L'Approfondimento: IRPEF 2022 - Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

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IRPEF

L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come
cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale
Come calcolare l’IRPEF tra nuove aliquote, trattamento integrativo e detrazioni per lavoro e carichi di
famiglia
di Saverio Cinieri | 16 MARZO 2022

 La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha attuato una prima parte della riforma
 dell’IRPEF. In sintesi, è stata ridisegnata la curva delle aliquote, riducendole da 5 a 4 e sono state sono
 state riviste le detrazioni per lavoro, per meglio adattarle alla nuova curva e permettere a tutti i contri-
 buenti, in misura maggiore o minore, di guadagnare in ogni caso nel passaggio dalla vecchia alla nuova
 tassazione. Per ottenere questo risultato, però, per i redditi da lavoro più bassi, è stato rivisto anche il
 cd. “cuneo fiscale”, ovvero il trattamento integrativo di 1.200 euro che, dal 2022, spetta ai redditi fino a
 15.000 euro. Infine, per determinare l’esatto carico fiscale, non bisogna tralasciare la riforma delle de-
 trazioni per figli a carico che, dal 1° marzo 2022, vengono sostituite, in parte, dall’assegno unico univer-
 sale.

Regole generali per calcolare l’IRPEF
Non cambiano le regole generali di calcolo dell’imposta che, sostanzialmente, si basa su tre step:
1.   calcolo dell’imposta lorda;
2.   determinazione dell’imposta netta;
3.   determinazione dell’imposta dovuta o a credito.
Quindi:
1.   l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili
     (art. 10 del D.P.R. n. 917/1986), le relative aliquote per scaglioni di reddito (art. 11 del D.P.R. n.
     917/1986);
2.   l’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo am-
     montare, le detrazioni previste per carichi di famiglia (art. 12 del D.P.R. n. 917/1986), dal 2022,
     ove ancora spettanti, per lavoro (art. 13 del D.P.R. n. 917/1986), per oneri e spese (artt. 15, 16 e
     16-bis del D.P.R. n. 917/1986), nonché le altre detrazioni previste da specifiche disposizioni di
     legge;
3.   dall’imposta netta si detraggono (art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986):
     o    i crediti d’imposta, tenendo presente che, se il loro ammontare è superiore a quello
          dell’imposta netta, il contribuente può scegliere di scomputare l’eccedenza dall’imposta re-
          lativa al periodo d’imposta successivo oppure di chiederne il rimborso con la dichiarazione
          dei redditi;

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     o     gli acconti d’imposta;
     o     le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il
           reddito complessivo e su quelli tassati separatamente.
Chiaramente, se l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta, dei versamenti e delle ritenute, è su-
periore a quello dell’imposta netta sul reddito complessivo, l’eccedenza può essere (a scelta) (art. 22,
comma 2, del D.P.R. n. 917/1986):
   scomputata in diminuzione dall’imposta del periodo d’imposta successivo;
   chiesta a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

Aliquote
Come anticipato, la prima novità consiste nell’avere ridefinito le aliquote e gli scaglioni di reddito.
Andando un po’ più nel dettaglio, per prima cosa viene prevista la riduzione, da 5 a 4, delle aliquote
IRPEF.
Infatti:
   viene soppressa l’aliquota del 41 per cento;
   la seconda aliquota si abbassa dal 27 al 25 per cento;
   la terza passa dal 38 al 35 per cento, ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro;
   i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43 per cento.
Nella tabella che segue si riportano le nuove aliquote e scaglioni, raffrontandoli con quelli in vigore
fino al 31 dicembre 2021.
           Aliquote e scaglioni fino al 31 dicembre               Aliquote e scaglioni dal 1° gennaio 2022
           2021
           a. fino a 15.000 euro, 23%;                            a. fino a 15.000 euro, 23%;
           b. oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro,             b. oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro,
              27%;                                                   25%;
           c. oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro,             c. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro,
              38%;                                                   35%;
           d. oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro,             d. oltre 50.000 euro, 43%.
              41%;
           e. oltre 75.000 euro, 43%.

Analizzando la tabella, appare chiaro che:
   il penultimo scaglione si ferma a 50.000 euro, anziché a 55.000 euro;
   scompare lo scaglione 55.000 – 75.000 euro, in precedenza tassato al 41 per cento;
   le due aliquote intermedie del 27 e 38 per cento si riducono, rispettivamente, al 25 e 35 per cen-
     to.
Per capire meglio l’impatto delle nuove aliquote e scaglioni, proviamo a fare qualche esempio di cal-
colo, tenendo conto, però, che gli esempi che seguono rappresentano una fotografia poco realistica,
in quanto, per determinare l’esatto carico fiscale, occorre tenere conto di molte altre variabili che, per
semplicità, non vengono considerate.

