L'IMPATTO DEL COVID-19 NEI RAPPORTI CON IL FISCO - RELATORE GUIDO BERARDO WEBINAR L'impatto del Covid-19 nei rapporti con Fisco - ODCEC Torino

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L’IMPATTO DEL COVID-19 NEI
 RAPPORTI CON IL FISCO

 RELATORE GUIDO BERARDO

WEBINAR > L’impatto del Covid-19 nei rapporti con Fisco
                                                          23 Aprile 2020
A cura dell’ODCEC di Torino
ARTT. 67 E 68 D.L. 18/2020

ARTICOLI 67 E 68 DEL DECRETO CURA ITALIA:
L’ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE,
ACCERTAMENTO, CONTROLLO E
RISCOSSIONE AL TEMPO DEL COVID-19
                            COVID 19
ART. 67 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI
Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori)

Sono sospesi dall’8.3 al 31.5.2020 (85 giorni complessivi) i termini relativi alle attività di liquidazione, di
controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

In sintesi:
      sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione;
      per Agenzia delle entrate ed altri enti impositori;
      dall’8.3 al 31.5.2020 (85 giorni complessivi);
      i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti impositori sono estesi fino al
      31.12.2022 (salvo maxi emendamento).
ART. 67 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI
LA PROROGA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA A FAVORE DELL’A.D.E.

Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti
impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del Contribuente, l’articolo 12 del
D.Lgs. 159/2015 che prevede un’estensione dei termini fino al 31.12.2022.

Quindi qualsiasi termine prescrizionale o decadenziale riferito all’attività di accertamento,
liquidazione e riscossione che scade nel 2020 slitta automaticamente al 31.12.2022.

Tale norma è oggetto di modifica ad opera del maxiemendamento al D.L. 18/2020.
ART. 67 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI
Circ. 8/E del 3.4.2020

2.1 Prescrizione e decadenza attività uffici

Tra le finalità perseguite dalla norma vi è anche quella di distribuire la notifica degli atti
accertamento da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo, al fine di evitare la
concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nei mesi immediatamente
successivi al termine del periodo di crisi.
In assenza di detta proroga, peraltro, eventuali pagamenti dovuti dai contribuenti per tali annualità si
sarebbero concentrati in uno spazio di tempo più ristretto (con ulteriore rischio di sovrapposizione
degli eventuali piani di rateazione).
ART. 67 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI
AUDIZIONE DINANZI ALLE COMMISSIONI FINANZE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELLA CAMERA
DEL DIRETTORE DELL’A.D.E. DR. ERNESTO MARIA RUFFINI DEL 22.4.2020

L’Agenzia delle entrate, vista la particolare situazione sociale conseguente all’epidemia in atto e tenuto
anche conto di tale proroga, ha sospeso le attività di liquidazione, controllo e accertamento, ad
eccezione di quelle indifferibili ed urgenti.
                                       urgenti

Sono state di conseguenza sospese le attività di notifica di circa
- 15.000 accertamenti ordinari,
- 200.000 accertamenti parziali automatizzati,
- 4.700 procedimenti di adesione.
ART. 67 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI
AUDIZIONE DINANZI ALLE COMMISSIONI FINANZE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELLA CAMERA
DEL DIRETTORE DELL’A.D.E. DR. ERNESTO MARIA RUFFINI DEL 22.4.2020

Per effetto di quanto previsto dall’art. 68 del decreto “Cura Italia”, Agenzia delle EntrateRiscossione ha
sospeso l’avvio alla fase di notifica di circa 3 milioni di cartelle di pagamento, riferite ai ruoli
consegnati dagli enti creditori nel corso del mese di febbraio e di marzo, oltre a circa 2,5 milioni di atti
della riscossione il cui invio, nei mesi di marzo aprile e maggio, era previsto dal piano annuale di
produzione dell’Ente.

Si tratta in particolare di:
- 1,6 milioni di avvisi di intimazione interruttivi della prescrizione;
- 200 mila avvisi di intimazione propedeutici alle azioni di riscossione coattiva;
- 75 mila atti di pignoramento presso terzi;
- 250 mila comunicazioni di preavviso di fermo amministrativo;
- 350 mila solleciti di pagamento.
ART. 67 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI
AUDIZIONE DINANZI ALLE COMMISSIONI FINANZE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELLA CAMERA DEL
DIRETTORE DELL’A.D.E. DR. ERNESTO MARIA RUFFINI DEL 22.4.2020

5.1. La ripresa delle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione dell’Agenzia delle
entrate e dell’Agenzia delle entrate Riscossione dal 1° giugno.
In relazione al delineato quadro normativo in materia di termini di prescrizione e decadenza e di
sospensione dell’attività di riscossione e ai conseguenti effetti finora determinati occorre rilevare:
- per un verso, relativamente all’attività di Agenzia delle entrate, che il maxi emendamento approvato al
Senato il 9 aprile u.s. ha modificato l’articolo 67, comma 4 del Decreto prevedendo l’esclusione
dell’applicazione della proroga biennale originariamente prevista dei termini di decadenza;
- per altro verso, l’ormai imminente scadenza del termine del 31 maggio prevista per la sospensione
dell’attività di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Pertanto, si rende necessaria l’analisi degli ulteriori effetti che si andranno a produrre a partire dal
prossimo 1° giugno 2020 nei confronti della complessiva platea dei contribuenti per effetto della ripresa
delle ordinarie attività sia dell’Agenzia delle entrate, sia dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
ART. 67 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI

AUDIZIONE DINANZI ALLE COMMISSIONI FINANZE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELLA CAMERA DEL
DIRETTORE DELL’A.D.E. DR. ERNESTO MARIA RUFFINI DEL 22.4.2020

Per effetto dell’abrogazione della richiamata norma relativa alla proroga biennale dei termini relativi alle attività
dell’Agenzia delle entrate di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, i termini relativi alle
predette attività andranno in scadenza il 31 dicembre 2020 o giorno per giorno a decorrere dal 1° giugno 2020 fino al 31
dicembre 2020.

