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L’immagine: diritto e Creative
Commons in fotografia
Manuale delle linee guida 2
realizzato nell’ambito del progetto Interreg
“Argento vivo. Fotografia patrimonio culturale”

                                                  AUTONOME          PROVINCIA
                                                    PROVINZ         AUTONOMA
                                                     BOZEN          DI BOLZANO
                                                   SÜDTIROL         ALTO ADIGE
                                                  PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN
                                                             SÜDTIROL
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Il progetto Interreg “Argento vivo. Fotografia patri-           ­ laudia Sporer-Heis dei Musei Regionali Tirolesi e
                                                                C
monio culturale” è un progetto realizzato grazie alla           Bern­
                                                                ­     hard Mertelseder del Tiroler Bildungsforum di
collaborazione di diversi partner: l’Associazione Archi-        Inns­bruck. Anche l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino è
vio Tirolese per la documentazione e l’arte fotografica         part­ner associato.
(TAP) di Lienz, la Città di Brunico, l’Ufficio Film e media e   L’obiettivo del progetto è definito dalle seguenti parole
la Ripartizione Musei della Provincia autonoma di Bolza-        chiave: competenze nell’utilizzo, accesso libero, stra­
no-Alto Adige.                                                  tegie innovative. In quest’ambito verranno definite e
Il team del progetto “Argento vivo” è composto da: Martin       pubblicate delle linee guida specifiche per un corretto
Kofler, Rosemarie Bachmann e Helene Ladstätter (TAP),           utilizzo delle fotografie storiche nell’area progettuale
Sonja Hartner ed Elisa Mair (Città di Brunico), Marlene         del Tirolo e dell’Alto Adige. Le linee guida verranno ela-
Huber, Oscar La Rosa e Notburga Siller (Ufficio Film e          borate nel corso di diversi workshop. I risultati saranno
media), Gertrud Gasser e Verena Malfertheiner (Riparti-         presentati sulla pagina web, tramite un’applicazione
zione Musei).                                                   mobile per smartphone e sotto forma di e-learning.
Del team fanno inoltre parte alcuni collaboratori che           Inoltre, grazie a questo progetto, verranno messe a di-
rappresentano i partner associati: Alessandro Campaner          sposizione per la prima volta fotografie storiche sotto
dell’Archivio provinciale di Bolzano, Roland Sila e             forma di open data.

 1. Storia della fotografia in Tirolo e in Alto Adige

 2. L’immagine: diritto e Creative Commons in fotografia

 3. Archiviazione e catalogazione

 4. Digitalizzazione ed elaborazione immagini

 5. Archiviazione digitale a lungo termine

www.lichtbild-argentovivo.eu
info@lichtbild-argentovivo.eu

Editore: team Argento vivo

Sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale               Questa pubblicazione è rilasciata sotto licenza
e da Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020                      Creative Commons attribuzione, versione 4.0
                                                                ­Inter­national (CC BY 4.0). Escluse le foto alle pagine 12
Traduzione: il contributo di Aliprandi dall’italiano al          (© Brigitte Niedermair) e 27 (per gentile concessione
tedesco: Oscar La Rosa, Ufficio Film e media, Bolzano;           del titolare dei diritti).
i contributi di Piock, Beck, Planötscher/Malfertheiner,          Tutte le condizioni di licenza sono disponibili al se­
Siller dal tedesco all’italiano: Roberta Cattoni, Predaia        guente indirizzo online: https://creativecommons.org/
                                                                 licenses/by/4.0/it/legalcode
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Grafica copertina: Mugele’s Brand Identity, Bolzano              indirizzo online: https://creativecommons.org/
                                                                 licenses/by/4.0/deed.it
Foto copertina: Andreas Oberhammer di
­Monguelfo-Tesido, 1942 circa (fotografo: Josef                 Lienz-Brunico-Bolzano
 ­Oberstaller; Collezione Thomas Oberstaller – TAP)             2018
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Indice

  2-3     Richard Piock
          Prefazione

  4-9     Rainer Beck
          I diritti d’immagine in Austria

10 - 13   Simone Aliprandi
          Fotografia e diritti d’immagine nel diritto
          italiano

14 - 17   Ivo Planötscher/Verena Malfertheiner
          Facilitare l’utilizzo di fotografie storiche
          Open data in campo culturale

18 - 37   Alessandro Campaner/Marlene Huber
          L’immagine: diritto e Creative Commons
          in fotografia
          Alcune nozioni sul diritto in fotografia

38 - 43   Notburga Siller
          Domande sui diritti d’immagine nella vita
          di tutti i giorni

44 - 45   Bibliografia e link consigliati

                                               INDICE    1
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Richard Piock

Prefazione

Il tema dei diritti d’immagine nella fotogra-             na fu rielaborata ed estesa nella Conven-
fia, inteso come insieme degli aspetti legali             zione universale sul diritto d’autore, aggior-
legati all’utilizzo di immagini, sta assumen-             nata nel 1972 e infine confermata nel 1995
do un rilievo sempre maggiore, soprattutto                dal diritto comunitario che modificò anche
per fotografi, fotoreporter, designer, agen-              i tempi di tutela. In Italia troviamo un primo
zie fotografiche e pubblicitarie, case editrici           rimando al diritto d’autore sulle fotografie
e archivi in quanto utilizzatori di fotografie.           in un provvedimento della Corte di Cassa-
Esso riguarda questioni inerenti al:                      zione del 3 giugno 1876, che riconobbe alla
• diritto d’autore                                       fotografia un valore intellettuale degno di
• diritto di marchio                                     tutela. Lo stesso provvedimento fu tuttavia
• diritto della persona quale “diritto all’im-           revocato dalla Corte d’Appello appena un
   magine”                                                mese dopo perché, come recita la motiva-
Sono questioni che oggi, nell’era della digi-             zione, la fotografia sarebbe “un mero svol-
talizzazione, sono quanto mai attuali: il pro-            gimento tecnico”. Soltanto nel 1925 seguì,
cesso della ripresa fotografica stessa e del-             con il regio decreto n. 1949, il riconosci-
la diffusione dei suoi risultati è diventato              mento della fotografia quale opera d’arte
più semplice, veloce e meno limitato nello                intellettuale. Questo per quanto riguarda il
spazio rispetto ai tempi della fotografia                 diritto d’autore sulle immagini.
all’alogenuro d’argento, quando il possesso               Il diritto della persona sul ritratto invece
del negativo determinava, di fatto, il diritto            sembra da sempre contornato da aneddoti
all’utilizzo.                                             assai curiosi. I diritti d’immagine sul ritratto
È interessante sapere che il diritto d’autore             divennero campo di battaglia giuridica
sulle fotografie fu regolamentato da una                  quando il 31 luglio 1898 i due fotorepor-
legge del Regno di Baviera sulla “tutela di               ter Willy Wilke e Max Christian Priester si
fotografie e opere fotografiche” già nel                  introdussero nella camera mortuaria del
1865; quindi neanche trent’anni dopo “l’in-               cancelliere tedesco Otto von Bismarck, a
venzione” ufficiale della fotografia, avvenu-             Fried­richs­ruh presso Amburgo. Scattarono
ta attorno al 1839. Tale regolamentazione                 alcune fotografie al defunto sul letto di
fu poi ripresa già il 10 gennaio 1878 da una              morte e le svilupparono con la procedura
legge nazionale dell’impero germanico sul-                del collodio umido nella ghiacciaia di una
la tutela del diritto d’autore sulle fotografie,          vicina locanda, pregustandosi lauti introiti
per confluire infine, in forma quasi lettera-             derivanti dalla vendita dell’“ultima” imma­
le, nella Convenzione di Berna per la prote-              gine del cancelliere. Vendettero la foto
zione delle opere letterarie e artistiche del             per 30.000 Reichsmark ma la famiglia von
9 settembre 1886. Per quasi tutti i Paesi                 ­Bismarck sollevò obiezioni e il tribunale di
europei questa Convenzione costituì per                    Amburgo ne vietò la pubblicazione e diffu-
decenni la base giuridica della legislazione               sione. Evidentemente si trattava del primo
in materia. Nel 1952 la Convenzione di Ber-                scandalo legato ai “paparazzi” della storia.

