ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INPDAP - Contratto collettivo Integrativo di Ente 2002

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ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA

PER I DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

                        INPDAP

      Contratto collettivo Integrativo di Ente 2002
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 In data 24 luglio 2002, la delegazione dell'Ente e di parte sindacale sottoscrivono l'allegata ipotesi
 di accordo per la definizione del trattamento accessorio spettante al personale dipendente
 appartenente alle aree A, B, e C, nonché al personale del ruolo ad esaurimento ai sensi degli
 articoli 31 e ss. del CCNL 16 febbraio 1999.

 Per l'Amministrazione
 Avv. M. Girardi …. F.to
 Dott. A. Simi….f.to
 Dott. R. Cavalensi……f.to
 Dott. F. Collari ……f.to
 Dott. T. De Blasio ……f.to
 Dott. E. Patiti ……f.to
 Dott. C. Quaratino …f.to
 Dott. I. Mannucci ……f.to

 Per le Organizzazioni Sindacali
 CGIL - FP …f.to C. Linguella
 CISL - FPS …f.to M. Assogna
 UIL - PA …f.to P. Crisalli
 CSA di Cisal/Fialp…f.to P. Re
 RdB …f.to M. Briguori
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 Indice

 Parte prima
 Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza
 Art. 2 Costituzione e ammontare del Fondo ex art. 31 e 44 del C.C.N.L.1998/2001
 Art. 3 Utilizzazione e ripartizione dell’importo
 Art. 4 Sistema premiante la produttività collettiva
         a Obiettivi prioritari della Direzione Generale
         b Obiettivi delle Direzioni Compartimentali
         c Obiettivi delle Sedi periferiche
 Art. 5 Progetti locali
 Art. 6 Progetto speciale dismissioni
 Art. 7 Sottoscrizione degli accordi integrativo/decentrati
 Art. 8 Pagamento del compenso incentivante, verifiche contrattuali e monitoraggio
 Art. 9 Criteri per l’attribuzione dei compensi incentivanti la produttività
 Art. 10 Destinazione degli importi non attribuiti
 Art. 11 Scheda di valutazione

 Parte seconda
 Art. 12 Lavoro straordinario
 Art. 13 Banca delle ore, turni, reperibilità, particolari compensi per prestazioni lavorative disagiate
 Art. 14 Compensi per reggenza ed al personale destinatario dell'art. 15 L. 88/89
 Art. 15 Sostegno operativo

 Parte terza
 Art. 16 Posizioni di sviluppo economico
 Art. 17 Posizioni organizzative
 Art. 18 Passaggi interni
 Art. 19 Flessibilità in entrata per il personale part-time, orario di lavoro e banca delle ore
 Art. 20 Formazione
 Art. 21 Pari opportunità
 Art. 22 Norma transitoria
 Art. 23 Indennità ex art. 32

 Dichiarazione congiunta n. 1
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 LE PARTI
                − VISTO il CCNL 16 febbraio 1999 relativo al quadriennio normativo 1998/2001;
                − VISTO il CCNL 14 marzo 2001 relativo al biennio economico 2000/2001;
                − Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del CCNL sottoscritto il 16 febbraio
                 1999, l’obiettivo delle relazioni sindacali è quello "di contemperare l’interesse dei
                 dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con
                 l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dell’attività
                 amministrativa e la qualità dei servizi erogati alla collettività";
                − VISTO l'art. 4 del citato CCNL che disciplina l'oggetto ed i contenuti della
                 contrattazione collettiva integrativa nazionale e locale di Ente;
                − VISTO l’art. 32 del CCNL vigente, che stabilisce che il Fondo per i trattamenti
                 accessori di cui all'art. 31 è prioritariamente finalizzato "a promuovere reali e
                 significativi miglioramenti nei livelli di efficienza/efficacia dell’amministrazione e di
                 qualità dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione di piani produttivi annuali e
                 pluriennali e di progetti strumentali e di risultato";
                − VISTO il Protocollo per le Relazioni Sindacali stipulato in data 26 ottobre 1999;
                − VISTO il Nuovo Ordinamento dei Servizi approvato con delibera del Consiglio di
                 Amministrazione n. 1328 del 15 novembre 2000, così come successivamente integrato
                 e modificato;
                − TENUTO CONTO, altresì, delle linee di indirizzo e degli obiettivi strategici fissati dal
                 CIV per il triennio 1999/2001, peraltro più analiticamente individuati per l'anno 2002
                 con delibera del Comitato di Indirizzo e Vigilanza n. 147 del 19 giugno 2001, e
                 successive integrazioni;
                − PRESO ATTO degli obiettivi prioritari di attività fissati per l’anno 2002 in coerenza
                 con le menzionate linee di indirizzo del CIV (in particolare, degli interventi di revisione
                 organizzativa dei processi di lavoro, dell'ampliamento delle attività di assistenza
                 sociale, dell'avviamento del nuovo sistema informativo, nonché degli obiettivi in tema di
                 popolamento della banca dati unificata, decentramento delle funzioni e
                 regionalizzazione delle strutture, dei processi di dismissione del patrimonio
                 immobiliare);
                − VISTO il contratto collettivo integrativo di ente relativo all'anno 2001;
                − VISTA la legge 410 del 23 novembre 2001 di conversione in legge, con
                 modificazioni, del decreto - legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni
                 urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
                 pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

 CONVENGONO
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                                              Parte prima
                     Art. 1 - (Campo di applicazione, durata e decorrenza)
 1. Il presente accordo si applica a tutto il personale di ruolo in servizio nell'Istituto inserito in una
 delle aree professionali A, B e C, nonché al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art.
 15 della legge 88/89.
 2. L'accordo concerne il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2002 e conserva la propria efficacia fino
 alla stipulazione dell'accordo integrativo di ente relativo all'anno 2003.
 3. Gli effetti economici e giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo
 diversa previsione contenuta in specifiche norme dell'accordo medesimo.

