La manovra finanziaria 2011 decreto legge 78 del 31 maggio 2010
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
La manovra finanziaria 2011 decreto legge 78 del 31 maggio 2010
Le ricadute del decreto 78 sul quadro normativo preesistente • La iniziale soppressione dei titoli del decreto 150 • La scelta finale del legislatore • Gli effetti diretti e indiretti
1°blocco – valutazione, trasparenza, premialità teoricamente nulla viene sospeso ma sussistono molti dubbi di fattibilità 2°blocco – modifiche ordinamentali al d. lgs. 165 nessuna conseguenza, è già tutto a regime 3°blocco – interventi sulla contrattazione collettiva praticamente tutto rinviato con spazi di intervento molto esigui 4°blocco – sanzioni e responsabilità nessuna conseguenza, è già tutto a regime
Lettura politica del decreto legge Le scelte del legislatore riguardo ai destinatari (tre motivi) La relazione illustrativa del Governo - Gli emendamenti in sede di conversione Mancata condivisione delle Regioni in sede di Conferenza Lettura finanziaria del decreto legge “Eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea” “Consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente” Risparmio atteso pari a 24, 5 miliardi di € cui concorrono le Regioni per 4 miliardi di € - Per i trasferimenti al S.s.n. 438 milioni di € in meno Lettura tecnico-giuridica del decreto legge Decretazione d’urgenza - Testo pieno di errori materiali, incongruenze e privo a volte di sequenza logico-grammaticale – legge di conversione che ha sanato molto parzialmente gli errori
Destinatari delle norme • Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA come da ISTAT (11 volte) • Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001 • Pubbliche amministrazioni • Personale di cui all’art. 2, comma 2 e art. 3 del d.lgs. 165/2001 • Personale contrattualizzato • Personale convenzionato con il S.s.n. • Regioni, Province autonome, enti del S.s.n. • Regioni, Province autonome di Tn e Bz, gli enti locali e gli enti vigilati, aziende sanitarie e ospedaliere, IRCCS • Enti pubblici, anche economici e gli organismi pubblici anche di diritto privato
Applicabilità diretta o meno • Art. 6 ai sensi del comma 20 tutte le disposizioni non si applicano in via diretta agli enti del S.s.n. per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica meno la disapplicazione dell’art. 15 della l. 836/1973 e s.i.m. “adesione volontaria alle regole previste dal presente articolo” altrimenti si perde il 10% dei trasferimenti erariali ex lege Bassanini, ora congelati comma 2 comunque non applicabile
• Art. 8 le aziende sanitarie e ospedaliere e gli IRCSS sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15 (?) per il comma 12 tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001 • Art. 9 tutte direttamente applicabili in quanto materia di legislazione esclusiva dello Sato meno il comma 28 che, implicando l’organizzazione, è di legislazione concorrente e comporta il principio di adeguamento
Terminologia di difficile interpretazione per le aziende sanitarie • spesa sostenuta (nel S.s.n. abbiamo “costi”) • livello dirigenziale generale • progressioni di carriera come concetto diverso dai passaggi di area (nel S.s.n. abbiamo “categorie”) • progressioni di carriera vs. incarichi dirigenziali ex comma 2, ultimo periodo • incarico di livello generale o di livello non generale (nel S.s.n. abbiamo le 4 tipologie)
Criteri interpretativi In una materia così delicata in tutti i suoi aspetti la lettura dovrebbe necessariamente essere rigorosa, anche perché dall’applicazione della norma dovrebbero derivare ben precise economie di bilancio (agevolmente ricavabili dagli atti preparatori e dalla relazione illustrativa della legge). L’art. 9 è contenuto in un decreto legge adottato per “casi straordinari di necessità e di urgenza” e interviene pesantemente su principi fondanti del testo del pubblico impiego, appena riformato dal decreto 150. Tra l’altro il decreto legislativo 165 - oggetto di pesanti e reiterati interventi da parte delle leggi Brunetta - è una fonte normativa di rango sub costituzionale visto che in base allo stesso art. 1, comma 3 esso contiene “norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica”. Alla luce di tutte le circostanze ricordate appare allora indubitabile ritenere l’art. 9 “norma eccezionale”. Nei principi generali del nostro ordinamento giuridico viene affermato che le leggi eccezionali devono essere interpretate letteralmente e non può essere fatto ricorso né ad interpretazioni estensive né all’istituto dell’analogia (art. 14 delle Preleggi).
