INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI A FORNETTO NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE VALLELUCE - COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

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INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI A FORNETTO NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE VALLELUCE - COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO
INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI A FORNETTO NEL CIMITERO
       DELLA FRAZIONE VALLELUCE - COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

    Oggetto: ACCORGIMENTI DA RISPETTARE DURANTE EMERGENZA COVID-19

PREMESSA
        Date le recenti disposizioni legislative ed i protocolli condivisi di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
edili, con il presente documento si intende integrare il Piano di Coordinamento e
Sicurezza già precedentemente inoltrato alla Stazione Appaltante ed in possesso
dell’impresa esecutrice.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Costituiscono riferimento cogente in merito al presente documento:
   - Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6
   - DPCM 11 marzo 2020 e s.m.i
   - DPCM 10 aprile 2020 e s.m.i.;
   - Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
   - Vademecum Min. Lavoro, Min. Salute e Parti Sociali del 14 marzo 2020;
   - Ordinanza Min. Interni e Min. Salute del 22 marzo 2020;
   - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
      del virus Covid-19, 14 marzo 2020;
   - DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020;
   - Ordinanza del Pres. della Regione Lazio;
   - D. Lgs. 81/08 artt. 282 - 283 - 284 - 285 del D. Lgs 81/08 (sanzioni per gli Addetti,
      il Datore di Lavoro, il Medico Competente ed i Dirigenti a vario titolo);
   - D. Lgs. 81/08 art. 268 (classificazione degli agenti biologici);
   - D. Lgs. 81/08 Allegato XLVI (classificazione degli agenti biologici);
   - D. Lgs. 81/08 art. 97 (ruoli e responsabilità delle imprese affidatarie);
   - D. Lgs 81/08 art. 92 (ruoli e responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in
      Esecuzione);
   - Codice Penale art. 650.

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Facendo seguito alle comunicazioni intercorse, informative ed anche alla luce dei recenti
   riferimenti normativi, il DPCM 11/03/2020 all’art. 1 in merito alle “Misure urgenti di
   contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” prevede:

   […omissis]

   7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

      a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per
         le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
      b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri
         strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
      c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
      d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile
         rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di
         contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
      e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando
         a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
      f) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli
         spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
      g) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono,
         limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
      h) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro
         agile.

   [omissis…]

   Si stabilisce che, così come indicato anche dal “Protocollo condiviso di regolazione delle
   misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
   lavoro” stipulato in data 14 marzo 2020, la prosecuzione delle attività produttive può
   avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati
   livelli di protezione, pertanto le imprese adottano il presente protocollo di
   regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal
   suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da
   integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria
   organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare
   la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità
   dell’ambiente di lavoro.

1. INFORMAZIONE
      Il Datore di Lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i
       lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando

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AGGIORNAMENTO Piano di Sicurezza e Coordinamento

         e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati,
         appositi cartelli informativi
        In particolare, le informazioni riguardano
           o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri
              sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
           o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di
              poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove,
              anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi
              di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
              positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità
              impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere
              al proprio domicilio
           o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro
              nel fare accesso in cantiere (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
              osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul
              piano dell’igiene)
           o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro
              della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
              prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
              persone presenti

2. MODALITA’ DI INGRESSO IN CANTIERE
     Il personale, prima dell’accesso al cantiere potrà essere sottoposto al controllo della
      temperatura corporea*. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà
      consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle
      indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di
      mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma
      dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire
      le sue indicazioni
     Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in
      cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
      contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio
      secondo le indicazioni dell’OMS2
     Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
     Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita,
      mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di
      contatto con il personale in forza nel cantiere
     Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi:
      non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per
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le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il
         trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
        Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi
         igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e
         garantire una adeguata pulizia giornaliera
        Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario
         l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole del cantiere,
         ivi comprese quelle per l’accesso ai locali di cantiere di cui al precedente paragrafo
         2
        Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’impresa va garantita e rispettata
         la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
        le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono
         organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree
         produttive

