L'agevolazione per il passaggio generazionale delle azioni e delle quote di partecipazione al capitale di società

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Agevolazione

L’agevolazione per il passaggio
generazionale delle azioni
e delle quote di partecipazione
al capitale di società
di Angelo Busani

La completa sottrazione da tassazione che è disposta (dall’art. 3, comma 4 ter, D.Lgs. n. 346/
1990) nel caso di trasmissione infra-familiare, mediante donazione, trust e successione mortis
causa, di azioni e di quote di partecipazione al capitale di società, presuppone la sussistenza di
taluni presupposti e condizioni che la legge delinea con norme di difficile interpretazione: si
tratta pertanto, ad esempio, di stabilire cosa si intenda per “controllo”, per “acquisizione” e per
“integrazione” del controllo, per controllo “indiretto” e per controllo “comune”; di verificare se
abbia rilevanza la stipula di un patto parasociale; di leggere la normativa in esame con
riferimento specifico alle società di persone e alle società con sede non in Italia; di ragionare
sul punto se detta normativa si applichi alle società “senza impresa” (e, in particolare, alle
società semplici); di comprendere quali siano le conseguenze delle operazioni societarie
(cessione, divisione e conferimento di partecipazioni, aumento di capitale, trasformazione,
fusione, scissione) poste in essere successivamente al trasferimento agevolato.

L’art. 3, comma 4 ter, D.Lgs. 31 ottobre 1990,                        Come già anteriormente affermato (4), con
n. 346 (1), dispone che i “trasferimenti” “di quote sociali           l’espressione “trasferimenti” il legislatore eviden-
e di azioni”, al ricorrere di dati presupposti e fatte salve          temente allude (5) a un eterogeneo insieme di
date “condizion[i]”, “non sono soggetti all’imposta” di               situazioni (d’ora innanzi riassuntivamente indivi-
successione e di donazione (2) (non ne sono per-                      duate, nel loro complesso, con i termini “trasfe-
tanto, solamente “esenti”, ma ne sono, addirittura                    rimenti” o “trasferimento”), elencabili come
“esclusi”). L’agevolazione non si applica, pertanto, al               segue:
“trasferimento di quei titoli che, per loro natura, non               a) i “trasferimenti” “di quote sociali e di azioni” che
permettono di attuare tale passaggio (ad esempio,                     conseguano a una successione mortis causa, a una
titoli obbligazionari)” (3).                                          donazione o a “patti di famiglia”;

    (1) Il D.Lgs. n. 346/1990 reca il testo unico dell’imposta di     “teoricamente è possibile” affermare “l’applicabilità” dell’a-
successione e donazione, cui, d’ora innanzi, ci si riferisce con      gevolazione “per quegli strumenti finanziari c.d. partecipativi
l’acronimo TUSD.                                                      nel limite in cui risultino assimilabili alle azioni o quote socie-
    (2) Nel caso in cui si proceda alla trascrizione e alla voltura   tarie piuttosto che alle obbligazioni”.
catastale del mutamento di ragione sociale di una società di             (4) Cfr. Busani, L’agevolazione per il passaggio generazionale
persone a seguito di un trasferimento di quota di partecipazione      dell’azienda, in questa Rivista, 2018, 1219, cui si fa rinvio.
agevolato ai sensi dell’art. 3, comma 4 ter, TUSD, l’art. 1, comma       (5) Cfr. la Circ. 22 gennaio 2008, n. 3/E, secondo cui “sono,
2, TUIC, dispone la non soggezione di questa fattispecie all’impo-    quindi, esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasfe-
sta ipotecaria e l’art. 10, comma 3, TUIC, ne dispone la non          rimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in
soggezione all’imposta catastale.                                     favore dei discendenti e del coniuge mediante disposizioni mortis
    (3) Circ. 22 gennaio 2008, n. 3/E, par. 8.3.1.                    causa, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di
In Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 36-2011/T,            destinazione, nonché mediante patti di famiglia di cui agli articoli
Profili fiscali del passaggio generazionale d’impresa, in             768-bis e seguenti del codice civile”.
CNN Notizie del 13 gennaio 2012, si afferma che

Le Società 12/2018                                                                                                                 1353
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b) la sottoposizione di “di quote sociali e di azioni” a                     esercitabili nell’assemblea ordinaria” (espressione, que-
un “vincol[o] di destinazione” (6) (ad esempio di cui                        st’ultima, che, evidentemente, il legislatore ha det-
all’art. 2645 ter, c.c. oppure derivante dall’istitu-                        tato pensando alla sola S.p.a.; e che, dunque, qualora
zione di un trust oppure derivante da un contratto                           si verta in tema di decisioni dei soci di S.r.l., contesto
affidamento fiduciario, di cui alla L. 22 giugno                             nel quale la legge non prevede lo svolgimento di
2016, n. 112).                                                               un’assemblea “ordinaria” - deve intendersi riferita a
                                                                             quei contesti decisionali ove i soci di S.r.l. decidono -
I soggetti interessati dall’agevolazione                                     ai sensi dell’art. 2479, comma 2, nn. 1), 2) e 3), c.c. -
L’individuazione del soggetto autore del trasferi-                           in ordine all’approvazione del bilancio, alla distribu-
mento agevolato e dei soggetti beneficiari di detto                          zione degli utili, alla nomina degli organi di ammini-
trasferimento e l’analisi della questione se si tratti di                    strazione e controllo).
una pluralità di soggetti beneficiari è già stata ante-                      L’espressione “maggioranza dei voti esercitabili nel-
riormente sviluppata e alla relativa trattazione, per-                       l’assemblea ordinaria” contenuta nell’art. 2359,
tanto, si fa rinvio.                                                         comma 1, n. 1), c.c., deve essere dunque intesa
                                                                             (mancando qualsiasi indicazione normativa sul
Il trasferimento di partecipazioni in società                                punto) come riferita, di regola, al 50,01% del capi-
di capitali                                                                  tale sociale (ipotizzandosi qui, per semplicità, la
                                                                             proporzionalità tra entità della quota di partecipa-
Nell’ambito dei “trasferimenti” “di quote sociali e di                       zione e entità del voto), in quanto deve trattarsi di
azioni” che dichiara “non [...] soggetti all’imposta”,                       quella maggioranza che, in “qualsiasi” assemblea
l’art. 3, comma 4 ter, TUSD, isola, per dettare ad                           ordinaria, si renda sufficiente per l’adozione delle
esse una disciplina specifica, le “quote sociali” e le                       relative deliberazioni.
“azioni” “di soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera                   Per testare che è il 50,01% la percentuale da pren-
a)”, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.                                        dere in considerazione per concretare il concetto di
Detto art. 73, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986,                        controllo, si prenda, ad esempio, in esame l’assem-
concerne “le società per azioni e in accomandita per                         blea ordinaria di prima convocazione (perché è
azioni, le società a responsabilità limitata, le società                     quella ove è “più difficile” raggiungere il quorum
cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché                      occorrente per assumere una deliberazione); in tale
le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/                       ambito, l’art. 2368, comma 1, c.c., stabilisce che essa
2001 e le società cooperative europee di cui al regola-                      è validamente costituita con la presenza di “almeno
mento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello                       la metà del capitale sociale” e delibera “a maggioranza
Stato”.                                                                      assoluta”; ebbene, ipotizzando, dunque, che in
Ebbene, con riferimento alle “quote” di partecipa-                           assemblea siano presenti solo due soci (ciascuno
zione al capitale sociale di dette società e alle “azioni”                   titolare del 25% del capitale), non si adotterebbe
emesse da dette società, l’agevolazione di cui all’art.                      alcuna deliberazione se essi non votassero nello
3, comma 4 ter, TUSD, si applica “limitatamente” al                          stesso modo; ancora, ipotizzando una società di tre
trasferimento di “partecipazioni mediante le quali è                         soci (uno titolare del 50% del capitale sociale, gli
acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo                    altri due titolari del 25% ciascuno del capitale
2359, primo comma, numero 1), del codice civile”.                            sociale), non si adotterebbe alcuna deliberazione
                                                                             se essi non votassero tutti nello stesso modo. Ne
Il concetto di “controllo”                                                   consegue, appunto, che, per il concretarsi di una
Le “azioni” e le “partecipazioni mediante le quali è                         “partecipazione di controllo”, essa deve avere una
acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359,                  caratura pari almeno al 50,01% del capitale sociale;
primo comma, numero 1) (7), del codice civile” sono                          se, negli esempi precedenti, si avesse un socio tito-
quelle che attribuiscono - al soggetto che sia titolare                      lare di una quota di partecipazione pari almeno al
del relativo diritto di voto - la “maggioranza dei voti                      50,01%, egli, con il suo voto favorevole, otterrebbe