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        Esempio
        Si supponga il caso di un contribuente che ha un reddito di 14.000 euro.
        L’IRPEF lorda sarà pari a 3.220 euro (14.000 * 23%), sia nel 2021, che nel 2022, per cui resterà
        invariata.
        Si supponga il caso di un contribuente che ha un reddito di 20.000 euro.
        Per il 2021, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (5.000 * 27%) = 3.450 + 1.350 = 4.800 euro.
        Per il 2022, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (5.000 * 25%) = 3.450 + 1.250 = 4.700 euro.
        Pertanto, il carico fiscale dal 2022 si riduce di 100 euro (4.800 – 4.700).
        Si supponga il caso di un contribuente che ha un reddito di 30.000 euro.
        Per il 2021, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (13.000 * 27%) + (2.000 * 38%) = 3.450 +
        3.510 + 760 = 7.720 euro.
        Per il 2022, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (13.000 * 25%) + (2.000 * 35%) = 3.450 +
        3.250 + 700 = 7.400 euro.
        Pertanto, il carico fiscale dal 2022 si riduce di 320 euro (7.720 -7.400).
        Si supponga il caso di un contribuente che ha un reddito di 56.000 euro.
        Per il 2021, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (13.000 * 27%) + (27.000 * 38%) + (1.000 *
        41%) = 3.450 + 3.510 + 10.260 + 410 = 17.630 euro.
        Per il 2022, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (13.000 * 25%) + (22.000 * 35%) + (6.000 *
        43%) = 3.450 + 3.250 + 7.700 + 2.580 = 16.980 euro.
        Pertanto, il carico fiscale dal 2022 si riduce di 650 euro (17.630 -16.980).
        Si supponga il caso di un contribuente che ha un reddito di 75.000 euro.
        Per il 2021, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (13.000 * 27%) + (27.000 * 38%) + (20.000 *
        41%) = 3.450 + 3.510 + 10.260 + 8.200 = 25.420 euro.
        Per il 2022, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (13.000 * 25%) + (22.000 * 35%) + (25.000 *
        43%) = 3.450 + 3.250 + 7.700 + 10.750 = 25.150 euro.
        Pertanto, il carico fiscale dal 2022 si riduce di 270 euro (25.420 -25.150).

        Attenzione
        Da 75.000 euro in su, il risparmio IRPEF 2022 su IRPEF 2021 pari a 270 euro rimane costan-
        te.

“No tax area”
Ai fini del calcolo dell’imposta, resta confermata la regola secondo cui l’IRPEF non è dovuta (cd. no
tax area) (art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986), qualora al reddito complessivo concorrano
esclusivamente:
   redditi di pensione di importo non superiore a 7.500 euro;
   redditi di terreni di importo non superiore a 185,92 euro;
   reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Di conseguenza:
   non sono dovute neppure le relative addizionali IRPEF regionale e comunale;
   non deve essere presentata la dichiarazione dei redditi (sempre che il contribuente non sia ob-
     bligato alla tenuta delle scritture contabili).

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        Attenzione
        Il limite di pensione di 7.500 euro deve essere riferito all’intero anno.

Pertanto, in caso di possesso di redditi di pensione percepiti per un periodo inferiore all’anno, ferma
restando la sussistenza delle altre condizioni richieste dalla norma, l’esonero spetta solo se il reddito,
rapportato all’intera annualità, risulta uguale o inferiore al predetto limite.
Inoltre, resta valida anche la regola in base alla quale l’IRPEF non è dovuta, se alla formazione del
reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari (art. 25 del D.P.R. n. 917/1986) di importo
complessivo non superiore a 500 euro (art. 11, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986).

Detrazioni per lavoro
Una parte importante della riforma dell’IRPEF riguarda la revisione delle detrazioni per lavoro.
L’intervento è stato dettato dall’esigenza di compensare l’impatto delle nuove aliquote e detrazioni,
specie sui redditi più bassi, evitando quanto più possibile i salti d’imposta.
In estrema sintesi, vengono rimodulate le detrazioni spettanti per tipologia di reddito e avvicinate
le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipenden-
te, lavoro autonomo, pensioni).
Di seguito si riportano una serie di tabelle con il raffronto tra vecchie e nuove detrazioni

Redditi di lavoro dipendente
         Detrazioni fino al 31 dicembre 2021                     Detrazioni dal 1° gennaio 2022
         Detrazione rapportata al periodo di lavoro              Detrazione rapportata al periodo di lavoro
         nell’anno, pari a:                                      nell’anno, pari a:
         a. 1.880 euro, se il reddito complessivo non            a. 1.880 euro, se il reddito complessivo non
              supera 8.000 euro. L’ammontare della                    supera 15.000 euro. L’ammontare della
              detrazione effettivamente spettante non                 detrazione effettivamente spettante non
              può essere inferiore a 690 euro. Per i                  può essere inferiore a 690 euro. Per i
              rapporti di lavoro a tempo determinato,                 rapporti di lavoro a tempo determinato,
              l’ammontare della detrazione effettiva-                 l’ammontare della detrazione effettiva-
              mente spettante non può essere inferio-                 mente spettante non può essere inferio-
              re a 1.380 euro;                                        re a 1.380 euro;
         b. 978 euro, aumentata del prodotto tra                 b. 1.910 euro, aumentata del prodotto tra
              902 euro e l’importo corrispondente al                  1.190 euro e l’importo corrispondente al
              rapporto tra 28.000 euro, diminuito del                 rapporto tra 28.000 euro, diminuito del
              reddito complessivo, e 20.000 euro, se                  reddito complessivo, e 13.000 euro, se
              l’ammontare del reddito complessivo è                   l’ammontare del reddito complessivo è
              superiore a 8.000 euro, ma non a 28.000                 superiore a 15.000 euro, ma non a
              euro;                                                   28.000 euro;
         c. 978 euro, se il reddito complessivo è su-            c. 1.910 euro, se il reddito complessivo è
              periore a 28.000 euro, ma non a 55.000                  superiore a 28.000 euro, ma non a
              euro; la detrazione spetta per la parte                 50.000 euro; la detrazione spetta per la
              corrispondente al rapporto tra l’importo                parte corrispondente al rapporto tra
              di 55.000 euro, diminuito del reddito                   l’importo di 50.000 euro, diminuito del

