LA COMPETITIVITÀ FISCALE DEL SISTEMA FISCALE EMIRATINO LA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI ITALIA/EAU - Dr Mauro Finiguerra - SACE
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EXPORT CHAMPION PROGRAM FOCUS UAE SACE SIMEST in collaborazione con LUISS e AMBASCIATA ITALIANA EAU 8 OTTOBRE 2020 LA COMPETITIVITÀ FISCALE DEL SISTEMA FISCALE EMIRATINO LA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI ITALIA/EAU Dr Mauro Finiguerra 1
INDICE DEGLI ARGOMENTI LA COMPETITIVITA’ FISCALE DEGLI EAU LA COMPETIZIONE FRA STATI DIAPO 3 - 5 LA LOTTA ALL’EVASIONE INTERNAZIONALE DIAPO 6 - 8 IL SISTEMA FISCALE ITALIANO DIAPO 9 - 11 IL SISTEMA FISCALE EMIRATINO DIAPO 12 - 13 I RAPPORTI FISCALI CONTROVERSI FRA ITALIA/EAU/UE DIAPO 14 - 16 LA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI ITALIA - EAU IL MODELLO DI CONVENZIONE OCSE 2017: SCOPO - INTERPR . DIAPO 17 - 20 LA CONVENZIONE ITALIA -EAU DIAPO 21 - 23 LE NOVITA’ DEL MODELLO OCSE 2017 E LE MLI DIAPO 24 - 25 UNA COMPARAZIONE FRA CONVENZIONI NEL GCC DIAPO 26 - 28 2
LA COMPETIZIONE TRA STATI LA SOVRANITA’ SI MANTIENE SOLO CON LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE CHE SOSTENGONO LA GESTIONE DELLO STATO IN EUROPA IN PARTICOLARE LE IMPOSTE RIMASTE NELLA COMPETENZA DEGLI STATI SONO SOSTANZIALMENTE LE IMPOSTE DIRETTE (IVA MERITA DISCORSO A PARTE) TRIBUTI ARMONIZZATI: IVA (SOLO IN MINIMA PARTE), ACCISE E DAZI SONO RISORSE PROPRIE DELL’UNIONE EUROPEA GLI STATI COMPETONO PER ATTRARRE CONTRIBUENTI E PER NON FARLI ANDARE VIA PER AUMENTARE IL GETTITO O NON PERDERNE MA LA COMPETIZIONE è PRODUTTIVA e LIBERA o è DANNOSA? 3
LA COMPETIZIONE TRA STATI NORME ITALIANE PER ATTRARRE TAX PAYERS FLAT TAX – ART. 24BIS TUIR FLAT TAX “MI TRASFERISCO AL SUD” – ART. 24TER TUIR AGEVOLAZIONI FISCALI PER RIENTRO CERVELLI E LAVORATORI SPECIALIZZATI DA ESTERO - IMPATS RULE “TAX RULING “ INTERNAZIONALE REGIME "COOPERATIVE COMPLIANCE" BRANCH EXEMPTION ED ENTRY TAX NORME ITALIANE PER EVITARE FUGHE DI TAX PAYERS ALL’ESTERO PRESUNZIONI LEGALI RESIDENZA PERSONE FISICHE - ART. 2 TUIR CFC RULE - ART. 167 TUIR ESTEROVESTIZIONE: PRINCIPIO RESIDENZA - ART. 73 TUIR DISCIPLINA TRANSFER PRICING - ART. 110 TUIR EXIT TAX E ENTRY TAX - ARTT. 166 E 166BIS TUIR NORME ANTI RICICLAGGIO - IL DLGS 125/2019 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PROFESSIONALE - LA PIANIFICAZIONE FISCALE POTENZIALMENTE AGGRESSIVA - DAC 6 - DLGS 142/2018 LE NORME DI COMPLIANCE - GLI INTERPELLI - ART. 11 L. 212/2000 L’ELUSIONE FISCALE: ART. 10BIS DELLA L.212/2000 4