   (6) Negli ultimi tre casi, quelli nei quali si istituisce un vincolo di   diritto che è oggetto del vincolo stesso. Anche questa materia è
destinazione, si pone, peraltro, il prioritario tema se l’imposta di         compiutamente trattata in Busani, L’agevolazione per il passaggio
donazione sia correlata all’istituzione del vincolo di destinazione in       generazionale dell’azienda, in questa Rivista, cit., cui si fa rinvio.
sé (e, quindi, ad esempio, si renda applicabile anche all’istituzione            (7) L’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., dispone che “[s]ono
del cosiddetto “trust auto-dichiarato”) oppure se l’applicazione di          considerate società controllate [...] le società in cui un’altra società
detta imposta dipenda dal fatto che l’istituzione del vincolo di             dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea
destinazione comporti anche un evento traslativo del bene o del              ordinaria”.

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l’approvazione delle deliberazioni proposte in                               che non sia gravato da un altrui pegno (poiché il
votazione.                                                                   pegno, salvo contraria pattuizione tra il creditore
Un identico ragionamento può essere ripetuto con                             garantito e il datore del pegno, attribuisce il voto al
riguardo alla società a responsabilità limitata, ove le                      creditore garantito: art. 2352, comma 1, c.c.) o da un
“decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di                     sequestro (poiché il sequestro attribuisce il voto al
una maggioranza che rappresenti almeno la metà del                           custode della cosa sequestrata: art. 2352, comma 1,
capitale sociale” (art. 2479, comma 6, c.c.). Anche in                       c.c.) oppure da un diritto di usufrutto (10), a meno
questo caso, infatti, se si ipotizza la suddivisione del                     che l’usufruttuario non sia privato del voto (infatti,
capitale sociale tra due soci, ciascuno titolare del                         ai sensi dell’art. 2352, comma 1, c.c., il diritto di voto
50% del capitale sociale, non si adotterebbe alcuna                          spetta all’usufruttuario “salvo convenzione contra-
deliberazione se essi, entrambi presenti in assem-                           ria”); viceversa, la normativa di cui all’art. 3,
blea, non votassero tutti nello stesso modo, a dimo-                         comma 4 ter, TUSD, non si applica al caso del
strazione, appunto, del fatto che, per essere “di                            trasferimento del diritto di nuda proprietà, a meno
controllo”, una quota di partecipazione al capitale                          che al nudo proprietario non sia espressamente
sociale di una S.r.l. deve avere una caratura almeno                         attribuito il diritto di voto.
del 50,01%.
Quella appena riferita è la situazione che si veri-                          Il patto parasociale
fica nella massima parte dei casi. Potrebbe però
                                                                             Dato che il beneficio fiscale è correlato al fatto che
darsi l’evenienza (peraltro, abbastanza implausi-
                                                                             si tratti della trasmissione di “partecipazioni” che
bile, per il fatto che non è ammissibile (8) una
                                                                             attribuiscano la “maggioranza dei voti esercitabili
clausola statutaria la quale, nella seconda convo-
                                                                             nell’assemblea ordinaria”, non appare rilevante
cazione dell’assemblea ordinaria di S.p.a., stabili-
                                                                             che le “partecipazioni” in questione siano comprese
sca un quorum deliberativo più elevato di quello
                                                                             in un patto parasociale stipulato in ordine all’eser-
pari alla maggioranza del capitale sociale presente
                                                                             cizio del voto nell’assemblea ordinaria della società
in assemblea: art. 2369, comma 4, c.c.) che lo
                                                                             emittente (11).
statuto “richieda una maggioranza più elevata” (art.
                                                                             La norma di cui all’art. 3, comma 4 ter, TUSD, infatti,
2368, comma 1, c.c.) per l’assemblea ordinaria di
                                                                             concerne la quota di partecipazione oggetto di tra-
prima convocazione. Ebbene, in tal caso, la quota
                                                                             smissione, senza riguardo ai patti nei quali essa sia
di “controllo” in detta società si eleverebbe, di
                                                                             “vincolata”. Dovrebbe conseguirne che l’agevola-
conseguenza, al di sopra del 50,01% del capitale
                                                                             zione non compete se, ad esempio, sia trasmesso un
sociale.
                                                                             pacchetto azionario rappresentativo del 30% del
Questa elevazione del quorum decisionale, mediante
                                                                             capitale sociale il quale, insieme ad altre partecipa-
una clausola statutaria in deroga al disposto della
                                                                             zioni, sia oggetto di un sindacato di voto la cui
legge, è, invece, assai frequente nel campo della S.
                                                                             complessiva caratura ecceda il 50,01% del capitale
r.l., ove la legge (“Salvo diversa disposizione dell’atto
                                                                             sociale della società emittente.
costitutivo”: art. 2479, comma 6, c.c.) consente una
illimitata autonomia statutaria (9).
Dipendendo, dunque, la normativa in commento                                 L’“acquisizione” del controllo
dal fatto che si tratti di “partecipazioni” che attribui-                    La norma in esame parla di “azioni” e “partecipazioni
scano la “maggioranza dei voti esercitabili nell’assem-                      mediante le quali è acquisito [...] il controllo”.
blea ordinaria”, si deve avere un trasferimento del                          Per “controllo” “acquisito” si intende l’operazione di
diritto di “proprietà piena” di dette “partecipazioni”                       trasferimento di azioni o di quote di partecipazione al

    (8) Cfr. Coppola, sub art. 2369, in Sandulli - Santoro (a cura di), La   Mariconda - Mastroiacovo (a cura di), Codice delle leggi tributarie,
riforma delle società, Torino, 2003, 299; e Petrazzini, sub. artt.           Torino, 2014, 630; e in Gaffuri, L’imposta sulle successioni e
2368- 2369, in Cottino - Bonfante - Cagnasso - Montalenti (diretto           donazioni. Trust e patti di famiglia, Padova, 2008, 502.
da), Il nuovo diritto societario, Bologna, 2004, 532.                            (11) Invece, in Stevanato, I trasferimenti di aziende e parteci-
    (9) Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa           pazioni nell’imposta di successione e donazione: aspetti critici
n. 5882/I, Applicabilità dei quorum di seconda convocazione per              delle nuove fattispecie di esenzione, in Dial. Dir. Trib., 2007, 594, si
l’assemblea della s.p.a. alla s.r.l., in CNN Notizie del 16 marzo            ammette che un patto parasociale tra gli aventi causa sarebbe
2006; e CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio di                         rilevante ai fini di conseguire il beneficio fiscale nel caso di tra-
Impresa n. 119-2011/I, I quorum assembleari della s.r.l. e la loro           smissione frazionata di una quota di controllo (ad esempio, nel-
derogabilità, in CNN Notizie del 27 luglio 2011.                             l’ipotesi in cui Tizio doni il suo pacchetto azionario pari al 60% del
    (10) Si ammette l’applicazione dell’agevolazione al trasferi-            capitale sociale di una S.p.a. a favore di tre suoi figli, frazionandola
mento del diritto di usufrutto (dotato del diritto di voto) in De            tra essi in ragione del 20% per ciascuno di essi, in proprietà
Marinis, Commento all’art. 3, d. gs. 346/1990, in Fedele -                   esclusiva).