                                                                                                                  4
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              complessivo, e l’importo di 27.000 euro.                reddito complessivo, e l’importo di
                                                                      22.000 euro.
                                                                 Il suddetto importo si incrementa di 65 euro
                                                                 per i redditi da 25.000 euro a 35.000 euro.
         Regole operative
         Ai fini dell’attribuzione delle detrazioni, l’anno deve essere sempre assunto come composto
         di 365 giorni, anche quando è bisestile.
         In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali
         spettano le detrazioni, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati
         una sola volta.
         In caso di reddito complessivo non superiore a 8.000 euro, le detrazioni spettanti nella
         misura di 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di 1.380 euro per i rap-
         porti a tempo determinato:
          non devono essere rapportate al periodo di lavoro;
          non sono cumulabili tra loro né con quelle minime previste per i pensionati né con quel-
              le previste per i redditi diversi.
         Il contribuente che può fruire di più di una delle detrazioni minime può scegliere di applica-
         re quella più favorevole.
         Inoltre, le detrazioni fisse di 690 euro e di 1.380 euro, rispettivamente per i rapporti di lavo-
         ro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, devono essere rapportate dal
         sostituto al periodo di lavoro nell’anno (art. 23, secondo comma, lett. a, del D.P.R. n.
         600/1973).
         Il percipiente può comunque fruire della parte di detrazione eventualmente non goduta in
         sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta, in sede di conguaglio.
         Se il percipiente dichiara di non possedere altri redditi, il sostituto deve assumere, ai fini del
         calcolo della detrazione spettante, il reddito di lavoro dipendente che egli stesso corrisponde
         e, pertanto, ricorrendone i presupposti, tenere conto della misura minima della detrazione,
         attribuendola a partire dalla corresponsione della prima retribuzione.
         A tale fine, il sostituto può comunque invitare i dipendenti a fornire, ove lo ritengano oppor-
         tuno, gli elementi che consentano un’applicazione più precisa della detrazione.
         Inoltre:
          se il risultato dei rapporti sopra indicati è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle
              prime quattro cifre decimali.
          il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad
              abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Sulla base delle predette regole, è possibile ricavare le seguenti formule di calcolo delle detrazioni.

Importi in vigore fino al 2021
         Reddito complessivo in euro (1)                    Importo della detrazione (2)
         Non superiore a 8.000                              1.880 (3)
         Compreso tra 8.001 e 28.000                        978 + [902 x (28.000 – reddito complessivo) /
                                                            20.000]
         Compreso tra 28.001 e 55.000                       978 x [ (55.000 – reddito complessivo) / 27.000]
         Oltre 55.000                                       0

                                                                                                                  5
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         (1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel red-
        dito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca
        e del regime forfetario.
         (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decima-
        li.
         (3) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690
        euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a
        tempo determinato.

Importi in vigore dal 2022
        Reddito complessivo in euro (1)                  Importo della detrazione (2)
        Non superiore a 15.000                           1.880 (3)
        Compreso tra 15.001 e 28.000                     1.910 + [1.190 x (28.000 – reddito complessivo) /
                                                         13.000] 4
        Compreso tra 28.001 e 50.000                     1.910 x [ (50.000 – reddito complessivo) / 22.000]
                                                         (*)
        Oltre 50.000                                     0
         (1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel red-
        dito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca
        e del regime forfetario.
         (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decima-
        li.
         (3) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690
        euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a
        tempo determinato.
         (*) La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito comples-
        sivo è superiore a 25.000 euro, ma non a 35.000 euro

Esempi di calcolo

       Esempio
       Si supponga un lavoratore dipendente con i seguenti dati:
         – reddito di lavoro dipendente: 14.000 euro;
         – giorni di lavoro 365;
         – altri redditi: 0.
       La detrazione spettante sarà:
         – periodo d’imposta 2021: 978 + [902 x (28.000 – 14.000) / 20.000] = 1.609,40 euro;
         – periodo d’imposta 2022: 1.880,00 euro.
       Si supponga un lavoratore dipendente con i seguenti dati:
       - reddito di lavoro dipendente: 25.000 euro;
       - giorni di lavoro 365;
       - altri redditi: 0.