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CANTIERE
      È assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle
         aree comuni ed è limitato l’accesso contemporaneo a tali luoghi.
      Ai fini della sanificazione e della igienizzazione, sono inclusi anche i mezzi d’opera con
         le relative cabine di guida o di pilotaggio, le auto di servizio e le auto a noleggio e per
         i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.
      Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro
         impedendone l’uso promiscuo, fornisce anche specifico detergente e rendendolo
         disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di
         lavoro.
      Il datore di lavoro verifica l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i
         locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei
         mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne
         private utilizzate sempre per le finalità del cantiere.
      Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede
         alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni
         della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove
         necessario, alla loro ventilazione.
      La periodicità della sanificazione è stabilita dal datore di lavoro in relazione alle
         caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del
         medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e
         protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT
         territorialmente competente).
      Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i
         protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei
         lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

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   Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono
         inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione
         individuale.
        Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti
         aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del
         Ministero della Salute.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
   È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in
   particolare per le mani e inoltre:
           evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
             acute;
           evitare abbracci e strette di mano;
           igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
             mani con le secrezioni respiratorie);
           evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
           non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
           coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
           Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E’
             raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
           I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso in
             cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi
             igienici

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
       Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
         indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Data la situazione di
         emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare
         la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
         corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per
         l'esecuzione dei lavori.
       È favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo
         le                                indicazioni                                dell’OMS
         (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).
       Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza
         interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è
         comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti,
         occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e
         sanitarie.
       In tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni saranno sospese per il
         tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.

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   Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto
           legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza
           e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.
          Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS
           o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure
           contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione.
          Il datore di lavoro rinnova a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la
           distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi di
           protezione individuale anche con tute usa e getta.
          Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di
           occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio,
           l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali
           attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata
           formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di
           contenimento della diffusione del virus COVID-19.

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE
   E/O SNACK…)
       L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato,
         con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
         all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro
         tra le persone che li occupano.
       Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è
         preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso
         in cui sia obbligatorio l’uso.
       Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, provvede al riguardo ad
         integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione
         dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.
       Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla
         organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella
         disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire
         loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
       È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti
         anche delle tastiere dei distributori di bevande.

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI
   LIVELLI PRODUTTIVI)
   Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, secondo quanto stabilito
   dai CCNL, le imprese potranno, disporre la riorganizzazione del cantiere e del
   cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con
   l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di
   consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
   all’apertura, alla sosta e all’uscita.
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9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
     Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile
        contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
     dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da
        questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
       Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura
          superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare
          immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere
          al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore
          per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, e procedere immediatamente ad
          avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19
          forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
       Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli
          eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata
          riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di
          applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
          dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti
          di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria

11. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
       La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute
        nelle indicazioni (decalogo) del Ministero della Salute (v. Allegato):
       vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite
        da rientro da malattia;
       la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore
        misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi
        e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico
        competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
       nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il
        medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il
        direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
        del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
       Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e
        patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro
        tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle
        Autorità Sanitarie.

12. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

                                               Pag. 7 a 22
   È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del
    protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze
    sindacali aziendali e del RLS.
   Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni
    sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà
    istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la
    sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti
    delle parti sociali.
   Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti
    firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il
    coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti
    nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
   Rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell’INAIL e dell’Agenzia unica
    per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi
    eccezionali, potrà essere richiesto l’intervento degli agenti di Polizia Locale.

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- arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 159, co. 1]

           Sanzioni Penali
                                   - se la violazioneècommessa in cantieri temporanei omobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati
                                     in base all’allegato XI : arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.457,02 a 9.828,05 euro [Art. 159, co. 1]
                                   - se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV: ammenda da 2.457,02 a 4.914,03
                                     euro [Art. 159, co. 1]
                             Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
                             • Art. 96, co. 1, lett. a), b), c), d), e) ed f): arresto sino a due mesi o ammenda da 614,25 a 2.457,02 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)] - Vedere nota a piè
                             pagina