Le Società 12/2018                                                                                                                        1355
Opinioni
Diritto societario

capitale sociale mediante la quale il soggetto avente                 70% del capitale sociale, e non solo quella pari al
causa consegue (non avendola avuta in precedenza)                     50,01% del capitale sociale; e, ancora, nel caso del
la “maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordi-            trasferimento della partecipazione pari al 30% del
naria” (ipotizzando la proporzionalità tra quote di                   capitale sociale ad altro socio che già sia titolare di
partecipazione e voto che ne consegue (12) e pure                     una partecipazione pari al 40% del capitale sociale,
ipotizzando che il quorum decisionale in assemblea                    detto trasferimento è agevolato per l’intero suo
ordinaria sia pari al 50,01% (13)), è il trasferimento                valore e non solo per un valore corrispondente al
mediante il quale Tizio, non titolare di alcuna parte-                10,01% del capitale sociale.
cipazione al capitale sociale di una data società,
acquisisce una quota di partecipazione pari almeno                    L’“integrazione” del controllo
al 50,01% del capitale sociale di detta società;
oppure, è il trasferimento (14) mediante il quale                     La norma in esame parla, inoltre, di “azioni” e “parte-
Tizio, titolare di una partecipazione pari al 30% del                 cipazioni mediante le quali è [...] integrato il controllo”.
capitale sociale di una data società, acquisisce una                  Per “controllo” “integrato” (se è vero che il “controllo” è
ulteriore partecipazione, pari almeno al 20,01% del                   “acquisito” quando oggetto di trasmissione è una parte-
capitale sociale di detta società).                                   cipazione di controllo oppure una partecipazione che,
Il controllo è, altresì, acquisito, nell’ipotesi in cui               non essendo di controllo, diviene tale sommandosi ad
Tizio (titolare di un pacchetto azionario rappresen-                  altra partecipazione già di titolarità del soggetto bene-
tativo del 40% del capitale sociale di una S.p.a.) e la               ficiario) si intende l’operazione di trasferimento
moglie Caia (titolare di un pacchetto azionario                       mediante la quale il soggetto avente causa consegue
rappresentativo del 20% del capitale sociale della                    una maggiorazione della sua partecipazione già “di
medesima S.p.a.) donino contemporaneamente tali                       controllo” (16).
loro pacchetti azionari al figlio Sempronio, il quale,                Pertanto (sempre ipotizzando la proporzionalità tra
cumulandoli, acquisisce infatti una quota di parte-                   quote di partecipazione e voto che ne consegue e,
cipazione pari al 60% del capitale sociale di detta S.                pure, ipotizzando che il quorum decisionale in assem-
p.a. Beninteso, l’agevolazione in commento con-                       blea ordinaria sia pari al 50,01% del capitale sociale) si
cerne l’intera partecipazione oggetto di trasferi-                    ha una “integrazione” del controllo nel caso dell’ope-
mento (15), e non solo quella sua porzione che                        razione di trasferimento mediante la quale Tizio, tito-
serve a realizzare la “acquisi[zione]” del “controllo”;               lare di una quota di partecipazione pari al 60% del
e, così, nel caso del trasferimento di azioni la cui                  capitale sociale di una data società, acquisisce una
complessiva caratura sia pari al 70% del capitale                     ulteriore quota di partecipazione al capitale sociale di
sociale, oggetto di agevolazione (sempre ipotizzando                  detta società, la cui caratura può, indifferentemente,
la proporzionalità tra quote di partecipazione e voto                 essere compresa tra lo 0,01% del capitale sociale e il
che ne consegue e, pure, ipotizzando che il quorum                    40% del capitale sociale (17).
decisionale in assemblea ordinaria sia pari al 50,01%                 Ancora, si ha una fattispecie di integrazione del
del capitale sociale) è l’intera partecipazione pari al               controllo nell’ipotesi in cui Tizio (titolare di un

    (12) Nella S.p.a., ai sensi dell’art. 2346, comma 4, c.c. (“[a]   della S.r.l.) funzioni secondo il quorum decisionale stabilito
ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale           dalla legge oppure secondo un diverso quorum decisionale,
alla parte del capitale sociale sottoscritta”), dell’art. 2348,       stabilito, appunto, mediante un’apposita clausola dello statuto
comma 3, c.c. (“[t]utte le azioni appartenenti ad una mede-           stesso.
sima categoria conferiscono uguali diritti”) e dell’art. 2351,            (14) Questa fattispecie è espressamente contemplata
comma 1, c.c. (“[o]gni azione attribuisce il diritto di voto”).       nella Ris. 26 luglio 2010, n. 75/E (sulla quale cfr. Mastroia-
Nella S.r.l., ai sensi dell’art. 2468, comma 2, c.c. (“i diritti      covo, La partecipazione indiretta di quote societarie integra il
sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipa-      “controllo utile” per l'esenzione, in Corr. trib., 2010, 35,
zione da ciascuno posseduta. Se l’atto costitutivo non prevede        2889).
diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in              (15) In tal senso, cfr. Mastroiacovo, Non è soggetto a imposi-
misura proporzionale al conferimento”) e dell’art. 2479,              zione il passaggio generazionale dell’azienda, in Corr. trib., 2008,
comma 5, c.c. (“[o]gni socio ha diritto di partecipare alle           4, 325; Mastroiacovo, L’imposizione indiretta del passaggio gene-
decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in       razionale dell’azienda tra regimi agevolati e criticità di sistema, in
misura proporzionale alla sua partecipazione”).                       Rass. trib., 2012, 3, 615; Zizzo, I trasferimenti di azienda e parte-
    (13) Al fine di verificare se, nel caso concreto, ricorra, o      cipazioni sociali per successione o donazione, in Corr. trib., 2007,
meno, il requisito dell’acquisizione o dell’integrazione del con-     17, 1351.
trollo, voluto dall’art. 3, comma 4 ter, TUS, per la concessione          (16) In tal senso, cfr. anche Puri, Prime riflessioni sul tratta-
dell’agevolazione, occorre, quindi, sempre verificare lo statuto      mento fiscale del patto di famiglia, in Dir. prat. trib., 2008, 3, 565; e
della società le cui quote di partecipazione sono oggetto di          Zizzo, I trasferimenti, cit., 1351.
cessione, al fine di accertare se l’assemblea ordinaria della S.          (17) Cfr. invece De Marinis, Commento all’art. 3, cit., 630,
p.a. (o l’assemblea di cui all’art. 2479, comma 2, n. 4), c.c.,       secondo il quale “l’agevolazione non spetta nel caso in cui