Pertanto, l’Agenzia delle entrate, a partire dal prossimo 1° giugno 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 dovrà provvedere
alla notifica di circa 3,7 milioni di atti e comunicazioni in scadenza entro fine anno 2020.

A questi atti, inoltre, si andranno ad aggiungere altri 4,8 milioni di atti e comunicazione che, ancorché non in scadenza al
31.12.2020, sono diretti a consentire ai contribuenti di sanare tempestivamente errori sanabili anche con il pagamento di
sanzioni ridotte prima 27 dell’emissione dell’atto (ad esempio lettere di compliance, “avvisi bonari”, etc.), evitando,
peraltro, il maturare di ulteriori interessi sulle maggiori somme richieste in pagamento.

In tale prospettiva, pertanto, l’Agenzia delle entrate si prepara ad emettere entro il 31 dicembre 2020, circa 8,5 milioni di
atti e comunicazioni.
Ad inizio giugno, anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà riprendere le attività.
ART. 67 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI
AUDIZIONE DINANZI ALLE COMMISSIONI FINANZE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELLA CAMERA
DEL DIRETTORE DELL’A.D.E. DR. ERNESTO MARIA RUFFINI DEL 22.4.2020

Si renderà innanzitutto necessario, a garanzia del rispetto dei termini previsti dall’art. 19 del decreto legislativo n.
112/1999, produrre e avviare al processo di notifica le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati dagli
enti creditori nei mesi di febbraio e marzo 2020 (circa 3 milioni). Analogamente andrà ripreso l’invio, attualmente
sospeso fino al 31 maggio 2020, degli altri atti di riscossione, ovvero quelli necessari all’interruzione dei termini di
prescrizione (circa 1,6 milioni di avvisi di intimazione) e quelli propriamente riferiti alle azioni di recupero,
esecutive o cautelari (circa 875 mila atti), tenendo altresì conto che, per i primi, l’attività di notifica è necessaria al
presidio dei termini di prescrizione del diritto di credito che gli stessi intendono preservare. A questi volumi si
aggiungeranno le cartelle di pagamento relative ai ruoli che gli Enti impositori consegneranno nel corso dei mesi di
aprile e maggio (circa 2 milioni), nonché quelle dei mesi successivi. Lo scenario sopra delineato rende evidente la
necessità di valutare l’opportunità di una ripartizione delle attività di liquidazione, accertamento, controllo e
riscossione con tempistiche modulate coerentemente con la ratio ispiratrice dei provvedimenti emanati a sostegno
delle famiglie e delle imprese per fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dall’emergenza COVID-19, evitando
di concentrare nel secondo semestre del 2020 la notifica di milioni di atti e comunicazioni.
ART. 67 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI
Circ. 8/E del 3.4.2020

1.20 Richiesta di documentazione in sede di controllo formale

La sospensione degli adempimenti diversa dai versamenti prevista dall’articolo 62, comma 1, del
Decreto si applica anche alle risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo
formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/73, in cui i termini assegnati per
fornire la documentazione scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio. In questi casi, la
documentazione deve essere prodotta entro il 30 giugno 2020, in applicazione del comma 6 del
richiamato articolo 62.
ART. 67 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI
Circ. 8/E del 3.4.2020

2.9 Attività relative ai rimborsi

Come indicato con la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, la sospensione dei termini previsti dalla
disposizione richiamata non sospende né esclude le attività degli uffici.uffici
Coerentemente, anche in questo periodo emergenziale gli uffici continueranno a svolgere,
nell’interesse dei contribuenti, l’attività istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi, compresa
la richiesta della documentazione utile ad eseguire l’istruttoria, con modalità volte a limitare spostamenti
fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.
ART. 67 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI
Circ. 8/E del 3.4.2020

2.10 Indagini finanziarie

Non risultano sospese le richieste di preventiva autorizzazione a procedere, nei confronti degli
intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio,
società di gestione del risparmio e società fiduciarie, alla richiesta di fornire dati, notizie e documenti
relativi ai rapporti con i clienti ex art. 32, primo comma, n. 7) del D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 51, secondo
comma, n. 7), del D.P.R. n. 633/1972.
Tuttavia, anche in questo caso sono valide le indicazioni già fornite agli uffici di sospendere le attività di
controllo, volte ad evitare gli spostamenti del personale dipendente e il contenimento del contagio da
coronavirus, ove le stesse non risultino indifferibili o urgenti.
ART. 67 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI
Circ. 6/E del 23.3.2020

La citata previsione normativa non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la
sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento.