2   L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA
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Una conseguenza di ciò fu l’emanazione nel        precursore dell’open data, open source o
1907 della legge sul diritto d’autore sulle       open content dell’odierna sharing economy:
opere artistiche, che nei paragrafi 22 e 23       il 19 agosto 1839 a Parigi venne reso pub-
definì sostanzialmente il diritto all’immagi-     blico il procedimento fotografico inventato
ne in vigore ancora oggi. Tale diritto fu con-    da Daguerre e Niépce, il che ha certamen-
fermato da numerose sentenze di tribunali         te contribuito alla rapida diffusione e al
di varia istanza, nonché dalla Corte Euro-        trionfo della fotografia come strumento di
pea dei diritti dell’uomo, alla quale si appel-   documentazione. L’odierna concessione di
lò, tra gli altri, la principessa Carolina di     utilizzo di fotografie legittimata da licenze
Monaco, e che deliberò secondo legge.             di diritto d’autore libere, come le Creative
Nel 2012 sull’isola Sulawesi in Indonesia,        Commons (CC), corrisponde allo spirito di
grazie all’intervento del fotografo britanni-     liberalizzazione che caratterizzava i tempi
co David Slater, venne scattato il selfie di      dell’invenzione della fotografia. Senza il
Naruto, un macaco della specie Macaca ni-         concetto di open data condiviso dagli archi-
gra, effettuato con la macchina fotografica       vi dei musei di Inghilterra, Francia e Svizze-
dello stesso fotografo e pubblicato migliaia      ra, Paesi pionieri del turismo nelle Alpi, non
di volte sui vari media. L’azione intentata da    sarebbero accessibili al pubblico le immagi-
Slater contro la pubblicazione senza licenza      ni pionieristiche del periodo dal 1845 al
da parte di Wikimedia Commons si conclu-          1870, quando la maggior parte dei cittadini
se con una sentenza di un tribunale negli         non poteva permettersi un’attrezzatura
Stati Uniti che definì la foto un’immagine        tanto costosa e il procedimento richiedeva
libera da diritti e quindi un bene collettivo     conoscenze altamente tecniche.
pubblico. Nel 2015 il movimento animalista        Grazie a Creative Commons le fotografie
PETA fece causa a Slater perché il diritto        sono sempre più un bene culturale colletti-
d’autore e il diritto all’immagine sarebbero      vo e quindi patrimonio comune nel vero
spettati al macaco Naruto e non al fotogra-       senso della parola.
fo Slater, anche se di fatto era del fotografo
sia l’apparecchiatura utilizzata sia l’inizia-
tiva che ha indotto la scimmia a scattare il       L’autore
selfie. Nel 2017 il processo terminò con un        Dottor Richard Piock, nato il 1947 a
concordato: il 25 per cento degli introiti         Merano, studia Economia e ammini-
andò alle organizzazioni che lottano per la        strazione aziendale presso l’Università
tutela della specie Macaca nigra, nonostan-        di Vienna. È amministratore di Eurocli-
te un tribunale statunitense abbia delibera-       ma Brunico/Sillian dal 1972 al 1984 e
to che solamente le persone possano esse-          dal 1984 al 2013 direttore generale
re soggetti alla legge sui diritti d’autore.       della Durst Phototechnik S.p.A. Dal
Una storia infinita, quindi, che evidente-         1994 al 2000 è comandante provinciale
mente accompagna la fotografia dalla sua           del Südtiroler Schützenbund, nel 2011
creazione fino a oggi e che non ha perso           cofondatore dell’Archivio tirolese per
nulla della sua attualità!                         l’arte e la documentazione fotografica
All’inizio della storia della fotografia vigeva    (TAP), presidente del TAP, dell’associa-
il concetto, assai moderno, del “sapere            zione Velatum e dell’associazione Ostti-
come bene comune” e della “creatività              roler Kulturspur – Kulturnetzwerk.
come proprietà collettiva”, per così dire un

                                                                    RICHARD PIOCK · PREFA ZIONE   3
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Rainer Beck

I diritti d’immagine in Austria

1. Nozioni di base                                         tore che risale al 1936 e che è stata modifi-
I diritti relativi alla fotografia, a internet e ai        cata varie volte nel corso del tempo.
social media rientrano nei diritti sulla pro-              Il punto centrale del diritto d’autore è la
prietà intellettuale. Rispetto alla proprietà              definizione di opera. Solo se un’opera viene
fisica, quella intellettuale riguarda tutto ciò            creata ai sensi del § 1 della UrhG, si applica
“che non si può toccare” come, ad esempio,                 la rispettiva legge di tutela. Se invece non
opere dell’ingegno, produzioni creative,                   viene creata “un’opera”, la tutela ai sensi
marchi commerciali, etc.                                   della UrhG non esiste.
Oltre ai settori dei diritti brevettuali, dei di-
ritti sui marchi, della tutela dei modelli e               2.1. L’opera
del diritto della concorrenza, il diritto sulla            Si parla di opera quando si è in presenza di
proprietà intellettuale comprende anche il                 una “creazione intellettuale propria”, quindi
diritto d’autore.                                          di un nuovo prodotto intellettuale in cam-
La legge sul diritto d’autore (Urheberrechts-              po letterario, musicale, cinematografico o
gesetz, d‘ora in avanti UrhG), oltre al diritto            delle arti figurative (che comprendono an-
d’autore stesso regolamenta anche altri di-                che la fotografia).
ritti, come i cosiddetti diritti connessi e                Si tutelano anche: software, app per cellu-
parte dei diritti della persona.                           lari, banche dati, etc.
Negli ultimi anni proprio questi ultimi sono
stati oggetto di una maggiore attenzione.                  2.2. L’autore
Si tratta di diritti relativi al proprio nome,             L’autore di un’opera è la persona che l’ha
alle immagini di persone, alle storie di vita,             creata, indipendentemente dalla presenza
a informazioni sulla sfera privata e quant’al-             o meno di un committente. È ininfluente
tro.                                                       anche lo scopo per cui l’opera è stata crea-
Questa tematica si ricollega anche alla nor-               ta. Dal termine di autore sono quindi esclu-
mativa sulla protezione dei dati, che ha su-               se tutte le forme di società: solo una perso-
bito un forte inasprimento a partire da                    na fisica può essere un autore, anche se
maggio 2018 con l’entrata in vigore del Re-                minorenne o non pienamente capace di
golamento europeo in materia di protezio-                  agire.
ne dei dati personali.                                     Dalla combinazione dei termini autore e
                                                           opera nascono numerosi diritti che spetta-
2. Il diritto d’autore in senso stretto                    no all’autore sulla propria opera, ovvero i
Negli ultimi anni le normative nazionali sul               cosiddetti diritti di utilizzo da un lato e i di-
diritto d’autore sono state armonizzate a                  ritti della personalità dall’altro.
livello europeo grazie a numerose direttive
vincolanti; ciò nonostante esistono norma-                 Importante: se un’opera viene creata da più
tive specifiche nazionali. In Austria vige la              persone e i risultati del processo creativo
Urheberrechtsgesetz, la legge sul diritto d’au-            formano un’unità inscindibile, il diritto d’au-