Premessa generale L’“ordinamento civile” e i “livelli essenziali di diritti civili e sociali” rientrano nella potesta' legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione. Una lunga serie di materie – tra le quali la “tutela della salute“ – rientrano nella legislazione concorrente esercitata dallo Stato unitamente alle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione. In particolare lo Stato, in diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (“secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”), fissa principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni, anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’esercitare la loro potestà legislativa negli ambiti di rispettiva competenza
Criteri interpretativi – 2 L’interpretazione “costituzionalmente orientata” In linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali (sentenza n. 356 del 1996) L’interprete ha il dovere di verificare se la norma consenta un’interpretazione “costituzionalmente orientata” che la sottragga a censure di incostituzionalità
Criteri interpretativi - 3 In riferimento ai commi 1, 2, 21, u.p. e 32 dell’art. 9 sussiste un problema riguardo alla consistenza dei fondi : se infatti gli importi decurtati restano nei rispettivi fondi non sono ovviamente oggetto di economia; se venissero congelati l’erogazione sarebbe spostata nel 2014. L’unica soluzione che consentirebbe un vero risparmio è quella della formulazione dell’ultimo comma dell’art. 71 della legge 133/2008 che però nel decreto 78 non è contenuta, anche se l’art. 1, comma 72 della legge n. 191/2009 impone in ogni caso la rideterminazione dei fondi. Tutto ciò potrebbe ingenerare questa interpretazione: • Lettura rigorosa per gli emolumenti pagati da bilancio • Lettura possibilista per gli emolumenti pagati da fondo
Art. 9, comma 1 contenuto in sintesi congelamento trattamento economico al 2010 parole chiave • trattamento ordinariamente spettante • eventi straordinari della dinamica retributiva a livello operativo va declinato il contenuto di cosa non concorre al trattamento ordinario da chiarire va capito il rapporto del comma 1 con gli effetti derivanti dal comma 21, quarto periodo del medesimo art. 9
Non rientra nel “trattamento ordinariamente spettante”: • tutte le indennità legate a disagio, rischio, ecc. • lavoro straordinario • emolumenti arretrati • conseguimento fascia retributiva ( ? ) • passaggio di profilo o categoria • posizioni organizzative • funzioni di coordinamento • attribuzione incarico dirigenziale (SC, SS, IAS, IP) • fascia indennità di esclusività (? per la 2^ e la 3^) • equiparazione ai 5 anni di esperienza • passaggio da extra a intramoenia • prestazioni ALPI incrementali e, ovviamente, l’ALPI pura • indennità di vacanza contrattuale
Comma 2 contenuto in sintesi riduzione 5 e 10 % stipendi > 90.000 € e 150.000 € e congelamento valore incarico dirigenziale precedente parole chiave • trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti • la riduzione non opera ai fini previdenziali • contratto stipulato dal precedente titolare a livello operativo va stabilito per ciascun dirigente il trattamento economico complessivo per il 2010 per trovare l’eccedenza teorica da decurtare e mensilizzare da gennaio salvo conguaglio finale da chiarire in pratica nulla, anche le l’INPDAP vuole l’intera quota dei conributi
Comma 2-bis contenuto in sintesi congelamento del trattamento accessorio per tre anni parole chiave • ammontare complessivo del trattamento accessorio • riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio a livello operativo vanno determinati i fondi contrattuali per il 2011 in modo dinamico seguendo l’andamento della forza in servizio da chiarire il rapporto del comma con l’obbligo di decurtare i fondi ex art. 1, comma 72 della legge n. 191/2009
Comma 3 contenuto in sintesi divieto incarichi aggiuntivi parole chiave • incarichi di livello dirigenziale generale • incarichi aggiuntivi a livello operativo per ora nulla da chiarire chi sono i destinatari, data la locuzione difficilmente riferibile al S.s.n. - rapporto tra il principio di onnicomprensività e alcuni incarichi aggiuntivi particolari (ad esempio, incentivi ex art. 92, comma 5 del decreto n.163/2006)
Comma 4 contenuto in sintesi tetto del 3,2 % agli aumenti contrattuali 2008-2009 parole chiave • aumenti retributivi superiori al 3,2% • le clausole difformi sono inefficaci a livello operativo vanno abbandonati gli accordi regionali sullo 0,8% da chiarire non c’è alcuna altra lettura da dare al comma (tipo recuperare eventuali eccedenze stipendiali rispetto al 3,2%)
Comma 17 contenuto in sintesi annullamento tornata contrattuale 2010-2012 parole chiave • senza possibilità di recupero • fatta salva la indennità di vacanza contrattuale a livello operativo praticamente non si deve fare nulla se non attendere che la RGS emani le tabelle che quantificano la IVC da aprile 2011 da chiarire nulla
Comma 21 contenuto in sintesi qualsiasi progressione di carriera dal 2011 al 2013 ha solo fini giuridici e non comporta il trattamento economico parole chiave • progressioni di carriera comunque denominate • passaggi tra aree • fini esclusivamente giuridici a livello operativo per ora nulla, ma vanno declinate le “progressioni” da chiarire il rapporto del comma con l’obbligo di decurtare i fondi ex art. 1, comma 72 della legge n. 191/2009
