La manovra finanziaria 2011 decreto legge 78 del 31 maggio 2010

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La manovra finanziaria 2011
  decreto legge 78 del 31
       maggio 2010
Le ricadute del decreto 78
      sul quadro normativo
           preesistente

• La iniziale soppressione dei titoli del
  decreto 150
• La scelta finale del legislatore
• Gli effetti diretti e indiretti
1°blocco – valutazione, trasparenza, premialità
   teoricamente nulla viene sospeso ma sussistono
    molti dubbi di fattibilità
2°blocco – modifiche ordinamentali al d. lgs. 165
   nessuna conseguenza, è già tutto a regime
3°blocco – interventi sulla contrattazione collettiva
   praticamente tutto rinviato con spazi di intervento
    molto esigui
4°blocco – sanzioni e responsabilità
   nessuna conseguenza, è già tutto a regime
Lettura politica del decreto legge
Le scelte del legislatore riguardo ai destinatari (tre motivi)
La relazione illustrativa del Governo - Gli emendamenti in sede di conversione
Mancata condivisione delle Regioni in sede di Conferenza

           Lettura finanziaria del decreto legge
“Eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede europea”
“Consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica
della spesa corrente”
Risparmio atteso pari a 24, 5 miliardi di € cui concorrono le Regioni per 4
miliardi di € - Per i trasferimenti al S.s.n. 438 milioni di € in meno

      Lettura tecnico-giuridica del decreto legge
Decretazione d’urgenza - Testo pieno di errori materiali, incongruenze e privo a
volte di sequenza logico-grammaticale – legge di conversione che ha sanato
molto parzialmente gli errori
Destinatari delle norme
• Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
  consolidato della PA come da ISTAT (11 volte)
• Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs
  165/2001
• Pubbliche amministrazioni
• Personale di cui all’art. 2, comma 2 e art. 3 del d.lgs.
  165/2001
• Personale contrattualizzato
• Personale convenzionato con il S.s.n.
• Regioni, Province autonome, enti del S.s.n.
• Regioni, Province autonome di Tn e Bz, gli enti locali e
  gli enti vigilati, aziende sanitarie e ospedaliere, IRCCS
• Enti pubblici, anche economici e gli organismi pubblici
  anche di diritto privato
Applicabilità diretta o meno
• Art. 6
  ai sensi del comma 20 tutte le disposizioni non si
  applicano in via diretta agli enti del S.s.n.    per
  i quali costituiscono disposizioni di principio ai
  fini del coordinamento della finanza pubblica
  meno la disapplicazione dell’art. 15 della l.
  836/1973 e s.i.m.
  “adesione volontaria alle regole previste dal
  presente articolo” altrimenti si perde il 10% dei
  trasferimenti erariali ex lege Bassanini, ora
  congelati
  comma 2 comunque non applicabile
• Art. 8
  le aziende sanitarie e ospedaliere e gli IRCSS
  sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal
  comma 15 (?)
  per il comma 12 tutte le amministrazioni di cui
  all’art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001
• Art. 9
  tutte direttamente applicabili in quanto materia di
  legislazione esclusiva dello Sato meno il comma
  28 che, implicando l’organizzazione, è di
  legislazione concorrente e comporta il principio
  di adeguamento
Terminologia di difficile interpretazione
      per le aziende sanitarie
• spesa sostenuta (nel S.s.n. abbiamo “costi”)
• livello dirigenziale generale
• progressioni di carriera come concetto
  diverso dai passaggi di area (nel S.s.n.
  abbiamo “categorie”)
• progressioni di carriera vs. incarichi
  dirigenziali ex comma 2, ultimo periodo
• incarico di livello generale o di livello non
  generale (nel S.s.n. abbiamo le 4 tipologie)
Criteri interpretativi
In una materia così delicata in tutti i suoi aspetti la lettura dovrebbe
   necessariamente essere rigorosa, anche perché dall’applicazione
   della norma dovrebbero derivare ben precise economie di bilancio
   (agevolmente ricavabili dagli atti preparatori e dalla relazione
   illustrativa della legge). L’art. 9 è contenuto in un decreto legge
   adottato per “casi straordinari di necessità e di urgenza” e
   interviene pesantemente su principi fondanti del testo del pubblico
   impiego, appena riformato dal decreto 150. Tra l’altro il decreto
   legislativo 165 - oggetto di pesanti e reiterati interventi da parte
   delle leggi Brunetta - è una fonte normativa di rango sub
   costituzionale visto che in base allo stesso art. 1, comma 3 esso
   contiene “norme fondamentali di riforma economico-sociale della
   Repubblica”. Alla luce di tutte le circostanze ricordate appare
   allora indubitabile ritenere l’art. 9 “norma eccezionale”. Nei
   principi generali del nostro ordinamento giuridico viene affermato
   che le leggi eccezionali devono essere interpretate letteralmente e
   non può essere fatto ricorso né ad interpretazioni estensive né
   all’istituto dell’analogia (art. 14 delle Preleggi).
Premessa generale