4    L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA
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Quando il diritto
                                                      d’immagine non
                                                      aveva ancora la
                                                      stessa valenza
                                                      di oggi… – Anton
                                                      Wurnig, medico
                                                      condotto e
                                                      ospedaliero di
                                                      Lienz, 1910 circa
                                                      (fotografo: Johann
                                                      Unter rainer; collezione
                                                      Comune di Lienz,
                                                      Archivio del Museo
                                                      Schloss Bruck – TAP)

R AINER BECK · I DIRIT TI D’IMMAGINE IN AUSTRIA   5
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tore spetta a tutti congiuntamente; ognuno                 2.4. Diritti della persona
degli autori potrà porre il veto all’utilizzo              I diritti della persona hanno origine dalla
dell’opera!                                                relazione personale dell’autore con la sua
                                                           opera e riguardano quindi aspetti come la
2.3. Diritti di utilizzazione economica                   menzione della paternità dell’opera, la tu-
      dell’opera (diritti patrimoniali)                    tela da modifiche e da distorsioni, il diritto
All’autore spettano diritti esclusivi di utiliz-           di elaborazione e quant’altro.
zo sulla propria opera. In tedesco il diritto
di utilizzazione economica è detto Verwer-                 Attenzione: l’argomento dei diritti della per-
tungsrecht, parola che contiene il termine                 sona è estremamente delicato! Non basta
Wert = valore. In effetti, grazie a questi di-             indicare soltanto la fonte ma bisogna an-
ritti l’autore ha la possibilità di creare un              che sempre precisare il nome dell’autore,
“valore”, quindi di commercializzare l’opera               ad esempio del fotografo.
e trarne introiti.
Il nucleo principale di tali diritti di utilizza-          2.5. Durata della tutela
zione economica sono i diritti alla riprodu-               La durata del periodo di tutela garantita
zione (in inglese to copy e quindi copyright)              dal diritto d’autore, dopo varie modifiche
e il diritto alla diffusione. Con questi due               effettuate negli ultimi decenni, è ora fissata
diritti è stato possibile regolamentare, agli              a settant’anni dopo la morte dell’autore.
albori della nascita del concetto di diritto
d’autore corrispondente all’invenzione del-                2.6. Contratto di utilizzazione
la tipografia, l’attività editoriale. Il diritto di              ­economica
riproduzione permette di realizzare una                    Attraverso il contratto di utilizzazione eco-
certa tiratura; il diritto alla diffusione per-            nomica l’autore può autorizzare altri a uti-
mette invece di diffondere la tiratura pro-                lizzare la sua opera. Tale contratto è detto
dotta. Si tratta quindi dei due diritti fonda-             anche “contratto di licenza”. Possono esse-
mentali del copyright.                                     re autorizzati all’utilizzo, ad esempio, case
Nel corso del tempo l’elenco dei diritti è                 editrici, società di produzione, emittenti,
stato integrato con il diritto alla rappresen-             etc.
tazione pubblica (recite, spettacoli, etc.), il            Il contratto di utilizzazione economica, se
diritto alla trasmissione (via radio o tv), il             redatto in forma professionale, contiene
diritto all’affitto e al noleggio e infine il di-          l’esatta definizione degli utilizzi permessi,
ritto a “mettere a disposizione”, ovvero i                 precisando gli aspetti temporali, i contenuti
cosiddetti diritti online.                                 e gli spazi ammessi. Inoltre, dovrebbe sta-
Questi diritti spettano primariamente e ori-               bilire se si tratti di diritto esclusivo o non
ginariamente all’autore. L’autore può eser-                esclusivo. Infine, va anche indicato se siano
citare tali diritti anche attraverso terzi; in             permessi o meno cambiamenti o elabora-
questo caso si parla di autorizzazione all’u-              zioni, e se i diritti concessi possano essere
so o diritto di utilizzazione.                             conferiti a terzi (sub-rappresentanza).
Il diritto d’autore si applica anche a: po-                Attenzione alla formulazione esatta: il ter-
sting, sharing o altre forme di condivisione,              mine “diritto di utilizzazione economica
in internet e nei social media.                            dell’opera” si usa quasi sempre per diritti
                                                           esclusivi. Qualora si intendano diritti non
                                                           esclusivi, si parla più correttamente di una

6    L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA
L'immagine: diritto e Creative Commons in fotografia
L’opera come “creazione intellettuale propria”
dell’autore; in questo caso l’autore è il fotografo
Alois Baptist – Vista dalla stazione di Lienz verso
la chiesetta di Sant’Antonio e l’ufficio postale,
1965 circa
(fotografo: Alois Baptist; collezione foto Baptist – TAP)

       R AINER BECK · I DIRIT TI D’IMMAGINE IN AUSTRIA      7
L'immagine: diritto e Creative Commons in fotografia
semplice “autorizzazione all’utilizzo dell’o-             ni non connesse alla creazione di un’opera,
pera”. L’esclusività impedisce la concessio-              ad esempio le prestazioni di artisti in fase
ne di altri diritti, mentre le autorizzazioni             di esecuzione (musicisti, attori) e le presta-
all’utilizzo dell’opera possono essere confe-             zioni di produttori, emittenti, organizzatori,
rite anche contemporaneamente.                            etc.

2.7. Contratto di utilizzazione                          2.10. Diritto d’immagine
      ­standardizzato – Creative Commons                  Si tratta di un diritto della persona, regola-
Negli ultimi anni si è arrivati a forme stan-             mentato sempre dalla UrhG, che assicura a
dardizzate di contratto di utilizzazione eco-             ogni persona raffigurata e identificabile su
nomica, tra cui rientrano anche le cosiddet-              una foto o in un film la tutela dall’utilizzo di
te licenze Creative Commons. Con le                       tale immagine in violazione degli interessi
Creative Commons vengono offerte licenze                  del soggetto raffigurato.
su internet per l’utilizzo di proprietà intel-            Questo sistema di tutela si differenzia per-
lettuale di terzi, basate sulla concessione               tanto dal diritto d’autore per il quale è am-
standardizzata di diritti.                                messo l’utilizzo da parte di terzi solo previa
                                                          espressa autorizzazione.
2.8. Limitazioni alla piena tutela –                     Il diritto d’immagine permette fondamen-
      ­utilizzo libero di opere                           talmente l’utilizzo di ritratti di persone
Il diritto d’autore stesso prevede numerose               estranee; l’uso è tuttavia vietato se vengo-
limitazioni alla tutela piena dell’autore, de-            no violati interessi legittimi della persona
finite anche “utilizzi liberi dell’opera”. Ol-            raffigurata. Ad esempio, un utilizzo per sco-
tre alla libertà di produrre copie per scopi              pi commerciali lede tali interessi.
privati, sono inclusi anche gli utilizzi liberi           In quasi tutti gli altri casi, gli interessi ven-
durante le lezioni nelle scuole e nelle uni-              gono violati quando viene coinvolta la sfera
versità, nonché la “libertà di panorama”,                 strettamente privata della persona raffigu-
interessante nell’ambito della fotografia.                rata, ad esempio la salute, la sessualità, la
Quest’ultimo libero utilizzo permette di re-              situazione familiare, la posizione politica o
alizzare fotografie di opere edili ancora tu-             altri aspetti simili.
telate dal diritto d’autore ma situate in un
luogo pubblicamente accessibile e di utiliz-              2.11. D iritto di domicilio
zare tali foto in modo illimitato, anche per              A volte il diritto d’autore non fornisce i pre-
scopi commerciali.                                        supposti necessari a impedire utilizzi non
Attenzione: la “libertà di panorama”, e quin-             desiderati. Il diritto di domicilio permette di
di la “libertà dell’immagine di strada”, si               regolamentare linee comportamentali fina-
applica solo alle fotografie scattabili diret-            lizzate a impedire l’utilizzo di opere di terzi
tamente da un luogo pubblico. Non è am-                   che non sarebbero tutelabili con il diritto
messo l’impiego di strumenti ausiliari, ad                d’autore. Per l’esercizio del diritto di domi-
esempio di scale, e nemmeno fotografare                   cilio si utilizzano spesso pittogrammi.
abitazioni dalle finestre di altre abitazioni.            Esempio: i musei vietano di fotografare og-
                                                          getti esposti, nonostante sia ammesso dal
2.9. Diritti connessi                                    diritto d’autore. Anche durante i concerti le
Oltre a tutelare l’autore in merito alla sua              riprese fotografiche e di video vengono vie-
opera, la UrhG tutela anche altre prestazio-              tate in base al diritto di domicilio.

