L'IMPATTO DEL COVID-19 NEI RAPPORTI CON IL FISCO - RELATORE GUIDO BERARDO WEBINAR L'impatto del Covid-19 nei rapporti con Fisco - ODCEC Torino
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L’IMPATTO DEL COVID-19 NEI RAPPORTI CON IL FISCO RELATORE GUIDO BERARDO WEBINAR > L’impatto del Covid-19 nei rapporti con Fisco 23 Aprile 2020 A cura dell’ODCEC di Torino
ARTT. 67 E 68 D.L. 18/2020 ARTICOLI 67 E 68 DEL DECRETO CURA ITALIA: L’ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO, CONTROLLO E RISCOSSIONE AL TEMPO DEL COVID-19 COVID 19
ART. 67 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori) Sono sospesi dall’8.3 al 31.5.2020 (85 giorni complessivi) i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. In sintesi: sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione; per Agenzia delle entrate ed altri enti impositori; dall’8.3 al 31.5.2020 (85 giorni complessivi); i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti impositori sono estesi fino al 31.12.2022 (salvo maxi emendamento).
ART. 67 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI LA PROROGA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA A FAVORE DELL’A.D.E. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del Contribuente, l’articolo 12 del D.Lgs. 159/2015 che prevede un’estensione dei termini fino al 31.12.2022. Quindi qualsiasi termine prescrizionale o decadenziale riferito all’attività di accertamento, liquidazione e riscossione che scade nel 2020 slitta automaticamente al 31.12.2022. Tale norma è oggetto di modifica ad opera del maxiemendamento al D.L. 18/2020.
ART. 67 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI Circ. 8/E del 3.4.2020 2.1 Prescrizione e decadenza attività uffici Tra le finalità perseguite dalla norma vi è anche quella di distribuire la notifica degli atti accertamento da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo, al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di crisi. In assenza di detta proroga, peraltro, eventuali pagamenti dovuti dai contribuenti per tali annualità si sarebbero concentrati in uno spazio di tempo più ristretto (con ulteriore rischio di sovrapposizione degli eventuali piani di rateazione).
ART. 67 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI AUDIZIONE DINANZI ALLE COMMISSIONI FINANZE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELLA CAMERA DEL DIRETTORE DELL’A.D.E. DR. ERNESTO MARIA RUFFINI DEL 22.4.2020 L’Agenzia delle entrate, vista la particolare situazione sociale conseguente all’epidemia in atto e tenuto anche conto di tale proroga, ha sospeso le attività di liquidazione, controllo e accertamento, ad eccezione di quelle indifferibili ed urgenti. urgenti Sono state di conseguenza sospese le attività di notifica di circa - 15.000 accertamenti ordinari, - 200.000 accertamenti parziali automatizzati, - 4.700 procedimenti di adesione.
ART. 67 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI AUDIZIONE DINANZI ALLE COMMISSIONI FINANZE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELLA CAMERA DEL DIRETTORE DELL’A.D.E. DR. ERNESTO MARIA RUFFINI DEL 22.4.2020 Per effetto di quanto previsto dall’art. 68 del decreto “Cura Italia”, Agenzia delle EntrateRiscossione ha sospeso l’avvio alla fase di notifica di circa 3 milioni di cartelle di pagamento, riferite ai ruoli consegnati dagli enti creditori nel corso del mese di febbraio e di marzo, oltre a circa 2,5 milioni di atti della riscossione il cui invio, nei mesi di marzo aprile e maggio, era previsto dal piano annuale di produzione dell’Ente. Si tratta in particolare di: - 1,6 milioni di avvisi di intimazione interruttivi della prescrizione; - 200 mila avvisi di intimazione propedeutici alle azioni di riscossione coattiva; - 75 mila atti di pignoramento presso terzi; - 250 mila comunicazioni di preavviso di fermo amministrativo; - 350 mila solleciti di pagamento.