                                                                                                                 6
    MySolution | Circolare Monografica | 16 marzo 2022
L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

        La detrazione spettante sarà:
        - periodo d’imposta 2021: 978 + [902 x (28.000 – 25.000) / 20.000] = 1.113,30 euro;
        - periodo d’imposta 2022: 1.910 + [1.190 x (28.000 – 25.000) / 13.000] = 2.184,53 euro.
        Si supponga un lavoratore dipendente con i seguenti dati:
        - reddito di lavoro dipendente: 35.000 euro;
        - giorni di lavoro 365;
        - altri redditi: 0.
        La detrazione spettante sarà:
        - periodo d’imposta 2021: 978 x [ (55.000 – 35.000) / 27.000] = 724,40 euro;
        - periodo d’imposta 2022: {1.910 x [ (50.000 – 35.000) / 22.000]} + 65= 1.367,24 euro.

Redditi di pensione
         Detrazioni fino al 31 dicembre 2021 (1)                 Detrazioni dal 1° gennaio 2022 (1)
         Detrazione non cumulabile con quella previ-             Detrazione non cumulabile con quella previ-
         sta per il lavoro dipendente, rapportata al             sta per il lavoro dipendente, rapportata al
         periodo di pensione nell’anno, pari a:                  periodo di pensione nell’anno, pari a:
         a. 1.880 euro, se il reddito complessivo non            a. 1.955 euro, se il reddito complessivo non
             supera 8.000 euro. L’ammontare della                     supera 8.500 euro. L’ammontare della
             detrazione effettivamente spettante non                  detrazione effettivamente spettante non
             può essere inferiore a 713 euro (2);                     può essere inferiore a 713 euro (2);
         b. 1.297 euro, aumentata del prodotto fra               b. 700 euro, aumentata del prodotto fra
             583 euro e l’importo corrispondente al                   1.255 euro e l’importo corrispondente al
             rapporto fra 15.000 euro, diminuito del                  rapporto fra 28.000 euro, diminuito del
             reddito complessivo, e 7.000 euro, se                    reddito complessivo, e 19.500 euro, se
             l’ammontare del reddito complessivo è                    l’ammontare del reddito complessivo è
             superiore a 8.000 euro, ma non a 15.000                  superiore a 8.500 euro, ma non a 28.000
             euro;                                                    euro;
         c. 1.297 euro, se il reddito complessivo è              c. 700 euro, se il reddito complessivo è su-
             superiore a 15.000 euro, ma non a                        periore a 28.000 euro, ma non a 50.000
             55.000 euro. La detrazione spetta per la                 euro. La detrazione spetta per la parte
             parte corrispondente al rapporto tra                     corrispondente al rapporto tra l’importo
             l’importo di 55.000 euro, diminuito del                  di 50.000 euro, diminuito del reddito
             reddito complessivo, e l’importo di                      complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
             40.000 euro.                                        La detrazione è aumentata di un importo pa-
                                                                 ri a 50 euro, se il reddito complessivo è supe-
                                                                 riore a 25.000 euro, ma non a 29.000 euro.
          (1) Va ricordato che:
          se il risultato dei rapporti sopra indicati è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle
              prime quattro cifre decimali.
          il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad
              abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
          (2) La detrazione di 713 euro non deve essere rapportata al periodo di pensione.

Sulla base delle predette regole, è possibile ricavare le seguenti formule di calcolo delle detrazioni:

                                                                                                                  7
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L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

Importi in vigore fino al 2021
        Reddito complessivo in euro (1)                      Importo detrazione (2)
        Non superiore a 8.000                                1.880 (3)
        Compreso tra 8.001 e 15.000                          1.297 + [583 x (15.000 – reddito complessivo) /
                                                             7.000]
        Compreso tra 15.001 e 55.000                         1.297 x [ (55.000 – reddito complessivo) / 40.000]
        Oltre 55.000                                         0
         (1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel red-
        dito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca
        e del regime forfetario.
         (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decima-
        li.
         (3) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713
        euro.

Importi in vigore dal 2022
        Reddito complessivo in euro (1)                  Importo detrazione (2)
        Non superiore a 8.500                            1.955 (3)
        Compreso tra 8.501 e 28.000                      700 + [1.255 x (28.000 – reddito complessivo) /
                                                         19.500] (*)
        Compreso tra 28.001 e 50.000                     700 x [ (50.000 – reddito complessivo) / 22.000] (*)
        Oltre 55.000                                     0
         (1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel red-
        dito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca
        e del regime forfetario.
         (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decima-
        li.
         (3) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713
        euro.
         (*) La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito comples-
        sivo è superiore a 25.000 euro, ma non a 29.000 euro.

Esempi di calcolo

       Esempio
       Si supponga un pensionato con i seguenti dati:
       - reddito di pensione: 7.000 euro;
       - giorni di pensione: 365;
       - altri redditi: 0.

