L'immagine: diritto e Creative Commons in fotografia
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L’immagine: diritto e Creative Commons in fotografia Manuale delle linee guida 2 realizzato nell’ambito del progetto Interreg “Argento vivo. Fotografia patrimonio culturale” AUTONOME PROVINCIA PROVINZ AUTONOMA BOZEN DI BOLZANO SÜDTIROL ALTO ADIGE PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN SÜDTIROL
Il progetto Interreg “Argento vivo. Fotografia patri- laudia Sporer-Heis dei Musei Regionali Tirolesi e C monio culturale” è un progetto realizzato grazie alla Bern hard Mertelseder del Tiroler Bildungsforum di collaborazione di diversi partner: l’Associazione Archi- Innsbruck. Anche l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino è vio Tirolese per la documentazione e l’arte fotografica partner associato. (TAP) di Lienz, la Città di Brunico, l’Ufficio Film e media e L’obiettivo del progetto è definito dalle seguenti parole la Ripartizione Musei della Provincia autonoma di Bolza- chiave: competenze nell’utilizzo, accesso libero, stra no-Alto Adige. tegie innovative. In quest’ambito verranno definite e Il team del progetto “Argento vivo” è composto da: Martin pubblicate delle linee guida specifiche per un corretto Kofler, Rosemarie Bachmann e Helene Ladstätter (TAP), utilizzo delle fotografie storiche nell’area progettuale Sonja Hartner ed Elisa Mair (Città di Brunico), Marlene del Tirolo e dell’Alto Adige. Le linee guida verranno ela- Huber, Oscar La Rosa e Notburga Siller (Ufficio Film e borate nel corso di diversi workshop. I risultati saranno media), Gertrud Gasser e Verena Malfertheiner (Riparti- presentati sulla pagina web, tramite un’applicazione zione Musei). mobile per smartphone e sotto forma di e-learning. Del team fanno inoltre parte alcuni collaboratori che Inoltre, grazie a questo progetto, verranno messe a di- rappresentano i partner associati: Alessandro Campaner sposizione per la prima volta fotografie storiche sotto dell’Archivio provinciale di Bolzano, Roland Sila e forma di open data. 1. Storia della fotografia in Tirolo e in Alto Adige 2. L’immagine: diritto e Creative Commons in fotografia 3. Archiviazione e catalogazione 4. Digitalizzazione ed elaborazione immagini 5. Archiviazione digitale a lungo termine www.lichtbild-argentovivo.eu info@lichtbild-argentovivo.eu Editore: team Argento vivo Sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale Questa pubblicazione è rilasciata sotto licenza e da Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 Creative Commons attribuzione, versione 4.0 International (CC BY 4.0). Escluse le foto alle pagine 12 Traduzione: il contributo di Aliprandi dall’italiano al (© Brigitte Niedermair) e 27 (per gentile concessione tedesco: Oscar La Rosa, Ufficio Film e media, Bolzano; del titolare dei diritti). i contributi di Piock, Beck, Planötscher/Malfertheiner, Tutte le condizioni di licenza sono disponibili al se Siller dal tedesco all’italiano: Roberta Cattoni, Predaia guente indirizzo online: https://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/it/legalcode Realizzazione, coordinamento: Cooperativa Ex Libris, Una rappresentazione schematica delle varie licenze Bolzano con le rispettive condizioni è disponibile al seguente Grafica copertina: Mugele’s Brand Identity, Bolzano indirizzo online: https://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/deed.it Foto copertina: Andreas Oberhammer di Monguelfo-Tesido, 1942 circa (fotografo: Josef Lienz-Brunico-Bolzano Oberstaller; Collezione Thomas Oberstaller – TAP) 2018
Indice 2-3 Richard Piock Prefazione 4-9 Rainer Beck I diritti d’immagine in Austria 10 - 13 Simone Aliprandi Fotografia e diritti d’immagine nel diritto italiano 14 - 17 Ivo Planötscher/Verena Malfertheiner Facilitare l’utilizzo di fotografie storiche Open data in campo culturale 18 - 37 Alessandro Campaner/Marlene Huber L’immagine: diritto e Creative Commons in fotografia Alcune nozioni sul diritto in fotografia 38 - 43 Notburga Siller Domande sui diritti d’immagine nella vita di tutti i giorni 44 - 45 Bibliografia e link consigliati INDICE 1
Richard Piock Prefazione Il tema dei diritti d’immagine nella fotogra- na fu rielaborata ed estesa nella Conven- fia, inteso come insieme degli aspetti legali zione universale sul diritto d’autore, aggior- legati all’utilizzo di immagini, sta assumen- nata nel 1972 e infine confermata nel 1995 do un rilievo sempre maggiore, soprattutto dal diritto comunitario che modificò anche per fotografi, fotoreporter, designer, agen- i tempi di tutela. In Italia troviamo un primo zie fotografiche e pubblicitarie, case editrici rimando al diritto d’autore sulle fotografie e archivi in quanto utilizzatori di fotografie. in un provvedimento della Corte di Cassa- Esso riguarda questioni inerenti al: zione del 3 giugno 1876, che riconobbe alla • diritto d’autore fotografia un valore intellettuale degno di • diritto di marchio tutela. Lo stesso provvedimento fu tuttavia • diritto della persona quale “diritto all’im- revocato dalla Corte d’Appello appena un magine” mese dopo perché, come recita la motiva- Sono questioni che oggi, nell’era della digi- zione, la fotografia sarebbe “un mero svol- talizzazione, sono quanto mai attuali: il pro- gimento tecnico”. Soltanto nel 1925 seguì, cesso della ripresa fotografica stessa e del- con il regio decreto n. 1949, il riconosci- la diffusione dei suoi risultati è diventato mento della fotografia quale opera d’arte più semplice, veloce e meno limitato nello intellettuale. Questo per quanto riguarda il spazio rispetto ai tempi della fotografia diritto d’autore sulle immagini. all’alogenuro d’argento, quando il possesso Il diritto della persona sul ritratto invece del negativo determinava, di fatto, il diritto sembra da sempre contornato da aneddoti all’utilizzo. assai curiosi. I diritti d’immagine sul ritratto È interessante sapere che il diritto d’autore divennero campo di battaglia giuridica sulle fotografie fu regolamentato da una quando il 31 luglio 1898 i due fotorepor- legge del Regno di Baviera sulla “tutela di ter Willy Wilke e Max Christian Priester si fotografie e opere fotografiche” già nel introdussero nella camera mortuaria del 1865; quindi neanche trent’anni dopo “l’in- cancelliere tedesco Otto von Bismarck, a venzione” ufficiale della fotografia, avvenu- Friedrichsruh presso Amburgo. Scattarono ta attorno al 1839. Tale regolamentazione alcune fotografie al defunto sul letto di fu poi ripresa già il 10 gennaio 1878 da una morte e le svilupparono con la procedura legge nazionale dell’impero germanico sul- del collodio umido nella ghiacciaia di una la tutela del diritto d’autore sulle fotografie, vicina locanda, pregustandosi lauti introiti per confluire infine, in forma quasi lettera- derivanti dalla vendita dell’“ultima” imma le, nella Convenzione di Berna per la prote- gine del cancelliere. Vendettero la foto zione delle opere letterarie e artistiche del per 30.000 Reichsmark ma la famiglia von 9 settembre 1886. Per quasi tutti i Paesi Bismarck sollevò obiezioni e il tribunale di europei questa Convenzione costituì per Amburgo ne vietò la pubblicazione e diffu- decenni la base giuridica della legislazione sione. Evidentemente si trattava del primo in materia. Nel 1952 la Convenzione di Ber- scandalo legato ai “paparazzi” della storia. 2 L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA
Una conseguenza di ciò fu l’emanazione nel precursore dell’open data, open source o 1907 della legge sul diritto d’autore sulle open content dell’odierna sharing economy: opere artistiche, che nei paragrafi 22 e 23 il 19 agosto 1839 a Parigi venne reso pub- definì sostanzialmente il diritto all’immagi- blico il procedimento fotografico inventato ne in vigore ancora oggi. Tale diritto fu con- da Daguerre e Niépce, il che ha certamen- fermato da numerose sentenze di tribunali te contribuito alla rapida diffusione e al di varia istanza, nonché dalla Corte Euro- trionfo della fotografia come strumento di pea dei diritti dell’uomo, alla quale si appel- documentazione. L’odierna concessione di lò, tra gli altri, la principessa Carolina di utilizzo di fotografie legittimata da licenze Monaco, e che deliberò secondo legge. di diritto d’autore libere, come le Creative Nel 2012 sull’isola Sulawesi in Indonesia, Commons (CC), corrisponde allo spirito di grazie all’intervento del fotografo britanni- liberalizzazione che caratterizzava i tempi co David Slater, venne scattato il selfie di dell’invenzione della fotografia. Senza il Naruto, un macaco della specie Macaca ni- concetto di open data condiviso dagli archi- gra, effettuato con la macchina fotografica vi dei musei di Inghilterra, Francia e Svizze- dello stesso fotografo e pubblicato migliaia ra, Paesi pionieri del turismo nelle Alpi, non di volte sui vari media. L’azione intentata da sarebbero accessibili al pubblico le immagi- Slater contro la pubblicazione senza licenza ni pionieristiche del periodo dal 1845 al da parte di Wikimedia Commons si conclu- 1870, quando la maggior parte dei cittadini se con una sentenza di un tribunale negli non poteva permettersi un’attrezzatura Stati Uniti che definì la foto un’immagine tanto costosa e il procedimento richiedeva libera da diritti e quindi un bene collettivo conoscenze altamente tecniche. pubblico. Nel 2015 il movimento animalista Grazie a Creative Commons le fotografie PETA fece causa a Slater perché il diritto sono sempre più un bene culturale colletti- d’autore e il diritto all’immagine sarebbero vo e quindi patrimonio comune nel vero spettati al macaco Naruto e non al fotogra- senso della parola. fo Slater, anche se di fatto era del fotografo sia l’apparecchiatura utilizzata sia l’inizia- tiva che ha indotto la scimmia a scattare il L’autore selfie. Nel 2017 il processo terminò con un Dottor Richard Piock, nato il 1947 a concordato: il 25 per cento degli introiti Merano, studia Economia e ammini- andò alle organizzazioni che lottano per la strazione aziendale presso l’Università tutela della specie Macaca nigra, nonostan- di Vienna. È amministratore di Eurocli- te un tribunale statunitense abbia delibera- ma Brunico/Sillian dal 1972 al 1984 e to che solamente le persone possano esse- dal 1984 al 2013 direttore generale re soggetti alla legge sui diritti d’autore. della Durst Phototechnik S.p.A. Dal Una storia infinita, quindi, che evidente- 1994 al 2000 è comandante provinciale mente accompagna la fotografia dalla sua del Südtiroler Schützenbund, nel 2011 creazione fino a oggi e che non ha perso cofondatore dell’Archivio tirolese per nulla della sua attualità! l’arte e la documentazione fotografica All’inizio della storia della fotografia vigeva (TAP), presidente del TAP, dell’associa- il concetto, assai moderno, del “sapere zione Velatum e dell’associazione Ostti- come bene comune” e della “creatività roler Kulturspur – Kulturnetzwerk. come proprietà collettiva”, per così dire un RICHARD PIOCK · PREFA ZIONE 3
Rainer Beck I diritti d’immagine in Austria 1. Nozioni di base tore che risale al 1936 e che è stata modifi- I diritti relativi alla fotografia, a internet e ai cata varie volte nel corso del tempo. social media rientrano nei diritti sulla pro- Il punto centrale del diritto d’autore è la prietà intellettuale. Rispetto alla proprietà definizione di opera. Solo se un’opera viene fisica, quella intellettuale riguarda tutto ciò creata ai sensi del § 1 della UrhG, si applica “che non si può toccare” come, ad esempio, la rispettiva legge di tutela. Se invece non opere dell’ingegno, produzioni creative, viene creata “un’opera”, la tutela ai sensi marchi commerciali, etc. della UrhG non esiste. Oltre ai settori dei diritti brevettuali, dei di- ritti sui marchi, della tutela dei modelli e 2.1. L’opera del diritto della concorrenza, il diritto sulla Si parla di opera quando si è in presenza di proprietà intellettuale comprende anche il una “creazione intellettuale propria”, quindi diritto d’autore. di un nuovo prodotto intellettuale in cam- La legge sul diritto d’autore (Urheberrechts- po letterario, musicale, cinematografico o gesetz, d‘ora in avanti UrhG), oltre al diritto delle arti figurative (che comprendono an- d’autore stesso regolamenta anche altri di- che la fotografia). ritti, come i cosiddetti diritti connessi e Si tutelano anche: software, app per cellu- parte dei diritti della persona. lari, banche dati, etc. Negli ultimi anni proprio questi ultimi sono stati oggetto di una maggiore attenzione. 2.2. L’autore Si tratta di diritti relativi al proprio nome, L’autore di un’opera è la persona che l’ha alle immagini di persone, alle storie di vita, creata, indipendentemente dalla presenza a informazioni sulla sfera privata e quant’al- o meno di un committente. È ininfluente tro. anche lo scopo per cui l’opera è stata crea- Questa tematica si ricollega anche alla nor- ta. Dal termine di autore sono quindi esclu- mativa sulla protezione dei dati, che ha su- se tutte le forme di società: solo una perso- bito un forte inasprimento a partire da na fisica può essere un autore, anche se maggio 2018 con l’entrata in vigore del Re- minorenne o non pienamente capace di golamento europeo in materia di protezio- agire. ne dei dati personali. Dalla combinazione dei termini autore e opera nascono numerosi diritti che spetta- 2. Il diritto d’autore in senso stretto no all’autore sulla propria opera, ovvero i Negli ultimi anni le normative nazionali sul cosiddetti diritti di utilizzo da un lato e i di- diritto d’autore sono state armonizzate a ritti della personalità dall’altro. livello europeo grazie a numerose direttive vincolanti; ciò nonostante esistono norma- Importante: se un’opera viene creata da più tive specifiche nazionali. In Austria vige la persone e i risultati del processo creativo Urheberrechtsgesetz, la legge sul diritto d’au- formano un’unità inscindibile, il diritto d’au- 4 L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA
Quando il diritto d’immagine non aveva ancora la stessa valenza di oggi… – Anton Wurnig, medico condotto e ospedaliero di Lienz, 1910 circa (fotografo: Johann Unter rainer; collezione Comune di Lienz, Archivio del Museo Schloss Bruck – TAP) R AINER BECK · I DIRIT TI D’IMMAGINE IN AUSTRIA 5
tore spetta a tutti congiuntamente; ognuno 2.4. Diritti della persona degli autori potrà porre il veto all’utilizzo I diritti della persona hanno origine dalla dell’opera! relazione personale dell’autore con la sua opera e riguardano quindi aspetti come la 2.3. Diritti di utilizzazione economica menzione della paternità dell’opera, la tu- dell’opera (diritti patrimoniali) tela da modifiche e da distorsioni, il diritto All’autore spettano diritti esclusivi di utiliz- di elaborazione e quant’altro. zo sulla propria opera. In tedesco il diritto di utilizzazione economica è detto Verwer- Attenzione: l’argomento dei diritti della per- tungsrecht, parola che contiene il termine sona è estremamente delicato! Non basta Wert = valore. In effetti, grazie a questi di- indicare soltanto la fonte ma bisogna an- ritti l’autore ha la possibilità di creare un che sempre precisare il nome dell’autore, “valore”, quindi di commercializzare l’opera ad esempio del fotografo. e trarne introiti. Il nucleo principale di tali diritti di utilizza- 2.5. Durata della tutela zione economica sono i diritti alla riprodu- La durata del periodo di tutela garantita zione (in inglese to copy e quindi copyright) dal diritto d’autore, dopo varie modifiche e il diritto alla diffusione. Con questi due effettuate negli ultimi decenni, è ora fissata diritti è stato possibile regolamentare, agli a settant’anni dopo la morte dell’autore. albori della nascita del concetto di diritto d’autore corrispondente all’invenzione del- 2.6. Contratto di utilizzazione la tipografia, l’attività editoriale. Il diritto di economica riproduzione permette di realizzare una Attraverso il contratto di utilizzazione eco- certa tiratura; il diritto alla diffusione per- nomica l’autore può autorizzare altri a uti- mette invece di diffondere la tiratura pro- lizzare la sua opera. Tale contratto è detto dotta. Si tratta quindi dei due diritti fonda- anche “contratto di licenza”. Possono esse- mentali del copyright. re autorizzati all’utilizzo, ad esempio, case Nel corso del tempo l’elenco dei diritti è editrici, società di produzione, emittenti, stato integrato con il diritto alla rappresen- etc. tazione pubblica (recite, spettacoli, etc.), il Il contratto di utilizzazione economica, se diritto alla trasmissione (via radio o tv), il redatto in forma professionale, contiene diritto all’affitto e al noleggio e infine il di- l’esatta definizione degli utilizzi permessi, ritto a “mettere a disposizione”, ovvero i precisando gli aspetti temporali, i contenuti cosiddetti diritti online. e gli spazi ammessi. Inoltre, dovrebbe sta- Questi diritti spettano primariamente e ori- bilire se si tratti di diritto esclusivo o non ginariamente all’autore. L’autore può eser- esclusivo. Infine, va anche indicato se siano citare tali diritti anche attraverso terzi; in permessi o meno cambiamenti o elabora- questo caso si parla di autorizzazione all’u- zioni, e se i diritti concessi possano essere so o diritto di utilizzazione. conferiti a terzi (sub-rappresentanza). Il diritto d’autore si applica anche a: po- Attenzione alla formulazione esatta: il ter- sting, sharing o altre forme di condivisione, mine “diritto di utilizzazione economica in internet e nei social media. dell’opera” si usa quasi sempre per diritti esclusivi. Qualora si intendano diritti non esclusivi, si parla più correttamente di una 6 L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA
L’opera come “creazione intellettuale propria” dell’autore; in questo caso l’autore è il fotografo Alois Baptist – Vista dalla stazione di Lienz verso la chiesetta di Sant’Antonio e l’ufficio postale, 1965 circa (fotografo: Alois Baptist; collezione foto Baptist – TAP) R AINER BECK · I DIRIT TI D’IMMAGINE IN AUSTRIA 7
semplice “autorizzazione all’utilizzo dell’o- ni non connesse alla creazione di un’opera, pera”. L’esclusività impedisce la concessio- ad esempio le prestazioni di artisti in fase ne di altri diritti, mentre le autorizzazioni di esecuzione (musicisti, attori) e le presta- all’utilizzo dell’opera possono essere confe- zioni di produttori, emittenti, organizzatori, rite anche contemporaneamente. etc. 2.7. Contratto di utilizzazione 2.10. Diritto d’immagine standardizzato – Creative Commons Si tratta di un diritto della persona, regola- Negli ultimi anni si è arrivati a forme stan- mentato sempre dalla UrhG, che assicura a dardizzate di contratto di utilizzazione eco- ogni persona raffigurata e identificabile su nomica, tra cui rientrano anche le cosiddet- una foto o in un film la tutela dall’utilizzo di te licenze Creative Commons. Con le tale immagine in violazione degli interessi Creative Commons vengono offerte licenze del soggetto raffigurato. su internet per l’utilizzo di proprietà intel- Questo sistema di tutela si differenzia per- lettuale di terzi, basate sulla concessione tanto dal diritto d’autore per il quale è am- standardizzata di diritti. messo l’utilizzo da parte di terzi solo previa espressa autorizzazione. 2.8. Limitazioni alla piena tutela – Il diritto d’immagine permette fondamen- utilizzo libero di opere talmente l’utilizzo di ritratti di persone Il diritto d’autore stesso prevede numerose estranee; l’uso è tuttavia vietato se vengo- limitazioni alla tutela piena dell’autore, de- no violati interessi legittimi della persona finite anche “utilizzi liberi dell’opera”. Ol- raffigurata. Ad esempio, un utilizzo per sco- tre alla libertà di produrre copie per scopi pi commerciali lede tali interessi. privati, sono inclusi anche gli utilizzi liberi In quasi tutti gli altri casi, gli interessi ven- durante le lezioni nelle scuole e nelle uni- gono violati quando viene coinvolta la sfera versità, nonché la “libertà di panorama”, strettamente privata della persona raffigu- interessante nell’ambito della fotografia. rata, ad esempio la salute, la sessualità, la Quest’ultimo libero utilizzo permette di re- situazione familiare, la posizione politica o alizzare fotografie di opere edili ancora tu- altri aspetti simili. telate dal diritto d’autore ma situate in un luogo pubblicamente accessibile e di utiliz- 2.11. D iritto di domicilio zare tali foto in modo illimitato, anche per A volte il diritto d’autore non fornisce i pre- scopi commerciali. supposti necessari a impedire utilizzi non Attenzione: la “libertà di panorama”, e quin- desiderati. Il diritto di domicilio permette di di la “libertà dell’immagine di strada”, si regolamentare linee comportamentali fina- applica solo alle fotografie scattabili diret- lizzate a impedire l’utilizzo di opere di terzi tamente da un luogo pubblico. Non è am- che non sarebbero tutelabili con il diritto messo l’impiego di strumenti ausiliari, ad d’autore. Per l’esercizio del diritto di domi- esempio di scale, e nemmeno fotografare cilio si utilizzano spesso pittogrammi. abitazioni dalle finestre di altre abitazioni. Esempio: i musei vietano di fotografare og- getti esposti, nonostante sia ammesso dal 2.9. Diritti connessi diritto d’autore. Anche durante i concerti le Oltre a tutelare l’autore in merito alla sua riprese fotografiche e di video vengono vie- opera, la UrhG tutela anche altre prestazio- tate in base al diritto di domicilio. 8 L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA
2.12. Il diritto d’autore di fatto In pratica, è legale fotografare persone se La tutela legale non sempre riesce a impe- si ha il consenso specifico della persona dire interventi da parte di persone non raffigurata. autorizzate. Si può restringere il campo di Ciò significa che, a parte alcune eccezioni tali interventi creando ostacoli fattivi a un ammesse dalla legge, ad esempio in pre- utilizzo illegittimo. Si tratta ad esempio di senza di interessi relativi alla sopravvivenza blocchi tecnici contro la riproduzione, even- della persona stessa, in futuro sarà per- tuali indicazioni in merito, oppure presen- messo fotografare qualcuno solo se verrà tazioni che non mostrano l’intera opera, dato espressamente il consenso alla foto- etc. grafia. Va inoltre tenuto presente che anche l’uti- 2.13. Diritti in caso di ingerenze lizzo di una fotografia prodotta legittima- Le ingerenze nel diritto d’autore di terzi mente va comunque analizzato sotto l’a- vengono perseguite sia civilmente che pe- spetto dei diritti della persona delle nalmente. persone raffigurate. In base al diritto civile sussiste il diritto ad In futuro si dovrà quindi verificare almeno azioni inibitorie, eliminazione, adeguato due volte la questione dei diritti, in primo compenso, risarcimento dei danni, infor- luogo analizzando se la ripresa è di per sé mazione, rendiconto e pubblicazione della legittima e poi se ne è ammesso l’utilizzo. sentenza. Le azioni dolose sono perseguite anche penalmente. In base al § 91 della UrhG tali reati vengono puniti con una pena detenti- va fino a sei mesi, estesa a due anni in caso di professionalità nel reato. 2.14. Legge per l’adeguamento della protezione dei dati personali 2018 In seguito al nuovo regolamento UE per la L’autore protezione dei dati personali, il 25 maggio Dottor Rainer Beck, MMag. art., 2018 è entrata in vigore in Austria la legge nato nel 1964 a Graz (Austria); studia per l’adeguamento della protezione dei dati Musica, Pedagogia della musica e personali. Giurisprudenza a Graz; periodo di Un’importante novità di questa legge (DSAG ricerca presso il Max-Planck-Institut di 2018) è la regolamentazione, alla sezione Monaco; avvocato a Graz, consulente “elaborazione di immagini”, dell’ammissibi- certificato presso il tribunale per que- lità di riprese che comprendono sia le ri- stioni legate al diritto d’autore e agli prese fotografiche che quelle video. onorari degli avvocati; docente presso In base al § 30 del DSAG 2018 da fine mag- l’università d’arte di Graz e il poli- gio è fondamentalmente vietato fotogra- tecnico Campus02 Graz; membro del fare persone, se non a determinate condi- direttivo di varie associazioni e orga- zioni. nizzazioni in campo artistico. www.anwaltbeck.com R AINER BECK · I DIRIT TI D’IMMAGINE IN AUSTRIA 9
Simone Aliprandi Fotografia e diritti d’immagine nel diritto italiano Per dare una panoramica completa dei giungendo un livello di incertezza interpre- principi giuridici rilevanti nel mondo della tativa: mi riferisco alla tanto discussa di- fotografia bisogna innanzitutto tener conto stinzione tra opera fotografica e semplice dei soggetti che entrano in gioco e quindi fotografia. dei diritti che l’ordinamento prevede a loro In sostanza, secondo il diritto d’autore ita- favore. Abbiamo da un lato i diritti di coloro liano la fotografia che denota carattere cre- che scattano le fotografie e dall’altro i dirit- ativo deve essere considerata opera dell’in- ti dei soggetti ritratti nelle fotografie (anche gegno a tutti gli effetti ed è quindi tutelata detti più genericamente “diritti d’immagi- da un pieno diritto d’autore (quindi con la ne”). presenza dei cosiddetti diritti morali e con una durata di settant’anni dalla morte 1. I diritti di coloro che scattano le dell’autore per quanto riguarda i diritti di fotografie utilizzazione economica); mentre la foto- La legge sul diritto d’autore italiano per la grafia che non denota carattere creativo, e tutela delle fotografie prevede una distin- che quindi ha unicamente un intento di zione che non è presente in buona parte documentazione, è tutelata solo da un di- degli altri ordinamenti; una distinzione raf- ritto connesso, ben più limitato nella porta- finata e con una sua indiscutibile ratio ma ta (la durata è di vent’anni dalla data dello che complica non poco la situazione ag- scatto e non vi sono diritti morali). opera fotografica semplice fotografia (con carattere creativo) (senza carattere creativo) è tutelata da un pieno diritto è tutelata da un mero diritto d’autore, quindi connesso, quindi • coperta da diritti morali • non coperta da diritti morali • durata: 70 anni dalla morte • durata: 20 anni dallo scatto 10 L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA
1.1. Le norme italiane sulle semplici considerata abusiva la riproduzione di foto- fotografie grafie che non riportino il nome del foto- Per comprendere meglio questa distinzio- grafo e l’anno della realizzazione. ne dobbiamo richiamare il dettato dell’arti- colo 87, primo comma, legge 633/1941 che 1.2. Come distinguere tra foto creative definisce appunto che cosa debba inten- e foto non creative? dersi per “semplici fotografie”: Ma come distinguere se vi sia o meno ca- rattere creativo? Chi può dire l’ultima paro- “Sono considerate fotografie ai fini dell’ap- la a riguardo? La risposta a questi interro- plicazione delle disposizioni di questo capo gativi può essere facilmente comprensibile le immagini di persone o di aspetti, ele- per chi ha una formazione giuridica ma menti o fatti della vita naturale e sociale, può disorientare chi invece proviene da ottenute col processo fotografico o con background diversi. Atteso che il diritto processo analogo, comprese le riproduzio- non è una scienza perfetta, diciamo subito ni di opere dell’arte figurativa e i fotogram- che non è possibile stabilire a priori e con mi delle pellicole cinematografiche”. assoluta certezza se una fotografia sia crea- tiva o se non lo sia. Il secondo comma dell’articolo ci ricorda E l’ultima parola, se così si può dire, verrà invece che