LA LOTTA ALL’EVASIONE INTERNAZIONALE ITALIA RIUNIONE DEL 22.3.2017 LA COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL CONTRASTO ALL’EVASIONE DIRETTORE AE - COMANDANTE GDF - MINISTRO FINANZE AMBITI EVASIONE INTERNAZIONALE - Grandi capitali e intermediari compiacenti in ex paradisi fiscali EVASIONE MULTINAZIONALI - Cooperative compliance - Tax ruling - Exit tax - Nuova definizione di Stabile Organizzazione - rinuncia a principio di attrazione redditi -più che evasione è elusione ECONOMIA DIGITALE - La frontiera del corretto calcolo degli imponibili dei redditi prodotti a distanza ma con utilizzo delle risorse dello Stato Fonte - attrazione residenza EVASIONE INTERNA - Evasione di massa e da sopravvivenza - tre obiettivi: semplificazione regole/riduzione imposte/controlli mirati 5
LA LOTTA ALL’EVASIONE INTERNAZIONALE OCSE I BEPS IL GLOBAL FORUM IL NUOVO MODELLO DI CONVENZIONE OCSE 2017 - MODIFICHE ART. 4-5-7-14-26 IL DRAFT AL MODELLO OCSE VERSIONE 2017 MLI - MULTILATERALE OCSE A PERIMETRO VARIABILE – 7.6.2017 – ENTRATA IN VIGORE IMPREVEDIBILE UE SCAMBIO INFORMAZIONI ART. 26 MOD.OCSE TAX COMPLIANCE FRA I PAESI UE LA BLACK LIST EUROPEA 2019 LA TCCCB UE 6
LA LOTTA ALL’EVASIONE INTERNAZIONALE DEFINIZIONE DI PARADISO FISCALE - PFP OCSE OCSE NEL 1998 – BLACK LIST CON 35 STATI OCSE NEL 2017 - BLACK LIST VUOTA (PERCHE’ SECONDO OCSE TUTTI I PAESI HANNO INIZIATO PERCORSO VIRTUOSO) UE BLACK LIST NEL 2017 – ECOFIN – (16) BASATA SU TRE CARATTERISTICHE (NO SCAMBIO INFO/NO TASSAZIONE/NOGOVERNANCE) DICEMBRE 2019 - SOLO 9 STATI RESTANO ITALIA DOPO DLGS 142/2018 ATAD 1 E 2 – BEPS CRITERIO PER DEFINIRE PFP LIVELLO TASSAZIONE EFFETTIVO PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO + RICAVI > 1/3 PASSIVE INCOME LIVELLO DI TASSAZIONE NOMINALE PARTECIPAZIONE DI COLLEGAMENTO 7
LA LOTTA ALL’EVASIONE INTERNAZIONALE TJN – TAX JUSTICE NETWORK INDICE «FINANCIAL SECRECY INDEX» – FSI VALUTAZIONE INDIPENDENTE BASATA SU FONTI GIORNALISTICHE SULLA REALE TRASPARENZA DEGLI STATI TRA I PRIMI 10 STATI MENO TRASPARENTI SI TROVANO: SVIZZERA – USA – CAYMAN ISLAND – HONG KONG – SINGAPORE – LUSSEMBURGO – GERMANIA – TAIWAN – EAU – GUERNSEY ISLAND QUASI TUTTI QUESTI STATI STANNO PROCEDENDO PER STEP AD ELIMINARE LE NORME CHE LI RENDONO MENO TRASPARENTI 8
IL SISTEMA FISCALE IN ITALIA I PUNTI DI RIFERIMENTO DELLA FISCALITA’ INTERNAZIONALE/1 IL QUADRO NORMATIVO - LA PRASSI - LA GIURISPRUDENZA LE NORME ITALIANE LA PRASSI ITALIANA LA GIURISPRUDENZA ITALIANA I PUNTI DI RIFERIMENTO DELLA FISCALITA’ INTERNAZIONALE/2 LA CFC RULE L’ESTEROVESTIZIONE: IL PRINCIPIO DELLA RESIDENZA IL TRANSFER PRICING: LA DISCIPLINA DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO LA STABILE ORGANIZZAZIONE LA BRANCH EXEMPTION LA EXIT TAX E LA ENTRY TAX OBBLIGO COMUNICAZIONE OPERAZIONI AGGRESSIVE (ENTRO 31.8.2020 PER PERIODO 25.6.2018 - 1.7.2020) 9