                                                                                                                 8
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L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

        La detrazione spettante sarà:
        - periodo d’imposta 2021: 1.880,00 euro;
        - periodo d’imposta 2022: 1.955,00 euro.
        Si supponga un pensionato con i seguenti dati:
        - reddito di pensione: 14.000 euro;
        - giorni di pensione: 365;
        - altri redditi: 0.
        La detrazione spettante sarà:
        - periodo d’imposta 2021: 1.297 + [583 x (15.000 – 14.000) / 7.000] = 1.380,25 euro;
        - periodo d’imposta 2022: 700 + [1.255 x (28.000 – 14.000) / 19.500] = 1.600,96 euro.
        Si supponga un pensionato con i seguenti dati:
        - reddito di pensione: 30.000 euro;
        - giorni di pensione: 365;
        - altri redditi: 0.
        La detrazione spettante sarà:
        - periodo d’imposta 2021: 1.297 x [ (55.000 – 30.000) / 40.000] = 810,63 euro;
        - periodo d’imposta 2022: 700 x [ (50.000 – 30.000) / 22.000] = 636,30 euro.

        Attenzione
        Anche se la detrazione 2021 risulta maggiore rispetto al 2022, il contribuente, per effetto delle
        nuove aliquote IRPEF, avrà comunque un risparmio d’imposta pari a 145,68 euro.

Altri redditi
         Detrazioni fino al 31 dicembre 2021 (1)                  Detrazioni dal 1° gennaio 2022 (1)
         Se alla formazione del reddito complessivo               Se alla formazione del reddito complessivo
         concorrono uno o più redditi assimilati al la-           concorrono uno o più redditi assimilati al la-
         voro dipendente di cui agli artt. 50, comma 1,           voro dipendente di cui agli artt. 50, comma 1,
         lett. e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli de-   lett. e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli de-
         rivanti dagli assegni periodici indicati nell’art.       rivanti dagli assegni periodici indicati nell’art.
         10, comma 1, lett. c), fra gli oneri deducibili,         10, comma 1, lett. c), fra gli oneri deducibili,
         53, 66 e 67, comma 1, lett. i) e l), del D.P.R. n.       53, 66 e 67, comma 1, lett. i) e l), del D.P.R. n.
         917/1986 (2), spetta una detrazione                      917/1986 (2), spetta una detrazione
         dall’imposta lorda, non cumulabile con quel-             dall’imposta lorda, non cumulabile con quel-
         le previste per lavoro dipendente o pensio-              le previste per lavoro dipendente o pensio-
         ne, pari a:                                              ne, pari a:
         a. 1.104 euro, se il reddito complessivo non             a. 1.265 euro, se il reddito complessivo non
              supera 4.800 euro;                                       supera 5.500 euro;
         b. 1.104 euro, se il reddito complessivo è               b. 500 euro, aumentata del prodotto fra
              superiore a 4.800 euro, ma non a 55.000                  765 euro e l’importo corrispondente al
              euro. La detrazione spetta per la parte                  rapporto fra 28.000 euro, diminuito del
              corrispondente al rapporto tra l’importo                 reddito complessivo, e 22.500 euro, se
              di 55.000 euro, diminuito del reddito                    l’ammontare del reddito complessivo è
              complessivo, e l’importo di 50.200 euro.                 superiore a 5.500 euro, ma non a 28.000
                                                                       euro;
                                                                  c. 500 euro, se il reddito complessivo è su-

                                                                                                                  9
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L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

                                                                       periore a 28.000 euro, ma non a 50.000
                                                                       euro. La detrazione spetta per la parte
                                                                       corrispondente al rapporto tra l’importo
                                                                       di 50.000 euro, diminuito del reddito
                                                                       complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
                                                                   La detrazione spettante è aumentata di un
                                                                   importo pari a 50 euro, se il reddito com-
                                                                   plessivo è superiore a 11.000 euro, ma non a
                                                                   17.000 euro.
          (1) Va ricordato che:
          se il risultato dei rapporti sopra indicati è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle
              prime quattro cifre decimali.
          il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad
              abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
          (2) Si tratta dei seguenti redditi:
          compensi per l’attività libero-professionale intramuraria del personale dipendente dal
              Servizio sanitario nazionale;
          indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
              province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni;
          indennità per cariche elettive;
          rendite vitalizie e rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzioni previ-
              denziali;
          mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers);
          redditi di lavoro autonomo;
          redditi d’impresa minore;
          redditi derivanti da attività commerciali e professionali non esercitate abitualmente.

 Sulla base di quanto detto sopra, è possibile ricavare alcune utili formule di calcolo per determina-
re gli importi spettanti.

Importi in vigore fino al 2021
         Reddito complessivo in euro (1)                       Importo detrazione (2)
         Non superiore a 4.800                                 1.104
         Compreso tra 4.801 e 55.000                           1.104 x (55.000 – reddito complessivo) / 50.200
         Oltre 55.000                                          0
          (1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel red-
         dito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca
         e del regime forfetario.
          (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decima-
         li.

                                                                                                                 10
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L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

Importi in vigore dal 2022
        Reddito complessivo in euro (1)                   Importo detrazione (2)
        Non superiore a 5.500                             1.265
        Compreso tra 5.501 e 28.000                       500 + [765 x (28.000 – reddito complessivo) /
                                                          22.500] (*)
        Compreso tra 28.001 e 50.000                      500 x (50.000 – reddito complessivo) / 22.000
        Oltre 50.000                                      0
         (1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel red-
        dito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca
        e del regime forfetario.
         (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decima-
        li.
         (3) La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito comples-
        sivo è superiore a 11.000 euro, ma non a 17.000 euro.