  Art. 2 - (Costituzione e ammontare del Fondo ex art. 31 e 44 del C.C.N.L. 1998/2001)
 1. Il Fondo per i trattamenti accessori del personale compreso nelle aree A, B e C, è definito
 utilizzando le risorse economiche, riportate nel prospetto di cui all'allegato 1 al presente contratto,
 indicate nell'art. 31 del CCNL 16 febbraio 1999, relativo al quadriennio 1998/2001, e nell'art. 4 del
 CCNL relativo al biennio economico 2000/2001, ed è costituito dall'importo complessivo di €
 87.307.258,00.
 2. Nell'importo sopra indicato è compresa, ai sensi del citato articolo 4, comma 10, la somma di €
 2.582.284,50, già stanziata per l'anno 2001, per l'adeguamento agli accresciuti servizi erogati
 (liquidazione delle pensioni ai dipendenti dello Stato, acquisizione delle relative entrate contributive
 ed espletamento delle attività connesse all'avvio della previdenza complementare) e alla più
 articolata organizzazione funzionale dell'Istituto definita con il Nuovo Ordinamento dei Servizi;
 risulta, altresì, compresa nel predetto importo una quota dell’importo corrisposto all’Istituto a titolo
 di assistenza fiscale per l'anno 2002 stimata in € 1.344.854,00.
 3. In relazione al processo di dismissione dei beni immobili, è previsto che all'Istituto sia
 corrisposta una percentuale dei ricavi derivanti da ciascuna vendita stabilita nel business plan
 variabile dallo 0 al 2,50% in relazione al grado di raggiungimento dell’obiettivo fissato.
 4. Conseguentemente, le risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo comprendono
 una quota del predetto importo che, tenuto conto delle spese sostenute dall’Istituto per l’attuazione
 del business plan, viene individuata nella somma di € 4.696.853,00, utilizzabili soltanto a seguito
 dell’effettiva realizzazione del piano medesimo e del riconoscimento all’Istituto del diritto ad
 ottenere la corresponsione della prevista percentuale dei ricavi.
 5. Nessun importo confluirà nel fondo in caso di realizzazione inferiore al 70%, mentre nel caso di
 realizzazione compresa tra il 70% e il 90%, l'importo sopra indicato sarà ridotto alla metà.
 6. Le eventuali minore somme devolute al fondo incideranno proporzionalmente sugli stanziamenti
 fissati per le seguenti voci:
              − Progetto speciale dismissioni;
              − Compensi progetti locali.
 7. Come per il 2001, una quota del fondo pari a € 3.457.906,00 viene utilizzata per il finanziamento
 dei passaggi di qualifica nell’ambito delle aree avvenuti nell’anno 2000.
 8. Il Fondo per i trattamenti accessori del personale r.e. ex art. 44 CCNL ed art. 4 del
 CCNL1998/2001 relativo al biennio economico 2000/2001 è costituito dall’importo complessivo di €
 1.737.015,00 (all. 1).

                        Art. 3 - (Utilizzazione e ripartizione dell’importo)
 1. Gli importi indicati nei commi 1, 2, 4 e 7 dell'art. 1, sono ripartiti secondo le previsioni riportate
 nell’allegato 2.

                      Art. 4 - (Sistema premiante la produttività collettiva)
 1. Il sistema premiante dell’anno 2002 è definito come segue:
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                − Obiettivi prioritari della Direzione Generale, individuati sulla base delle indicazioni
                 fornite dal CIV e dal Consiglio di Amministrazione.
                − Obiettivi delle Direzioni Compartimentali.
                − Obiettivi delle strutture periferiche (provinciali, territoriali, sociali).

 Obiettivi prioritari della Direzione Generale
 Gli obiettivi prioritari riportati nell'allegato 3 possono coinvolgere anche più Direzioni Centrali, una o
 più Consulenze professionali, Uffici autonomi, Direzioni Compartimentali e strutture periferiche.
 Essi sono individuati in modo tale da consentire la verifica del loro raggiungimento.
 Nel caso in cui gli obiettivi abbiano carattere interdirezionale, è individuato il titolare del progetto, il
 quale ha funzioni di coordinamento, ed in tale veste sottoscrive gli accordi con le RSU e le OO.SS.
 territoriali, pianifica, di concerto con i responsabili delle altre strutture coinvolte, l’azione da
 svolgere, sollecita gli interventi necessari da parte degli operatori, riferisce al Direttore Generale
 sull’andamento dei lavori, certifica il raggiungimento totale o parziale del risultato programmato,
 indicando, in questo secondo caso, i motivi che ne hanno ostacolato il pieno conseguimento.
 Per facilitare l’azione di coordinamento le strutture centrali coinvolte nominano un proprio
 responsabile con il compito di organizzare le attività che fanno capo alle strutture medesime e di
 rappresentare queste ultime nei confronti del titolare del progetto.
 Le Consulenze professionali, gli uffici autonomi e le Strutture di supporto concorrono alla
 realizzazione degli obiettivi prioritari ciascuno per la parte di propria competenza.