IL SISTEMA FISCALE IN ITALIA : L’ATTIVITA’ DELLA AF ITALIANA PRINCIPIO DI TASSAZIONE WORLD WIDE STIPULAZIONE DI ACCORDI TIEA/PROTOCOLLI AGG. E RIFORMA FISCALITA’ INTERNAZIONALE CONVENZIONI DLGS 147/2015 LOTTA ALLA FUGA DEI CAPITALI E DELLE TESTE CON I INTRODUZIONE NORME DI CERTEZZA DEL DIRITTO CONTROLLI DELLA RESIDENZA PF E SOCIETA’ DLGS 128/2015 INTRODUZIONE NORME DI ATTRAZIONE INVESTITORI ESTERI E INTRODUZIONE TAX COMPLIANCE RIENTRO “CERVELLI” (ACCORDI/RULING/ABUSO) INTRODUZIONE REGIME RES-NON-DOM PER PF - FLAT TAX RIFORMA DISCIPLINA PROCESSO TRIBUTARIO PASSAGGIO DA APPROCCIO GIURISDIZIONALE AD APPROCCIO SANZIONI E INTERPELLO TRANSAZIONALE - LE LISTE INNALZAMENTO LIVELLO DEI CONTROLLI NUOVA DEFINIZIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE E RINUNCIA ANTIEVASIONE ED ANTIELUSIONE AL PRINCIPIO DI ATTRAZIONE RADDOPPIO LEGGE VOLUNTARY DISCLOSURE INTROD. NORME ANTI ABUSO DA DIRETTIVE ATAD 1 E 2 E IMPLEMENTAZIONE DIRETTIVE SU SCAMBIO ULTERIORE DEFIN. CRITERI PFP ED ESIMENTI (DLGS 142/2018) INFORMAZIONI 10
IL SISTEMA FISCALE IN ITALIA : L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA AF ITALIANA FOCUS SUL REGIME DELLA FISCALITA’ INTERNAZIONALE LA NUOVA DISCIPLINA CFC - Art. 167 – Disciplina CFC ed il principio di trasparenza LA NUOVA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI – Art. 47bis – Tassazione dividendi crossborders LA RESIDENZA E L’ESTEROVESTIZIONE - Art. 73 – Principio di residenza ed esterovestizione LA NUOVA DEFINIZIONE DI S.O. - SIA DI SOCIETA’ ESTERE IN ITALIA CHE DI SOCIETA’ ITALIANE ALL’ESTERO Art. 162 – Artt. 5/7 Convenzione Ocse L’ ESENZIONE DELLA TASSAZIONE DELLE S.O. – BRANCH EXEMPTION – Art. 168ter – La S.O. esente Il TRANSFER PRICING – Art. 110 co. 7 – Disciplina dei prezzi di trasferimento IL TRASFERIMENTO DI SEDE ALL’ESTERO E DALL’ESTERO – ART. 166 – La exit tax ART. 166bis - La entry tax 11
IL SISTEMA FISCALE EAU - LA NORMATIVA EMIRATINA DI RIFERIMENTO SISTEMA FISCALE IMPOSTE PERSONALI E SOCIETARIE Income Tax Decree – Abu Dhabi – 1965 Dubai Income Ordinance – 1969 Dubai Income Tax Decree – 1972 Nascita EAU – 1971 – l’anno della rivoluzione del sistema finanziario mondiale il 15.8.1971 Federal Law n. 7 del 31.7.2017 – Tax Procedures Federal Decree n. 7 del 21.8.2017 – Istituzione accise Federal Decree n. 8 del 28.8.2017 – Istituzione Iva Federal Decree n. 13 del 2016 – Creazione FTA – Federal Tax Authority Tassa su proprietà immobiliare da 2% a 15% su locatori Tassa su locazioni da 5% a 15% su locatari Società oil and gas 55% - Banche e intermediari 20% Nuovo Decreto dal 31.8.2020 - Norma attrazione pensionati esteri (> 55 anni) con requisiti di reddito e patrimonio Nuova “Innovation Licence” dal 31.8.2020 - DIFC FTZ -Norma di attrazione per le start-up e per la creazione del DFD “DUBAI FUTURE DISTRICT” - possibilità di affittare scrivanie (co-working) - norme di Common law - protezione proprietà intellettuale 12