       LETTERE CI RCOLARI
       Lettera circolare del 10/02/2011AGGIORNAMENTO                   Piano
                                          prot. 15/SEGR/003328 - Oggetto:         di circolare
                                                                             lettera  Sicurezza      e Coordinamento
                                                                                               in ordine alla approvazione della Procedura per la fornitura di
       calcestruzzo in cantiere.
       Lettera circolare del 10/02/2016 prot. 2597 - Oggetto: Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo.
OBBLIGHI
 I NTERPELLI
             DELLE IMPRESE AFFIDATARIE
Conformemente              all’art. 97 del D. Lgs. 81/08:
 I NTERPELLO N. 3/2015 del 24/06/2015 - Applicazione dell’art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 alle imprese familiari
  TITOLO
    RichiamiIV all’Art.
                - CANTIERI
                         96: TEMPORANEI O MOBILI                                                                                                          D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
    - Art. 92, co. 1, lett. e) - Art. 97, co. 2 - Art. 97, co. 3, lett. a)
     a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
                                    Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
           dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV;
     1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza                  dei lavori affidati e l’applicazione delle
     b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera90, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO
     disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
           XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
     2. Glilavoratori,
             obblighi derivanti
                          tenendo dall’articolo     26, fatte salve
                                     conto delle specifiche       normele disposizioni   di cuieall’articolo
                                                                           di buona tecnica                   96,IIcomma
                                                                                                  dell’allegato              2, sonoUE
                                                                                                                    al documento       riferiti
                                                                                                                                           26 anche
                                                                                                                                                maggioal
     datore    di lavoro
           1993.           dell’impresa
                    Il fascicolo           affidataria. Per
                                   non è predisposto       nellacaso
                                                                 verifica  dell’idoneità
                                                                       di lavori          tecnico professionale
                                                                                  di manutenzione       ordinaria di si faall’articolo
                                                                                                                      cui  riferimento3,alle    modalità
                                                                                                                                            comma    1,
     di cuilettera
             all’ALLEGATO
                     a) del Testo  XVII.
                                      Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto
           del Presidente
     3. Il datore    di lavorodella    Repubblica
                                 dell’impresa         6 giugno
                                                 affidataria      2001,
                                                               deve,       n. 380 (N).
                                                                       inoltre:
     b-bis)  coordina l’applicazione
        a) coordinare        gli interventi delle
                                             di cuidisposizioni     di cui
                                                     agli articoli 95       all’articolo 90, comma 1 91
                                                                        e 96;
  2. Il b)   verificare
        fascicolo          la al
                      di cui  congruenza
                                 comma 1, dei     pianib),
                                              lettera   operativi
                                                           è presodiinsicurezza      (POS) delle
                                                                         considerazione             imprese
                                                                                             all’atto         esecutrici
                                                                                                       di eventuali  lavoririspetto  al proprio,
                                                                                                                             successivi           prima
                                                                                                                                           sull’opera.
             della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
  2-bis. Fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di
     3-bis.dell’impresa
  lavoro     In relazione esecutrice,
                               ai lavori affidati in subappalto,
                                             la valutazione          ove gli apprestamenti,
                                                                 del rischio                      gli impianti
                                                                               dovuto alla presenza             e le altre
                                                                                                           di ordigni       attività
                                                                                                                       bellici       di cui rinvenibili
                                                                                                                                inesplosi    al punto 4
     dell’allegato
  durante               XV disiano
              le attività      scavo effettuati  dalleè imprese
                                       nei cantieri     eseguita esecutrici,       l’impresa
                                                                     dal coordinatore          affidataria
                                                                                          per la             corrisponde
                                                                                                   progettazione.    Quando   adil esse   senza alcun
                                                                                                                                   coordinatore    per
  la ribasso    i relativiintenda
      progettazione         oneri della  sicurezza.
                                     procedere     alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente
     3-ter) Per
  provvede         lo svolgimento
               a incaricare       un’impresadelle attività   di cui al in
                                                     specializzata,    presente
                                                                          possesso  articolo, il datore
                                                                                        dei requisiti      di lavoro
                                                                                                       di cui            dell’impresa
                                                                                                               all’articolo           affidataria,
                                                                                                                               104, comma          i dirigenti
                                                                                                                                            4-bis. L’attività
  di ebonifica
       i preposti    devono essere
                preventiva                   in possesso
                                  e sistematica         è svolta
                                                               di adeguata
                                                                   sulla base  formazione.
                                                                                  di un parere vincolante dell’autorità militare competente per
  territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e
            Sanzionidei
  della tipologia       per terreni
                            i datori diinteressati,
                                          lavoro e i dirigenti
                                                         nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero
           Sanzioni
            Penali