 B. Obiettivi delle Direzioni Compartimentali
 Gli obiettivi delle Direzioni Compartimentali si distinguono in:
         Riorganizzazione del compartimento; da effettuare secondo le linee di indirizzo fornite dal
         Comitato per l'attuazione dell'ordinamento dei servizi.
         Coordinamento e verifica dell'organizzazione e delle funzioni delle sedi esistenti nel
         territorio di competenza; il grado di raggiungimento di tale obiettivo è desunto dalla media
         aritmetica delle percentuali di realizzazione dei sub-obiettivi concernenti l'attuazione della
         direttiva n. 8, e dell'ampliamento delle competenze /attività professionali del dipendente.
         Realizzazione e messa a regime del nuovo modello gestionale del patrimonio immobiliare.
         Produzione:
                  Patrimonio immobiliare (gestione diretta degli immobili locati a pubbliche
                  amministrazioni, controllo dell'attività delle società mandatarie);
                  Dismissione del patrimonio immobiliare (per tale obiettivo è previsto un autonomo
                  progetto speciale disciplinato dall'articolo 6).
 La realizzazione degli obiettivi a) e c) viene verificata attraverso gli atti organizzativi assunti dai
 dirigenti generali dei compartimenti e/o le dichiarazioni degli stessi attestanti il livello di
 conseguimento.
 Il grado di raggiungimento dell'obiettivo di produzione è desunto dalla percentuale di
 aggiornamento delle operazioni connesse alla gestione dei beni locati a pubbliche amministrazioni
 e al controllo dell'attività delle società mandatarie.
 Per la parte relativa alle dismissioni del patrimonio immobiliare, invece, il grado di raggiungimento
 dell'obiettivo è desunto dalla percentuale di immobili dismessi rispetto a quelli previsti.
 L'indice di risultato complessivo del Compartimento è costituito dalla media aritmetica delle
 percentuali di raggiungimento dei singoli obiettivi.

 C. Obiettivi delle Sedi periferiche e delle strutture sociali
 Gli obiettivi delle sedi periferiche si articolano in:
          Obiettivo di produzione;
          Obiettivo di riorganizzazione della sede.
 L’Obiettivo di cui alla lettera a) è costituito dalla realizzazione della produzione indicata
 nell'allegato 4 per le linee di attività ritenute prioritarie e dal conseguimento di una situazione di
 correntezza gestionale per le restanti linee.
 L’obiettivo di cui al punto b) è costituito da:
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          attuazione della fase A del nuovo modello di Sede provinciale (redazione ed attuazione
          dell’ordine di servizio secondo i principi indicati nella Direttiva n. 8, con particolare
          focalizzazione sulla costituzione e messa a regime dell’Area Enti);
          popolamento della banca dati unificata secondo la pianificazione riportata nell'allegato 4
          bis;
          ampliamento delle competenze/attività professionali dei dipendenti nell’ambito delle funzioni
          di produzione. Tale ampliamento va certificato a fine anno con dichiarazione rilasciata dal
          Dirigente dell’Ufficio concernente le attività formative espletate con le modalità ritenute
          opportune e funzionali dal Dirigente (quali l’affiancamento sul lavoro, corsi di formazione,
          ecc.).
 2. Il grado di conseguimento dell'obiettivo della sede è individuato dall'indice complessivo di
 risultato calcolato secondo lo schema riportato nell'allegato 5.
 3. Per le strutture Sociali e il Liceo della Comunicazione viene fissato come obiettivo il regolare
 svolgimento delle rispettive attività istituzionali.
 4. Gli insegnanti del Liceo medesimo debbono assicurare, insieme all'insegnamento, il sostegno
 scolastico alle convittrici, fino a concorrenza delle 36 ore settimanali.
 5. Gli obiettivi di produzione, il cui conseguimento è condizionato dall’utilizzo delle nuove
 procedure informatiche, saranno riesaminati in occasione della verifica di ottobre in relazione
 all’operatività delle procedure medesime e dei relativi tempi tecnici, e, in tale occasione, potranno
 essere eventualmente assestati.

                                       Art. 5 - (Progetti locali)
 1. Presso la Direzione Generale, le Direzioni Compartimentali, le sedi provinciali e territoriali, le
 strutture sociali e i gruppi di lavoro, sono definiti, in sede di contrattazione con i rappresentanti
 delle RSU e delle OO.SS. territoriali rappresentative, specifici progetti di rilievo locale, misurabili e
 verificabili, comportanti un impegno di carattere straordinario.
 2. Per il finanziamento dei progetti locali viene stanziato l’importo complessivo di € 4.030.992,00
 per la periferia (comprese le sedi compartimentali) e di € 1.113.872,00 per la Direzione Generale,
 importi ripartiti, secondo gli allegati 6 e 6a.
 3. In relazione al merito del progetto, le sedi provinciali dovranno orientarsi prioritariamente sulle
 attività di sistemazione degli archivi, costituzione del fascicolo unico e inserimento delle relative
 informazioni nella banca dati, promuovendo un adeguato addestramento operativo del personale.
 4. Il pagamento del compenso individuale viene erogato secondo modalità da concordare in sede
 di contrattazione locale sulla base dei progetti da realizzare, dando particolare rilevanza alla
 disponibilità degli operatori ad assicurare, nel contesto della programmazione locale delle attività,
 tutti gli apporti necessari al raggiungimento degli obiettivi nell’ambito dell’orario di servizio così
 come identificato all’art. 20 del CCIE 2001.
 5. L'andamento dei progetti locali è oggetto di informativa in sede locale ai soggetti sindacali di cui
 all'art. 8, comma 2, del CCNL 16 febbraio 1999.
 6. Il pagamento dei compensi individuali è comunque subordinato alla sottoscrizione, da parte dei
 responsabili degli uffici e dei soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 2 del CCNL 1998/2001, dei
 verbali di verifica, che vanno tempestivamente inviati alla Direzione Centrale del Personale - ufficio
 II.
 7. Il compenso individuale erogabile per i progetti locali non può superare l’importo massimo di €
 1.500,00.
 8. Gli importi stanziati per ciascuna struttura, centrale o periferica, (allegati 6 e 6a), saranno
 rideterminati in relazione :
               − al verificarsi di sensibili variazioni di personale assegnato alle strutture medesime;
               − al numero dei dipendenti che sarà utilizzato nell'ambito del progetto speciale
                dismissioni.
 9. Le somme stanziate per i progetti locali ed eventualmente non spese confluiranno nel Fondo e
 saranno destinate ad incrementare l'importo complessivo destinato ai progetti medesimi; tale
 importo sarà ripartito tra le strutture in proporzione agli stanziamenti definitivi previsti per ciascuna
 di esse.
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 10. Al personale trasferito nel corso dell’anno da un’unità organizzativa ad un’altra sarà garantito
 un importo commisurato all’apporto fornito nell’ambito del progetto o dei progetti ai quali ha
 concretamente partecipato.