IL SISTEMA FISCALE EAU - LA NORMATIVA EMIRATINA DI RIFERIMENTO Federal Decree n. 6 del 3 maggio 2018 - Nuova disciplina arbitrato (sole 24 ore articolo) Commercial Company Law n. 8 del 1984 – em. da Federal Law n. 13/88 e n. 15/98 - oggi abrogata Commercial Company Law n. 2/2015 in vigore dal 1.7.2017 Federal Law n. 13 del 2011 – Possibilità in tre casi di operare da Ftz in Mainland senza socio emiratino al 51% Civil Work Co./Llc/Branch con LOCAL AGENT Federal Decree n. 19 del 23.9.2018 - Foreign Direct Investment Law - possibilità operare con socio 100% estero Art. 7 Negative List- dal 31.3.2020 operativa la White List (122 attività in 13 settori) ma con requisiti specifici Federal Decree n. 20/2018 – Anti money laundering law 13
GLI EAU: RAPPORTI ITALIA - UE GLI EAU – La controversa posizione degli EAU rispetto all’Italia Le Black-List italiane ed il nuovo criterio per individuare i PFP - Paesi a fiscalità privilegiata DM 4.9.1996 - Gli EAU sono inclusi nella White List del DM 4.9.1996 DM 4.5.1999 - Gli EAU sono inclusi nella B.L. per la residenza delle persone fisiche DM 21.11.2001 – Gli EAU sono inclusi nella B.L. della disciplina CFC con esclusione delle società esercenti attività petrolifere, petrolchimiche e del gas – nulla di specifico si dice per società esercenti attività alberghiere e bancarie/finanziarie - rimane di riferimento formale per CFC rule e per tassazione dividendi cross-border RESTANO VALIDE SOLO LA BLACK LIST PERSONE FISICHE E LA WHITE LIST LA BLACK LIST PER LA CFC è STATA SOSTITUITA DAL CRITERIO DEL LIVELLO DELLA TASSAZIONE NOMINALE/EFFETTIVA > DEL 50% DI QUELLA ITALIANA (> 12%) 14
GLI EAU: RAPPORTI ITALIA - UE GLI EAU – La controversa posizione degli EAU rispetto all’Italia In quanto inclusi nella White List del 4.9.1996 gli EAU sono considerati “Paese collaborativo” come specificato nella C.M. n. 38/E del 2013 a pag. 18 – conseguenze rilevanti ai fini del Quadro RW e degli obblighi di monitoraggio – Approccio “Look Through” Gli EAU erano stati esclusi dalla B.L. del 23.1.2002, come precisato dal Comunicato Stampa del MEF n. 77 del 1.4.2015 e sulla base dell’art. 1 co. 678/680 L. 190/ in quanto il criterio alla base della formazione della Lista è divenuto unico e consiste nella possibilità o meno di un adeguato scambio di informazioni – lista poi definitivamente abolita Gli EAU rimangono inclusi nelle “ex” B.L. della disciplina CFC e della residenza delle Persone Fisiche, (a parte le società petrolifere e petrolchimiche) in quanto in questo caso, i criteri per l’inserimento dei Paesi restano due, l’adeguato scambio di informazioni ed il livello di tassazione con le specifiche previsioni dell’aliquota non inferiore al 50% di quella applicata