non sono comprese in questa detta solo dal giudice qualora emergesse definizione (e quindi non sono soggette ad una diatriba giudiziale sulla portata dei di- alcuna particolare protezione) le fotografie ritti di tutela sulla singola immagine. In quel di scritti, documenti, carte di affari, oggetti caso quindi il giudice e le parti incariche- materiali, disegni tecnici e prodotti simili; ranno dei periti (esperti di fotografia, di ne consegue che anche chi effettua sempli- storia dell’arte, di design) e si arriverà a una ci digitalizzazioni di scritti e documenti, poi- decisione sul livello di creatività. ché non apporta alcun plusvalore creativo Fino a quel momento possiamo solo proce- né di documentazione, non può vantare dere per supposizioni, rifacendoci alle indi- alcun particolare diritto secondo la legge cazioni fornite nei decenni dalla giurispru- italiana (al contrario di quanto invece molti denza (cioè dalle decisioni delle corti più cercano di sostenere). autorevoli) e dalla dottrina giuridica (cioè Negli articoli appena successivi al citato gli articoli e le opinioni degli studiosi della articolo 87 troviamo poi altre “eccezioni” e materia). La questione è quindi estrema- regole particolari per le fotografie non crea- mente complessa ed è difficilissimo sinte- tive, dalle quali si deduce la minore portata tizzarla in poche righe. Possiamo però pa- della tutela rispetto a quella più ampia e rafrasare il sempre utile commentario di solida prevista per le fotografie creative. Ad Ubertazzi (CEDAM, 2012) dove si legge che esempio nell’articolo 88 si precisa che, nel “la creatività viene individuata nell’origina- caso in cui le fotografie siano realizzate lità dell’inquadratura, nell’impostazione nell’ambito di un contratto di lavoro subor- dell’immagine, nella capacità di evocare dinato o anche di committenza, entro i limi- suggestioni che trascendono il comune ti dell’oggetto e delle finalità del contratto, aspetto della realtà raffigurata, in generale il diritto esclusivo tendenzialmente compe- nell’impronta personale dell’autore”. Dun- terà al datore di lavoro o al committente. que non è per nulla una questione di peri- Mentre l’articolo 91 stabilisce che non è zia tecnica, di esperienza o di bravura del SIMONE ALIPR ANDI · FOTOGR AFIA E DIRIT TI D’IMMAGINE NEL DIRIT TO ITALIANO 11
Un’opera foto- fotografo, come si potrebbe ingenuamente sulla carenza di creatività è rappresentato grafica dell’arti- pensare. “Anche le fotografie non creative dalle foto realizzate per documentare degli sta Brigitte possono infatti rivelare elevata professio- scavi archeologici o l’evoluzione di un can- Niedermair: The Last Supper, nalità nell’inquadratura e nella capacità di tiere oppure la dinamica di un incidente Parigi, cogliere in maniera efficace il soggetto fo- stradale. 2004/2005 tografato, senza tuttavia assurgere ad ori- (fotografa: Brigitte Niedermair; Campagna ginale interpretazione personale dell’auto- 2. I diritti dei soggetti ritratti nelle pubblicitaria M+F Girbaud) re.” fotografie (© Brigitte Niedermair, Vi sono comunque alcuni casi abbastanza per gentile concessione della titolare dei diritti) chiari, in cui non vi è dubbio che le fotogra- Il diritto alla tutela della propria immagine fie siano prive di carattere creativo. Un è sia un diritto della persona tutelato classico esempio è quello delle foto scatta- dall’articolo 10 del Codice Civile (si veda il te con qualche sistema automatizzato: pen- testo dell’articolo) sia un diritto connesso siamo alle foto aeree scattate per docu- tutelato dalla legge 633/1941 agli articoli mentare talune aree geografiche e per 96, 97 e 98 (che più propriamente parlano realizzare delle mappe; in quel caso meno di “diritto al ritratto”). le foto sono creative meglio è, poiché il loro La legge condiziona lo sfruttamento dell’im- scopo è quello di riprodurre asetticamente magine di una persona fotografata o ritrat- la realtà. Un altro caso abbastanza classico ta in altro modo al suo consenso, salvo al- e su cui non vi possono essere molti dubbi cuni casi specifici elencati nell’articolo 97: 12 L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA
“Non occorre il consenso della persona 17449 del 2 settembre 2015) e dunque ri- ritratta quando la riproduzione dell’im- chiedere le cautele previste in caso di trat- magine è giustificata dalla notorietà o tamento di dati personali. dall’ufficio pubblico coperto, da necessità Inoltre, quando il soggetto ritratto è un mi- di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, nore, è consigliabile tenere in considerazio- didattici o culturali, o quando la riproduzio- ne alcuni ulteriori accorgimenti in materia ne è collegata a fatti, avvenimenti, cerimo- di tutela del minore. In tal senso, diventano nie di interesse pubblico o svoltisi in pub- rilevanti anche i principi di carattere deon- blico”. tologico della professione giornalistica e nello specifico quelli sanciti dalla cosiddet- E comunque, anche in questi casi, l’immagi- ta Carta di Treviso del 1990. ne non può essere diffusa quando la sua diffusione rechi pregiudizio all’onore, alla Quest’articolo viene pubblicato sotto licenza reputazione o al decoro della persona ri- Creative Commons BY SA 4.0. tratta. In tutti gli altri casi invece il consenso alla diffusione è necessario e può diventare L’autore anche fonte di contrattazione e quindi di Dottore di ricerca Simone Aliprandi, remunerazione a favore dei soggetti che nato nel 1979 a Lodi (Italia); dottore di prestano la loro immagine: pensiamo a ricerca in Società dell’informazione e specifiche categorie professionali che si avvocato dedito ad attività di consu- sorreggono economicamente proprio gra- lenza, formazione e ricerca nell’ambito zie alla cessione dei diritti di utilizzo sulla del diritto d’autore e più in generale propria immagine come le fotomodelle e i del diritto dell’ICT. Partecipa costante- testimonial pubblicitari. mente a convegni e conferenze divul- Il diritto alla tutela della propria immagine gative, tiene corsi di formazione e ha in alcuni casi incrocia, sovrapponendosi pubblicato alcuni libri, articoli e conte- idealmente a esso, il diritto alla riservatez- nuti multimediali, rilasciando tutte le za (più comunemente detto “diritto alla pri- opere con licenze open. Collabora con vacy”). In alcuni casi infatti un’immagine il team di legali specializzati Array può essere considerata anche “dato perso- (www.array.eu) e tiene un blog su nale” (in tal senso si leggano le sentenze di aliprandi.blogspot.com. Cassazione n. 14346 del 9 agosto 2012 e n. SIMONE ALIPR ANDI · FOTOGR AFIA E DIRIT TI D’IMMAGINE NEL DIRIT TO ITALIANO 13