ART. 67 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI AUDIZIONE DINANZI ALLE COMMISSIONI FINANZE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELLA CAMERA DEL DIRETTORE DELL’A.D.E. DR. ERNESTO MARIA RUFFINI DEL 22.4.2020 5.1. La ripresa delle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate Riscossione dal 1° giugno. In relazione al delineato quadro normativo in materia di termini di prescrizione e decadenza e di sospensione dell’attività di riscossione e ai conseguenti effetti finora determinati occorre rilevare: - per un verso, relativamente all’attività di Agenzia delle entrate, che il maxi emendamento approvato al Senato il 9 aprile u.s. ha modificato l’articolo 67, comma 4 del Decreto prevedendo l’esclusione dell’applicazione della proroga biennale originariamente prevista dei termini di decadenza; - per altro verso, l’ormai imminente scadenza del termine del 31 maggio prevista per la sospensione dell’attività di Agenzia delle entrate-Riscossione. Pertanto, si rende necessaria l’analisi degli ulteriori effetti che si andranno a produrre a partire dal prossimo 1° giugno 2020 nei confronti della complessiva platea dei contribuenti per effetto della ripresa delle ordinarie attività sia dell’Agenzia delle entrate, sia dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
ART. 67 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI AUDIZIONE DINANZI ALLE COMMISSIONI FINANZE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELLA CAMERA DEL DIRETTORE DELL’A.D.E. DR. ERNESTO MARIA RUFFINI DEL 22.4.2020 Per effetto dell’abrogazione della richiamata norma relativa alla proroga biennale dei termini relativi alle attività dell’Agenzia delle entrate di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, i termini relativi alle predette attività andranno in scadenza il 31 dicembre 2020 o giorno per giorno a decorrere dal 1° giugno 2020 fino al 31 dicembre 2020. Pertanto, l’Agenzia delle entrate, a partire dal prossimo 1° giugno 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 dovrà provvedere alla notifica di circa 3,7 milioni di atti e comunicazioni in scadenza entro fine anno 2020. A questi atti, inoltre, si andranno ad aggiungere altri 4,8 milioni di atti e comunicazione che, ancorché non in scadenza al 31.12.2020, sono diretti a consentire ai contribuenti di sanare tempestivamente errori sanabili anche con il pagamento di sanzioni ridotte prima 27 dell’emissione dell’atto (ad esempio lettere di compliance, “avvisi bonari”, etc.), evitando, peraltro, il maturare di ulteriori interessi sulle maggiori somme richieste in pagamento. In tale prospettiva, pertanto, l’Agenzia delle entrate si prepara ad emettere entro il 31 dicembre 2020, circa 8,5 milioni di atti e comunicazioni. Ad inizio giugno, anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà riprendere le attività.
ART. 67 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI AUDIZIONE DINANZI ALLE COMMISSIONI FINANZE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELLA CAMERA DEL DIRETTORE DELL’A.D.E. DR. ERNESTO MARIA RUFFINI DEL 22.4.2020 Si renderà innanzitutto necessario, a garanzia del rispetto dei termini previsti dall’art. 19 del decreto legislativo n. 112/1999, produrre e avviare al processo di notifica le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati dagli enti creditori nei mesi di febbraio e marzo 2020 (circa 3 milioni). Analogamente andrà ripreso l’invio, attualmente sospeso fino al 31 maggio 2020, degli altri atti di riscossione, ovvero quelli necessari all’interruzione dei termini di prescrizione (circa 1,6 milioni di avvisi di intimazione) e quelli propriamente riferiti alle azioni di recupero, esecutive o cautelari (circa 875 mila atti), tenendo altresì conto che, per i primi, l’attività di notifica è necessaria al presidio dei termini di prescrizione del diritto di credito che gli stessi intendono preservare. A questi volumi si aggiungeranno le cartelle di pagamento relative ai ruoli che gli Enti impositori consegneranno nel corso dei mesi di aprile e maggio (circa 2 milioni), nonché quelle dei mesi successivi. Lo scenario sopra delineato rende evidente la necessità di valutare l’opportunità di una ripartizione delle attività di liquidazione, accertamento, controllo e riscossione con tempistiche modulate coerentemente con la ratio ispiratrice dei provvedimenti emanati a sostegno delle famiglie e delle imprese per fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dall’emergenza COVID-19, evitando di concentrare nel secondo semestre del 2020 la notifica di milioni di atti e comunicazioni.
ART. 67 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI Circ. 8/E del 3.4.2020 1.20 Richiesta di documentazione in sede di controllo formale La sospensione degli adempimenti diversa dai versamenti prevista dall’articolo 62, comma 1, del Decreto si applica anche alle risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/73, in cui i termini assegnati per fornire la documentazione scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio. In questi casi, la documentazione deve essere prodotta entro il 30 giugno 2020, in applicazione del comma 6 del richiamato articolo 62.
ART. 67 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI Circ. 8/E del 3.4.2020 2.9 Attività relative ai rimborsi Come indicato con la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, la sospensione dei termini previsti dalla disposizione richiamata non sospende né esclude le attività degli uffici.uffici Coerentemente, anche in questo periodo emergenziale gli uffici continueranno a svolgere, nell’interesse dei contribuenti, l’attività istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l’istruttoria, con modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.
ART. 67 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI Circ. 8/E del 3.4.2020 2.10 Indagini finanziarie Non risultano sospese le richieste di preventiva autorizzazione a procedere, nei confronti degli intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, alla richiesta di fornire dati, notizie e documenti relativi ai rapporti con i clienti ex art. 32, primo comma, n. 7) del D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 51, secondo comma, n. 7), del D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, anche in questo caso sono valide le indicazioni già fornite agli uffici di sospendere le attività di controllo, volte ad evitare gli spostamenti del personale dipendente e il contenimento del contagio da coronavirus, ove le stesse non risultino indifferibili o urgenti.