                             Art. 6 - (Progetto speciale dismissioni)
 1. Uno degli obiettivi prioritari fissati dal Consiglio di Amministrazione è costituito dalla
 realizzazione del piano di vendita degli immobili concordato con la società SCIP.
 2. Il conseguimento di tale obiettivo comporta, secondo gli accordi contrattuali, la corresponsione
 in favore dell’INPDAP di una percentuale di ricavi, che in parte concorre alla costituzione del fondo
 di cui al precedente art. 2.
 3. Per l’anno 2002 l’obiettivo è costituito dalla dismissione di 11.974 unità immobiliari sull’intero
 territorio nazionale.
 4. Tale attività è, in primo luogo, curata dai compartimenti, per ciascuno dei quali, nell’allegato n. 7,
 è indicato il numero dei cespiti da dismettere. Partecipano inoltre all’attuazione del progetto, con
 funzioni di supporto, le Direzioni Centrali del Patrimonio, della Ragioneria, dei Sistemi Informativi e
 la CPTE.
 5. Al fine di addivenire ad un’equa ripartizione delle risorse che confluiscono nel fondo, le parti
 convengono che l’importo di € 4.696.853,00 debba per € 1.452.392,00 essere destinato al progetto
 speciale dismissioni, mentre per la restante parte concorre a finanziare il complessivo sistema
 premiante sulla base delle seguenti considerazioni:
 La complessità del progetto richiede un coinvolgimento, in misura maggiore o minore, di tutte le
 strutture, centrali e periferiche;
 L’utilizzazione, nel progetto di cui trattasi, di un certo numero di dipendenti comporta un
 incremento delle attività poste a carico del restante personale.
 6. Quanto ai criteri per la ripartizione dell’importo destinato al finanziamento del progetto speciale
 dismissioni, le parti stabiliscono quanto segue:
 Per ogni unità immobiliare venduta è previsto un compenso di € 121,30 pari all’importo
 complessivo previsto per il finanziamento del progetto speciale (€ 1.452.392,00) diviso il numero
 delle unità immobiliari da dismettere (11.974);
 Il budget da assegnare a ciascun compartimento, riportato nell’allegato 7A, complessivamente pari
 a € 956.791,30, è ricavato moltiplicando il numero degli appartamenti da dismettere per la
 percentuale del compenso medio sopra indicato, fissato nell’allegato medesimo.
 7. I compensi saranno erogati, a seconda del grado di raggiungimento degli obiettivi complessivi,
 come segue:
               − Nel caso in cui l’obiettivo sia stato raggiunto in una percentuale compresa tra il 90%
                e il 100% il compenso verrà erogato al 100%;
               − Nel caso in cui l’obiettivo sia stato raggiunto in una percentuale compresa tra il 71%
                e l’89,9%, il compenso verrà ridotto del 50%;
               − Nel caso in cui l’obiettivo sia stato raggiunto in una percentuale inferiore al 71% non
                sarà corrisposto alcun compenso.
 8. Se un compartimento raggiunge solo parzialmente l’obiettivo fissato, il compenso sarà erogato
 sulla base delle percentuali indicate nel comma precedente; ove peraltro l’obiettivo medesimo
 fosse raggiunto con l'apporto lavorativo di altri Compartimenti, il compenso sarà ripartito in ragione
 della partecipazione di ciascuno al raggiungimento dell'obiettivo, sulla base delle indicazioni che
 saranno fornite dal titolare del Compartimento nella cui circoscrizione insistono gli immobili venduti.
 Ove, infine, fosse raggiunto l'obiettivo di Istituto ma non quello del singolo Compartimento, la parte
 di budget assegnata al Compartimento medesimo, ma non utilizzata, verrà ripartita ai sensi dell'art.
 10.
 9. In favore delle Direzioni Centrali coinvolte nel progetto, è stanziato l’importo complessivo di €
 495.600,67, che va ripartito secondo le previsioni contenute nell’allegato 7A.
 10. I Dirigenti Generali responsabili delle Direzioni Centrali e dei Compartimenti coinvolti nelle
 dismissioni, entro il mese di gennaio 2003, segnaleranno alla Direzione Centrale Personale - uffici
 II e III, i nominativi dei dipendenti impegnati nel progetto speciale e l’importo da erogare a ciascuno
 di essi. Il compenso individuale per il progetto speciale, relativo alle dismissioni, non potrà
 comunque superare l’importo massimo di € 3.500,00, salvo casi particolari, connessi all'elevato
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 numero di unità immobiliari da dismettere, appositamente e individualmente autorizzati dal
 Direttore Generale. Tali autorizzazioni saranno portate a conoscenza delle Organizzazioni
 Sindacali in sede di verifica.
 11. La partecipazione al progetto speciale è incompatibile con la partecipazione al progetto locale.
 Peraltro, ove il compenso individuale spettante per il progetto speciale risultasse inferiore a €
 1.500,00, il personale potrà partecipare al progetto locale, fino a concorrenza del predetto limite.
 12. Il compenso individuale viene erogato secondo modalità da concordare in sede di
 contrattazione locale e sulla base degli stessi criteri previsti dal precedente articolo 5, commi 1 e 4.