in Italia, oltre al tema “aperto” della individuazione dei regimi speciali Sebbene la black list per la CFC rule non sia sostanzialmente operativa, gli EAU sono considerati PFP - Paese a fiscalità privilegiata - in conformità ai criteri individuati dalla recente modifica apportata dalla L. 142/2018 all’art. 167 ed all’art. 47bis del Tuir - livello nominale/effettivo di tassazione < del 50% di quello italiano (12%) 15
GLI EAU: RAPPORTI ITALIA - UE GLI EAU – La controversa posizione degli EAU rispetto all’Ue/Ocse Gli EAU sono rimasti sino a settembre 2019 nella Black List dell’Ecofin Ue L’Italia ha fortemente avversato la decisione dell’Ecofin ed ha insistito più volte affinché gli EAU venissero esclusi dalla lista nera europea Il problema era che gli EAU, affrontando il 2° step della compliance internazionale come richiesto dall’Ocse, avevano introdotto una norma in relazione alla “Economic Substance” delle attività svolte da società residenti negli EAU, che esentava dallo scambio di informazioni quelle nelle quali fosse stata presente una partecipazione dello Stato emiratino, pur minima. A seguito della mancata esclusione, a settembre 2019, gli EAU hanno modificato la norma consentendo l’esenzione dallo scambio di informazioni soltanto le società in cui lo Stato emiratino è presente almeno per il 51%, così dal 10 ottobre 2019 gli EAU sono stati espunti dalla Black List europea 16
IL MODELLO OCSE DI CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI OCSE – Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico Fondata nel 1960 entra in funzione il 30.9.1961 Composta da 34 Stati membri Per farne parte occorrono requisiti: rispetto diritti umani – pluralismo democratico – economica di mercato Attività sorveglianza macro-economica/elaborazione studi/raccolta dati/organizzazione incontri internazionali/fissazione regole comuni/diffusione informazioni agli Stati e controlli applicazione regole PERIODICO AGGIORNAMENTO MODELLO OCSE/ELIMINAZIONE CONCORRENZA FISCALE DANNOSA/STUDIO DELLA TASSAZIONE DEL COMMERCIO DIGITALE/INTRODUZIONE MISURE ANTI ELUSIONE E ANTI EVASIONE FISCALE/ELIMINAZIONE SEGRETO BANCARIO/DIRETTIVE TRANSFER PRICING IL MODELLO CONVENZIONE OCSE Prima versione nel 1963 Poi modificato nel 1977 – 1992 – 2000 – 2002 – 2005 – 2010 – 2014 ed infine 2017 17
IL MODELLO OCSE DI CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI L’INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONVENZIONALI – 3 PRINCIPI + 1: (ART. 31 CONVENZIONE DI VIENNA - REGOLA GENERALE DI INTERPRETAZIONE) (ART. 32 - MEZZI COMPLEMENTARI DI INTERPRETAZIONE – IL COMMENTARIO) (ART. 33 – INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI AUTENTICATI IN 2 O PIU’ LINGUE) SECONDO BUONA FEDE (CONSEGUENZA DEL PACTA SUNT SERVANDA) OBIETTIVITA’ (IL SIGNIFICATO CHE LE PARTI HANNO VOLUTO ATTRIBUIRE AD UN DETERMINATO TERMINE COINCIDE CON IL SIGNIFICATO ORDINARIO DELLO STESSO) TELEOLOGIA (IL SIGNIFICATO ORDINARIO DEVE ESSERE RICERCATO ALL’INTERNO DEL CONTESTO DEL TRATTATO ED ALLA LUCE SIA DEL SUO SCOPO CHE DEL SUO OGGETTO) I PRINCIPI SUDDETTI DEVONO POI ESSERE CONSIDERATI NEL LORO COMPLESSO (SOSTANZIALITA’ ) 18