ART. 67 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI Circ. 6/E del 23.3.2020 La citata previsione normativa non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Tuttavia, in questo periodo emergenziale gli uffici dell’Agenzia delle entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.
ART. 67 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI Circ. 6/E del 23.3.2020 Laddove ci sia in concreto un condiviso interesse a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione, è possibile, in un’ottica di "collaborazione e buona fede" tra fisco e contribuente, dar seguito a tali esigenze laddove possibile. Al riguardo si delineano indicativamente le procedure di gestione del procedimento di adesione in questo periodo emergenziale, che tuttavia vanno svolte accordando priorità all’esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti. Tali finalità possono essere contemperate attraverso la gestione del procedimento "a distanza" come indicato in termini generali nel seguito (privilegiando, laddove disponibile per il contribuente, l’impiego PEC, in luogo della posta elettronica ordinaria):
ART. 67 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI Circ. 6/E del 23.3.2020 1. identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, da parte dello stesso, tramite PEC o mail, della copia del documento di identità (nonché della procura, qualora non in possesso dell’ufficio). Ancorché il documento possa essere già in possesso dell’ufficio, la richiesta è necessaria per garantire, anche in questa fase, l’identificazione del contribuente o rappresentante che parteciperà alla sessione; 2. indicazione nella citata PEC o mail del numero e dell’intestazione dell’utenza telefonica o dell’eventuale strumento di videoconferenza (laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio; 3. effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza; 4. redazione del verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando gli indirizzi PEC o mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file;
ART. 67 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI Circ. 6/E del 23.3.2020 5. invio tramite PEC o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione. La condivisione ha la finalità di rilevare eventuali errori presenti nella bozza di verbale e, di norma, sarebbe preferibile che l’intera procedura di contraddittorio a distanza, redazione del verbale e sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente e dell’ufficio si concludesse nello stesso giorno; 6. ciò anche nell’ottica, sotto riportata, che in termini generali, queste modalità di gestione del contraddittorio possono essere adattate caso per caso ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa col contribuente e, quindi, anche in sede di verifica e accertamento; 7. dopo la condivisione, stampa del file ricevuto dall’ufficio e sottoscrizione (con una sigla su tutte le pagine) da parte del contribuente o del suo rappresentante;
ART. 67 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI Circ. 6/E del 23.3.2020 8. scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio tramite PEC o mail all’Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale; 9. stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte del verbalizzante dell’ufficio; 10. invio via PEC o mail al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e protocollato. 11. le operazioni di sottoscrizione di cui ai punti 7 e 9 possono anche avvenire mediante utilizzo della firma digitale. Più in generale, queste indicazioni possono essere adattate caso per caso ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa col contribuente.
ART. 67 D.L. 18/2020 L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA DA PARTE DELL’A.D.E.: RISPOSTA AGLI INTERPELLI Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori) Sono sospesi dall’8.3 al 31.5.2020 (85 giorni complessivi) i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria e altri accessi agli atti amministrativi. La disposizione non si applica in caso di indifferibilità ed urgenza. In relazione alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione (dal 8.3.2020 al 31.5.2020), i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione (1.6.2020).
ART. 67 D.L. 18/2020 L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA DA PARTE DELL’A.D.E.: RISPOSTA AGLI INTERPELLI Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori) Durante la sospensione, le istanze di interpello e di consulenza giuridica sono presentate esclusivamente per via telematica. Sempre per il periodo dall’8.3 al 31.5.2020, inoltre, è prevista la sospensione del termine per la regolarizzazione delle istanze di interpello sopra menzionate. L’A.d.E. ha fornito chiarimenti: con la circolare n. 4/E del 20.3.2020 (chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini); con la circolare n. 7/E del 27.3.2020 (istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box).
ART. 68 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione) Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8.3 al 31.5.2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si tratta di cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali, degli atti impositivi secondari (pagamento derivante da sentenza ex art. 68 del DLgs. 546/92, intimazione che riscuote le somme derivanti da decadenza da dilazione di importi derivanti da accertamento con adesione, mediazione o conciliazione giudiziale). Trattandosi di "entrate tributarie e non tributarie" la sospensione opera a prescindere da quale sia l’ente che ha formato il ruolo nonché dalla natura giuridica del ruolo stesso (ordinario o straordinario).
ART. 68 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE Periodo di sospensione: dall’8.3 al 31.5.2020 (per i soggetti negli 11 Comuni della prima "Zona rossa" la sospensione decorre dal 21.2.2020) I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione medesimo, quindi entro il 30.6.2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato. FAQ ADER sulla sospensione delle cartelle di pagamento: nonostante la norma si riferisca al pagamento “in unica soluzione” è in ogni caso possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo ex art. 19 D.P.R. 602/73. Lo stesso vale quando le somme da dilazionare originano da accertamento esecutivo, sebbene in questa ipotesi la dilazione sia possibile solo quando il credito è già affidato all’esattore (circolare A.d.E. 5/E/2020).