                 Art. 7 - (Sottoscrizione degli accordi integrativo/decentrati)
 1. Le ipotesi di accordi decentrati dovranno essere stipulate entro 45 giorni dalla sottoscrizione
 della presente ipotesi di CCIE. Qualora entro detto termine, non si fosse pervenuti ad alcun
 accordo, i Dirigenti Generali dei Compartimenti, nell'ambito delle loro funzioni di coordinamento,
 assumeranno tutte le iniziative necessarie per giungere alla sottoscrizione entro i 30 giorni
 successivi.
 2. Gli effetti degli accordi medesimi restano condizionati alla sottoscrizione definitiva del presente
 Contratto Integrativo di Ente.
 3. Gli accordi stipulati a livello decentrato dovranno essere inviati entro 15 giorni dalla data di
 stipula, alla Direzione Centrale del Personale, Ufficio II - Relazioni sindacali - per il monitoraggio.

           Art. 8 - (Pagamento del compenso incentivante, verifiche contrattuali e
                                      monitoraggio)
 1. I compensi incentivanti sono corrisposti con pagamenti di acconti nei mesi di luglio e novembre
 2002, nella misura del 30% del progetto base indicato nell'allegato 8, e del saldo nel mese di
 marzo 2003. In occasione dei suddetti pagamenti verranno recuperati gli acconti mensili corrisposti
 nella misura attualmente prevista.
 2. Sull'andamento del sistema premiante la produttività collettiva (progetto base), sia a livello
 centrale che periferico, sono effettuate verifiche dalla struttura alla quale sono attribuite le funzioni
 di pianificazione e controllo di gestione, sulla scorta dei report forniti dalle direzioni centrali e
 compartimentali nel mese di ottobre 2002. Gli esiti della verifica sono finalizzati, previo confronto
 con le OO.SS., al pagamento dell’acconto da corrispondere nel mese di novembre e del saldo.
 3. In occasione della verifica parziale, peraltro, a seguito di sopravvenute esigenze organizzative o
 modifiche nella dotazione organica, su proposta delle Direzioni Centrali o Compartimentali
 interessate, possono essere rideterminati gli obiettivi programmati, anche in considerazione delle
 innovazioni organizzative medio-tempore intervenute.
 4. Riscontri oggettivi sui risultati conseguiti saranno, inoltre, effettuati attraverso :
             − monitoraggio e controllo da parte delle sedi compartimentali di tutta l’attività di
              produzione realizzata dagli uffici provinciali e territoriali;
             − controlli a campione, per verificare il numero di pratiche effettivamente prodotte e
              l’arretrato (Direzione Centrale Attività Ispettive).

         Art. 9 - (Criteri per l’attribuzione dei compensi incentivanti la produttività)
 1. I compensi incentivanti la produttività sono erogati – ai sensi dell’art. 4 comma 4, del CCNL
 1998/2001 – in relazione al grado di raggiungimento, rispettivamente, degli obiettivi di cui al
 precedente art. 4 (all. 8A):
         - lettera A, per la Direzione Generale;
         - lettera B, per le Direzioni Compartimentali;
         - lettera C, per le Sedi Periferiche e le Strutture Sociali;
 nonché al punteggio complessivo riportato nella scheda di valutazione di ciascun dipendente sulla
 base degli importi per area funzionale di appartenenza e posizione economica ricoperta indicati
 nella tabella di cui all'allegato 8.
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 2. Si terrà altresì conto del numero delle ore (1440) di lavoro prestate nell’anno e calcolate tenendo
 conto delle causali di assenza di cui all’allegato 13.
 3. In particolare, se l'obiettivo risulta conseguito:
               − in misura inferiore o uguale allo 0.70, non verrà corrisposto alcun compenso (all.
                8A);
               − tra lo 0,71 e lo 0,80 il compenso previsto per il progetto base verrà corrisposto
                all'80%;
               − tra lo 0,81 e lo 0,90 il compenso previsto per il progetto base verrà corrisposto al
                90%;
               − tra lo 0,91 e 1 il compenso previsto per il progetto base verrà corrisposto per intero,
                ed ai dipendenti che abbiano ottenuto una valutazione di merito uguale o superiore a 8
                verrà erogato un bonus pari al 12,5% del progetto base.
 4. Per quanto riguarda la valutazione individuale del dipendente, fermo restando i limiti fissati nel
 comma precedente, si terrà conto dei coefficienti di merito ottenuti nella scheda di valutazione per
 la parte concernente le prestazioni:
               − un coefficiente pari a 4 non darà diritto ad alcun compenso; in questo caso verranno
                recuperati gli acconti che il dipendente avrà ricevuto nei mesi di luglio e novembre.
               − un coefficiente pari a 6 darà diritto al 70% del progetto base;
               − un coefficiente uguale o superiore a 8 darà diritto:
               − nel caso di obiettivo di struttura compreso tra 0,81 e 0,90, al 90% del progetto base
                (all. 8 e 9);
               − nel caso di obiettivo di struttura compreso tra 0,91 e 1, al 100% del progetto base
                più un bonus del 12,5 % (all. 8 e 9).
 5. In particolare, una valutazione di merito che comporti l'attribuzione di un valore inferiore a 8
 dovrà trovare riscontro in fatti o circostanze negativi verificatisi nel periodo di riferimento (1/1 –
 31/12/2002), tempestivamente e formalmente contestati al dipendente. Analoga comunicazione
 formale è richiesta per la comunicazione della valutazione finale.
 6. Dette comunicazioni dovranno essere effettuate mediante consegna diretta della nota di
 contestazione o della scheda di valutazione all'interessato, ovvero, in caso di assenza prolungata
 dello stesso dal servizio, con raccomandata A/R.
 7. Avverso l’assegnazione di un coefficiente inferiore a 10 è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla
 notifica all’interessato, al Dirigente Generale della Direzione Centrale o del Compartimento di
 appartenenza, che decide entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso medesimo. Nel caso di uffici
 autonomi il ricorso dovrà essere presentato al Dirigente Generale del Personale, che dovrà
 pronunciarsi nei termini già indicati.
 8. La quota dei compensi del sistema premiante è riconosciuta nei confronti del personale di cui
 all’art. 1 del presente contratto in servizio presso l'Istituto comunque coinvolto nell'attività
 produttiva della sede, ivi compresi i lavoratori a tempo determinato.
 9. Al personale assunto con contratto di formazione e lavoro potrà essere attribuito un premio di
 produttività, da concordare in sede di verifica, comunque non inferiore al 30% di quello spettante ai
 dipendenti con uguale trattamento economico. Al predetto personale potrà, altresì, essere erogato
 il previsto compenso per l'eventuale partecipazione ai progetti speciali e locali.
 10. Il bonus, previsto per il conseguimento dell'obiettivo nella misura compresa tra lo 0,91 ed il
 100%, sarà ridotto del 50%, nei confronti dei dipendenti che abbiano effettuato più di 200 ore di
 lavoro straordinario ed in misura proporzionalmente inferiore per coloro che abbiano effettuato un
 numero di ore di straordinario compreso tra 80 e 200. Tale riduzione non opera nei confronti del
 personale che abbia effettuato meno di 80 ore di straordinario. La medesima riduzione del 50 %
 opera nei confronti dei dipendenti che percepiscono un progetto speciale di importo superiore a
 3500 euro. La riduzione opera esclusivamente sulla parte eccedente tale importo.