8   L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA
2.12. Il diritto d’autore di fatto                 In pratica, è legale fotografare persone se
La tutela legale non sempre riesce a impe-         si ha il consenso specifico della persona
dire interventi da parte di persone non            raffigurata.
autorizzate. Si può restringere il campo di        Ciò significa che, a parte alcune eccezioni
tali interventi creando ostacoli fattivi a un      ammesse dalla legge, ad esempio in pre-
utilizzo illegittimo. Si tratta ad esempio di      senza di interessi relativi alla sopravvivenza
blocchi tecnici contro la riproduzione, even-      della persona stessa, in futuro sarà per-
tuali indicazioni in merito, oppure presen-        messo fotografare qualcuno solo se verrà
tazioni che non mostrano l’intera opera,           dato espressamente il consenso alla foto-
etc.                                               grafia.
                                                   Va inoltre tenuto presente che anche l’uti-
2.13. Diritti in caso di ingerenze                 lizzo di una fotografia prodotta legittima-
Le ingerenze nel diritto d’autore di terzi         mente va comunque analizzato sotto l’a-
vengono perseguite sia civilmente che pe-          spetto dei diritti della persona delle
nalmente.                                          persone raffigurate.
In base al diritto civile sussiste il diritto ad   In futuro si dovrà quindi verificare almeno
azioni inibitorie, eliminazione, adeguato          due volte la questione dei diritti, in primo
compenso, risarcimento dei danni, infor-           luogo analizzando se la ripresa è di per sé
mazione, rendiconto e pubblicazione della          legittima e poi se ne è ammesso l’utilizzo.
sentenza.
Le azioni dolose sono perseguite anche
penalmente. In base al § 91 della UrhG tali
reati vengono puniti con una pena detenti-
va fino a sei mesi, estesa a due anni in caso
di professionalità nel reato.

2.14. Legge per l’adeguamento della
       protezione dei dati personali 2018
In seguito al nuovo regolamento UE per la           L’autore
protezione dei dati personali, il 25 maggio         Dottor Rainer Beck, MMag. art.,
2018 è entrata in vigore in Austria la legge        nato nel 1964 a Graz (Austria); studia
per l’adeguamento della protezione dei dati         Musica, Pedagogia della musica e
personali.                                          Giurisprudenza a Graz; periodo di
Un’importante novità di questa legge (DSAG          ricerca presso il Max-Planck-Institut di
2018) è la regolamentazione, alla sezione           Monaco; avvocato a Graz, consulente
“elaborazione di immagini”, dell’ammissibi-         certificato presso il tribunale per que-
lità di riprese che comprendono sia le ri-          stioni legate al diritto d’autore e agli
prese fotografiche che quelle video.                onorari degli avvocati; docente presso
In base al § 30 del DSAG 2018 da fine mag-          l’università d’arte di Graz e il poli-
gio è fondamentalmente vietato fotogra-             tecnico Campus02 Graz; membro del
fare persone, se non a determinate condi-           direttivo di varie associazioni e orga-
zioni.                                              nizzazioni in campo artistico.
                                                    www.anwaltbeck.com

                                                       R AINER BECK · I DIRIT TI D’IMMAGINE IN AUSTRIA   9
Simone Aliprandi

Fotografia e diritti d’immagine nel
diritto italiano
Per dare una panoramica completa dei                      giungendo un livello di incertezza interpre-
principi giuridici rilevanti nel mondo della              tativa: mi riferisco alla tanto discussa di-
fotografia bisogna innanzitutto tener conto               stinzione tra opera fotografica e semplice
dei soggetti che entrano in gioco e quindi                fotografia.
dei diritti che l’ordinamento prevede a loro              In sostanza, secondo il diritto d’autore ita-
favore. Abbiamo da un lato i diritti di coloro            liano la fotografia che denota carattere cre-
che scattano le fotografie e dall’altro i dirit-          ativo deve essere considerata opera dell’in-
ti dei soggetti ritratti nelle fotografie (anche          gegno a tutti gli effetti ed è quindi tutelata
detti più genericamente “diritti d’immagi-                da un pieno diritto d’autore (quindi con la
ne”).                                                     presenza dei cosiddetti diritti morali e con
                                                          una durata di settant’anni dalla morte
1. I diritti di coloro che scattano le                   dell’autore per quanto riguarda i diritti di
   ­fotografie                                            utilizzazione economica); mentre la foto-
La legge sul diritto d’autore italiano per la             grafia che non denota carattere creativo, e
tutela delle fotografie prevede una distin-               che quindi ha unicamente un intento di
zione che non è presente in buona parte                   documentazione, è tutelata solo da un di-
degli altri ordinamenti; una distinzione raf-             ritto connesso, ben più limitato nella porta-
finata e con una sua indiscutibile ratio ma               ta (la durata è di vent’anni dalla data dello
che complica non poco la situazione ag-                   scatto e non vi sono diritti morali).

          opera fotografica                                              semplice fotografia
        (con carattere creativo)                                      (senza carattere creativo)

     è tutelata da un pieno diritto                                 è tutelata da un mero diritto
            d’autore, quindi                                              connesso, quindi
       • coperta da diritti morali                                 • non coperta da diritti morali
     • durata: 70 anni dalla morte                                  • durata: 20 anni dallo scatto