ART. 68 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE FAQ ADER Per scongiurare l’inizio di attività cautelari oppure esecutive, la domanda di dilazione andrà presentata entro il 30 giugno 2020, anche se nulla vieta di inoltrarla in momenti successivi. Anche le rate da dilazione dei ruoli sono soggette alla proroga. proroga Dunque, le rate scadute a marzo, aprile, maggio potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro fine giugno. Ciò significa (ma di tale aspetto le FAQ non parlano) che se entro il 30 giugno 2020 non vengono pagate le rate insolute, tutte vengono computate tra quelle utili ai fini della decadenza dalla dilazione. Si decade dalla rateazione ove non vengano pagate cinque rate del piano, anche non consecutive.
ART. 68 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE In caso di cartelle di pagamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 del DLgs. 546/92 e 25 del D.P.R. 602/73, il termine di versamento delle somme (60 giorni) viene di fatto a coincidere con il termine di impugnazione. Però la proroga e la sospensione non coincidono (l’art. 83 del DL 18/2020 dispone che i termini processuali, inclusi espressamente quelli per il ricorso introduttivo, sono sospesi dal 9.3 al 11.5.2020). A differenza di quanto sostenuto dalla circolare n. 5/E/2020 dell’A.d.E. con riferimento agli accertamenti esecutivi, per le cartelle di pagamento la proroga al 30 giugno 2020 sussiste senza eccezioni. Se una cartella di pagamento è stata notificata il 10.2.2020, il termine per il ricorso nonché per versare le somme scadrebbe, se non ci fosse la proroga, il 10.4.2020. Grazie alla proroga, invece, il pagamento andrebbe eseguito entro il 30 giugno 2020, mentre il ricorso andrebbe notificato entro il 13 giugno 2020 (18 maggio 2020 ante modifica).
ART. 68 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE La circolare 5/E/2020, invece, sostiene che per gli accertamenti esecutivi non c’è la proroga al 30 giugno 2020 dei versamenti ma la sola sospensione dal 9 marzo al 15 aprile (ora 11 maggio) per le attività giurisdizionali: è una criticità. Secondo l’Agenzia delle Entrate per gli accertamenti esecutivi non opera l’art. 68 del DL 18/2020, quindi niente postergazione al 30.6.2020 dei termini di pagamento che scadono tra l’8.3 e il 31.5.2020. Trova applicazione la meno favorevole sospensione dei termini processuali, dettata dall’art. 83, dal 9.3 al 11.5.2020 (era il 15.4.2020). Entro il termine per il ricorso vanno eseguiti anche i pagamenti previsti ai fini dell’acquiescenza e/o della definizione agevolata delle sanzioni.
ART. 68 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE Fino al 31.5.2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell’inizio del periodo sospensivo. La sospensione dall’8.3 al 31.5.2020 di qualsiasi attività esecutiva oppure cautelare comporta che nel predetto iato temporale non verranno proseguite né iniziate azioni cautelari, in primis fermi e ipoteche.
ART. 68 D.L. 18/2020 GLI ATTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE L’art. 68 del DL 18/2020 prevede la sospensione dei versamenti dall’8.3 al 31.5.2020 per cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito, ecc.. I pagamenti andranno effettuati entro il 30.6.2020. Nessuna proroga per gli atti diversi da quelli sopra elencati quali ad esempio: pagamento del saldo o della prima rata nei 20 giorni dalla firma dell’accertamento con adesione; avvisi bonari a seguito di liquidazione automatica o controllo formale; rateazioni in corso per accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziali e mediazioni; rateazioni in corso per le definizioni agevolate (liti pendenti, rottamazione-ter e saldo e stralcio salvo per queste ultime due le rate del 28.2 e 31.3.2020); avvisi di accertamento in tema di registro (es. maggior valore); avvisi di liquidazione (es. recupero agevolazioni prima casa); avvisi di recupero dei crediti d’imposta; atti di contestazione di sole sanzioni ex art. 16 DLgs. 472/97.
ART. 68 D.L. 18/2020 GLI ATTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE Circ. n. 8/E del 3.4.2020 2.14 Adesioni - Atto di adesione già sottoscritto e termine di 20 giorni (perentori) per il pagamento Come già chiarito dalla circ. n. 6/E/2020, il termine di versamento della prima o unica rata relativa all’adesione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto (articolo 7 del DLgs. 218/97), non beneficia di alcuna proroga o sospensione introdotta dal Decreto. Fanno eccezione solo i soggetti che alla data del 21 febbraio avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1) al D.P.C.M. del 1.3.2020; per tali contribuenti, in virtù dell’art. 1 del decreto del MEF del 24.2.2020, il versamento di cui all’art. 8 del DLgs. 218/97, scadente tra il 21.2 e il 31.3.2020, va effettuato in unica soluzione entro il 30.4.2020. La circ. 10/E del 16.4.2020 ha invece precisato che la sospensione opera per la prima rata dell’accordo di mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92.