L’“ordinamento civile” e i “livelli essenziali di diritti civili e sociali” rientrano
   nella potesta' legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi
   dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione.
Una lunga serie di materie – tra le quali la “tutela della salute“ – rientrano
   nella legislazione concorrente esercitata dallo Stato unitamente alle
   Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione. In
   particolare lo Stato, in diretta attuazione dell'articolo 97 della
   Costituzione (“secondo disposizioni di legge, in modo che siano
   assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”), fissa
   principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni, anche
   con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’esercitare
   la loro potestà legislativa negli ambiti di rispettiva competenza
Criteri interpretativi – 2
       L’interpretazione “costituzionalmente
                      orientata”

In     linea di principio, le leggi non si dichiarano
     costituzionalmente illegittime perché è possibile darne
     interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga
     di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni
     costituzionali (sentenza n. 356 del 1996)

L’interprete ha il dovere di verificare se la norma consenta
   un’interpretazione “costituzionalmente orientata” che la
   sottragga a censure di incostituzionalità
Criteri interpretativi - 3
    In riferimento ai commi 1, 2, 21, u.p. e 32 dell’art. 9 sussiste un
  problema riguardo alla consistenza dei fondi : se infatti gli importi
 decurtati restano nei rispettivi fondi non sono ovviamente oggetto di
 economia; se venissero congelati l’erogazione sarebbe spostata nel
2014. L’unica soluzione che consentirebbe un vero risparmio è quella
della formulazione dell’ultimo comma dell’art. 71 della legge 133/2008
che però nel decreto 78 non è contenuta, anche se l’art. 1, comma 72
 della legge n. 191/2009 impone in ogni caso la rideterminazione dei
      fondi. Tutto ciò potrebbe ingenerare questa interpretazione:

• Lettura rigorosa per gli emolumenti pagati da bilancio
• Lettura possibilista per gli emolumenti pagati da fondo
Art. 9, comma 1
contenuto in sintesi
congelamento trattamento economico al 2010
parole chiave
• trattamento ordinariamente spettante
• eventi straordinari della dinamica retributiva
a livello operativo
va declinato il contenuto di cosa non concorre al trattamento
ordinario
da chiarire
va capito il rapporto del comma 1 con gli effetti derivanti dal
comma 21, quarto periodo del medesimo art. 9
Non rientra nel “trattamento ordinariamente spettante”:

•   tutte le indennità legate a disagio, rischio, ecc.
•   lavoro straordinario
•   emolumenti arretrati
•   conseguimento fascia retributiva ( ? )
•   passaggio di profilo o categoria
•   posizioni organizzative
•   funzioni di coordinamento
•   attribuzione incarico dirigenziale (SC, SS, IAS, IP)
•   fascia indennità di esclusività (? per la 2^ e la 3^)
•   equiparazione ai 5 anni di esperienza
•   passaggio da extra a intramoenia
•   prestazioni ALPI incrementali e, ovviamente, l’ALPI pura
•   indennità di vacanza contrattuale
Comma 2
contenuto in sintesi
riduzione 5 e 10 % stipendi > 90.000 € e 150.000 € e
congelamento valore incarico dirigenziale precedente
parole chiave
• trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti
• la riduzione non opera ai fini previdenziali
• contratto stipulato dal precedente titolare
a livello operativo
va stabilito per ciascun dirigente il trattamento economico
complessivo per il 2010 per trovare l’eccedenza teorica da
decurtare e mensilizzare da gennaio salvo conguaglio finale
da chiarire
in pratica nulla, anche le l’INPDAP vuole l’intera quota dei
conributi
Comma 2-bis
contenuto in sintesi
congelamento del trattamento accessorio per tre anni
parole chiave
• ammontare complessivo del trattamento accessorio
• riduzione in misura proporzionale alla riduzione del
        personale in servizio
a livello operativo
vanno determinati i fondi contrattuali per il 2011 in modo
dinamico seguendo l’andamento della forza in servizio
da chiarire
il rapporto del comma con l’obbligo di decurtare i fondi ex art.
1, comma 72 della legge n. 191/2009
Comma 3
contenuto in sintesi
divieto incarichi aggiuntivi
parole chiave
• incarichi di livello dirigenziale generale
• incarichi aggiuntivi
a livello operativo
per ora nulla
da chiarire
chi sono i destinatari, data la locuzione difficilmente riferibile
al S.s.n. - rapporto tra il principio di onnicomprensività e
alcuni incarichi aggiuntivi particolari (ad esempio, incentivi ex
art. 92, comma 5 del decreto n.163/2006)
Comma 4
contenuto in sintesi
tetto del 3,2 % agli aumenti contrattuali 2008-2009
parole chiave
• aumenti retributivi superiori al 3,2%
• le clausole difformi sono inefficaci
a livello operativo
vanno abbandonati gli accordi regionali sullo 0,8%
da chiarire
non c’è alcuna altra lettura da dare al comma (tipo recuperare
eventuali eccedenze stipendiali rispetto al 3,2%)
Comma 17
contenuto in sintesi
annullamento tornata contrattuale 2010-2012
parole chiave
• senza possibilità di recupero
• fatta salva la indennità di vacanza contrattuale
a livello operativo
praticamente non si deve fare nulla se non attendere che la
RGS emani le tabelle che quantificano la IVC da aprile 2011
da chiarire
nulla
Comma 21
contenuto in sintesi
qualsiasi progressione di carriera dal 2011 al 2013 ha solo fini
giuridici e non comporta il trattamento economico
parole chiave
• progressioni di carriera comunque denominate
• passaggi tra aree
• fini esclusivamente giuridici
a livello operativo
per ora nulla, ma vanno declinate le “progressioni”
da chiarire
il rapporto del comma con l’obbligo di decurtare i fondi ex art.
1, comma 72 della legge n. 191/2009
• Sono sicuramente congelati:
  –   fasce indennità di esclusività
  –   posizioni organizzative
  –   funzioni di coordinamento
  –   equiparazione ai 5 anni di esperienza
• Sono sicuramente praticabili:
  –   passaggio extra/intramoenia
  –   applicazione art. 18, c. 4 (inc. temporaneo)
  –   applicazione art. 18, c.8 (scavalco)
  –   indennità di vacanza contrattuale
• Devono essere attentamente studiati:
  – conferimento incarichi dirigenziali (SC, SS, IAS, IP)
  – conferimento dipartimenti o aree
  – passaggi di profilo per vincita di concorso pubblico
Comma 24
contenuto in sintesi
annullamento contratti anche per i convenzionati
parole chiave
• le disposizioni del comma 17 si applicano anche al
        personale convenzionato
a livello operativo
per ora nulla
da chiarire
e’ scontato che anche in questo caso non ci sarà recupero e
che non è prevista la IVC
Comma 28
contenuto in sintesi
lavoro flessibile e co.co.co 50 % del 2009
parole chiave
• personale a tempo determinato o con convenzioni o
        Co.Co.Co.
• contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi,
        somministrazione di lavoro, lavoro accessorio
• 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009
• principi generali ai fini del coordinamento di finanza pubblica
• gli enti del S.s.n. si adeguano
Comma 28 segue
a livello operativo
per ora nulla
da chiarire
l’elencazione delle fattispecie soggette al taglio sembra
    esaustiva ma mancano i contratti d’opera

L’ultima stesura dell’art. 7, comma 6 prevede:
• contratti di lavoro autonomo in via ordinaria
• contratto di natura occasionale o coordinata e
   continuativa nel caso in cui si prescinde dalla
   specializzazione universitaria
La sez. reg. di controllo della Toscana della
  Corte dei conti con deliberazione n.
  301/2009 ha dettato la disciplina di
  coordinamento delle seguenti norme:

• Art. 1, comma 173 legge n. 266/2005
 in relazione ai commi 9, 12, 56, 57, 64 dello stesso art. 1
• Art. 7, comma 6 d.lgs. n. 165/2001
 in relazione all’assimilazione operata dal legislatore agli
 incarichi di consulenza (art. 3, commi 54 e 56 legge n.
 244/2007)
Se non si vuole comprendere i contratti d’opera nel comma
  28 va posta attenzione al taglio fissato dall’art. 6, comma
  7 che è dell’80%
                         quindi
rientrano nel taglio del 50%
• le fattispecie espressamente elencate nel comma 28
• contratti d’opera
non rientrano nel taglio del 50%
•   incarichi meramente occasionali < € 5.000
•   incarichi in materia di lavori pubblici
•   incarichi di patrocinio legale
•   incarichi non soggetti all’art. 7, c.6 (nuclei o OIV)
Comma 31
contenuto in sintesi
trattenimenti ex art. 72, c. 7 equivalgono a nuove assunzioni
parole chiave
• ambito delle facoltà assunzionali
• trattenimenti in servizio ex art. 16, c. 1-bis del d.lgs. 503/1992
   (magistrati)

a livello operativo
per ora nulla
da chiarire
il rapporto della norma con l’imminente entrata in vigore del
trattenimento (o meglio “permanenza”) dei medici fino ai 40 anni
effettivi o 70 anni di età – art. 23 del ddl 1167
Comma 32
contenuto in sintesi
incarico dirigenziale di valore inferiore alla scadenza
parole chiave
• anche in dipendenza di processi di riorganizzazione
• anche in assenza di una valutazione negativa
a livello operativo
per ora nulla
da chiarire
se “un altro incarico, anche di valore economico inferiore” può
andare sotto i minimi contrattuali
applicabilità anche alla maggiorazione per il dipartimento
Art. 12 commi 1-3
Interviene direttamente sulle decorrenze dei trattamenti
   pensionistici, modificando le pensioni di vecchiaia e di
   anzianità anche con 40 anni di contributi.
Per coloro che matureranno i requisiti a partire
   dall’1.1.2011 verrà introdotta la finestra mobile o a
   scorrimento al posto delle attuali 4 finestre:
12 mesi dopo la maturazione per lavoro
  dipendente
18 mesi dopo la maturazione per il lavoro
  autonomo
Le nuove decorrenze si applicano anche a chi fruisce della
  totalizzazione
Art. 12 comma 7
  Rateizzazione della liquidazione

• in un unico importo annuo se l’ammontare, al lordo delle
  trattenute fiscali, è non superiore a 90.000 €
• in due ratei se l’importo è superiore a 90.000 € ma
  inferiore a 150.000 € (il primo importo sarà di 90.000 e il
  secondo del residuo)
• in tre ratei annuali se l’importo è superiore a 150.000
  (stessa dinamica di ripartizione)

Tempi di pagamento dell’INPDAP:
105 gg per limiti di età o servizio, inabilità, decesso
270 gg per gli altri casi
Art. 12 comma 10
Nuovo calcolo della liquidazione

Dal 1°gennaio 2011 è esteso anche ai dipendenti pubb lici,
   in servizio alla data del 30 dicembre 2000, il calcolo della
   liquidazione secondo le regole dell’art. 2121 del cc con
   l’applicazione dell’aliquota del 6, 91%.
Si avrà quindi la liquidazione calcolata pro quota:
• Una quota con le regole precedenti dell’IPS per il
   periodo maturato fino al 31.102.2010
• Una quota come TFR per i periodi maturati dall’1.1.2011
Ricadute dell’art. 12

• la circolare INPDAP n. 18 dell’8.10.2010
•applicabilità dell’art. 72, comma 11 anche in
      relazione all’imminente entrata in vigore
      del “Collegato lavoro”
• pianificazione del turn-over
• mancata rivalutazione monetaria dei ratei
      della liquidazione
La chiave di volta di tutta la manovra è
  l’art. 7, comma 18 con il quale viene
             soppresso l’ ISAE
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