Ivo Planötscher/Verena Malfertheiner Facilitare l’utilizzo di fotografie storiche Open data in campo culturale Introduzione rese accessibili fotografie storiche in pos- Gli open data (in italiano “dati aperti”) sono sesso dei partner di progetto a Bolzano, dati liberamente accessibili che possono Brunico e Lienz. Le raccolte di dati relativi essere utilizzati, diffusi e riutilizzati da alle fotografie sono una novità per il Tirolo chiunque senza limitazione alcuna. Tali dati e l’Alto Adige. Non solo offrono i file foto- hanno un grande valore economico e ser- grafici ad alta risoluzione con le rispettive bano molte potenzialità per una crescita descrizioni ma localizzano anche le fotogra- innovativa. La disponibilità di dati offre fie mediante la georeferenziazione. nuove opportunità alla società: grazie al loro riutilizzo creativo possono essere tro- Cosa sono gli open data? vate – e inventate – soluzioni a problemi Il Codice dell’amministrazione digitale (D. comuni. Con la direttiva 2003/98/UE (anche Lgs. 82/2005) definisce i dati aperti come nota come direttiva PSI) e la sua nuova ver- dati disponibili per la riproduzione e utiliz- sione, la direttiva 2013/37/UE, le ammini- zabili liberamente alle condizioni di licenza, strazioni pubbliche vengono sollecitate a anche per scopi commerciali. L’utilizzo deve rendere pubblicamente accessibili i dati da essere gratuito o prevedere al massimo un esse creati. Sono esclusi solamente i dati contributo a copertura delle spese. I dati soggetti a particolare tutela, quali i dati sono accessibili mediante tecnologie di in- personali, quelli sulla pubblica sicurezza e formazione e comunicazione. Ciò significa sulla difesa della nazione e quelli protetti che sono adatti all’utilizzo mediante pro- dal diritto d’autore o relativi a indagini pe- grammi automatizzati e dotati dei rispettivi nali. I dati non soggetti alle predette limita- metadati. I metadati sono sistemi che for- zioni devono invece circolare liberamente niscono informazioni su altri dati: essi de- in forma di open data, in modo da poter scrivono i dati veri e propri e costituiscono essere utilizzati da tutti. quindi la base di ogni catalogo open data. In diversi Paesi europei esistono già alcune Informazioni come il titolo, la descrizione, il iniziative finalizzate alla libera diffusione link, la forma di licenza, il periodo di validità dei dati in ambito culturale. In Germania, e la dimensione aumentano l’interoperabi- ad esempio, lo hackathon culturale “Coding lità dei dati, rendendoli così più adatti all’u- Da Vinci” offre dal 2014 una grande quanti- so in rete. Senza di essi sarebbe impossibi- tà di dati culturali che possono essere uti- le selezionare e trovare i dati. lizzati in modo creativo dalle applicazioni digitali. Sempre in quest’ottica, nell’ambito Portali di open data del progetto Interreg V-A “Argento Vivo. Gli open data sono resi accessibili in primo Fotografia patrimonio culturale”, vengono luogo da portali specifici, come ad esempio 14 L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA
Il catalogo di fotografie stori- che del progetto Interreg “Argento vivo. Fotografia patrimonio culturale” sul portale Open Data Alto Adige. Tutti i parametri e i metadati dell’interfaccia vengono pre- sentati e spiega- ti chiaramente. (dati.retecivica.bz.it/it/ dataset/tyrolean- historical-photographs) IVO PL ANÖTSCHER / VERENA MALFERTHEINER · FACILITARE L’UTILIZZO DI FOTOGR AFIE STORICHE 15
Anche questa immagine farà parte del data- set “Lichtbild – Argento vivo” del progetto In- terreg: tre petti- ni, 1910 circa, Bolzano (fotografo: Fotostudio Waldmüller; fondo s tudio fotografico Waldmüller, Ufficio Film e media, Bolzano) dal portale Open Data Alto Adige (dati.rete- Modelli di licenza per open data civica.bz.it) o dal portale open data austria- I dati presenti sul portale open data posso- co (www.opendataportal.at). Questi portali no essere scaricati da chiunque, senza do- sono cataloghi che permettono di effettua- ver utilizzare alcuna procedura di autentifi- re ricerche, anteprime e accessi e di scari- cazione. care o caricare dati. I dati e documenti rac- L’utente si obbliga solamente a rispettare le colti su tali portali sono pronti per il condizioni di licenza. Nel contesto di open riutilizzo, sia dal punto di vista tecnico, sia data si applicano le licenze Creative Com- da quello giuridico, in quanto corrispondo- mons Zero (CC0) e Creative Commons men- no agli standard stabiliti dalle direttive na- zione di paternità (CC BY). Si tratta di due zionali. estratti da una serie di modelli di licenze 16 L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA
formulate dall’organizzazione senza scopo Grazie agli open data le fotografie storiche e di lucro Creative Commons, fondata nel contemporanee, ad esempio, diventano più 2001 per permettere una condivisione le- facilmente accessibili al mondo della ricerca gale e semplice di conoscenze e creatività e possono essere maggiormente utilizzate (si veda in merito il testo a pagine 29 sgg. per pubblicazioni varie, raggiungendo così del presente manuale). un pubblico più ampio. Nel mondo connes- La licenza CC0 permette un utilizzo comple- so in cui viviamo oggi è sempre più impor- tamente libero e gratuito a scopi privati e tante per archivi, musei e biblioteche fornire commerciali. In questo caso l’autore rinun- risposte adeguate al quesito su come intera- cia a tutti i diritti sull’oggetto, sui rispettivi gire con i loro visitatori digitali e in quale contenuti e sui dati nella massima modalità forma rendere accessibili e utilizzabili in for- ammessa dalla legge. ma digitale le loro raccolte. Per le fotografie storiche, che assumono un grande valore anche come fonte, si presta Questo contributo è stato realizzato sulla soprattutto il modello di licenza CC BY. Con base dei contenuti di Open Data Alto Adige la licenza CC BY è possibile diffondere e (daten.buergernetz.bz.it/de/) così come delle modificare record di dati o documenti, pur- informazioni reperite sui siti web Coding Da ché nel riuso venga citato il rispettivo auto- Vinci (codingdavinci.de) e Creative Commons re. In questo modo resta traccia della pro- (creativecommons.org), entrambi sotto licen- venienza della fonte. za Creative Commons BY 4.0. Le potenzialità di open data in campo culturale Gli autori La decisione dell’amministrazione pubblica Ivo Planötscher MAS (GIF); nato nel di rendere liberamente accessibili i dati da 1956 a Bolzano, studi universitari nel essa generati segue un approccio innovati- settore della geoinformatica; dal 1996 vo che fa intuire i cambiamenti organizzativi al 1999 direttore dell’Ufficio Informati- in corso nella cultura dei dati e in un’econo- ca geografica della Provincia autonoma mia basata sul sapere. L’apertura dei dati di Bolzano – Alto Adige; dal 2014 porta a nuovi modi di pensare e lavorare, in responsabile del settore open data campo sia pubblico sia privato: i dati, un all’interno di Informatica Alto Adige tempo risorsa privata utilizzata a scopi am- S.p.A., dal 2017 responsabile del rispet- ministrativi, diventano ora un bene comune tivo Centro di competenza Open Data. destinato a scopi pubblici e sociali. Vanta numerose partecipazioni a La disponibilità di beni culturali in forma di- convegni sul tema informatica geogra- gitale modifica anche il rapporto tra gli enti fica e open data. culturali e gli interessati alla cultura. La pos- Mag. Verena Malfertheiner, nata nel sibilità di copiare, modificare e ampliare la 1982 a Bolzano, studia Storia dell’arte versione digitale di originali fisici trasforma e Mediazione artistica a Innsbruck infatti gli osservatori culturali in creatori cul- e Zurigo; collabora a vari progetti turali. Si tratta di persone che non appren- culturali in Alto Adige; nel progetto dono semplicemente conoscenze ma che le “Argento vivo. Fotografia patrimonio rielaborano, inserendole in nuovi contesti, culturale” segue il settore open data. lavorandoci e creando così nuovo sapere. IVO PL ANÖTSCHER / VERENA MALFERTHEINER · FACILITARE L’UTILIZZO DI FOTOGR AFIE STORICHE 17