IL MODELLO OCSE DI CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI PER LA GIURISPRUDENZA ITALIANA IL MODELLO ED IL COMMENTARIO SONO: MEZZI DI INTERPRETAZIONE NON VINCOLANTI Né PER LE PARTI Né PER L’INTERPRETE FUNZIONE DI INDIRIZZO A CONCLUDERE CONVENZIONI BILATERALI CASSAZIONE N. 1122 DEL 2.2.2000 E N. 9942 DEL 28.7.2000 CASSAZIONE N. 17206 DEL 2006 CONFLITTI DI QUALIFICAZIONE I CONFLITTI DI QUALIFICAZIONE (DEI TERMINI NON DEFINITI IN CONVENZIONE) RISOLTI DALLE PARTI CONTRAENTI SECONDO I PROPRI ORDINAMENTI 19
IL MODELLO OCSE DI CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI SCOPO DELLE CONVENZIONI REGOLAMENTARE LA SOVRANITA’ TRIBUTARIA DEGLI STATI CONTRAENTI SULLA BASE DEL PRINCIPIO DI RECIPROCITA’ DEVONO RIMEDIARE ALLE CONSEGUENZE DEL CONFLITTO FRA NORME INTERNE ELIMINANDO LE POSSIBILI DOPPIE IMPOSIZIONI (O DOPPIE NON IMPOSIZIONI) PREVENENDO EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE 20
IL MODELLO OCSE DI CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI LO SCHEMA DEL MODELLO OCSE ITALIA - EAU CAPITOLO I (SCOPE OF THE CONVENTION) ART. 1 – PERSONS COVERED - “PERSONE” ART. 2 – TAXES COVERED - “IMPOSTE SUL REDDITO” compresa IRAP CAPITOLO II (DEFINITIONS) ART. 3 – GENERAL DEFINITIONS - “COMPRESE LE SOCIETA’ DI PERSONE E LE ASSOCIAZIONI” ART. 4 – RESIDENT - “PF LEGGI INTERNE E TIEBREAKER e PG SEDE DI DIREZIONE EFFETTIVA” ART. 5 – PERMANENT ESTABLISHMENT - “POSITIVA E NEGATIVA e CANTIERE 9 MESI” CAPITOLO III (TAXATION OF INCOME) ART. 6 – INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY ART. 7 – BUSINESS PROFIT ART. 8 – SHIPPING, INLAND WATERWAYS AND AIR TRANSPORT ART. 9 – ASSOCIATED ENTERPRISES ART. 10 – DIVIDENDS - “5% DIVIDENDI SE quota => 25% o il 15% IN ALTRI CASI salvo BO abbia SO” ART. 11 INTEREST ART. 12 – ROYALTIES - “MAX. 10% in CASO DI TASSAZIONE CONCORRENTE” ART. 13 CAPITAL GAINS - “TASS. CONC. SOLO PER IMMOBILI E MOBILI POSSEDUTI CON SO” 21
IL MODELLO OCSE DI CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI LO SCHEMA DEL MODELLO OCSE ITALIA – EAU ART. 14 - (DELETED) (INCLUDED IN ART. 7 – INDEPENDENT WORKER - IN BUSINESS PROFIT) ART. 15 - INCOME FROM EMPLOYMENT ART. 16 – DIRECTOR’S FEES ART. 17 – ARTISTES AND SPORTSMEN ART. 18 – PENSIONS (PENSIONI PRIVATE) ART. 19 – GOVERNMENT SERVICES (PENSIONI PUBBLICHE) ART. 20 – TEACHERS AND PROFESSORS (INSEGNANTI E PROFESSORI) ART. 21 - STUDENTS AND APPRENTICE (STUDENTI E APPRENDISTI) ART. 22 - OTHER INCOME (TRUST PREMI VINCITE SANZIONI REDDITI DIVERSI) CAPITOLO IV (METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION) ART. 23 - CREDIT METHOD 22