                      Art. 10 - (Destinazione degli importi non attribuiti)
 1. Gli importi eventualmente non erogati in applicazione delle norme indicate nel presente accordo
 integrativo, saranno utilizzati come di seguito indicato:
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                − Il 60% verrà utilizzato per il finanziamento ulteriore dei compensi incentivanti la
                 produttività (progetto base), in misura proporzionale a quanto percepito;
                − Il 40% verrà utilizzato per attribuire un compenso ulteriore al personale delle aree A,
                 B e C che abbia conseguito nella scheda una valutazione di merito pari a 10.

                                    Art. 11 - (Scheda di valutazione)
 1. Le parti concordano sulla necessità che si proceda ad una valutazione del personale attraverso
 una scheda che tenga separato il giudizio sui risultati raggiunti (parte A) da quello sulle attitudini e
 capacità dimostrate (parte B).
 2. Le parti ritengono, altresì, che l'attribuzione del compenso incentivante la produttività debba
 essere collegato alla valutazione dei risultati raggiunti (parte A della scheda);
 3. Contestualmente viene approvata la parte A della scheda medesima e la relativa relazione
 tecnica predisposta dall'apposita commissione paritetica (all. 9).
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                                          Parte seconda

                                  Art. 12 - (Lavoro straordinario)
 1. Lo stanziamento per lavoro straordinario è fissato in una somma pari a € 1.911.933,00, da
 suddividere secondo l’articolazione di cui all’allegato 10.
 2. Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere connesse ad impreviste ed improrogabili
 esigenze di servizio che non possano essere risolte attraverso un'adeguata programmazione del
 lavoro ordinario.
 3. I dirigenti sono responsabili della programmazione delle ore di straordinario disponibili.
 4. I limiti individuali annui sono fissati nell'allegato 10 al presente contratto e sono elevabili
 esclusivamente con provvedimento nominativo del Direttore Generale.
 5. Su richiesta del dipendente le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate dal dirigente,
 possono dar luogo a riposo compensativo, da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio,
 entro 4 mesi dalla data di effettuazione delle prestazioni.

 Art. 13 - (Turni, reperibilità, particolari compensi per prestazioni lavorative disagiate,
                       causali utili ai fini dei compensi incentivanti)
 1. Per la disciplina relativa ai turni, che vanno ulteriormente incrementati, alla reperibilità ed ai
 particolari compensi per prestazioni lavorative disagiate si rinvia a quanto previsto dagli artt. 11, 15
 e 16 del CCIE relativo all’anno 2001.
 2. In particolare:
             − per la reperibilità, l’importo dell’indennità è fissato in € 12,91 lordi per periodi di
              durata di 12 ore e compete, per periodi di durata inferiore, proporzionalmente alle ore
              effettuate con una maggiorazione del 10% e fino all’importo massimo di € 12,91;
             − per il finanziamento dei turni e della reperibilità è fissato uno stanziamento di €
              1.005.025,00, da ripartire secondo le previsioni di cui all’allegato 11.
             − per i particolari compensi per prestazioni lavorative disagiate (centri informativi), è
              stanziata la somma complessiva di € 132.224,00, da ripartire mediante contrattazione
              locale, nel rispetto dei criteri di carattere generale di cui all’allegato 12;
             − le causali di presenza utili ai fini dei compensi incentivanti sono indicate nell’allegato
              13.