Alessandro Campaner/Marlene Huber L’immagine: diritto e Creative Commons in fotografia Alcune nozioni sul diritto in fotografia Il diritto d’autore è una materia complessa e alla cinematografia, qualunque ne sia il che qui si intreccia con il diritto all’immagi- modo o la forma di espressione. Sono al- ne, la tutela della privacy e dei minori, pre- tresì protetti i programmi per elaboratore sentando talvolta aspetti diversi nelle legi- […] nonché le banche di dati che per la scel- slazioni italiana e austriaca. Il testo, che ta o la disposizione del materiale costitui- indica esplicitamente queste differenze, si scono una creazione intellettuale dell’auto- riferisce allo stato dell’ordinamento giuridi- re.” co in Italia e in Austria nella primavera Tra le opere protette rientrano anche “le 2018. Il Regolamento Generale sulla Prote- opere fotografiche e quelle espresse con zione dei Dati personali, entrato in vigore procedimento analogo a quello della foto- nella Comunità Europea il 25 maggio 2018 grafia” (art. 2, LA 633/1941). (EU-RGPD) e che ha sostituito la direttiva Nella legislazione italiana viene distinta l’o- 95/46/CE, non viene qui considerato. pera fotografica creativa dalla semplice fo- Nel workshop del 24 gennaio 2018 gli autori tografia. hanno fornito una panoramica del tema at- Sono considerate semplici fotografie le im- traverso una mostra. Quella che segue è la magini di persone o di aspetti, elementi o versione più dettagliata del testo allora fatti della vita naturale e sociale comprese esposto e mantiene il suo carattere infor- le riproduzioni di opere dell’arte figurativa mativo e divulgativo; alcuni tra i casi trattati e i fotogrammi delle pellicole cinematogra- sono casi ipotetici e le relative indicazioni fiche. Non sono comprese (e dunque non non devono essere considerate pareri legali. sono oggetto di tutela) le fotografie di scrit- ti, documenti, carte di affari, oggetti mate- Diritto d’autore riali, disegni tecnici e prodotti simili. Legge del 22 aprile 1941 n. 633 e successive Nella legislazione austriaca si distinguono modifiche (Italia). Abbreviazione: LA le opere fotografiche, pienamente tutelate Bundesgesetzblatt Nr. 111/1936 e successi- dal diritto d’autore, dalle fotografie senza ve modifiche con BGBl Nr. 99/2015 (Austria) carattere creativo. Queste ultime – chiama- te Lichtbilder – sono tutelate solo dai diritti 1) Che cosa protegge il diritto d’autore? connessi (UrhG § 73 e § 74, Leistungs- Il diritto d’autore tutela l’opera creativa e di schutzrechte). Nonostante questa chiara ingegno di un autore. distinzione, in Austria quasi tutte le foto- “Sono protette ai sensi di questa legge le grafie vengono protette dal diritto d’autore. opere dell’ingegno di carattere creativo che Il diritto d’autore non si applica a idee, in- appartengono alla letteratura, alla musica, formazioni di fatto, ricette o altri contenuti alle arti figurative, all’architettura, al teatro della tradizione. 18 L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA
2) Chi è l’autore secondo la legge? Due prospettive Diritto d’autore: due ottiche dei diritti L’autore è chiunque crei un’opera con crea- d’autore tività e ingegno: qualcosa di nuovo e origi- Immagine tratta da nale, cioè che non sia una semplice ripro- “Diritto e Creative Commons in fotografia” duzione di una creazione preesistente. di Simone Aliprandi, 24 gennaio 2018, Autore viene considerato il/la fotografo/a o https://www.slideshare. net/simonealiprandi/ il/la titolare dello studio fotografico. prospettiva: prospettiva: diritto-e-creative- titolare dei diritti utilizzatore commons-in-fotografia- bolzano-gen-2017) sull’opera dell’opera 3) Chi può essere il titolare del diritto d’autore? Il titolare del diritto d’autore di una fotogra- fia è principalmente chi l’ha realizzata, fatte salve alcune eccezioni. A seconda dei casi, il titolare può essere: innanzitutto l’autore (in vita e i suoi eredi • Verwertungsrecht è il diritto che resta in post mortem) o più coautori, il titolare dello capo all’autore dell’opera e studio fotografico, il committente, la pub- • Werknutzungsrecht il diritto ceduto ed blica amministrazione. esercitato da terzi. Ai dipendenti della pubblica amministrazio- Esiste un complesso di ulteriori diritti che ne incaricati di eseguire fotografia in auto- sono implicitamente legati alla ripresa foto- nomia potrebbe essere riconosciuto a priori grafica e all’utilizzo della fotografia (come il diritto morale sulle immagini. La citazione opera creativa e fotografia semplice) e i cui del fotografo sarebbe in tal caso un segno riferimenti ritroviamo nel codice civile, nel- di riconoscimento professionale e anche di le convenzioni e leggi europee e nel diritto cortesia nei confronti del dipendente. internazionale. 4) Quali diritti riconosce il diritto 5) Cosa si intende per diritti morali? d’autore? I diritti morali sono vari; qui elenchiamo i Il diritto d’autore si compone di norme che principali: tutelano l’opera creativa e ne regolamenta- • il diritto a essere riconosciuto come auto- no l’utilizzazione. re (anche in caso di opera anonima e pseu- Si distingue principalmente tra: donima); • diritti morali (solo per le opere creative) • il diritto a opporsi a ogni modificazione che tutelano i diritti del creatore dell’opera dell’opera che sia lesiva della reputazione d’ingegno o creativa (in Austria identifica- dell’autore. ti con il termine Urheberpersönlichkeits- Questi diritti sono inalienabili, cioè non recht) e possono essere ceduti; essi sono anche • diritti di utilizzazione economica che re- inestinguibili dunque non hanno scadenza, golamentano l’utilizzazione economica possono essere fatti valere in qualsiasi mo- dell’opera creativa. mento e, alla morte dell’autore, possono La legislazione austriaca distingue tra essere esercitati dagli eredi. Verwertungsrechte e Werknutzungsrechte Vi sono inoltre: il diritto di inedito, il diritto e il termine viene collegato al detentore del di rivelarsi e il diritto di ritirare l’opera dal diritto: commercio. ALESSANDRO C AMPANER /MARLENE HUBER · L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA 19