IL MODELLO OCSE DI CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI LO SCHEMA DEL MODELLO OCSE ITALIA – EAU CAPITOLO V (SPECIAL PROVISIONS) ART. 24 – NON-DISCRIMINATIONS - “APPLICABILITA’ NORME CONTRO EVASIONE ED ELUSIONE” ART. 25 MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE ART. 26 EXCHANGE OF INFORMATION ART. 27 – MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS ART. 28 – REIMBURSEMENT CAPITOLO VI (FINAL PROVISIONS) ART. 29 – ENTRY INTO FORCE ART. 30 - TERMINATION 23
IL MODELLO OCSE DI CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI MLI MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT FOR TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BEPS FIRMATO IL 7.6.2017 DA 68 STATI (GIUNTI A 93 OGGI) ENTRATA IN VIGORE 1.7.2018 NON ANCORA RATIFICATO IN ITALIA SIGLATO DA EAU – KSA – OMAN SCOPO AGGIORNARE E UNIFORMARE I TRATTATI ALLE MISURE DEL BEPS NON SOSTITUISCE IL TRATTATO MA VA APPLICATO INSIEME AD ESSO – COMPATIBILITA’ ART. 30 CONV. VIENNA SCHEMA DIVISO IN 7 PARTI E 39 ARTICOLI 24
IL MODELLO OCSE DI CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI LE MODIFICHE DELLO SCHEMA DEL MODELLO OCSE 2017 (INTRODOTTE DA AZIONI 2,6,7, 14 DEL BEPS) ART. 1 PAR. 2 – NEUTRALIZZA EFFETTI «HYBRID MISMATCH ARRANGEMENTS» ART. 3 PAR. 1 – RESIDENZA FONDI PENSIONE ART. 3 PAR. 1 LETT. E) – DEFINIZIONE DI TRAFFICO INTERNAZIONALE ART. 4 PAR. 3 – NEL CASO DI DOPPIA RESIDENZA OCCORRE UN MUTUAL AGREEMENT FRA GLI STATI E NON VIENE RICONOSCIUTA NELLO STATO DOVE è LA SEDE EFFETTIVA ART. 5 INTRODUZIONE ANTI-FRAGMENTATION RULE SIA TEMPORALE CHE PROCEDURALE PER EVITARE ELUSIONE ALLA S.O. ART. 5 PAR. 5 – AGENTE DIPENDENTE SE PUO’ CONCLUDERE CONTRATTI E NON SOLO FUNGERE DA INTERMEDIARIO ART. 8 – UTILI D’IMPRESA DI STATO CONTRAENTE ORA IMPONIBILI NELLO STATO CONTRAENTE MENTRE PRIMA ERANO IMPONIBILI DOVE AVEVA SEDE DIREZIONE EFFETTIVA IMPRESA ART. 10 PAR. 2 LETT. A) – TASSAZIONE MASSIMA SU DIVIDENDI DEL 5% A 3 CONDIZIONI: SOLO PER SOCIETA’, CON ALMENO 25% QUOTE E ALMENO 365 GIORNI DI POSSESSO ART. 13 PAR. 4 – PLUSVALENZE DI CESSIONE AZIONI O QUOTE TASSATE SOLO NELLO STATO DOVE SI VERIFICANO A CONDIZIONE CHE SIA RAGGIUNTO LIMITE MINIMO DEL 50% ATTIVO INVESTITO IN IMMOBILI ART. 15 PAR. 3 – REMUNERAZIONI PER LAVORATORI SUBORDINATI IMPIEGATI IN TRAFFICO INTERNAZIONALE ART. 29 (28) – 2 REGOLE: LIMITATION ON BENEFIT RULE (LOB) CONTRO DOPPIE ESENZIONI DELLE SO IN STATI TERZI PRINCIPAL PURPOSE TEST (PPT) BENEFICI NON AMMESSI SE IL BENEFICIO FISCALE E’ L’OBIETTIVO PRINCIPALE DELL’ACCORDO - EVITARE “TREATY SHOPPING” 25