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Opinioni
                                                                                                      Diritto societario

pacchetto azionario rappresentativo del 52% del                          Occorre precisare che il concetto di “titolarità
capitale sociale di una S.p.a.) e la moglie Caia                         indiretta” di una partecipazione (la quale può
(titolare di un pacchetto azionario rappresenta-                         concorrere a formare una situazione di controllo
tivo dell’8% del capitale sociale della medesima                         di una società) si concreta nel caso in cui un dato
S.p.a.) donino contemporaneamente tali loro pac-                         soggetto (Tizio, nell’esempio precedente) con-
chetti azionari al figlio Sempronio, il quale,                           trolla (essendo titolare una quota di partecipa-
cumulandoli, acquisisce, dunque, una quota di                            zione pari almeno al 50,01% del capitale
partecipazione pari al 60% del capitale sociale                          sociale) una società (“Alfa s.r.l.”, nell’esempio
di detta S.p.a.                                                          precedente) la quale, a sua volta, sia titolare di
                                                                         partecipazioni in altra società (“Beta s.r.l.”, nel-
La titolarità “indiretta” di una quota                                   l’esempio precedente). Infatti, per aversi la pre-
di partecipazione e il conseguente                                       detta “titolarità indiretta” di Tizio nella “Beta s.r.
controllo “indiretto” di una società                                     l.” occorre (19) che Tizio abbia il controllo della
                                                                         società “intermedia” (“Alfa s.r.l.”), poiché, altri-
Una situazione di controllo si ottiene anche pren-                       menti, Tizio non può considerare soggette al suo
dendo in considerazione le partecipazioni di cui                         controllo le quote di partecipazione di titolarità
l’avente causa dell’operazione di trasferimento sia                      delle società dal medesimo partecipate. E così, se
“indirettamente” titolare (18).                                          l’altro socio di “Alfa s.r.l.”, sia Caio, titolare di una
Per comprendere questo concetto (illustrato nella                        quota di partecipazione in ragione del 30% del
Figura 1), si ipotizzi che Tizio sia titolare di una                     capitale sociale, egli non può considerarsi in una
quota di partecipazione pari al 10% del capitale                         situazione di “titolarità indiretta” della quota di
della società “Beta s.r.l.” e di una quota di partecipa-                 partecipazione di “Alfa s.r.l.” in “Beta s.r.l.” in
zione pari al 70% della società “Alfa s.r.l.”, la quale, a               quanto “Alfa s.r.l.” non è sottoposta al controllo
sua volta, sia titolare del 40% della società “Beta s.r.                 di Caio.
l.”. In questa situazione, dunque, si intende che Tizio                  Pertanto, affinché Tizio, controllante di “Alfa s.r.l.”,
sia titolare di una quota di partecipazione pari al 38%                  possa considerarsi in una situazione di “titolarità
del capitale sociale di “Beta s.r.l.” (per il 10% “in via                indiretta” delle quote di partecipazione appartenenti
diretta” e per il 28% “in via indiretta”, essendo il 28%                 ad “Alfa s.r.l.” in altre società dalla medesima “Alfa s.
il risultato dell’applicazione della percentuale del                     r.l.” partecipate, non occorre che, verso di esse, “Alfa
70% alla quota del 40%). Ebbene, se Tizio riceva il                      s.r.l.” si trovi anche in una situazione di controllo
trasferimento di una quota di partecipazione pari al                     (come già osservato nell’esempio di cui sopra).
12,01% del capitale sociale di “Beta s.r.l.”, si ha una                  Invece, se “Beta s.r.l.”, partecipata da “Alfa s.r.l.”,
fattispecie di acquisizione del controllo (in quanto                     fosse, a sua volta, titolare di quote di partecipazione in
esplicato per il 22,01% “in via diretta” e per il 28% “in                altre società, essere sarebbero considerabili come
via indiretta”, per un totale pari al 50,01%) rien-                      soggette a “titolarità indiretta” di Tizio se “Alfa s.r.
trante nel perimetro applicativo dell’art. 3, comma 4                    l.” avesse anche il controllo di “Beta s.r.l.”. Si vedano
ter, TUS.                                                                le seguenti esemplificazioni:

l’avente causa ha già il controllo di diritto della società di           non la si esclude) nel caso di trasferimento di una partecipazione
capitali e incrementa ulteriormente oltre detta soglia la sua            di minoranza che vada a sommarsi alla partecipazione, già di
partecipazione per effetto degli atti giuridici in esame”; e             controllo, appartenente al soggetto avente causa.
Gaffuri, L’imposta sulle successioni, cit., 509, per il quale “La            (18) Cfr. in tal senso anche Gaffuri, L’imposta sulle successioni,
norma di favore concede l’esenzione anche nell’ipotesi in cui,           cit., 497, il quale, a pag. 505, precisa che l’agevolazione compete
con il pacchetto di titoli partecipativi ceduti, uniti a quelli già      anche nel caso del trasferimento del controllo “di una società non
posseduti, si raggiunga la necessaria condizione di controllo.           immediatamente operativa, purché questa, a sua volta, controlli
Si desume, a contrario, che il trasferimento di partecipazioni           quella direttamente imprenditoriale con una partecipazione di
non utili per acquisire tale condizione, non merita il regime            maggioranza”.
agevolato: alludo, per esempio, ad un pacchetto ulterior-                    (19) Cfr. in tal senso la Ris. 26 luglio 2010, n. 75/E, nella
mente ceduto a chi già controlla la società.”.                           quale, altresì, si specifica che “nell’ipotesi in cui il controllo di
In Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito n. 207-2015/T, Art. 3,     diritto di cui al citato art. 2359, primo comma, n. 1, venga
comma 4 ter, D.Lgs. n. 346/1990: i) applicabilità alla donazione di      integrato per il tramite di altri soggetti societari (controllo
quote di una società semplice; ii) integrazione del controllo ai sensi   indiretto), la dichiarazione di impegno deve essere comunque
dell’art. 2359, comma 1, c.c., in CNN Notizie del 25 luglio 2016, si     resa esclusivamente dal soggetto avente causa del trasferi-
afferma l’applicabilità dell’agevolazione al caso del trasferimento      mento, in quanto solo tale soggetto risulta tenuto al paga-
di una partecipazione di minoranza che vada a sommarsi ad altra          mento dell’imposta e deve rispondere dell’eventuale
partecipazione di minoranza già di titolarità del soggetto avente        decadenza dall’agevolazione fruita”.
causa; mentre si dubita dell’applicabilità dell’agevolazione (ma