ART. 68 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE FAQ DELL’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE DEL 19.3.2020 Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione 8 marzo 2020 - 31 maggio 2020 di cui all’art. 68 del DL n. 18/2020? No, nel periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata. Ho una cartella che mi è stata notificata qualche settimana fa e scade dopo l’8 marzo. Devo pagarla? I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
ART. 68 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE FAQ DELL’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE DEL 19.3.2020 I versamenti non effettuati perché i termini sono stati sospesi dal decreto devo pagarli entro il 30 giugno in unica soluzione? Sì. Tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 - 31/5) puoi richiedere una rateizzazione. Per evitare di far attivare le procedure di recupero previste per legge, è necessario fare l’istanza all’Agenzia entro il 30 giugno 2020. Per info e modalità di presentazione, puoi consultare la sezione “Rateizzazione” del portale.
ART. 68 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE FAQ DELL’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE DEL 19.3.2020 Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento? Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020. Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie richieste di rateizzazione, anche se presentate prima dell’inizio del periodo di sospensione? Si. Agenzia delle entrate-Riscossione anche nel periodo di sospensione tratterà le tue istanze e ti invierà le risposte.
ART. 68 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE FAQ DELL’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE DEL 19.3.2020 Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate- Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione? No. Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento). Ho ricevuto a inizio marzo un preavviso di fermo del mio veicolo che mi dice che devo pagare entro 30 giorni. Se non riesco a pagarlo entro 30 giorni mi fermate l’auto? Fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle entrate-Riscossione non può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche.
ART. 68 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE FAQ DELL’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE DEL 19.3.2020 Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione del fermo? Sì. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto (8/3 - 31/5), è comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione. Non ho pagato la rata del 28 febbraio della Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-ter”). Posso ancora pagarla? Sì. Il Decreto ha differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. “Rottamazione-ter” al 31 maggio 2020.
ART. 68 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE FAQ DELL’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE DEL 19.3.2020 A maggio 2020 scade una ulteriore rata della “Rottamazione-ter”. Devo pagarla? Sì. Il Decreto il decreto non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio della “Rottamazione-ter” che deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione. Il Decreto ha differito anche la scadenza della rata del 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”? Sì. Il Decreto ha differito al 31 maggio 2020 anche la rata in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”.
ART. 68 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE FAQ DELL’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE DEL 19.3.2020 Agenzia delle entrate-Riscossione ha temporaneamente chiuso i propri sporteli a causa dell’emergenza COVID-19. Come posso fare per eventuali necessità di pagamento o per richieste urgenti e non differibili? In relazione alle misure contenute nel decreto legge, e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione su tutto il territorio nazionale sono chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione. In questa situazione straordinaria, l’Agenzia garantisce l’operatività dei servizi digitali e online oltre ai consueti canali di contatto (posta elettronica e numero unico 06 01 01) che sono stati potenziati per eventuali richieste urgenti e non differibili. Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it è stata creata un’apposita sezione sull’emergenza COVID-19 dove sono disponibili tutte le informazioni per ottenere assistenza.
ART. 83 D.L. 18/2020, ARTT. 29 E 36 DEL D.L. 23/2020 LE NOVITÀ IN TEMA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO INTRODOTTE DAI DECRETI CURA ITALIA E LIQUIDITÀ
ART. 83 D.L. 18/2020 IL RINVIO D’UFFICIO DELLE UDIENZE ART. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) Dal 9 marzo 2020 all’11 maggio (era il 15 aprile 2020) le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio (era il 15 aprile 2020). Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
ART. 83 D.L. 18/2020 IL RINVIO D’UFFICIO DELLE UDIENZE Circ. 10/E del 16.4.2020 Il generalizzato rinvio delle udienze disposto dal comma 1 dell’articolo 83 presenta alcune eccezioni, elencate al comma 3, tra le quali, per quanto di interesse del contenzioso tributario, sono compresi i «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti». parti I citati articoli 283, 351 e 373 del c.p.c. disciplinano i procedimenti di sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di impugnazione, che possono interessare anche il processo tributario. Infatti, disposizioni specifiche relative al procedimento di sospensione dell'esecutività delle sentenze sono contenute negli articoli 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/1992, relativi rispettivamente ai procedimenti cautelari di sospensione della sentenza di primo grado e della sentenza d'appello.