Esempi di calcolo

       Esempio
       Si supponga un contribuente con i seguenti dati:
       - reddito di lavoro autonomo: 4.000 euro;
       - altri redditi: 0.
       La detrazione spettante sarà:
       - periodo d’imposta 2021: 1.104,00 euro;
       - periodo d’imposta 2022: 1.265,00 euro.
       Si supponga un contribuente con i seguenti dati:
       - reddito di lavoro autonomo: 14.000 euro;
       - altri redditi: 0.
       La detrazione spettante sarà:
       - periodo d’imposta 2021: 1.104 x (55.000 – 14.000) / 50.200= 901,64 euro;
       - periodo d’imposta 2022: {500 + [765 x (28.000 – 14.000) / 22.500]} + 50= 1.025,98 euro.
       Si supponga un contribuente con i seguenti dati:
       - reddito di pensione: 30.000 euro;
       - giorni di pensione: 365;
       - altri redditi: 0.
       La detrazione spettante sarà:
       - periodo d’imposta 2021: 1.104 x (55.000 – 30.000) / 50.200= 549,79 euro;
       - periodo d’imposta 2022: 500 x (50.000 – 30.000) / 22.000= 454,50 euro.

       Attenzione
       Anche se la detrazione 2021 risulta maggiore rispetto al 2022, il contribuente, per effetto delle
       nuove aliquote IRPEF, avrà comunque un risparmio d’imposta pari a 224,71 euro.

                                                                                                                11
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L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

Trattamento integrativo
Per completare il quadro relativo alla tassazione delle persone fisiche e, in particolare, dei lavoratori
dipendenti, non bisogna tralasciare un’altra importante novità introdotta dalla legge di bilancio 2022
(legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Si tratta del trattamento integrativo di 1.200 euro, meglio conosciuto come “riduzione del cuneo fi-
scale” che, fino al 2021, è stato erogato ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28.000 euro e
dell’ulteriore detrazione per i redditi da 28.000 a 40.000 euro (D.L. 5 febbraio 2020, n. 3).
L’intervento si è reso necessario per uniformare la tassazione e, soprattutto, non penalizzare le fasce
di reddito più basse che, grazie alla nuova curva delle aliquote e scaglioni e delle detrazioni per lavoro
risultavano avere meno benefici rispetto ai contribuenti con redditi più elevati.
Pertanto, si è proceduto, sostanzialmente, su due direzioni:
1.   abbassare il limite di reddito per fruire del trattamento integrativo, portandolo da 28.00 euro a
     15.000 euro;
2.   riconoscere comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra
     15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione ovvero che la somma di un in-
     sieme di detrazioni individuate dalla norma medesima sia di ammontare superiore all’imposta
     lorda.
A completamento del quadro esposto, viene anche eliminata l’ulteriore detrazione per i redditi
fino a 40.000 euro.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio2022:
1.   il trattamento integrativo nella misura annua di 1.200 euro spetta ai lavoratori dipendenti con
     reddito non superiore a 15.000 euro;
2.   il trattamento integrativo viene riconosciuto anche se il reddito complessivo è compreso tra
     15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di
     detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del D.P.R. n. 917/1986), per redditi da lavoro dipenden-
     te, assimilati e da pensione (art. 13 del D.P.R. n. 917/1986), per mutui agrari e immobiliari per ac-
     quisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui con-
     tratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lett. a e b, del D.P.R. n. 917/1986), per erogazio-
     ni liberali (art. 15, comma 1-ter, del D.P.R. n. 917/1986), per spese sanitarie (nei limiti previsti
     dall’art. 15, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 917/1986), per le rate per interventi di recupero del pa-
     trimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per
     spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 (art. 16-bis del D.P.R. n.917/1986), deve essere di
     ammontare superiore all’imposta lorda. Al verificarsi della suddetta condizione, il trattamento
     integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determina-
     to in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.

Soggetti interessati
Non cambiano i soggetti che possono beneficiare del trattamento integrativo.
Esso spetta:
   ai titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49 del D.P.R. n. 917/1986), eccetto i titolari di
     pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati (art. 49, comma 2, lett. a, del D.P.R. n.
     917/1986);
   ai titolari di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, precisamente, per:

                                                                                                                 12
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L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

    o    compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti, maggiorati del 20 per cento, dai lavora-
         tori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle coopera-
         tive agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola
         pesca (art. 50, comma 1, lett. a, del D.P.R. n. 917/1986);
    o    indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per inca-
         richi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale de-
         vono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo
         Stato (art. 50, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 917/1986);
    o    somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio
         per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rappor-
         ti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c, del
         D.P.R. n. 917/1986);
    o    somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni libe-
         rali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri
         enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e
         simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri
         rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di
         subordinazione nel quadro di un rapporto continuativo senza impiego di mezzi organizzati e
         con retribuzione periodica prestabilita. Tali collaborazioni non devono rientrare nei compiti
         istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente, concernente redditi di lavoro dipen-
         dente, o nell’oggetto dell’arte o professione, concernente redditi di lavoro autonomo, eserci-
         tate dal contribuente (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del D.P.R. n. 917/1986);
    o    remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 917/1986);
    o    prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, comunque erogate (art. 50, com-
         ma 1, lett. h-bis), del D.P.R. n. 917/1986);
    o    compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l,
         del D.P.R. n. 917/1986).