10   L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA
1.1. Le norme italiane sulle semplici                   considerata abusiva la riproduzione di foto-
     fotografie                                         grafie che non riportino il nome del foto-
Per comprendere meglio questa distinzio-                grafo e l’anno della realizzazione.
ne dobbiamo richiamare il dettato dell’arti-
colo 87, primo comma, legge 633/1941 che                1.2. Come distinguere tra foto creative
definisce appunto che cosa debba inten-                       e foto non creative?
dersi per “semplici fotografie”:                        Ma come distinguere se vi sia o meno ca-
                                                        rattere creativo? Chi può dire l’ultima paro-
“Sono considerate fotografie ai fini dell’ap-           la a riguardo? La risposta a questi interro-
plicazione delle disposizioni di questo capo            gativi può essere facilmente comprensibile
le immagini di persone o di aspetti, ele-               per chi ha una formazione giuridica ma
menti o fatti della vita naturale e sociale,            può disorientare chi invece proviene da
ottenute col processo fotografico o con                 background diversi. Atteso che il diritto
processo analogo, comprese le riproduzio-               non è una scienza perfetta, diciamo subito
ni di opere dell’arte figurativa e i fotogram-          che non è possibile stabilire a priori e con
mi delle pellicole cinematografiche”.                   assoluta certezza se una fotografia sia crea-
                                                        tiva o se non lo sia.
Il secondo comma dell’articolo ci ricorda               E l’ultima parola, se così si può dire, verrà
invece che non sono comprese in questa                  detta solo dal giudice qualora emergesse
definizione (e quindi non sono soggette ad              una diatriba giudiziale sulla portata dei di-
alcuna particolare protezione) le fotografie            ritti di tutela sulla singola immagine. In quel
di scritti, documenti, carte di affari, oggetti         caso quindi il giudice e le parti incariche-
materiali, disegni tecnici e prodotti simili;           ranno dei periti (esperti di fotografia, di
ne consegue che anche chi effettua sempli-              storia dell’arte, di design) e si arriverà a una
ci digitalizzazioni di scritti e documenti, poi-        decisione sul livello di creatività.
ché non apporta alcun plusvalore creativo               Fino a quel momento possiamo solo proce-
né di documentazione, non può vantare                   dere per supposizioni, rifacendoci alle indi-
alcun particolare diritto secondo la legge              cazioni fornite nei decenni dalla giurispru-
italiana (al contrario di quanto invece molti           denza (cioè dalle decisioni delle corti più
cercano di sostenere).                                  autorevoli) e dalla dottrina giuridica (cioè
Negli articoli appena successivi al citato              gli articoli e le opinioni degli studiosi della
articolo 87 troviamo poi altre “eccezioni” e            materia). La questione è quindi estrema-
regole particolari per le fotografie non crea-          mente complessa ed è difficilissimo sinte-
tive, dalle quali si deduce la minore portata           tizzarla in poche righe. Possiamo però pa-
della tutela rispetto a quella più ampia e              rafrasare il sempre utile commentario di
solida prevista per le fotografie creative. Ad          Ubertazzi (CEDAM, 2012) dove si legge che
esempio nell’articolo 88 si precisa che, nel            “la creatività viene individuata nell’origina-
caso in cui le fotografie siano realizzate              lità dell’inquadratura, nell’impostazione
nell’ambito di un contratto di lavoro subor-            dell’immagine, nella capacità di evocare
dinato o anche di committenza, entro i limi-            suggestioni che trascendono il comune
ti dell’oggetto e delle finalità del contratto,         aspetto della realtà raffigurata, in generale
il diritto esclusivo tendenzialmente compe-             nell’impronta personale dell’autore”. Dun-
terà al datore di lavoro o al committente.              que non è per nulla una questione di peri-
Mentre l’articolo 91 stabilisce che non è               zia tecnica, di esperienza o di bravura del

                               SIMONE ALIPR ANDI · FOTOGR AFIA E DIRIT TI D’IMMAGINE NEL DIRIT TO ITALIANO   11
Un’opera foto-               fotografo, come si potrebbe ingenuamente                  sulla carenza di creatività è rappresentato
 grafica dell’arti-           pensare. “Anche le fotografie non creative                dalle foto realizzate per documentare degli
 sta Brigitte
                              possono infatti rivelare elevata professio-               scavi archeologici o l’evoluzione di un can-
­Niedermair:
 The Last Supper,             nalità nell’inquadratura e nella capacità di             tiere oppure la dinamica di un incidente
 Parigi,                      cogliere in maniera efficace il soggetto fo-              stradale.
 2004/2005                    tografato, senza tuttavia assurgere ad ori-
 (fotografa: Brigitte
 Nieder­mair; Campagna        ginale interpretazione personale dell’auto-                2. I diritti dei soggetti ritratti nelle
 pubblicitaria M+F
­Girbaud)                     re.”                                                      ­fotografie
(© Brigitte Niedermair,       Vi sono comunque alcuni casi abbastanza
per gentile concessione
della titolare dei diritti)   chiari, in cui non vi è dubbio che le fotogra-            Il diritto alla tutela della propria immagine
                              fie siano prive di carattere creativo. Un                 è sia un diritto della persona tutelato
                              classico esempio è quello delle foto scatta-              dall’articolo 10 del Codice Civile (si veda il
                              te con qualche sistema automatizzato: pen-                testo dell’articolo) sia un diritto connesso
                              siamo alle foto aeree scattate per docu-                  tutelato dalla legge 633/1941 agli articoli
                              mentare talune aree geografiche e per                     96, 97 e 98 (che più propriamente parlano
                              realizzare delle mappe; in quel caso meno                 di “diritto al ritratto”).
                              le foto sono creative meglio è, poiché il loro            La legge condiziona lo sfruttamento dell’im-
                              scopo è quello di riprodurre asetticamente                magine di una persona fotografata o ritrat-
                              la realtà. Un altro caso abbastanza classico              ta in altro modo al suo consenso, salvo al-
                              e su cui non vi possono essere molti dubbi                cuni casi specifici elencati nell’articolo 97:

                              12   L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA
“Non occorre il consenso della persona                  17449 del 2 settembre 2015) e dunque ri-
ritratta quando la riproduzione dell’im-                chiedere le cautele previste in caso di trat-
magine è giustificata dalla notorietà o                 tamento di dati personali.
dall’ufficio pubblico coperto, da necessità             Inoltre, quando il soggetto ritratto è un mi-
di giustizia o di polizia, da scopi scientifici,        nore, è consigliabile tenere in considerazio-
didattici o culturali, o quando la riproduzio-          ne alcuni ulteriori accorgimenti in materia
ne è collegata a fatti, avvenimenti, cerimo-            di tutela del minore. In tal senso, diventano
nie di interesse pubblico o svoltisi in pub-            rilevanti anche i principi di carattere deon-
blico”.                                                 tologico della professione giornalistica e
                                                        nello specifico quelli sanciti dalla cosiddet-
E comunque, anche in questi casi, l’immagi-             ta Carta di Treviso del 1990.
ne non può essere diffusa quando la sua
diffusione rechi pregiudizio all’onore, alla            Quest’articolo viene pubblicato sotto licenza
reputazione o al decoro della persona ri-               Creative Commons BY SA 4.0.
tratta.
In tutti gli altri casi invece il consenso alla
diffusione è necessario e può diventare                   L’autore
anche fonte di contrattazione e quindi di                 Dottore di ricerca Simone Aliprandi,
remunerazione a favore dei soggetti che                   nato nel 1979 a Lodi (Italia); dottore di
prestano la loro immagine: pensiamo a                     ricerca in Società dell’informazione e
specifiche categorie professionali che si                 avvocato dedito ad attività di consu-
sorreggono economicamente proprio gra-                    lenza, formazione e ricerca nell’ambito
zie alla cessione dei diritti di utilizzo sulla           del diritto d’autore e più in generale
propria immagine come le fotomodelle e i                  del diritto dell’ICT. Partecipa costante-
testimonial pubblicitari.                                 mente a convegni e conferenze divul-
Il diritto alla tutela della propria immagine             gative, tiene corsi di formazione e ha
in alcuni casi incrocia, sovrapponendosi                  pubblicato alcuni libri, articoli e conte-
idealmente a esso, il diritto alla riservatez-            nuti multimediali, rilasciando tutte le
za (più comunemente detto “diritto alla pri-              opere con licenze open. Collabora con
vacy”). In alcuni casi infatti un’immagine                il team di legali specializzati Array
può essere considerata anche “dato perso-                 (www.array.eu) e tiene un blog su
nale” (in tal senso si leggano le sentenze di             aliprandi.blogspot.com.
Cassazione n. 14346 del 9 agosto 2012 e n.