Tuttavia, in questo periodo emergenziale gli uffici dell’Agenzia delle entrate sono stati destinatari di
istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare
spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.
ART. 67 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI
Circ. 6/E del 23.3.2020

Laddove ci sia in concreto un condiviso interesse a svolgere comunque il procedimento di
accertamento con adesione, è possibile, in un’ottica di "collaborazione e buona fede" tra fisco e
contribuente, dar seguito a tali esigenze laddove possibile.

Al riguardo si delineano indicativamente le procedure di gestione del procedimento di adesione in
questo periodo emergenziale, che tuttavia vanno svolte accordando priorità all’esigenza di tutelare la
salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti.

Tali finalità possono essere contemperate attraverso la gestione del procedimento "a distanza" come
indicato in termini generali nel seguito (privilegiando, laddove disponibile per il contribuente, l’impiego
PEC, in luogo della posta elettronica ordinaria):
ART. 67 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI
Circ. 6/E del 23.3.2020

 1. identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, da parte dello stesso,
    tramite PEC o mail, della copia del documento di identità (nonché della procura, qualora non in
    possesso dell’ufficio). Ancorché il documento possa essere già in possesso dell’ufficio, la richiesta
    è necessaria per garantire, anche in questa fase, l’identificazione del contribuente o
    rappresentante che parteciperà alla sessione;
 2. indicazione nella citata PEC o mail del numero e dell’intestazione dell’utenza telefonica o
    dell’eventuale strumento di videoconferenza (laddove disponibile) da utilizzare per il
    contraddittorio;
 3. effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza;
 4. redazione del verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è svolto e
    indicando gli indirizzi PEC o mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file;
ART. 67 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI
Circ. 6/E del 23.3.2020

 5. invio tramite PEC o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione. La
    condivisione ha la finalità di rilevare eventuali errori presenti nella bozza di verbale e, di norma,
    sarebbe preferibile che l’intera procedura di contraddittorio a distanza, redazione del verbale e
    sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente e dell’ufficio si concludesse nello stesso
    giorno;
 6. ciò anche nell’ottica, sotto riportata, che in termini generali, queste modalità di gestione del
    contraddittorio possono essere adattate caso per caso ad ogni altro procedimento tributario che
    richiede la partecipazione ovvero l’intesa col contribuente e, quindi, anche in sede di verifica e
    accertamento;
 7. dopo la condivisione, stampa del file ricevuto dall’ufficio e sottoscrizione (con una sigla su tutte le
    pagine) da parte del contribuente o del suo rappresentante;
ART. 67 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI
Circ. 6/E del 23.3.2020

 8. scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio tramite PEC o mail all’Ufficio, con allegata copia
     del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale;
 9. stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte del verbalizzante dell’ufficio;
 10. invio via PEC o mail al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e protocollato.
 11. le operazioni di sottoscrizione di cui ai punti 7 e 9 possono anche avvenire mediante utilizzo della
     firma digitale.

Più in generale, queste indicazioni possono essere adattate caso per caso ad ogni altro
procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa col contribuente.
ART. 67 D.L. 18/2020

L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA DA PARTE DELL’A.D.E.: RISPOSTA AGLI INTERPELLI
Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori)

Sono sospesi dall’8.3 al 31.5.2020 (85 giorni complessivi) i termini per fornire risposta alle istanze di
interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi
preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria e altri accessi agli atti amministrativi.

La disposizione non si applica in caso di indifferibilità ed urgenza.

In relazione alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione (dal 8.3.2020 al 31.5.2020),
i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro
regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di
sospensione (1.6.2020).
ART. 67 D.L. 18/2020

L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA DA PARTE DELL’A.D.E.: RISPOSTA AGLI INTERPELLI
Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori)

Durante la sospensione, le istanze di interpello e di consulenza giuridica sono presentate
esclusivamente per via telematica.

Sempre per il periodo dall’8.3 al 31.5.2020, inoltre, è prevista la sospensione del termine per la
regolarizzazione delle istanze di interpello sopra menzionate.

L’A.d.E. ha fornito chiarimenti:
    con la circolare n. 4/E del 20.3.2020 (chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle
    istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini);
    con la circolare n. 7/E del 27.3.2020 (istanze di accordo preventivo per le imprese con attività
    internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box).
ART. 68 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione)

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti
nel periodo dall’8.3 al 31.5.2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78.

Si tratta di cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane,
ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali, degli atti impositivi secondari (pagamento derivante
da sentenza ex art. 68 del DLgs. 546/92, intimazione che riscuote le somme derivanti da decadenza da
dilazione di importi derivanti da accertamento con adesione, mediazione o conciliazione giudiziale).

Trattandosi di "entrate tributarie e non tributarie" la sospensione opera a prescindere
da quale sia l’ente che ha formato il ruolo nonché dalla natura giuridica del ruolo stesso
(ordinario o straordinario).
ART. 68 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Periodo di sospensione: dall’8.3 al 31.5.2020
(per i soggetti negli 11 Comuni della prima "Zona rossa" la sospensione decorre dal 21.2.2020)

I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in
unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione medesimo, quindi
entro il 30.6.2020.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.

FAQ ADER sulla sospensione delle cartelle di pagamento: nonostante la norma si riferisca al
pagamento “in unica soluzione” è in ogni caso possibile chiedere la dilazione delle somme
iscritte a ruolo ex art. 19 D.P.R. 602/73.

