Installazione del condizionatore: le possibili agevolazioni fiscali

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Installazione del condizionatore: le possibili agevolazioni fiscali
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Installazione del condizionatore: le possibili agevolazioni
fiscali
di Massimo Pipino

Pubblicato il 23 maggio 2018

                                           In conseguenza dell’avvenuta proroga del bonus
                                           per gli interventi di manutenzione straordinaria,
                                           ristrutturazione, recupero e restauro conservativo
                                           (e parallelamente del “bonus mobili”) ai fini della
                                           detrazione RPEF del 50% prevista dall’articolo 16-
                                           bis TUIR, così come dell’Ecobonus al 65%, anche
                                           per le spese che il contribuente si è trovato ad
                                           aver sostenuto nel corso del 2018 sarà possibile
                                           beneficiare delle detrazioni per l’acquisto di
                                           apparecchi condizionatori (per riscaldamento e/o
                                           per refrigerazione di ambienti abitativi). Per questa
                                           tipologia di spesa viene prevista una molteplicità
di opzioni ed a fare la differenza è se le spese correlate all’acquisto dell’apparecchio
condizionatore siano legate a interventi di ristrutturazione o se l’intervento sia stato
sostenuto senza avere in qualche modo operato lavori di manutenzione ordinaria o
straordinaria sull’abitazione di cui al citato articolo 3, comma 1, lettere a) o b) del
D.P.R. n. 380/2001.
L’importo del bonus relativo all’acquisto ed all’installazione dei condizionatori che
viene previsto per l’esercizio 2018 verrà riconosciuto, come in ordinario, in 10 rate di

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pari importo e dovrà essere richiesto in sede di compilazione della dichiarazione dei
redditi. Di seguito provvediamo ad allegare alcune indicazioni che si ritiene possano
essere utili in riferimento a quando effettivamente spettano le detrazioni fiscali 2018
per l’acquisto di condizionatori con o senza lavori di ristrutturazione.

Detrazioni fiscali acquisto condizionatori 2018

Chi dovesse decidere per l’acquisto di un apparecchio condizionatore entro il termine
del 31 dicembre 2018 avrà la possibilità di vedersi riconosciuta una detrazioni fiscale
che, a seconda dei diversi casi, potrà andare dal 50% al 65% della spesa sostenuta In
linea generale, per l’acquisto di condizionatori la legge attualmente riconosce la
possibilità di beneficiare delle seguenti diverse detrazioni fiscali:

• bonus condizionatori del 50%, ai sensi dell’articolo 16-bis TUIR, legato a contestuali
lavori edili di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero o restauro
conservativo così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del D.P.R.
n. 380/2001 (T.U. edilizia);
• bonus condizionatori del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici a seguito
di lavori edili di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero o
restauro conservativo così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del
D.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia) di cui al Decreto Legge n. 63/2013 ed s.m.i.;
• bonus condizionatori del 65% per interventi finalizzati al risparmio energetico di cui
alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.

Vediamo di seguito tutte le regole previste

Detrazioni fiscali acquisto condizionatori 2018 con lavori di avori edili di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero o restauro conservativo così come

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definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia)
Nella casistica delle detrazioni fiscali riconosciute sulle spese di acquisto di
condizionatori effettuate fino al 31 dicembre 2018 rientrano quelle previste a seguito
di lavori di avori edili di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero
o restauro conservativo così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d)
del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia).
Il bonus per l’acquisto di condizionatori dopo essere intervenuti sull’unità immobiliare
spetta nella misura del 50% delle spese sostenute. La detrazione fiscale del 50% a
seguito di lavori di avori edili di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia,
recupero o restauro conservativo così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere
b), c) e d) del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia) spetta per l’acquisto di climatizzatori
con pompa di calore utilizzabili sia in estate per il raffrescamento dell’ambiente che
per il riscaldamento nella stagione invernale finalizzati ad integrare o sostituire
l’impianto esistente. L’importo massimo di detrazione, riconosciuta in 10 quote
annuali di pari importo e richiedibile in sede di compilazione della dichiarazione dei
redditi, è di 96 mila euro e per poterne beneficiare è necessario che il pagamento
venga effettuato tramite bonifico parlante.

Detrazioni fiscali acquisto condizionatori 2018 con bonus per l’acquisto di
mobili ed elettrodomestici a seguito di lavori edili di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero o restauro conservativo
così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del D.P.R. n.
380/2001 (T.U. edilizia) di cui al Decreto Legge n. 63/2013 ed s.m.i
Sempre a seguito di lavori edili di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia,
recupero o restauro conservativo così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere
b), c) e d) del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia) e sempre nella misura del 50% della

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spesa sostenuta si potrà beneficiare delle detrazioni previste dal bonus mobili di cui al
Decreto Legge n. 63/2013 ed s.m.i anche per l’acquisto di condizionatori. Per poter
beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario che il condizionatore sia di classe
A+ o superiore, così come previsto per il resto degli elettrodomestici acquistabili con
l’agevolazione del bonus mobili 2018.
Anche in questo caso la detrazione ai fini IRPEF verrà riconosciuta per 10 anni e fino
ad un massimo di 10.000 euro di spesa.