                               SIMONE ALIPR ANDI · FOTOGR AFIA E DIRIT TI D’IMMAGINE NEL DIRIT TO ITALIANO   13
Ivo Planötscher/Verena Malfertheiner

Facilitare l’utilizzo di fotografie
­storiche
Open data in campo culturale

Introduzione                                              rese accessibili fotografie storiche in pos-
Gli open data (in italiano “dati aperti”) sono            sesso dei partner di progetto a Bolzano,
dati liberamente accessibili che possono                  Brunico e Lienz. Le raccolte di dati relativi
essere utilizzati, diffusi e riutilizzati da              alle fotografie sono una novità per il Tirolo
chiunque senza limitazione alcuna. Tali dati              e l’Alto Adige. Non solo offrono i file foto-
hanno un grande valore economico e ser-                   grafici ad alta risoluzione con le rispettive
bano molte potenzialità per una crescita                  descrizioni ma localizzano anche le fotogra-
innovativa. La disponibilità di dati offre                fie mediante la georeferenziazione.
nuove opportunità alla società: grazie al
loro riutilizzo creativo possono essere tro-              Cosa sono gli open data?
vate – e inventate – soluzioni a problemi                 Il Codice dell’amministrazione digitale (D.
comuni. Con la direttiva 2003/98/UE (anche                Lgs. 82/2005) definisce i dati aperti come
nota come direttiva PSI) e la sua nuova ver-              dati disponibili per la riproduzione e utiliz-
sione, la direttiva 2013/37/UE, le ammini-                zabili liberamente alle condizioni di licenza,
strazioni pubbliche vengono sollecitate a                 anche per scopi commerciali. L’utilizzo deve
rendere pubblicamente accessibili i dati da               essere gratuito o prevedere al massimo un
esse creati. Sono esclusi solamente i dati                contributo a copertura delle spese. I dati
soggetti a particolare tutela, quali i dati               sono accessibili mediante tecnologie di in-
personali, quelli sulla pubblica sicurezza e              formazione e comunicazione. Ciò significa
sulla difesa della nazione e quelli protetti              che sono adatti all’utilizzo mediante pro-
dal diritto d’autore o relativi a indagini pe-            grammi automatizzati e dotati dei rispettivi
nali. I dati non soggetti alle predette limita-           metadati. I metadati sono sistemi che for-
zioni devono invece circolare liberamente                 niscono informazioni su altri dati: essi de-
in forma di open data, in modo da poter                   scrivono i dati veri e propri e costituiscono
essere utilizzati da tutti.                               quindi la base di ogni catalogo open data.
In diversi Paesi europei esistono già alcune              Informazioni come il titolo, la descrizione, il
iniziative finalizzate alla libera diffusione             link, la forma di licenza, il periodo di validità
dei dati in ambito culturale. In Germania,                e la dimensione aumentano l’interoperabi-
ad esempio, lo hackathon culturale “Coding                lità dei dati, rendendoli così più adatti all’u-
Da Vinci” offre dal 2014 una grande quanti-               so in rete. Senza di essi sarebbe impossibi-
tà di dati culturali che possono essere uti-              le selezionare e trovare i dati.
lizzati in modo creativo dalle applicazioni
digitali. Sempre in quest’ottica, nell’ambito             Portali di open data
del progetto Interreg V-A “Argento Vivo.                  Gli open data sono resi accessibili in primo
Fotografia patrimonio culturale”, vengono                 luogo da portali specifici, come ad esempio

14   L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA
Il catalogo di
                                                                                               fotografie stori-
                                                                                               che del progetto
                                                                                               Interreg “Argento
                                                                                               vivo. Fotografia
                                                                                               patrimonio
                                                                                               culturale” sul
                                                                                               portale Open
                                                                                               Data Alto Adige.
                                                                                               Tutti i parametri
                                                                                               e i metadati
                                                                                               dell’interfaccia
                                                                                               vengono pre-
                                                                                               sentati e spiega-
                                                                                               ti chiaramente.
                                                                                               (dati.retecivica.bz.it/it/
                                                                                               dataset/tyrolean-
                                                                                               historical-photographs)

IVO PL ANÖTSCHER / VERENA MALFERTHEINER · FACILITARE L’UTILIZZO DI FOTOGR AFIE STORICHE   15
Anche questa
immagine farà
parte del data-
set “Lichtbild –
Argento vivo”
del progetto In-
terreg: tre petti-
ni, 1910 circa,
Bolzano
 (fotografo: Fotostudio
 Waldmüller; fondo
­s tudio fotografico
 ­Waldmüller, Ufficio Film
  e media, Bolzano)

                             dal portale Open Data Alto Adige (dati.rete-              Modelli di licenza per open data
                             civica.bz.it) o dal portale open data austria-            I dati presenti sul portale open data posso-
                             co (www.opendataportal.at). Questi portali                no essere scaricati da chiunque, senza do-
                             sono cataloghi che permettono di effettua-                ver utilizzare alcuna procedura di autentifi-
                             re ricerche, anteprime e accessi e di scari-              cazione.
                             care o caricare dati. I dati e documenti rac-             L’utente si obbliga solamente a rispettare le
                             colti su tali portali sono pronti per il                  condizioni di licenza. Nel contesto di open
                             riutilizzo, sia dal punto di vista tecnico, sia           data si applicano le licenze Creative Com-
                             da quello giuridico, in quanto corrispondo-               mons Zero (CC0) e Creative Commons men-
                             no agli standard stabiliti dalle direttive na-            zione di paternità (CC BY). Si tratta di due
                             zionali.                                                  estratti da una serie di modelli di licenze

                             16   L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA
formulate dall’organizzazione senza scopo                Grazie agli open data le fotografie storiche e
di lucro Creative Commons, fondata nel                   contemporanee, ad esempio, diventano più
2001 per permettere una condivisione le-                 facilmente accessibili al mondo della ricerca
gale e semplice di conoscenze e creatività               e possono essere maggiormente utilizzate
(si veda in merito il testo a pagine 29 sgg.             per pubblicazioni varie, raggiungendo così
del presente manuale).                                   un pubblico più ampio. Nel mondo connes-
La licenza CC0 permette un utilizzo comple-              so in cui viviamo oggi è sempre più impor-
tamente libero e gratuito a scopi privati e              tante per archivi, musei e biblioteche fornire
commerciali. In questo caso l’autore rinun-              risposte adeguate al quesito su come intera-
cia a tutti i diritti sull’oggetto, sui rispettivi       gire con i loro visitatori digitali e in quale
contenuti e sui dati nella massima modalità              forma rendere accessibili e utilizzabili in for-
ammessa dalla legge.                                     ma digitale le loro raccolte.
Per le fotografie storiche, che assumono un
grande valore anche come fonte, si presta                Questo contributo è stato realizzato sulla
soprattutto il modello di licenza CC BY. Con             base dei contenuti di Open Data Alto Adige
la licenza CC BY è possibile diffondere e                (daten.buergernetz.bz.it/de/) così come delle
modificare record di dati o documenti, pur-              informazioni reperite sui siti web Coding Da
ché nel riuso venga citato il rispettivo auto-           Vinci (codingdavinci.de) e Creative Commons
re. In questo modo resta traccia della pro-              (creativecommons.org), entrambi sotto licen-
venienza della fonte.                                    za Creative Commons BY 4.0.

Le potenzialità di open data in campo
culturale                                                  Gli autori
La decisione dell’amministrazione pubblica                 Ivo Planötscher MAS (GIF); nato nel
di rendere liberamente accessibili i dati da               1956 a Bolzano, studi universitari nel
essa generati segue un approccio innovati-                 settore della geoinformatica; dal 1996
vo che fa intuire i cambiamenti organizzativi              al 1999 direttore dell’Ufficio Informati-
in corso nella cultura dei dati e in un’econo-             ca geografica della Provincia autonoma
mia basata sul sapere. L’apertura dei dati                 di Bolzano – Alto Adige; dal 2014
porta a nuovi modi di pensare e lavorare, in               responsabile del settore open data
campo sia pubblico sia privato: i dati, un                 all’interno di Informatica Alto Adige
tempo risorsa privata utilizzata a scopi am-               S.p.A., dal 2017 responsabile del rispet-
ministrativi, diventano ora un bene comune                 tivo Centro di competenza Open Data.
destinato a scopi pubblici e sociali.                      Vanta numerose partecipazioni a
La disponibilità di beni culturali in forma di-            convegni sul tema informatica geogra-
gitale modifica anche il rapporto tra gli enti             fica e open data.
culturali e gli interessati alla cultura. La pos-          Mag. Verena Malfertheiner, nata nel
sibilità di copiare, modificare e ampliare la              1982 a Bolzano, studia Storia dell’arte
versione digitale di originali fisici trasforma            e Mediazione artistica a Innsbruck
infatti gli osservatori culturali in creatori cul-         e Zurigo; collabora a vari progetti
turali. Si tratta di persone che non appren-               culturali in Alto Adige; nel progetto
dono semplicemente conoscenze ma che le                    “Argento vivo. Fotografia patrimonio
rielaborano, inserendole in nuovi contesti,                culturale” segue il settore open data.
lavorandoci e creando così nuovo sapere.

