativi          relativi ad attività e passività produttive di interessi, i
componenti positivi e negativi concorrono a formare il            relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il
reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli          reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli
interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di        interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di
rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero         rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero
secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno           secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno
finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di            finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e
attività e passività.                                             passività.
6. Salvo quanto previsto dai principi                contabili
internazionali, ai fini del presente articolo l'operazione si
considera con finalità di copertura quando ha lo scopo di         6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario
proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di         derivato si considera con finalità di copertura in base alla
interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il         corretta applicazione dei principi contabili adottati
valore di singole attività o passività in bilancio o «fuori       dall’impresa.
bilancio» o di insiemi di attività o passività in bilancio o
«fuori bilancio».

                                                                 39
IMPATTI FISCALI
 Vale il principio di derivazione rafforzata: riconoscimento fiscale delle qualificazioni, imputazioni temporali e
 classificazione dettate dai principi contabili (art. 83, comma 1, TUIR).

 Derivati non di copertura: piena rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi da valutazione e realizzo
 degli strumenti finanziari derivati.

 Derivati di copertura: «lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta
 applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa» (art. 112, comma 6, TUIR).

 •    strumenti finanziari derivati di cui al co. 4 (copertura di fair value?): componenti positivi e negativi da
      valutazione e realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i
      componenti positivi e negativi da valutazione e realizzo, delle attività coperte/di copertura i (i.e. il trattamento
      fiscale degli stessi è costituto dal regime applicabile allo strumento sottostante). In questo modo nel caso in
      cui il derivato risulti efficace i componenti positivi/negativi del derivato e dell’operazione coperta si
      neutralizzano (sia nel caso di valutazione che di realizzo) mantenendo inalterato il risultato fiscale.

 •    strumenti finanziari di cui al co. 5 (copertura di flussi finanziari futuri?) (di copertura rischi relativi a attività
      e passività produttive di interessi): i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito:
      − per le coperture specifiche, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi;
      − per le coperture di rischi connessi a insiemi di attività e passività, secondo la durata del contratto.
      Si determina una irrilevanza fiscale dei plus/minus valori iscritti nella riserva da cash flow hedge con
      necessità di rilevare la relativa fiscalità differita.

                                                           40
IMPATTI FISCALI D.L. 244/16

Aspetto                 IAS adopter                            OIC adopter
                                                    Art. 112 OLD            Art. 112 NEW

Derivati speculativi    Piena rilevanza          Piena rilevanza          Piena rilevanza
                        fiscale                  fiscale degli utili      fiscale
                                                 Rilevanza entro valori
                                                 minimi per le perdite
Relazione di            Requisiti IAS            Definizione ad hoc       Requisiti OIC
copertura                                        Scopo di proteggere
                                                 dal rischio di avverse
                                                 variazioni dei tassi,
                                                 ….
Derivati di copertura   Piena rilevanza          Piena rilevanza          Piena rilevanza
di fair value hedge     fiscale                  fiscale                  fiscale

Derivati di copertura   Piena rilevanza          Piena rilevanza          Chiarita
di cash flow hedge      fiscale                  fiscale                  Piena rilevanza
                        al momento di            al momento di            fiscale al momento
                        riversamento a CE        riversamento a CE        di riversamento a
                                                                          CE

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D.M. 3.8.2017               Disciplina principio di derivazione rafforzata a OIC adopter

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Decreto 10.1.2018 Disposizioni attuative dell’IFRS 9
1. disciplina fiscale in caso di accorpamento di uno strumento finanziario che include un derivato
2. in caso di copertura di posizioni nette (attività – passività), ai componenti positivi o negativi applicazione del
   regime fiscale delle sole attività coperte;
3. applicazione del regime transitorio per derivati che cambiano natura: da «non di copertura» a «di copertura»

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