   Art. 14 - (Compensi per reggenza ed al personale destinatario dell’art. 15 L. 88/89)
 1. Per l’anno 2002, nei confronti del personale destinatario dell’art.15, comma 1, L. 88/89, con
 incarico di reggenza di ufficio periferico o centrale, la misura dell'indennità mensile è articolata
 come segue:
          € 1.000,00 quota fissa;
          € 800,00 quota variabile;
 2. Per il restante personale destinatario dell’art.15, comma 1, L. 88/89 l’indennità in godimento
 viene rideterminata in € 1.230,00 ed articolata come segue:
          € 740,00 quota fissa;
          € 490,00 quota variabile.
 3. Il relativo finanziamento farà carico al fondo unico del personale dei ruoli ad esaurimento (art. 44
 CCNL 98/01).
 4. Per il medesimo personale trasferito d'ufficio per assumere funzioni di reggenza viene
 confermato il trattamento previsto dal CCIE del 22 luglio1999.
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                                   Art. 15 - (Sostegno operativo)
 1. Per le esigenze connesse al sostegno operativo presso le sedi periferiche viene stanziata la
 somma di € 400.000,00 (all. 2).
 2. Gli interventi di sostegno dovranno essere utilizzati nell'ambito delle linee pensionistiche e di
 fine servizio, nel TFR, nelle entrate contributive, nel credito, nel supporto informatico,
 nell’organizzazione e formazione, nel supporto alle relazioni sindacali, nella ragioneria, nelle
 attività connesse al consolidamento degli uffici delle sedi compartimentali, ivi comprese quelle
 attinenti alle materie patrimoniali e contabili, ad incontri seminariali ed alle attività di pianificazione
 e monitoraggio.
 3. Essi potranno inoltre essere utilizzati in tutti i settori che presentino particolare esigenze di
 sostegno, su autorizzazione del Direttore Generale.
 4. Il sostegno operativo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Generale Centrale
 o Compartimentale competente e comporterà, di norma, una permanenza del dipendente presso la
 stessa sede per un periodo continuativo da 2 a 5 giorni lavorativi. Nel corso dell’anno non potrà
 comunque essere superato il limite massimo individuale di 20 giornate di sostegno. Ulteriori
 giornate di sostegno operativo potranno essere autorizzate dal Direttore Generale sulla base di
 motivate esigenze di servizio rappresentate dal Dirigente Generale competente. In tale ipotesi non
 potrà comunque essere superato il limite massimo delle 35 giornate. Il Direttore Generale
 coordinerà l’attività in questione sulla base di una organica programmazione presentata dalle
 Direzioni Centrali e Compartimentali interessate. Nessun compenso sarà riconosciuto per
 interventi non coordinati e preventivamente autorizzati.
 5. L’importo giornaliero, fissato in € 70,00, non è cumulabile con prestazioni di lavoro straordinario.
 Nei soli casi di sostegno operativo connesso all’avvio e/o gestione di procedure informatizzate
 sempre in area previdenziale potranno essere riconosciuti interventi di sostegno anche inferiori a 2
 giorni.
 6. Per l'apporto fornito dalla Direzione Centrale Attività Ispettive viene, altresì, riconosciuto un
 importo giornaliero pari a € 31,14, per un numero complessivo di giorni non superiore a 40.
 7. In ogni caso, per la voce di cui al presente articolo, non potrà essere erogato in favore del
 personale interessato, un importo complessivo superiore a quello derivante dalla previsione di cui
 ai commi 4 e 5.
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                                              Parte terza

                           Art. 16 - (Posizioni di sviluppo economico)
 1. I criteri per l'attribuzione delle posizioni economiche saranno oggetto di apposita sessione
 negoziale, che dovrà concludersi entro il 20 di settembre.
 2. Le posizioni economiche da attribuire (A3, B3, C2 e C5) riassorbono, ove esistenti l'assegno ad
 personam o di garanzia della retribuzione percepito dal dipendente.
 3. La copertura dell'impegno di spesa relativo all'anno 2001 è assicurata dallo stanziamento di
 L.6.510.000.000 di cui all'allegato 2 dell'Accordo Integrativo di Ente 2001, mentre per l’anno 2002
 è destinato lo stanziamento di € 1.670.004,00 (all.2).

                                 Art. 17 - (Posizioni organizzative)
 1. Per l'attuazione dell'articolo 17 (Posizioni organizzative) del CCNL 19 febbraio 1999, per l’anno
 2002, è previsto uno stanziamento di € 913.483,00 (all. 2).

                                     Art. 18 - (Passaggi interni)
 1. Ai passaggi di qualifica all'interno delle aree è destinato l'importo complessivo di € 4.757.626,00
 (all. 2).
 2. I passaggi interni realizzano l'inserimento del dipendente in una posizione funzionale superiore
 a quella di appartenenza, nell'ambito della stessa area professionale in cui è inserito; le
 disponibilità di posti sono determinate nei limiti della dotazione organica e dei contingenti in essa
 previsti, anche in relazione ai processi di riorganizzazione ed alle carenze rilevate a seguito di
 cessazioni dal servizio e, in ogni caso, in coerenza con le disposizioni contenute nel comma 6
 dell'art. 15 del CCNL 16 febbraio 1999.

   Art. 19 - (Flessibilità in entrata per il personale in part-time, orario di lavoro, banca
                                             delle ore)
 1. Nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, è riconosciuta una
 flessibilità in entrata di 30 minuti.
 2. Le parti concordano sulla necessità che, entro il mese di ottobre, siano rideterminate le
 problematiche concernenti l'articolazione dell'orario di lavoro e l’erogazione dei buoni pasto, con
 l'intesa di fissare, in sede nazionale, i principi generali di riferimento e di demandare, invece, alla
 contrattazione locale, l'articolazione delle specifiche tipologie di orario.
 3. In tale sede andranno anche disciplinate situazioni particolari riguardanti settori di attività che
 presentino particolari esigenze.
 4. In tale occasione sarà, altresì, disciplinato l'istituto della Banca delle ore, al fine di renderlo
 compatibile con le esigenze dell'Istituto.