Le Società 12/2018                                                                                                                  1357
Opinioni
Diritto societario

a) Tizio partecipa a “Alfa s.r.l.” per il 70% e a “Beta s.r.     Figura 2
l.” per il 10%; “Alfa s.r.l.” partecipa a “Beta s.r.l.” per il
40%; “Beta s.r.l.” partecipa a “Delta s.r.l.” per il 30%
(se ne veda l’illustrazione nella figura 2); in questo
caso, quindi:
a.1. Tizio controlla direttamente “Alfa s.r.l.”; per-
tanto, Tizio beneficia dell’agevolazione di cui all’art.
3, comma 4 ter, TUSD, se sia destinatario del trasfe-
rimento di una ulteriore partecipazione di qualsiasi
caratura al capitale sociale di “Alfa s.r.l.” in quanto in
tal caso si avrebbe una fattispecie di “integrazione”
della situazione di controllo di “Alfa s.r.l.” in cui Tizio
già si trova;
a.2. Tizio, con riferimento a “Beta s.r.l.”, è tito-
lare in via diretta della quota di partecipazione
pari al 10% del capitale sociale di detta società e
in via indiretta della quota di partecipazione pari
al (40: 100 x 70 =) 28% del capitale sociale;
                                                                 Figura 3
pertanto, come già osservato, Tizio beneficia del-
l’agevolazione di cui all’art. 3, comma 4 ter,
TUSD, se sia destinatario del trasferimento di
una partecipazione della caratura pari almeno al
12,01% del capitale sociale di “Beta s.r.l.”, in
quanto così si avrebbe (10 + 28 + 12,01 =
50,01) una fattispecie di “acquisizione” del con-
trollo di “Beta s.r.l.”;
a.3. Tizio non ha alcuna titolarità indiretta del capi-
tale sociale di “Delta s.r.l.” (perché “Beta s.r.l.” non
ne ha il controllo); egli beneficia dell’agevolazione di
cui all’articolo 3, comma 4-ter, TUSD, solo se sia
destinatario del trasferimento di una partecipazione
della caratura pari almeno al 50,01% del capitale
sociale di “Delta s.r.l.”, in quanto in tal caso si avrebbe
una fattispecie di “acquisizione” del controllo di
“Delta s.r.l.”;
                                                                 b) Tizio partecipa a “Alfa s.r.l.” per il 70% e a “Beta s.
                                                                 r.l.” per il 10%; “Alfa s.r.l.” partecipa a “Beta s.r.l.” per
Figura 1                                                         il 60%; “Beta s.r.l.” partecipa a “Delta s.r.l.” per il 30%
                                                                 (se ne veda l’illustrazione nella figura 3); in questo
                                                                 caso, quindi:
                                                                 b.1. Tizio controlla direttamente “Alfa s.r.l.”;
                                                                 pertanto, Tizio beneficia dell’agevolazione di cui
                                                                 all’articolo 3, comma 4-ter, TUSD, se sia desti-
                                                                 natario del trasferimento di una ulteriore parteci-
                                                                 pazione di qualsiasi caratura al capitale sociale di
                                                                 “Alfa s.r.l.”;
                                                                 b.2. Tizio, con riferimento a “Beta s.r.l.”, ne ha il
                                                                 controllo “indiretto”, in quanto è titolare in via
                                                                 diretta della quota di partecipazione pari al 10%
                                                                 del capitale sociale e in via indiretta della quota
                                                                 di partecipazione pari al (70: 100 x 60 =) 42%
                                                                 del capitale sociale; pertanto, Tizio beneficia

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                                                                                                          Diritto societario

dell’agevolazione di cui all’art. 3, comma 4 ter,                           comma 2, c.c.; se poi detta maggioranza non si
TUSD, se sia destinatario del trasferimento di                              formi, provvede l’autorità giudiziaria: art. 1105,
una ulteriore partecipazione di qualsiasi caratura                          comma 4, c.c.).
al capitale sociale di “Beta s.r.l.” in quanto in tal                       È ovvio che nessun tema si pone se i soci comunisti (i
caso si avrebbe una fattispecie di “integrazione”                           quali, in comune fra loro, acquisiscono o integrano il
della situazione di controllo di “Beta s.r.l.” in cui                       controllo) abbiano una qualificazione soggettiva tale
Tizio già si trova;                                                         da rientrare nel perimetro di coloro (vale a dire, i
b.3. Tizio, con riferimento a “Delta s.r.l.”, è titolare,                   “discendenti” e il “coniuge” del soggetto dante causa)
in via indiretta, della quota di partecipazione pari al                     che la legge beneficia quando sono gli aventi causa di
[(30:100 x 60): 100 x 70 =] 12,60 del capitale sociale                      un trasferimento ai sensi dell’art. 3, comma 4 ter,
di detta società; pertanto, Tizio beneficia dell’agevo-                     TUSD. E così, se il vedovo Mario (titolare di una
lazione di cui all’art. 3, comma 4 ter, TUSD, se sia                        partecipazione pari al 60% del capitale sociale di una
destinatario del trasferimento di una partecipazione                        S.p.a.) lascia a succedergli ab intestato (e, quindi, pro
pari almeno al 37,41% del capitale sociale di “Beta s.r.                    indiviso e in parti eguali) i suoi unici due figli (Michele
l.” in quanto così si avrebbe una fattispecie di “acqui-                    e Giuliano), essi acquisiscono in comune una parte-
sizione” del controllo di “Delta s.r.l.”.                                   cipazione di controllo e beneficiano dell’agevola-
                                                                            zione di cui all’art. 3, comma 4 ter, TUSD.
                                                                            Identicamente, l’agevolazione si avrebbe se Mario,
Il “controllo” in comunione                                                 mediante testamento, istituisse una comunione tra i
Come già osservato, l’art. 3, comma 4 ter, TUSD,                            due figli disponendo che ad essa partecipino nel modo
concerne il trasferimento avente a oggetto “azioni” e                       seguente: Michele per la quota in ragione di 2/3 e
“partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il                Giuliano per la quota di 1/3.
controllo”.                                                                 Ma anche nel caso di partecipazione alla comunione
Il “controllo” è “acquisito” o “integrato” anche quando                     di soggetti diversi dai “discendenti” e dal “coniuge” del
la quota di partecipazione dalla quale detto “controllo”                    soggetto dante causa si può ipotizzare (22), ricorren-
deriva è oggetto di trasferimento a favore di una                           done i presupposti, l’operatività dell’agevolazione di
pluralità di soggetti in comunione fra loro (20); ciò                       cui all’art. 3, comma 4 ter, TUSD. Infatti, se Tizio
che (come già sopra osservate) porta taluno ad affer-                       (titolare di una partecipazione pari al 60% del capi-
mare (21) che una situazione identica si avrebbe nel                        tale sociale di una S.p.a.) lascia a succedergli il
caso in cui una pluralità di aventi causa (non in                           fratello Caio (già titolare di una partecipazione pari
comunione tra loro) di quote di partecipazione non                          al 35% del capitale sociale) e il coniuge Sempronia
di controllo si leghi in un patto parasociale inerente                      (già titolare di una partecipazione pari al 5% del
l’espressione del voto nell’assemblea ordinaria.                            capitale sociale), rispettivamente nelle quote di 1/3
La ragione di questa conclusione risiede nella consi-                       e di 2/3, l’attribuzione non è agevolabile, poiché:
derazione che, in caso di comunione, il voto deve                           a) laddove le azioni fossero apporzionate dal testatore
essere unitariamente espresso da un “rappresentante                         nel suo testamento, Sempronia (ottenendo la titola-
comune” dei comunisti (ai sensi dell’art. 2347, c.c., e                     rità esclusiva di una partecipazione pari al 40% del
dell’art. 2468, comma 5, c.c.), il quale formula detto                      capitale sociale) non acquisterebbe una posizione di
voto secondo quanto deciso dai soci comunisti a                             “controllo” (in quanto aggiungerebbe detta partecipa-
maggioranza, calcolata per quote (art. 1105,                                zione pari al 40% del capitale sociale alla