Lo stesso vale quando le somme da dilazionare originano da accertamento esecutivo, sebbene in
questa ipotesi la dilazione sia possibile solo quando il credito è già affidato all’esattore (circolare A.d.E.
5/E/2020).
ART. 68 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
FAQ ADER

Per scongiurare l’inizio di attività cautelari oppure esecutive, la domanda di dilazione andrà presentata
entro il 30 giugno 2020, anche se nulla vieta di inoltrarla in momenti successivi.

Anche le rate da dilazione dei ruoli sono soggette alla proroga.
                                                         proroga
Dunque, le rate scadute a marzo, aprile, maggio potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro
fine giugno.

Ciò significa (ma di tale aspetto le FAQ non parlano) che se entro il 30 giugno 2020 non vengono
pagate le rate insolute, tutte vengono computate tra quelle utili ai fini della decadenza dalla dilazione.

Si decade dalla rateazione ove non vengano pagate cinque rate del piano, anche non consecutive.
ART. 68 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
In caso di cartelle di pagamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 del DLgs. 546/92 e 25
del D.P.R. 602/73, il termine di versamento delle somme (60 giorni) viene di fatto a coincidere con il
termine di impugnazione.

Però la proroga e la sospensione non coincidono (l’art. 83 del DL 18/2020 dispone che i termini
processuali, inclusi espressamente quelli per il ricorso introduttivo, sono sospesi dal 9.3 al 11.5.2020).

A differenza di quanto sostenuto dalla circolare n. 5/E/2020 dell’A.d.E. con riferimento agli
accertamenti esecutivi, per le cartelle di pagamento la proroga al 30 giugno 2020 sussiste senza
eccezioni.

Se una cartella di pagamento è stata notificata il 10.2.2020, il termine per il ricorso nonché per versare
le somme scadrebbe, se non ci fosse la proroga, il 10.4.2020.

Grazie alla proroga, invece, il pagamento andrebbe eseguito entro il 30 giugno 2020, mentre il ricorso
andrebbe notificato entro il 13 giugno 2020 (18 maggio 2020 ante modifica).
ART. 68 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
La circolare 5/E/2020, invece, sostiene che per gli accertamenti esecutivi non c’è la proroga al 30
giugno 2020 dei versamenti ma la sola sospensione dal 9 marzo al 15 aprile (ora 11 maggio) per le
attività giurisdizionali: è una criticità.

Secondo l’Agenzia delle Entrate per gli accertamenti esecutivi non opera l’art. 68 del DL 18/2020,
quindi niente postergazione al 30.6.2020 dei termini di pagamento che scadono tra l’8.3 e il 31.5.2020.

Trova applicazione la meno favorevole sospensione dei termini processuali, dettata dall’art. 83,
dal 9.3 al 11.5.2020 (era il 15.4.2020).

Entro il termine per il ricorso vanno eseguiti anche i pagamenti previsti ai fini dell’acquiescenza e/o
della definizione agevolata delle sanzioni.
ART. 68 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Fino al 31.5.2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il
recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima
dell’inizio del periodo sospensivo.

La sospensione dall’8.3 al 31.5.2020 di qualsiasi attività esecutiva oppure cautelare comporta che nel
predetto iato temporale non verranno proseguite né iniziate azioni cautelari, in primis fermi e ipoteche.
ART. 68 D.L. 18/2020

GLI ATTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
L’art. 68 del DL 18/2020 prevede la sospensione dei versamenti dall’8.3 al 31.5.2020 per cartelle di
pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito, ecc..
I pagamenti andranno effettuati entro il 30.6.2020.

Nessuna proroga per gli atti diversi da quelli sopra elencati quali ad esempio:
   pagamento del saldo o della prima rata nei 20 giorni dalla firma dell’accertamento con adesione;
   avvisi bonari a seguito di liquidazione automatica o controllo formale;
   rateazioni in corso per accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziali e mediazioni;
   rateazioni in corso per le definizioni agevolate (liti pendenti, rottamazione-ter e saldo e stralcio salvo
   per queste ultime due le rate del 28.2 e 31.3.2020);
   avvisi di accertamento in tema di registro (es. maggior valore);
   avvisi di liquidazione (es. recupero agevolazioni prima casa);
   avvisi di recupero dei crediti d’imposta;
   atti di contestazione di sole sanzioni ex art. 16 DLgs. 472/97.
ART. 68 D.L. 18/2020

GLI ATTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Circ. n. 8/E del 3.4.2020

2.14 Adesioni - Atto di adesione già sottoscritto e termine di 20 giorni (perentori) per il
pagamento

Come già chiarito dalla circ. n. 6/E/2020, il termine di versamento della prima o unica rata relativa
all’adesione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto (articolo 7 del DLgs. 218/97),
non beneficia di alcuna proroga o sospensione introdotta dal Decreto.

Fanno eccezione solo i soggetti che alla data del 21 febbraio avevano il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1) al D.P.C.M. del 1.3.2020; per tali
contribuenti, in virtù dell’art. 1 del decreto del MEF del 24.2.2020, il versamento di cui all’art. 8 del DLgs.
218/97, scadente tra il 21.2 e il 31.3.2020, va effettuato in unica soluzione entro il 30.4.2020.

La circ. 10/E del 16.4.2020 ha invece precisato che la sospensione opera per la prima rata
dell’accordo di mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92.
ART. 68 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
FAQ DELL’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE DEL 19.3.2020

Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione 8 marzo
2020 - 31 maggio 2020 di cui all’art. 68 del DL n. 18/2020?
No, nel periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione non può notificare nessuna
cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata.