                                        Art. 20 - (Formazione)
 1. I percorsi formativi, di riqualificazione e aggiornamento riguardanti il personale dipendente in
 servizio a tempo indeterminato, dovranno essere finalizzati allo sviluppo delle risorse umane, con
 lo scopo di migliorare il complessivo livello qualitativo dell'Ente;
 2. Sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Direzioni Centrali, dalle Direzioni
 Compartimentali, le Consulenze professionali e gli uffici autonomi, la Direzione Centrale
 Organizzazione e Formazione curerà la redazione di un periodico piano di formazione che preveda
 il coinvolgimento di tutte le forze lavorative e che favorisca sia lo sviluppo professionale che quello
 economico all’interno delle aree.
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 3. In questo senso, quindi, i progetti formativi dovranno essere coerenti con il sistema
 organizzativo generale dell’Istituto e al tempo stesso adeguati al bagaglio culturale e al grado di
 competenza del singolo dipendente;
 4. Dovrà essere assicurato, inoltre, un ambiente il più possibile favorevole ad una cultura della
 crescita e dell’innovazione, nel quale possano essere individuate e utilizzate le singole specificità e
 potenzialità professionali.
 5. Sulla base dei principi fissati nei commi precedenti, l'Amministrazione si impegna ad elaborare,
 entro il mese di gennaio di ciascun anno, le linee di indirizzo generale per le attività di formazione
 professionale, riqualificazione ed aggiornamento del personale, in coerenza con i processi di
 innovazione e secondo le derivanti esigenze. Tali linee saranno oggetto di contrattazione a livello
 nazionale nel mese di febbraio.
 6. L'attività formativa sarà monitorata da un apposito osservatorio, costituito con determinazione
 del Direttore Generale e composto pariteticamente dai rappresentanti dell'Amministrazione e delle
 Organizzazioni Sindacali rappresentative, che semestralmente esaminerà i risultati del
 monitoraggio effettuato.
 7. Di tali risultati verrà data informativa alle OO.SS.

                                     Art. 21 - (Pari opportunità)
 1. In applicazione della L. 10 aprile 1991 n. 125, del D.P.C.M. del 27 marzo 1997, del D.L.vo 23
 maggio 2000 n. 196, del T.U. del 30 marzo 2001 n. 165, riguardanti le azioni positive volte a
 realizzare la parità sostanziale tra uomo e donna nel lavoro e in osservanza dell’art. 7 del C.C.N.L.
 1998/2001 del personale del comparto Enti pubblici non economici, relativo ai compiti del comitato
 pari opportunità, già istituito presso l’INPDAP con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 743
 del 4 marzo 1998, l’Istituto si impegna a promuovere politiche di sviluppo e di occupazione
 femminile, e, in particolare:
             − ad assicurare una significativa presenza delle donne in tutti gli incarichi di
              responsabilità individuati nell'Istituto per gli appartenenti alle aree professionali A, B e
              C, nonché per i ruoli ad esaurimento;
             − a garantire la partecipazione delle proprie dipendenti a corsi di formazione,
              aggiornamento e riqualificazione, in rapporto proporzionale alla loro presenza
              all’interno di ogni ufficio;
             − a prevedere forme di organizzazione del lavoro che consentano alle donne di
              attendere agli impegni di carattere familiare, senza alcuna penalizzazione per il
              trattamento economico, la partecipazione a programmi di formazione professionale, le
              opportunità di carriera.

                                    Art. 22 - (Norma transitoria)
 1. Le disposizioni contenute nel presente contratto collettivo integrativo di comparto, che
 risultassero incompatibili con quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
 quadriennio 2002-2005, andranno modificate per essere adeguate alla nuova normativa. In tale
 occasione, ove le emanande norme contrattuali dovessero fissare importi da destinare alla
 contrattazione in sede locale, in tali importi andranno computate anche le somme già stanziate per
 i progetti locali con il presente contratto integrativo.
 2. A tal fine le parti si impegnano a fissare un'apposita sessione negoziale entro 60 giorni dalla
 sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL.
 3. Le parti riconoscono l'opportunità che, in sede di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si
 proceda ad una revisione della struttura della retribuzione, che operi un riequilibrio tra le
 componenti fisse e quelle variabili. Ove, per effetto di una tale previsione contrattuale, si rendesse
 necessario effettuare una diversa ripartizione del fondo, le parti si impegnano a rivedersi negli
 stessi termini di cui al comma precedente.
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                           Art. 23 - (Indennità ex art. 32 CCNL 98/01)
 1. L’istituto sta attraversando una particolare fase, nella quale si stanno realizzando profonde
 innovazioni nell’organizzazione del lavoro e nelle procedure informatiche, che comportano la
 necessità di una generale riqualificazione delle competenze professionali a tutti i livelli, attraverso
 processi di formazione in aula e "sul lavoro", nonché l’assunzione di speciali responsabilità in
 relazione ai nuovi ruoli che si vanno delineando.
 2. Conseguentemente, per il personale appartenente alle aree professionali A, B e C, con
 esclusione del personale con contratto di formazione lavoro le parti ritengono di dover introdurre, a
 decorrere dal 1 gennaio 2002 uno speciale compenso (indennità) per retribuire l’esercizio dei nuovi
 compiti.
 3. Per il finanziamento di tale indennità viene stanziato l'importo complessivo di € 9.517.911,00
 che va ripartito secondo le previsioni di cui all’allegato 14.
 4. Tale indennità è erogata su 12 mensilità.
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                                   Dichiarazione congiunta n. 1
 Le parti convengono sulla necessità di procedere ad una nuova disciplina del rapporto di lavoro del
 personale assunto con contratto di portierato e successivamente ricollocato nelle strutture
 amministrative dell’Istituto in conseguenza del processo di dismissione immobiliare, mediante un
 protocollo aggiuntivo al CCNL della suddetta categoria, da stipularsi tra le OO.SS. e l’ARAN, sulla
 base di un atto di indirizzo formulato dal Comitato di Settore degli Enti Pubblici non Economici.

                                   Dichiarazione congiunta n. 2
 Le parti convengono sull’opportunità di avviare presso l’Istituto esperienze di telelavoro, con le
 modalità del lavoro a distanza, mediante la predisposizione, a cura dell’Amministrazione, di
 appositi progetti finalizzati ai quali sarà data attuazione previa informativa alle Organizzazioni
 Sindacali.
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