ART. 83 D.L. 18/2020 IL RINVIO D’UFFICIO DELLE UDIENZE Circ. 10/E del 16.4.2020 Costituiscono ulteriore eccezione alla disciplina sul rinvio d’ufficio delle udienze fissate nel periodo tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 i procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato, di cui agli articoli 47, 52, comma 2, ultimo periodo e 62-bis, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto rientranti tra «i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti». Per le medesime ragioni, si ritengono esclusi dal predetto rinvio d’ufficio anche i procedimenti cautelari di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 472/97, inerente alla sospensione dell'esecuzione nei giudizi innanzi alla Commissione tributaria regionale aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori, quali gli atti di contestazione o di irrogazione della sanzione emessi a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
ART. 83 D.L. 18/2020 IL RINVIO D’UFFICIO DELLE UDIENZE Circ. 10/E del 16.4.2020 Altra fattispecie interessata dall'eccezione di cui all’articolo 83, comma 3, lettera a) è rappresentata, infine, dal procedimento finalizzato all’adozione delle misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca o dell’esecuzione del sequestro conservativo di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 472/1997. Tanto precisato, rimangono comunque ferme le misure organizzative che i capi degli uffici giudiziari adottano in conformità all’articolo 83 e, in particolare, ai commi 3, lettera a), ultimo periodo, nonché 5 e 7 di tale norma.
ART. 83 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI Dal 9.3.2020 al 11.5.2020 (64 giorni) è sospeso il decorso dei termini processuali. Sono sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per il deposito delle sentenze e, in genere, tutti i termini procedurali. La sospensione dei termini riguarda la notifica del ricorso introduttivo dei giudizi di ciascun grado, le costituzioni in giudizio di ricorrente e resistente, gli appelli incidentali, il deposito di memorie e documenti, i ricorsi per riassunzione, i termini per reclamare i decreti presidenziali, ecc.
ART. 83 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI Si intendono altresì sospesi dal 9.3.2020 al 11.5.2020 i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del DLgs. 546/92 (reclamo/mediazione). Di conseguenza: il termine di 60 giorni per l’impugnazione di un avviso di accertamento, ancora pendente alla data del 9 marzo, diventa quindi di 124 giorni; il termine di 90 giorni per il reclamo/mediazione viene sospeso, per cui si allunga per pari periodo (64 giorni) il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente.
ART. 83 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI Circ. 10/E del 16.4.2020 Al riguardo nella Relazione illustrativa all'articolo 83 si sottolinea particolarmente «l'amplissima portata che la sospensione ivi prevista deve avere», in quanto riferita a tutti i procedimenti e «non certo ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza» ai sensi del precedente comma 1 dello stesso articolo 83. Inoltre, si evidenzia la necessità che vada «considerata la straordinaria emergenza che l'aggravamento della situazione epidemica in atto sta producendo anche sulla funzionalità degli uffici», per cui la sospensione non può che operare «oltre i confini della “pendenza” del procedimento».
ART. 83 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI Circ. 10/E del 16.4.2020 Può considerarsi sospesa, tra l'altro, la decorrenza dei termini concernenti: - la proposizione dell'atto di appello; - la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso; - la proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale; - la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante; - la costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato, nonché la proposizione dell'appello incidentale; - l'integrazione dei motivi di ricorso; - la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali; - la trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente.
ART. 83 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI Circ. 10/E del 16.4.2020 Si possono considerare altresì sospesi, per il medesimo periodo che va dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, i termini contemplati nei confronti degli organi giurisdizionali e degli uffici di segreteria, quali ad esempio quelli inerenti alla pubblicazione della sentenza, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
ART. 83 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI Circ. 10/E del 16.4.2020 Inoltre, la sospensione prevista dall'articolo 83 non incide sui termini ai quali si applica la sospensione recata dall'articolo 6, comma 11, del D.L. n. 119/2018 in tema di definizione agevolata delle controversie pendenti. Si rappresenta, infine, che non è applicabile la sospensione dell'articolo 83 in ordine al termine per la notifica del diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti, trattandosi di adempimento non rientrante tra quelli contemplati da tale norma. È opportuno, quindi, che gli Uffici osservino in ogni caso il termine del 31 luglio 2020 per la notifica del predetto diniego. Ovviamente la sospensione opererà per i termini di impugnazione del diniego già notificato al contribuente, nei casi in cui detti termini non siano già scaduti alla data dell’8 marzo 2020.
ART. 83 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI Circ. 10/E del 16.4.2020 Pertanto, sebbene nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 83 la sospensione sia prevista anche «per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio», l'ultimo periodo della stessa norma ribadisce l'applicazione della sospensione con testuale e specifico riferimento alla proposizione del ricorso di primo grado innanzi alla giurisdizione tributaria. Ciò comporta che, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, è sospeso il termine per la proposizione del ricorso, da parte del contribuente, alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e alle Commissioni di primo grado di Trento e Bolzano. Ad esempio, per un atto notificato il 14 febbraio 2020, il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso resta sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020 e riprende a decorrere dal 12 maggio 2020, con conseguente scadenza alla data del 17 giugno 2020 (anziché del 14 aprile 2020).