Ho una cartella che mi è stata notificata qualche settimana fa e scade dopo l’8 marzo. Devo pagarla?
I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di
sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
ART. 68 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
FAQ DELL’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE DEL 19.3.2020

I versamenti non effettuati perché i termini sono stati sospesi dal decreto devo pagarli entro il 30 giugno
in unica soluzione?
Sì. Tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 - 31/5)
puoi richiedere una rateizzazione. Per evitare di far attivare le procedure di recupero previste per
legge, è necessario fare l’istanza all’Agenzia entro il 30 giugno 2020. Per info e modalità di
presentazione, puoi consultare la sezione “Rateizzazione” del portale.
ART. 68 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
FAQ DELL’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE DEL 19.3.2020

Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate
devo rispettare le scadenze di pagamento?
Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020
è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020.

Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le
mie richieste di rateizzazione, anche se presentate prima dell’inizio del periodo di sospensione?
Si. Agenzia delle entrate-Riscossione anche nel periodo di sospensione tratterà le tue istanze e
ti invierà le risposte.
ART. 68 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
FAQ DELL’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE DEL 19.3.2020

Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-
Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?
No. Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare
(esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento).

Ho ricevuto a inizio marzo un preavviso di fermo del mio veicolo che mi dice che devo pagare entro 30
giorni. Se non riesco a pagarlo entro 30 giorni mi fermate l’auto?
Fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati
alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle entrate-Riscossione non può
procedere all’iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche.
ART. 68 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
FAQ DELL’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE DEL 19.3.2020

Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la
cancellazione del fermo?
Sì. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto (8/3 - 31/5), è comunque possibile
pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione.

Non ho pagato la rata del 28 febbraio della Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-ter”). Posso
ancora pagarla?
Sì. Il Decreto ha differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. “Rottamazione-ter”
al 31 maggio 2020.
ART. 68 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
FAQ DELL’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE DEL 19.3.2020

A maggio 2020 scade una ulteriore rata della “Rottamazione-ter”. Devo pagarla?
Sì. Il Decreto il decreto non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio della
“Rottamazione-ter” che deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i
benefici della rottamazione.

Il Decreto ha differito anche la scadenza della rata del 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”?
Sì. Il Decreto ha differito al 31 maggio 2020 anche la rata in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo
e stralcio”.
ART. 68 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
FAQ DELL’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE DEL 19.3.2020

Agenzia delle entrate-Riscossione ha temporaneamente chiuso i propri sporteli a causa dell’emergenza
COVID-19. Come posso fare per eventuali necessità di pagamento o per richieste urgenti e non
differibili?
In relazione alle misure contenute nel decreto legge, e al fine di tutelare al meglio la salute dei
cittadini e del personale addetto, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione su tutto il
territorio nazionale sono chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione.
In questa situazione straordinaria, l’Agenzia garantisce l’operatività dei servizi digitali e online
oltre ai consueti canali di contatto (posta elettronica e numero unico 06 01 01) che sono stati
potenziati per eventuali richieste urgenti e non differibili.
Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it è stata creata un’apposita sezione
sull’emergenza COVID-19 dove sono disponibili tutte le informazioni per ottenere assistenza.
ART. 83 D.L. 18/2020, ARTT. 29 E 36 DEL D.L. 23/2020

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONTENZIOSO
TRIBUTARIO INTRODOTTE DAI DECRETI
CURA ITALIA E LIQUIDITÀ
ART. 83 D.L. 18/2020

IL RINVIO D’UFFICIO DELLE UDIENZE
ART. 83
(Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti
in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

Dal 9 marzo 2020 all’11 maggio (era il 15 aprile 2020) le udienze dei procedimenti civili e penali
pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio (era il
15 aprile 2020).

Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti
relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
ART. 83 D.L. 18/2020

IL RINVIO D’UFFICIO DELLE UDIENZE
Circ. 10/E del 16.4.2020

Il generalizzato rinvio delle udienze disposto dal comma 1 dell’articolo 83 presenta alcune eccezioni,
elencate al comma 3, tra le quali, per quanto di interesse del contenzioso tributario, sono compresi i
«procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i
procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti». parti
I citati articoli 283, 351 e 373 del c.p.c. disciplinano i procedimenti di sospensione cautelare della
provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di impugnazione, che possono interessare anche il
processo tributario.
Infatti, disposizioni specifiche relative al procedimento di sospensione dell'esecutività delle sentenze
sono contenute negli articoli 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/1992, relativi rispettivamente ai
procedimenti cautelari di sospensione della sentenza di primo grado e della sentenza d'appello.
ART. 83 D.L. 18/2020

IL RINVIO D’UFFICIO DELLE UDIENZE
Circ. 10/E del 16.4.2020

Costituiscono ulteriore eccezione alla disciplina sul rinvio d’ufficio delle udienze fissate nel periodo tra il
9 marzo e l’11 maggio 2020 i procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti
dell’atto impugnato, di cui agli articoli 47, 52, comma 2, ultimo periodo e 62-bis, comma 1, ultimo
periodo del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto rientranti tra «i procedimenti la cui ritardata trattazione può
produrre grave pregiudizio alle parti».
Per le medesime ragioni, si ritengono esclusi dal predetto rinvio d’ufficio anche i procedimenti
cautelari di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 472/97, inerente alla sospensione dell'esecuzione nei giudizi
innanzi alla Commissione tributaria regionale aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori, quali gli
atti di contestazione o di irrogazione della sanzione emessi a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n.
472/1997.
ART. 83 D.L. 18/2020

IL RINVIO D’UFFICIO DELLE UDIENZE
Circ. 10/E del 16.4.2020

Altra fattispecie interessata dall'eccezione di cui all’articolo 83, comma 3, lettera a) è rappresentata,
infine, dal procedimento finalizzato all’adozione delle misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca o
dell’esecuzione del sequestro conservativo di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 472/1997.