    (20) Cfr. la Circ. 22 gennaio 2008, n. 3/E, par. 8.3.2., nella quale    Nel medesimo senso, cfr. Gaffuri, L’imposta sulle successioni,
si legge la seguente esemplificazione: “Tizio possiede una parte-           cit., 506.
cipazione pari al 60% del capitale sociale di Alfa S.p.a., che intende          (21) Cfr. Stevanato, I trasferimenti, cit., 591. Da questa opi-
donare separatamente ed in parti uguali a ciascuno dei suoi tre             nione si dissente, invece, in Gaffuri, L’imposta sulle successioni,
figli. In tal caso non si applica l’agevolazione di cui all’art. 3, comma   cit., 506.
4 ter, del TUS, in quanto nessun donatario potrebbe esercitare il               (22) In senso contrario, cfr. Mastroiacovo, L’imposizione indi-
controllo di cui all’art. 2359, primo comma, n. 1), del c.c.; l’agevo-      retta, cit., 615, secondo la quale “se la comunione ereditaria
lazione in parola si applica, invece, qualora, nell’esempio di cui          diviene parametro su cui commisurare i requisiti per l’applicabilità
sopra, Tizio doni l’intero pacchetto azionario posseduto ai suoi tre        del beneficio si dovrebbe sempre escludere la possibilità di
figli in comproprietà tra loro. In tal caso, in base all’art. 2347 del      accesso allo stesso in tutte le ipotesi in cui tra i comunisti vi sia
c.c., i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresen-         un soggetto diverso da quelli contemplati dal comma 4 ter dell’art.
tante comune, il quale disporrà della maggioranza dei voti eserci-          3 del D.Lgs. n. 346/1990 ovverosia dal coniuge e dai discendenti,
tabili in assemblea ordinaria”. Nel medesimo senso, cfr. la Circ. 16        come nell’ipotesi disciplinata dall’art. 582 c.c., in cui tra l’altro il
febbraio 2007, n. 11/E, par. 12.1.                                          coniuge si trova in una posizione maggioritaria rispetto agli altri
                                                                            quanto al profilo della titolarità delle quote”.

Le Società 12/2018                                                                                                                       1359
Opinioni
Diritto societario

partecipazione pari al 5% del capitale sociale già di                       “indirettamente” riferire a sé una parte della quota
titolarità della medesima);                                                 comune: ad esempio, se il defunto Tizio lascia al figlio
b) ove, invece, sulla partecipazione pari al 60% del                        Caio (già titolare di una quota pari al 10% del capitale
capitale sociale dimessa dal de cuius si instaurasse una                    sociale di “Gamma s.r.l.”) e al cugino Sempronio, in
comunione ereditaria, detta partecipazione bensì                            parti uguali fra loro, la quota del 90% del capitale di
sarebbe una partecipazione di “controllo”, la quale                         “Gamma s.r.l.”, si tratta di una fattispecie non age-
sarebbe riferibile, tuttavia, per la quota di 1/3 (e                        volabile, sia in quanto la quota del 90% è lasciata
cioè per il 20%) a un soggetto (il fratello del de                          anche a un soggetto non rientrante nel novero dei
cuius) non beneficiato dall’art. 3, comma 4 ter,                            “discendenti” e del “coniuge” del soggetto dante causa,
TUSD, con la conseguenza che, ai fini dell’applica-                         sia in quanto Caio (non avendo la maggioranza della
zione della norma di cui all’art. 3, comma 4 ter,                           comunione) non può sommare la sua quota di tito-
TUSD, la partecipazione in questione deve essere                            larità esclusiva in ragione del 10% alla parte di quota
considerata come se fosse pari al (60% - 1/3 =) 40%                         comune (il 50% del 90%, e cioè il 45%) a lui “indi-
del capitale sociale e, quindi, come una partecipa-                         rettamente” riferibile.
zione “non di controllo”.
Ipotizzando, invece, che Sempronia sia già esclusiva                        Il frazionamento della partecipazione
titolare, anteriormente all’apertura della succes-                          di controllo
sione, di una partecipazione pari (non più al 5%,                           Vi è da osservare che il presupposto della norma
ma) al 15% del capitale sociale, sia nel caso a) che                        agevolativa di cui all’art. 3, comma 4 ter, TUSD,
nel caso b) si avrebbe una fattispecie (agevolabile ai                      non si realizza se una partecipazione, che era di
sensi dell’art. 3, comma 4 ter, TUSD) (23) di acqui-                        “controllo” quando era in capo al soggetto dante
sizione del controllo da parte sua, e ciò:                                  causa, si fraziona in partecipazioni, non di “controllo”,
- nel caso a), in quanto la partecipazione (già di                          tra i soggetti che beneficiano del trasferimento gra-
titolarità esclusiva di Sempronia) pari al 15% si                           tuito (o del vincolo di destinazione).
sommerebbe alla partecipazione pari al 40% (acqui-                          In altre parole, la situazione di “controllo” che per l’art.
sita da Sempronia in titolarità esclusiva per effetto del                   3, comma 4 ter, TUSD, rileva, ai fini dell’otteni-
testamento a suo favore);                                                   mento dell’agevolazione, è quella osservabile “a
- nel caso b) poiché la partecipazione (già di titolarità                   valle” del trasferimento (24) di cui la quota di parte-
esclusiva di Sempronia) pari al 15% si sommerebbe                           cipazione sia oggetto, e non quella “a monte” di esso.
alla partecipazione pari al 40% di titolarità “indi-                        E così, è agevolata, ai sensi dell’art. 3, comma 4 ter,
retta” di Sempronia, in ragione del fatto che ella                          TUSD, la donazione della quota di partecipazione
partecipa, per la quota dei 2/3, alla comunione ere-                        pari all’intero capitale sociale della “Teta s.r.l.” da
ditaria con Caio avente a oggetto la partecipazione                         parte dell’unico suo socio a quattro suoi figli, in
pari al 60% già di titolarità del de cuius.                                 comunione tra essi, in quote indifferentemente
Quest’ultima “sommatoria” tra la partecipazione già                         eguali (con il risultato cioè che detta quota rappre-
di titolarità esclusiva e la parte di partecipazione                        sentativa dell’intero capitale sociale della “Teta s.r.l.”
comune “indirettamente” riferibile a Sempronia si                           diviene di titolarità, in comune e pro-indiviso, dei
rende possibile poiché Sempronia ha una quota di                            quattro figli in ragione di 1/4 per ciascuno) o diseguali
maggioranza nella comunione e, quindi, ella da sola                         (e cioè, ad esempio, la comunione tra detti quattro
può decidere l’espressione del voto da parte del rap-                       figli sia pattuita conseguendo essi una partecipazione
presentante comune. La sommatoria non si rende-                             pro-indiviso alla comunione di detta quota rappresen-
rebbe, invece, possibile nel caso in cui il comunista                       tativa dell’intero capitale sociale della “Teta s.r.l.” in
interessato a effettuarla non abbia la maggioranza                          misura pari, rispettivamente, a 1/10, 2/10, 3/10 e 4/
della comunione, in quanto, in tal caso, non può                            10) (25).

   (23) Ma cfr. Mastroiacovo, L’imposizione indiretta, cit., 615, la            (25) Cfr. la Circ. 16 febbraio 2007, n. 11/E, secondo cui “nel-
quale appare possibilista (“Difficilmente si potrebbe negare, in            l’ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote sociali o
questo caso, che il controllo societario sia stato comunque rag-            azioni emesse da “... società per azioni e in accomandita per
giunto dal coniuge beneficiario in occasione della successione a            azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e
causa di morte e che esso si esprima effettivamente anche nelle             società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato
deliberazioni assunte nell’assemblea ordinaria”) ma poi conclude:           ...” (art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR), l’esenzione è applicabile
“sembra che [...] si debba escludere [...] la possibilità di applicare il   limitatamente al trasferimento delle partecipazioni “... mediante
beneficio”.                                                                 le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359,
   (24) Cfr. in tal senso anche Puri, Prime riflessioni, cit., 565.         primo comma, n. 1), del codice civile” (art. 3, comma 4 ter, D.Lgs.