6) C osa si intende per diritti di utilizza- semplici (Lichtbilder) per cinquant’anni dal- zione economica? la ripresa ma se pubblicate, ulteriori cin- I diritti esclusivi di utilizzazione economica quant’anni dalla data di pubblicazione (per sono vari e indipendenti tra loro e sanci- un massimo di cento anni se pubblicate scono il diritto di controllare lo sfruttamen- entro il cinquantesimo anno dalla ripresa). to economico dell’opera fotografica: Questi diritti restano in capo esclusivamen- • diritto di pubblicazione; te al fotografo ma sono trasmissibili in toto • diritto di riproduzione (ad esempio digita- o in parte e in modo indipendente tra loro, lizzazione); nel qual caso ne sono titolari i concessiona- • diritto di trascrizione; ri che li possono esercitare per la durata • diritto di esecuzione, recitazione e rap- stabilita nel contratto di cessione. presentazione in pubblico; • diritto di modifica; 9) Q uali altri diritti devo considerare • diritto di noleggio e prestito; per scattare e/o utilizzare una • diritto di comunicazione al pubblico (an- fotografia? che se gratuita o per motivi culturali); Per scattare e/o utilizzare una fotografia è • diritto di distribuzione; necessario considerare anche altri diritti a • diritto di trasmissione; essa legati: • diritto di rendere disponibile al pubblico • il diritto all’immagine (art. 10 c.c. e artt. via internet (diritti in internet). 96-98 LA) dei soggetti fotografati; • i principi a tutela dei minori (nel caso in 7) Che cosa sono i diritti connessi? cui si tratti di fotografie di soggetti mino- I diritti connessi riguardano attività e opere renni); simili o afferenti a quelle tutelate dal diritto • il diritto alla privacy (D.Lgs 196/2003) in d’autore ma sprovviste del carattere creativo. quei casi in cui la diffusione dell’immagine La semplice fotografia (non creativa) è tute- tocchi aspetti di riservatezza. lata solo dai diritti connessi. Al fotografo compete il diritto di utilizzazione economi- 10) Q uando sono scaduti i diritti di ca e i diritti previsti dall’art. 87 della LA, utilizzazione economica della come ad esempio: fotografia cosa succede? • il diritto esclusivo di riproduzione; Alla scadenza di tali diritti la fotografia diven- • il diritto esclusivo di diffusione e spaccio. ta di dominio pubblico ed è liberamente uti- lizzabile da chiunque e a qualunque scopo. 8) I diritti di utilizzazione economica Ricordiamo però che i diritti morali non hanno una scadenza? decadono mai: è quindi doveroso citare Il diritto esclusivo sulle opere fotografiche sempre l’autore della fotografia e a non dura fino a settant’anni dopo la morte farne rielaborazioni che siano lesive della dell’autore. personalità creativa dell’autore. Il diritto esclusivo sulle semplici fotografie (in Italia) dura fino a vent’anni dalla produ- 11) Cosa devo fare per essere riconosciu- zione della fotografia. to come autore di una fotografia? Nella legislazione austriaca le opere foto- Molto semplice: su ogni copia devo scrivere grafiche anonime sono tutelate per set- il mio nome (o uno pseudonimo) o il nome tant’anni dalla produzione; le fotografie della mia azienda e l’anno di produzione. 20 L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA
12) Il titolare dei diritti è sempre il Mappa dello fotografo? stato di libertà di panorama nei I diritti morali sono sempre di un autore in- paesi europei: teso come persona fisica. I diritti patrimonia- ■ Esiste libertà li sulle fotografie prodotte nell’ambito con- di panorama, trattuale di lavoro dipendente spettano al anche per opere d’arte. datore di lavoro e non al fotografo. In special ■ Esiste libertà modo se l’esecuzione delle fotografie non di panorama avviene in autonomia ma sotto la guida di solo per un direttore artistico o coordinatore. La va- edifici. ■ Esiste libertà rietà dei contratti di lavoro dipendente con i di panorama fotografi attualmente esistenti non sempre solo per uso consentono di generalizzare la norma. non-commer- I diritti di pubblicazione possono restare in ciale. ■ Non esiste capo al committente quando il fotografo è libertà di incaricato di fotografare oggetti propri del panorama. committente. ternet, a titolo gratuito, di immagini e musi- ■ Sconosciuto Nel caso di fotoriproduzioni di un’opera che a bassa risoluzione o degradate, per (Andorra, San Marino, d’arte nella citazione va aggiunto il nome uso didattico o scientifico e solo nel caso in Monaco e dell’artista che l’ha realizzata. cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Malta). Fonte: SPQRobin et al., tramite Wikimedia Com- 13) Posso pubblicare qualsiasi 15) Cos’è la libertà di panorama? mons, https://commons. wikimedia.org/wiki/ fotografia in mio possesso? La libertà di panorama (freedom of panora- File:Freedom_of_ Panorama_in_Europe_ Il possesso del negativo (analogico o digita- ma) consente di poter fotografare un’opera NC.svg, CC BY SA 3.0 le) o di analogo mezzo di riproduzione della d’arte o un edificio che si trovino in un luo- fotografia comprende, salvo patto contra- go pubblico e di utilizzarne l’immagine sen- rio, il possesso dei diritti patrimoniali. za il consenso dell’autore. La fotografia è una copia tratta da un nega- Il presupposto è che le fotografie vengano tivo (analogico o digitale). Possedere una scattate senza l’ausilio di strumenti e at- copia di un’opera fotografica o di una sem- trezzature (droni, scale, etc.) che consenta- plice fotografia non dà alcun diritto certo. no di oltrepassare barriere o ledere la pri- Il solo possesso della fotografia, quindi, vacy. non autorizza all’utilizzo. È sancita a seconda della presenza o meno Ad esempio: il solo possesso di una foto- di determinate norme presenti nelle leggi grafia acquistata a un mercatino delle pul- sul diritto d’autore di ogni paese, con lo ci, regalata da un parente o scaricata da scopo di garantire una ragionevole libertà internet non dà alcun diritto a diffonderla o di scattare fotografie in spazi pubblici. In sfruttarla economicamente senza il con- Italia non c’è una norma che garantisca la senso del titolare dei diritti. libertà di panorama; l’uso delle immagini di opere tutelate esposte al pubblico è tutta- 14) In quali casi e per quale scopo posso via possibile, al pari di tutte le opere tutela- pubblicare una fotografia in internet? te, con fine didattico o scientifico e solo nel Nel diritto d’autore italiano è consentita la caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di libera pubblicazione attraverso la rete in- lucro. ALESSANDRO C AMPANER /MARLENE HUBER · L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA 21
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