Tanto precisato, rimangono comunque ferme le misure organizzative che i capi degli uffici
giudiziari adottano in conformità all’articolo 83 e, in particolare, ai commi 3, lettera a), ultimo periodo,
nonché 5 e 7 di tale norma.
ART. 83 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
Dal 9.3.2020 al 11.5.2020 (64 giorni) è sospeso il decorso dei termini processuali.

Sono sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per il deposito delle sentenze e, in genere, tutti i
termini procedurali.

La sospensione dei termini riguarda la notifica del ricorso introduttivo dei giudizi di ciascun grado, le
costituzioni in giudizio di ricorrente e resistente, gli appelli incidentali, il deposito di memorie e
documenti, i ricorsi per riassunzione, i termini per reclamare i decreti presidenziali, ecc.
ART. 83 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
Si intendono altresì sospesi dal 9.3.2020 al 11.5.2020 i termini per la notifica del ricorso in primo grado
innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del DLgs. 546/92
(reclamo/mediazione).

Di conseguenza:
     il termine di 60 giorni per l’impugnazione di un avviso di accertamento, ancora pendente alla data
     del 9 marzo, diventa quindi di 124 giorni;
     il termine di 90 giorni per il reclamo/mediazione viene sospeso, per cui si allunga per pari periodo
     (64 giorni) il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente.
ART. 83 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
Circ. 10/E del 16.4.2020

Al riguardo nella Relazione illustrativa all'articolo 83 si sottolinea particolarmente «l'amplissima portata
che la sospensione ivi prevista deve avere», in quanto riferita a tutti i procedimenti e «non certo ai
soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza» ai sensi del precedente comma 1 dello
stesso articolo 83. Inoltre, si evidenzia la necessità che vada «considerata la straordinaria emergenza
che l'aggravamento della situazione epidemica in atto sta producendo anche sulla funzionalità degli
uffici», per cui la sospensione non può che operare «oltre i confini della “pendenza” del
procedimento».
ART. 83 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
Circ. 10/E del 16.4.2020

Può considerarsi sospesa, tra l'altro, la decorrenza dei termini concernenti:
- la proposizione dell'atto di appello;
- la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso;
- la proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale;
- la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante;
- la costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato, nonché la proposizione dell'appello
incidentale;
- l'integrazione dei motivi di ricorso;
- la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali;
- la trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal
contribuente.
ART. 83 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
Circ. 10/E del 16.4.2020

Si possono considerare altresì sospesi, per il medesimo periodo che va dal 9 marzo 2020 all’11
maggio 2020, i termini contemplati nei confronti degli organi giurisdizionali e degli uffici di
segreteria, quali ad esempio quelli inerenti alla pubblicazione della sentenza, di cui all'articolo 37 del
decreto legislativo n. 546 del 1992.
ART. 83 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
Circ. 10/E del 16.4.2020

Inoltre, la sospensione prevista dall'articolo 83 non incide sui termini ai quali si applica la sospensione
recata dall'articolo 6, comma 11, del D.L. n. 119/2018 in tema di definizione agevolata delle
controversie pendenti.
Si rappresenta, infine, che non è applicabile la sospensione dell'articolo 83 in ordine al termine per la
notifica del diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti, trattandosi di
adempimento non rientrante tra quelli contemplati da tale norma.

È opportuno, quindi, che gli Uffici osservino in ogni caso il termine del 31 luglio 2020 per la notifica del
predetto diniego.

Ovviamente la sospensione opererà per i termini di impugnazione del diniego già notificato al
contribuente, nei casi in cui detti termini non siano già scaduti alla data dell’8 marzo 2020.
ART. 83 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
Circ. 10/E del 16.4.2020

Pertanto, sebbene nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 83 la sospensione sia prevista anche
«per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio», l'ultimo periodo della stessa norma ribadisce
l'applicazione della sospensione con testuale e specifico riferimento alla proposizione del ricorso
di primo grado innanzi alla giurisdizione tributaria.
Ciò comporta che, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, è sospeso il termine per la proposizione
del ricorso, da parte del contribuente, alla Commissione tributaria provinciale territorialmente
competente e alle Commissioni di primo grado di Trento e Bolzano.

Ad esempio, per un atto notificato il 14 febbraio 2020, il termine di 60 giorni per la presentazione del
ricorso resta sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020 e riprende a decorrere dal 12 maggio 2020, con
conseguente scadenza alla data del 17 giugno 2020 (anziché del 14 aprile 2020).
ART. 83 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
Circ. 10/E del 16.4.2020

Sempre per espressa previsione normativa, è sospeso il termine di 90 giorni per la conclusione del
procedimento di mediazione, di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, riguardante
le controversie di valore non superiore a 50.000 euro.

