Incontro di Formazione Decentrata: La violenza in famiglia e gli ordini di protezione civili - Relatrice: Dott.ssa Piera Gasparini, Sez. Spec. IX ...

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Incontro di Formazione Decentrata: La violenza in famiglia e gli ordini di protezione civili - Relatrice: Dott.ssa Piera Gasparini, Sez. Spec. IX ...
Incontro di Formazione Decentrata:

La violenza in famiglia e gli ordini di
          protezione civili

Relatrice: Dott.ssa Piera Gasparini, Sez. Spec. IX Civ. Tribunale di Milano

                            Milano 25/11/2021
Incontro di Formazione Decentrata: La violenza in famiglia e gli ordini di protezione civili - Relatrice: Dott.ssa Piera Gasparini, Sez. Spec. IX ...
Gli artt. 342 bis e 342 ter del Codice Civile
 (Art. 2 L.154/2001; L. 304/2003 )

 • 342 bis c.c. Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di
 grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro
 coniuge o convivente, il giudice, [qualora il fatto non costituisca reato
 perseguibile d'ufficio,] su istanza di parte [736 bis ss. c.p.c.], può adottare con
 decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342 ter.
Gli artt. 342 bis e 342 ter del Codice Civile
 (Art. 2 L.154/2001; L. 304/2003 )

 • 342 ter c.c. Con il decreto di cui all'articolo 342 bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta
 pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del
 convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi
 abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio [43] della famiglia d'origine, ovvero al
 domicilio di altri prossimi congiunti [74 ss.] o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia,
 salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra
 l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come
 fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento
 periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono
 prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata
 direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione [2099; 545 c.p.c.] allo stesso
 spettante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione,
 che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere
 prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto
 il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice
 provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e
 dell'ufficiale sanitario.
La natura giuridica
L’ordine di
protezione      Fattispecie    assimilabile più alla misura
civile come     cautelare personale prevista dall’art. 282
misura          bis c.p.p. che alla tutela cautelare prevista
cautelare       dal c.p.c. → assenza di strumentalità
personale
coercitiva:
                rispetto ad una successiva fase di merito.               Il gruppo familiare è luogo
                                                                  dell’esplicazione dell’individualità dei
                                                                  singoli e non una formazione collettiva
I rapporti                                                         portatrice di un proprio interesse. La
con gli artt.   La     legittimità    costituzionale   della    tutela della persona è destinata a produrre
13, 16, 42      previsione garantita dalla transitorietà          la rottura dell’unità familiare perché il
                                                                    nostro ordinamento rifiuta relazioni
Cost:           degli ordini e dalla preminenza della tutela        intersoggettive basate su violenza e
                dell’integrità del singolo sulla tutela                        prevaricazione

                dell’integrità del gruppo.
La condotta - l’abuso familiare
                                                La nozione di violenza domestica desumibile
                                               a) Dal diritto positivo
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE del 25/10/2012; Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con L. 27 giugno 2013, n. 77, L. n. 119 del 2013, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212., L.
n. 69/2019

Art. 3 della Convenzione di Istanbul : a) con l'espressione violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di
discriminazione contro donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura
fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che
nella vita privata; b) l'espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della
famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa
residenza con la vittima;

                        b) Dalla giurisprudenza di merito e di legittimità:

 Delitto di maltrattamenti in danno di familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e condotta rilevante in
 sede civile (Trib. Milano, Sez. IX, 3.10.18; Trib. Bologna 22.8.2019).
La violenza psicologica
 Violenza invisibile, conflitto
 ‘fisiologico’ e sopraffazione.
   Il supporto della scienza                   •   Il controllo e la compromissione della libertà. La creazione del
         psicologica: la                           clima di tensione, ansia preoccupazione quale strumento di
                                                   condizionamento della volontà della vittima (Trib. Monza, Sez.
    manipolazione affettiva.                       IV , 7.5.2012)

                                               •   La      dinamica      relazionale     disfunzionale     in     ambito
                                                   scientifico/giuridico: l’impossibilità di vivere relazioni paritetiche
        Ricatto, insulto, colpevolizzazione        e di reciprocità, il dominio sulla altrui capacità di
       pubblica e privata, ridicolizzazione,       autodeterminazione, la demolizione della sicurezza. Il gaslighting
           svalutazione, denigrazione,             e gli effetti della manipolazione: stati confusionali, ansia, disturbi
            umiliazione, isolamento,               psicosomatici e rilevanza di una valutazione psicodiagnostica
        limitazione dell’espressione della         anche sommaria, (Trib. Milano, Sez. IX, 19.07.2021)
         persona, controllo (Hirigoyen,
             Molestie morali, 2000).
La violenza assistita
                                                    Le compromissioni della sfera psicologica dei minori
La nozione:                                         e gli aspetti “sintomatici”:

                                                    • Le sicure conseguenze negative, spesso indelebili, e le
 frutto dell’ elaborazione della scienza
                                                     sofferenze patite dai minori quando, nel consorzio
 psicologica e medica, e poi della stessa
 elaborazione giurisprudenziale in materia di        familiare di appartenenza, un genitore commetta
 maltrattamenti in famiglia, sino ad essere          maltrattamenti in danno dell'altro genitore, per la
 positivizzata nell'aggravante di cui all'art. 61    naturale sofferenza del minore nell'assistere ad atti di
                                                     reiterata violenza fisica e/o verbale contro il genitore
 c.p., n. 11 quinquies e nell’art. 572 c.p.
                                                     direttamente vittima della condotta maltrattante

                                                    disturbi del sonno, difficoltà alimentari, scolastiche,
                                                       dislessie, discalculie, iperattività, problemi di
                                                                           socialità
La casistica

Trib. Milano, Sez. IX , 5.12.2020,   •L’ordine di protezione emesso in assenza di violenza diretta ed in presenza di
   decreto inaudita altera parte      sola violenza assistita;

      Trib. Piacenza,                • Anche la presenza di un solo episodio di aggressione fisica da parte di un
                                      genitore in danno dell’altro alla presenza del figlio minore può essere valutata
        23/10/2008                    di gravità tale da di incidere sullo sviluppo morale ed educativo del figlio;

                                     •Anche bambini molto piccoli, persino i feti ancora nel grembo materno, sono in
  Cass. Pen. Sez. VI,                 grado di percepire quanto avvenga nell'ambiente in cui si sviluppano e, dunque,
                                      di comprendere e di assorbire gli avvenimenti violenti che ivi si svolgano, in
  23/02/2018, n.18833                 particolare le violenze subite dalla madre, con ferite psicologiche indelebili ed
                                      inevitabili riverberi negativi per lo sviluppo della loro personalità.
Coniugi, conviventi, componenti della famiglia di fatto, della
               famiglia allargata:

               ❖ Ordine di allontanamento del figlio maggiorenne (Trib.
                 Venezia, 10.8.2005; Trib. Min. Caltanissetta, 2 marzo 2021)
                 tossicodipendente autore di atti di violenza fisica e psichica nei
                 confronti degli altri componenti della famiglia, tra cui nel caso
 I soggetti:     di Caltanissetta anche la sorella minore.

convivenza e   Necessità di una valutazione rigorosa dei presupposti
               dell’allontanamento in presenza di figli (maggiorenni) non
               economicamente autosufficienti, necessario contemperamento con

coabitazione   il diritto-dovere di mantenere, istruire, educare la prole, e la
               rilevanza della situazione di grave ed imminente pericolo (cfr.
               Cianci, Gli ordini di protezione familiare, 2003)

               ❖ Applicabilità della tutela ad altre categorie di ‘soggetti deboli’
                 quali anziani in condizioni di vulnerabilità e persone bisognose
                 di cure: la manipolazione da parte degli addetti ad attività di
                 assistenza (Trib. Milano, Sez. IX 19.07.2021, cit.)
I soggetti: convivenza e coabitazione
                                                                 Casi:
 Interruzione spontanea della
  convivenza e ammissibilità
   dell’ordine di protezione:           ❖ Trib. Bologna, 7.7.2019: ammissibile la domanda
                                          dell’ordine di protezione anche in caso di cessazione
                                          della convivenza;
      1) la rigorosa valutazione
    dell’attualità del pericolo ed il   ❖ Trib. Milano, Sez. IX 4.01.2021: confermato l’ordine
           divieto di rientro;            di allontanamento (sub specie divieto di rientro) della
                                          madre uscita dalla casa familiare per ricovero in
                                          comunità, in considerazione della temporaneità del
                                          ricovero e del concreto pericolo di rientro
    2) La rilevanza della durata          nell’abitazione connesso alle ripetute fughe
        dell’allontanamento               dall’istituto di cura;

                                        ❖ Trib. Bologna, 28.04.2021: rigetto della domanda di
                                          emissione dell’ordine di protezione con la
                                          convivenza cessata da oltre un anno.
Il contenuto degli ordini di protezione

                           1) L’ordine di cessazione della condotta
      la necessaria specificità del              la possibilità della prescrizione di azioni   la cancellazione/eliminazione di frasi
      provvedimento del giudice;                  positive, rimozione degli effetti lesivi;             ingiuriose sui social