Bonus condizionatori del 65% per interventi finalizzati al risparmio
energetico di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.
Per chi non ha e non intende effettuare lavori di ristrutturazione è prevista un’ultima
possibilità, cioè quella di beneficiare delle detrazioni fiscali per l’acquisto di
condizionatori ad alta efficienza energetica. Si tratta del meglio noto “Ecobonus” al
65%, recentemente prorogato per tutte le spese sostenute nel 2018. In questo caso di
potrà   beneficiare       delle     detrazioni     fiscali   esclusivamente   per   l’acquisto   di
climatizzatore con pompa di calore utilizzabile sia per la climatizzazione estiva che
invernale acquistati in sostituzione di impianti di riscaldamento già esistenti.
L’importo massimo detraibile è pari in questo caso a 30.000 euro, ovvero il 65% di
46.145 euro. Anche in questo caso sarà necessario effettuare il pagamento
esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale e conservare le ricevute dei
pagamenti effettuati.

Analizziamo alcuni esempi pratici
Esempio 1

Il titolare di un contratto di locazione, che procede esclusivamente a far installare un
impianto di condizionamento a pompa di calore, può accedere alla detrazione delle

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spese al 50 per cento ai fini IRPEF e quali sono gli adempimenti cui è assoggettato?

Fermo restando che il titolare di un contratto di locazione è ricompreso tra i soggetti
che possono usufruire delle detrazioni ai fini IRPEF di cui all’articolo 16-bis TUIR, le
spese che devono essere sostenute per l’installazione di un nuovo condizionatore a
pompa di calore (la cui utilità non si limita al solo raffrescamento ma può essere
anche utilizzato come fonte di riscaldamento invernale), da parte del proprietario o
del detentore (locatario, come nel caso di specie, o comodatario) fruiscono della
detrazione decennale del 50% ai fini IRPEF previste per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio residenziale esistente, relativamente alle opere finalizzate al
risparmio energetico (attenzione a non confondere gli interventi agevolabili ex articolo
16-bis TUIR con quelli sul risparmio energetico la cui agevolabilità ai fini IRPEF/IRES è
stata introdotta dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296). La detrazione in parola, infatti,
si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico, con particolare
riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia,
e anche in assenza di opere edilizie (articolo 16-bis del TUIR, D.P.R. n. 917/1986 e
articolo 1, comma 2, lettera c), n. 1 e n. 4, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, di
Bilancio per il 2017). Per fruire della detrazione è sufficiente che il pagamento delle
fatture inerenti all’intervento sia effettuato con bonifico bancario o postale, dal quale
risultino il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, la partita IVA del
fornitore/installatore del condizionatore e la causale di versamento (solitamente
l’ordine per tale tipo di bonifici viene eseguito su moduli predisposti all’uopo dagli
Istituti di credito). Ai fini urbanistici, occorre verificare che cosa venga previsto dal
regolamento edilizio comunale (Cila, comunicazione inizio lavori asseverata, o edilizia
libera): nell’ipotesi in cui non sia necessaria la Cila, è sufficiente predisporre una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la non necessità del

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provvedimento urbanistico sulla base del regolamento edilizio comunale.

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Esempio 2

Un contribuente pone il seguente quesito: nel mio condominio abbiamo cambiato le
valvole dei termosifoni e le pompe della caldaia, inserendo contabilizzatori e valvole
termostatiche e pompe a portata variabile. Il cambiare le pompe viene considerato
come intervento sulla caldaia? Di per se in effetti non vi è un risparmio energetico. La
detrazione sarà del 50% o del 65 %?

L’articolo 1, comma 347 della Legge n. 296/2006 consente la possibilità di ottenere la
detrazione per interventi di riqualificazione energetica (pari per interventi effettuati
nel 2016 al 65% della spesa per un importo massimo, nel caso di specie, di euro
30.000) nel caso di “sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaia a condensazione o pompa di calore ad alta efficienza energetica”. È
bene ricordare che, ai fini della detrazione, occorrono una serie di documenti, tra cui
l’asseverazione, rilasciata da un tecnico abilitato, che consenta la dimostrazione che
l’intervento eseguito sia conforme ai requisiti tecnici richiesti. Si ritiene opportuno
segnalare inoltre che la Circolare del 6 maggio 2016 n. 18 emanata da parte
dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e titolata “Questioni
interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri
di Assistenza Fiscale e da altri soggetti” distingue in relazione alla possibilità che i
sistemi di contabilizzazione del calore siano installati in concomitanza con la
sostituzione, integrale o parziale, di sistemi di climatizzazione invernale o vengono

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installati senza che sia sostituito l’impianto di climatizzazione. Nel primo caso siamo in
presenza di un intervento di riqualificazione energetica che dà origine alla detrazione
del 65%. Nel secondo caso la spesa può, invece, essere detraibile in misura pari al
50%.

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23 maggio 2018

Massimo Pipino

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