Ad esempio, il termine per la conclusione di un procedimento di mediazione iniziato il 21 gennaio
2020, poiché rimane sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020, va a scadere il 23 giugno 2020
(anziché il 20 aprile 2020).

Dalla scadenza di tale termine, peraltro, decorre il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso,
nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo di mediazione o l’accordo di mediazione raggiunto non
venga perfezionato.
ART. 83 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
Circ. 10/E del 16.4.2020

Al riguardo si rileva che la sospensione dell’articolo 83 opera sia con riferimento al termine di 30
giorni – da quello della conclusione del procedimento di mediazione – entro il quale a pena di
inammissibilità il ricorso deve essere depositato innanzi alla Commissione tributaria provinciale, sia
con riferimento al termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle
somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti.
Tale ultimo adempimento infatti non solo è necessario ai fini del perfezionamento della mediazione
stessa ma si inserisce nello specifico procedimento finalizzato alla definizione totale o parziale della
controversia che si considera pendente, in quanto già instaurata con la notifica del ricorso all'Ufficio.

L'applicabilità della sospensione nel caso di specie comporta, quindi, che, per un accordo di
mediazione concluso, ad esempio, il 24 febbraio 2020, il termine di 20 giorni per il pagamento della
prima rata o dell'intera somma dovuta scade il 18 maggio 2020 (anziché il 15 marzo 2020).
ART. 83 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
Circ. 10/E del 16.4.2020

Analogamente a quanto precisato circa le rate dovute per la definizione agevolata delle controversie
pendenti di cui all'articolo 6 del D.L. n. 119/2018, si ritiene che la sospensione non operi, invece, per
le rate della mediazione successive alla prima. Nello specifico, tenuto conto che in tal caso il
perfezionamento si è verificato in data antecedente al periodo di sospensione, non si è in presenza di
un adempimento rientrante tra quelli previsti dall'articolo 83 né altre disposizioni del D.L. n. 18/2020
contemplano eventuali differimenti in proposito di termini di versamento.

Sono infine esclusi dalla sospensione i termini per il pagamento anche rateale delle somme dovute a
seguito di conciliazione giudiziale, istituto che si perfeziona, peraltro, non con il pagamento, bensì con
la redazione del processo verbale ovvero con la sottoscrizione dell'accordo, a seconda che si tratti di
conciliazione in udienza o fuori udienza (cfr. articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992).
ART. 83 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
Circolare n. 5/E del 20.3.2020

L’intervenuto articolo 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15
aprile 2020 (ora 11.5.2020) del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle
Commissioni tributarie.
Ne consegue che la sospensione del termine per ricorrere ai sensi del citato articolo 83, sulla base delle
disposizioni sopra riportate in tema di accertamento cosiddetto esecutivo, comporta anche la
sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento
dovuti:
      in sede di acquiescenza all’atto ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 218/97; oppure,
      in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio.
In altri termini, per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del
ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di
pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile (ora 12 maggio)
ART. 83 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
Circolare n. 8/E del 3.4.2020

2.7 Termine per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione

Si rinvia ai chiarimenti forniti nella circolare 6/E del 23 marzo 2020.
Il citato documento di prassi ha chiarito che, per l’istanza di accertamento con adesione presentata a
seguito della notifica di un avviso di accertamento, non si applica la sospensione prevista
dall’articolo 67 del Decreto, bensì quella prevista dall’articolo 83 del Decreto con riguardo al
termine per l’impugnazione. In tal caso "si applicano cumulativamente:
    sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di
    presentazione dell’istanza del contribuente”, prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del
    DLgs. 218/1997,
    sia la sospensione prevista dall’articolo 83 del decreto".
ART. 83 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
Circolare n. 8/E del 3.4.2020

2.8 Contenzioso. Rapporto tra i termini previsti dall’articolo 67 del Decreto con quelli di cui
all’articolo 83 del Decreto

In merito, occorre evidenziare che l’articolo 67 del Decreto contiene una disciplina generale di
riferimento per la sospensione dei termini delle attività degli enti impositori, fatte salve le specifiche
deroghe previste dalle altre norme “speciali” contenute nel decreto stesso, quale ad esempio,
appunto, l’articolo 83 del Decreto.
Di conseguenza con riferimento a tutti i termini processuali e in particolare per la notifica del ricorso in
primo grado e al termine per la conclusione del procedimento di mediazione risulta applicabile la
specifica sospensione di cui al citato articolo 83, comma 2 del Decreto.

Quindi 11.5.2020 anche per l’ADE , come confermato dalla circ. 10/E/2020

Problema normativamente risolto dall’art. 29 del D.L. 23/2020.
ART. 83 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
Circolare n. 8/E del 3.4.2020

2.15 Sospensioni ex articoli 67 e 83 del Decreto

Dalle indicazioni fornite dalla citata circolare 6/E/2020 si desume, quindi, che la sospensione dei termini
di impugnazione di cui all’articolo 83 risulta applicabile a tutti gli istituti definitori che fanno
esplicito rinvio, ai fini del godimento del beneficio, ai termini per l’impugnazione dell’atto (si pensi
all’acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del DLgs. 218/97, alla definizione degli atti di
contestazione ai sensi dell’articolo 16 del DLgs. 472/97, alla possibilità di presentare istanza di
adesione a seguito della notifica di un avviso di accertamento, alla presentazione delle istanze
IPEA/IPEC).
ART. 83 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
Circolare n. 6/E del 23.3.2020 (pubblicata prima del DL 23/2020)