• Sono sicuramente congelati: – fasce indennità di esclusività – posizioni organizzative – funzioni di coordinamento – equiparazione ai 5 anni di esperienza • Sono sicuramente praticabili: – passaggio extra/intramoenia – applicazione art. 18, c. 4 (inc. temporaneo) – applicazione art. 18, c.8 (scavalco) – indennità di vacanza contrattuale • Devono essere attentamente studiati: – conferimento incarichi dirigenziali (SC, SS, IAS, IP) – conferimento dipartimenti o aree – passaggi di profilo per vincita di concorso pubblico
Comma 24 contenuto in sintesi annullamento contratti anche per i convenzionati parole chiave • le disposizioni del comma 17 si applicano anche al personale convenzionato a livello operativo per ora nulla da chiarire e’ scontato che anche in questo caso non ci sarà recupero e che non è prevista la IVC
Comma 28 contenuto in sintesi lavoro flessibile e co.co.co 50 % del 2009 parole chiave • personale a tempo determinato o con convenzioni o Co.Co.Co. • contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio • 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 • principi generali ai fini del coordinamento di finanza pubblica • gli enti del S.s.n. si adeguano
Comma 28 segue a livello operativo per ora nulla da chiarire l’elencazione delle fattispecie soggette al taglio sembra esaustiva ma mancano i contratti d’opera L’ultima stesura dell’art. 7, comma 6 prevede: • contratti di lavoro autonomo in via ordinaria • contratto di natura occasionale o coordinata e continuativa nel caso in cui si prescinde dalla specializzazione universitaria
La sez. reg. di controllo della Toscana della Corte dei conti con deliberazione n. 301/2009 ha dettato la disciplina di coordinamento delle seguenti norme: • Art. 1, comma 173 legge n. 266/2005 in relazione ai commi 9, 12, 56, 57, 64 dello stesso art. 1 • Art. 7, comma 6 d.lgs. n. 165/2001 in relazione all’assimilazione operata dal legislatore agli incarichi di consulenza (art. 3, commi 54 e 56 legge n. 244/2007)
Se non si vuole comprendere i contratti d’opera nel comma 28 va posta attenzione al taglio fissato dall’art. 6, comma 7 che è dell’80% quindi rientrano nel taglio del 50% • le fattispecie espressamente elencate nel comma 28 • contratti d’opera non rientrano nel taglio del 50% • incarichi meramente occasionali < € 5.000 • incarichi in materia di lavori pubblici • incarichi di patrocinio legale • incarichi non soggetti all’art. 7, c.6 (nuclei o OIV)
Comma 31 contenuto in sintesi trattenimenti ex art. 72, c. 7 equivalgono a nuove assunzioni parole chiave • ambito delle facoltà assunzionali • trattenimenti in servizio ex art. 16, c. 1-bis del d.lgs. 503/1992 (magistrati) a livello operativo per ora nulla da chiarire il rapporto della norma con l’imminente entrata in vigore del trattenimento (o meglio “permanenza”) dei medici fino ai 40 anni effettivi o 70 anni di età – art. 23 del ddl 1167
Comma 32 contenuto in sintesi incarico dirigenziale di valore inferiore alla scadenza parole chiave • anche in dipendenza di processi di riorganizzazione • anche in assenza di una valutazione negativa a livello operativo per ora nulla da chiarire se “un altro incarico, anche di valore economico inferiore” può andare sotto i minimi contrattuali applicabilità anche alla maggiorazione per il dipartimento
Art. 12 commi 1-3 Interviene direttamente sulle decorrenze dei trattamenti pensionistici, modificando le pensioni di vecchiaia e di anzianità anche con 40 anni di contributi. Per coloro che matureranno i requisiti a partire dall’1.1.2011 verrà introdotta la finestra mobile o a scorrimento al posto delle attuali 4 finestre: 12 mesi dopo la maturazione per lavoro dipendente 18 mesi dopo la maturazione per il lavoro autonomo Le nuove decorrenze si applicano anche a chi fruisce della totalizzazione
Art. 12 comma 7 Rateizzazione della liquidazione • in un unico importo annuo se l’ammontare, al lordo delle trattenute fiscali, è non superiore a 90.000 € • in due ratei se l’importo è superiore a 90.000 € ma inferiore a 150.000 € (il primo importo sarà di 90.000 e il secondo del residuo) • in tre ratei annuali se l’importo è superiore a 150.000 (stessa dinamica di ripartizione) Tempi di pagamento dell’INPDAP: 105 gg per limiti di età o servizio, inabilità, decesso 270 gg per gli altri casi
Art. 12 comma 10 Nuovo calcolo della liquidazione Dal 1°gennaio 2011 è esteso anche ai dipendenti pubb lici, in servizio alla data del 30 dicembre 2000, il calcolo della liquidazione secondo le regole dell’art. 2121 del cc con l’applicazione dell’aliquota del 6, 91%. Si avrà quindi la liquidazione calcolata pro quota: • Una quota con le regole precedenti dell’IPS per il periodo maturato fino al 31.102.2010 • Una quota come TFR per i periodi maturati dall’1.1.2011
Ricadute dell’art. 12 • la circolare INPDAP n. 18 dell’8.10.2010 •applicabilità dell’art. 72, comma 11 anche in relazione all’imminente entrata in vigore del “Collegato lavoro” • pianificazione del turn-over • mancata rivalutazione monetaria dei ratei della liquidazione
La chiave di volta di tutta la manovra è l’art. 7, comma 18 con il quale viene soppresso l’ ISAE
Puoi anche leggere