            • Art.  97, co. 1: arresto
  della difesa, del Ministero dela sei  fino      mesi oeammenda
                                               lavoro              da 3.071,27sociali
                                                           delle politiche     a 7.862,44 euroMinistero
                                                                                       e del  [Art. 159, co.della
                                                                                                            2, lett. salute.
                                                                                                                     a)]     92

                             • Art. 97, co. 3 e 3-ter: arresto sino a due mesi o ammenda da 614,25 a 2.457,02 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)]
       Sanzioni
        Penali

            Sanzioni per il coordinatore per la progettazione
       I NTERPELLI
            • Art. 91, co.
       I NTERPELLO         1: arresto
                        N. 7/2016 delda tre a sei mesi
                                      12/05/2016       o ammenda
                                                  - Attuazione    daobblighi
                                                               degli 3.071,27previsti
                                                                              a 7.862,44   euro100,
                                                                                      dall’art. [Art.comma
                                                                                                      158, co. 1] del d. lgs. n. 81.2008
                                                                                                            6-bis,

     Richiami all’Art. 96:
     - Art. 92, co. 1, lett. e) - Art. 100, co. 6-bis
  I NTERPELLI
  I NTERPELLO N. 14/2015 del 29/12/2015 - La valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi
            Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per
  Note all’Art. 91                                      l’esecuzione dei lavori
ed1.all’art.       92 –per
      Il coordinatore     comma           1 deleD.
                                la progettazione     Lgs. 81/08:
                                                 il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno
 Richiami all’Art. 91:
   dei seguenti      requisiti:
  - Art. 89, co. 1, lett. e) - Art. 90, co. 2 - Art. 90, co. 10 - Art. 92, co. 1, lett. b) - Art. 92, co. 2 - Art. 93, co. 2 - Art. 104-bis, co. 1

    94                           Articolo
       Commento personale all’art.              92g):
                                      96 c.1 lett.   - Obblighi       del coordinatore
                                                        la mancata redazione                    per di
                                                                               del Piano Operativo    l’esecuzione        deialtresì,
                                                                                                         Sicurezza potrebbe,   lavori sanzionare il datore di lavoro con
  1.l’Durante    la realizzazione
      arresto da quattro a otto mesi per dell’opera,      il coordinatore
                                         le attività disciplinate               per l’esecuzione
                                                                  dal presente Titolo                   dei
                                                                                      caratterizzate dalla    lavori:
                                                                                                           presenza di più imprese e la cui entità presunta dei lavori non
    sia
    a) inferiore a 200con
          verifica,    uomini-giorno
                            opportune  [Art.azioni
                                             55 co. 2dilett.coordinamento
                                                             c)]                 e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e
          dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento
    CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
          di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; Pagina 70 di 180
    b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del
          piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove
          previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di
          cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
          intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica
          che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
    c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
          attività nonché la loro reciproca informazione;
    d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra
          i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
    e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
          autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni
          del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle
          imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il
          responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
          motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria
          Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
    f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
          verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
  2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma
  90
     Si riporta l’art 90 comma 10: In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1,
  lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva
  delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’ efficacia del titolo abilitativo. L’ organo di vigilanza comunica l’ inadempienza all’ amministrazione
  concedente.                                                                  Pag. 9 a 22
  91
     Comma così modificato dall’ art. 39 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 - G.U. n. 161 del 14/07/2009 - Suppl. Ordinario n. 110/L
  92
     Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012. Vedasi anche la
  nota all’art. 28 comma 1.

  CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI                                                                                      Pagina 68 di 180
Le ditte affidatarie, prima della ripresa delle attività, adegueranno il proprio POS e
valuteranno l’adeguatezza di quelli delle eventuali imprese sub-appaltatrici, oltre a
verificare le idonee procedure per lo svolgimento delle attività, da sottoporre
all’accettazione del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione.