ART. 83 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI Circ. 10/E del 16.4.2020 Sempre per espressa previsione normativa, è sospeso il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro. Ad esempio, il termine per la conclusione di un procedimento di mediazione iniziato il 21 gennaio 2020, poiché rimane sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020, va a scadere il 23 giugno 2020 (anziché il 20 aprile 2020). Dalla scadenza di tale termine, peraltro, decorre il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso, nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo di mediazione o l’accordo di mediazione raggiunto non venga perfezionato.
ART. 83 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI Circ. 10/E del 16.4.2020 Al riguardo si rileva che la sospensione dell’articolo 83 opera sia con riferimento al termine di 30 giorni – da quello della conclusione del procedimento di mediazione – entro il quale a pena di inammissibilità il ricorso deve essere depositato innanzi alla Commissione tributaria provinciale, sia con riferimento al termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti. Tale ultimo adempimento infatti non solo è necessario ai fini del perfezionamento della mediazione stessa ma si inserisce nello specifico procedimento finalizzato alla definizione totale o parziale della controversia che si considera pendente, in quanto già instaurata con la notifica del ricorso all'Ufficio. L'applicabilità della sospensione nel caso di specie comporta, quindi, che, per un accordo di mediazione concluso, ad esempio, il 24 febbraio 2020, il termine di 20 giorni per il pagamento della prima rata o dell'intera somma dovuta scade il 18 maggio 2020 (anziché il 15 marzo 2020).
ART. 83 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI Circ. 10/E del 16.4.2020 Analogamente a quanto precisato circa le rate dovute per la definizione agevolata delle controversie pendenti di cui all'articolo 6 del D.L. n. 119/2018, si ritiene che la sospensione non operi, invece, per le rate della mediazione successive alla prima. Nello specifico, tenuto conto che in tal caso il perfezionamento si è verificato in data antecedente al periodo di sospensione, non si è in presenza di un adempimento rientrante tra quelli previsti dall'articolo 83 né altre disposizioni del D.L. n. 18/2020 contemplano eventuali differimenti in proposito di termini di versamento. Sono infine esclusi dalla sospensione i termini per il pagamento anche rateale delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale, istituto che si perfeziona, peraltro, non con il pagamento, bensì con la redazione del processo verbale ovvero con la sottoscrizione dell'accordo, a seconda che si tratti di conciliazione in udienza o fuori udienza (cfr. articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992).
ART. 83 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI Circolare n. 5/E del 20.3.2020 L’intervenuto articolo 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (ora 11.5.2020) del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie. Ne consegue che la sospensione del termine per ricorrere ai sensi del citato articolo 83, sulla base delle disposizioni sopra riportate in tema di accertamento cosiddetto esecutivo, comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti: in sede di acquiescenza all’atto ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 218/97; oppure, in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio. In altri termini, per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile (ora 12 maggio)
ART. 83 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI Circolare n. 8/E del 3.4.2020 2.7 Termine per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione Si rinvia ai chiarimenti forniti nella circolare 6/E del 23 marzo 2020. Il citato documento di prassi ha chiarito che, per l’istanza di accertamento con adesione presentata a seguito della notifica di un avviso di accertamento, non si applica la sospensione prevista dall’articolo 67 del Decreto, bensì quella prevista dall’articolo 83 del Decreto con riguardo al termine per l’impugnazione. In tal caso "si applicano cumulativamente: sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente”, prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del DLgs. 218/1997, sia la sospensione prevista dall’articolo 83 del decreto".
ART. 83 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI Circolare n. 8/E del 3.4.2020 2.8 Contenzioso. Rapporto tra i termini previsti dall’articolo 67 del Decreto con quelli di cui all’articolo 83 del Decreto In merito, occorre evidenziare che l’articolo 67 del Decreto contiene una disciplina generale di riferimento per la sospensione dei termini delle attività degli enti impositori, fatte salve le specifiche deroghe previste dalle altre norme “speciali” contenute nel decreto stesso, quale ad esempio, appunto, l’articolo 83 del Decreto. Di conseguenza con riferimento a tutti i termini processuali e in particolare per la notifica del ricorso in primo grado e al termine per la conclusione del procedimento di mediazione risulta applicabile la specifica sospensione di cui al citato articolo 83, comma 2 del Decreto. Quindi 11.5.2020 anche per l’ADE , come confermato dalla circ. 10/E/2020 Problema normativamente risolto dall’art. 29 del D.L. 23/2020.
ART. 83 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI Circolare n. 8/E del 3.4.2020 2.15 Sospensioni ex articoli 67 e 83 del Decreto Dalle indicazioni fornite dalla citata circolare 6/E/2020 si desume, quindi, che la sospensione dei termini di impugnazione di cui all’articolo 83 risulta applicabile a tutti gli istituti definitori che fanno esplicito rinvio, ai fini del godimento del beneficio, ai termini per l’impugnazione dell’atto (si pensi all’acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del DLgs. 218/97, alla definizione degli atti di contestazione ai sensi dell’articolo 16 del DLgs. 472/97, alla possibilità di presentare istanza di adesione a seguito della notifica di un avviso di accertamento, alla presentazione delle istanze IPEA/IPEC).