IL MODELLO OCSE - UNA COMPARAZIONE Convenzione contro le doppie imposizioni ITALIA – EAU Siglata il 22.1.1995 ad Abu Dhabi è entrata in vigore il 5.11.1997 Convenzione contro le doppie imposizioni EAU – ARABIA SAUDITA (KSA) Siglata il 23.5.2018 a Jeddah entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dell’ultima notifica di ratifica (entrata in vigore); Avrà efficacia su imposte e ritenute dovute ed effettuate a partire dal primo gennaio anno successivo a quello di entrata in vigore (efficacia) Convenzione contro le doppie imposizioni ITALIA –KSA Siglata il 13.1.2007 a Riad è entrata in vigore il 1.12.2009 26
IL MODELLO OCSE - UNA COMPARAZIONE GCC – Cooperation Council of Arab States of the Gulf EAU – KSA – OMAN – BAHRAIN – KUWAIT – QATAR Considerata l’UE medio-orientale è improntata agli stessi principi Fondata nel 1981 I Paesi membri hanno sottoscritto un «Economic Agreement» (simile al Trattato di Maastricht) nel 2001 L’Economic Agreement Si basa su Il principio di non discriminazione La libertà di stabilimento La libera circolazione di persone, merci e capitali La clausola della nazione più favorita L’accordo prevede l’introduzione delle imposte indirette (Iva, accise e dazi) e l’armonizzazione delle imposte dirette (su base giuridica e religiosa – sharia) Al momento il regime Iva è stato introdotto solo in Eau/Ksa/Bahrain 27
IL MODELLO OCSE - UNA COMPARAZIONE COMPARAZIONE FRA CONVENZIONI NORMA ITA/EAU ITA/KSA EAU/KSA MODELLO CONVENZIONE OCSE OCSE UN + OCSE ART. 1/3 SOGGETTI INCLUSE SOP INC SDP+TRUST/FONDAZ. NC SDP ART. 2 OGGETTO IMP DIR IMP DIR + IMP.SOST.ZAKAT +IMP REDD IMP DIR ZAKAT+LDIR ART. 4 RESIDENZA MODIF PROT MODIF PROT MODIF PROT ART. 5 STABILE ORGANIZZ. CANTIERE 9 MESI CANT O CONSUL PER 6 MESI SU 12 ESCL. FIERE CANT 6 MESI CONSUL 6M SU 12 ART. 10 DIVIDENDI 5% + 15% 5% + 10% 5%* ART. 23/24/25 ELIMIN. DOPPIA IMP. CREDITO IMP CREDITO IMP CREDITO IMP + ZAKAT** INV EST***FINO AL 2020 * NELLE CONVENZIONI CON I PAESI ARABI GLI INTERESSI NON HANNO RITENUTA PERCHE’ PER MOTIVI RELIGIOSI SONO PROIBITI - SI PARLA DI REDDITI DERIVANTI DA CREDITI - IL 5% SI APPLICA A DIVIDENDI CHIUNQUE SIA IL PERCETTORE - I CANONI (ROYALTIES) IN TUTTE E TRE LE CONVENZIONI PREVEDONO SEMPRE UNA RITENUTA DEL 10% ** LA ZAKAT è ESCLUSA DAL CREDITO D’IMPOSTA *** PER GLI INV. ESTERI FINO AL 2020 - ITA-KSA - E’ PREVISTO CHE IN CASO DI INV. PRODUTTIVI DI REDDITI IMPONIBILI L’IMPOSTA CORRISPONDENTE AVREBBE MATURATO IL CREDITO ESTERO PUR SENZA ESSERE STATA EFFETTIVAMENTE VERSATA - SI PRECISA CHE IN KSA L’ALIQUOTA DELLA CORPORATE TAX è AL 20% 28
GRAZIE PER L’ATTENZIONE da DR. MAURO FINIGUERRA MAIL: mauro@studiofiniguerra.it 29
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