                   IVO PL ANÖTSCHER / VERENA MALFERTHEINER · FACILITARE L’UTILIZZO DI FOTOGR AFIE STORICHE   17
Alessandro Campaner/Marlene Huber

L’immagine: diritto e Creative
­Commons in fotografia
Alcune nozioni sul diritto in fotografia

Il diritto d’autore è una materia complessa               e alla cinematografia, qualunque ne sia il
che qui si intreccia con il diritto all’immagi-           modo o la forma di espressione. Sono al-
ne, la tutela della privacy e dei minori, pre-            tresì protetti i programmi per elaboratore
sentando talvolta aspetti diversi nelle legi-             […] nonché le banche di dati che per la scel-
slazioni italiana e austriaca. Il testo, che              ta o la disposizione del materiale costitui-
indica esplicitamente queste differenze, si               scono una creazione intellettuale dell’auto-
riferisce allo stato dell’ordinamento giuridi-            re.”
co in Italia e in Austria nella primavera                 Tra le opere protette rientrano anche “le
2018. Il Regolamento Generale sulla Prote-                opere fotografiche e quelle espresse con
zione dei Dati personali, entrato in vigore               procedimento analogo a quello della foto-
nella Comunità Europea il 25 maggio 2018                  grafia” (art. 2, LA 633/1941).
(EU-RGPD) e che ha sostituito la direttiva                Nella legislazione italiana viene distinta l’o-
95/46/CE, non viene qui considerato.                      pera fotografica creativa dalla semplice fo-
Nel workshop del 24 gennaio 2018 gli autori               tografia.
hanno fornito una panoramica del tema at-                 Sono considerate semplici fotografie le im-
traverso una mostra. Quella che segue è la                magini di persone o di aspetti, elementi o
versione più dettagliata del testo allora                 fatti della vita naturale e sociale comprese
esposto e mantiene il suo carattere infor-                le riproduzioni di opere dell’arte figurativa
mativo e divulgativo; alcuni tra i casi trattati          e i fotogrammi delle pellicole cinematogra-
sono casi ipotetici e le relative indicazioni             fiche. Non sono comprese (e dunque non
non devono essere considerate pareri legali.              sono oggetto di tutela) le fotografie di scrit-
                                                          ti, documenti, carte di affari, oggetti mate-
Diritto d’autore                                          riali, disegni tecnici e prodotti simili.
Legge del 22 aprile 1941 n. 633 e successive              Nella legislazione austriaca si distinguono
modifiche (Italia). Abbreviazione: LA                     le opere fotografiche, pienamente tutelate
Bundesgesetzblatt Nr. 111/1936 e successi-                dal diritto d’autore, dalle fotografie senza
ve modifiche con BGBl Nr. 99/2015 (Austria)               carattere creativo. Queste ultime – chiama-
                                                          te Lichtbilder – sono tutelate solo dai diritti
1) Che
       cosa protegge il diritto d’autore?               connessi (UrhG § 73 e § 74, Leistungs-
Il diritto d’autore tutela l’opera creativa e di          schutzrechte). Nonostante questa chiara
ingegno di un autore.                                     distinzione, in Austria quasi tutte le foto-
“Sono protette ai sensi di questa legge le                grafie vengono protette dal diritto d’autore.
opere dell’ingegno di carattere creativo che              Il diritto d’autore non si applica a idee, in-
appartengono alla letteratura, alla musica,               formazioni di fatto, ricette o altri contenuti
alle arti figurative, all’architettura, al teatro         della tradizione.

18   L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA
2) Chi è l’autore secondo la legge?                                                                            Due prospettive
                                                                Diritto d’autore: due ottiche                  dei diritti
L’autore è chiunque crei un’opera con crea-
                                                                                                               d’autore
tività e ingegno: qualcosa di nuovo e origi-                                                                   Immagine tratta da
nale, cioè che non sia una semplice ripro-                                                                     “Diritto e Creative
                                                                                                               Commons in fotografia”
duzione di una creazione preesistente.                                                                         di Simone Aliprandi,
                                                                                                               24 gennaio 2018,
Autore viene considerato il/la fotografo/a o                                                                   https://www.slideshare.
                                                                                                               net/simonealiprandi/
il/la titolare dello studio fotografico.                        prospettiva:             prospettiva:          diritto-e-creative-
                                                             titolare dei diritti        utilizzatore          commons-in-fotografia-
                                                                                                               bolzano-gen-2017)
                                                                 sull’opera               dell’opera
3) Chi può essere il titolare del diritto
    d’autore?
Il titolare del diritto d’autore di una fotogra-
fia è principalmente chi l’ha realizzata, fatte
salve alcune eccezioni.
A seconda dei casi, il titolare può essere:
innanzitutto l’autore (in vita e i suoi eredi           • Verwertungsrecht è il diritto che resta in
post mortem) o più coautori, il titolare dello          capo all’autore dell’opera e
studio fotografico, il committente, la pub-             • Werknutzungsrecht il diritto ceduto ed
blica amministrazione.                                  esercitato da terzi.
Ai dipendenti della pubblica amministrazio-             Esiste un complesso di ulteriori diritti che
ne incaricati di eseguire fotografia in auto-           sono implicitamente legati alla ripresa foto-
nomia potrebbe essere riconosciuto a priori             grafica e all’utilizzo della fotografia (come
il diritto morale sulle immagini. La citazione          opera creativa e fotografia semplice) e i cui
del fotografo sarebbe in tal caso un segno              riferimenti ritroviamo nel codice civile, nel-
di riconoscimento professionale e anche di              le convenzioni e leggi europee e nel diritto
cortesia nei confronti del dipendente.                  internazionale.

4) Quali diritti riconosce il diritto                   5) Cosa si intende per diritti morali?
    d’autore?                                           I diritti morali sono vari; qui elenchiamo i
Il diritto d’autore si compone di norme che             principali:
tutelano l’opera creativa e ne regolamenta-             • il diritto a essere riconosciuto come auto-
no l’utilizzazione.                                     re (anche in caso di opera anonima e pseu-
Si distingue principalmente tra:                        donima);
• diritti morali (solo per le opere creative)           • il diritto a opporsi a ogni modificazione
che tutelano i diritti del creatore dell’opera          dell’opera che sia lesiva della reputazione
d’ingegno o creativa (in Austria identifica-            dell’autore.
ti con il termine Urheberpersönlichkeits-               Questi diritti sono inalienabili, cioè non
recht) e                                                possono essere ceduti; essi sono anche
• diritti di utilizzazione economica che re-            inestinguibili dunque non hanno scadenza,
golamentano l’utilizzazione economica                   possono essere fatti valere in qualsiasi mo-
dell’opera creativa.                                    mento e, alla morte dell’autore, possono
La legislazione austriaca distingue tra                 essere esercitati dagli eredi.
Verwertungsrechte e Werknutzungsrechte                  Vi sono inoltre: il diritto di inedito, il diritto
e il termine viene collegato al detentore del           di rivelarsi e il diritto di ritirare l’opera dal
diritto:                                                commercio.