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Mentre non è agevolata, ad esempio, la donazione                          partecipazione al capitale sociale, ha, mediante il suo
della quota di partecipazione pari all’intero capitale                    “consenso determinante”, il controllo della società
sociale della “Teta s.r.l.” da parte dell’unico suo socio                 partecipata.
a quattro suoi figli, in ragione del 25% ciascuno in                      Quest’ultimo profilo sollecita, peraltro, l’osserva-
proprietà esclusiva (senza, cioè, che vi sia tra essi una                 zione secondo cui ben potrebbe darsi che, nei patti
situazione di comunione).                                                 sociali della società di persone, sia introdotto (29)
                                                                          (per talune decisioni dei soci o, addirittura, per qual-
Il trasferimento di partecipazioni in società                             siasi loro decisione) un sistema di votazione a mag-
di persone                                                                gioranza, riproduttivo, in pratica, dell’assetto di
Da quanto precede si desume, a contrario, che, quando                     potere decisionale che si ha in una società di capitali,
si tratta della partecipazione a società diverse da quelle                ove il volere della maggioranza si impone al diverso
di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), d.P.R. 917/1986, e,                volere della minoranza. E così, se, di primo acchito,
quindi, di quote di partecipazione al capitale sociale di                 parrebbe di potersi sostenere che, in tanto l’agevola-
società di persone (e, cioè, di società semplici, di società              zione di cui all’art. 3, comma 4 ter, TUSD, si rende
in nome collettivo e di società in accomandita sem-                       applicabile, in quanto si tratti del trasferimento di
plice (26)), il loro trasferimento agevolato non subisce                  una quota di partecipazione al capitale sociale di una
alcun condizionamento in relazione all’entità della                       società di persone i cui patti sociali attribuiscano al
quota di partecipazione trasferita (27): il ragionamento                  titolare di quella partecipazione un consenso deter-
del legislatore sul punto è stato probabilmente orientato                 minante per l’assunzione delle decisioni dei soci,
dalla considerazione (28) che la quota di partecipazione                  riflettendo meglio, tuttavia, il tenore della normativa
a una società di persone rappresenta non tanto un                         in commento non offre alcun segno di rilevanza per
investimento di capitale quanto una “forma collettiva                     questa possibile situazione di prevalenza della mag-
di esercizio dell’impresa” e che il beneficio fiscale mira                gioranza sulla minoranza in una società di persone; e,
ad incentivare l’erede a non pretendere la liquidazione                   quindi, si deve ritenere l’agevolazione di cui all’art. 3,
della quota di partecipazione del socio defunto, ma a                     comma 4 ter, TUSD, applicabile a prescindere da
subentrare nella compagine sociale. Ancora, si                            qualunque clausola siano composti i patti sociali della
potrebbe ritenere che il legislatore abbia inteso dar                     società di persone le cui quote siano oggetto di
rilievo alla considerazione che, ai sensi dell’art. 2252,                 trasferimento.
c.c., le decisioni “strutturali” nella società di persone si              Occorre altresì sottolineare che, dalla mancanza
adottano all’unanimità e che, quindi, in sostanza, ogni                   di qualsiasi precisazione del legislatore circa i
socio, qualsiasi entità abbia la sua quota di                             presupposti che dovrebbero ricorrere per

n. 346 del 1990). Pertanto, nell’ipotesi in cui la partecipazione di      breve alle leggi tributarie, IV, Padova, 2011, 1162; e Gaffuri,
controllo posseduta dal dante causa sia frazionata tra più discen-        L’imposta sulle successioni, cit., 504.
denti, l’agevolazione in esame spetta esclusivamente per l’attri-             (27) Cfr. in tal senso anche Stevanato, I trasferimenti, cit., 588;
buzione che consenta l’acquisizione o integrazione del controllo.         e Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 43-207/T del 18
Spetta sempre, invece, l’agevolazione per il trasferimento della          aprile 2008, Tassazione dei patti di famiglia e dei trasferimenti di
partecipazione di controllo a favore di più discendenti in compro-        cui all’art. 1 comma 78 legge 27 dicembre 2007 n. 296 (cd.
prietà (articolo 2347 c.c.)”.                                             Finanziaria 2007), in CNN Notizie del 14 maggio 2008.
Cfr. anche la Ris. 26 luglio 2010, n. 75/E, secondo cui “se il            Cfr. pure la Circ. 22 gennaio 2008, n. 3/E, par. 8.3.2., secondo cui
trasferimento della partecipazione di controllo avviene a favore          “in base al tenore letterale della disposizione in commento, si
di più discendenti in comproprietà (articolo 2347 c.c.) il beneficio di   evince che l’imposta sulle successioni e donazioni non si applica
cui trattasi è sempre riconosciuto (ove l’attribuzione consenta ai        ogniqualvolta il trasferimento riguardi partecipazioni in società di
discendenti in comproprietà di acquisire o detenere il controllo          persone”. Ad esempio, “Tizio detiene una partecipazione pari al
societario)”.                                                             10 per cento del capitale sociale di Alfa s.n.c. che dona, in parti
    (26) Per una fattispecie di donazione di una quota di partecipa-      uguali e separate, ai suoi tre figli. In tal caso, i trasferimenti non
zione a una società in accomandita semplice, cfr. la Ris. 18              sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni”; nonché,
novembre 2008, n. 446/E.                                                  nel medesimo senso, la Ris. 18 novembre 2008, n. 446/E.
Per una fattispecie di patto di famiglia avente a oggetto sia la quota        (28) Cfr. Stevanato, I trasferimenti, cit., 591.
di partecipazione del socio accomandatario, sia la quota di parte-            (29) Cfr. Cass. 7 giugno 2002, n. 8276, in Giur. it., 2002, 2323,
cipazione del socio accomandante, cfr. Direzione Regionale del            secondo cui “la mancata previsione normativa di un organo
Lazio dell’Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 913-6/         assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia,
2018, ove è stata riconosciuta in entrambi i casi l’applicabilità         per ciò solo, vietata la costituzione, e che sia preclusa ai soci -
dell’agevolazione di cui all’art. 3, comma 4 ter, D.Lgs. n. 346/1990.     qualora questi siano chiamati ad esprimere il proprio ‘consenso’
Nel senso che l’agevolazione in parola non si applicherebbe al            nelle materie di cui agli art. 2252, 2275, 2301, 2257, 2° comma,
trasferimento posto in essere dal socio accomandante, cfr. Cerni-         2258, 2° comma, 2322, 2° comma - la possibilità di riunirsi in
gliaro Dini, Commento all’art. 3, d.P.R. 131/1986, in Marongiu (a         assemblea per deliberare, appunto, ai sensi delle norme citate,
cura di), Imposta sul valore aggiunto e Imposte sui trasferimenti, in     all’unanimità ovvero a maggioranza”. Cfr. pure, nel medesimo
Falsitta - Fantozzi - Marongiu - Moschetti (a cura di), Commentario       senso, Trib. Milano 7 gennaio 2010, in Giur. it., 2010, 2366.