                          2) L’allontanamento dalla casa familiare
 temporanea limitazione del diritto del             permanenza delle obbligazioni
                                                                                               ritiro degli effetti personali e necessaria
proprietario e del titolare del contratto di   economiche a carico dell’abusante (spese
                                                                                                     assistenza della forza pubblica
                locazione;                        dell’abitazione, canoni di locazione);
Il contenuto degli ordini di protezione

                                             3) Il divieto di frequentazione dei luoghi

                                                                                                                    luoghi di istruzione scolastica e altri luoghi di
necessaria specificazione - già contenuta nella norma-
                                                            domicilio della famiglia di origine;                espressione della socialità della vittima diretta e/o dei
         con eccezione dei luoghi di lavoro;
                                                                                                                                      figli minori

   4) L’intervento dei servizi sociali e la regolamentazione della relazione genitori-figli
   misura priva di obbligatorietà,                                           la diversità delle strutture coinvolte e la comune
     generalmente assente nei                                              finalità di sostegno delle parti durante l’attuazione   Recupero delle relazioni familiari
                                            funzione di indagine o
provvedimenti emessi inaudita altera                                              della misura e di preparazione della fase          o definitivo allontanamento
   parte , più frequente all’esito          funzione ricostruttiva?             successiva all’esaurimento degli effetti della              dell’aggressore
     dell’udienza di convalida                                                                     misura;
L’ordine di pagamento
Natura assistenziale dell’assegno
                             Il decreto di concessione dell'ordine La                    di norma consente sicuramente la
periodico:
                             protezione contro gli abusi familiari, posto che            prestazione del sostegno anche del
➢ Desumibile dal tenore letterale della       La lettera della legge è incompatibile
   norma che fa riferimento ha
                             ai una durata temporanea                     che non può
                                                      con finalità risarcitorie          solo partner in assenza di figli.
                             superare
   conviventi che restino privi di mezziil limite   massimo         di  sei   mesi  (ora un
  adeguati                   anno), prorogabile solo per gravi motivi, perde
                                    di efficacia qualora nel procedimento di
                                    separazione personale dei coniugi, di
                                    scioglimento o di cessazione degli effetti civili
                                    del       matrimonio, Dottrina
                                                                 siano e giurisprudenza unanimemente rilevano
                                                                              pronunciati           i
                                                             la temporaneità dell’obbligo sino allo spirare del
Nel sistema degli ordini di protezione, il sostegno
al convivente di fatto in assenza   provvedimenti
                                            di figli            provvisori
                                                             termine                     previsti
                                                                       di durata dell’ordine.  I provvedimenti
                                    rispettivamente
costituisce un vero e proprio obbligo   giuridico a         dall'articolo        708ex art.
                                                             emessi con il decreto       cpc.
                                                                                            342 bisee 342 ter in
provvedere al mantenimento, mentre     nel sistema 4 dellaogni
                                    dall'articolo                  caso 898/70
                                                               legge     sono destinati
                                                                                  ed èadvolto
                                                                                            essere asostituiti dai
generale, l’eventuale sostegno spontaneamente                provvedimenti presidenziali nei giudizi di
                                    tutelare
prestato a favore del convivente di fatto viene
                                                non   interessi individuali
                                                             separazione   o dai ma   l'interesse
                                                                                  provvedimenti   provvisori nei
tradizionalmente qualificato comesociale       alla tranquillità
                                      obbligazione                delle
                                                             giudizi      famiglie.
                                                                      di regolamentazione   della responsabilità
naturale.                           (Cass. Sez. I, 15 gennaiogenitoriale
                                                                     2007,nei n.
                                                                              confronti
                                                                                 625) dei figli nati fuori dal
                                                               matrimonio.
I profili processuali

                                   Provvedimenti inaudita altera
                                                                     L’udienza di conferma, revoca
Ricorso autonomo e domanda:          parte e poteri d’ufficio del
                                                                              o modifica:
                                              giudice:
• In corso di causa di             • Ammissibilità del decreto       • L’art. 736 bis commi 3 e 4
  separazione:     ammissibilità     anche        quando     nelle     c.p.c.;
  della domanda ex art. 342 bis      conclusioni della domanda       • Il reclamo al Collegio:
  allo stesso giudice che ha in      tale    richiesta   non   sia     inammissibilità del ricorso
  corso     il   giudizio     di     specificata?                      per Cassazione;
  separazione o al collegio che
  ha in corso il giudizio di
  regolamentazione         della
  responsabilità genitoriale a
  seguito della cessazione della
  convivenza di fatto;
«L’indifferenza è più colpevole
della violenza stessa. È l’apatia
morale di chi si volta dall’altra
 parte: succede anche oggi verso
   tutti gli orrori del mondo»
       Sen. Liliana Segre

         25 Novembre,
  Giornata Internazionale per
 l’eliminazione della violenza
        contro le donne
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