L'e-commerce nel settore turistico - ESPERTO: Enzo Insigne TUTOR: Pierpaolo Matarazzo
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ESPERTO: Enzo Insigne TUTOR: Pierpaolo Matarazzo L’e-commerce nel settore turistico © prof. Pierpaolo Matarazzo ISTITUTO LUCA PACIOLI
Uno dei campi in cui la tecnologia del web ha portato i maggiori cambiamenti è sicuramente il settore turistico. La possibilità di collegarsi in pochi istanti con ogni parte del pianeta, attraverso pc e dispositivi mobili, ha ampliato enormemente le quantità di informazioni di cui ciascun utente può disporre e la velocità nel reperimento.
Internet offre grandi possibilità per il settore turistico non solo per coloro che esercitano professioni turistiche, ma anche per chi acquista prodotti turistici, siano essi singoli servizi o pacchetti. Tutti gli operatori hanno la possibilità di fare conoscere la propria offerta rivolgendosi ad una quantità di potenziali clienti vastissima.
Per comprendere le potenzialità che ha Internet rispetto al settore turistico dobbiamo capire come si è evoluto il web finora e quali cambiamenti si prospettano per il prossimo futuro.
La crescente importanza dell’e-commerce ha reso necessaria una regolamentazione a livello nazionale e internazionale. A livello internazionale, in particolare, direttive e regolamenti dell’Unione Europea sono stati emanati in materia di: • Contratti online • Informazioni obbligatorie • Diritti del turista/viaggiatore • Risoluzione delle controversie
Ci soffermiamo, in particolare su tre aspetti: 1. L’individuazione delle norme applicabili ai contratti del settore turistico stipulati online 2. L’individuazione del giudice competente in caso di controversie 3. La possibilità di recesso del cliente
Per quanto riguarda le norme applicabili, se i soggetti che hanno stipulato il contratto hanno nazionalità diverse, si applica l’art.57 della legge 218/95 e l’art.5 della Convenzione di Roma del 1980. Nei contratti conclusi tra soggetti aventi cittadinanza diversa, le parti possono scegliere liberamente la legge applicabile, facendo riferimento alle norme vigenti nei rispettivi paesi o in un paese terzo. In mancanza di accordo, il giudice applicherà la legge del paese con cui il contratto ha il collegamento più stretto.
Per quanto riguarda la scelta del giudice competente a dirimere eventuali controversie, se il consumatore/turista ha cittadinanza italiana potrà citare in giudizio il venditore sia nel proprio paese di residenza, sia in quello dove ha sede il convenuto. Si può concludere, quindi, che nei rapporti B4C vige il principio per cui il consumatore va tutelato rispetto al venditore essendo egli la parte contrattualmente più debole. Si discosta in parte rispetto a questa impostazione la normativa sul diritto di recesso.
Nei contratti B2C il codice del consumo (d. lgs. 206/2005, aveva previsto, per il consumatore, la possibilità di recedere nel termine di 14 gg. dai contratti stipulati a distanza. Successivamente, però, anche su pressione delle associazioni degli operatori turistici, il codice del turismo, d.lgs. 79/2011 ha disciplinato diversamente la fattispecie, prevedendo la possibilità di recesso nel più breve termine di 5 gg.
ESPERTO: Enzo Insigne TUTOR: Pierpaolo Matarazzo Le opportunità offerte dal web © prof. Pierpaolo Matarazzo ISTITUTO LUCA PACIOLI
Quanto è importante il web marketing per il settore turistico? Le statistiche più recenti ci dicono che la stragrande maggioranza degli operatori avverte il bisogno di essere presente su internet per cogliere l’opportunità di svincolarsi dalla sede fisica della propria azienda e offrire servizi ad una platea più vasta di utenti. In particolare, rispetto al turismo possiamo distinguere tre distinte possibili strategie di web marketing:
LA PUBBLICITÀ DIRETTA È un’operazione commerciale che prevede la sottoscrizione di un contratto col proprietario/gestore di una pagina di servizi web di pubblicità. La forma più frequente rispetto a questa tipologia è costituita da banner pubblicitari visualizzati all’interno di un sito web.
IL WEB MARKETING Si avvale di algoritmi di indicizzazione, che indirizzano in modo selettivo la pubblicità a partire dalle parole-chiave digitate dagli utenti nei motori di ricerca, nelle e-mail o nei social-media.
Un buon sito di e-commerce dovrà essere progettato come una sorta di imbuto: tutte le pagine dovranno essere strutturate per spingere l’utente a concludere la visita con una transazione economica. Tutto il flusso di informazioni ricevute deve guidare l’utente a concludere un contratto, aiutarlo a fare una selezione dell’offerta in base alla proprie preferenze.
Quali norme tecniche si devono rispettare nella creazione e nella gestione degli strumenti di web-marketing? Innanzitutto è necessario dare al sito Internet una veste grafica chiara e accessibile. In secondo luogo, è necessario avere cura di aggiornare e verificare costantemente i contenuti. Quindi è fondamentale avere, a monte,una gestione professionale.
Per un’attività Servono pertanto: di web-marketing -hosting efficace… -dominio -manutenzione piattaforma
È fondamentale, nell’affidamento dei servizi di web marketing, precisare, particolarmente, quale soggetto ha la responsabilità dei contenuti, se il compito di selezionarli spetta al gestore o al cliente.
In tema di regolamentazione giuridica del RESPONSABILITÀ rapporto tra gestore del sito e committente, occorre fare una riflessione sulla rispettiva responsabilità: GIURIDICA Se è il committente che fornisce i contenuti, la responsabilità che ne deriva è sua; se i contenuti sono forniti dal gestore, il discorso inerente alla responsabilità (ma anche quello relativo al costo del servizio sarà ovviamente diverso!
In base alle norme italiane in tema di diritto d’autore: 1. Le fotografie sono coperte da privativa per un tempo di venti anni dal momento in cui sono state scattate. Per le foto di valore artistico, questo termine è elevato a 70 anni. 2. I testi scritti sono tutelati per tutta la vita dell’autore e per i 70 anni dopo la sua morte.
Per quanto riguarda la riservatezza dei dati sensibili, in base al d.lgs. 196/2003, la loro raccolta e la loro gestione deve avere luogo previo rilascio di una dichiarazione di consenso informato. Il responsabile del trattamento deve custodire i dati e vigilare sul loro corretto utilizzo.
REATO DI DIFFAMAZIONE Per diffamazione, in diritto, si intende una condotta mirante ad offendere e/o screditare la reputazione di una persona. "Chiunque (…) comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032". L'articolo inoltre specifica che la diffamazione si configura solamente quando ci si rivolge a più di una persona.
LA DIFFAMAZIONE AGGRAVATA Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (4), ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Tale fattispecie si verifica, secondo la giurisprudenza, quando il reato sia commesso attraverso social network, e quindi si deve ritenere aggravata la recensione diffamatoria rivolta ad un operatore turistico.
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