PRESCRIZIONI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN ESECUZIONE
Preventivamente alla ripresa delle attività, tutte le ditte, sia appaltatrici che sub-
appaltatrici, dovranno provvedere a:
   1. aggiornamento dei Piani operativi di Sicurezza contenenti valutazioni e
      prescrizioni specifiche del rischio biologico, per il contenimento del virus
      COVID-19 e dell’epidemia SARS-COV-2;
   2. Espressa accettazione dell’integrazione al PSC;
   3. adozione di idonee misure preventive di contenimento della diffusione del
      virus e dell’epidemia, secondo il Vademecum Ministeriale approvato dalle
      parti sociali del 14 marzo 2020, il Protocollo condiviso di regolamentazione per
      il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili condiviso dal
      Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, comprensive di idonei DPI;
   4. formazione ed informazione dei lavoratori circa le prescrizioni e misure citate
      in precedenza;
   5. eventuali comunicazioni alle Autorità Competenti secondo quanto disposto
      dalla vigente ed aggiornata normativa
   6. redazione del cronoprogramma aggiornato per le lavorazioni, secondo le
      prescrizioni dell’allegato XV del D. Lgs. 81/08.
   7. Aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi

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ANALISI DEL RISCHIO
Sulla base delle diverse tipologie di esposizione al rischio:

Si valutano le seguenti esposizioni al rischio contagio:

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
Oltre alle disposizioni, sopra riportate, contenute nel DPCM del 11 marzo 2020, sulla
base del Vademecum del Ministero della Salute siglato in presenza delle Parti Sociali
del 14 marzo 2020 oltre che del Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili condiviso dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, si dovranno adottare le seguenti misure atte a
contrastare e prevenire la diffusione del virus nei luoghi di lavoro:
    In ogni cantiere dovrà essere presente un termometro laser tarato per
       permettere il controllo della temperatura corporea. Tale strumento dovrà
       essere in dotazione ad ogni ditta presente ed affidato ai preposti delle stesse.

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   Redigere idonee procedure per definizione del quantitativo minimo di
    mascherine certificate per ogni dipendente sulla base della specificità di
    ciascuna attività al fine di evitarne l’uso quando queste sono usurate o
    intasate;
   Redigere idonee procedure per le sanificazioni periodiche e pulizia
    giornaliera degli spazi di lavoro delle ditte (bagni privati, uffici, spogliatoi,
    baracche, banchi da lavoro, scrivanie di lavoro, carrelli, piattaforme, etc.)
    sulla base della specificità delle attività;
   Fornire ai lavoratori precise istruzioni sulla consumazione dei pasti, come da
    procedure già note, nei soli locali del refettorio della mensa;
   Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità nel fare accesso in cantiere (in
    particolare: mantenere la distanza di sicurezza, tenere comportamenti
    corretti sul piano dell’igiene, ecc.);
   L’accesso dei fornitori esterni dovrà essere regolato mediante modalità,
    percorsi e tempistiche predefinite, da sottoporre volta per volta al CSE, al fine
    di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere;
   Obbligo per lavoratori impegnati nel cantiere di adottare tutte le precauzioni
    igieniche, in particolare che venga assicurato il frequente e minuzioso
    lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni. A tal fine
    il Datore di Lavoro dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per
    le mani;
   L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è
    contingentato di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il
    mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone
    che li occupano; in tal senso è da prevedere l’accesso a scaglioni o una
    turnazione per quanto possibile;
   Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con
    temperatura superiore a 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse,
    lo deve immediatamente dichiarare al Datore di Lavoro o Capo
    Cantiere/Preposto che avviserà tempestivamente l’addetto alle emergenze,
    procedendo all’isolamento del soggetto e di tutti coloro i quali siano entrati
    in contatto con lo stesso. In tali circostanze, l’azienda deve avvertire
    immediatamente le autorità sanitarie competenti attraverso i numeri di
    emergenza per il COVID-19 (112, 1500). Nella Regione Campania per
    informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 800 118 800;
   Si prescrive la dotazione, da parte della ditta Appaltatrice, dei seguenti DPI
    da utilizzare in caso di contatto con persone sintomatiche:

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ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020
Misure igienico-sanitarie
1.     lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2.     evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute;
3.     evitare abbracci e strette di mano;
4.     mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un
metro;
5.     praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6.     evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività
sportiva;
7.     non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8.     coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9.     non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal
medico;
10.    pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11.    è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle
vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale
igienico-sanitarie.

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MODALITA’ DI DISINFEZIONE DELLE MANI

                                 Pag. 20 a 22
MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLE MASCHERINE DI PROTEZIONE

Coordinatore della Sicurezza
   in fase di Esecuzione

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Pag. 22 a 22
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