Esempio:
     avviso di accertamento notificato il 21.1.2020;
    istanza di accertamento con adesione presentata il 20.2.2020,
    il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27.7.2020,
    considerato che:
    alla data del 20.2 sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;
    dal 20.2 iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal
    precedente punto 1;
    essendo intervenuta, dal 9.3 al 15.4 (38 giorni), la sospensione dei termini, alla data del 9.3 risultano decorsi
    soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano
    a decorrere dal 16.4,
    per cui il termine finale per la sottoscrizione dell’accertamento con adesione scade il 27.7.2020
    Coincide con il termine per impugnare (188 giorni dal 21.1.2020 ora 214 giorni)

  Con le modifiche apportate dal DL 23/2020 la sospensione opera fino al 11.5 (64 giorni) per cui il termine
  ultimo scade il 22.8.2020 (in cui opera la sospensione feriale).
ART. 83 D.L. 18/2020

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
Circolare n. 10/E del 16.4.2020 (pubblicata dopo il DL 23/2020)

Pertanto, nelle ipotesi in cui il termine cominci a decorrere nel periodo temporale compreso tra il 9
marzo 2020 e l’11 maggio 2020, l'inizio di tale stesso termine è automaticamente posticipato al 12
maggio 2020.

Così, ad esempio, qualora il termine di 60 giorni per l'impugnazione di un atto o di una sentenza
decorra dal 19 marzo 2020, la data di inizio della relativa decorrenza è differita al 12 maggio 2020. Ne
deriva che, in tal caso, la scadenza del termine di impugnazione si verifica alla data del 10 luglio 2020
(anziché alla data del 18 maggio 2020).

Ancora, per un accordo di mediazione eventualmente concluso durante il periodo di sospensione, ad
esempio, in data 9 marzo 2020, il termine per il versamento dell'intera somma dovuta o della prima
rata decorre dal 12 maggio 2020, con scadenza alla data del 31 maggio 2020.
ART. 29 D.L. 23/2020

NOVITA’ IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO
Art. 29 (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo
unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)

1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del DLgs.
446/97 e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità
analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti
giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto MEF n. 163/2013 e
dai successivi decreti attuativi.

Circolare n. 9/E del 13.4.2020
L’obbligo di utilizzare le modalità telematiche, già previsto per i giudizi tributari instaurati in primo e
in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1.7. 2019, è stato ora esteso a tutte le
controversie tributarie, anche se gestite da una o più parti con le tradizionali modalità analogiche.

Restano esclusi dalla previsione i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica
ART. 29 D.L. 23/2020

NOVITA’ IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO
Circolare n. 9/E del 13.4.2020
12.1.1 QUESITO n. 1: Depositi o notifiche in modalità analogica

RISPOSTA
Sì, in questi casi sono consentiti depositi o notifiche in modalità analogica.
L’articolo 29 del DL 23 del 2020 introduce l’obbligo di notifica e deposito con le modalità telematiche
esclusivamente per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/97, e per le parti assistite da un difensore abilitato che si sono
costituite in giudizio con modalità analogiche.
La norma non si riferisce invece ai soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, per i quali vale quanto previsto dall’articolo 16-bis,
comma 3-bis, del medesimo decreto, secondo cui l’utilizzo delle modalità telematiche per le notifiche e i
depositi nel processo tributario costituisce una facoltà, e non un obbligo.
ART. 29 D.L. 23/2020

NOVITA’ IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO
Art. 29 (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo
unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)

2. All’art. 16 del D.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
"1-ter - La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell’invito al pagamento di
cui all’art. 248, è notificata a cura dell’ufficio e anche tramite PEC,, nel domicilio eletto o, nel caso di
mancata elezione del domicilio, è depositata presso l’ufficio".

Circolare n. 9/E del 13.4.2020
Detto comma consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o
parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio
eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di Segreteria delle
Commissioni tributarie o la cancelleria competente.
La suddetta notifica PEC è consentita anche qualora l’irrogazione della sanzione sia contenuta
nell’invito al pagamento di cui all’articolo 248 del D.P.R. n. 115/2002.
ART. 29 D.L. 23/2020

NOVITA’ IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO
Art. 29 (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo
unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)

"3. In deroga al termine fissato dall’art. 67, comma 1, del DL 18/2020 (Cura Italia), la proroga del termine di
cui all’art. 73, comma 1, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori."

Si tratta di un refuso, in realtà il riferimento è all’art. 83, comma 2, del DL 18/2020: tale norma di fatto
riallinea i termini processuali per tutte le parti del processo tributario.

La Relazione illustrativa precisa che "Con il comma 3 vengono riallineati i termini di sospensione
processuale per entrambe le parti del giudizio tributario. Infatti, il termine di sospensione fissato al 31
maggio 2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori dall’articolo 67, comma 1, del DL 18/2020, è
anticipato all’11 maggio 2020 che è il termine di sospensione fissato dall’art. 37 (rectius, 36) del presente
decreto ".

Circ. 10/E/2020: In definitiva, le disposizioni sulla sospensione dei termini di cui all’articolo 83, comma 2,
riguardano tutte le parti del processo tributario, senza distinzione alcuna.
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