Le Società 12/2018                                                                                                                    1361
Opinioni
Diritto societario

permettere l’applicazione dell’agevolazione di cui                          inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento” è
all’art. 3, comma 4 ter, TUSD, nel caso di tra-                             dettata dal legislatore con esclusivo riferimento al
sferimento avente a oggetto quote di partecipa-                             trasferimento dell’azienda, come meglio verrà oltre
zione al capitale di società di persone, è dato                             illustrato), nel caso del trasferimento di una quota di
derivare che l’agevolazione si applica non solo                             partecipazione al capitale sociale di una società di
qualunque sia la caratura della quota in questione,                         persone l’agevolazione si dovrebbe ottenere a pre-
ma anche qualunque sia il ruolo svolto nell’atti-                           scindere da qualsiasi dichiarazione dell’avente causa
vità sociale dal soggetto dante causa (ad esempio,                          in ordine alla prosecuzione dell’attività d’im-
non rileva il fatto che egli sia anche un ammini-                           presa (31) e pure a prescindere da qualsiasi dichiara-
stratore della società) e, pure, anche se egli non                          zione in ordine al mantenimento del controllo (32)
occupi alcuna posizione nella organizzazione e                              (tutt’al più, ma solo per ragioni cautelative, dato che -
nella gestione della società. Così come non ha                              come detto - nelle società di persone qualsiasi quota
rilievo che il beneficiario del trasferimento gra-                          di partecipazione è “di controllo”, si può ipotizzare
tuito (o del vincolo di destinazione) assuma un                             una dichiarazione dell’avente causa secondo cui, “per
qualunque ruolo nell’ambito dell’attività sociale e                         un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
della struttura organizzativa della società (30).                           trasferimento”, egli si impegna a mantenere la titola-
Pertanto, dato che la legge, nella (sola) fattispecie del                   rità di una quota di partecipazione - di qualsiasi
trasferimento di quote di partecipazione a società di                       caratura - al capitale sociale di quella società).
capitali, subordina l’agevolazione alla “condizione che                     Bisogna, infine, por mente al fatto che, nel caso di
gli aventi causa [...] detengano il controllo per un periodo                decesso del socio di società semplice (art. 2284, c.c.),
non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento”                   del socio di società in nome collettivo (art. 2293, c.c.)
(in quanto la “condizione che gli aventi causa proseguano                   e del socio accomandatario di società in accomandita
l'esercizio dell'attività d'impresa [...] per un periodo non                semplice (art. 2315 c.c.; la quota del socio

    (30) Cfr. invece Cernigliaro Dini, Commento all’art. 3, cit., 1162,     ha dato notizia Il Sole 24 Ore del 15 gennaio 2013) della Direzione
per la quale “Il regime agevolativo si applica anche ai trasferimenti       Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate (datata 2
di partecipazioni in società personali a condizione che la parteci-         agosto 2011, prot. n. 904-86017/2011) alla richiesta di consulenza
pazione acquisita consenta, in forza delle quote ricevute, di eser-         giuridica n. 904-3/2011, nella quale si afferma che, nel caso del
citare - in situazione dominante - l’impresa sociale e, quindi, di          trasferimento di una quota di partecipazione al capitale sociale di
assicurare una gestione accentrata ed unitaria, garantendone la             una società di persone l’agevolazione di cui all’articolo 3, comma
continuità, conformemente alla ratio della norma agevolativa”; e            4-ter, TUSD, si ottiene a condizione che gli aventi causa “prose-
Gaffuri, L’imposta sulle successioni, cit., 504, per il quale “anche        guano l’attività d’impresa nei cinque anni successivi alla data del
le partecipazioni in società di persone [...] devono consentire al          trasferimento”.
beneficiario o ai beneficiari della cessione l’egemonia gestionale          Identicamente, non è condivisibile che nella pagina 6 del Fascicolo
o, più semplicemente, la possibilità di esercitare l’attività d’im-         1 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione di succes-
presa nell’ambito della struttura societaria. Sarebbe infatti illogico      sione (approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
che fruisse del regime di esenzione il trasferimento gratuito di            delle Entrate n. 305134 del 28 dicembre 2017) si affermi che essa
quote sociali, con le quali, e indipendentemente dalla consistenza,         deve contenere “la dichiarazione con cui il coniuge ed i discen-
il cessionario si limiti a concorrere alla distribuzione di utili (o di     denti del defunto, destinatari di trasferimenti anche tramite patti di
perdite), con un modesto potere di censura a posteriori sull’am-            famiglia, di aziende o rami di aziende, di quote sociali e azioni, si
ministrazione svolta da altri. [...] Se le quote trasferite [...] consen-   impegnano a proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o a
tono lo svolgimento di questa funzione, l’esenzione è doverosa;             detenerne il controllo (limitatamente alle società di capitali) per
altrimenti non può essere concessa. Si pensi, per esempio, al               un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento”.
trasferimento - sempre che sia civilisticamente consentito anche                 (32) In Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito n. 12-2015/T,
per atto tra vivi - della quota che compete al socio accomandante.          Cessione partecipazioni in società di persone - applicabilità art. 3
L’atto non merita il regime di favore, perché l’acquisto della              comma 4-ter d.lgs. 346/1990 - condizioni, in CNN Notizie del 17
partecipazione non permette comunque di amministrare la                     settembre 2015, si afferma che “laddove il legislatore ha ritenuto
società [...] Ugualmente accadrebbe, se fossero trasferite [...]            condizionante - pena la decadenza dal beneficio - il rispetto del-
quote di società in nome collettivo, qualora lo statuto escludesse          l’obbligo di conservazione della titolarità, lo ha lasciato intendere
il socio dalla gestione dell’impresa sociale [...]. [...] l’esenzione si    [...] richiedendo la ‘detenzione del controllo’ della società di cui è
applica [...] solo se qualitativamente e quantitativamente le quote         socio il beneficiario [...]: a tutto concedere ciò allora è da ritenersi
trasferite offrano in concreto al beneficiario, o ai beneficiari comu-      [...] che accada solo in relazione alle s.p.a, s.a.p.a., s.r.l., società
nitariamente, la facoltà di dominare e condizionare la gestione             cooperative e società di mutua assicurazione, e non in relazione ad
societaria. In ogni altro caso l’esenzione è inapplicabile”.                altri tipi societari”.
    (31) Non sono, dunque, condivisibili né la Risoluzione n. 446/E         La stessa Circ. n. 3/E del 22 gennaio 2008, par. 8.3.2, afferma che
del 18 novembre 2008, ove si afferma che “il beneficio si applica a         “il beneficiario del trasferimento [...] di quote sociali e di azioni non
condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività        è tenuto a corrispondere l’imposta sulle successioni e donazioni a
d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del         condizione che per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data
trasferimento, rendendo “...contestualmente (...) all’atto di dona-         del trasferimento: [...] detenga il controllo societario: questa ipo-
zione, apposita dichiarazione in tal senso...”. [...] Pertanto, [...] la    tesi, evidentemente, ricorre ogniqualvolta il trasferimento abbia
donazione [...] sarà esente [...] a condizione che nell’atto di dona-       ad oggetto” (non quote di partecipazione al capitale sociale di
zione sia stata resa apposita dichiarazione circa la volontà di             società di persone, ma) “quote sociali e azioni di soggetti di cui
proseguire l’attività di impresa”; né la risposta (inedita, ma di cui       all’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR”.

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