ART. 83 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI Circolare n. 6/E del 23.3.2020 (pubblicata prima del DL 23/2020) Esempio: avviso di accertamento notificato il 21.1.2020; istanza di accertamento con adesione presentata il 20.2.2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27.7.2020, considerato che: alla data del 20.2 sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso; dal 20.2 iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal precedente punto 1; essendo intervenuta, dal 9.3 al 15.4 (38 giorni), la sospensione dei termini, alla data del 9.3 risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16.4, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell’accertamento con adesione scade il 27.7.2020 Coincide con il termine per impugnare (188 giorni dal 21.1.2020 ora 214 giorni) Con le modifiche apportate dal DL 23/2020 la sospensione opera fino al 11.5 (64 giorni) per cui il termine ultimo scade il 22.8.2020 (in cui opera la sospensione feriale).
ART. 83 D.L. 18/2020 LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI Circolare n. 10/E del 16.4.2020 (pubblicata dopo il DL 23/2020) Pertanto, nelle ipotesi in cui il termine cominci a decorrere nel periodo temporale compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, l'inizio di tale stesso termine è automaticamente posticipato al 12 maggio 2020. Così, ad esempio, qualora il termine di 60 giorni per l'impugnazione di un atto o di una sentenza decorra dal 19 marzo 2020, la data di inizio della relativa decorrenza è differita al 12 maggio 2020. Ne deriva che, in tal caso, la scadenza del termine di impugnazione si verifica alla data del 10 luglio 2020 (anziché alla data del 18 maggio 2020). Ancora, per un accordo di mediazione eventualmente concluso durante il periodo di sospensione, ad esempio, in data 9 marzo 2020, il termine per il versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata decorre dal 12 maggio 2020, con scadenza alla data del 31 maggio 2020.
ART. 29 D.L. 23/2020 NOVITA’ IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO Art. 29 (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori) 1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del DLgs. 446/97 e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto MEF n. 163/2013 e dai successivi decreti attuativi. Circolare n. 9/E del 13.4.2020 L’obbligo di utilizzare le modalità telematiche, già previsto per i giudizi tributari instaurati in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1.7. 2019, è stato ora esteso a tutte le controversie tributarie, anche se gestite da una o più parti con le tradizionali modalità analogiche. Restano esclusi dalla previsione i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica
ART. 29 D.L. 23/2020 NOVITA’ IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO Circolare n. 9/E del 13.4.2020 12.1.1 QUESITO n. 1: Depositi o notifiche in modalità analogica RISPOSTA Sì, in questi casi sono consentiti depositi o notifiche in modalità analogica. L’articolo 29 del DL 23 del 2020 introduce l’obbligo di notifica e deposito con le modalità telematiche esclusivamente per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/97, e per le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche. La norma non si riferisce invece ai soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, per i quali vale quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 3-bis, del medesimo decreto, secondo cui l’utilizzo delle modalità telematiche per le notifiche e i depositi nel processo tributario costituisce una facoltà, e non un obbligo.
ART. 29 D.L. 23/2020 NOVITA’ IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO Art. 29 (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori) 2. All’art. 16 del D.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter - La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell’invito al pagamento di cui all’art. 248, è notificata a cura dell’ufficio e anche tramite PEC,, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l’ufficio". Circolare n. 9/E del 13.4.2020 Detto comma consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente. La suddetta notifica PEC è consentita anche qualora l’irrogazione della sanzione sia contenuta nell’invito al pagamento di cui all’articolo 248 del D.P.R. n. 115/2002.
ART. 29 D.L. 23/2020 NOVITA’ IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO Art. 29 (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori) "3. In deroga al termine fissato dall’art. 67, comma 1, del DL 18/2020 (Cura Italia), la proroga del termine di cui all’art. 73, comma 1, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori." Si tratta di un refuso, in realtà il riferimento è all’art. 83, comma 2, del DL 18/2020: tale norma di fatto riallinea i termini processuali per tutte le parti del processo tributario. La Relazione illustrativa precisa che "Con il comma 3 vengono riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario. Infatti, il termine di sospensione fissato al 31 maggio 2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori dall’articolo 67, comma 1, del DL 18/2020, è anticipato all’11 maggio 2020 che è il termine di sospensione fissato dall’art. 37 (rectius, 36) del presente decreto ". Circ. 10/E/2020: In definitiva, le disposizioni sulla sospensione dei termini di cui all’articolo 83, comma 2, riguardano tutte le parti del processo tributario, senza distinzione alcuna.
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