Regole confermate
Non sono cambiate nemmeno alcune regole applicative.
Infatti, è confermato che il trattamento integrativo spetta a coloro che non sono “incapienti” e,
cioè, che hanno un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro.
A tale fine, per ragioni di omogeneità, occorre calcolare le detrazioni spettanti in base ai soli redditi
che danno potenzialmente diritto al beneficio fiscale.

        Attenzione
        Pertanto, l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo
        superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi
        che hanno determinato l’imposta lorda stessa.

L’importo del trattamento integrativo spettante è determinato in funzione del numero dei giorni di
lavoro. I sostituti d’imposta devono:

                                                                                                                 13
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   riconoscere il trattamento integrativo spettante, ripartendone il relativo ammontare sulle retri-
     buzioni erogate;
   verificare in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.
La norma richiede di verificare tre condizioni per la maturazione del diritto al trattamento integrati-
vo:
   tipologia di reddito prodotto;
   sussistenza di un’imposta a debito dopo avere apportato le detrazioni per lavoro;
   importo del reddito complessivo.
Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i sostituti d’imposta provvedono
al recupero dell’importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione eventualmente spettante.
Dovrebbe essere confermata anche la regola relativa al recupero: va effettuato, nel modello F24, in 8
rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo
stesso ecceda 60 euro.
Di seguito si riporta una tabella con il confronto tra regole 2021 e regole 2022.
         Disciplina fino al 31 dicembre 2021                  Disciplina dal 1° gennaio 2022
         Trattamento integrativo pari a 1.200 euro,           Trattamento integrativo pari a 1.200 euro, che
         che non concorre alla formazione del red-            non concorre alla formazione del reddito, per i
         dito, per i lavoratori che hanno un reddito          lavoratori che hanno un reddito complessivo
         complessivo non superiore a 28.000 euro              non superiore a 15.000 euro
         -                                                    Se il reddito complessivo è compreso tra
                                                              15.000 e 28.000 euro e la somma di un insieme
                                                              di detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del
                                                              D.P.R. n. 917/1986), per redditi da lavoro di-
                                                              pendente, assimilati e da pensione (art. 13 del
                                                              D.P.R. n. 917/1986), per mutui agrari e immobi-
                                                              liari per acquisto della prima casa, limitatamen-
                                                              te agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti
                                                              o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art.
                                                              15, comma 1, lett. a e b, del D.P.R. n. 917/1986),
                                                              per erogazioni liberali (art. 15, comma 1-ter, del
                                                              D.P.R. n. 917/1986), per spese sanitarie (nei li-
                                                              miti previsti dall’art. 15, comma 1, lett. c), del
                                                              D.P.R. n. 917/1986), per le rate per interventi di
                                                              recupero del patrimonio edilizio e di riqualifi-
                                                              cazione energetica degli edifici e da altre dispo-
                                                              sizioni normative, per spese sostenute fino al
                                                              31 dicembre 2021 (art. 16-bis del D.P.R. n.
                                                              917/1986), è di ammontare superiore
                                                              all’imposta lorda, il trattamento integrativo è
                                                              riconosciuto per un ammontare, comunque
                                                              non superiore a 1.200 euro, determinato in mi-
                                                              sura pari alla differenza tra la somma delle de-
                                                              trazioni ivi elencate e l’imposta lorda.

                                                                                                                 14
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L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

          Ai lavoratori dipendenti che hanno un               -
          reddito complessivo superiore a 28.000
          euro, ma fino a 40.000 euro spetta
          un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda,
          rapportata al periodo di lavoro, di importo
          pari a:
           960 euro, aumentata del prodotto tra
              240 euro e l’importo corrispondente al
              rapporto tra 35.000 euro, diminuito
              del reddito complessivo, e 7.000 euro,
              se l’ammontare del reddito complessi-
              vo è superiore a 28.000 euro, ma non
              a 35.000 euro;
           960 euro, se il reddito complessivo è
              superiore a 35.000 euro, ma non a
              40.000 euro; la detrazione spetta per
              la parte corrispondente al rapporto tra
              l’importo di 40.000 euro, diminuito del
              reddito complessivo, e l’importo di
              5.000 euro.