          ALESSANDRO C AMPANER /MARLENE HUBER · L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA   19
6) C
    osa si intende per diritti di utilizza-              semplici (Lichtbilder) per cinquant’anni dal-
   zione economica?                                       la ripresa ma se pubblicate, ulteriori cin-
I diritti esclusivi di utilizzazione economica            quant’anni dalla data di pubblicazione (per
sono vari e indipendenti tra loro e sanci-                un massimo di cento anni se pubblicate
scono il diritto di controllare lo sfruttamen-            entro il cinquantesimo anno dalla ripresa).
to economico dell’opera fotografica:                      Questi diritti restano in capo esclusivamen-
• diritto di pubblicazione;                               te al fotografo ma sono trasmissibili in toto
• diritto di riproduzione (ad esempio digita-             o in parte e in modo indipendente tra loro,
lizzazione);                                              nel qual caso ne sono titolari i concessiona-
• diritto di trascrizione;                                ri che li possono esercitare per la durata
• diritto di esecuzione, recitazione e rap-               stabilita nel contratto di cessione.
presentazione in pubblico;
• diritto di modifica;                                    9) Q uali altri diritti devo considerare
• diritto di noleggio e prestito;                             per scattare e/o utilizzare una
• diritto di comunicazione al pubblico (an-                  ­fotografia?
che se gratuita o per motivi culturali);                  Per scattare e/o utilizzare una fotografia è
• diritto di distribuzione;                               necessario considerare anche altri diritti a
• diritto di trasmissione;                                essa legati:
• diritto di rendere disponibile al pubblico              • il diritto all’immagine (art. 10 c.c. e artt.
via internet (diritti in internet).                       96-98 LA) dei soggetti fotografati;
                                                          • i principi a tutela dei minori (nel caso in
7) Che cosa sono i diritti connessi?                     cui si tratti di fotografie di soggetti mino-
I diritti connessi riguardano attività e opere            renni);
simili o afferenti a quelle tutelate dal diritto          • il diritto alla privacy (D.Lgs 196/2003) in
d’autore ma sprovviste del carattere creativo.            quei casi in cui la diffusione dell’immagine
La semplice fotografia (non creativa) è tute-             tocchi aspetti di riservatezza.
lata solo dai diritti connessi. Al fotografo
compete il diritto di utilizzazione economi-              10) Q   uando sono scaduti i diritti di
ca e i diritti previsti dall’art. 87 della LA,                 ­utilizzazione economica della
come ad esempio:                                                ­fotografia cosa succede?
• il diritto esclusivo di riproduzione;                   Alla scadenza di tali diritti la fotografia diven-
• il diritto esclusivo di diffusione e spaccio.           ta di dominio pubblico ed è liberamente uti-
                                                          lizzabile da chiunque e a qualunque scopo.
8) I diritti di utilizzazione economica                  Ricordiamo però che i diritti morali non
   hanno una scadenza?                                    decadono mai: è quindi doveroso citare
Il diritto esclusivo sulle opere fotografiche             sempre l’autore della fotografia e a non
dura fino a settant’anni dopo la morte                    farne rielaborazioni che siano lesive della
dell’autore.                                              personalità creativa dell’autore.
Il diritto esclusivo sulle semplici fotografie
(in Italia) dura fino a vent’anni dalla produ-            11) Cosa devo fare per essere riconosciu-
zione della fotografia.                                        to come autore di una fotografia?
Nella legislazione austriaca le opere foto-               Molto semplice: su ogni copia devo scrivere
grafiche anonime sono tutelate per set-                   il mio nome (o uno pseudonimo) o il nome
tant’anni dalla produzione; le fotografie                 della mia azienda e l’anno di produzione.

20   L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA
12) Il titolare dei diritti è sempre il                                                                        Mappa dello
     fotografo?                                                                                                stato di libertà
                                                                                                               di panorama nei
I diritti morali sono sempre di un autore in-                                                                  paesi europei:
teso come persona fisica. I diritti patrimonia-                                                                ■ Esiste libertà
li sulle fotografie prodotte nell’ambito con-                                                                     di panorama,
trattuale di lavoro dipendente spettano al                                                                        anche per
                                                                                                                  opere d’arte.
datore di lavoro e non al fotografo. In special                                                                ■ Esiste libertà
modo se l’esecuzione delle fotografie non                                                                         di panorama
avviene in autonomia ma sotto la guida di                                                                         solo per
un direttore artistico o coordinatore. La va-                                                                     edifici.
                                                                                                               ■ Esiste libertà
rietà dei contratti di lavoro dipendente con i                                                                    di panorama
fotografi attualmente esistenti non sempre                                                                        solo per uso
consentono di generalizzare la norma.                                                                             non-commer-
I diritti di pubblicazione possono restare in                                                                     ciale.
                                                                                                               ■ Non esiste
capo al committente quando il fotografo è                                                                         libertà di
incaricato di fotografare oggetti propri del                                                                      panorama.
committente.                                            ternet, a titolo gratuito, di immagini e musi-         ■ Sconosciuto
Nel caso di fotoriproduzioni di un’opera                che a bassa risoluzione o degradate, per                  (Andorra,
                                                                                                                  San Marino,
d’arte nella citazione va aggiunto il nome              uso didattico o scientifico e solo nel caso in            Monaco e
dell’artista che l’ha realizzata.                       cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.               Malta).
                                                                                                               Fonte: SPQRobin et al.,
                                                                                                               tramite Wikimedia Com-
13) Posso pubblicare qualsiasi                          15) Cos’è la libertà di panorama?                      mons, https://commons.
                                                                                                               wikimedia.org/wiki/
     fotografia in mio possesso?                        La libertà di panorama (freedom of panora-             File:Freedom_of_
                                                                                                               Panorama_in_Europe_
Il possesso del negativo (analogico o digita-           ma) consente di poter fotografare un’opera             NC.svg, CC BY SA 3.0

le) o di analogo mezzo di riproduzione della            d’arte o un edificio che si trovino in un luo-
fotografia comprende, salvo patto contra-               go pubblico e di utilizzarne l’immagine sen-
rio, il possesso dei diritti patrimoniali.              za il consenso dell’autore.
La fotografia è una copia tratta da un nega-            Il presupposto è che le fotografie vengano
tivo (analogico o digitale). Possedere una              scattate senza l’ausilio di strumenti e at-
copia di un’opera fotografica o di una sem-             trezzature (droni, scale, etc.) che consenta-
plice fotografia non dà alcun diritto certo.            no di oltrepassare barriere o ledere la pri-
Il solo possesso della fotografia, quindi,              vacy.
non autorizza all’utilizzo.                             È sancita a seconda della presenza o meno
Ad esempio: il solo possesso di una foto-               di determinate norme presenti nelle leggi
grafia acquistata a un mercatino delle pul-             sul diritto d’autore di ogni paese, con lo
ci, regalata da un parente o scaricata da               scopo di garantire una ragionevole libertà
internet non dà alcun diritto a diffonderla o           di scattare fotografie in spazi pubblici. In
sfruttarla economicamente senza il con-                 Italia non c’è una norma che garantisca la
senso del titolare dei diritti.                         libertà di panorama; l’uso delle immagini di
                                                        opere tutelate esposte al pubblico è tutta-
14) In quali casi e per quale scopo posso               via possibile, al pari di tutte le opere tutela-
pubblicare una fotografia in internet?                  te, con fine didattico o scientifico e solo nel
Nel diritto d’autore italiano è consentita la           caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di
libera pubblicazione attraverso la rete in-             lucro.

          ALESSANDRO C AMPANER /MARLENE HUBER · L’IMMAGINE: DIRIT TO E CRE ATIVE COMMONS IN FOTOGR AFIA   21
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