Esempi di calcolo
Esempio n. 1
Si supponga un lavoratore dipendente con i seguenti dati:
   reddito di lavoro dipendente: 14.000 euro;
   giorni di lavoro 365;
   altri redditi: 0.
Il carico fiscale 2022 del contribuente e il raffronto con le regole 2021 sarà il seguente:
          RIEPILOGO                                                                    2022              2021
          Reddito complessivo                                                          14.000,00         14.000,00
          Reddito imponibile                                                           14.000,00         14.000,00
          Imposta lorda                                                                3.220,00          3.220,00
          Detrazioni lavoro dipendente                                                 1.880,00          1.609,40
          Totale detrazioni                                                            1.880,00          1.609,40
          Imposta a debito                                                             1.340,00          1.610,60
          Trattamento integrativo                                                      1.200,00          1.200,00
          Carico fiscale comprensivo di trattamento integrativo                        140,00            410,60
          Risparmio complessivo                                                        270,60

Esempio n. 2
Si supponga un lavoratore dipendente con i seguenti dati:

                                                                                                                  15
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L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

   reddito di lavoro dipendente: 20.000 euro;
   giorni di lavoro 365;
   altri redditi: 0.
Il carico fiscale 2022 del contribuente e il raffronto con le regole 2021 sarà il seguente:
          RIEPILOGO                                                                    2022              2021
          Reddito complessivo                                                          20.000,00         20.000,00
          Reddito imponibile                                                           20.000,00         20.000,00
          Imposta lorda                                                                4.700,00          4.800,00
          Detrazioni lavoro dipendente                                                 2.642,21          1.338,80
          Totale detrazioni                                                            2.642,21          1.338,80
          Imposta a debito                                                             2.057,79          3.461,20
          Trattamento integrativo                                                                        1.200,00
          Carico fiscale comprensivo di trattamento integrativo                        2.057,79          2.261,20
          Risparmio complessivo                                                        203,41

Esempio n. 3
Si supponga un lavoratore dipendente con i seguenti dati:
   reddito di lavoro dipendente: 30.000 euro;
   giorni di lavoro 365;
   altri redditi: 0.
Il carico fiscale 2022 del contribuente e il raffronto con le regole 2021 sarà il seguente:

          RIEPILOGO                                                                    2022              2021
          Reddito complessivo                                                          30.000,00         30.000,00
          Reddito imponibile                                                           30.000,00         30.000,00
          Imposta lorda                                                                7.400,00          7.720,00
          Detrazioni lavoro dipendente                                                 1.801,19          905,53
          Ulteriore detrazione                                                                           1.131,43
          Totale detrazioni                                                            1.801,19          2.036,96
          Imposta a debito                                                             5.598,81          5.683,04
          Trattamento integrativo
          Carico fiscale comprensivo di trattamento integrativo                        5.598,81          5.683,04
          Risparmio complessivo                                                        84,23

                                                                                                                  16
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L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

Detrazioni per carichi di famiglia
Un ultimo accenno va fatto al debutto, a partire dal 1° marzo 2022 dell’assegno unico universale,
che assorbe, oltre all’assegno familiare, il cd. “bonus bebé” e il cd. “bonus mamma”, le detrazioni
IRPEF per i figli a carico al di sotto di 21 anni di età (D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230).

        Attenzione
        Pertanto, a partire dalla data sopra indicata, resta in vigore solo la detrazione pari a 950
        euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o
        affidati, purché di età pari o superiore a 21 anni.

Restano, però, confermate le vecchie regole secondo cui:
   la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminui-
     to del reddito complessivo, e 95.000 euro;
   in presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l’importo di 95.000 euro è aumentato
     per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Pertanto, la formula da applicare per determinare la detrazione è la seguente:
950 x (95.000 – reddito complessivo) / 95.000
dove, per ogni figlio in più rispetto al primo, l’importo di 95.000 euro al numeratore e al denominato-
re viene incrementato di 15.000 euro.
Scompaiono, invece:
   la detrazione aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
   gli aumenti di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap e di 200 euro per
     ciascun figlio a partire dal primo per i contribuenti con più di tre figli a carico;
   l’ulteriore detrazione di 1.200 euro per le famiglie numerose.

        Attenzione
        Come detto, le modifiche si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022. Pertanto, con riferimen-
        to all’anno d’imposta 2022, in relazione alle detrazioni per figli a carico, occorre procedere
        con calcoli diversificati delle detrazioni spettanti, applicando la disciplina dell’art. 12, commi
        1, lett. c), e 1-bis, del TUIR, nella versione vigente fino al 28 febbraio 2022, per i mesi di gen-
        naio e febbraio 2022 e quella vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.
        230/2021 per i successivi dieci mesi del 2022 (circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E).

Entrata in vigore delle nuove norme IRPEF
Le norme introdotte dalla legge di bilancio 2022 entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano,
quindi, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023).
Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o Redditi PF 2022), restano, invece, applicabili le di-
sposizioni prima vigenti.

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L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

A tale proposito, l’Agenzia delle entrate, nella circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E, ha precisato che, qua-
lora i sostituti d’imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, tenuto
conto del necessario adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga e della circostan-
za che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche alle detrazioni per figli a carico, come detto nel
paragrafo precedente, possono applicare le nuove disposizioni IRPEF entro il mese di aprile 2022,
provvedendo a effettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.

        Riferimenti normativi
   Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi da 2 a 4;
   D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230;
   D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla legge 2 april2 2020, n. 21, artt. 1 e 2;
   D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16-bis, 20, 22, 49 e 50;
   Circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E.

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